11.2007.132
Azione di manutenzione: autore della turbativa
2 giugno 2008Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.132
Data decisione, Autorità:
02.06.2008, ICCA
Titolo:
Azione di manutenzione: autore della turbativa
AZIONE DI MANUTENZIONE
art. 928 CC
Incarto n.
11.2007.132
Lugano
2 giugno 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
DI.2006.203 (azione di manutenzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa
con istanza del 25 settembre 2006 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso per cassazione”) del 28 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 22 agosto 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 è proprietario della particella n. __________ RFD
di __________, sezione __________, su cui sorge una casa d'abitazione secondaria. Il fondo
confina a monte con la particella n. __________,
appartenente a AO 1, sulla quale si trova un'altra casa d'abitazione secondaria.
Questa confina a sua volta, sempre verso nord, con la particella n. __________,
proprietà di terzi. Oltre la particella n. __________ corre la strada cantonale
(via __________) e a monte di essa è posta la particella n. __________ (prato, 121
m²), appartenente a AO 1. A carico di tale fondo è
iscritta una
servitù di posteggio in favore della particella n. __________.
B. Il 25
settembre 2006 AP 1 ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna un'azione possessoria, chiedendo che fosse ordinato a AP 1 di eliminare
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – uno zoccolo in cemento destinato ad
ampliare abusivamente l'area di posteggio sulla particella n. __________ e di
rimettere al suo posto un palo in metallo con catena rimosso senza
autorizzazione, vietando al convenuto altre turbative. All'udienza del 27
ottobre 2006, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha postulato il rigetto dell'istanza,
contestando di avere eseguito lo zoccolo o rimosso il palo.
L'istruttoria della causa è cominciata nel
gennaio 2007 ed è terminata nel marzo successivo. Il 27 marzo 2007 il convenuto ha presentato un'istanza suppletoria di prove per
essere ammesso a produrre quattro fotografie. Il Pretore, sentito l'istante,
ha respinto la richiesta il 19 aprile 2007. Alla discussione finale le parti
hanno poi rinunciato, limitandosi a presentare conclusioni scritte nelle quali
hanno confermato le loro domande.
C. Statuendo
con sentenza del 22 agosto 2007, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,
nel senso che ha ordinato a AP 1 di eliminare lo zoccolo in cemento posto sulla
particella n. __________ e di rimettere al suo posto il palo in metallo con catena
“entro 60 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza”. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 350.–, sono state poste a carico del convenuto,
tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello (“ricorso per cassazione”)
del 28 agosto 2007 in cui postula, previa concessione al rimedio dell'effetto sospensivo,
l'annullamento del giudizio impugnato e la reiezione dell'istanza. Con decreto
del 3 settembre 2007 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta
di effetto sospensivo senza oggetto. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2007 AO
1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di
camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 374 CPC). La
sentenza è appellabile nel termine di 10 giorni, senza riguardo al valore
litigioso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2002.43 del 28 aprile 2003,
consid. 1 con rinvii). Trattato come appello, il “ricorso per cassazione” è dunque ricevibile.
2.
L'appello
è un rimedio giuridico riformatorio, in fatto e in diritto. Chi appella non può
limitarsi pertanto a mere richieste di annullamento, ma deve spiegare in che
modo intenda vedere modificata la sentenza del primo giudice (art. 309 cpv. 2
lett. e CPC; Cocchi/ Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Nella fattispecie l'appello
del convenuto non è un modello di chiarezza, ma dalla motivazione si desume senza
equivoco che egli mira al rigetto dell'azione possessoria. Anche sotto questo
profilo il rimedio può pertanto reputarsi ammissibile.
3.
Nell'appello
il convenuto lamenta che il Pretore abbia respinto l'assunzione suppletoria di
prove da lui postulata il 27 marzo 2007. Dimentica però che nella procedura contenziosa
di camera di consiglio – come quella che governa le azioni possessorie – l'assunzione
suppletoria di prove non è data (art. 367 CPC). La sua doglianza cade quindi
nel vuoto.
4.
