11.2007.137
Divisione ereditaria. Contestazione dell'inventario successorio: obbligo di collazione.
18 febbraio 2009Italiano34 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2007.137
Data decisione, Autorità:
18.02.2009, ICCA
Ricorso:
TF,5A_200/09, 13.08.2009
Titolo:
Divisione ereditaria. Contestazione dell'inventario successorio: obbligo di collazione.
COLLAZIONE
PROCEDURA PER LE SUCCESSIONI
art. 626 CC
art. 479 CPC-TI
Incarti n.
11.2007.137
11.2007.144
Lugano
18 febbraio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.167 (divisione
ereditaria: contestazione di inventario) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione del 16 giugno 2005 da
AP 1,
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1,
(patrocinato dall' PA 2 )
come
pure nella causa inc. DI.2005.167 della medesima Pretura promossa con petizione
del 16 giugno 2005 da AO 1 contro AP 1;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 agosto
2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20
agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona
(inc. DI.2005.177);
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 7 settembre 2007 presentato da AA 1 contro la
sentenza 20 agosto 2007 emessa dal medesimo Pretore (inc. DI.2005.167);
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1907), cittadino svizzero domiciliato a __________, è deceduto a __________
il 28 ottobre 1993 senza lasciare testamento. Suoi eredi sono la moglie __________
nata __________ (1916), anch'essa cittadina svizzera, il figlio AO 1 (1940) e
il nipote AP 1 (1964), figlio di __________, figlia del defunto, morta il 21
gennaio 1984. Il 17 maggio 1994 costoro hanno sottoscritto un “accordo per la sistemazione dei loro rapporti di coeredi in seguito
al decesso del dott. __________” nel quale hanno
proceduto, in particolare, all'accertamento del compendio successorio e alla
determinazione di alcuni anticipi ereditari. __________ è deceduta il 9 marzo
2003 a __________, dov'era domiciliata, lasciando i medesimi eredi del marito. Nel
maggio del 2003 AO 1 e AP 1 hanno suddiviso il patrimonio della fondazione __________,
costituta da __________ qualche anno prima.
B. Il
12 novembre 2003 e il 26 marzo 2004 AO 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona per la divisione delle due eredità. Con decreto del 27 maggio
2004 il Pretore ha accolto le richieste e ha nominato l'avv. __________ in
qualità di notaio divisore (inc. DI.2003.3007 e 2004.89). Essendo sorte contestazioni
sull'inventario – unico – per le due eredità, chiuso il 6 maggio 2005, il 20
maggio 2005 il notaio divisore ha trasmesso gli atti al Pretore, che il 27
maggio successivo ha assegnato agli eredi le cui rivendicazioni erano
contestate un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro
pretese con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC).
C. Il 16
giugno 2005 AP 1 ha promosso causa perché nell'inventario fosse inserito un credito
dell'eredità fu __________ verso AO 1 di fr. 1 468 029.– o, in
subordine, perché tale importo fosse soggetto a collazione. Nella sua risposta
del 6 luglio 2005 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. L'udienza
preliminare si è tenuta l'11 ottobre 2005 (inc. DI.2005.167).
D. Nel
frattempo, il 19 giugno 2005, AO 1 ha introdotto a sua volta una petizione
contro AP 1 per ottenere che il convenuto fosse tenuto a restituire o a
collazionare complessivi fr. 2 478 356.15, a restituire o a collazionare
titoli (indeterminati) o il loro controvalore, come pure a retrocedere o a collazionare
la proprietà per piani n. 50 444 del fondo base n. 2075 a __________. Egli ha chiesto altresì che nell'inventario fosse versata
“documentazione inerente la spartizione del patrimonio della fondazione __________”,
con sede nel __________. Nella sua risposta del 4
luglio 2005 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. L'udienza preliminare
si è tenuta il 27 settembre 2005 (inc. DI.2005.177).
E. Lo
stesso 27 settembre 2007 il Segretario assessore ha riunito le due cause per l'istruttoria.
L'assunzione delle prove è iniziata il 21 febbraio 2006 ed è terminata il 31
maggio successivo. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
limitandosi a conclusioni scritte del 16 aprile 2007 nelle quali hanno sostanzialmente
ribadito i loro punti di vista.
F.Con sentenza del 20 agosto 2007 il
Pretore ha accolto la petizione di AP 1 e ha accertato un credito dell'eredità
fu __________ verso AO 1 di fr. 1
468 029.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1976 al 15 dicembre 1990
e al 10% in poi, ordinando al notaio divisore di modificare conseguentemente l'inventario.
La tassa di giustizia di fr. 6800.– e le
spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore
fr. 50 000.– per ripetibili (inc. DI. 2007.167).
