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Decisione

11.2007.13

Azione di mantenimento: modifica di contributo alimentare pattuito convenzionalmente

10 giugno 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.167 (azione

di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa

con istanza del 25 agosto 2005 da

AO 1 AO 2

(rappresentati dalla madre __________, ,

e patrocinati dall'__________ PA 2, )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 )

e nella

causa DI.2005.187 (modifica di contributo alimentare) promossa con istanza del

26 settembre 2005 dal convenuto nei confronti degli attori;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 gennaio

2007 presentato da AP 1

contro la sentenza unica

emessa l'8 gen­naio

2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (2 luglio 1995) e AO 2 (25 dicembre 1998) sono figli di __________

(1965), riconosciuti da AP 1 (1958). La madre, divorziata, è senza attività

lucrativa. Il padre, celibe, ha lavorato fino al 1995 come broker per il

mercato americano e in seguito ha svolto attività sporadiche, anche come pilota

d'aerei. Domiciliato a Montecarlo, egli risiede a Contone. In favore dei figli AP

1 ha firmato due contratti di mantenimento analoghi, l'uno dell'8 luglio 1995 (AO

1) e l'altro del 15 marzo 2000 (AO 2), entrambi approvati dalla Delegazione

tutoria di Contone. Questi prevedevano contributi alimentari per ogni figlio di

fr. 600.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 750.– mensili fino al

10° compleanno, di fr. 900.– mensili fino al 15° compleanno e di

fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). Quanto

al contributo alimentare per il secondogenito, in specie, i genitori hanno

pattuito internamente ch'esso sarebbe stato ridotto a fr. 300.– fino al

momento in cui il debitore avrebbe avuto un lavoro regolare, “sia indipendente che dipendente”.

B. Il 17 gennaio 2003 __________ e AP 1 hanno sottoscritto un nuovo

contratto di mantenimento valido dal 1° feb­braio 2003 mediante il quale hanno modificato

le due precedenti convenzioni, portando i contributi alimentari per ciascun

figlio a fr. 1100.– mensili, assegni familiari non compresi. AP 1 si è

impegnato inoltre a mettere a disposizione di __________, “per i bisogni dei figli”, un veicolo di cui avrebbe assunto “i costi di manutenzione (servizi e

pneumatici) nonché le targhe e l'assicurazione, ciò che porta a un valore,

tenuto conto dell'ammortamento del veicolo stesso, di almeno fr. 300.–

mensili”, da considerare in

aggiunta agli importi pattuiti. La nuova intesa è stata approvata il 25 febbraio

2003 dalla Commissione tutoria regionale.

C. Il 1° aprile 2004 AP 1 si è ripreso per necessità proprie l'automobile

affidata a __________ e non l'ha più ritornata. AO 1 e AO 2 lo hanno convenuto perciò

il 25 agosto 2005 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

per ottenere il versamento di fr. 300.– mensili in aggiunta al contributo

alimentare modificato dal 1° febbraio 2003, più fr. 4800.– com­plessivi maturati

dal 1° aprile 2004 fino al giorno dell'istanza. Essi hanno chiesto altresì che

dopo il 12° anno di età il contributo di mantenimento in loro favore fosse portato

da fr. 1100.– a fr. 1200.– men­sili, assegni familiari non compresi. In via

preliminare essi hanno postulato il

beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. DI.2005.167).

D. AP 1

ha adito a sua volta il Pretore, il 26 settembre 2005, instando per un'imprecisata

riduzione dei contributi

alimentari dovuti a AO 1 e AO 2 retroattivamente dal

1° settembre 2005. Egli ha fatto valere di essere senza lavoro, di non

poter riscuotere indennità di disoccupazione a causa del domicilio a Montecarlo

e di aver dovuto accendere nell'ottobre del 2004 un mutuo di fr. 200 000.– per sopperire

alle proprie necessità personali e professionali. Nella motivazione dell'istanza

(ancorché non nella richiesta di giudizio) egli ha offerto ad ogni modo, per

ogni figlio, un contributo alimentare compreso tra fr. 500.– e fr. 750.–

mensili (inc. DI.2005.187).

E. All'udienza

del 12 ottobre 2005, indetta per la discussione delle due istanze, le parti

hanno vicendevolmente postulato la reiezione delle domande avversarie. Il

Pretore ha congiunto le due procedure per l'istruttoria e il giudizio. L'assunzione

delle prove è cominciata nel dicembre del 2005 ed è terminata nel marzo del 2006.

Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, riservandosi di presentare conclusioni

scritte. Nel loro memoriale del 3 luglio 2006 AO 1 e AO 2 hanno poi ribadito le

loro richieste di giudizio (ottenimento di fr. 300.– mensili in aggiunta

al contributo ali­mentare e di fr. 4800.– a titolo di arretrati, aumento del contributo

alimentare a fr. 1200.– men­sili dopo il 12° anno di età, assegni familiari non

compresi). AP 1 ha rinunciato a formulare conclusioni.

F. Statuendo

con sentenza unica dell'8 gennaio 2007, il Pretore ha condannato AP 1 a versare

dal 1° ottobre 2004 un contributo alimentare di

fr. 1250.– mensili per ogni figlio (eventuali assegni familiari compresi),

da adeguare all'indice nazionale dei prezzi al consumo la prima volta nel gennaio

del 2008 sulla base dell'indice relativo al dicembre del 2006. La tassa di

giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 95.– sono state addebitate allo

stesso AP 1, tenuto a rifondere solidalmente a AO 1 e AO 2 fr. 2500.– per

ripetibili. I figli sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 19 gennaio 2007 nel

quale chiede che i contributi alimentari siano ridotti a fr. 750.– mensili

per figlio e che gli oneri processuali di primo grado siano posti a carico di AO

1 e AO 2, tenuti a rifondergli un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili.

L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare

per i figli (art. 279 e 286 CC) sono trattate con la procedura speciale degli

art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni

non sospesi dalle ferie (art. 428 cpv. 2 e 428bis CPC). Tempestivo, sotto

questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

In

concreto il Pretore ha rilevato anzitutto che il 15 marzo 2000, al momento di

firmare il primo contratto di mantenimento relativo a AO 2, AP 1 era pacificamente

in grado di versare per i figli fr. 900.– mensili complessivi (fr. 600.–

per Sandy e fr. 300.– per AO 2 fino al giorno in cui avesse trovato “un lavoro regolare sia indipen­dente che

dipendente”). Il 17 gennaio 2003 lo stesso AP 1 si è poi impegnato senza

riserve a versare fr. 1100.– per ciascun figlio, sebbene gli fosse chiaro di

non poter ancora intraprendere la divisata attività per la __________ di Basilea (che gli avrebbe permesso di guadagnare fr. 55 000.– annui lordi). Né egli ha postulato una riduzione dei contributi in seguito,

attivandosi solo in concomitanza con la causa promossa dai figli, nel settembre

del 2005.

Per di più – ha soggiunto il Pretore – il 7 ottobre 2004 AP 1 ha

ottenuto da __________, presidente del consiglio di

amministrazione della __________. di Basilea, un prestito

senza interessi di fr. 200 000.– per scopi professionali, ma anche per il fabbisogno proprio. E la formulazione di quel contratto induce a ritenere che in

realtà non si trattasse di mutuo, bensì “dell'importo pattuito per le prestazioni di Conrad o comunque a

titolo di risarcimento per il fatto di non essere stato posto nelle condizioni

di eseguire il lavoro per il quale era stato ingaggiato”. In definitiva, per il Pretore, AP 1 non ha dimostrato un notevole

peggioramento della sua disponibilità economica rispetto al gennaio del 2003. Quanto

all'obbligo di mettere a disposizione di __________ un veicolo “per i bisogni dei figli”, secondo il Pretore non risultava che le

necessità dei ragazzi consistessero solo – come sosteneva l'interessato – nella

trasferta in automobile per raggiungere la scuola privata __________. Egli ha

maggiorato così di fr. 150.– mensili il contributo alimentare di fr. 1100.–

mensili destinato a ciascun figlio.

3.

Il giudice può, “ad

istanza di un genitore o del figlio”, modificare o togliere il contributo per un minorenne ove le

circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Poco importa che il

contributo sia stato fissato per sentenza o per contratto, tranne che in

quest'ultimo caso una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art.

287.

cpv. 2 CC). Decisivo è il raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si

trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il

contributo è stato stabilito – rispettiva­mente al momento in cui è stato

modificato l'ultima volta – e quelle in cui essi versano al momento in cui il

giudice statuisce sull'azio­ne di modifica (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione

1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami). Per quel che è del cambiamento,

in particolare, esso deve apparire rilevante e duraturo (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii).

4.

