11.2007.13
Azione di mantenimento: modifica di contributo alimentare pattuito convenzionalmente
10 giugno 2008Italiano17 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2007.13
Data decisione, Autorità:
10.06.2008, ICCA
Ricorso:
TF,5A_545/2008, 28.09.2009
Titolo:
Azione di mantenimento: modifica di contributo alimentare pattuito convenzionalmente
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2007.13
Lugano,
10 giugno
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.167 (azione
di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa
con istanza del 25 agosto 2005 da
AO 1 AO 2
(rappresentati dalla madre __________, ,
e patrocinati dall'__________ PA 2, )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
e nella
causa DI.2005.187 (modifica di contributo alimentare) promossa con istanza del
26 settembre 2005 dal convenuto nei confronti degli attori;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 gennaio
2007 presentato da AP 1
contro la sentenza unica
emessa l'8 gennaio
2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (2 luglio 1995) e AO 2 (25 dicembre 1998) sono figli di __________
(1965), riconosciuti da AP 1 (1958). La madre, divorziata, è senza attività
lucrativa. Il padre, celibe, ha lavorato fino al 1995 come broker per il
mercato americano e in seguito ha svolto attività sporadiche, anche come pilota
d'aerei. Domiciliato a Montecarlo, egli risiede a Contone. In favore dei figli AP
1 ha firmato due contratti di mantenimento analoghi, l'uno dell'8 luglio 1995 (AO
1) e l'altro del 15 marzo 2000 (AO 2), entrambi approvati dalla Delegazione
tutoria di Contone. Questi prevedevano contributi alimentari per ogni figlio di
fr. 600.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 750.– mensili fino al
10° compleanno, di fr. 900.– mensili fino al 15° compleanno e di
fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). Quanto
al contributo alimentare per il secondogenito, in specie, i genitori hanno
pattuito internamente ch'esso sarebbe stato ridotto a fr. 300.– fino al
momento in cui il debitore avrebbe avuto un lavoro regolare, “sia indipendente che dipendente”.
B. Il 17 gennaio 2003 __________ e AP 1 hanno sottoscritto un nuovo
contratto di mantenimento valido dal 1° febbraio 2003 mediante il quale hanno modificato
le due precedenti convenzioni, portando i contributi alimentari per ciascun
figlio a fr. 1100.– mensili, assegni familiari non compresi. AP 1 si è
impegnato inoltre a mettere a disposizione di __________, “per i bisogni dei figli”, un veicolo di cui avrebbe assunto “i costi di manutenzione (servizi e
pneumatici) nonché le targhe e l'assicurazione, ciò che porta a un valore,
tenuto conto dell'ammortamento del veicolo stesso, di almeno fr. 300.–
mensili”, da considerare in
aggiunta agli importi pattuiti. La nuova intesa è stata approvata il 25 febbraio
2003 dalla Commissione tutoria regionale.
C. Il 1° aprile 2004 AP 1 si è ripreso per necessità proprie l'automobile
affidata a __________ e non l'ha più ritornata. AO 1 e AO 2 lo hanno convenuto perciò
il 25 agosto 2005 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
per ottenere il versamento di fr. 300.– mensili in aggiunta al contributo
alimentare modificato dal 1° febbraio 2003, più fr. 4800.– complessivi maturati
dal 1° aprile 2004 fino al giorno dell'istanza. Essi hanno chiesto altresì che
dopo il 12° anno di età il contributo di mantenimento in loro favore fosse portato
da fr. 1100.– a fr. 1200.– mensili, assegni familiari non compresi. In via
preliminare essi hanno postulato il
beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. DI.2005.167).
D. AP 1
ha adito a sua volta il Pretore, il 26 settembre 2005, instando per un'imprecisata
riduzione dei contributi
alimentari dovuti a AO 1 e AO 2 retroattivamente dal
1° settembre 2005. Egli ha fatto valere di essere senza lavoro, di non
poter riscuotere indennità di disoccupazione a causa del domicilio a Montecarlo
e di aver dovuto accendere nell'ottobre del 2004 un mutuo di fr. 200 000.– per sopperire
alle proprie necessità personali e professionali. Nella motivazione dell'istanza
(ancorché non nella richiesta di giudizio) egli ha offerto ad ogni modo, per
ogni figlio, un contributo alimentare compreso tra fr. 500.– e fr. 750.–
mensili (inc. DI.2005.187).
E. All'udienza
del 12 ottobre 2005, indetta per la discussione delle due istanze, le parti
hanno vicendevolmente postulato la reiezione delle domande avversarie. Il
Pretore ha congiunto le due procedure per l'istruttoria e il giudizio. L'assunzione
delle prove è cominciata nel dicembre del 2005 ed è terminata nel marzo del 2006.
Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, riservandosi di presentare conclusioni
scritte. Nel loro memoriale del 3 luglio 2006 AO 1 e AO 2 hanno poi ribadito le
loro richieste di giudizio (ottenimento di fr. 300.– mensili in aggiunta
al contributo alimentare e di fr. 4800.– a titolo di arretrati, aumento del contributo
alimentare a fr. 1200.– mensili dopo il 12° anno di età, assegni familiari non
compresi). AP 1 ha rinunciato a formulare conclusioni.
F. Statuendo
con sentenza unica dell'8 gennaio 2007, il Pretore ha condannato AP 1 a versare
dal 1° ottobre 2004 un contributo alimentare di
fr. 1250.– mensili per ogni figlio (eventuali assegni familiari compresi),
da adeguare all'indice nazionale dei prezzi al consumo la prima volta nel gennaio
del 2008 sulla base dell'indice relativo al dicembre del 2006. La tassa di
giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 95.– sono state addebitate allo
stesso AP 1, tenuto a rifondere solidalmente a AO 1 e AO 2 fr. 2500.– per
ripetibili. I figli sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 19 gennaio 2007 nel
quale chiede che i contributi alimentari siano ridotti a fr. 750.– mensili
per figlio e che gli oneri processuali di primo grado siano posti a carico di AO
1 e AO 2, tenuti a rifondergli un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili.
L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare
per i figli (art. 279 e 286 CC) sono trattate con la procedura speciale degli
art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni
non sospesi dalle ferie (art. 428 cpv. 2 e 428bis CPC). Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
In
concreto il Pretore ha rilevato anzitutto che il 15 marzo 2000, al momento di
firmare il primo contratto di mantenimento relativo a AO 2, AP 1 era pacificamente
in grado di versare per i figli fr. 900.– mensili complessivi (fr. 600.–
per Sandy e fr. 300.– per AO 2 fino al giorno in cui avesse trovato “un lavoro regolare sia indipendente che
dipendente”). Il 17 gennaio 2003 lo stesso AP 1 si è poi impegnato senza
riserve a versare fr. 1100.– per ciascun figlio, sebbene gli fosse chiaro di
non poter ancora intraprendere la divisata attività per la __________ di Basilea (che gli avrebbe permesso di guadagnare fr. 55 000.– annui lordi). Né egli ha postulato una riduzione dei contributi in seguito,
attivandosi solo in concomitanza con la causa promossa dai figli, nel settembre
del 2005.
Per di più – ha soggiunto il Pretore – il 7 ottobre 2004 AP 1 ha
ottenuto da __________, presidente del consiglio di
amministrazione della __________. di Basilea, un prestito
senza interessi di fr. 200 000.– per scopi professionali, ma anche per il fabbisogno proprio. E la formulazione di quel contratto induce a ritenere che in
realtà non si trattasse di mutuo, bensì “dell'importo pattuito per le prestazioni di Conrad o comunque a
titolo di risarcimento per il fatto di non essere stato posto nelle condizioni
di eseguire il lavoro per il quale era stato ingaggiato”. In definitiva, per il Pretore, AP 1 non ha dimostrato un notevole
peggioramento della sua disponibilità economica rispetto al gennaio del 2003. Quanto
all'obbligo di mettere a disposizione di __________ un veicolo “per i bisogni dei figli”, secondo il Pretore non risultava che le
necessità dei ragazzi consistessero solo – come sosteneva l'interessato – nella
trasferta in automobile per raggiungere la scuola privata __________. Egli ha
maggiorato così di fr. 150.– mensili il contributo alimentare di fr. 1100.–
mensili destinato a ciascun figlio.
3.
Il giudice può, “ad
istanza di un genitore o del figlio”, modificare o togliere il contributo per un minorenne ove le
circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Poco importa che il
contributo sia stato fissato per sentenza o per contratto, tranne che in
quest'ultimo caso una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art.
287.
cpv. 2 CC). Decisivo è il raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si
trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il
contributo è stato stabilito – rispettivamente al momento in cui è stato
modificato l'ultima volta – e quelle in cui essi versano al momento in cui il
giudice statuisce sull'azione di modifica (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione
1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami). Per quel che è del cambiamento,
in particolare, esso deve apparire rilevante e duraturo (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii).
