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Decisione

11.2007.14

Commissione rogatoria straniera tendente all'ottenimento di informazioni scritte da una banca nel quadro di un processo pendente all'estero

2 febbraio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa AG.2006.22 (assistenza giudiziaria

internazionale in materia civile) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, promossa con atto rogatorio del 27 ottobre 2006 da

,

(Tribunale

Nazionale Civile di primo grado n. della Capitale federale, ),

nella causa

che oppone

AO 1

a

AO 2

(rappresentata

dal AO 3,

curatore

provvisorio,

e patrocinata dalla AO 4,

assistente

legale per i minorenni e gli incapaci)

nell'ambito

della quale sono chieste informazioni scritte a

AP

1, e , succursale di

(patrocinata

dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 19 gennaio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto di edizione

emesso l'8 gennaio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il Tribunale Nazionale Civile di primo grado n. __________ di __________

__________

ha inviato il 27 ottobre 2006 per posta aerea al Tribunale d'appello, tramite

il __________, __________, un atto rogatorio del 23 agosto 2006 in cui

il giudice unico esponeva:

Presso il

Tribunale (...), da me presieduto, (...) sono inoltrati gli atti intestati “AO

2 s/ infermità di mente” (fascicolo n. 111353/2003), congiuntamente con

l'incidente intestato “AO 2 s/ incidente di famiglia” (fascicolo n.

62142/2005), di cui il sottoscritto è competente per materia e per giurisdizione,

e nei quali si è disposto di emettere la presente rogatoria, esortandone

l'adempimento e offrendo reciprocità, allo scopo di domandare alla S.V. che

richieda alla AP 1 (AP 1) di informare codesto Tribunale se presso la

suddetta istituzione vi sono conti di ogni genere, siano conti correnti, conti

d'investimento o di qualsiasi altro tipo, nonché cassette di sicurezza, dei

quali risultino titolari, contitolari, proprietari, comproprietari, beneficiari

immediati o finali, la signora AO 2 (documento d'identità argentino: libretto

civico n. 3 993 850)

e/o il signor AO 1 (documento

d'identità

argentino: libretto d'arruolamento n. 4 317 086), oppure siano a disposizione e/o amministrazione di alcuno di

essi, o di entrambi, o tra alcuno di essi o entrambi congiuntamente con altre

persone.

Si richiede

particolarmente che venga informato se il conto n. 0247-695306, aperto presso

la AP 1 Lugano, è intestato al fedecommesso o denominazione sociale “__________”,

e se questo fedecommesso è stato disposto dalla signora AO 2 e/o dal signor __________.

(...)

[Inoltre]

dovrà informarsi codesto Tribunale rogante quale era il saldo dei predetti

conti il 10 dicembre 2003, data d'inoltro della presente causa, ed il saldo di

tutti i movimenti riguardanti i conti, effettuati dalla data indicata ad oggi,

identificando

le persone che sono intervenute da allora nelle diverse operazioni registrate,

oltre alla denunciata. Qualora siano stati effettuati dei bonifici parziali o

totali dei fondi o valori depositati o investiti, dovrà informarsene la

destinazione e, in ogni caso, identificare i conti e gli enti a cui si son

trasferiti.

B. Il

Tribunale d'appello ha diramato la commissione rogatoria alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Con ordinanza del 13 dicembre 2006 il

Segretario assessore della Pretura ha fissa­to alla AP 1, succursale di Lugano,

un termine di 20 giorni “per produrre quanto richiesto nella sopraccitata

commissione rogatoria”. La AP 1 ha scritto alla Pretura il 19 dicembre 2006,

chiedendo che le fossero trasmessi gli atti completi della rogatoria, compreso

il testo in lingua originale, e che le fosse impartito “il termine previsto per

le osservazioni”, epilogando come segue:

Nel contempo ci dovrà essere assegnato il

termine previsto per le osservazioni ed in conformità alle norme procedurali

dovrà essere successivamente emanato il relativo decreto formale di edizione di

documenti, non potendo il nostro istituto altrimenti essere svincolato

dall'obbligo di osservare il segreto bancario, sancito dall'art. 47 della legge

federale sulle banche e le casse di riparmio.

