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Decisione

11.2007.140

Divorzio unilaterale. Diniego di relazioni personali tra padre e figlio per "gravi motivi"

1 marzo 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2003.49 (divorzio

su richiesta unilaterale) della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 14 maggio 2003

da

AO 1

(patrocinata dall' RA 1)

contro

AP 1

(patrocinato dall' RA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 4 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 luglio

2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale

all'appello;

3. Se

devono essere accolte le richieste di assistenza giudiziaria formulate da AO 1

con le osservazioni all'appello e il memoriale conclusivo del 22 marzo 2010;

4. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1953) e AO 1 (1956), cittadini bosniaci, si sono sposati il

27 ottobre 1972 a __________ (Bosnia ed Erzegovina). Dal matrimonio sono nati S__________

(1973) e S__________ (1976). Il primogenito è arrivato in Ticino nel 1991,

seguito l'anno dopo dalla madre

e dalla sorella. AP 1 ha raggiunto la famiglia nel 1994. Il 13 aprile 1996 è

venuta alla luce M__________. I co­niugi vivono separati dal 1° giugno 1997,

quando moglie e figli hanno lasciato l'abitazione coniugale. Il 29 luglio 1997 AO 1 si è rivolta al Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Nord con una “richiesta di misure

provvisionali” per ottenere l'affidamento di M__________. Statuendo due giorni

dopo senza contraddittorio, il Pretore ha accolto l'istanza, riservando al padre “il più ampio diritto di visita”. Il 19

dicembre 2002 i coniugi hanno concordato dinanzi alla Commissione tutoria

regionale 2 un diritto di visita minimo a M__________ consistente in un fine

settimana ogni quindici giorni, il sabato dalle ore 10 alle 20 e la domenica

dalle ore 10 alle 17.

B. Il

14 maggio 2003 AO 1 ha introdotto davanti al medesimo Pretore un'azione unilaterale

di divorzio fondata sull'art. 114 CC, rivendicando – tra l'altro – l'affidamento di M__________. Identica

richiesta essa ha sollecitato già in via provvisionale. Con decreto cautelare

emesso l'11 giugno 2003 senza

contraddittorio il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha affidato

la figlia alla madre. Il 6 agosto 2003 M__________ è stata sentita da una

specialista e il 2 settembre 2003 il Pretore ha invitato l'Ufficio del servizio sociale di __________,

su consiglio della specialista, a sor­vegliare le relazioni personali tra padre

e figlia.

C. Nel

corso di un incontro con il padre, il 7 gennaio 2004, M__________ avrebbe raccontato

a quest'ultimo, mentendo, di essere stata costretta dal compagno della madre a

inginocchiarsi per punizione su una porzione di ceci. Ne è sorto un violento alterco

fra AP 1, adirato, e la moglie, terminato con l'intervento della polizia. Il 15

gennaio 2004 l'Ufficio del

servizio sociale di __________ ha sospeso a tempo indeterminato il diritto di

visita a M__________ e il 27 gennaio 2004 il Pretore ha invitato il Servizio

medico-psicologico di __________ a chiarire le condizioni psicologiche della figlia

e i suoi rapporti con il padre. Il 14 maggio 2004 il Servizio medico-psicologico ha consegnato il proprio referto e il 27 ottobre

2004 lo psicologo responsabile è

stato sentito dal Pretore.

D. Con

risposta del 9 gennaio 2006 alla petizione di divorzio AP 1 ha aderito allo scioglimento del matrimonio e all'affidamento di M__________ alla moglie, rivendicando

però un ampio diritto di visita. L'attrice con replica del 10 febbraio 2006 e il convenuto con duplica

dell'11 maggio 2006 hanno

ribadito le rispettive domande. L'udienza preliminare si è tenuta il 2 giugno 2006 e

l'istruttoria è cominciata immediatamente. La figlia è stata sentita

l'11 e il 24 agosto 2006 dallo

psichiatra e psicoterapeuta dott. __________, che il 12 febbraio 2007 ha incontrato AP 1. Chiusa l'istruttoria, le

parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni

scritte dell'8 giugno 2007. Nel

proprio memoriale l'attrice ha reiterato

le sue domande e chiesto la sospensione del diritto di visita. Nel suo allegato

il convenuto ha confermato le proprie richieste e postulato l'istituzione di una curatela educativa in

favore della figlia.

