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Decisione

11.2007.138

Rapporti di vicinato: opere del vicino che costituiscono un eccesso del diritto di proprietà

28 gennaio 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere la petizione,

portando nondimeno a fr. 6400.– l'inden­nità offerta in subordine per ottenere

entrambe le servitù.

D. Statuendo

con sentenza del 6 agosto 2007, il Pretore ha accolto le richieste

degli attori e ha ordinato ai convenuti di chiudere con muratura o mattonelle

di vetrocemento le finestre litigiose entro 60 giorni dal passaggio in giudicato

della sentenza, come pure di eliminare entro lo stesso termine la gronda

sporgente. La tassa di giustizia di fr. 2400.– e le spese sono state poste per

un sesto a carico degli attori e per il rimanente a carico dei convenuti,

con

obbligo per questi ultimi di rifondere solidalmente agli attori fr. 4500.–

per ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata sono

insorti AP 1 e AP 2 con un appello del 4 settembre 2007

per ottenere che le richieste degli attori siano respinte e il giudizio del

Pretore modificato di conseguenza. Subordinatamente essi instano per

l'attribuzione delle due servitù (di apertura e di sporgenza) dietro versa­mento

di fr. 6400.– complessivi o, in via ancor più subordinata, per essere abilitati

a chiudere le finestre “con

pellicola oscurante”. Nelle

loro osservazioni del 15 ottobre 2007 AO 2 e AO 1 propongono di

respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. L'appellabilità

di una sentenza dipende dal valore della domanda,

determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ulti­mo atto di

causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle cause relative a servitù e rapporti

di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti

controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde

alla svalutazione del fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC).

In concreto il Pretore non ha determinato – come gli incombeva (art. 13 CPC) –

a quanto ammonti tale valore. Se appena si considera

tuttavia che gli attori pretendono, sia pure in subordine, un'indennità di

fr. 20 150.– per concedere le due servitù, la soglia di fr. 8000.– per

l'appello (art. 36 cpv. 1 LOG) appare ampiamente raggiunta. In proposito non è

il caso dunque di attardarsi.

2.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che

secondo l'art. 685 cpv. 2 CC alle costruzioni incompatibili con il diritto di

vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti su fondo

altrui. Pertanto, ove il vicino non abbia fatto opposizione alle stesse a tempo

debito, nonostante queste fossero riconoscibili, “il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante

equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sul­l'opera o la

proprietà del terreno” (art.

674.

cpv. 3 CC). Quest'ultima possibilità – ha soggiunto il Pretore – presuppone

nondimeno che il convenuto abbia chiesto l'attribuzione del diritto reale sul­l'opera

o la proprietà del terreno in via d'azione, principale o riconvenzionale che

sia. Nella fattispecie i convenuti non avevano promosso azione alcuna, onde

l'irricevibilità delle loro domande.

Ciò

posto, il Pretore ha accertato che nel caso in esame l'apertura delle tre

finestre a prospetto viola le distanze minime previste dall'art. 125 LAC, cui

rinviano le norme di attuazione relative al piano regolatore del Comune di __________,

e che la gronda spor­ge addirittura sulla particella n. 568. Quanto all'azione

fondata sull'art. 679 CC, il Pretore ha rammentato ch'essa è imprescrittibile,

sicché il proprietario leso può sempre esigere il ripristino della situazione

anteriore, mentre poco importa che in concreto gli attori non si siano opposti

in sede amministrativa al rilascio delle licenze edilizie, costoro non avendo

mai assentito all'esecuzione delle opere litigiose. Infine – ha concluso il

Pretore – nulla induce a desumere che gli attori abusino dei loro diritti. Ne è

conseguito l'accoglimento della petizione, con ordine ai convenuti di chiudere

le finestre e di rimuovere la gronda.

3.

Gli

appellanti esordiscono riassumendo il contenuto di una sentenza non pubblicata

del Tribunale federale (5C.307/2005 del

19.

maggio 2006) che reputano attagliarsi al caso specifico. In

sostanza essi rimproverano agli attori di avere manifestato la loro opposizione

alle opere litigiose solo il 21 settembre 2004, intentando causa 34 mesi dopo

il rilascio della seconda licenza

edilizia

e addirittura 49 mesi dopo il rilascio della prima. Sostengono inoltre che AO 1

aveva consentito tanto al­l'apertura delle finestre quanto alla sporgenza del

tetto, mentre sarebbe “pretestuoso” credere che AO 2 non fosse d'accordo.

L'azione giudiziaria sarebbe dunque tardiva e costituirebbe un abuso di

diritto. Per di più, a parere degli appellanti, mal si comprende perché il

Pretore abbia ordinato la chiusura delle finestre con muratura o mattonelle di

vetrocemento quando basterebbe l'applicazione sui vetri di una pellicola oscurante.

