11.2007.14
Commissione rogatoria straniera tendente all'ottenimento di informazioni scritte da una banca nel quadro di un processo pendente all'estero
2 febbraio 2007Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.14
Data decisione, Autorità:
02.02.2007, ICCA
Titolo:
Commissione rogatoria straniera tendente all'ottenimento di informazioni scritte da una banca nel quadro di un processo pendente all'estero
art. 9 cpv. 2 CLA 70
art. 211 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.14
Lugano,
2 febbraio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa AG.2006.22 (assistenza giudiziaria
internazionale in materia civile) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con atto rogatorio del 27 ottobre 2006 da
,
(Tribunale
Nazionale Civile di primo grado n. della Capitale federale, ),
nella causa
che oppone
AO 1
a
AO 2
(rappresentata
dal AO 3,
curatore
provvisorio,
e patrocinata dalla AO 4,
assistente
legale per i minorenni e gli incapaci)
nell'ambito
della quale sono chieste informazioni scritte a
AP
1, e , succursale di
(patrocinata
dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 19 gennaio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto di edizione
emesso l'8 gennaio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il Tribunale Nazionale Civile di primo grado n. __________ di __________
__________
ha inviato il 27 ottobre 2006 per posta aerea al Tribunale d'appello, tramite
il __________, __________, un atto rogatorio del 23 agosto 2006 in cui
il giudice unico esponeva:
Presso il
Tribunale (...), da me presieduto, (...) sono inoltrati gli atti intestati “AO
2 s/ infermità di mente” (fascicolo n. 111353/2003), congiuntamente con
l'incidente intestato “AO 2 s/ incidente di famiglia” (fascicolo n.
62142/2005), di cui il sottoscritto è competente per materia e per giurisdizione,
e nei quali si è disposto di emettere la presente rogatoria, esortandone
l'adempimento e offrendo reciprocità, allo scopo di domandare alla S.V. che
richieda alla AP 1 (AP 1) di informare codesto Tribunale se presso la
suddetta istituzione vi sono conti di ogni genere, siano conti correnti, conti
d'investimento o di qualsiasi altro tipo, nonché cassette di sicurezza, dei
quali risultino titolari, contitolari, proprietari, comproprietari, beneficiari
immediati o finali, la signora AO 2 (documento d'identità argentino: libretto
civico n. 3 993 850)
e/o il signor AO 1 (documento
d'identità
argentino: libretto d'arruolamento n. 4 317 086), oppure siano a disposizione e/o amministrazione di alcuno di
essi, o di entrambi, o tra alcuno di essi o entrambi congiuntamente con altre
persone.
Si richiede
particolarmente che venga informato se il conto n. 0247-695306, aperto presso
la AP 1 Lugano, è intestato al fedecommesso o denominazione sociale “__________”,
e se questo fedecommesso è stato disposto dalla signora AO 2 e/o dal signor __________.
(...)
[Inoltre]
dovrà informarsi codesto Tribunale rogante quale era il saldo dei predetti
conti il 10 dicembre 2003, data d'inoltro della presente causa, ed il saldo di
tutti i movimenti riguardanti i conti, effettuati dalla data indicata ad oggi,
identificando
le persone che sono intervenute da allora nelle diverse operazioni registrate,
oltre alla denunciata. Qualora siano stati effettuati dei bonifici parziali o
totali dei fondi o valori depositati o investiti, dovrà informarsene la
destinazione e, in ogni caso, identificare i conti e gli enti a cui si son
trasferiti.
B. Il
Tribunale d'appello ha diramato la commissione rogatoria alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Con ordinanza del 13 dicembre 2006 il
Segretario assessore della Pretura ha fissato alla AP 1, succursale di Lugano,
un termine di 20 giorni “per produrre quanto richiesto nella sopraccitata
commissione rogatoria”. La AP 1 ha scritto alla Pretura il 19 dicembre 2006,
chiedendo che le fossero trasmessi gli atti completi della rogatoria, compreso
il testo in lingua originale, e che le fosse impartito “il termine previsto per
le osservazioni”, epilogando come segue:
Nel contempo ci dovrà essere assegnato il
termine previsto per le osservazioni ed in conformità alle norme procedurali
dovrà essere successivamente emanato il relativo decreto formale di edizione di
documenti, non potendo il nostro istituto altrimenti essere svincolato
dall'obbligo di osservare il segreto bancario, sancito dall'art. 47 della legge
federale sulle banche e le casse di riparmio.