G. Statuendo quello stesso giorno, il Pretore ha parzialmente accolto
la petizione di AO 1, ordinando la modifica dell'inventario come segue:
1.1 l'importo di fr. 700 000.– più interessi e frutti maturati fino al momento
della divisione d'eredità, relativo al prelievo di cui al consid. 1a effettuato
da AP 1 il 13 ottobre 1994 dal conto corrente __________ presso il __________
di __________ intestato alla defunta __________, è soggetto a collazione;
1.2 l'importo
di fr. 240 000.– più interessi e frutti maturati fino
al momento della divisione d'eredità, relativo al prelievo effettuato da AP 1
il 24 giugno 1996, mediante bonifico bancario, dal conto corrente __________
presso il __________ di __________ intestato alla defunta __________, è soggetto
a collazione;
1.3 l'importo
di fr. 7 000 000.–
più interessi e frutti maturati fino al momento della divisione dell'eredità,
relativo ai prelievi di titoli e di contante di cui ai consid. 1c e 1d effettuati
da AP 1 da vari conti deposito presso il __________ di __________ intestato
alla defunta __________, è soggetto a collazione;
1.4 l'importo
di fr. 90 000.– più interessi e frutti maturati fino
al momento della divisione d'eredità, relativo al prelievo dal conto corrente __________
presso il __________ di __________ intestato alla defunta __________ effettuato
da AP 1 il 18 dicembre 1998, è soggetto a collazione;
1.5 l'importo
di fr. 548 000.– più interessi e frutti maturati fino
al momento della divisione d'eredità, inerente alla cessione dell'immobile di
cui al foglio 2075 di __________ dalla defunta __________ a AP 1 con contratto
del 3 novembre 1992, è inserito nell'inventario della defunta __________.
La
tassa di giustizia di fr. 20 000.– e le spese sono poste carico del convenuto,
tenuto a rifondere all'attore fr. 250 000.– per ripetibili (inc. DI.2007.177).
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del
31 agosto 2007 nel quale chiede che la petizione di AA 1sia respinta in ordine
o, a titolo subordinato, sia accolta limitatamente all'obbligo di collazionare fr.
90 000.–
(dispositivo pretorile n. 1.4). Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2007 AO 1
conclude per il rigetto dell'appello (inc. 11.2007.137).
Fatti
I. Intanto,
il 7 settembre 2007, AO 1 ha appellato la sentenza del 20 agosto 2007 (inc. DI.2007.167)
postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, il rigetto della
petizione avversaria e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Con
decreto del 12 settembre 2007 il presidente di questa Camera ha dichiarato la
richiesta di effetto sospensivo senza interesse. Nelle sue osservazioni dell'8
ottobre 2007 AA 1propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
di AP 1
1.
La procedura di divisione riguarda cittadini svizzeri (originari di __________)
deceduti con ultimo domicilio in Italia. La competenza del giudice svizzero è disciplinata
tuttora, in tal caso, dall'art. 17 cpv. 4 del trattato di domicilio e consolare italo-svizzero del
22.
luglio 1868 (RS 0.142.114.541), come pure dall'art. IV del
protocollo concernente l'esecuzione dei Trattati e delle Convenzioni conchiusi
e firmati a Berna e Firenze tra la Svizzera e l'Italia il
22.
luglio
1868.
(RS 0.142.114.541.1). La
normativa bilaterale, del resto, regola non solo il foro, ma anche il diritto
applicabile (DTF 98 II 92 in fondo con richiamo, 120 II 295 consid. 2; Dutoit/ Knoepfler/Lalive/Mercier,
Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna 1986, pag. 129 n.
43.
e pag. 130 n. 48).
2.
Il Pretore ha accertato la
tempestività dell'azione intentata da AO 1, presentata nel termine di 20 giorni
impartitogli il 27 maggio 2005. L'appellante obietta che nulla dimostra l'invio
del plico contenente la
petizione, datata 19 giugno 2005, il 20 giugno 2005,
tanto meno ove si consideri che esso è giunto in Pretura il 22 giugno successivo.
Ora, come ha rilevato il Pretore, l'invio raccomandato contenente l'ordinanza
del 27 maggio 2005, con cui l'attore si è visto assegnare il termine di 20
giorni per far riconoscere in giudizio le sue pretese è giunto all'interessato
il
30.
maggio 2005 (doc. G, 2° foglio). Il termine è quindi cominciato a
decorrere l'indomani e sarebbe scaduto il 19 giugno 2005, ma si è prorogato fino
a lunedì 20 giugno 2005 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Datata 19 giugno
2005, la petizione è stata spedita il giorno successivo, come risulta dalla
conferma-ricevuta della Posta del 20 giugno 2005 (doc. G, 3° foglio). L'appellante
non asserisce che quest'ultimo documento sia falso o inveritiero. Introdotta l'ultimo
giorno utile, la petizione si dimostra quindi tempestiva. Su questo punto l'appello
non merita ulteriore disamina.
3.
