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Decisione

11.2007.141

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: metodo per il calcolo dei contributi alimentari, reddito presunto da capitali al risparmio e decorrenza della modifica

17 agosto 2009Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i parametri dell'art. 125 CC vanno pon­derati già prima dello scioglimento

del matrimonio per quanto attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività

lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a

tempo parziale (v. anche DTF 130 III 541 consid. 3.2, 128 III 68 consid. 4;

RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Ma ciò non significa che nella

definizione dei contributi alimentari ci si scosti dal metodo di calcolo

applicabile in costanza di matrimonio, tanto meno ove si pensi che fino al divorzio

continua a sussistere il dovere di mutua assistenza derivante

dall'art. 163 CC (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). Contrariamente

a quanto asserisce il convenuto, tale metodo di calcolo continua dunque a

valere fino allo scioglimento del matrimonio. Anzi, fino al passaggio in

giudicato della sentenza di divorzio, ove dandosi impugnazione sugli effetti

accessori la causa non fosse ancora terminata (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6).

5. Secondo l'istante la

separazione di fatto delle parti risale non solo al marzo del

2001, ma ad almeno tre anni addietro, la moglie essendosi allontanata da casa

già allora per motivi di salute, tanto ch'egli ha accudito da sé alla figlia

sin dal 1997, quando la ragazza aveva 10 anni. Inoltre la convenuta avrebbe

espresso la chiara intenzione di ottenere il divorzio. Si tratta di

recriminazioni prive di qualsiasi rilievo giuridico. Da quanto tempo duri la

separazione di fatto poco importa, il matrimonio continuando a sussistere. Che

la moglie si prefigga di chiedere il divorzio nulla muta, il vincolo

matrimoniale rimanendo per ora intatto. Fino al passaggio in giudicato di

una sentenza di divorzio il metodo per il calcolo dei contributi

ali­mentari fra coniugi rimane dunque – si ripete – quello che governa l'art.

176 cpv. 1 n. 1 CC.

6. L'istante

sostiene che il suo reddito (fr. 6567.– mensili accertati dal Pretore) si è ridotto

a fr. 6400.– mensili dal 1° dicembre 2006, da quando egli non ha più ricevuto

l'assegno familiare di fr. 231.50 mensili per la figlia. La tesi trova

conferma agli atti (doc. N). Al proposito non occorre diffondersi.

AP 1

afferma da parte sua che il proprio reddito (di fr. 5096.– mensili accertati

dal Pretore) va ridotto a fr. 4871.– mensili, il primo giudice avendole

imputato un provento del 3% su un capitale al risparmio di fr. 130 000.–, pari a fr.

325.– mensili, mentre il ricavo effettivo non eccede fr. 100.– mensili. Ora,

per quanto riguarda i redditi presunti di capitali al risparmio questa Camera

si riferisce usualmente ai saggi d'interesse fissati dal Consiglio federale per

gli averi di vecchiaia in materia di previdenza professionale (RtiD I-2005 pag.

776 consid. 4a: da ultimo: sentenza inc. 11.2006.100 del 4 febbraio 2008,

consid. 8). Al momento in cui ha statuito il Pretore quel tasso era al 2.5%

(art. 12 lett. d OPP 2: RS 831.441.1), che su un capitale di fr. 130 000.– dà un

reddito di fr. 270.– mensili. Le entrate complessive della convenuta risultano

così di fr. 5041.– mensili.

7. Per

quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo (fr. 2964.– accertati dal Pretore),

l'istante fa valere una spesa di fr. 143.– mensili destinata a coprire i costi generati

da una cascina sui monti di __________ e un onere d'imposta che dal 1° gennaio

2007 è aumentato da fr. 483.– a fr. 1000.– mensili, egli non potendo

più esporre la deduzione fiscale per figli agli studi né beneficiare dell'aliquota

per coniugi che vivono in comunione domestica con figli

minorenni. La prima argomentazione è totalmente

estranea alla nozione di fabbisogno minimo e non può entrare in linea di conto.

Alla cascina sui monti di __________ l'istante deve provvedere, in altri

termini, con la propria quota di eccedenza nel bilancio familiare.