C. L'8

gennaio 2007 il Segretario assessore ha intimato alla AP 1 un “decreto di edizione”, ordinandole di comunicare alla Pretura entro 20 giorni:

a) se presso la

stessa vi sono conti di ogni genere, siano conti correnti, conti d'investimento

o di qualsiasi altro tipo, nonché cassette di sicurezza, dei quali risultino

titolari, contitolari, proprietari, comproprietari, beneficiari immediati o

finali, la signora AO 2 (documento d'identità argentino: libretto civico n. 3 993 850) e/o il signor __________ (documento

d'identità argentino: libretto d'arruolamento n. 4 317 086), oppure siano a disposizione e/o amministrazione di alcuno di

essi, o di entrambi, o tra alcuno di essi o entrambi congiuntamente con altre

persone;

b) se

il conto n. 0247-695306, aperto presso la AP 1 Lugano, è intestato al

fedecommesso o denominazione sociale “__________”, e se questo fedecommesso è

stato disposto dalla signora AO 2 e/o dal signor __________;

c) quale

era il saldo dei predetti conti il 10 dicembre 2003, data d'inoltro della

presente causa, ed il saldo di tutti i movimenti riguardanti i conti,

effettuati dalla data indicata ad oggi, identificando le persone che sono

intervenute da allora nelle diverse operazioni registrate, oltre alla

denunciata. Qualora siano stati effettuati dei bonifici parziali o totali dei

fondi o valori depositati o investiti, dovrà informarsene la destinazione e, in

ogni caso, identificare i conti e gli enti a cui si son trasferiti.

Non

sono state comminate sanzioni penali né sono state riscosse spese.

D. Contro

il decreto predetto è insorta la AP 1 con un appello del 19 gennaio 2007 nel

quale chiede che, conferito al rimedio effetto sospensivo, l'atto sia

“dichiarato nullo, rispettivamente integralmente annullato, in subordine

annullato per rispetto ai terzi __________ e __________”. L'appello non ha formato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Gli atti di assistenza giudiziaria internazionale in materia

civile sono eseguiti in Svizzera “giusta il diritto del Cantone in cui sono

compiuti” (art. 11 cpv. 1 LDIP). Nel Ticino l'art. 513e lett. b CPC

stabilisce che, tranne casi particolari estranei alla fattispecie, competente

per eseguire le rogatorie è il Pretore. L'ordinamento ticinese non prevede

invece norme di procedura sull'attuazione delle rogatorie. La Convenzione

sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale,

conclusa all'Aia il 18 marzo 1970 (RS 0.274.132), si limita a disporre che l'Autorità

giudiziaria dello Stato richiesto “applica le leggi del proprio paese per

quanto riguarda la procedura da seguire” (art. 9 cpv. 1). Nelle condizioni

descritte la giurisprudenza ticinese ha già avuto modo di rilevare che,

trattandosi di eseguire una commissione rogatoria internazionale avente per

oggetto un'edizione di documenti dalla controparte o da terzi, fanno stato per

analogia gli art. 206 segg. CPC (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 206 con richiamo

alla nota 695 in principio; I CCA, sentenze inc. 11.2006.65 del 10 luglio 2006,

consid. 1; inc. 11.2006.117/119 del 29 novembre 2006, consid. 2).

2.

In

concreto il Segretario assessore ha dato esecuzione alla com­missione rogatoria

– appunto – nelle forme dell'edizione da terzi (art. 211 CPC). Quanto egli

chiede all'appellante, tuttavia, non è di produrre documenti, bensì di

comunicare informazioni scritte. Ora, l'edizione può vertere solo su documenti

(art. 206 CPC). La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che la

procedura civile ticinese non contempla la possibilità di chiedere informazioni

scritte nelle vie dell'edizione, nemme­no ove tali infor­mazioni

consistano nel riassumere il contenuto di documenti (Cocchi/ Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, n. 31 e 32 ad

art. 206 CPC). Risposte scritte a domande scritte

possono essere pretese se mai da pubbliche autorità nel caso in cui queste,

chiamate a produrre docu­menti, rifiutino di adempiere (art. 215 cpv. 3 CPC).

Ciò posto, a dispetto della sua intestazione, l'atto impugnato non può certo considerarsi

alla stregua di un “decreto di edizione” (del resto non è provvisto nemmeno della

comminatoria penale cui si riferisce l'art. 213 CPC).

3.