L'appellante contesta l'obbligo di collazionare fr. 700 000.– riconducibili
a parte di un prelevamento da lui eseguito il 13 ottobre 1994 da un conto
intestato a __________. Il Pretore ha rilevato che per entrambi gli eredi tale
importo configurava un anticipo ereditario elargito dalla nonna a AP 1 e che al
momento della liberalità non risultava un esonero esplicito dall'obbligo di
collazione, né un'intenzione del genere era stata espressa in seguito. Inoltre il
Pretore ha ritenuto che la tesi dell'attore, secondo cui per volontà della
nonna egli avesse trattenuto l'importo citato versandone poi la metà allo zio nel
2003, fosse poco credibile, apparendo inverosimile che l'attore avesse riconosciuto
di dover versare metà dell'importo al convenuto sei anni, rispettivamente nove
anni, dopo il prelevamento. Per il primo giudice tale somma soggiace quindi a
collazione giusta l'art. 626 CC.
a) L'appellante
ribadisce di avere versato allo zio fr. 350 000.–(la metà di quanto
ricevuto), come dimostrerebbe una sua lettera del 22 febbraio 2000 allo zio e
una lettera di quest'ultimo, datata 10 aprile 2003. Per di più, AO 1 non
avrebbe mai negato di avere ricevuto tale importo, né avrebbe mai indicato il
motivo per cui avrebbe ricevuto la somma. Anzi, dopo avere sostenuto in un
primo tempo che questa si riferiva alla metà del valore di un immobile a __________
venduto da __________ a AP 1, egli ha preteso in causa che egli collazionasse tanto
fr. 700 000.– quanto l'immobile. L'appellante fa valere altresì che l'attore,
in realtà, non ha mai seriamente contestato la sua tesi, tant'è che nella replica
ha confermato l'avvenuto conguaglio nei termini da lui indicati, escludendo pertanto
che l'importo si riferisse al valore dell'immobile. Per l'appellante, in
sintesi, il Pretore non poteva imporgli la collazione di fr. 700 000.– e dell'appartamento
a __________.
b) Come
risulta dagli atti, il 15 settembre 2004 AO 1 ha preteso dinanzi al notaio che
si collazionasse l'importo di fr. 805 000.– “percepiti dal sig. AP 1
in data 11.10.1994 e provenienti dal conto della decuis” (doc. 2
nell'inc. DI.2005.167). Da parte sua AP 1, il 15 settembre 2004, ha ammesso di avere
ricevuto un anticipo ereditario di fr. 700 000.– (doc. B nell'inc. DI.2005.167),
specificando però che si trattava della differenza tra il prelevamento di fr.
805.
000.–
avvenuto il 13 ottobre 1994 dal conto della nonna e quanto da lui restituito (fr.
105.
000.–:
doc. B, pag. 16 n. 2.2). Sulla base dei giustificativi prodotti il notaio ha ritenuto
verosimile quest'ultima versione dei fatti e ha incluso fra gli attivi della
successione fu __________ fr. 700
000.
– a tale titolo (doc. B, pag. 16 n. 2.3). Al
capitolo “Pretese degli eredi” egli ha poi inserito la collazione di fr. 105 000.– pretesa da AO
1.
“con riferimento al bonifico del 13.10.1994” e ha raccolto la contestazione di
AP 1 “a motivo del sopra citato versamento”. In circostanze del genere la
questione dei fr. 700 000.– riferita al prelievo bancario dell'ottobre 1994, ammessa dal
convenuto, risultava essere stata chiarita davanti al notaio, pubblico
ufficiale e ausiliario del giudice (RtiD II-2004 pag. 659), sicché la contestazione
sussisteva solo per la differenza di fr. 105 000.–.
Certo,
davanti al notaio AO 1 ha affermato che l'importo di fr. 700 000.– corrispondeva
in realtà al valore attribuito all'immobile di __________ e che nell'ambito
della liquidazione del patrimonio della fondazione __________ il nipote si era
riconosciuto debitore per fr. 350
000.
– (doc. B, pag. 6 n. 2.3). Se non che, dopo la
spiegazione data da quest'ultimo egli ha limitato la sua pretesa a fr. 105 000.–, salvo poi
avanzare un'altra pretesa di fr. 700 000.– “con riferimento all'asserita vendita (…)
dell'appartamento di cui al foglio 2075 di __________”. E tale pretesa è stata
ribadita nelle successive osservazioni del 18 aprile 2005, in cui AO 1 ha chiesto
unicamente di inserire nell'inventario un credito di fr. 700 000.– vantato da __________
nei confronti del nipote quale “insoluto prezzo di compravendita di un
appartamento a __________” (doc. B, pag. 26 in fine). L'oggetto della contestazione
giudiziaria riferito al prelevamento del 1994 era dunque circoscritto ai fr. 105 000.–. Nelle
circostanze illustrate l'attore non aveva alcun interesse a chiedere
l'inserimento nell'inventario di quanto l'altro erede aveva già ammesso, non
asserendo egli che quell'importo avesse un'altra causale. Ne discende che su
questo punto la petizione andava finanche dichiarata priva d'oggetto. Provvisto
di buon diritto, su questo punto l'appello merita accoglimento.
4.