Relativamente all'onere d'im­posta è vero invece che, essendo divenuta M__________

maggiorenne e autosufficiente, la cifra stimata dal Pretore non può più

ragionevolmente valere per il 2007. D'altro lato non è dato di capire come

l'istante giunga alla valutazione di fr. 1000.– mensili. Inserendo nel calcolatore

cantonale (http://www4.ti.ch/DFE/DC,

calcolatori d'imposta) gli stessi dati da lui addotti dinanzi al Pretore (doc.

L, ultimo foglio) con

l'aliquota delle persone sole si ottiene una previsione di fr. 830.–

mensili. Trattandosi di una stima, per semplicità di calcolo si può far

decorrere il maggior onere d'imposta dal dicembre 2006 (anziché dal gennaio

2007), la protezione dell'unione coniugale essendo pur sempre regolata con

procedura sommaria (sopra, consid. 1). All'istante non può essere riconosciuto,

in ogni modo, un carico fiscale più elevato di fr. 830.– mensili. Ne

discende un fabbisogno minimo di fr. 3311.– mensili dal 1° dicembre 2006.

8. Dal

fabbisogno minimo della moglie l'istante chiede di togliere la rata per il

leasing dell'automobile (fr. 375.– mensili), la convenuta avendo scelto

tale forma di finanziamento invece di acquistare il veicolo con i propri

risparmi. La sentenza impugnata è silente in merito. Ora, secondo

giurisprudenza i costi per l'uso di un veicolo privato possono essere

riconosciuti ove il veicolo sia necessario per trasferte professionali, per

motivi di salute o per l'esercizio di un diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145,

1993 pag. 226). In tali ipotesi va riconosciuta anche la quota mensile dell'eventuale

leasing, per lo meno fino al termine del contratto, sempre che il coniuge non

avesse modo di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e il veicolo non sia

inutilmente costoso (I CCA, sentenza inc. 11.2005.50 del 25 giugno 2008,

consid. 4c).

Nella fattispecie è verosimile

che la convenuta necessiti di un'auto­mobile per lavoro, dovendosi recare da __________

a __________ in orari irregolari (osservazioni all'appello adesivo, pag. 6 nel

mezzo). Non consta tuttavia ch'essa non potesse procurarsi il veicolo con mezzi

propri. Anzi, interrogata al proposito, AP 1 ha ammesso di avere preferito

“pagare fr. 300.– e rotti al mese piuttosto che dar fondo ai risparmi” (verbale del 14 giugno 2007, interrogatorio formale, risposta n. 16).

In effetti il contratto di lea­sing è stato concluso il 21 marzo 2006 (doc. 6,

8° foglio), quando la convenuta disponeva di fr. 130 000.– che quello stesso giorno ha deciso

di investire per fr. 94 547.60

sul mercato monetario (doc. 20 e 21). In circostanze siffatte la quota di lea­sing

non può essere riconosciuta nel fabbisogno minimo. Ciò posto, non si deve

trascurare che, avesse pagato l'automobile

in contanti, la convenuta

avrebbe visto calare i suoi risparmi a fr. 107

260.– (l'acquisto riguardava una __________”, del valore di fr. 22 740.–: doc. 6, 8° foglio). Il reddito da

capitale stimato dianzi in fr. 270.– mensili (consid. 9) va ridotto quindi a

fr. 225.– mensili (2.5% annuo di fr. 107 260.–).

Le entrate complessive della convenuta vanno stabilite, di conseguenza, in fr.

4996.– mensili.

La convenuta assevera, da

parte sua, che le spese di riscaldamento da inserire nel proprio fabbisogno

minimo ammontano a fr. 144.– e non solo a fr. 98.–

mensili, il conduttore che abita nella sua casa di __________ avendo un impianto

proprio. Il Pretore ha reputato equo, invece, “ritenere i ⅔

del consumo totale di fr. 1759.60 annui, considerato che nello stesso

stabile vi sono due enti e uno è locato alla __________, che fruisce in misura

minore rispetto alla convenuta del riscaldamento” (sentenza impugnata, pag. 5). In realtà nemmeno l'istante ha mai

preteso nulla del genere. Davanti al Pretore questi si era limitato a opporre

che la spesa di fr. 250.– mensili indicata dalla convenuta non era stata resa

verosimile (memoriale conclusivo, punto 6.4). Che il consumo di olio da

riscaldamento documentato dalla convenuta (doc. 6, 6° foglio) si riferisse

anche a vani condotti in locazione da terzi è una supposizione del primo

giudice, priva per altro di qualsiasi conforto agli atti. Ne segue che in

concreto non vi sono ragioni oggettive per disconoscere la cifra di fr. 144.–

mensili indicata da AP 1, il cui fabbisogno minimo risulta così di fr. 3609.–

mensili.

9. L'istante rimprovera alla moglie di

avere tenuto per sé fr. 18 000.– ricevuti dall'AI a titolo di rendita completiva per la figlia (doc.

G), di avere consumato tale somma e di avere poi ricostituito un deposito a

risparmio di fr. 10 000.– intestato alla figlia (doc. G1), salvo estinguerlo poco prima

che questa compisse i 18 anni. La doglianza non ha rilievo. Che AP 1 abbia usato rendite completive AI della figlia per sopperire alle

proprie necessità fino al giugno del 2002 è pacifico. Lei medesima ha ammesso tale

circostanza, pur soggiungendo di non avere avuto altra possibilità, nulla

elargendole a quel tempo il marito per il sostentamento (interrogatorio formale

del 14 giugno 2007, risposta n. 11). L'istante non spiega tuttavia – né è dato

di capire – quale incidenza ciò possa avere ai fini del giudizio. Eventuali

crediti che la figlia (o l'istante, ove surrogato nei diritti della figlia) potesse

vantare nei confronti della convenuta non influiscono sull'entità del

contributo alimentare dovuto a quest'ultima.

10. Alla moglie l'istante rimprovera altresì di avere sottaciuto la ripresa

dell'attività lucrativa e il ricupero dell'autonomia finanziaria sin

dall'agosto del 2005. Per di più – soggiunge – già nell'agosto del 2004 la

convenuta poteva contare su maggiori entrate rispetto a quelle accertate nella

sentenza del 22 agosto 2002, tant'è che nel febbraio del 2006 è riuscita a

incassare, tra redditi propri, rendita AI e contributo alimentare, ben

fr. 7100.– mensili. Opporsi all'annullamento del contributo alimentare

nelle circostanze illustrate costituisce un abuso di diritto e giustifica la

soppressione retroattiva dell'obbligo a lui imposto dal Pretore il 22 agosto

2002.

a) La

questione inerente alla modifica retroattiva di misure a protezione dell'unione

coniugale è delicata. Tali misure esplicano in effetti autorità

di cosa giudicata relativa (Pichonnaz/

a Marca,

Mendacium pro veritate habetur?, Le triomphe de la vérité judiciaire sur la

justice materielle: correctifs procéduraux, in: Revue de jurisprudence fribour­geoise

11/2002 pag. 39 in alto con richiami), alla stessa stregua delle misure

provvisionali emanate in cause di divorzio o di separazione (DTF 127 III 498

consid. 3). In linea di principio dunque la loro mo­difica

può avvenire solo pro futuro, dal giorno in cui il giudice statuisce. L'art.

173 cpv. 3 CC, che prevede la possibilità di chiedere prestazioni a tutela dell'unione coniugale anche per l'anno precedente l'istanza,

non si applica alle procedure di modifica (Stettler/Germani, Droit civil III, Effets

généraux du mariage, 2ª edizione, pag. 267 n. 413), come l'art. 137 cpv. 2

seconda frase CC non si applica alla modifica di misure provvisionali emanate in

cause di divorzio o di separazione (Hausheer/Spycher,

Handbuch des Unterhaltsrechts, Ergänzungsband 2001, pag. 148 n. 09.97).

Certo, il giudice può far retroagire la decisione di modifica, secondo

il suo apprezzamento, dal giorno in cui la richiesta è sta­ta introdotta (RtiD

II-2006 pag. 691 consid. 1). Ma una retroattività ulteriore si giustifica solo

per ragioni eccezionali: la dottrina menziona – a titolo di esempio – il fatto

che l'obbligato sia assente all'estero o di ignota dimora, impedisca con

astuzia all'istante di far valere la pretesa, inganni la controparte e il

giudice sulle sue reali condizioni economiche, oppure il fatto che l'istante

non abbia potuto agire prima per malattia, abbia dovuto affrontare spese per un

figlio in luogo e vece dell'obbligato o abbia dovuto contrarre debiti per il

proprio sostentamento, a meno che l'obbligato assuma il pagamento di tali

debiti (Bühler/Spühler in: Berner

Kommentar, 3ª edizione, n. 126

e 445 ad art. 145 vCC, cui rinvia DTF 111 II 107 consid. 4;

Piquerez, La procédure des

mesures protectrices de l'union conjugale selon les articles 172 ss CC, in:

Considerandi

Revue jurassienne de jurisprudence 3/1993 pag. 129 in fondo). Eccettuati

simili estremi, una decisione di modifica che retroagisca oltre la data

dell'introduzione dell'istanza offenderebbe l'autorità di cosa giudicata

relativa di cui sono provviste le misure a tutela dell'unione coniugale (e le

misure provvisionali nelle cause di divorzio o separazione).

b) Nel

caso in esame risulta che il 1° luglio 2004 AP 1 ha iniziato

una formazione di assistente di cura per la durata di un anno, guadagnando fr.

1372.

– lordi mensili (sentenza impugnata, consid. 4). Dal 1° agosto 2005 essa

ha co­minciato a lavorare in tale qualità per la Casa di cura del __________

con uno stipendio medio di circa fr. 3100.– netti mensili, tredicesima

compresa, passato nel 2006 a una media di fr. 3642.– netti mensili (loc.

cit.). Il 19 gennaio 2006 l'Ufficio AI del Canton Grigioni le ha soppresso la

rendita a valere dal 1° febbraio successivo (doc. 4), il che ha comportato la

soppressione della rendita completiva per la figlia. Non ricevendo più

quest'ultima prestazione, nel maggio del 2006 AA 1 ha domandato ragguagli alla

Cassa di compensazione, venendo a sapere che la rendita in favore della moglie

più non sussisteva. Interpellato il legale di lei, egli ha appreso con lettera

del 19 maggio 2006 che AP 1 aveva ripreso l'esercizio di un'attività lucrativa

(doc. C). Al che egli ha interrotto il versamento del contributo alimentare e

il 31 luglio 2006 ha inoltrato al Pretore la nota

istanza

di modifica per ottenere l'annullamento dell'obbligo. Il Pretore ha parzialmente

accolto la richiesta “dal

giorno in cui è stata introdotta la domanda” (sentenza

impugnata, consid. 3), ma in realtà – come detto –

retroattivamente dal 1° luglio 2006.

Quanto

si è descritto non basta per giustificare una soppressione o una riduzione del

contributo alimentare con effetto retroattivo precedente l'introduzione dell'istanza.

Intanto AA 1 ha aspettato due mesi prima di rivolgersi al Pretore, ancorché

sostenga di avere tentato nel frattempo di raggiungere un accordo con la moglie

(istanza, pag. 3 in alto). A parte ciò, la convenuta non consta avere rilasciato dichiarazioni o assicurazioni inveritiere o avere in qualche modo tratto in inganno il

marito sulle proprie condizioni economiche, inducendolo a non adire la via

giudiziaria. Semplicemente essa ha taciuto il fatto di avere iniziato una

formazione professionale e di avere ripreso in seguito un'attività lucrativa.

Tale comportamento non è un esempio di correttezza né tanto meno di trasparenza,

ma non è sufficiente per motivare una soppressione o una riduzione del contributo

alimentare con effetto retroattivo che preceda l'introduzione dell'istanza. Resta

il fatto che AP 1 non contesta l'operato del Pretore nella misura in cui questi

ha fatto decorrere la modifica del contributo alimentare dal 1° luglio 2006,

sebbene

l'istanza

fosse del 31 luglio successivo (anzi, nelle osservazioni all'appello difende la

sentenza: pag. 7 in fondo). Al proposito non è il caso pertanto di scostarsi

dal giudizio impugnato.

c) L'istante eccepisce che, comunque sia, la

convenuta si oppone in malafede alla soppressione del contributo alimentare. Se non che, un abuso di diritto in materia di contributi alimentari

va ravvisato unicamente in casi eccezionali e con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione,

n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere,

finora, solo ove il creditore del contributo alimentare viva in concubinato

“qualificato” con una terza persona, rifiuti informazioni sulle sue proprie

condizioni finanziarie o riduca deliberatamente la propria capacità di guadagno

(Hausheer/Reusser/Geiser in:

Berner Kommentar, edizione 1999, n. 59c a 59f ad art. 163 CC; Hasenböhler/Opel in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 43 a 45 ad art.

