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Decisione

11.2007.137

Divisione ereditaria. Contestazione dell'inventario successorio: obbligo di collazione.

18 febbraio 2009Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I. Intanto,

il 7 settembre 2007, AO 1 ha appellato la sentenza del 20 agosto 2007 (inc. DI.2007.167)

postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, il rigetto della

petizione avversaria e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Con

decreto del 12 settembre 2007 il presidente di questa Camera ha dichiarato la

richiesta di effetto sospensivo senza interesse. Nelle sue osservazioni dell'8

ottobre 2007 AA 1propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

di AP 1

1.

La procedura di divisione riguarda cittadini svizzeri (originari di __________)

deceduti con ultimo domicilio in Italia. La competenza del giudice svizzero è disciplinata

tuttora, in tal caso, dall'art. 17 cpv. 4 del trattato di domicilio e consolare italo-svizzero del

22.

luglio 1868 (RS 0.142.114.541), come pure dall'art. IV del

protocollo concernente l'esecuzione dei Trattati e delle Convenzioni conchiusi

e firmati a Berna e Firenze tra la Svizzera e l'Italia il

22.

luglio

1868.

(RS 0.142.114.541.1). La

normativa bilaterale, del resto, regola non solo il foro, ma anche il diritto

applicabile (DTF 98 II 92 in fondo con richiamo, 120 II 295 consid. 2; Dutoit/ Knoepfler/Lalive/Mercier,

Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna 1986, pag. 129 n.

43.

e pag. 130 n. 48).

2.

Il Pretore ha accertato la

tempestività dell'azione intentata da AO 1, presentata nel termine di 20 giorni

impartitogli il 27 maggio 2005. L'appellante obietta che nulla dimostra l'invio

del plico contenente la

petizione, datata 19 giugno 2005, il 20 giugno 2005,

tanto meno ove si consideri che esso è giunto in Pretura il 22 giugno successivo.

Ora, come ha rilevato il Pretore, l'invio raccomandato contenente l'ordinanza

del 27 maggio 2005, con cui l'attore si è visto assegnare il termine di 20

giorni per far riconoscere in giudizio le sue pretese è giunto all'interessato

il

30.

maggio 2005 (doc. G, 2° foglio). Il termine è quindi cominciato a

decorrere l'indomani e sarebbe scaduto il 19 giugno 2005, ma si è prorogato fino

a lunedì 20 giugno 2005 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Datata 19 giugno

2005, la petizione è stata spedita il giorno successivo, come risulta dalla

conferma-ricevuta della Posta del 20 giugno 2005 (doc. G, 3° foglio). L'appellante

non asserisce che quest'ultimo documento sia falso o inveritiero. Introdotta l'ultimo

giorno utile, la petizione si dimostra quindi tempestiva. Su questo punto l'appello

non merita ulteriore disamina.

3.

L'appellante contesta l'obbligo di collazionare fr. 700 000.– riconducibili

a parte di un prelevamento da lui eseguito il 13 ottobre 1994 da un conto

intestato a __________. Il Pretore ha rilevato che per entrambi gli eredi tale

importo configurava un anticipo ereditario elargito dalla nonna a AP 1 e che al

momento della liberalità non risultava un esonero esplicito dall'obbligo di

collazione, né un'intenzione del genere era stata espressa in seguito. Inoltre il

Pretore ha ritenuto che la tesi dell'attore, secondo cui per volontà della

nonna egli avesse trattenuto l'importo citato versandone poi la metà allo zio nel

2003, fosse poco credibile, apparendo inverosimile che l'attore avesse riconosciuto

di dover versare metà dell'importo al convenuto sei anni, rispettivamente nove

anni, dopo il prelevamento. Per il primo giudice tale somma soggiace quindi a

collazione giusta l'art. 626 CC.