L'appellante insorge contro l'obbligo di collazionare l'importo di fr. 7 000 000.–. Al riguardo
il Pretore ha accertato che tra il 27 e il 31 dicembre 1996 AP 1 aveva prelevato
da un conto presso il __________ di __________ appartenente a __________ titoli
e contanti per complessivi fr. 7 000 000.– in virtù di uno scritto autografo del 23 dicembre 1996 in cui __________
chiedeva a __________, il quale curava la gestione del suo patrimonio, di “mettere
a disposizione” del nipote la somma citata. Per il primo giudice l'espressione “mettere
a disposizione” implicava, nella sua tipica accezione, una controprestazione
oppure la restituzione della prestazione stessa, esclusa quindi una donazione. Considerata
l'entità della cifra – egli ha soggiunto – ove si fosse trattato di una donazione,
__________, persona avveduta, precisa e formale, ne avrebbe senz'altro fatto cenno
nello scritto. Inoltre, secondo il Pretore, anche volendo supporre che il
trasferimento di fr. 7 000 000.– rappresentasse una liberalità, questa non poteva configurare
un regalo d'occasione a norma dell'art. 632 CC, ma raffigurava un anticipo
ereditario soggetto a collazione giusta l'art. 626 cpv. 1 CC, tanto più che agli
atti non figura alcuna dispensa dall'obbligo.
a) Nell'appello
AP 1 contesta l'interpretazione data dal Pretore alla locuzione “mettere a
disposizione” usata nel noto scritto del 23 dicembre 1996, rilevando che essa può
anche significare “dare in
esecuzione di una donazione”. A
suo parere poi il primo giudice non ha tenuto conto di numerose prove attestanti
la volontà della nonna di gratificarlo in modo speciale. A prescindere dallo scritto
23.
dicembre 1996, egli epiloga, dopo il prelevamento dei fr. 7 000 000.– __________ ha
costituito una fondazione nella quale ha riversato tutti i suoi beni allo scopo
di predisporre la sua successione, volendo essa suddividere il patrimonio
rimanente tra gli eredi in ragione di metà ciascuno. Infine la volontà di donargli
tale importo – e quindi di escludere un trattamento paritario fra eredi – emergerebbe
dalla deposizione di __________.
b) Dal
fascicolo processuale risulta che il 23 dicembre 1996 __________ ha invitato __________,
il quale si occupava della gestione del suo patrimonio al __________ di __________,
a “mettere a disposizione” del nipote fr. 7 000 000.– (doc. B, inserto W). Le
parti hanno dibattuto sul significato di tale locuzione. Diretta al funzionario
di banca, in realtà essa non poteva che essere intesa come autorizzazione della
titolare del conto al prelevamento, da parte di AP 1, dell'importo indicato. Lo stesso
funzionario ha confermato di avere sollecitato AP 1 a
produrre un “documento firmato dalla nonna, dato l'importo
non indifferente”, il quale “confermasse l'intenzione di costei di procedere
all'operazione” (deposizione del 21 febbraio 2006: verbali, pag. 10). Sulla causale
del versamento il documento è e rimane silente.
c) In
una dichiarazione del 30 luglio 2005 __________ ha affermato invero che __________
gli aveva riferito nel 1994 di “volere fare un cospicuo regalo, alcuni milioni
di franchi, al nipote AP 1”. Al punto che “in seguito più volte ribadì lo stesso
concetto e sempre con maggiore determinazione, questo fra il 1995 e il 1996”.
Anzi, “un'ultima volta a gennaio del 1997 (…) ritornò sull'argomento, questa
volta per dirmi che finalmente aveva fatto al nipote AP 1 quell'importante regalo
di cui più volte avevamo parlato” (doc. 1). Sentito
personalmente, __________ ha confermato il contenuto
di tale dichiarazione (commissione rogatoria del 18 settembre 2006, risposte
n. 2.2., 2.18, 19 e 21). È vero che fra lui e AP 1 vi
sono legami di amicizia e frequentazione. Nulla induce a credere tuttavia, né AO
1.
sostiene, che il testimone abbia dichiarato il falso.
d) Sta
di fatto che, si accreditasse pure la tesi della donazione, la consegna di fr. 7 000 000.– a AP 1 si
configura in ogni modo come liberalità soggetta a collazione giusta l'art. 626
cpv. 2 CC. Secondo tale norma in effetti, salvo
espressa disposizione contraria del defunto, è soggetto a collazione
tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze,
corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. Tali liberalità si contraddistinguono
per il carattere di “dote”: esse sono destinate
a finanziare, assicurare o migliorare l'esistenza del beneficiario (DTF 131
III 55 consid. 4.1.2 con richiami; Steinauer, Les droits des successions,
Berna 2006, pag. 120 n. 184). “Dote” sussiste altresì
ove si tratti di garantire al discendente un certo agio finanziario (Steinauer, op. cit., pag. 120 n. 185
con riferimento alla nota 40). Decisivo è lo scopo della liberalità, non il
modo in cui essa è avvenuta. Provare la destinazione della liberalità incombe a
chi richiede la collazione; il carattere di “dote” va ammesso, in ogni modo, qualora
l'esistenza del beneficiario risulti oggettivamente agevolata dalla liberalità,
seppure questa sia stata elargita con altri intendimenti (Steinauer, op. cit., pag. 121 n. 186 e 186a
con riferimento alla nota 40). In concreto non si può dire che una donazione di
fr. 7 000 000.– non fosse
atta a migliorare notevolmente la situazione finanziaria del nipote. Ciò posto,
mancando
un'espressa
dispensa da parte della donante (che nemmeno __________ adduce essere stata
rilasciata), la somma soggiace per principio a collazione.
e) L'appellante
chiede di accertare che, comunque
sia, egli è dispensato dal collazionare le liberalità eccedenti la sua quota
ereditaria. Ora, se le liberalità eccedono l'importo
della quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto
favorire l'erede di cui si tratta, l'eccedenza non è soggetta a collazione, riservata
ai coeredi l'azione di riduzione (art. 629 cpv. 1 CC). La prova della dispensa,
che non esige una forma particolare né dev'essere espressa, può essere recata in qualsiasi modo (DTF 77 II 232 consid. 3b; Steinauer, op.
cit., pag. 151 n. 244e) e incombe al beneficiario della liberalità (Burckhardt Bertossa in: Praxiskommentar
Erbrecht, Basilea 2007, n. 8 ad art. 629 CC).
L'appellante
sostiene che la nonna ha voluto favorirlo, ove si consideri che dopo la
liberalità __________ ha costituito una fondazione nel __________ in cui ha
riversato tutto il suo patrimonio e ha disposto che questo fosse diviso tra gli
eredi in parti uguali. A prescindere dal fatto però che
non è dato di sapere se la liberalità in questione ecceda davvero l'importo
della quota ereditaria in favore dell'appellante, il solo fatto che __________ prediligesse
il nipote rispetto al figlio (deposizione di __________: commissione rogatoria
del 18 settembre 2006, risposte n. 2.16 e 17) ancora non significa che per atti
concludenti essa intendesse favorire il primo al punto da dispensarlo da
collazione, seppure al nipote essa abbia elargito un'importante liberalità. Perché
poi __________ abbia costituito la fondazione __________, di cui si ignora il
momento esatto della costituzione, e vi abbia fatto confluire tutto il suo
patrimonio non è chiaro, né risulta che essa abbia dato disposizioni sul modo
di ripartire tra gli eredi il capitale. Ne discende che su questo punto
l'appello è destinato all'insuccesso.
5.
L'appellante
contesta l'obbligo di collazionare fr. 240 000.– da lui prelevati il 24
giugno 1996 da un conto bancario di __________. A mente del Pretore “effettivamente, dal doc. B, inserto O si
evince che in data 17 giugno 1996 vi è stato un bonifico da parte di
__________, __________, pari a fr. 800 000.– in favore della defunta __________
conseguente alla vendita della collezione numismatica. Inoltre, solo qualche
giorno più tardi, sullo stesso conto vi è stato un ordine di bonifico di fr.
240.
000.– che, se si considera il conteggio dei rapporti di dare e avere
tra gli eredi di cui al doc. B, inserto J, pag. 5 in fondo, può ragionevolmente essere
posto in relazione con l'importo di fr. 279 433.– ivi figurante:
anche quest'ultimo si riferisce infatti al ricavato di un'importante vendita di
monete, le altre avendo fruttato un importo molto più ridotto. La somma di fr.
240.
000.– costituisce in definitiva una quota parte ereditaria ricevuta
dal convenuto, soggetta a collazione giusta l'art. 626 cpv. 1 CC”.
a) L'appellante
sostiene che la somma di fr. 240
000.
– è già compresa nell'importo di fr. 4 841 130.– da lui ha ricevuto
in acconto della spettanza successoria. La cifra non va quindi collazionata due
volte.
b) Dagli
atti risulta che il 18 giugno 1996 la __________ di __________ ha versato sul
conto n. __________ del __________, riconducibile a __________, fr. 800 000.– e che il 24
giugno successivo dal medesimo conto sono stati prelevati fr. 240 000.– (doc. B,
inserto O). Che l'appellante abbia ricevuto quel denaro non è contestato. Le sue spiegazioni sono però poco convincenti. Davanti al notaio egli
ha affermato che l'importo “costituirebbe la sua quota
per il parziale rimborso del debito di AO 1 nei confronti della successione, e
ciò in virtù di un accordo firmato anche da AO 1” (doc. B, pag. 7 n. 2.4 e pag.
17.
punto 1.1), come ha ribadito nella risposta (pag. 7, ad 26). Nel memoriale conclusivo
e in questa sede egli ha sostenuto invece che “ovviamente la somma di fr. 240 000.– è compresa
nell'importo di fr. 4 841 130.–”, corrispondente
a quanto egli ha dichiarato di avere complessivamente ricevuto come acconto
sulle sue spettanze successorie. In realtà nessuna delle due allegazioni è
stata dimostrata.
Certo,
all'inventario è accluso un conteggio dare e avere,
firmato
anche da AO 1, dal quale risulta che il
20.
giugno 1996 AP 1 ha ricevuto un anticipo di fr. 279 433.– quale parte
del ricavato di fr. 805 748.– relativo alla vendita di monete (doc. B, inserto J pag. 5 in
fine e inserto K pag. 6 in
alto). Per tacere del fatto nondimeno che tali cifre divergono da quelle
figuranti nei documenti bancari, nulla è dato di conoscere sulla composizione dell'importo
di fr. 4 841 130.– che l'appellante assume avere ricevuto in acconto della quota ereditaria (doc. B nell'inc. DI.2005.167), tutti i conteggi allestiti dalle parti riportando totali diversi
(doc. B, inserto I pag. 5, inserto J pag. 6 e inserto K pag. 7). Mancano dunque
riscontri per ritenere con un minimo di affidabilità che l'importo fr. 240 000.– sia stato
considerato nell'ambito della ripartizione del patrimonio della fondazione __________
(doc. B, inserto X). Anche su questo punto l'appello riesce così destituito di
buon diritto.
