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Decisione

11.2007.129

Diffida ai debitori: appello tardivo

31 agosto 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.71 (diffida

ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza

del 12 gennaio 2007 da

AO 1

(rappresentati dalla madre PA 1 )

contro

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto come

appello il memoriale del 21 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza

emessa il 27 luglio 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore

del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

il 12 gennaio 2007 PA 1 si è rivolta in nome dei figli L__________ (1989) e R__________

(1991) al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo di ordinare una

trattenuta di fr. 1070.– mensili sullo stipendio percepito dall'ex marito AP 1,

somma da riversare direttamente a lei quale contributo alimentare per i figli

in virtù di una sentenza di divorzio pronunciata il 27 no­vembre 2003 dal

Segretario assessore di quella medesima Pre­tura;

che all'udienza

del 20 marzo 2007, “dopo ampia

discussione”, le parti hanno

chiesto una sospensione della procedura, autorizzando il Segretario assessore a

stralciare la causa dai ruoli se entro il 31 luglio successivo nessuno di loro avesse

postulato la riassunzione del procedimento;

che il 17

luglio 2007 PA 1 ha instato per la riattivazione della causa;

che con

ordinanza del 19 luglio 2007, intimata per raccomandata il giorno stesso, il

Segretario assessore ha riassunto la procedura ai ruoli e ha citato le parti

all'udienza di venerdì 27 luglio 2007 alle ore 9.00 per il seguito del

contraddittorio;

che all'udienza

di quel giorno è comparsa unicamente PA 1, la quale ha comunicato al Segretario

assessore che per quanto riguardava la figlia L__________, divenuta maggiorenne

il 19 luglio 2007, la trattenuta litigiosa si limitava ormai al solo contributo

alimentare del luglio 2007, mentre per quanto riguardava il figlio R__________

il provvedimento sarebbe dovuto continuare nel tempo;

che con

decisione emessa a verbale seduta stante il Segretario assessore ha accolto

l'istanza e ha disposto una trattenuta di fr. 1611.– “dal primo salario corrisposto al signor AP

1”, rispettivamente di fr.

537.– mensili “dal secondo

salario in avanti”, con tassa

di giustizia di fr. 300.– a carico del convenuto e obbligo per quest'ultimo di

rifondere ai figli fr. 100.– di ripetibili;

che il

verbale è stato intimato quello stesso 27 luglio 2007 per raccomandata al convenuto;

che il 23

agosto 2007 AP 1 ha inviato un memoriale del

21 agosto

2007 alla Pretura, affermando di avere ritirato le due raccomandate (quella

contenente la citazione all'udienza e quella contenente il verbale) il 30

luglio 2007 e di non avere potuto partecipare così al contraddittorio del 27 luglio

precedente;

che nello

scritto l'interessato postula l'annullamento della trattenuta di stipendio e

l'indizione di una nuova udienza cui egli possa presenziare;

che la

Pretura ha trasmesso il memoriale il 27 agosto 2007 al Tribunale d'appello;

che

l'atto non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che

a norma dell'art. 291 CC il giudice può ordinare ai debitori di un genitore

dimentico dei propri doveri verso il figlio di eseguire i pagamenti, in tutto o

in parte, nelle mani del rappresentante legale del figlio;

che

all'emanazione di tale diffida si applicano, ove non sia pendente una causa di stato,

le norme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n.

1b e art. 5 LAC), di modo che la sentenza è appellabile nel termine di 10

Considerandi

giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

che davanti

a questa Camera il memoriale in esame può dunque essere trattato solo come

appello;

che, intimato

per raccomandata il 27 luglio 2007, il verbale della Pretura contenente la

diffida ai debitori è stato ritirato dal destinatario il 30 luglio successivo (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________

– R Svizzera);

che,

consegnato alla posta il 23 agosto 2007, il memoriale del convenuto si rivela

quindi – come appello – manifestamente tardivo, la procedura di camera di consiglio

non prevedendo ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC);

che nella

fattispecie v'è da domandarsi invero se il memoriale in questione non debba

interpretarsi – piuttosto che come appello – come istanza di restituzione in

intero contro il lasso del termine, rimedio processuale esperibile proprio nei casi

in cui una notificazione avvenga troppo tardi per consentire il rispetto di una

determinata scadenza (art. 137 lett. a CPC);

che in

siffatta ipotesi l'atto andrebbe ritornato al Segretario assessore, competente

per statuire in concreto sulla domanda di restituzione (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, n. 6 ad

art. 137);

che nondimeno

un'istanza di restituzione contro il lasso dei termini va presentata entro 10

giorni “dalla cessazione

dell'impedimento” (art. 139

prima frase CPC), sicché, pur considerato a tale stregua, il memoriale in

rassegna risulterebbe una volta ancora palesemente tardivo, onde l'inutilità di

un rinvio alla prima sede;

che perplessi

lascia in realtà, senza riguardo a quanto precede, la forma in cui il Segretario

assessore ha emanato l'ordine di trattenuta;

che nel

Cantone Ticino, per vero, solo le ordinanze possono essere emanate a verbale

(art. 286 cpv. 2 CPC), mentre le sentenze e i decreti devono adempiere – “a pena di nullità”,

la quale va ravvisata d'ufficio e in ogni tempo – i

requisiti formali dell'art. 285 CPC;

che nel

caso precipuo la sentenza difetta dei presupposti dell'art. 285 cpv. 1 CPC

(intestazione) e 285 cpv. 2 lett. g CPC (bollo della Pretura), sicché a rigore

andrebbe dichiarata nulla;

che

nondimeno, secondo giurisprudenza, la sanzione della nullità va applicata con

cautela, solo qualora il vizio sia tale da recar danno alle parti, le quali

devono trovarsi pregiudicate nei loro diritti di offesa o di difesa (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art.

285.

CPC);

che nella

fattispecie le manchevolezze della sentenza non hanno nuociuto ai diritti del

convenuto, il quale non dà del resto alcuna spiegazione sui motivi per cui ha aspettato

fino al 23 agosto 2007 per insorgere contro la trattenuta di stipendio pervenutagli

il 30 luglio precedente;

che nelle

circostanze descritte, in definitiva, il memoriale dell'interessato sfugge a

qualsiasi disamina;

che gli

oneri processuali andrebbero a carico di lui, soccombente (art. 148 cpv. 1

CPC);

che, date

le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo,

l'interessato essendo privo di formazione giuridica e avendo creduto di potersi

rivolgere alla Pretura (cui il memoriale è indirizzato) con una sorta di

domanda di riconsiderazione;

che non

si pone problema di ripetibili agli istanti, l'atto non essendo stato intimato

per osservazioni;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Trattato

come appello, il memoriale è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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