11.2007.130
Rapporti di vicinato: cessazione di turbativa
11 ottobre 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2007.130
Data decisione, Autorità:
11.10.2011, ICCA
Titolo:
Rapporti di vicinato: cessazione di turbativa
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO
VICINATO
art. 679 CC
art. 684 CC
Incarto n.
11.2007.130
Lugano
11 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.33 (rapporti
di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
petizione dell'11 marzo 2005 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ora in
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 23 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 luglio
2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della particella n. 1158 RFD di __________, sulla
quale sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina a sud-ovest con una
stradina comunale, oltre la quale si trova la particella n. 1157, su cui si
trova una proprietà per piani di due appartamenti (n. 6021 e 6022), entrambi in
proprietà di AO 1. Dal 5 dicembre 2008 essi sono gravati di usufrutto in favore
di __________.
B. Con
petizione dell'11 marzo 2005 AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna, lamentando immissioni eccessive provenienti da un'apertura
nella facciata della proprietà per piani che “dà sfogo direttamente ad
emissioni di fumo e di vapori probabilmente dovuti alla (...) cucina” di AO 1.
Egli ha chiesto così che fosse ordinato a AO 1 di far cessare le immissioni
moleste, “e meglio di provvedere all'otturazione dell'apertura di scarico
operata sulla parete est del suo edificio”. Nella sua risposta del 14 giugno
2005 AO 1 ha postulato il rigetto della petizione.
C. L'udienza
preliminare si è tenuta il 14 marzo 2006 e l'istruttoria si è conclusa il 5
febbraio 2007. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27 aprile 2007 AP 1 ha ribadito le domande di petizione, soggiungendo che “spetta al giudice determinare le misure da
adottare nel caso concreto per porre fine alla turbativa”. Nel proprio allegato
conclusivo, del 26 aprile 2007, AO 1 ha sollecitato una volta ancora il rigetto
dell'azione. Statuendo con sentenza del 9 luglio 2007, il Pretore ha respinto
la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 600.– con le spese a
carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto un'indennità d'inconvenienza
di fr. 400.–.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23
agosto 2007 per ottenere che la petizione sia accolta e il giudizio impugnato
riformato di conseguenza. In una breve lettera del 26 settembre 2007 AO 1
propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165
segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate
dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la
sentenza impugnata è stata intimata il 9 luglio 2007 ed è pervenuta al
patrocinatore dell'appellante il giorno successivo. Introdotto entro 20 giorni
(art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 23 agosto 2007, e tenuto conto delle ferie
giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC ticinese) l'appello in esame è dunque
tempestivo.
2.
Nelle
controversie relative a diritti di vicinato il valore litigioso è quello che
tali diritti hanno per il fondo del convenuto o la svalutazione cagionata al
fondo dell'attore, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). Nella
fattispecie il Pretore ha fissato tale valore in fr. 8000.–, su
indicazione dell'attore (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Tale indicazione
non appare manifestamente inattendibile, né il convenuto l'ha contestata. Anche
sotto questo profilo l'appello in rassegna è pertanto ammissibile (art. 36 cpv.
1.
vLOG).
3.
Il Pretore ha ricordato anzitutto che l'art. 684 CC vieta soltanto
immissioni oggettivamente intollerabili, mentre le altre rimangono lecite,
quand'anche siano soggettivamente fastidiose. Ciò posto, il primo giudice ha
ricordato che solo la testimone __________ ha narrato
di odori sgradevoli provenienti dalla proprietà per piani del convenuto prima
dell'ora di pranzo o di cena. Se non che – egli ha rilevato – in una zona
abitativa è “normale la fuoriuscita di odori dagli appartamenti durante la preparazione
dei pasti”. Quanto al testimone __________ egli ha dichiarato di non avere avvertito,
in un'occasione in cui si è trovato sui luoghi, alcuna esalazione. Odori o rumori dovuti alla ventola d'aspirazione (ad almeno 5 m dal fondo dell'attore) non sono stati accertati nemmeno durante i sopralluoghi esperiti durante
l'istruttoria. Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto che eventuali
odori o rumori dovuti alla preparazione di cibi nella cucina del convenuto non
eccedano quanto si sia usualmente tenuti a sopportare in aree abitate. Onde, in
definitiva, il rigetto della petizione.
4.
L'art.
679.
CC prevede che chiunque sia danneggiato o minacciato di un danno perché un
proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può
chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto
e il risarcimento del danno. Nei rapporti di vicinato, in particolare, l'art.
684.
cpv. 2 CC vieta eccessi pregiudizievoli, come emissioni di fumo o fuliggine,
emanazioni moleste, rumori o scuotimenti suscettibili di provocare danni e non
giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale.
Sapere se le immissioni siano pregiudizievoli dipende dall'intensità delle
medesime, che va definita secondo criteri oggettivi. Il giudice valuta gli
interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento,
richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nei medesimi
frangenti. Tale ponderazione d'interessi, ispirata al diritto – comprese le
norme sulla protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento fonico – e all'equità,
non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso
locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 CC), ma deve tenere conto anche di tutte
le circostanze del caso specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini,
non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni
moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4 con richiami; I CCA,
sentenza inc. 11.2004.137 del 21 agosto 2008, consid. 3 con richiami).