6.
L'appellante chiede infine di non dover collazionare la proprietà
per piani n. 50 444 del fondo base n. 2075 a __________, vendutagli da __________ il
3.
novembre 1992 (doc. D) e da lui in seguito alienata alla __________, di cui è
unico avente diritto economico. Il Pretore ha reputato invece che il convenuto
non avesse mai pagato il prezzo dell'immobile, quantunque pretendesse di avere tacitato
la nonna in contanti. Egli ha rilevato che nulla era emerso dall'istruttoria a
comprova del versamento, l'unico indizio consistendo nella dichiarazione resa dal
convenuto stesso in sede di interrogatorio formale. Ciò posto, per il primo
giudice la successione vanta nei confronti di lui una pretesa di fr. 548 000.– che va
imputata nella quota del medesimo a mente dell'art. 614 CC, “nel senso che il credito di fr. 548 000.– è attribuito
a AP 1 e va inserito perciò nell'inventario della defunta __________”.
a) Secondo l'appellante la richiesta dell'attore dev'essere respinta in
ordine perché non formalmente notificata nel termine perentorio impartito dal
notaio divisore. L'immobile non è quindi stato inserito nell'inventario, né le
parti hanno discusso l'eventuale restituzione o la collazione del bene. La
pretesa sarebbe quindi fuori contesto, tant'è che il Pretore non ha ordinato né
la restituzione né la collazione del fondo. Per di più, nonostante l'immobile sia
stato alienato da __________ nel 1992, l'attore mai ha preteso che fosse
accertato un credito della successione nei suoi confronti corrispondente al
prezzo di compravendita, né ha preteso che tale credito fosse incluso nell'inventario.
Inserendo fr. 548 000.– tra gli attivi della successione il Pretore avrebbe adottato
così un provvedimento diverso da quello richiesto. Foss'anche ammissibile, poi,
la rivendicazione dell'attore sarebbe infondata per avere il Pretore
trascurato che il prezzo di compravendita è stato corrisposto in contanti, come
risulterebbe da tutta una serie di indizi.
b) Con
la petizione del 19 giugno 2005 AO 1 ha postulato la restituzione o la collazione
del noto immobile, domanda ribadita ancora nel memoriale conclusivo. Davanti al
notaio egli aveva chiesto invece che fosse inserita nell'inventario una pretesa
collazione di fr. 700 000.– per la compravendita (doc. B, pag. 20 n. 4 e pag. 26 in fine).
Non essendovi identità tra le due pretese, l'azione andava respinta già per
questo motivo.
c) Si
volesse da ciò prescindere, nulla muterebbe. Dagli atti si desume che mediante
contratto di cessione (Abtretungsvertrag) del 3 novembre 1992 __________
ha venduto al nipote AP 1 la proprietà per piani n. 50 444 del fondo base n. 2075
a __________, oltre a 1/27 della
proprietà per piani n. 50 421, al prezzo di complessivi fr. 548 000.– (doc. D). Tale negozio
giuridico non configura una liberalità soggetta a collazione nel senso
dell'art. 626 CC. Gli eredi concordano invero sul fatto di avere valutato
l'immobile, a un certo momento, fr. 700 000.–, ma ciò non basta per
ritenere che la differenza di fr. 152 000.– costituisca una liberalità soggetta a
collazione. Né è preteso che la
compravendita celasse una donazione, fosse un atto simulato o sia stata stipulata
con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima. In tali
circostanze non rimane spazio per una collazione.
d) Fosse
poi vero che, come AO 1 afferma, il nipote non ha mai versato il prezzo della
compravendita, l'importo di fr. 528 000.– costituirebbe un credito della successione
fu __________ nei confronti di AP 1, come correttamente ha rilevato il Pretore.
L'attore tuttavia – si ripete – non ha mai chiesto che si accertasse l'esistenza
di un tale credito della successione verso il convenuto. Nelle circostanze descritte
il primo giudice ha effettivamente statuito su una pretesa diversa da quella
che gli era stata sottoposta, in violazione dell'art. 86 CPC. Onde la fondatezza
dell'appello.
II. Sull'appello
di AO 1
7.
Il Pretore ha accolto la petizione di AP 1, riconoscendo alla successione
fu __________ un credito di fr. 1
468.