E. Statuendo

il 27 luglio 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia

alla madre e ha dichiarato “sospeso” il diritto di visita paterno. La tassa di

giustizia di fr. 1400.– e le spese di complessivi fr. 3706.05 sono state poste

a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4

settembre 2007 per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un diritto di visita alla figlia e l'istituzione di una curatela educativa o, in

subordine, l'obbligo per AO 1

di sottoporre la figlia a una psicoterapia. Nelle sue osservazioni del 2

ottobre 2007 l'attrice propone di respingere l'appello, postulando anch'essa il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

G. Il

30 giugno 2009 il presidente della Camera ha incaricato il dott. __________,

che già aveva sentito padre e figlia su incarico del Pretore, di diagnosticare lo stato di salute di AP 1 e __________, di esaminare

il loro rapporto personale e la possibilità di ripristinare il diritto di

visita. Lo specialista ha consegnato il suo referto il 30 novembre 2009. Un'istanza di delucidazione presentata dell'appellante è stata respinta il 18 febbraio

2010 dal presidente della Camera, che ha chiamato le parti a formulare conclusioni.

L'appellante ha comunicato il 26 marzo 2010 di rinunciare a osservazioni,

rimettendosi al giudizio della Camera. Nel suo memoriale del 22 marzo 2010 AO 1 propone nuova­mente di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Litigioso rimane unicamente, in appello, il diritto di visita alla

figlia M__________ con – subordinatamente – l'istituzione di una curatela

educativa. Tutto il resto, a cominciare dal principio del divorzio, è passato

in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD

II-2004 pag. 576 consid. 1).

2.

La

sentenza impugnata è stata emessa con la procedura ordinaria dell'art. 419 cpv.

3.

CPC ticinese e poteva essere appellata entro venti giorni (art. 423b

cpv. 1 CPC ticinese). La decisione del Pretore è pervenuta a AP 1 lunedì 30

luglio 2007. Il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere così, per

effetto delle ferie giudiziarie, giovedì 16 agosto 2007 (art. 133 cpv. 1 lett.

b CPC ticinese) ed è scaduto martedì 4 settembre 2007. Consegnato alla posta quello

stesso 4 settembre 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio),

l'appello in esame è ricevibile.

3.

Nelle sue osservazioni all'appello del 2 ottobre 2007 AO 1 postula l'audizione delle parti e dei figli

maggiorenni (pag. 2 in basso), come pure l'esecuzione di una perizia sullo

stato di salute del convenuto e sulle sue capacità genitoriali (pag. 9 in alto). Ricevi­bili (art. 138 cpv. 1 prima frase CC e 423b

cpv. 2 CPC ticinese), le richieste sono state accolte – per quanto di

rilevo ai fini del giudizio – con l'assunzione dell'aggiornamento peritale affidato

al dott. __________. Non avrebbe avuto senso, invece, interrogare un'altra

volta AO 1 o i figli maggiorenni, il problema consistendo nei rapporti interni

tra il padre e la figlia minorenne, sui quali si è nuovamente inquisito facendo

capo alle conoscenze dello specialista. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione

dell'appello.

4.

In

concreto il Pretore ha “sospeso” il diritto di visita paterno a tempo indeterminato fondandosi sul rapporto

consegnato il 19 ottobre 2006 dal Servizio medico-psicologico. Questo

aveva accertato che AO 1 non si opponeva di per sé al diritto di visita, mentre

M__________ voleva assolutamente evitare il padre, tant'è che gli incontri le

provocavano una marcata sofferenza. Secondo lo specialista, AP 1 avrebbe dovuto

rinunciare “per qualche anno” a vedere M__________, la quale da parte sua

avrebbe dovuto seguire una psicoterapia “per elaborare il suo disagio e individuarsi

dagli altri membri della famiglia”. Nell'attesa che fossero date le condizioni “per

un (...) ripristino come esposto dal perito”, il Pretore ha sospeso così le

relazioni personali tra padre e figlia (art. 274 cpv. 2 CC). Quanto

all'istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC), egli l'ha scartata

perché la funzione di un curatore è quella di vigilare sulle relazioni

personali tra il genitore non affidatario e il figlio, non quella di (ri)avvicinare

l'uno all'altro (DTF 126 III 219). Se il genitore non affidatario è senza diritto

di visita, la finalità di una curatela educativa viene meno, ciò che rende

inutile il provvedimento (sentenza impugnata, consid. 3.3.2).

5.