C. L'8
gennaio 2007 il Segretario assessore ha intimato alla AP 1 un “decreto di edizione”, ordinandole di comunicare alla Pretura entro 20 giorni:
a) se presso la
stessa vi sono conti di ogni genere, siano conti correnti, conti d'investimento
o di qualsiasi altro tipo, nonché cassette di sicurezza, dei quali risultino
titolari, contitolari, proprietari, comproprietari, beneficiari immediati o
finali, la signora AO 2 (documento d'identità argentino: libretto civico n. 3 993 850) e/o il signor __________ (documento
d'identità argentino: libretto d'arruolamento n. 4 317 086), oppure siano a disposizione e/o amministrazione di alcuno di
essi, o di entrambi, o tra alcuno di essi o entrambi congiuntamente con altre
persone;
b) se
il conto n. 0247-695306, aperto presso la AP 1 Lugano, è intestato al
fedecommesso o denominazione sociale “__________”, e se questo fedecommesso è
stato disposto dalla signora AO 2 e/o dal signor __________;
c) quale
era il saldo dei predetti conti il 10 dicembre 2003, data d'inoltro della
presente causa, ed il saldo di tutti i movimenti riguardanti i conti,
effettuati dalla data indicata ad oggi, identificando le persone che sono
intervenute da allora nelle diverse operazioni registrate, oltre alla
denunciata. Qualora siano stati effettuati dei bonifici parziali o totali dei
fondi o valori depositati o investiti, dovrà informarsene la destinazione e, in
ogni caso, identificare i conti e gli enti a cui si son trasferiti.
Non
sono state comminate sanzioni penali né sono state riscosse spese.
D. Contro
il decreto predetto è insorta la AP 1 con un appello del 19 gennaio 2007 nel
quale chiede che, conferito al rimedio effetto sospensivo, l'atto sia
“dichiarato nullo, rispettivamente integralmente annullato, in subordine
annullato per rispetto ai terzi __________ e __________”. L'appello non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Gli atti di assistenza giudiziaria internazionale in materia
civile sono eseguiti in Svizzera “giusta il diritto del Cantone in cui sono
compiuti” (art. 11 cpv. 1 LDIP). Nel Ticino l'art. 513e lett. b CPC
stabilisce che, tranne casi particolari estranei alla fattispecie, competente
per eseguire le rogatorie è il Pretore. L'ordinamento ticinese non prevede
invece norme di procedura sull'attuazione delle rogatorie. La Convenzione
sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale,
conclusa all'Aia il 18 marzo 1970 (RS 0.274.132), si limita a disporre che l'Autorità
giudiziaria dello Stato richiesto “applica le leggi del proprio paese per
quanto riguarda la procedura da seguire” (art. 9 cpv. 1). Nelle condizioni
descritte la giurisprudenza ticinese ha già avuto modo di rilevare che,
trattandosi di eseguire una commissione rogatoria internazionale avente per
oggetto un'edizione di documenti dalla controparte o da terzi, fanno stato per
analogia gli art. 206 segg. CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 206 con richiamo
alla nota 695 in principio; I CCA, sentenze inc. 11.2006.65 del 10 luglio 2006,
consid. 1; inc. 11.2006.117/119 del 29 novembre 2006, consid. 2).
2.
In
concreto il Segretario assessore ha dato esecuzione alla commissione rogatoria
– appunto – nelle forme dell'edizione da terzi (art. 211 CPC). Quanto egli
chiede all'appellante, tuttavia, non è di produrre documenti, bensì di
comunicare informazioni scritte. Ora, l'edizione può vertere solo su documenti
(art. 206 CPC). La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che la
procedura civile ticinese non contempla la possibilità di chiedere informazioni
scritte nelle vie dell'edizione, nemmeno ove tali informazioni
consistano nel riassumere il contenuto di documenti (Cocchi/ Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, n. 31 e 32 ad
art. 206 CPC). Risposte scritte a domande scritte
possono essere pretese se mai da pubbliche autorità nel caso in cui queste,
chiamate a produrre documenti, rifiutino di adempiere (art. 215 cpv. 3 CPC).
Ciò posto, a dispetto della sua intestazione, l'atto impugnato non può certo considerarsi
alla stregua di un “decreto di edizione” (del resto non è provvisto nemmeno della
comminatoria penale cui si riferisce l'art. 213 CPC).
3.
La
circostanza che il Segretario assessore abbia emanato un “decreto di edizione” irregolare ancora non significa, in ogni modo, che tale atto sia radicalmente
nullo (art. 142 cpv. 1 CPC). Varie procedure cantonali abilitano in effetti il
giudice a raccogliere informazioni scritte non solo da pubbliche autorità, ma –
almeno in via eccezionale – anche da privati (ad esempio Zurigo: § 168 ZPO; Argovia:
§ 232 cpv. 1 ZPO; Lucerna: § 174 cpv. 1 ZPO; San Gallo: art. 111 cpv. 2 ZPO; Neuchâtel:
art. 267 CPC). Nel Vaud, che non limita l'applicazione della norma all'eccezione
(art. 214 cpv. 1 CPC), tale prerogativa del giudice era già stata introdotta per
giurisprudenza – in certi casi – prima di essere codificata nel 1966 (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3ª edizione, prima frase del commento all'art. 214). Resta il fatto
che, quantunque interpellato dal giudice, il destinatario chiamato a fornire informazioni
scritte non è tenuto a ottemperare, né può essere oggetto di comminatorie
penali. Dovesse egli mostrare renitenza, deciderà il giudice se convocarlo formalmente
a deporre come testimonio (Frank/Sträuli/Messmer,
Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 3 al § 168; Leuenberger/Uffer-Tobler,
Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, S. Gallo 1999, n. 3b
all'art. 112; Bühler/Edelmann/Killer,
Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 3 al § 232).
4.
Se
ne conclude che nella fattispecie, senza essere del tutto inefficace, il “decreto
di edizione” può essere interpretato alla stregua di un'ordinanza con cui il
giudice sollecita la banca a rilasciare entro 20 giorni le informazioni
richieste. L'appellante può anche non dar eseguito all'invito. In tal caso deciderà
il giudice se citare a comparire come testimonio il funzionario di banca responsabile
della pratica. In luogo di ciò egli potrà anche emettere un decreto di
edizione, vertente però sulla produzione di documenti giustificativi, non sul
rilascio di informazioni scritte. Senza anticipare il problema, giovi
rammentare ad ogni buon conto che nessuna procedura cantonale consente di esperire
domande di edizione a fini inquisitori o investigativi, nemmeno per via di rogatoria
internazionale (Andreas L. Meier,
Die Anwendung des Haager Übereinkommens in der Schweiz, Basilea 1999, pag. 151,
12ª riga), salvo che l'indagine sia permessa dal diritto federale (ad esempio come
diritto d'informazione nel quadro delle procedure a tutela dell'unione
coniugale o dei divorzi: I CCA, sentenza inc. 11.2006.117/119 del 29 novembre
2006, consid. 4). Prima di emanare un decreto di edizione che tocchi persone
formalmente estranee al processo (si pensi nel caso in esame a __________), il
Segretario assessore verificherà inoltre che costoro abbiano avuto modo di
esprimersi. È appena il caso di rammentare infine che le parti hanno a loro
volta il diritto di esprimersi non sull'edizione, ma almeno sull'esecuzione
della rogatoria ove chiedano di assistere all'assunzione della prova (I CCA,
sentenza inc. 11.2006.65 del 10 luglio 2006, consid. 5).
5.
La qualifica del
decreto impugnato alla stregua di “ordinanza” fa sì che l'appello in esame vada
dichiarato irricevibile, le ordinanze non essendo suscettive di ricorso (art.
95.
cpv. 1 CPC). Sprovvisto di sanzioni, del resto, l'atto impugnato non arreca
all'appellante alcun pregiudizio. L'emanazione del giudizio odierno rende
inoltre senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
Quanto agli oneri processuali, essi seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv.
1.
CPC). Non si deve trascurare tuttavia che l'appellante può essere stata
indotta in buona fede a piatire, giacché l'atto impugnato era intestato
chiaramente come “decreto di edizione”. In simili circostanze si giustifica di
rinunciare equitativamente al prelievo di tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC).
Il rigetto dell'appello in ordine non legittima, comunque sia, l'attribuzione
di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
all' .
Comunicazione:
– ;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster