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Decisione

11.2007.130

Rapporti di vicinato: cessazione di turbativa

11 ottobre 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.33 (rapporti

di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con

petizione dell'11 marzo 2005 da

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 ora in

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 23 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 luglio

2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è proprietario della particella n. 1158 RFD di __________, sulla

quale sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina a sud-ovest con una

stradina comunale, oltre la quale si trova la particella n. 1157, su cui si

trova una proprietà per piani di due appartamenti (n. 6021 e 6022), entrambi in

proprietà di AO 1. Dal 5 dicembre 2008 essi sono gravati di usufrutto in favore

di __________.

B. Con

petizione dell'11 marzo 2005 AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione

di Locarno Campagna, lamentando immissioni eccessive provenienti da un'apertura

nella facciata della proprietà per piani che “dà sfogo direttamente ad

emissioni di fumo e di vapori probabilmente dovuti alla (...) cucina” di AO 1.

Egli ha chiesto così che fosse ordinato a AO 1 di far cessare le immissioni

moleste, “e meglio di provvedere all'otturazione dell'apertura di scarico

operata sulla parete est del suo edificio”. Nella sua risposta del 14 giugno

2005 AO 1 ha postulato il rigetto della petizione.

C. L'udienza

preliminare si è tenuta il 14 marzo 2006 e l'istruttoria si è conclusa il 5

febbraio 2007. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27 aprile 2007 AP 1 ha ribadito le domande di petizione, soggiungendo che “spetta al giudice determinare le misure da

adottare nel caso concreto per porre fine alla turbativa”. Nel proprio allegato

conclusivo, del 26 aprile 2007, AO 1 ha sollecitato una volta ancora il rigetto

dell'azione. Statuendo con sentenza del 9 luglio 2007, il Pretore ha respinto

la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 600.– con le spese a

carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto un'indennità d'inconvenienza

di fr. 400.–.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23

agosto 2007 per ottenere che la petizione sia accolta e il giudizio impugnato

riformato di conseguenza. In una breve lettera del 26 settembre 2007 AO 1

propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165

segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate

dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la

sentenza impugnata è stata intimata il 9 luglio 2007 ed è pervenuta al

patrocinatore dell'appellante il giorno successivo. Introdotto entro 20 giorni

(art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 23 agosto 2007, e tenuto conto delle ferie

giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC ticinese) l'appello in esame è dunque

tempestivo.

2.

Nelle

controversie relative a diritti di vicinato il valore litigioso è quello che

tali diritti hanno per il fondo del convenuto o la svalutazione cagionata al

fondo dell'attore, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). Nella

fattispecie il Pretore ha fissato tale valore in fr. 8000.–, su

indicazione dell'attore (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Tale indicazione

non appare manifestamente inattendibile, né il convenuto l'ha contestata. Anche

sotto questo profilo l'appello in rassegna è pertanto ammissibile (art. 36 cpv.

1.

vLOG).

3.

Il Pretore ha ricordato anzitutto che l'art. 684 CC vieta soltanto

immissioni oggettivamente intollerabili, mentre le altre rimangono lecite,

quand'anche siano soggettivamente fastidiose. Ciò posto, il primo giudice ha

ricordato che solo la testimone __________ ha narrato

di odori sgradevoli provenienti dalla proprietà per piani del convenuto prima

dell'ora di pranzo o di cena. Se non che – egli ha rilevato – in una zona

abitativa è “normale la fuoriuscita di odori dagli appartamenti durante la preparazione

dei pasti”. Quanto al testimone __________ egli ha dichiarato di non avere avvertito,

in un'occasione in cui si è trovato sui luoghi, alcuna esalazione. Odori o rumori dovuti alla ventola d'aspirazione (ad almeno 5 m dal fondo dell'attore) non sono stati accertati nemmeno durante i sopralluoghi esperiti durante

l'istruttoria. Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto che eventuali

odori o rumori dovuti alla preparazione di cibi nella cucina del convenuto non

eccedano quanto si sia usualmente tenuti a sopportare in aree abitate. Onde, in

definitiva, il rigetto della petizione.

4.

L'art.

679.

CC prevede che chiunque sia danneggiato o minacciato di un danno perché un

proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può

chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto

e il risarcimento del danno. Nei rapporti di vicinato, in particolare, l'art.

684.

cpv. 2 CC vieta eccessi pregiudizievoli, come emissioni di fumo o fuliggine,

emanazioni moleste, rumori o scuotimenti suscettibili di provocare danni e non

giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale.

Sapere se le immissioni siano pregiudizievoli dipende dall'intensità delle

medesime, che va definita secondo criteri oggettivi. Il giudice valuta gli

interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento,

richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nei medesimi

frangenti. Tale ponderazione d'interessi, ispirata al diritto – comprese le

norme sulla protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento fonico – e all'equità,

non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso

locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 CC), ma deve tenere conto anche di tutte

le circostanze del caso specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini,

non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni

moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4 con richiami; I CCA,

sentenza inc. 11.2004.137 del 21 agosto 2008, consid. 3 con richiami).

5.

L'appellante

sostiene che il carattere eccessivo delle emissioni è provato dalla testimonianza

di __________, alla quale il Pretore non ha prestato sufficiente attenzione.

Costei ha dichiarato che “dal foro di ventilazione della casa AO 1 escono cattivi

odori, ossia odori di cucina che a me danno molto fastidio”, precisando che “a

volte questi odori li sento anche in casa poiché ho l'abitudine di aprire

spesso le finestre”. Essa ha confermato che tali esalazioni la infastidiscono,

sia quando è sul terrazzo, sia quando è nel giardinetto, “prima dell'ora di

pranzo o prima della cena”, non potendo “dire con esattezza per quanto tempo

durino (...): dipende dal tempo impiegato per cucinare”. Essa si è detta inoltre

importunata dal rumore del ventilatore (deposizione del 5 febbraio 2007:

verbali, pag. 3). Tale deposizione è chiara. Riflette però il convincimento

soggettivo di una persona singola, non quello oggettivo di una persona media

posta nelle medesime condizioni. Altri testimoni che confortino le impressioni

di __________ non risultano. Nemmeno il perito ha riscontrato odori o rumori

esagerati. Certo, egli non ha escluso che immissioni possano raggiungere la

proprietà dell'attore (perizia, risposta al quesito n. 2), ma ciò ancora non

basta per ritenere che si tratti di immissioni eccessive. __________, del

resto, ha dichiarato di non avere avvertito alcun odore molesto durante una

sua visita all'attore (deposizione del 5 febbraio 2007: verbali, pag. 2). In

simili condizioni non si può dire pertanto che

AO 1 trascenda nell'esercizio del suo diritto di proprietà (art. 679 CC)

o cada in “eccessi pregiudizievoli” a detrimento del convenuto (art. 684 cpv. 1 CC). In proposito l'appello si rivela

privo di fondamento.

6.

Al

Pretore l'appellante rimprovera di avere disatteso le conclusio­ni del perito,

il quale consigliava di aggiungere “una curva da 90° lunga almeno 60 cm al foro esistente in facciata” (appello, n. 1 pag. 3 con riferimento alla perizia del 7

dicembre 2005, pag. 1). La doglianza non può essere condivisa. È vero che

le azioni fondate sull'art. 679 CC e sull'art. 684 cpv. 2 CC non richiedono –

per loro indole – una formulazione precisa delle domande. Basta che l'attore

definisca le cause e gli effetti della molestia; spetta poi al giudice

determinare, caso per caso, i provve­dimenti opportuni (I CCA, sentenza inc.

11.2008.57

del 15 marzo 2010, consid. 5, con

richiamo a DTF 102 Ia 96 e Steinauer,

Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 230 n. 1922a; v. anche Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 124

ad art. 679 CC). Sta di fatto che in concreto il Pretore ha escluso immissioni

pregiudizievoli nel senso degli art. 679 e 684 cpv. 2 CC. Egli non aveva motivo

dunque per ordinare l'accorgimento tecnico suggerito dal perito, seppure esso

potesse apparire utile.

7.

L'appellante

si duole che il Pretore non ha tenuto conto, relativamente alla tollerabilità

delle immissioni, delle norme di diritto pubblico, segnatamente dell'art. 11

cpv. 2 LPAmb. La censura cade nel vuoto. Non perché il diritto pubblico vada

trascurato nel determinare la liceità di immissioni a norma degli articoli 679

e 684 cpv. 2 CC, ma perché il principio della prevenzione enunciato dall'art.

11.

cpv. 2 LPAmb – invocato dall'appellante – non trova applicazione nel settore

del diritto privato (DTF 126 III 225 consid. 3c). Al riguardo l'appello è

destinato di conseguenza, una volta, ancora al'insuccesso.

8.

Infine

l'appellante critica l'indennità d'inconvenienza (fr. 400.– ) che il

Pretore ha riconosciuto a AO 1, facendo valere che quest'ultimo non era

rappresentato da un legale (appello, n. 3 pag. 4). Così argomentando, egli

disconosce però la giurisprudenza cantonale, che riconosce un'indennità per l'incomodo

anche alla parte vittoriosa che non è provvista di un avvocato (RtiD II-2005

pag. 680 n. 14c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2009.2 del 17 novembre

2010.

consid. 11c). Nel caso specifico il convenuto ha redatto tre scritti (due

risposte e un memoriale conclusivo), ha partecipato a quatto udienze e a due

sopralluoghi. Un'indennità di fr. 400.– appare quindi giustificata.

9.

Gli

oneri e le ripetibili dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese). AO 1 ha presentato osservazioni all'appello limitate a una

lettera di una decina di righe. Non ha sopportato dunque incomodi tali da

giustificare un'indennità d'inconvenienza, per altro non richiesta.

10.

Quanto

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (fr. 8000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini

di un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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