029.– verso AO 1. Per il primo giudice gli atti dimostrano che negli
anni 1975/76 il convenuto aveva ricevuto dal padre un mutuo destinato ad aumentare
il capitale della propria società __________. Il Pretore ha escluso per contro
che tale prestito fosse già stato considerato nell'ambito dell'“accordo per la sistemazione dei rapporti di coeredi in seguito al
decesso del dott. __________” del 17 maggio 1994,
giacché nell'inventario stilato il
9.
marzo 1994 dalla __________ (allegato all'accordo) figuravano unicamente
gli anticipi e i prestiti concessi da __________ al figlio dal 1987 in poi e
non quelli anteriori, risalenti al 1975/76. Ne ha concluso, il Pretore, che l'importo
di fr. 1 468 029.– corrisponde effettivamente a un mutuo stanziato da __________
al figlio, da imputare nella spettanza ereditaria di quest'ultimo in ossequio all'art.
614.
CC.
8.
L'appellante
ribadisce che, una volta versatogli l'importo in questione per il risanamento
della __________, il padre ha inteso “pareggiare i conti” facendo sì che l'altra
figlia, __________, ricevesse il 10% delle azioni della
società medesima. Ciò è stato confermato tanto da __________, consulente per la
gestione finanziaria di alcuni beni della famiglia __________, quanto da __________,
membro del consiglio di amministrazione della __________ Per AO 1, di
conseguenza, le reciproche posizioni di dare e avere tra gli eredi sono state
tacitate nell'ambito della spartizione del patrimonio relativo alla
fondazione __________.
9.
In concreto AP 1 ha comunicato
al notaio una pretesa di collazione per la somma di fr. 1 468 029.70
ricevuta dallo zio a titolo di anticipo ereditario per il tramite della __________,
come risultava da una lettera del 1° aprile 1976 indirizzata all'allora amministratore
della __________ (doc. B, pag. 13 nell'inc. DI.2005. 177). Con la petizione del
16.
giugno 2005 egli ha chiesto così di accertare che la successione fu __________
vanta nei confronti del convenuto un credito di fr. 1 468 029.– oltre interessi,
rispettivamente – in subordine – di accertare che tale importo è soggetto a
collazione. Ora, diversamente a quanto si è rilevato per la pretesa di AO 1 inerente
alla proprietà per piani di __________ (sopra, consid. 6b), la pretesa formulata
da AP 1 davanti al notaio corrisponde alla richiesta di giudizio. Sotto questo
profilo la petizione era dunque ricevibile.
a)
Che tra il gennaio del 1975 e il gennaio del 1976 AO 1 abbia ricevuto dal
padre fr. 1 468 029.– complessivi (corrispondenti a Lit. 376 417 880.00)
è incontestato (doc. B, inserto H nell'inc. DI.2005.177). Tale somma è
pacificamente servita a risanare la __________ che il 28 gennaio 1975 aveva
chiesto al Tribunale civile di __________, 2ª sezione fallimentare, di essere
ammessa alla procedura di amministrazione controllata (doc. 3 allegato alla
lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “edizione” da AP 1).
b) Dagli
atti risulta altresì che AO 1 era socio accomandatario della __________ mentre
le ditte __________ e __________ erano socie accomandanti. Nell'ambito dell'amministrazione
controllata, il commissario giudiziale della __________ ha indicato dipoi che
il disavanzo a bilancio sarebbe stato coperto (anche) con 300–350 milioni di
lire messi a disposizione dalla __________ (doc. 5, allegato alla lettera del
18.
ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “edizione” da AP 1). Il 24
settembre 1975 la __________ di __________ ha garantito inoltre alla __________
un cospicuo aiuto finanziario e il 24 ottobre successivo essa ne è diventata
socia accomandante (doc. 7 allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA
1, nel fascicolo “edizione” da AP 1). L'8 novembre 1976, infine, la __________ è
stata trasformata in __________, i cui azionisti erano la __________, la __________
(già __________) __________ e la __________ (doc. 10 allegato alla lettera del
18.
ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel
fascicolo “edizione” da AP 1).
c) Direttamente
coinvolto nel risanamento della __________, __________, poi divenuto membro del
consiglio di amministrazione della società, ha dichiarato che “dopo la trasformazione
[della __________] in __________ nella società è subentrata come azionista la
sorella __________, è rimasto AO 1 e c'ero anch'io. Il tutto attraverso una
fiduciaria di nome __________. Io e __________ avevamo la stessa quota societaria
del 10% e il rimanente 80% era nelle mani di AO 1, anche lui tramite società
terze di nome __________ e __________. In seguito __________ ha preso il 10% di
partecipazione e l'ha messo in un'altra società di nome __________ in modo che
ognuno di noi potesse fare sostanzialmente quello che voleva. (…) La quota di __________
è stata da lei ottenuta in cambio del finanziamento di cui ho riferito in
precedenza da parte di __________, su volontà di quest'ultimo. (…) La __________,
all'epoca della nostra partecipazione di me e __________ nella __________ in
ragione del 20%, era detenuta da noi due in ragione del 50% ciascuno” (deposizione
del 21 febbraio 2006: verbali, pag. 8 e 9).