163.

CC con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid.

5.

in fine). Simili ipotesi sono estranee alla fattispecie.

d) In

circostanze come quelle delineate v'è da domandarsi, invero, se un coniuge non

possa pretendere la restituzione di quanto l'altro

coniuge si trovi arricchito indebitamente (art. 62 segg. CO) per avere

riscosso, all'insaputa di lui, il contributo alimentare in aggiunta a redditi

propri conseguiti nel frattempo. A parte il fatto però che nella fattispecie

occorrerebbe ricalcolare il bilancio familiare tenendo conto non solo della

capacità di gua­dagno della moglie, ma anche della circostanza che nel marzo

del 2005 essa è andata ad abitare in uno stabile di sua proprietà (risparmiando

sul costo dell'alloggio, ma perdendo la locazione di un conduttore), una decisione

passata in giudicato non può essere ridiscussa nel quadro di una successiva

azione di risarcimento danni o di indebito arricchimento senza essere stata

oggetto di “revisione”. Ciò vale anche ove la decisione consista

in misure a tutela dell'unione coniugale o in misure provvisionali in cause di

divorzio o separazione, che hanno forza di giudicato relativa (DTF 127 III 496,

in particolare pag. 500 in fondo per quanto riguarda l'indebito arricchimento).

Per obbligare un coniuge al rimborso di un indebito arricchimento l'altro coniuge

deve quindi ottenere previamente – nel Ticino per mezzo di una restituzione in

intero contro la sentenza (art. 346 segg. CPC) – la soppressione o la riduzione

del contributo alimentare fissato nella decisione originaria. Ciò trascende,

con

ogni

evidenza, i limiti dell'attuale giudizio.

11.

Per

quanto riguarda la figlia, al momento in cui il Pretore ha fatto decorrere la

riduzione del contributo alimentare per la convenuta (1° luglio 2006) essa era

già maggiorenne da tempo, avendo compiuto i 18 anni il 28 maggio 2005.

L'istante fa valere nondimeno di avere provveduto al sostentamento di lei fino

al novembre del 2006, quando gli è stato tolto l'assegno familiare. Risulta in

effetti che, conclusa la Scuola cantonale di commercio nel giugno-luglio del

2006, M__________ ha trascorso un soggiorno linguistico in Australia fino al

novembre del 2006. Iscrittasi per un paio di mesi ai ruoli della

disoccupazione, essa ha poi trovato lavoro per la __________ con uno stipendio

di fr. 3300.– lordi mensili (interrogatorio formale dell'attore, verbale

del 20 giugno 2007, risposta n. 2). Il Pretore non ha tenuto conto del fabbisogno

della figlia ai fini del giudizio, seguendo il principio per cui il giudice del

divorzio – e a maggior ragione il giudice delle misure a protezione dell'unione

coniugale – non è abilitato a occuparsi di maggiorenni (art. 176 cpv. 3 CC), ma

può solo estendere oltre i 18 anni la durata del contributo se al momento della

richiesta il figlio è ancora minorenne (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC; cfr.

DTF 129 III 55).

Questa

Camera ha avuto modo di ricordare, nondimeno, che ove entrambi i genitori siano

d'accordo, il contributo per figli maggiorenni comuni può essere inserito nel

fabbisogno della famiglia (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con riferimenti;

cfr. anche RtiD II-2004 pag. 593 consid. 11a). Il Tribunale federale, in un

caso analogo, non ha censurato simile orientamento (sentenza 5P.312/2001 del 22

novembre 2001, consid. 2g). In concreto AP 1 riconosceva, nel riassunto scritto

di risposta presentato all'udienza del 12 ottobre 2006, che il marito doveva

ancora far fronte “temporaneamente” al sostentamento della figlia maggiorenne

per l'ammontare di fr. 1610.– mensili (pag. 4 a metà e pag. 5). Tale accordo è

venuto meno, manifestamente, dopo il novembre del 2006, allorché la figlia ha

cominciato a conseguire un reddito proprio di fr. 3300.– lordi mensili. Fino ad

allora non si vede tuttavia perché il Pretore abbia trascurato il fabbisogno di

M__________, riconosciuto dalla madre.