La

circostanza che il Segretario assessore abbia emanato un “decreto di edizione” irregolare ancora non significa, in ogni modo, che tale atto sia radicalmente

nullo (art. 142 cpv. 1 CPC). Varie procedure cantonali abilitano in effetti il

giudice a raccogliere informazioni scritte non solo da pubbliche autorità, ma –

almeno in via eccezionale – anche da privati (ad esempio Zurigo: § 168 ZPO; Argovia:

§ 232 cpv. 1 ZPO; Lucerna: § 174 cpv. 1 ZPO; San Gallo: art. 111 cpv. 2 ZPO; Neuchâtel:

art. 267 CPC). Nel Vaud, che non limita l'applicazione della norma all'eccezione

(art. 214 cpv. 1 CPC), tale prerogativa del giudice era già stata introdotta per

giurisprudenza – in certi casi – prima di essere codificata nel 1966 (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile

vaudoise, 3ª edizione, prima frase del commento all'art. 214). Resta il fatto

che, quantunque interpellato dal giudice, il destinatario chiamato a fornire informazioni

scritte non è tenuto a ottemperare, né può essere oggetto di comminatorie

penali. Dovesse egli mostrare renitenza, deciderà il giudice se convocarlo formalmente

a deporre come testimonio (Frank/Sträuli/Messmer,

Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 3 al § 168; Leuenberger/Uffer-Tobler,

Kommentar zur Zivilprozess­ordnung des Kantons St. Gallen, S. Gallo 1999, n. 3b

all'art. 112; Bühler/Edelmann/Killer,

Kommentar zur aargaui­schen Zivil­prozess­ordnung, 2ª edizione, n. 3 al § 232).

4.

Se

ne conclude che nella fattispecie, senza essere del tutto inefficace, il “decreto

di edizione” può essere interpretato alla stregua di un'ordinanza con cui il

giudice sollecita la banca a rilasciare entro 20 giorni le informazioni

richieste. L'appellante può anche non dar eseguito all'invito. In tal caso deciderà

il giudice se citare a comparire come testimonio il funzionario di banca responsabile

della pratica. In luogo di ciò egli potrà anche emettere un decreto di

edizione, vertente però sulla produzione di documenti giustificativi, non sul

rilascio di informazioni scritte. Senza anticipare il problema, giovi

rammentare ad ogni buon conto che nessuna procedura cantonale consente di esperire

domande di edizione a fini inquisitori o investigativi, nemmeno per via di rogatoria

internazionale (Andreas L. Meier,

Die Anwendung des Haager Übereinkommens in der Schweiz, Basilea 1999, pag. 151,

12ª riga), salvo che l'indagine sia permessa dal diritto federale (ad esempio come

diritto d'informazione nel quadro delle procedure a tutela dell'unione

coniugale o dei divorzi: I CCA, sentenza inc. 11.2006.117/119 del 29 novembre

2006, consid. 4). Prima di emanare un decreto di edizione che tocchi persone

formalmente estranee al processo (si pensi nel caso in esame a __________), il

Segretario assessore verificherà inoltre che costoro abbiano avuto modo di

esprimersi. È appena il caso di rammentare infine che le parti hanno a loro

volta il diritto di espri­mersi non sull'edizione, ma almeno sull'esecuzione

della rogatoria ove chiedano di assistere all'assunzione della prova (I CCA,

sentenza inc. 11.2006.65 del 10 luglio 2006, consid. 5).

5.

La qualifica del

decreto impugnato alla stregua di “ordinanza” fa sì che l'appello in esame vada

dichiarato irricevibile, le ordinanze non essendo suscettive di ricorso (art.

95.

cpv. 1 CPC). Sprovvisto di sanzioni, del resto, l'atto impugnato non arreca

all'appellante alcun pregiudizio. L'emanazione del giudizio odierno rende

inoltre senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

Quanto agli oneri processuali, essi seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv.

1.

CPC). Non si deve trascurare tuttavia che l'appellante può essere stata

indotta in buona fede a piatire, giacché l'atto impugnato era intestato

chiaramente come “decreto di edizione”. In simili circostanze si giustifica di

rinunciare equitativamente al prelievo di tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC).

Il rigetto dell'appello in ordine non legittima, comunque sia, l'attribuzione

di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o

spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

all' .

Comunicazione:

– ;

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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