4.

Come ha sottolineato il Pretore, le azioni fondate sull'art. 679 CC

(lex specialis dell'art. 684 CC) per ottenere “la cessazione della molestia” hanno natura reale, sicché non soggiacciono a scadenze né a termini

di prescrizione (Rey in: Basler

Kommentar, ZGB II, 3ª edizione,

n. 30 ad art. 679 con richiami di giurisprudenza). In forza di tale norma

l'eliminazione di opere che configurano un eccesso del diritto di proprietà può

quindi essere pretesa in ogni tempo. A meno che – ha ricordato il Tribunale federale

nella sentenza evocata dagli stessi appellanti – l'attore abbia rinunciato per

atti espliciti o concludenti a far valere i suoi diritti oppure abbia atteso

talmente a lungo a far valere i suoi diritti da destare in buona fede

l'affidamento che a tali diritti egli abbia rinunciato. Queste due ultime ipotesi vanno tenute nettamente distinte (sentenza 5C.307/2005 del 19 maggio 2006, consid. 4).

a) Una rinuncia per atti espliciti o concludenti all'esercizio di un

diritto reale non va ammessa alla leggera: presuppone una dichiarazione

esplicita e incondizionata oppure atti concludenti univoci e inequivocabili (sentenza del Tribunale federale 5C.307/2005 del 19 maggio 2006, consid. 5.1

con rinvii). Il solo fatto che taluno indugi a manifestare la sua opposizione a

opere che trascendono in un eccesso del diritto di proprietà ancora non basta quindi per essere interpretato come consenso (loc.

cit., consid. 5.3). Nella fattispecie nemmeno gli appellanti pretendono che gli

attori abbiano esplicitamente e incondizionatamente dichiarato loro di

approvare le tre finestre a prospetto. Asseriscono che costoro avrebbero espresso

il loro consenso all'arch. __________, precedente proprietario della particella

n. 223. Se non che, la deposizione di lui nulla suffraga (verbale del 17 maggio

2005, pag. 1 segg.). Asseverano inoltre che AO 1, allora vicesindaco di __________, avrebbe accettato

l'esecuzione della gronda sporgente (deposizione di __________,

verbale del 17 mag-gio 2005, pag. 6 in fondo), ma a parte il fatto che non è

dato di sapere dove né quando ciò sia avvenuto, AO 2 non consta essere stato

interpellato e nemmeno essere mai stato rappresentato dal litisconsorte. Gli

appellanti definiscono quest'ultima constatazione del Pretore “pretestuosa”, ma dimenticano che per imporre aggravi a un bene in comproprietà

occorre il consenso di tutti i comproprietari (art. 648 cpv. 2 CC) e trascurano

che una rappresentanza non esiste per il solo fatto di essere da loro definita “ovvia”.

b) Gli

appellanti sembrano affermare – per altro confusamente – che, comunque sia, gli

attori avrebbero accondisceso al­l'esecuzione delle opere litigiose per atti

concludenti. Invano si cercherebbe di sapere tuttavia quali sarebbero gli atti

univoci e inequivocabili che connoterebbero il tacito assenso. L'unico elemento

da loro invocato è il ritardo con cui AO 1 e AO 2 hanno adito il giu­dice, ma –

come si è spiegato – la mera circostanza che taluno

indugi a manifestare opposizione a opere lesive del diritto di proprietà ancora non basta per essere interpretato come assenso. Perché ciò

sia occorre – e la questione è tutt'altra – che egli abbia

aspettato così a lungo a reagire da destare in buona fede l'affidamento che ai

suoi diritti egli abbia rinunciato (art. 2 cpv. 2 CC: sentenza

del Tribunale federale 5C.307/2005 del 19 maggio 2006,

consid. 6.2 con rimandi). Ancora una volta, però, gli estremi di un simile

comportamento non vanno ammessi alla leggera. Nella fattispecie poi gli attori

non sono rimasti semplicemente passivi, ove appena si rammenti che la

riattazione dello stabile aveva formato oggetto di lunghe discussioni (appello,

pag. 6), rimaste infruttuose per lo meno in materia di sistemazione esterna

(petizione del 21 settembre 2004, primo lemma delle richieste di giudizio). Quanto ai 49 mesi trascorsi tra il rilascio della prima licenza

edilizia e l'introduzione della causa, in definitiva gli attori hanno adito il

Pretore poco più di due anni dopo la fine dei lavori di ristrutturazione. Quale

serio e fondato affidamento gli appellanti potessero trarre in buona fede da

ciò dopo le inconcludenti discussioni pregresse e le divergenze rimaste tali

(se non altro in materia di piante a confine) non è dato a divedere. Anche al

proposito l'appello manca perciò di consistenza.

5.

Rimane

da esaminare l'applicazione dell'art. 674 cpv. 3 CC, secondo cui “il giudice può, se le circostanze lo esigono,

accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale

sul­l'opera o la proprietà del terreno” qualora l'interessato non si sia opposto

all'esecuzione “a tempo debito”, nonostante l'opera fosse riconoscibile.

Che tale disposizione si applichi per analogia anche in materia di vicinato parrebbe

acqui­sito (sentenza del Tribunale federale 5C.307/2005 del 19 maggio 2006, consid. 7.2

con rimandi). Che ai fini dell'art. 674 cpv. 3 CC non occorra un ritardo tale

nella rea­zione da configurare gli estremi – poc'anzi descritti – dell'art. 2

cpv. 2 CC è indubbio. Il fatto è che ciò non giova ai convenuti, cui il Pretore

ha rimproverato di non avere chiesto giudizialmente l'attribuzione di servitù

alcuna, né in via riconvenzionale né con un'azione separata. Gli appellanti

obiettano che agire nelle vie giudiziali non era necessario, ma sbagliano.

L'esigenza di promuovere un'azione riconvenzionale o un'azione (principale)

separata per vedersi attribuire “il diritto reale sul­l'opera o la proprietà del terreno” in forza dell'art. 674 cpv. 3 CC è stata confermata dal Tribunale

federale nella sentenza 5C.193/1998

dell'8 giugno 1989 (consid. 4), cui allude la ripetuta sentenza 5C.307/2005 del 19 maggio 2006 (consid.

7.

), ed era già stata diffusamente motivata

nella sentenza 5C.169/1995 del

19.

settembre 1996 (consid. 2c, pubblicato in: Rep. 1996 pag. 10). Poco importa

dunque che la sentenza con cui il giudice attribuisce il

diritto reale sul­l'opera o la proprietà del terreno in virtù dell'art. 674

cpv. 3 CC abbia natura costitutiva (non è in ogni mo­do un'actio duplex)

e ancor meno che i convenuti invochino la loro buona fede nel­l'esecuzione delle

opere.

6.

Per

quanto riguarda infine la chiusura delle finestre con muratura o mattonelle di

vetrocemento anziché con semplice pellicola

oscurante,

scelta definita “incomprensibile” dagli appellanti, è vero che nel suo referto

il perito giudiziario aveva accennato alla possibile “posa di adeguati e appositi film sintetici e adesivi sulle vetrature

(tipo oscuramento vetri auto)”

(act. XIII, pag. 2 in basso). È altrettanto vero però che l'accenno si limita a

due righe. Nulla è dato di sapere intanto sul costo dell'operazione, ma –

soprattutto – nulla è dato di conoscere sul prodotto (o sui prodotti) che

garantirebbero qualità, caratteristiche tecniche e durevolezza identiche a

quelle del vetrocemento. Incombeva ai convenuti, che sostenevano tale

alternativa, sollecitare adeguate delucidazioni dal perito. Tanto più ch'essi

avevano per lo meno domandato a quest'ultimo di stimare il costo dell'intervento

(controquesiti peritali del 5 settembre 2005, pag. 2 in alto), ma non avevano ottenuto

riscontro. Tutto ciò senza dimenticare, per di più, che un'operazione “tipo oscuramento vetri auto” (come la definisce il perito) rende il

vetro nero, ma non impedisce la vista dall'interno né – evidentemente –

l'eventuale apertura della finestra. Avesse il Pretore deciso come propongono

gli appellanti, si sarebbe solo aperto un nuovo contenzioso sul metodo con cui

occludere le aperture.

7.

Se

ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Agli attori,

che hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, va

assegnata un'equa indennità a titolo di ripetibili.

8.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ammonta sicuramente, come si

è visto (consid. 1), a fr. 20 150.–, ma nulla induce a desumere ch'esso ecceda tale importo. Sul

maggior valore che il mantenimento delle opere controverse conferirebbe alla

particella n. 223 manca ogni dato, mentre il deprezzamento che le opere

arrecano alla particella n. 568 è stato stimato dal perito giudiziario in fr. 6400.–

(referto, pag. 1 nel mezzo e pag. 2, sempre nel mezzo). Ci si volesse fondare

del resto – impro­priamente – sul costo degli interventi ordinati dal Pretore,

la chiu­sura delle tre finestre comporta una spesa di fr. 6000.– (referto,

pag. 1 in fondo) e la rimozione della gronda una spesa di fr. 16 000.– (referto,

pag. 4 in alto). Nulla induce a ritenere, in simili circostanze, che il valore

della causa raggiunga la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1900.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

–,;

–,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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