Accertata
la tempestività del reclamo (e quindi dell'azione di manutenzione), il Pretore ha
rilevato che la formazione di uno zoccolo in cemento e la rimozione di un palo contro
la volontà del proprietario immobiliare costituiscono una chiara violazione del
possesso. Quanto all'autore della turbativa, egli ha ritenuto che solo il
convenuto potesse avere avuto interesse a costruire lo zoccolo o a rimuovere il
palo, nell'intento di delimitare durevolmente l'area del posteggio. Tanto più –
egli ha soggiunto – che non era dato a divedere chi altri potesse essere stato,
men che meno l'istante (come sosteneva il convenuto). Del resto, a mente del
Pretore, in una zona discosta come quella in cui si trovano i luoghi una prova ad
oculos della turbativa era praticamente impossibile. Onde, in definitiva, l'ingiunzione
al convenuto di eliminare lo zoccolo e di rimettere al suo posto il palo con la
catena.
5.
L'appellante
ripete – in sintesi – di non avere né costruito lo zoccolo né rimosso il palo.
Egli ricorda di avere un altro posteggio nelle vicinanze, sicché non deve usare
necessariamente quello sul fondo dell'istante, e rimprovera al Pretore di avergli
imputato la turbativa in difetto di qualsiasi prova. Quanto alla lontananza dei
luoghi, egli argomenta che una prova poteva in ogni modo essere recata per
mezzo di una videoregistrazione o di testimoni. A suo avviso, infine, l'opera
può essere stata eseguita da terzi, se non dall'istante medesimo, non nuovo ad azioni
“che nessuno si immaginerebbe
da parte sua pur di ottenere i suoi scopi”.
6.
L'art.
928.
cpv. 1 CC stabilisce che il possessore turbato da un atto di illecita violenza
può promuovere azione di manutenzione contro l'autore della turbativa, anche se
questi pretende di agire con diritto. Nella fattispecie il convenuto ha sempre recisamente
negato di avere costruito lo zoccolo o rimosso il palo. Incombeva dunque all'istante
rendere per lo meno verosimile – trattandosi in concreto di un giudizio d'apparenza,
emanato nel quadro di una procedura sommaria (sopra, consid. 1) – che responsabile
della molestia è AP 1. In realtà dal fascicolo processuale emerge soltanto che
a una denuncia sporta il 24 luglio 2006 da AO 1 il Procuratore pubblico non ha
dato seguito (doc. G) e che durante il suo interrogatorio formale davanti al
Pretore il convenuto ha negato una volta ancora di avere eseguito lo zoccolo o
rimosso il palo, escludendo altresì di avere commissionato l'incarico a terzi
(verbale del 26 marzo 2007). Ciò non rende verosimile alcunché.
Certo,
la particella n. __________ si trova in una zona discosta. La costruzione dello
zoccolo però è avvenuta nel lasso di due settimane e già dopo la prima settimana
l'istante ha notato lo scavo. In seguito taluni amici gli hanno raccontato di
avere visto progredire l'opera a tappe (interrogatorio formale di AO 1: verbale
del 26 marzo 2006, risposta n. 2). Rendere verosimile con elementi di prova che
il convenuto fosse l'autore della turbativa in simili circostanze non era
quindi impossibile. Quanto a semplici affermazioni di parte, ancorché plausibili
esse non bastano a confortare una verosimiglianza. Del resto, si argomentasse con
il Pretore nel senso che “non
si vede (…) chi altri possa essere stato a costruire il muro”, ogni beneficiario di servitù sarebbe supposto
responsabile – in mancanza di altri indiziati – di turbative avvenute sul fondo
dominante. A parte il fatto che nel caso specifico il posteggio risulta essere
usato anche da altri vicini (doc. F), una simile presunzione non troverebbe alcuna
base legale. Ne discende che, comunque lo si consideri, l'esito cui è giunto il
Pretore non trova giustificazione sostenibile. Fondato, il rimedio merita dunque
accoglimento.
7.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). AO 1 rifonderà
alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per
ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il
Dispositivo
dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado (non contestati nel loro
ammontare), che segue identica sorte.
8. Circa i rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso fissato
dal Pretore in fr. 4000.– (sentenza impugnata, consid. 11), non controverso, non
raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 86.– sono poste a carico
dell'istante, che rifonderà al convenuto un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla
controparte fr. 1500.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
–;.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster