11.2007.134
Avviso ai debitori
10 settembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2007.134
Data decisione, Autorità:
10.09.2007, ICCA
Titolo:
Avviso ai debitori
DIFFIDA AI DEBITORI
art. 132 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2007.134
Lugano
10 settembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.191 (avviso
ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del
10 luglio 2007 da
AO 1
per sé e in rappresentanza della figlia
S__________ (1998)
contro
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto come
appello il memoriale del 29 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 27 luglio 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 10 luglio 2007 PA 1 si è rivolta, anche in nome della figlia S__________
(1998), al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di ordinare una
trattenuta di fr. 1800.– mensili sullo stipendio percepito dall'ex marito AP 1,
somma da riversare direttamente a lei quale contributo alimentare per sé e la figlia
in virtù di una sentenza di divorzio pronunciata il 1° dicembre 2005 dal Pretore
supplente di quel medesimo tribunale;
che
all'udienza del 27 agosto 2007, indetta per la discussione, il convenuto ha giustificato
l'omesso pagamento dei contributi di luglio e agosto 2007 (entrambi scaduti) per
seri problemi legati alle relazioni personali con la figlia, soggiungendo di avere
depositato il denaro (senza indicare dove) e di essere disposto a liberarlo “qualora la situazione con la figlia dovesse
andare a posto”;
che, statuendo
il quello stesso giorno in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
accolto l'istanza e ha ordinato una trattenuta di fr. 500.– mensili fino al 31
dicembre 2007 a titolo di contributo alimentare per __________ e di fr. 1300.–
mensili compreso l'assegno familiare di base per la figlia S__________, il
tutto “a far tempo dal prossimo
versamento”, senza riscuotere tasse
o spese e senza assegnare ripetibili;
che il 29
agosto 2007 AP 1 ha inviato una “richiesta di revisione” alla Pretura, affermando di avere sempre pagato il contributo alimentare
in anticipo, sicché la trattenuta di fr. 500.– mensili in favore dell'ex moglie
deve estinguersi il 30 novembre e non il 31 dicembre 2007;
che il 3
settembre 2007 la Pretura ha trasmesso il memoriale al Tribunale d'appello;
che
l'atto non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
a norma dell'art. 132 cpv. 1 CC il giudice può ordinare ai debitori di un convenuto
dimentico dei propri doveri verso l'ex coniuge di eseguire i pagamenti, in
tutto o in parte, all'avente diritto;
che
all'emanazione di tale diffida si applicano, ove non sia pendente una causa di
stato, le norme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv.
1 n. 1b e art. 5 LAC), di modo che la sentenza è appellabile nel termine di 10
giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);
che sotto
questo profilo l'appello (“richiesta
di revisione”) è dunque proponibile;
che un appello deve contenere – tra l'altro – le richieste di giudizio
(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), come pure i “motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che nel caso specifico l'esposto è redatto sotto
forma di lettera, ma dal suo contenuto si evince chiaramente l'intenzione di
veder riformato il giudizio del Segretario assessore con l'annullamento, dopo
il 30 novembre 2007, della trattenuta di stipendio relativa ai fr. 500.–
mensili in favore dell'ex moglie;
che il
contributo alimentare di fr. 500.– per __________ va effettivamente corrisposto
anticipatamente fino al 31 dicembre 2007 (doc. A: sentenza di divorzio, del
1° dicembre 2005, dispositivo n. 2.4);
che una
diffida ai creditori può riferirsi solo a contributi alimentari futuri, la cui
scadenza corrisponda a quella del credito dell'obbligato (cfr. Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione
1997, n. 16 e 17 ad art. 291 CC con richiami; v. anche Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 ad art. 177 CC);
che, quindi,
l'ultimo contributo alimentare dovuto da AP 1 all'ex moglie (quello del dicembre
2007) diventa esigibile il 30 novembre 2007 e va dedotto dallo stipendio di
novembre;
che
qualsiasi trattenuta si operi sullo stipendio percepito da AP 1 nel mese di dicembre
2007, essa potrebbe riferirsi solo a un contributo alimentare per il gennaio
del 2008, non più dovuto all'ex moglie;
che nelle
circostanze descritte l'appello, manifestamente fondato, merita accoglimento;
che gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che in
concreto si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, l'errore riconducendosi a
una manifesta inavvertenza del Segretario assessore;
che non è
il caso invece di attribuire ripetibili all'appellante, il quale ha redatto da
sé uno scritto di una decina di righe, che non gli ha sicuramente cagionato
costi apprezzabili;
che per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF è manifestamente inferiore alla soglia dei fr. 30 000.–
necessaria per un eventuale ricorso in materia civile, controversa essendo
unicamente la trattenuta di fr. 500.– sul futuro stipendio percepito
dall'appellante nel dicembre del 2007;
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. Trattato
come appello, la “richiesta di
revisione” è accolta e il dispositivo
n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
È ordinato alla __________, __________, di
trattenere dallo stipendio versato a AP 1, __________, la somma di fr. 1300.–
mensili (assegno familiare compreso) a titolo di contributo alimentare per la
figlia S__________ e fino al 30 novembre 2007 la somma di fr. 500.–
mensili in favore di __________, __________, a decorrere dal prossimo
versamento.
Considerandi
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–;
–;
–,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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