Il genitore non affidatario e il figlio minorenne hanno il vicendevole

diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art.

273.

cpv. 1 CC). Tale diritto può tuttavia essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono

avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del

figlio o sussistono “altri gravi motivi” (art. 274 cpv. 2 CC). Decisivo per la concessione, l'estensione e la regolamentazione del

diritto di visita è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma

anche psichico, morale e spirituale. L'autorità valuta ogni singolo caso in

base alle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo

sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il

genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le

abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di

eventuali conflitti tra padre e madre, della frequenza con cui le visite sono

state esercitate in precedenza e così via. Nel suo

apprezzamento essa non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove offerte (I CCA, sentenza inc. 11.2005.101 del 27 ottobre

2006, consid. 4 con rimandi).

6.

L'appellante rievoca la cronistoria dei suoi rapporti con la figlia

sin dal 2002, ricordando di non avere più avuto modo di esercitare il diritto

di visita dopo il gennaio del 2004. Egli riconduce tale stato di cose

all'increscioso episodio del 7 gennaio 2004, che ha indotto nella figlia il

rimorso di avergli mentito, e alle paure che la madre e i fratelli maggiori

hanno infuso a M__________ raccontandole di comportamenti paterni autoritari e maneschi

(dovuti anche all'abuso di alcol) durante gli anni difficili trascorsi in patria.

Onde il risentimento nei suoi confronti per il contegno da lui tenuto verso la

famiglia. L'appellante chiede pertanto che la figlia segua “un percorso terapeutico”

nella prospettiva di ripristinare i diritti di visita, definiti importanti

dallo stesso dott. __________ per il futuro di M__________ ai fini soprattutto di

una buona evoluzione psichica. Né AO 1 né il suo compagno né i figli maggiorenni

essendo disposti a vincere le resistenze opposte da M__________, l'appellante auspica

un intervento d'autorità di un “terzo garante”, chiamato a operare

nell'interesse di tutte le parti coinvolte, in modo che gli incontri possano

riprendere almeno “sotto modalità controllata”. Da parte sua, AP 1 si dichiara

pronto “a qualsiasi sacrificio” pur di riallacciare i contatti con la figlia.

Quanto all'istituzione di una curatela educativa, essa sarebbe provvida per il

bene della ragazza, il curatore dovendo essere incaricato di far seguire a M__________

la psicoterapia di sostegno auspicata dal dott. __________, provvedimento che

in caso contrario la figlia non rispetterebbe.

7.

In

un primo rapporto del 14 maggio 2004 il Servizio medico-psi­cologico di __________

aveva rilevato – in sintesi – che M__________, presa nel mezzo del conflitto

tra genitori, aveva scelto di stare dalla parte della madre “per soffrire

meno”. “Schierarsi risolutamente da una parte – esso aveva soggiunto – è meno

costoso, soprattutto se facendo questa operazione si sceglie poi di ‘eliminare’

l'altro genitore dalla propria esperienza e dal confronto diretto che

comporterebbe un nuovo contatto con questo genitore”. Il Servizio

medico-psicologico proponeva in tali circostanze di prendere tempo, da un lato lasciando che la madre e la figlia maggiore favorissero

il riavvicinamento di M__________ al padre, dall'altro ripristinando

gradualmente il diritto di visita sospeso nel gennaio del 2004. Tutt'al più –

esso ha soggiunto – si sarebbe potuto ideare “un accompagnamento terapeutico”

per aiutare la minorenne a elaborare le difficoltà in seno alla famiglia

(memoriale dello psicologo e psicoterapeuta __________, nella rubrica “referti

e atti accessori di causa”, pag. 7 a 9).

Sentito

dal Pretore in udienza il 27 ottobre 2004, __________ ha dichiarato di avere

incontrato M__________ altre volte dopo la stesura del referto di avere

constatato che essa rifiuta con fer­mezza ogni incontro con il padre. Non senza

definire tale determinazione “sorpren­dente”, egli ha detto di non poterne

individuare la cause con certezza, ma ha ritenuto che, così come stavano le

cose, M__________ doveva “essere lasciata in pace”, seppure ciò potesse ferire

profondamente il padre. Anche un sostegno specialistico a M__________ non

appariva indicato – secondo lo specialista – poiché la ragazza avrebbe

rischiato di pensare che qualche cosa non funzionasse in lei. Utile sarebbe

risultata se mai una terapia familiare, a condizione che fosse accettata da

tutti, M__________ compresa (verbali, pag. 3 a 5).

8.

Nella

successiva valutazione psichiatrica del 19 ottobre 2006 il Servizio

medico-psicologico ha confermato che la figlia non intendeva assolutamente

prestarsi al diritto di visita, sia per il trau­ma subìto in esito alla

violenta reazione del padre durante il penoso episodio del 7 gennaio 2004, sia

per le continue domande poste dal genitore riguardo alla madre, al compagno di

quest'ultima e alla sorella maggiore, ciò che la costringeva a rivelare fatti altrui.

Incontrare nuovamente il padre sarebbe costato alla ragazza “un enorme sforzo

in termini di utilizzo di meccanismi difensivi”, causandole sofferenza. D'altro

lato – ha continuato il dott. __________, autore del referto – il categorico

rifiuto della figlia a ogni incontro con il genitore non lasciava spazio alla

programmazione di alcun diritto di visita, nemmeno in ambiente protetto o sotto

osservazione. Tanto più che la figlia non recedeva dalla sua posizione, nonostante

lo specialista le raccomandasse di mitigare la sua posizione, anche per evitare

pesanti sensi di colpa. In condizioni del genere il Servizio medico-psicologico

ha espresso la convinzione che andasse “consigliato al padre di rinunciare

ancora per qualche anno a incontrare la figlia per evitare di farla

ulteriormente soffrire” e che a M__________ andasse consigliato “di intraprendere

una psicoterapia per elaborare il suo disagio e individuarsi dagli altri membri

della famiglia” (memoriale del dott. __________, nella rubrica “referti e atti

accessori di causa”, 2° e 3° foglio).

In un resoconto al Pretore del 28 marzo 2007 lo

stesso dott. __________ ha poi riferito di avere incontrato una volta

ancora AP 1, il quale non negava di “consumare discreti quantitativi di bevande

alcoliche”, ma assicurava di essersi sempre presentato sobrio agli incontri con

la figlia. Lo specialista ribadiva che il ripristino del diritto di visita

costituiva “un obiettivo da perseguire a medio termine per una buona evoluzione

psichica della minore” e rilevava che le

condizioni di salute di AP 1 apparivano in declino, sicché occorreva

agire con sollecitudine, ma riconosceva che prima di riprendere le visite M__________

avrebbe dovuto “elaborare la sua posizione attraverso un percorso

psicoterapeutico finalizzato ad aiutarla a superare la posizione di rifiuto”

(lettera nella rubrica “referti e atti accessori di causa”).

9.

Gli

ultimi accertamenti del caso risalendo a due anni

addietro, il presidente di questa Camera ha affidato il 30 giugno 2009

allo stesso dott. __________ il compito di verificare se fosse finalmente

possibile riavvicinare padre e figlia, diagnosticando la possibilità di ripristinarne

le relazioni personali. Nel suo referto del 30 novembre 2009 lo specialista ha appurato

che M__________ sta bene, ma appare più determinata che mai a non riallacciare

rapporti con il padre, il quale a suo avviso “non è un buon padre, non la può

aiutare, consolare, non c'entra e non deve c'entrare niente, (...) si è

ubriacato troppo”. Nonostante i discreti tentativi del padre di incontrarla,

anche portandole doni, e nonostante lo specialista abbia accennato alla ragazza

il precario stato di salute del genitore (peggiorato rispetto al 2006, anche

per effetto dell'alcol) e quanto possa essere importante concedere uno spazio

di relazione a un uomo malato, la figlia rimane inflessibile, rigidamente arroccata

su una sua (malintesa) “questio­ne morale”. Reputa che il padre sarebbe stato

una brava persona se non si fosse “bruciato il cervello” con l'alcol, giudica

spiacevole e non costruttivo il diritto di visita, non mostra alcun “sentimento

pietoso”. A parere dello specialista, l'unica via d'uscita resta quella di

proporre alla figlia “un intervento psicoterapeutico finalizzato

all'elaborazione del vissuto (...) nei confronti del padre”, perdonando il male

che crede di avere subìto. Una ripresa coatta del diritto di visita va per

contro esclusa (memoriale del 30 giugno 2009, nella rubrica “perizia” nel

carteggio di appello).

10.