4.
L'appellante
si duole in primo luogo dell'indennità che il Pretore ha aggiunto al contributo
in favore dei figli (fr. 300.– mensili complessivi) per essersi visti sottrarre
l'automobile data in uso alla madre. Egli afferma, in sintesi, che “la messa a disposizione del veicolo era ed
è (…) unicamente legata alla scuola a suo tempo frequentata dai minori qui appellati
e non ad altre necessità di spostamento dei minori stessi” (memoriale, pag. 4 nel mezzo). Se non che,
così argomentando, AP 1 non fa che ripetere quanto ha asserito davanti al Pretore,
ma non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale il Pretore gli ha
rimproverato di non avere dimostrato simile asserzione. Sugli
elementi di prova dai quali emergerebbe che “i bisogni dei figli”
evocati nel contratto del 17 gennaio 2003 si esaurivano
nella trasferta in automobile per raggiungere – da Contone – l'istituto __________,
sicché tale esigenza più non sussiste da quando i figli frequentano la scuola
pubblica, l'interessato non spende una parola. Privo di adeguata motivazione, in
proposito l'appello si rivela finanche irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
5.
Per
quanto riguarda la sua situazione al momento di firmare il contratto del 17 gennaio
2003.
in cui ha accettato di aumentare il contributo per ogni figlio a fr.
1100.
– mensili (più la messa a disposizione del veicolo), l'appellante ricorda
che a quel tempo egli aveva appena sottoscritto una convenzione del 12 novembre
2002.
con la __________ di Basilea (doc. C), la quale gli conferiva dal 1° gennaio
2003.
il mandato di fondare, avviare e condurre la futura __________ Montecarlo,
seguendo anche un corso di pilota per dirigibili, il tutto dietro compenso di
fr. 55 000.– annui lordi. La prospettiva non essendosi concretata nei
termini previsti per ragioni
indipendenti dalla sua volontà, nell'agosto del 2004 egli aveva
dovuto accendere il noto mutuo di fr. 200 000.– (non ancora restituito), destinato però a finanziare unicamente il domicilio a Montecarlo, a
coprire il suo fabbisogno personale e a conservare le licenze di pilota d'aereo,
escluso il mantenimento dei figli. Nel maggio del 2005, infine, la __________
gli ha annunciato un ulteriore rinvio dell'assunzione effettiva, sicché egli ha
dovuto adattarsi, in mancanza d'altro, a svolgere l'attività di necroforo per
una ditta di Giubiasco e ad accettare “lavori saltuari di ogni tipo”. Ciò l'ha indotto nel settembre del 2005 a chiedere una riduzione
dei contributi per i figli.
Quale
fosse la reale situazione finanziaria di AP 1 il giorno in cui egli ha firmato
il citato contratto del 17 gennaio 2003 non è dato di sapere. Tutto quanto l'appellante
adduce è che a quel momento egli aveva in mano un contratto d'impiego presso la
__________ di Basilea, firmato il 12 novembre 2002 e valevole dal 1° gennaio
2003, che gli avrebbe assicurato una retribuzione di fr. 55 000.– annui
lordi. In funzione di ciò egli aveva consentito a portare i contributi di
mantenimento per i figli a fr. 1100.– mensili ciascuno (più l'automobile messa
a disposizione della madre). Se non che, si volesse pur seguire tale
ragionamento, mal si comprende che cosa fosse mutato al riguardo il 26
settembre 2005, quando AP 1 ha promosso causa per ottenere la riduzione dei
contributi alimentari. Già la convenzione del 12 novembre 2002 invero prevedeva
un'assunzione il 1° gennaio 2003 puramente teorica, giacché la ditta faceva
dipendere in maniera esplicita l'ingaggio effettivo – e quindi lo stanziamento
del compenso – dalla condizione che le fosse stata fornita nel frattempo la
prima aeronave (doc. C, primo foglio a metà). Il 26 settembre 2005 la situazione
era invariata, giacché la ditta era ancora nella medesima attesa (che si sarebbe
protratta almeno sino alla fine dell'anno: doc. D). Quali
circostanze siano “notevolmente
mutate” fra il gennaio del 2003 e il settembre del 2005
non è dato di capire.
Sottolinea l'appellante di essersi deciso ad agire in giudizio dopo
essersi reso conto che l'inizio dell'attività per la __________, in cui egli
aveva riposto la sua buona fede, si andava procrastinando. Il problema è che ciò
non denota alcun mutamento – tanto meno notevole – di circostanze nel senso dell'art.
286.
cpv. 2 CC. Tutt'altra è la questione di sapere se l'interessato potesse in
qualche modo denunciare il contratto del 17 gennaio 2003 per errore
essenziale o potesse valersi della clausola rebus sic stantibus (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 3ª edizione, n. 19 e 20 ad
art. 287 con citazioni). L'interrogativo legato a simili congetture – tutte da
verificare – esula in ogni modo dai limiti dell'attuale giudizio, AP 1 non
avendo mai invocato nulla del genere. Su questo punto l'appello rivela, in
definitiva, la sua inconsistenza.
6.
L'appellante
sembra motivare un notevole mutamento di circostanze, per certi versi, con il
fatto di essersi indebitato nell'ottobre del 2004 mutuando fr. 200 000.– senza
interessi per finanziare spese personali (compreso il domicilio a Montecarlo) e
mantenere le licenze di pilota. A prescindere dalla constatazione tuttavia che
per ora AP 1 non pretende di dover restituire alcunché (né risultano essere
state pattuite con __________ modalità di rimborso: doc. B, primo foglio), sicché
l'operazione non consta incidere sulla sua disponibilità finanziaria, l'accensione
del debito non basta – da sé sola – per dimostrare un notevole mutamento di
circostanze. Ai fini del presente giudizio occorrerebbe poter operare un
raffronto – almeno approssimativo – tra quella che era la situazione economica (reddito
e fabbisogno) diAP 1 il 17 gennaio 2003, allorché ha firmato il nuovo contratto
di mantenimento, e la situazione di lui il 26 settembre 2005 (reddito e
fabbisogno), quando ha intentato causa per ottenere la riduzione dei contributi
alimentari. Gli atti però non consentono alcuna deduzione affidabile.
Del resto, ci si dipartisse anche dal presupposto
che quel 17 gennaio 2003 AP 1 contasse in buona fede su un reddito annuo
di fr. 55 000.– lordi dal 1° gennaio 2003 (ipotesi aleatoria, giacché la __________
subordinava l'assunzione effettiva – come si è visto – alla condizione che le
fosse stato fornito il primo aeromobile), ciò significa che l'interessato ha
firmato il contratto facendo assegnamento su entrate nette attorno ai fr.
4100.
– mensili. Quanto abbia guadagnato dal 1° gennaio 2003 in poi, tuttavia,
egli non dice. A ben vedere egli non dichiara nemmeno quanto guadagnasse due
anni dopo, il 26 settembre 2005. Afferma di avere
svolto dopo il luglio del 2005 l'attività di necroforo e “lavori saltuari di ogni tipo”, ma per finire si limita a prospettare
un reddito potenziale di fr. 3800.– o fr. 3900.– netti
mensili (appello, pag. 7 verso l'alto), senza precisare alcunché.
Sul
fronte dei fabbisogni minimi le indicazioni non sono meno laconiche. Oltre a ignorarsi
quale fosse il fabbisogno minimo del gennaio 2003, in effetti, anche il fabbisogno
minimo del settembre 2005 (fr. 3045.– mensili) è parzialmente empirico
(appello, pag. 7 a metà). Basti rilevare che il premio della cassa malati risulta
stimato in fr. 300.– mensili, mentre incombeva all'appellante spiegare quale
fosse la spesa effettiva (dato il suo domicilio a Montecarlo), e che l'onere
fiscale è valutato in fr. 200.– mensili (mentre l'interessato avrebbe dovuto
produrre almeno le tassazioni che lo concernono). In ultima analisi, operare un
confronto attendibile tra le condizioni in cui si trovava l'appellante quando
ha firmato il nuovo contratto di mantenimento e le condizioni in cui egli
versava quando ha adito il Pretore è impossibile. A ragione il primo giudice ha
ritenuto pertanto che nel caso specifico non si ravvisassero i presupposti
dell'art. 286 cpv. 2 CC. Anche a questo proposito l'appello si rivela così destinato
all'insuccesso.
7.
Gli oneri del giudizio attuale seguono la
soccombenza dell'appellante (148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone
problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato
per osservazioni e non
avendo cagionato quindi costi presumibili.
8.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera di gran lunga la
soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF), ove appena si capitalizzi la differenza fra gli importi mensili
offerti dall'appellante a titolo di contributo di mantenimento per ogni figlio (fr.
750.
– mensili, assegni familiari compresi) e quelli stabiliti dal primo giudice
(fr. 1250.– mensili, assegni familiari compresi).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulla spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– . .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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