11.2007.133
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
27 aprile 2011Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2007.133
Data decisione, Autorità:
27.04.2011, ICCA
Titolo:
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
art. 837 cpv. 1 cf. 3 CC
art. 961 cpv. 3 CC
art. 22 cpv. 4 RRF
Incarto n.
11.2007.133
Lugano,
27 aprile
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.982 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con istanza del 7 agosto 2006 dalla
AP 1
(patrocinata dall'. PA 2)
contro
AO 1
(patrocinati dall'. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 29 agosto 2007 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa il 20 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal 28 aprile al 21 luglio 2006 la ditta di scavi e trasporti AP 1 ha eseguito, su incarico dell'impresa generale __________ di __________, lavori di sgombero e di sistemazione esterna in un “cantiere a __________”. Questo comprendeva – con altri fondi
– la particella n. 1072 RFD, su cui sorge una proprietà
per piani (“casa C”) di tre unità: la n. 25 553 (pari a 282/1000
del fondo base), la n. 25 554 (pari a 449/1000) e la n. 25 555 (pari a 269/1000).
La prima e la terza appartengono a AO 2, la seconda alla moglie AO 1.
B. Per
le opere svolte in quel periodo la AP 1 ha inviato alla __________ quattro fatture:
una del 28 aprile 2006 (fr.
281.90), una del 18 maggio 2006 (fr. 7836.–), una
del 31 maggio 2006 (fr. 10 043.60) e una del 31 luglio 2006 (fr. 654.90).
Il 3 agosto 2006 la __________ ha riconosciuto per
scritto tutti i lavori eseguiti dalla AP 1 “per la casa C” dal 28 aprile al 23
maggio 2006, fino a concorrenza di fr. 17 353.60. Tale somma è rimasta
impagata.
C. Il 7
agosto 2006 la AP 1 ha convenuto AO 2 e AO 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, postulando l'iscrizione provvisoria di tre ipoteche
legali degli artigiani e imprenditori per fr. 17 353.60 complessivi: l'una di fr.
4893.70 sulla proprietà per piani n. 25 553, l'altra di fr. 7791.75 sulla proprietà
per piani n. 25 554 e l'ultima di fr. 4893.70 (recte: fr. 4668.10) sulla proprietà
per piani n. 25 555, il tutto con interessi al 5% dal 30 giugno 2006. Con decreto
cautelare dell'8 agosto 2006, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha
ordinato le iscrizioni richieste. All'udienza del 20 settembre 2006, indetta
per la discussione, AO 2 e AO 2 hanno proposto di respingere l'istanza. Cominciata
il
19 ottobre 2006, l'istruttoria si è conclusa il 13 novembre seguente.
Nel suo memoriale conclusivo del 23 novembre 2006
l'istante
ha poi ribadito le proprie domande. I convenuti hanno proposto una volta ancora,
nel loro memoriale conclusivo del 20 novembre 2006, di respingerle. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato.
D. Statuendo con sentenza del 20 agosto 2007, il Pretore ha respinto l'istanza
e ha ordinato la cancellazione delle ipoteche legali cautelarmente iscritte in
via provvisoria sulle tre proprietà per piani. La tassa di giustizia e le spese
(fr. 500.– complessivi) sono state poste a carico della AP 1, tenuta a rifondere
a ognuno dei convenuti fr. 500.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera il 29 agosto 2007 per
ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – la riforma
del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la sua istanza e di essere invitata
a promuovere entro un dato termine l'azione volta all'iscrizione definitiva
delle ipoteche. Con decreto del 3 settembre 2007 il presidente della Camera ha conferito
all'appello effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 26 settembre 2006 AO
2 e AO 1 propongono di respingere l'appello o, subordinatamente, di annullare
la decisione impugnata e di ritornare gli atti al Pretore per nuovo giudizio.
in diritto: 1. Le
istanze d'iscrizione provvisoria riguardanti ipoteche legali degli artigiani e
imprenditori erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e 5 vLAC, art. 361
segg. CPC ticinese). La relativa sentenza era impugnabile entro 10 giorni (art.
370 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie la decisione del Pretore è stata notificata ai convenuti il 22 agosto 2007. Presentato
il 29 agosto 2007, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Il Pretore ha respinto l'istanza, in concreto, per non avere la AP
1 reso sufficientemente verosimile che le prestazioni da essa eseguite si
riferissero alle proprietà per piani dei convenuti o, quanto meno, alla
particella n. 1072 RFD di __________. Le offerte, i bollettini di lavoro e le
fatture menzionavano genericamente un “cantiere __________”. L'attestazione del
3 agosto 2006 con cui l'impresa generale __________ – ora fallita –
riconosceva all'istante il credito di fr. 17 353.60 (doc. C) era contestata
dai convenuti e non risultava suffragata da alcuna deposizione. L'unico
testimone escusso, l'arch. __________, ha dichiarato di avere visto accumulare
nell'ottobre del 2005 “un'enorme quantità di terra davanti alla casa in
costruzione” e di avere visto posare nel maggio del 2006 “uno strato di humus
sul terreno antistante la casa dei convenuti” (verbale del 13 novembre 2006),
ma non ha saputo indicare né la quantità esatta di terra destinata al fondo dei
convenuti né il relativo costo. Nelle circostanze descritte il Pretore ha
respinto l'istanza della AP 1, invitando l'ufficiale del registro fondiario a
cancellare le ipoteche legali cautelarmente iscritte in via provvisoria sulle proprietà
per piani dei convenuti.
3. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale presuppone che l'artigiano
o imprenditore renda verosimile la pretesa
(art. 961 cpv. 3 CC e 22 cpv. 4 RRF). All'istante incombe dunque di
addurre elementi idonei a far apparire attendibile la sua stessa qualità di artigiano
o imprenditore, a individuare l'immobile, a definire l'entità del lavoro svolto
e dei materiali forniti, a determinare l'ammontare del credito, così come ad
accertare il rispetto del termine trimestrale per conseguire l'iscrizione nel
registro fondiario. La procedura essendo sommaria, il giudice non deve porre soverchie
esigenze al riguardo; nel caso in cui la verosimiglianza sia dubbia, egli
ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca
legale al giudizio sull'iscrizione definitiva (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 288 n. 2891 con rinvii).
4. Nella
fattispecie è controverso che le opere eseguite dall'istante riguardino le proprietà
per piani dei convenuti. La qualità di artigiano o imprenditore della AP 1, l'individuazione del “cantiere a __________”, la natura dei lavori svolti, l'ammontare del credito
in sé, il rispetto del termine trimestrale per conseguire l'iscrizione nel
registro fondiario non sono in discussione. Nell'appello l'istante reputa di
avere debitamente reso verosimile che i lavori in questione si riferissero alle
tre proprietà per piani, invocando l'attestazione del 3 agosto 2006 in cui l'impresa generale __________ le riconosceva un
credito di complessivi fr. 17 353.60 per tutti i lavori
eseguiti dal 28 aprile al 23 maggio 2006 sul fondo della “casa C” (doc. C). Essa
sottolinea altresì come dalla testimonianza dell'__________ si evinca che nel
maggio del 2006 i lavori di sistemazione esterna potevano riguardare solo la
“casa C”, il giardino delle altre case essendo già stato ultimato. A torto il
Pretore avrebbe disconosciuto perciò la verosimiglianza della pretesa addotta a
sostegno delle iscrizioni provvisorie richieste.
5. I convenuti eccepiscono, nelle osservazioni all'appello,
che l'istante non ha reso verosimile l'entità del materiale fornito, né l'immobile
oggetto dei lavori o l'ammontare del credito. Davanti al Pretore tuttavia essi
non avevano mosso obiezioni in proposito, limitandosi a contestare – anche con
riferimento all'ammontare della pretesa – che le opere svolte riguardassero la
particella n. 1072 RFD (memoriale scritto annesso al verbale del 20
settembre 2006). Del resto i lavori che l'istante afferma di avere eseguito
sono pacificamente quelli enunciati nell'annesso al riconoscimento di debito 3
agosto 2006 dell'impresa generale __________ (doc. C), per fr. 17 353.60 appunto,
lavori che i convenuti non negano essere stati svolti. Quanto essi contestano è
che di tali lavori, genericamente riferiti al “cantiere di __________”, abbia beneficiato
la particella n. 1072 RFD. Secondo loro, l'impresa generale aveva “tutto l'interesse”
ad attribuire alla particella n. 1072 RFD l'integralità delle opere svolte
dalla AP 1, tenendo indenni “i fondi della stessa __________ dal rischio di un'ipoteca
legale”. Redatta dall'impresa generale appena quattro giorni prima che l'istante
si rivolgesse al Pretore e un mese prima che l'impresa generale fallisse, la
nota attestazione riferisce – inattendibilmente – alla “casa C” una spesa di ben
fr. 17 353.60 e solo fr. 1462.80 agli altri fondi.
6. Che
l'attestazione del 3 agosto 2006 non basti a rendere verosimile l'esecuzione
sulla particella n. 1072 RFD (e non su altri fondi del “cantiere a __________”)
dei lavori per cui l'istante chiede l'iscrizione provvisoria delle ipoteche
legali è vero. Il solo fatto che l'impresa generale __________ abbia
riconosciuto la pretesa dell'istante, riferendola interamente alla “casa C”, è
tutt'al più un indizio, ma in difetto di qualsiasi deposizione da parte di chi era
chiamato ad accertare l'avanzamento dei lavori sul cantiere non è sufficiente
per fondare un giudizio di apparenza. Ciò posto, poco giova domandarsi se l'attestazione
del 3 agosto 2006 sia – come sostanzialmente asseriscono i convenuti – di compiacenza
o di mero comodo. Non che questa sia del tutto irrilevante: essa indica per lo
meno quali opere l'istante affermi di
avere
eseguito per l'ammontare richiesto, entro quale lasso di tempo e con riferimento
a quali fatture. Tali dati sono del resto pacifici. Litigiosa rimane la
questione di sapere se dei lavori eseguiti dall'istante sul “cantiere a __________”
abbia verosimilmente beneficiato (anche) la particella n. 1072 RFD.
7. Sentito
come testimone, l'__________ ha dichiarato in giudizio di avere regolarmente
seguito a cadenza bimestrale fin dal settembre-ottobre 2005, su incarico dei
convenuti, la costruzione della “casa C”, ma senza intrattenere relazioni né con
l'impresa generale né con le maestranze del cantiere. Egli ha precisato, in particolare,
di avere notato che nell'aprile del 2006
“l'esterno delle case A, B, D ed E era già stato sistemato a verde
con crescita di erba, mentre quello della casa C era ancora in uno stato
naturale, cioè non sistemato”. Inoltre il 18 maggio 2006 egli ha visto posare “uno
strato di humus sul terreno antistante la casa dei convenuti”, che è stata
ultimata “molto tempo dopo le altre” (verbale del 21 febbraio 2005, con
fotografie scattate dal testimone il 28 aprile e il 18 maggio 2006).
Ora, se
si considera che la AP 1 adduce di avere eseguito dal 28 aprile al 23 maggio
2006 i lavori per cui chiede l'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali
(doc. C) e che a quel momento “l'esterno delle case A, B, D ed E era già stato
sistemato a verde con crescita di erba” (ciò che le fotografie agli atti appaiono
confermare), risulta in qualche modo verosimile che le opere di sistemazione
esterna effettuate dall'istante in quel periodo si riferissero alla “casa C” (e
non all'intero cantiere di __________, come asseverano i convenuti). Il fatto
che la “casa C” sia stata ultimata “molto tempo dopo le altre” sembra spiegare
altresì come mai i lavori eseguiti dall'istante si riferiscano per fr. 17 353.60 alla
particella n. 1072 RFD e solo per fr. 1462.80 ad altri fondi. Che l'__________
non sia stato in grado di specificare “la quantità esatta di terra destinata al
fondo dei convenuti né il relativo costo” – come rileva il Pretore – nulla
toglie al fatto che, seppure la verosimiglianza possa essere dubbia, il giudice
ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca
legale al giudizio sull'iscrizione definitiva (sopra, consid. 3).
8. I
convenuti obiettano che, comunque sia, la AP 1 non poteva semplicemente
ripartire la pretesa di fr. 17 353.60 in base al valore
millesimale delle singole proprietà per piani, “ritenuto che le quote, poste su
livelli differenti, non hanno sicuramente beneficiato di (asserite) uguali
prestazioni (...) e quindi di un identico plusvalore” (osservazioni, pag. 7 in alto). L'argomento non può essere condiviso. Certo, ove l'artigiano o l'imprenditore chiedente l'iscrizione
di un'ipoteca legale abbia fornito prestazioni riguardanti più proprietà per
piani, incombe a lui suddividere l'importo totale del
credito fra le varie unità secondo i lavori effettivamente eseguiti in
ciascuna di esse (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.56 del 22 giugno
2010, consid. 6 con rinvii). Nondimeno, trattandosi di prestazioni eseguite su
parti comuni (come ad esempio il giardino circostante l'edificio), questa
Camera ha già avuto modo di definire lecito ripartirne il costo complessivo secondo
Fatti
i millesimi di ogni unità (Rep. 1986 pag. 81 a metà; cfr. anche Rep. 1985 pag. 306 consid. 2 in fine; v. anche DTF 128 III 264; la dottrina più recente è di analogo indirizzo: Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 264 n. 792 segg.). Ciò
vale a maggior ragione nell'ambito di un giudizio sommario come quello che
presiede all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale (sopra, consid.
1).
9. Infine
i convenuti oppongono che le prestazioni fornite dalla AP 1 non danno diritto
ad alcuna ipoteca legale, trattandosi di semplici lavori di sgombero e di scavo
che non apportano alcun maggior valore al fondo. L'assunto è affrettato.
L'iscrizione
di un'ipoteca legale può essere chiesta da un imprenditore o da un artigiano
per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a una costruzione o
ad altre opere sopra un dato fondo (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC). Nella
fattispecie l'istante non ha eseguito lavori per l'edificazione di fabbricati.
La nozione di altre opere va intesa tuttavia in senso lato: essa comprende
vie e strade, terrapieni, ponti, linee ferroviarie, condotte, trafori, istallazioni
sportive, giardini, canali, fontane e i serbatoi di accumulazione che fanno
corpo con il terreno. Si estende finanche a lavori di scavo, di sterro, di
terrazzamento, di prosciugamento o di bonifica, purché questi si trovino in relazione
con un edificio o con un'opera immobiliare (Steinauer, op. cit., pag. 273 n. 2872 segg.; Piotet, L'hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs: les principes, JdT 2010 II 12 con riferimenti; cfr.
anche Rep. 1995 pag. 174).
Considerandi
Nel
caso in esame l'istante afferma di avere messo a disposizione uomini e mezzi
per sgomberare materiali, trasportare inerti, procedere a riempimenti e sistemare
il terreno attiguo alla “casa C” per formare il giardino (doc. C). Il che
appare verosimile, ove si pensi che il 18 maggio 2006 l'__________ ha visto posare “uno strato di humus sul terreno antistante la casa dei convenuti”
(sopra, consid. 7). Contrariamente all'opinione dei convenuti, l'istante non
sembra dunque essersi limitata a opere di sgombero o di scavo. E comunque sia,
si trattasse anche di lavori di sterro e di terrazzamento, essi appaiono in
relazione con un edificio o un'opera immobiliare precisa. Anche su questo punto
le contestazioni dei convenuti si rivelano così prive di consistenza.
10.
Se ne
conclude che, provvisto di buon diritto, l'appello merita accoglimento, fermo
restando che la proprietà per piani n. 25 555 è pari a 269/1000,
non a 282/1000 del fondo base, sicché l'ipoteca legale a
carico della medesima è di fr. 4668.10, non di fr. 4893.70. Quanto alla tassa
di giustizia, alle spese e alle ripetibili del giudizio odierno, esse seguono il
principio della soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Solo il
proprietario di un fondo che riconosca il diritto dell'artigiano o
dell'imprenditore all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale non sopporta,
in effetti, il carico di oneri fino alla sentenza sull'iscrizione definitiva (principio
definito non arbitrario dal Tribunale federale: DTF 110 Ia 96 consid. 3 non
pubblicato). Nella fattispecie i convenuti hanno avversato a torto l'istanza e
non possono valersi di tale privilegio. Identica sorte segue il dispositivo sugli
oneri processuali e le ripetibili di primo grado.
11.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(fr. 17 353.60 complessivi) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è accolta, nel senso che
l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a eseguire
in via provvisoria, a conferma del decreto cautelare emanato l'8 agosto 2006
dal Pretore di Distretto di Lugano, sezione 2, le seguenti iscrizioni:
a) ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per
fr. 4893.70 con interessi al 5% dal 30 giugno 2006 in favore della ditta AP 1, __________, sulla proprietà per piani n. 25 553 (pari
a 282/1000 del fondo base particella n. 1072) RFD di
__________, proprietà di AO 2;
b) ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per
fr. 7791.75 con interessi al 5% dal 30 giugno 2006 in favore della ditta AP 1, __________, sulla proprietà per piani n. 25 554 (pari
a 449/1000 del fondo base particella n. 1072) RFD di
__________, proprietà di AO 1;
c) ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per
fr. 4668.10 con interessi al 5% dal 30 giugno 2006 in favore della ditta AP 1, __________, sulla proprietà per piani n. 25 555 (pari
a 269/1000 del fondo base particella n. 1072)
RFD di __________, proprietà di AO 2.
2. All'istante è assegnato
un termine di 30 giorni per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva
delle ipoteche legali.
3. La tassa di giustizia e
le spese di complessivi fr. 500.–, da anticipare dall'istante, sono poste solidalmente
a carico di AO 1 e AO 2, i quali rifonderanno alla AP 1, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, che
rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi
per ripetibili.
III. Intimazione:
–;
–
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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