Da

quanto precede si evince che in linea di principio – come ha ripetuto il dott. __________

– la ripresa delle relazioni personali rimane nell'interesse della figlia,

seppure “l'interiorizzazione della figura paterna” sia più importante per lo

sviluppo psicofisico di una bambina che di un'adolescente (referto del 30 giugno

2009, punto 5). D'altro lato la figlia risulta irremovibile – ora come allora,

se non più di allora – nel rifuggire ogni approccio paterno, sia pure condotto

con accortezza e discrezione (si pensi all'infruttuoso tentativo di attendere

la figlia in un ristorante di fronte alla scuola per salutarla e consegnarle un

regalo: referto del 30 giugno 2009, punto 3). Al punto che M__________ ricorre

all'aiuto di un'ami­ca per nascondersi quando il padre tenta di incontrarla

(referto citato, punto 2). Ora, l'opposizione di un figlio minorenne al diritto

di visita non è da sé sola determinante per limitare o negare le relazioni personali

con il genitore non affidatario, decisivo restando pur sempre il bene del ragazzo

correttamente inteso (nel cui interesse rientrano, per principio, adeguate relazioni

con entrambi i genitori: DTF 127 III 298 consid. 4a in fine). Ove tuttavia il

figlio opponga una strenua resistenza agli incontri, non è lecito nemmeno

procedere con la coartazione. Tant'è che nella fattispecie l'unico rimedio

indicato dallo specialista per superare la renitenza della figlia resta quello prospettato

nell'ottobre del 2006, ovvero di convincere la ragazza a seguire “un intervento

psicoterapeutico finalizzato all'elaborazione del vissuto (...) nei confronti

del padre”, perdonando il male che crede di avere subìto dal padre (sopra,

consid. 9 in fine).

11.

Il

problema è che nel caso specifico la figlia continua a respingere in partenza

l'idea di entrare in contatto con un esperto, sebbene al momento

dell'aggiornamento peritale ordinato da questa Camera avesse 13 anni compiuti. Allo

specialista incaricato essa non ha mancato di far notare in effetti, “amareggiata

e risentita”, che i suoi amici non devono andare dallo psicologo (psi­chiatra)

perché hanno un padre con il vizio dell'alcol (referto del 30 giugno 2009,

punto 2). L'appellante sostiene che la figlia reagisce così a causa di un

blocco interiore, ma l'ipotesi va scartata d'acchito. La figlia non rivela

“alcun sintomo ascrivibile alla nosografia psichiatrica”: non denota sintomi

della sfera psicotica né disturbi della personalità né patologie a carico della

sfera affettiva. Anzi, M__________ presenta un quadro di normalità

normo-nevrotica (referto citato, punto 1). Consapevole dell'inamovibile

riluttanza della figlia a incontrare qualsivoglia esperto, l'appellante auspica

“l'intervento d'autorità di un ‘terzo garante’,

chiamato a operare nell'interesse di tutte le parti coinvolte”, il quale faccia

capire alla figlia che la ripresa delle relazioni personali con il padre è per

il suo bene. A parte il fatto però che imporre alla figlia un “intervento

d'autorità” costituirebbe un obbligo male accetto ed equivarrebbe in definitiva

a forzare le relazioni personali, lo specialista ha spiegato che ciò sarebbe

inteso dalla ragazza come un'anteposizione degli interessi del padre ai propri

(“il piacere del padre è da perseguire nonostante il dispiacere della figlia”:

referto citato, punto 6, pag. 5 in fondo). In ultima analisi risulterebbe quindi

controproducente.

12.

L'appellante

definisce utopico sollecitare l'accordo della figlia a “un percorso di psicoterapia”

quando nessuno spiraglio essa ha dato a divedere negli ultimi cinque anni. L'assunto

non è privo di pertinenza, ma poco sussidia. Che la figlia continui a opporre

una totale chiusura a “un percorso di psicoterapia”, il quale potrebbe aiutarla

a evitare sensi di colpa (sopra, consid. 8) e a ristabilire un minimo di

relazioni personali con il padre, suo unico vero problema (secondo le sue

stesse affermazioni: referto del 30 giugno 2009, punto 1), ancora non giustifica

un provvedimento coercitivo. L'appellante deve comprendere – suo malgrado – che

di fronte a una figlia, la quale ha deciso per convenienza psicologica in un

conflitto tra genitori di schierarsi unilateralmente a fianco della madre, di

“eliminare” idealmente la figura del padre (rap­porto 14 maggio 2004 del

Servizio medico-psi­cologico: sopra, consid. 7) e di sopprimere nei

confronti di lui ogni sentimento di rammarico o di commiserazione, il tutto compendiato

in una rigida “questione morale” da lei stessa concepita e ribadita davanti a

uno specialista a distanza d'anni, soccorrono ormai “gravi motivi” per prescindere

da un diritto di visita (art. 274 cpv. 2 CC). Il bene della figlia non può

essere perseguito attraverso la suggestione o – peggio – la coartazione. Spetta

in simili circostanze alla figlia assumere di fronte a sé stessa la responsabilità

delle proprie scelte.