L'appellante

si duole in primo luogo dell'indennità che il Pretore ha aggiunto al contributo

in favore dei figli (fr. 300.– mensili complessivi) per essersi visti sottrarre

l'automobile data in uso alla madre. Egli afferma, in sintesi, che “la messa a disposizione del veicolo era ed

è (…) unicamente legata alla scuola a suo tempo frequentata dai minori qui appellati

e non ad altre necessità di spostamento dei minori stessi” (memoriale, pag. 4 nel mezzo). Se non che,

così argomentando, AP 1 non fa che ripetere quanto ha asserito davanti al Pretore,

ma non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale il Pretore gli ha

rimproverato di non avere dimostrato simile asserzione. Sugli

elementi di prova dai quali emergerebbe che “i bisogni dei figli”

evocati nel contratto del 17 gennaio 2003 si esaurivano

nella trasferta in automobile per raggiungere – da Contone – l'istituto __________,

sicché tale esigenza più non sussiste da quando i figli frequentano la scuola

pubblica, l'interessato non spende una parola. Privo di adeguata motivazione, in

proposito l'appello si rivela finanche irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

5.

Per

quanto riguarda la sua situazione al momento di firmare il contratto del 17 gennaio

2003.

in cui ha accettato di aumentare il contributo per ogni figlio a fr.

1100.

– mensili (più la messa a disposizione del veicolo), l'appellante ricorda

che a quel tempo egli aveva appena sottoscritto una convenzione del 12 novembre

2002.

con la __________ di Basilea (doc. C), la quale gli conferiva dal 1° gennaio

2003.

il mandato di fondare, avviare e condurre la futura __________ Montecarlo,

seguendo anche un corso di pilota per dirigibili, il tutto dietro compenso di

fr. 55 000.– annui lordi. La prospettiva non essendosi concretata nei

termini previsti per ragioni

indipendenti dalla sua volontà, nell'agosto del 2004 egli aveva

dovuto accendere il noto mutuo di fr. 200 000.– (non ancora restituito), destinato però a finanziare unicamente il domicilio a Montecarlo, a

coprire il suo fabbisogno personale e a conservare le licenze di pilota d'aereo,

escluso il mantenimento dei figli. Nel maggio del 2005, infine, la __________

gli ha annunciato un ulteriore rinvio dell'assunzione effettiva, sicché egli ha

dovuto adattarsi, in mancanza d'altro, a svolgere l'attività di necroforo per

una ditta di Giubiasco e ad accettare “lavori saltuari di ogni tipo”. Ciò l'ha indotto nel settembre del 2005 a chiedere una riduzio­ne

dei contributi per i figli.

Quale

fosse la reale situazione finanziaria di AP 1 il giorno in cui egli ha firmato

il citato contratto del 17 gennaio 2003 non è dato di sapere. Tutto quanto l'appellante

adduce è che a quel momento egli aveva in mano un contratto d'impiego presso la

__________ di Basilea, firmato il 12 novembre 2002 e valevole dal 1° gennaio

2003, che gli avrebbe assicurato una retribuzione di fr. 55 000.– annui

lordi. In funzione di ciò egli aveva consentito a portare i contributi di

mantenimento per i figli a fr. 1100.– mensili ciascuno (più l'automobile messa

a disposizione della madre). Se non che, si volesse pur seguire tale

ragionamento, mal si comprende che cosa fosse mutato al riguardo il 26

settembre 2005, quando AP 1 ha promosso causa per ottenere la riduzione dei

contributi alimentari. Già la convenzione del 12 novembre 2002 invero prevedeva

un'assunzione il 1° gennaio 2003 puramente teorica, giacché la ditta faceva

dipendere in maniera esplicita l'ingaggio effettivo – e quindi lo stanziamento

del compenso – dalla condizione che le fosse stata fornita nel frattempo la

prima aeronave (doc. C, primo foglio a metà). Il 26 settembre 2005 la situazione

era invariata, giacché la ditta era ancora nella medesima attesa (che si sarebbe

protratta almeno sino alla fine dell'anno: doc. D). Quali

circostanze siano “notevolmente

mutate” fra il gennaio del 2003 e il settembre del 2005

non è dato di capire.

Sottolinea l'appellante di essersi deciso ad agire in giudizio dopo

essersi reso conto che l'inizio dell'attività per la __________, in cui egli

aveva riposto la sua buona fede, si andava procrastinando. Il problema è che ciò

non denota alcun mutamento – tanto meno notevole – di circostanze nel senso dell'art.

286.

cpv. 2 CC. Tutt'altra è la questione di sapere se l'interessato potesse in

qualche modo denunciare il contratto del 17 gennaio 2003 per errore

essenziale o potesse valersi della clausola rebus sic stantibus (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB

I, 3ª edizione, n. 19 e 20 ad

art. 287 con citazioni). L'interrogativo legato a simili congetture – tutte da

verificare – esula in ogni modo dai limiti dell'attuale giudizio, AP 1 non

avendo mai invocato nulla del genere. Su questo punto l'appello rivela, in

definitiva, la sua inconsistenza.

6.

L'appellante

sembra motivare un notevole mutamento di circostanze, per certi versi, con il

fatto di essersi indebitato nell'ottobre del 2004 mutuando fr. 200 000.– senza

interessi per finanziare spese personali (compreso il domicilio a Montecarlo) e

mantenere le licenze di pilota. A prescindere dalla constatazione tuttavia che

per ora AP 1 non pretende di dover restituire alcunché (né risultano essere

state pattuite con __________ modalità di rimborso: doc. B, primo foglio), sicché

l'operazione non consta incidere sulla sua disponibilità finanziaria, l'accensione

del debito non basta – da sé sola – per dimostrare un notevole mutamento di

circostanze. Ai fini del presente giudizio occorrerebbe poter operare un

raffronto – almeno approssimativo – tra quella che era la situazione economica (reddito

e fabbisogno) diAP 1 il 17 gennaio 2003, allorché ha firmato il nuovo contratto

di mantenimento, e la situazione di lui il 26 settembre 2005 (reddito e

fabbisogno), quando ha intentato causa per ottenere la riduzione dei contributi

alimentari. Gli atti però non consentono alcuna deduzione affidabile.

Del resto, ci si dipartisse anche dal presupposto

che quel 17 gennaio 2003 AP 1 contasse in buona fede su un reddito annuo

di fr. 55 000.– lordi dal 1° gennaio 2003 (ipotesi aleatoria, giacché la __________

subordinava l'assunzione effettiva – come si è visto – alla condizione che le

fosse stato fornito il primo aeromobile), ciò significa che l'interessato ha

firmato il contratto facendo assegnamento su entrate nette attorno ai fr.

4100.

– mensili. Quanto abbia guadagnato dal 1° gennaio 2003 in poi, tuttavia,

egli non dice. A ben vedere egli non dichiara nemmeno quanto guadagnasse due

anni dopo, il 26 settembre 2005. Afferma di avere

svolto dopo il luglio del 2005 l'attività di necroforo e “lavori saltuari di ogni tipo”, ma per finire si limita a prospettare

un reddito potenziale di fr. 3800.– o fr. 3900.– netti

mensili (appello, pag. 7 verso l'alto), senza precisare alcunché.

Sul

fronte dei fabbisogni minimi le indicazioni non sono meno laconiche. Oltre a ignorarsi

quale fosse il fabbisogno minimo del gennaio 2003, in effetti, anche il fabbisogno

minimo del settembre 2005 (fr. 3045.– mensili) è parzialmente empirico

(appello, pag. 7 a metà). Basti rilevare che il premio della cassa malati risulta

stimato in fr. 300.– mensili, mentre incombeva all'appellante spiegare quale

fosse la spesa effettiva (dato il suo domicilio a Montecarlo), e che l'onere

fiscale è valutato in fr. 200.– mensili (mentre l'interessato avrebbe dovuto

produrre almeno le tassazioni che lo concernono). In ultima analisi, operare un

confronto attendibile tra le condizioni in cui si trovava l'appellante quando

ha firmato il nuovo contratto di mantenimento e le condizioni in cui egli

versava quando ha adito il Pretore è impossibile. A ragione il primo giudice ha

ritenuto pertanto che nel caso specifico non si ravvisassero i presupposti

dell'art. 286 cpv. 2 CC. Anche a questo proposito l'appello si rivela così destinato

all'insuccesso.

7.

Gli oneri del giudizio attuale seguono la

soccombenza dell'appellante (148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone

problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato

per osservazioni e non

avendo cagionato quindi costi presumibili.

8.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera di gran lunga la

soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF), ove appena si capitalizzi la differenza fra gli importi mensili

offerti dall'appellante a titolo di contributo di mantenimento per ogni figlio (fr.

750.

– mensili, assegni familiari compresi) e quelli stabiliti dal primo giudice

(fr. 1250.– mensili, assegni familiari compresi).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulla spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– . .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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