11.2007.129
Diffida ai debitori: appello tardivo
31 agosto 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2007.129
Data decisione, Autorità:
31.08.2007, ICCA
Titolo:
Diffida ai debitori: appello tardivo
DIFFIDA AI DEBITORI
TARDIVITÀ
art. 291 CC
art. 370 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.129
Lugano,
31 agosto
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.71 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza
del 12 gennaio 2007 da
AO 1
(rappresentati dalla madre PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto come
appello il memoriale del 21 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 27 luglio 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 12 gennaio 2007 PA 1 si è rivolta in nome dei figli L__________ (1989) e R__________
(1991) al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo di ordinare una
trattenuta di fr. 1070.– mensili sullo stipendio percepito dall'ex marito AP 1,
somma da riversare direttamente a lei quale contributo alimentare per i figli
in virtù di una sentenza di divorzio pronunciata il 27 novembre 2003 dal
Segretario assessore di quella medesima Pretura;
che all'udienza
del 20 marzo 2007, “dopo ampia
discussione”, le parti hanno
chiesto una sospensione della procedura, autorizzando il Segretario assessore a
stralciare la causa dai ruoli se entro il 31 luglio successivo nessuno di loro avesse
postulato la riassunzione del procedimento;
che il 17
luglio 2007 PA 1 ha instato per la riattivazione della causa;
che con
ordinanza del 19 luglio 2007, intimata per raccomandata il giorno stesso, il
Segretario assessore ha riassunto la procedura ai ruoli e ha citato le parti
all'udienza di venerdì 27 luglio 2007 alle ore 9.00 per il seguito del
contraddittorio;
che all'udienza
di quel giorno è comparsa unicamente PA 1, la quale ha comunicato al Segretario
assessore che per quanto riguardava la figlia L__________, divenuta maggiorenne
il 19 luglio 2007, la trattenuta litigiosa si limitava ormai al solo contributo
alimentare del luglio 2007, mentre per quanto riguardava il figlio R__________
il provvedimento sarebbe dovuto continuare nel tempo;
che con
decisione emessa a verbale seduta stante il Segretario assessore ha accolto
l'istanza e ha disposto una trattenuta di fr. 1611.– “dal primo salario corrisposto al signor AP
1”, rispettivamente di fr.
537.– mensili “dal secondo
salario in avanti”, con tassa
di giustizia di fr. 300.– a carico del convenuto e obbligo per quest'ultimo di
rifondere ai figli fr. 100.– di ripetibili;
che il
verbale è stato intimato quello stesso 27 luglio 2007 per raccomandata al convenuto;
che il 23
agosto 2007 AP 1 ha inviato un memoriale del
21 agosto
2007 alla Pretura, affermando di avere ritirato le due raccomandate (quella
contenente la citazione all'udienza e quella contenente il verbale) il 30
luglio 2007 e di non avere potuto partecipare così al contraddittorio del 27 luglio
precedente;
che nello
scritto l'interessato postula l'annullamento della trattenuta di stipendio e
l'indizione di una nuova udienza cui egli possa presenziare;
che la
Pretura ha trasmesso il memoriale il 27 agosto 2007 al Tribunale d'appello;
che
l'atto non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
a norma dell'art. 291 CC il giudice può ordinare ai debitori di un genitore
dimentico dei propri doveri verso il figlio di eseguire i pagamenti, in tutto o
in parte, nelle mani del rappresentante legale del figlio;
che
all'emanazione di tale diffida si applicano, ove non sia pendente una causa di stato,
le norme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n.
1b e art. 5 LAC), di modo che la sentenza è appellabile nel termine di 10
Considerandi
giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);
che davanti
a questa Camera il memoriale in esame può dunque essere trattato solo come
appello;
che, intimato
per raccomandata il 27 luglio 2007, il verbale della Pretura contenente la
diffida ai debitori è stato ritirato dal destinatario il 30 luglio successivo (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________
– R Svizzera);
che,
consegnato alla posta il 23 agosto 2007, il memoriale del convenuto si rivela
quindi – come appello – manifestamente tardivo, la procedura di camera di consiglio
non prevedendo ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC);
che nella
fattispecie v'è da domandarsi invero se il memoriale in questione non debba
interpretarsi – piuttosto che come appello – come istanza di restituzione in
intero contro il lasso del termine, rimedio processuale esperibile proprio nei casi
in cui una notificazione avvenga troppo tardi per consentire il rispetto di una
determinata scadenza (art. 137 lett. a CPC);
che in
siffatta ipotesi l'atto andrebbe ritornato al Segretario assessore, competente
per statuire in concreto sulla domanda di restituzione (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, n. 6 ad
art. 137);
che nondimeno
un'istanza di restituzione contro il lasso dei termini va presentata entro 10
giorni “dalla cessazione
dell'impedimento” (art. 139
prima frase CPC), sicché, pur considerato a tale stregua, il memoriale in
rassegna risulterebbe una volta ancora palesemente tardivo, onde l'inutilità di
un rinvio alla prima sede;
che perplessi
lascia in realtà, senza riguardo a quanto precede, la forma in cui il Segretario
assessore ha emanato l'ordine di trattenuta;
che nel
Cantone Ticino, per vero, solo le ordinanze possono essere emanate a verbale
(art. 286 cpv. 2 CPC), mentre le sentenze e i decreti devono adempiere – “a pena di nullità”,
la quale va ravvisata d'ufficio e in ogni tempo – i
requisiti formali dell'art. 285 CPC;
che nel
caso precipuo la sentenza difetta dei presupposti dell'art. 285 cpv. 1 CPC
(intestazione) e 285 cpv. 2 lett. g CPC (bollo della Pretura), sicché a rigore
andrebbe dichiarata nulla;
che
nondimeno, secondo giurisprudenza, la sanzione della nullità va applicata con
cautela, solo qualora il vizio sia tale da recar danno alle parti, le quali
devono trovarsi pregiudicate nei loro diritti di offesa o di difesa (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art.
285.
CPC);
che nella
fattispecie le manchevolezze della sentenza non hanno nuociuto ai diritti del
convenuto, il quale non dà del resto alcuna spiegazione sui motivi per cui ha aspettato
fino al 23 agosto 2007 per insorgere contro la trattenuta di stipendio pervenutagli
il 30 luglio precedente;
che nelle
circostanze descritte, in definitiva, il memoriale dell'interessato sfugge a
qualsiasi disamina;
che gli
oneri processuali andrebbero a carico di lui, soccombente (art. 148 cpv. 1
CPC);
che, date
le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo,
l'interessato essendo privo di formazione giuridica e avendo creduto di potersi
rivolgere alla Pretura (cui il memoriale è indirizzato) con una sorta di
domanda di riconsiderazione;
che non
si pone problema di ripetibili agli istanti, l'atto non essendo stato intimato
per osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato
come appello, il memoriale è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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