13.

Si

aggiunga ad ogni buon conto che, quand'anche in concreto la figlia mostrasse

disponibilità a rivedere la propria inflessibile posizione, l'appellante ancora

non potrebbe pretendere di intrattenere relazioni personali incondizionate. Davanti

allo specialista designato da questa Camera egli ha ammesso in effetti “che

continua a bere bevande alcoliche e non intende nasconderlo” (referto del 30 giugno

2009, punto 4). Non potendosi seriamente convincere la figlia a incontrare un

etilista, nel caso in cui M__________ dovesse mostrare adeguata comprensione e

considerare la graduale ripresa delle visite, l'appellante dovrà sottoporsi a

regolari controlli medici o di laboratorio che sotto il profilo alcolemico attestino

uno stato di salute entro i limiti della normalità. A quel momento, potendosi programmare

finalmente una certa disciplina delle relazioni personali, potrà anche entrare

in linea di conto – come ha rilevato il Pretore (DTF 126 III 219) – l'istituzione

della curatela educativa (art. 308 CC) che l'appellante auspica in subordine.

14.

Se ne

conclude che la sentenza del Pretore va confermata, nel senso che all'appellante

non possono concedersi – riservate future azioni di modifica, sempre possibili –

diritti di visita alla figlia. Gli oneri del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). AP 1 dovrà rifondere inoltre

all'attrice, che ha formulato

osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

La richiesta

di assistenza giudiziaria presentata dell'appellante merita accoglimento. AP 1 versa in ristrettezze

finanziarie (percepisce una rendita intera AI e prestazioni complementari: doc.

4.

prodotto con la risposta del 9 gennaio 2006, doc. 2 accluso all'istanza del 3

settembre 2003; perizia, pag. 4). È verosimile altresì che, sprovvisto di

cognizioni giuridiche, egli dovesse farsi assistere da un legale per potersi adeguatamente

difendere (art. 3 cpv. 1 e 14 cpv. 2 Lag del 2002). Il suo appello, poi, non

poteva definirsi d'acchito

sprovvisto di buon diritto, gli ultimi accertamenti del Pretore risalendo a due

anni addietro (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Infine si può presumere che una

persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non

avrebbe

ragionevolmente rinunciato a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14

cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz,

Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso

con rinvii).

Visto l'esito dell'appello, va ammessa all'assistenza

giudiziaria anche AO 1, che con un reddito mensile netto di fr. 3486.35

(doc. S: salario del gennaio 2006, incluso l'assegno familiare) può sopperire al proprio fabbisogno minimo di circa

fr. 2790.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 520.– [già dedotta la quota compresa

nel fabbisogno in denaro della figlia], premio della

cassa malati fr. 321.20, assicurazione per l'economia domestica e la responsabilità civile fr. 14.35,

assicurazione dell'automobile

fr. 152.35, imposta di circolazione fr. 25.–, carburante

fr. 200.–, imposte fr. 45.25: doc. P, S e T), ma non a quello in

denaro di M__________ (fr. 1735.– mensili), nemmeno con la tredicesima e la rendita completiva AI per

la figlia (fr. 141.– mensili: doc. U), la quale non riceve dal padre alcun

contributo alimentare. L'at­tribuzione di congrue ripetibili renderebbe invero la

richiesta di assistenza giudiziaria senza oggetto, ma le presumibili difficoltà

d'incasso dovute alla disagiata situazione economica in cui si trova l'appel­lante

giustifica nondimeno il beneficio richiesto (DTF 122 I 322).

15.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), la presente sentenza può formare

oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni pecuniarie

(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), poiché litigioso è il

diritto di visita a una figlia, controversia manifestamente priva di valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata, nel senso che non si concedono

a AP 1 relazioni personali con la figlia M__________.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.—

b) onorario peritale fr. 1088.15

c) spese fr. 120.—

fr. 1708.15

sono

posti a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

3. AP 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. RA 2.

4. AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria

con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1.

5. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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