5.
L'appellante
sostiene che il carattere eccessivo delle emissioni è provato dalla testimonianza
di __________, alla quale il Pretore non ha prestato sufficiente attenzione.
Costei ha dichiarato che “dal foro di ventilazione della casa AO 1 escono cattivi
odori, ossia odori di cucina che a me danno molto fastidio”, precisando che “a
volte questi odori li sento anche in casa poiché ho l'abitudine di aprire
spesso le finestre”. Essa ha confermato che tali esalazioni la infastidiscono,
sia quando è sul terrazzo, sia quando è nel giardinetto, “prima dell'ora di
pranzo o prima della cena”, non potendo “dire con esattezza per quanto tempo
durino (...): dipende dal tempo impiegato per cucinare”. Essa si è detta inoltre
importunata dal rumore del ventilatore (deposizione del 5 febbraio 2007:
verbali, pag. 3). Tale deposizione è chiara. Riflette però il convincimento
soggettivo di una persona singola, non quello oggettivo di una persona media
posta nelle medesime condizioni. Altri testimoni che confortino le impressioni
di __________ non risultano. Nemmeno il perito ha riscontrato odori o rumori
esagerati. Certo, egli non ha escluso che immissioni possano raggiungere la
proprietà dell'attore (perizia, risposta al quesito n. 2), ma ciò ancora non
basta per ritenere che si tratti di immissioni eccessive. __________, del
resto, ha dichiarato di non avere avvertito alcun odore molesto durante una
sua visita all'attore (deposizione del 5 febbraio 2007: verbali, pag. 2). In
simili condizioni non si può dire pertanto che
AO 1 trascenda nell'esercizio del suo diritto di proprietà (art. 679 CC)
o cada in “eccessi pregiudizievoli” a detrimento del convenuto (art. 684 cpv. 1 CC). In proposito l'appello si rivela
privo di fondamento.
6.
Al
Pretore l'appellante rimprovera di avere disatteso le conclusioni del perito,
il quale consigliava di aggiungere “una curva da 90° lunga almeno 60 cm al foro esistente in facciata” (appello, n. 1 pag. 3 con riferimento alla perizia del 7
dicembre 2005, pag. 1). La doglianza non può essere condivisa. È vero che
le azioni fondate sull'art. 679 CC e sull'art. 684 cpv. 2 CC non richiedono –
per loro indole – una formulazione precisa delle domande. Basta che l'attore
definisca le cause e gli effetti della molestia; spetta poi al giudice
determinare, caso per caso, i provvedimenti opportuni (I CCA, sentenza inc.
11.2008.57
del 15 marzo 2010, consid. 5, con
richiamo a DTF 102 Ia 96 e Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 230 n. 1922a; v. anche Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 124
ad art. 679 CC). Sta di fatto che in concreto il Pretore ha escluso immissioni
pregiudizievoli nel senso degli art. 679 e 684 cpv. 2 CC. Egli non aveva motivo
dunque per ordinare l'accorgimento tecnico suggerito dal perito, seppure esso
potesse apparire utile.
7.
L'appellante
si duole che il Pretore non ha tenuto conto, relativamente alla tollerabilità
delle immissioni, delle norme di diritto pubblico, segnatamente dell'art. 11
cpv. 2 LPAmb. La censura cade nel vuoto. Non perché il diritto pubblico vada
trascurato nel determinare la liceità di immissioni a norma degli articoli 679
e 684 cpv. 2 CC, ma perché il principio della prevenzione enunciato dall'art.
11.
cpv. 2 LPAmb – invocato dall'appellante – non trova applicazione nel settore
del diritto privato (DTF 126 III 225 consid. 3c). Al riguardo l'appello è
destinato di conseguenza, una volta, ancora al'insuccesso.
8.
Infine
l'appellante critica l'indennità d'inconvenienza (fr. 400.– ) che il
Pretore ha riconosciuto a AO 1, facendo valere che quest'ultimo non era
rappresentato da un legale (appello, n. 3 pag. 4). Così argomentando, egli
disconosce però la giurisprudenza cantonale, che riconosce un'indennità per l'incomodo
anche alla parte vittoriosa che non è provvista di un avvocato (RtiD II-2005
pag. 680 n. 14c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2009.2 del 17 novembre
2010.
consid. 11c). Nel caso specifico il convenuto ha redatto tre scritti (due
risposte e un memoriale conclusivo), ha partecipato a quatto udienze e a due
sopralluoghi. Un'indennità di fr. 400.– appare quindi giustificata.
9.
Gli
oneri e le ripetibili dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). AO 1 ha presentato osservazioni all'appello limitate a una
lettera di una decina di righe. Non ha sopportato dunque incomodi tali da
giustificare un'indennità d'inconvenienza, per altro non richiesta.
10.
Quanto
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (fr. 8000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini
di un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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