a) L'appellante

ribadisce di avere versato allo zio fr. 350 000.–(la metà di quanto

ricevuto), come dimostrerebbe una sua lettera del 22 febbraio 2000 allo zio e

una lettera di quest'ultimo, datata 10 aprile 2003. Per di più, AO 1 non

avrebbe mai negato di avere ricevuto tale importo, né avrebbe mai indicato il

motivo per cui avrebbe ricevuto la somma. Anzi, dopo avere sostenuto in un

primo tempo che questa si riferiva alla metà del valore di un immobile a __________

venduto da __________ a AP 1, egli ha preteso in causa che egli collazionasse tanto

fr. 700 000.– quanto l'immobile. L'appellante fa valere altresì che l'attore,

in realtà, non ha mai seriamente contestato la sua tesi, tant'è che nella replica

ha confermato l'avvenuto conguaglio nei termini da lui indicati, escludendo pertanto

che l'importo si riferisse al valore dell'immobile. Per l'appellante, in

sintesi, il Pretore non poteva imporgli la collazione di fr. 700 000.– e dell'appartamento

a __________.

b) Come

risulta dagli atti, il 15 settembre 2004 AO 1 ha preteso dinanzi al notaio che

si collazionasse l'importo di fr. 805 000.– “percepiti dal sig. AP 1

in data 11.10.1994 e provenienti dal conto della decuis” (doc. 2

nell'inc. DI.2005.167). Da parte sua AP 1, il 15 settembre 2004, ha ammesso di avere

ricevuto un anticipo ereditario di fr. 700 000.– (doc. B nell'inc. DI.2005.167),

specificando però che si trattava della differenza tra il prelevamento di fr.

805.

000.–

avvenuto il 13 ottobre 1994 dal conto della nonna e quanto da lui restituito (fr.

105.

000.–:

doc. B, pag. 16 n. 2.2). Sulla base dei giustificativi prodotti il notaio ha ritenuto

verosimile quest'ultima versione dei fatti e ha incluso fra gli attivi della

successione fu __________ fr. 700

000.

– a tale titolo (doc. B, pag. 16 n. 2.3). Al

capitolo “Pretese degli eredi” egli ha poi inserito la collazione di fr. 105 000.– pretesa da AO

1.

“con riferimento al bonifico del 13.10.1994” e ha raccolto la contestazione di

AP 1 “a motivo del sopra citato versamento”. In circostanze del genere la

questione dei fr. 700 000.– riferita al prelievo bancario dell'ottobre 1994, ammessa dal

convenuto, risultava essere stata chiarita davanti al notaio, pubblico

ufficiale e ausiliario del giudice (RtiD II-2004 pag. 659), sicché la contestazione

sussisteva solo per la differenza di fr. 105 000.–.

Certo,

davanti al notaio AO 1 ha affermato che l'importo di fr. 700 000.– corrispondeva

in realtà al valore attribuito all'immobile di __________ e che nell'ambito

della liquidazione del patrimonio della fondazione __________ il nipote si era

riconosciuto debitore per fr. 350

000.

– (doc. B, pag. 6 n. 2.3). Se non che, dopo la

spiegazione data da quest'ultimo egli ha limitato la sua pretesa a fr. 105 000.–, salvo poi

avanzare un'altra pretesa di fr. 700 000.– “con riferimento all'asserita vendita (…)

dell'appartamento di cui al foglio 2075 di __________”. E tale pretesa è stata

ribadita nelle successive osservazioni del 18 aprile 2005, in cui AO 1 ha chiesto

unicamente di inserire nell'inventario un credito di fr. 700 000.– vantato da __________

nei confronti del nipote quale “insoluto prezzo di compravendita di un

appartamento a __________” (doc. B, pag. 26 in fine). L'oggetto della contestazione

giudiziaria riferito al prelevamento del 1994 era dunque circoscritto ai fr. 105 000.–. Nelle

circostanze illustrate l'attore non aveva alcun interesse a chiedere

l'inserimento nell'inventario di quanto l'altro erede aveva già ammesso, non

asserendo egli che quell'importo avesse un'altra causale. Ne discende che su

questo punto la petizione andava finanche dichiarata priva d'oggetto. Provvisto

di buon diritto, su questo punto l'appello merita accoglimento.

4.

L'appellante insorge contro l'obbligo di collazionare l'importo di fr. 7 000 000.–. Al riguardo

il Pretore ha accertato che tra il 27 e il 31 dicembre 1996 AP 1 aveva prelevato

da un conto presso il __________ di __________ appartenente a __________ titoli

e contanti per complessivi fr. 7 000 000.– in virtù di uno scritto autografo del 23 dicembre 1996 in cui __________

chiedeva a __________, il quale curava la gestione del suo patrimonio, di “mettere

a disposizione” del nipote la somma citata. Per il primo giudice l'espressione “mettere

a disposizione” implicava, nella sua tipica accezione, una controprestazione

oppure la restituzione della prestazione stessa, esclusa quindi una donazione. Considerata

l'entità della cifra – egli ha soggiunto – ove si fosse trattato di una donazione,

__________, persona avveduta, precisa e formale, ne avrebbe senz'altro fatto cenno

nello scritto. Inoltre, secondo il Pretore, anche volendo supporre che il

trasferimento di fr. 7 000 000.– rappresentasse una liberalità, questa non poteva configurare

un regalo d'occasione a norma dell'art. 632 CC, ma raffigurava un anticipo

ereditario soggetto a collazione giusta l'art. 626 cpv. 1 CC, tanto più che agli

atti non figura alcuna dispensa dall'obbligo.

a) Nell'appello

AP 1 contesta l'interpretazione data dal Pretore alla locuzione “mettere a

disposizione” usata nel noto scritto del 23 dicembre 1996, rilevando che essa può

anche significare “dare in

esecuzione di una donazione”. A

suo parere poi il primo giudice non ha tenuto conto di numerose prove attestanti

la volontà della nonna di gratificarlo in modo speciale. A prescindere dallo scritto

23.

dicembre 1996, egli epiloga, dopo il prelevamento dei fr. 7 000 000.– __________ ha

costituito una fondazione nella quale ha riversato tutti i suoi beni allo scopo

di predisporre la sua successione, volendo essa suddividere il patrimonio

rimanente tra gli eredi in ragione di metà ciascuno. Infine la volontà di donargli

tale importo – e quindi di escludere un trattamento paritario fra eredi – emergerebbe

dalla deposizione di __________.

b) Dal

fascicolo processuale risulta che il 23 dicembre 1996 __________ ha invitato __________,

il quale si occupava della gestione del suo patrimonio al __________ di __________,

a “mettere a disposizione” del nipote fr. 7 000 000.– (doc. B, inserto W). Le

parti hanno dibattuto sul significato di tale locuzione. Diretta al funzionario

di banca, in realtà essa non poteva che essere intesa come autorizzazione della

titolare del conto al prelevamento, da parte di AP 1, dell'importo indicato. Lo stesso

funzionario ha confermato di avere sollecitato AP 1 a

produrre un “documento firmato dalla nonna, dato l'importo

non indifferente”, il quale “confermasse l'intenzione di costei di procedere

all'operazione” (deposizione del 21 febbraio 2006: verbali, pag. 10). Sulla causale

del versamento il documento è e rimane silente.

c) In

una dichiarazione del 30 luglio 2005 __________ ha affermato invero che __________

gli aveva riferito nel 1994 di “volere fare un cospicuo regalo, alcuni milioni

di franchi, al nipote AP 1”. Al punto che “in seguito più volte ribadì lo stesso

concetto e sempre con maggiore determinazione, questo fra il 1995 e il 1996”.

Anzi, “un'ultima volta a gennaio del 1997 (…) ritornò sull'argomento, questa

volta per dirmi che finalmente aveva fatto al nipote AP 1 quell'importante regalo

di cui più volte avevamo parlato” (doc. 1). Sentito

personalmente, __________ ha confermato il contenuto

di tale dichiarazione (commissione rogatoria del 18 settembre 2006, risposte

n. 2.2., 2.18, 19 e 21). È vero che fra lui e AP 1 vi

sono legami di amicizia e frequentazione. Nulla induce a credere tuttavia, né AO

1.

sostiene, che il testimone abbia dichiarato il falso.

d) Sta

di fatto che, si accreditasse pure la tesi della donazione, la consegna di fr. 7 000 000.– a AP 1 si

configura in ogni modo come liberalità soggetta a collazione giusta l'art. 626

cpv. 2 CC. Secondo tale norma in effetti, salvo

espressa disposizione contraria del defunto, è soggetto a collazione

tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze,

corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. Tali liberalità si contraddistinguono

per il carattere di “dote”: esse sono destinate

a finanziare, assicurare o migliorare l'esistenza del beneficiario (DTF 131

III 55 consid. 4.1.2 con richiami; Steinauer, Les droits des successions,

Berna 2006, pag. 120 n. 184). “Dote” sussiste altresì

ove si tratti di garantire al discendente un certo agio finanziario (Steinauer, op. cit., pag. 120 n. 185

con riferimento alla nota 40). Decisivo è lo scopo della liberalità, non il

modo in cui essa è avvenuta. Provare la destinazione della liberalità incombe a

chi richiede la collazione; il carattere di “dote” va ammesso, in ogni modo, qualora

l'esistenza del beneficiario risulti oggettivamente agevolata dalla liberalità,

seppure questa sia stata elargita con altri intendimenti (Steinauer, op. cit., pag. 121 n. 186 e 186a

con riferimento alla nota 40). In concreto non si può dire che una donazione di

fr. 7 000 000.– non fosse

atta a migliorare notevolmente la situazione finanziaria del nipote. Ciò posto,

mancando

un'espressa

dispensa da parte della donante (che nemmeno __________ adduce essere stata

rilasciata), la somma soggiace per principio a collazione.

e) L'appellante

chiede di accertare che, comunque

sia, egli è dispensato dal collazionare le liberalità eccedenti la sua quota

ereditaria. Ora, se le liberalità eccedono l'importo

della quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto

favorire l'erede di cui si tratta, l'eccedenza non è soggetta a collazione, riservata

ai coeredi l'azione di riduzione (art. 629 cpv. 1 CC). La prova della dispensa,

che non esige una forma particolare né dev'essere espressa, può essere recata in qualsiasi modo (DTF 77 II 232 consid. 3b; Stei­nauer, op.

cit., pag. 151 n. 244e) e incombe al beneficiario della liberalità (Burckhardt Bertossa in: Praxis­kommentar

Erbrecht, Basilea 2007, n. 8 ad art. 629 CC).

L'appellante

sostiene che la nonna ha voluto favorirlo, ove si consideri che dopo la

liberalità __________ ha costituito una fondazione nel __________ in cui ha

riversato tutto il suo patrimonio e ha disposto che questo fosse diviso tra gli

eredi in parti uguali. A prescindere dal fatto però che

non è dato di sapere se la liberalità in questione ecceda davvero l'importo

della quota ereditaria in favore dell'appellante, il solo fatto che __________ prediligesse

il nipote rispetto al figlio (deposizione di __________: commissione rogatoria

del 18 settembre 2006, risposte n. 2.16 e 17) ancora non significa che per atti

concludenti essa intendesse favorire il primo al punto da dispensarlo da

collazione, seppure al nipote essa abbia elargito un'importante liberalità. Perché

poi __________ abbia costituito la fondazione __________, di cui si ignora il

momento esatto della costituzione, e vi abbia fatto confluire tutto il suo

patrimonio non è chiaro, né risulta che essa abbia dato disposizioni sul modo

di ripartire tra gli eredi il capitale. Ne discende che su questo punto

l'appello è destinato all'insuccesso.

5.

L'appellante

contesta l'obbligo di collazionare fr. 240 000.– da lui prelevati il 24

giugno 1996 da un conto bancario di __________. A mente del Pretore “effettivamente, dal doc. B, inserto O si

evince che in data 17 giugno 1996 vi è stato un bonifico da parte di

__________, __________, pari a fr. 800 000.– in favore della defunta __________

conseguente alla vendita della collezione numismatica. Inoltre, solo qualche

giorno più tardi, sullo stesso conto vi è stato un ordine di bonifico di fr.

240.

000.– che, se si considera il conteggio dei rapporti di dare e avere

tra gli eredi di cui al doc. B, inserto J, pag. 5 in fondo, può ragionevolmente essere

posto in relazione con l'importo di fr. 279 433.– ivi figurante:

anche quest'ultimo si riferisce infatti al ricavato di un'importante vendita di

monete, le altre avendo fruttato un importo molto più ridotto. La somma di fr.

240.

000.– costituisce in definitiva una quota parte ereditaria ricevuta

dal convenuto, soggetta a collazione giusta l'art. 626 cpv. 1 CC”.

a) L'appellante

sostiene che la somma di fr. 240

000.