d) L'argomentazione dell'appellante, secondo cui il 10% delle azioni
della __________ sarebbe stato venduto da AO 1 al padre, il quale avrebbe
ceduto o donato i titoli all'altra figlia __________ per il tramite della __________
in modo da “pareggiare i conti” tra figli, non ha trovato riscontro istruttorio
ed è anzi stata smentita. Resta il fatto che __________ ha acquisito per
volontà del padre il 10% della società del fratello, attraverso la __________,
dopo la trasformazione della ditta da società in accomandita semplice in
società per azioni. Certo, nel 1971 la __________ aveva già beneficiato di un aumento di capitale di Lit. 50 000 000 sottoscritto dalla __________ (doc. 3 allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA
1, nel fascicolo “edizione” da AP 1). Se non che, __________ è
“subentrata come azionista [della __________]” dopo “la trasformazione
in __________” (deposizione di __________: verbali, pag. 8). Che poi essa abbia
personalmente finanziato aumenti di capitale della ditta è possibile (deposizione
citata: verbali, pag. 8 e 9), ma ciò non toglie che il risanamento dell'azienda
sia avvenuto grazie al finanziamento di __________ (loc. cit.).
e) Contrariamente
a quanto sostiene AP 1, l'entrata di __________ nella __________ non è pertanto
avvenuta nel 1971. __________ ha ottenuto la quota di partecipazione per
volontà del padre in contropartita del finanziamento concesso dal padre stesso
al figlio AO 1 nel 1975/76. Anche __________, già consulente finanziario per la
gestione di taluni beni della famiglia __________, ha indirettamente confermato
ciò quando ha dichiarato: “Dopo il risanamento della __________, dal 1985/86
sono poi rimasti azionisti la __________ (75%), la __________ (15%) e poi è
subentrata con una quota del 10% la __________. (…) La __________ faceva capo
sempre a AP 1 ed era stata voluta dal dott. __________ per garantire una
partecipazione, ancorché non nella medesima percentuale della mamma, nella __________
da parte del nipote (essendo nel frattempo deceduta la mamma)” (deposizione di __________:
verbali, pag. 7). È vero che la __________ è stata costituita nel 1986 (doc. 2
nell'inc. DI.2005.176), due anni dopo la morte di __________, ma costei – ha
spiegato __________ – “il suo 10% [di __________] era per vero intenzionata a
metterlo in quest'ultima società [__________], ma non so se sia riuscita a
farlo perché è morta a cavallo della costituzione
della società” (deposizione citata: verbali, pag. 9).
f) Alla
luce di quanto precede AO 1 risulta avere sufficientemente dimostrato, in
definitiva, di non avere alcun debito nei confronti del padre o, per lo meno, che
il padre
aveva
già provveduto a “pareggiare i conti” tra i figli. L'appello rivelandosi fondato,
la petizione deve così essere respinta.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
10.
Gli
oneri processuali relativi all'appello di AP 1, commisurati all'entità della
posta in gioco, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante
vede accogliere la sua domanda subordinata, nel senso che ottiene causa vinta
sull'obbligo di collazione per complessivi fr. 1 045 000.–, ma esce sconfitto per altri
fr. 7 240 000.–. Si
giustifica quindi che sopporti sei settimi degli oneri processuali e che corrisponda
alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri di prima sede
seguono identica sorte. Quanto all'appello di AO 1, interamente vittorioso, gli
oneri processuali vanno posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili. Ciò vale anche per gli oneri di primo
grado.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
11.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF eccede di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e il
brevetto __________del notaio __________ è modificato come segue:
a) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr.
240 000.– con interessi e frutti maturati fino
al momento della divisione ereditaria riferiti al prelevamento eseguito da AP 1
il 24 giugno 1996 è ammessa nell'inventario (pag. 17, lett. C n. 1.1.1);
b) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per
complessivi fr. 7 000 000.–
con interessi e frutti maturati fino al momento della divisione ereditaria
relativi a prelevamenti di titoli e contanti eseguiti da AP 1 è ammessa nell'inventario
(pag. 17 e 18, lett. C dal n. 1.2 al n. 1.6);
c) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr.
90 000.–con interessi e frutti maturati fino al momento
della divisione ereditaria riferita al prelevamento eseguito da AP 1 il 18
dicembre 1998 è ammessa nell'inventario (pag. 18, lett. C n. 1.1.7);
d) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr.
105 000.– con interessi e frutti maturati fino
al momento della divisione ereditaria relativi al prelevamento del 13 ottobre
1994 è stralciata dall'inventario (pag. 19, lett. C n. 3);
e) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr.
700 000.– con interessi e frutti maturati fino
al momento della divisione ereditaria relativa alla vendita della proprietà per
piani n. __________ del fondo base n. __________ di __________ è
stralciata dall'inventario (pag. 20, lett. C n. 4).
2. La
tassa di giustizia di fr. 20 000.– e le spese di fr. 200.–, con saldo da
anticipare dall'attore, sono poste per un settimo a carico dell'attore e per il
resto a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 215 000.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri di
tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 10 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
10 500.–
sono
posti per sei settimi a carico dell'appellante e per il resto
a carico
di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 15 000.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello
di AO 1 è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.
La petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 6800.– e le spese di fr. 200.– sono poste a carico
dell'attore, che rifonderà al convenuto fr. 50 000.–
per ripetibili.
IV. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
3450.–
sono
posti a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante fr. 8000.– per
ripetibili.
V. Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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