– è già compresa nell'importo di fr. 4 841 130.– da lui ha ricevuto

in acconto della spettanza successoria. La cifra non va quindi collazionata due

volte.

b) Dagli

atti risulta che il 18 giugno 1996 la __________ di __________ ha versato sul

conto n. __________ del __________, riconducibile a __________, fr. 800 000.– e che il 24

giugno successivo dal medesimo conto sono stati prelevati fr. 240 000.– (doc. B,

inserto O). Che l'appellante abbia ricevuto quel denaro non è contestato. Le sue spiegazioni sono però poco convincenti. Davanti al notaio egli

ha affermato che l'importo “costituirebbe la sua quota

per il parziale rimborso del debito di AO 1 nei confronti della successione, e

ciò in virtù di un accordo firmato anche da AO 1” (doc. B, pag. 7 n. 2.4 e pag.

17.

punto 1.1), come ha ribadito nella risposta (pag. 7, ad 26). Nel memoriale conclusivo

e in questa sede egli ha sostenuto invece che “ovviamente la somma di fr. 240 000.– è compresa

nell'importo di fr. 4 841 130.–”, corrispondente

a quanto egli ha dichiarato di avere complessivamente ricevuto come acconto

sulle sue spettanze successorie. In realtà nessuna delle due allegazioni è

stata dimostrata.

Certo,

all'inventario è accluso un conteggio dare e avere,

firmato

anche da AO 1, dal quale risulta che il

20.

giugno 1996 AP 1 ha ricevuto un anticipo di fr. 279 433.– quale parte

del ricavato di fr. 805 748.– relativo alla vendita di monete (doc. B, inserto J pag. 5 in

fine e inserto K pag. 6 in

alto). Per tacere del fatto nondimeno che tali cifre divergono da quelle

figuranti nei documenti bancari, nulla è dato di conoscere sulla composizione dell'importo

di fr. 4 841 130.– che l'appellante assume avere ricevuto in acconto della quota ereditaria (doc. B nell'inc. DI.2005.167), tutti i conteggi allestiti dalle parti riportando totali diversi

(doc. B, inserto I pag. 5, inserto J pag. 6 e inserto K pag. 7). Mancano dunque

riscontri per ritenere con un minimo di affidabilità che l'importo fr. 240 000.– sia stato

considerato nell'ambito della ripartizione del patrimonio della fondazione __________

(doc. B, inserto X). Anche su questo punto l'appello riesce così destituito di

buon diritto.

6.

L'appellante chiede infine di non dover collazionare la proprietà

per piani n. 50 444 del fondo base n. 2075 a __________, vendutagli da __________ il

3.

novembre 1992 (doc. D) e da lui in seguito alienata alla __________, di cui è

unico avente diritto economico. Il Pretore ha reputato invece che il convenuto

non avesse mai pagato il prezzo dell'immobile, quantunque pretendesse di avere tacitato

la nonna in contanti. Egli ha rilevato che nulla era emerso dall'istruttoria a

comprova del versamento, l'unico indizio consistendo nella dichiarazione resa dal

convenuto stesso in sede di interrogatorio formale. Ciò posto, per il primo

giudice la successione vanta nei confronti di lui una pretesa di fr. 548 000.– che va

imputata nella quota del medesimo a mente dell'art. 614 CC, “nel senso che il credito di fr. 548 000.– è attribuito

a AP 1 e va inserito perciò nell'inventario della defunta __________”.

a) Secondo l'appellante la richiesta dell'attore dev'essere respinta in

ordine perché non formalmente notificata nel termine perentorio impartito dal

notaio divisore. L'immobile non è quindi stato inserito nell'inventario, né le

parti hanno discusso l'eventuale restituzione o la collazione del bene. La

pretesa sarebbe quindi fuori contesto, tant'è che il Pretore non ha ordinato né

la restituzione né la collazione del fondo. Per di più, nonostante l'immobile sia

stato alienato da __________ nel 1992, l'attore mai ha preteso che fosse

accertato un credito della successione nei suoi confronti corrispondente al

prezzo di compravendita, né ha preteso che tale credito fosse incluso nell'inventario.

Inserendo fr. 548 000.– tra gli attivi della successione il Pretore avrebbe adottato

così un provve­dimento diverso da quello richiesto. Foss'anche ammissibile, poi,

la rivendicazione dell'attore sarebbe infondata per avere il Pretore

trascurato che il prezzo di compravendita è stato corrisposto in contanti, come

risulterebbe da tutta una serie di indizi.

b) Con

la petizione del 19 giugno 2005 AO 1 ha postulato la restituzione o la collazione

del noto immobile, domanda ribadita ancora nel memoriale conclusivo. Davanti al

notaio egli aveva chiesto invece che fosse inserita nell'inventario una pretesa

collazione di fr. 700 000.– per la compravendita (doc. B, pag. 20 n. 4 e pag. 26 in fine).

Non essendovi identità tra le due pretese, l'azione andava respinta già per

questo motivo.

c) Si

volesse da ciò prescindere, nulla muterebbe. Dagli atti si desume che mediante

contratto di cessione (Abtretungsvertrag) del 3 novembre 1992 __________

ha venduto al nipote AP 1 la proprietà per piani n. 50 444 del fondo base n. 2075

a __________, oltre a 1/27 della

proprietà per piani n. 50 421, al prezzo di complessivi fr. 548 000.– (doc. D). Tale negozio

giuridico non configura una liberalità soggetta a collazione nel senso

dell'art. 626 CC. Gli eredi concordano invero sul fatto di avere valutato

l'immobile, a un certo momento, fr. 700 000.–, ma ciò non basta per

ritenere che la differenza di fr. 152 000.– costituisca una liberalità soggetta a

collazione. Né è preteso che la

compravendita celasse una donazione, fosse un atto simulato o sia stata stipulata

con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima. In tali

circostanze non rimane spazio per una collazione.

d) Fosse

poi vero che, come AO 1 afferma, il nipote non ha mai versato il prezzo della

compravendita, l'importo di fr. 528 000.– costituirebbe un credito della successione

fu __________ nei confronti di AP 1, come corretta­mente ha rilevato il Pretore.

L'attore tuttavia – si ripete – non ha mai chiesto che si accertasse l'esistenza

di un tale credito della successione verso il convenuto. Nelle circostanze descritte

il primo giudice ha effettivamente statuito su una pretesa diversa da quella

che gli era stata sottoposta, in violazione dell'art. 86 CPC. Onde la fondatezza

dell'appello.

II. Sull'appello

di AO 1

7.

Il Pretore ha accolto la petizione di AP 1, riconoscen­do alla successione

fu __________ un credito di fr. 1

468.

029.– verso AO 1. Per il primo giudice gli atti dimostrano che negli

anni 1975/76 il convenuto aveva ricevuto dal padre un mutuo destinato ad aumentare

il capitale della propria società __________. Il Pretore ha escluso per contro

che tale prestito fosse già stato considerato nell'ambito dell'“accordo per la sistemazione dei rapporti di coeredi in seguito al

decesso del dott. __________” del 17 maggio 1994,

giacché nell'inventario stilato il

9.

marzo 1994 dalla __________ (allegato all'accordo) figuravano unicamente

gli anticipi e i prestiti concessi da __________ al figlio dal 1987 in poi e

non quelli anteriori, risalenti al 1975/76. Ne ha concluso, il Pretore, che l'importo

di fr. 1 468 029.– corrisponde effettivamente a un mutuo stanziato da __________

al figlio, da imputare nella spettanza ereditaria di quest'ultimo in ossequio all'art.

614.

CC.

8.

L'appellante

ribadisce che, una volta versatogli l'importo in questione per il risanamento

della __________, il padre ha inteso “pareggiare i conti” facendo sì che l'altra

figlia, __________, ricevesse il 10% delle azioni della

società medesima. Ciò è stato confermato tanto da __________, consulente per la

gestione finanziaria di alcuni beni della famiglia __________, quanto da __________,

membro del consiglio di amministrazione della __________ Per AO 1, di

conseguenza, le reciproche posizioni di dare e avere tra gli eredi sono state

tacitate nell'ambito della spartizione del patrimonio relativo alla

fondazione __________.

9.

In concreto AP 1 ha comunicato

al notaio una pretesa di collazione per la somma di fr. 1 468 029.70

ricevuta dallo zio a titolo di anticipo ereditario per il tramite della __________,

come risultava da una lettera del 1° aprile 1976 indirizzata all'allora amministratore

della __________ (doc. B, pag. 13 nell'inc. DI.2005. 177). Con la petizione del

16.

giugno 2005 egli ha chiesto così di accertare che la successione fu __________

vanta nei confronti del convenuto un credito di fr. 1 468 029.– oltre interessi,

rispettivamente – in subordine – di accertare che tale importo è soggetto a

collazione. Ora, diversamente a quanto si è rilevato per la pretesa di AO 1 inerente

alla proprietà per piani di __________ (sopra, consid. 6b), la pretesa formulata

da AP 1 davanti al notaio corrisponde alla richiesta di giudizio. Sotto questo

profilo la petizione era dunque ricevibile.

a)

Che tra il gennaio del 1975 e il gennaio del 1976 AO 1 abbia ricevuto dal

padre fr. 1 468 029.– complessivi (corrispondenti a Lit. 376 417 880.00)

è incontestato (doc. B, inserto H nell'inc. DI.2005.177). Tale somma è

pacificamente servita a risanare la __________ che il 28 gennaio 1975 ave­va

chiesto al Tribunale civile di __________, 2ª sezione fallimentare, di essere

ammessa alla procedura di amministrazione controllata (doc. 3 allegato alla

lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “edizione” da AP 1).

b) Dagli

atti risulta altresì che AO 1 era socio acco­mandatario della __________ mentre

le ditte __________ e __________ erano socie accomandanti. Nell'ambito dell'amministrazione

controllata, il commissario giudiziale della __________ ha indicato dipoi che

il disavanzo a bilancio sarebbe stato coperto (anche) con 300–350 milioni di

lire messi a disposizione dalla __________ (doc. 5, allegato alla lettera del

18.

ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “edizione” da AP 1). Il 24

settembre 1975 la __________ di __________ ha garantito inoltre alla __________

un cospi­cuo aiuto finanziario e il 24 ottobre successivo essa ne è diventata

socia accomandante (doc. 7 allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA

1, nel fascicolo “edizione” da AP 1). L'8 novembre 1976, infine, la __________ è

stata trasformata in __________, i cui azionisti erano la __________, la __________

(già __________) __________ e la __________ (doc. 10 allegato alla lettera del

18.

ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel

fascicolo “edizione” da AP 1).

c) Direttamente

coinvolto nel risanamento della __________, __________, poi divenuto membro del

consiglio di amministrazione della società, ha dichiarato che “dopo la trasformazione

[della __________] in __________ nella società è subentrata come azionista la

sorella __________, è rimasto AO 1 e c'ero anch'io. Il tutto attraverso una

fiduciaria di nome __________. Io e __________ avevamo la stessa quota societaria

del 10% e il rimanente 80% era nelle mani di AO 1, anche lui tramite società

terze di nome __________ e __________. In seguito __________ ha preso il 10% di

partecipazione e l'ha messo in un'altra società di nome __________ in modo che

ognuno di noi potesse fare sostanzialmente quello che voleva. (…) La quota di __________

è stata da lei ottenuta in cambio del finanziamento di cui ho riferito in

precedenza da parte di __________, su volontà di quest'ultimo. (…) La __________,

all'epoca della nostra partecipazione di me e __________ nella __________ in

ragione del 20%, era detenuta da noi due in ragione del 50% ciascuno” (deposizione

del 21 febbraio 2006: verbali, pag. 8 e 9).

d) L'argomentazione dell'appellante, secondo cui il 10% delle azioni

della __________ sarebbe stato venduto da AO 1 al padre, il quale avrebbe

ceduto o donato i titoli all'altra figlia __________ per il tramite della __________

in modo da “pareggiare i conti” tra figli, non ha trovato riscontro istruttorio

ed è anzi stata smentita. Resta il fatto che __________ ha acquisito per

volontà del padre il 10% della società del fratello, attraverso la __________,

dopo la trasformazione della ditta da società in accomandita semplice in

società per azioni. Certo, nel 1971 la __________ aveva già beneficiato di un aumento di capitale di Lit. 50 000 000 sottoscritto dalla __________ (doc. 3 allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA

1, nel fascicolo “edizione” da AP 1). Se non che, __________ è

“subentrata come azionista [della __________]” dopo “la trasformazione

in __________” (deposizione di __________: verbali, pag. 8). Che poi essa abbia

personalmente finanziato aumenti di capitale della ditta è possibile (deposizione

citata: verbali, pag. 8 e 9), ma ciò non toglie che il risanamento dell'azien­da

sia avvenuto grazie al finanziamento di __________ (loc. cit.).

e) Contrariamente

a quanto sostiene AP 1, l'entrata di __________ nella __________ non è pertanto

avve­nuta nel 1971. __________ ha ottenuto la quota di partecipazione per

volontà del padre in contropartita del finanziamento concesso dal padre stesso

al figlio AO 1 nel 1975/76. Anche __________, già consulente finanziario per la

gestione di taluni beni della famiglia __________, ha indirettamente confermato

ciò quando ha dichiarato: “Dopo il risanamento della __________, dal 1985/86

sono poi rimasti azionisti la __________ (75%), la __________ (15%) e poi è

subentrata con una quota del 10% la __________. (…) La __________ faceva capo

sempre a AP 1 ed era stata voluta dal dott. __________ per garantire una

partecipazione, ancorché non nella medesima percentuale della mamma, nella __________

da parte del nipote (essendo nel frattempo deceduta la mamma)” (deposizione di __________:

verbali, pag. 7). È vero che la __________ è stata costituita nel 1986 (doc. 2

nell'inc. DI.2005.176), due anni dopo la morte di __________, ma costei – ha

spiegato __________ – “il suo 10% [di __________] era per vero intenzionata a

metterlo in quest'ultima società [__________], ma non so se sia riuscita a

farlo perché è morta a cavallo della costituzione

della società” (deposizione citata: verbali, pag. 9).

f) Alla

luce di quanto precede AO 1 risulta avere sufficientemente dimostrato, in

definitiva, di non avere alcun debito nei confronti del padre o, per lo meno, che

il padre

aveva

già provveduto a “pareggiare i conti” tra i figli. L'appello rivelandosi fondato,

la petizione deve così essere respinta.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

10.

Gli

oneri processuali relativi all'appello di AP 1, com­misurati all'entità della

posta in gioco, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante

vede accogliere la sua domanda subordinata, nel senso che ottiene causa vinta

sull'obbligo di collazione per complessivi fr. 1 045 000.–, ma esce sconfitto per altri

fr. 7 240 000.–. Si

giustifica quindi che sopporti sei settimi degli oneri processuali e che corrisponda

alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri di prima sede

seguono identica sorte. Quanto all'appello di AO 1, interamente vittorioso, gli

oneri processuali vanno posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte

un'adeguata indennità per ripetibili. Ciò vale anche per gli oneri di primo

grado.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

11.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF eccede di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e il

brevetto __________del notaio __________ è modificato come segue:

a) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr.

240 000.– con interessi e frutti maturati fino

al momento della divisione ereditaria riferiti al prelevamento eseguito da AP 1

il 24 giugno 1996 è ammessa nell'inventario (pag. 17, lett. C n. 1.1.1);

b) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per

complessivi fr. 7 000 000.–

con interessi e frutti maturati fino al momento della divisione ereditaria

relativi a prelevamenti di titoli e contanti eseguiti da AP 1 è ammessa nell'inventario

(pag. 17 e 18, lett. C dal n. 1.2 al n. 1.6);

c) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr.

90 000.–con interessi e frutti maturati fino al momento

della divisione ereditaria riferita al prelevamento eseguito da AP 1 il 18

dicembre 1998 è ammessa nell'inventario (pag. 18, lett. C n. 1.1.7);

d) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr.

105 000.– con interessi e frutti maturati fino

al momento della divisione ereditaria relativi al prelevamento del 13 ottobre

1994 è stralciata dall'inventario (pag. 19, lett. C n. 3);

e) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr.

700 000.– con interessi e frutti maturati fino

al momento della divisione ereditaria relativa alla vendita della proprietà per

piani n. __________ del fondo base n. __________ di __________ è

stralciata dall'inventario (pag. 20, lett. C n. 4).

2. La

tassa di giustizia di fr. 20 000.– e le spese di fr. 200.–, con saldo da

anticipare dall'attore, sono poste per un settimo a carico dell'attore e per il

resto a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 215 000.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 10 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

10 500.–

sono

posti per sei settimi a carico dell'appellante e per il resto

a carico

di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 15 000.– per ripetibili ridotte.

III. L'appello

di AO 1 è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.

La petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 6800.– e le spese di fr. 200.– sono poste a carico

dell'attore, che rifonderà al convenuto fr. 50 000.–

per ripetibili.

IV. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 3400.–

b) spese fr.

50.–

fr.

3450.–

sono

posti a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante fr. 8000.– per

ripetibili.

V. Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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