12.

Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle

entrate e delle uscite familiari:

Dal 1°

luglio al 30 novembre 2006 (autosufficienza economica della figlia)

Reddito del

marito (consid. 6) fr. 6 567.—

Reddito

della moglie (consid. 8) fr. 4 996.—

fr.

11.

563.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 2 964.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 3 609.—

Fabbisogno

minimo della figlia (consid. 11) fr. 1 610.—

fr.

8.

183.— mensili

Eccedenza fr.

3.

380.—

Mezza

eccedenza fr. 1 690.— mensili

Il marito

poteva conservare per sé:

fr.

2964.

– + fr. 1690.– = fr. 4 654.— mensili,

doveva

riservare alla figlia fr. 1 610.— mensili

e

versare alla moglie:

fr.

3609.

– + fr. 1690.– ./. fr. 4996.– = fr. 303.— mensili,

arrotondati

a fr. 305.— mensili.

Dal 1° dicembre

2006.

in poi

Reddito del

marito (consid. 6) fr. 6 400.—

Reddito

della moglie (consid. 8) fr. 4 996.—

fr.

11.

396.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 3 311.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 3 609.—

fr.

6.

920.— mensili

Eccedenza fr.

4.

476.—

Mezza

eccedenza fr. 2 238.— mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3311.

– + fr. 2238.– = fr. 5 549.— mensili

e

deve versare alla moglie:

fr.

3609.

– + fr. 2238.– ./. fr. 4996.– = fr. 851.— mensili,

arrotondati

a fr. 850.— mensili.

Ne deriva

il parziale accoglimento dell'appello adesivo, nel senso che dal 1° luglio al

30.

novembre 2006 il contributo alimentare per la convenuta va ridotto dai fr.

480.

– mensili fissati dal Pretore a fr. 305.– mensili, ma anche

l'accoglimento parziale dell'appello principale, il contributo alimentare dovendo

essere aumentato dal 1° dicembre 2006 dai fr. 480.– mensili fissati dal Pretore

a fr. 850.– mensili.

13.

Gli

oneri del giudizio odierno e le ripetibili seguono la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale chiedeva di lasciare invariato

il contributo di fr. 959.– mensili, ridotto dal Pretore a fr. 480.–

mensili dal 1° luglio 2006. Ne ottiene il ripristino fino a concorrenza di

fr. 850.– mensili dal 1° dicembre 2006, ma nel complesso esce

sostanzialmente sconfitta per quattro quinti. Onde l'addebito della tassa di

giustizia e delle spese in tale proporzione, con obbligo di rifondere all'istante

un'indennità per ripetibili ridotte.

L'appellante adesivo

chiedeva di sopprimere il contributo alimentare retroattivamente dal 1° marzo

2005.

Ne ottiene la riduzione a fr. 305.– mensili dal 1° luglio al 30

novembre 2006. Si tratta di un grado di vittoria non quantificabile all'atto

pratico, ove appena si consideri che la durata delle misure a tutela

dell'unione coniugale è incerta, sicché il valore litigioso va calcolato

moltiplicando per 20 l'importo annuo delle prestazioni contese (sentenza del

Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). In

definitiva conviene quindi ridurre lievemente la tassa di giustizia e le

ripetibili, rinunciando a porre a carico della convenuta la trascurabile quota

degli oneri processuali che andrebbe a carico di lei.

L'esito dell'attuale

giudizio comporta anche una modifica del dispositivo sugli oneri processuali e

le ripetibili di primo grado, che equitativamente vanno attribuite per otto

noni all'istante e per il resto alla convenuta, cui l'istante rifonderà

un'indennità per ripetibili ridotte.

14.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si consideri

che in appello era conteso il contributo di mantenimento nel suo intero,

l'appellante principale desiderandolo ripristinare a fr. 959.– mensili e

l'appellante adesivo azzerare finanche con effetto retroattivo.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

principale e l'appello adesivo sono parzialmente accolti, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è parzialmente accolta, nel

senso che il contributo alimentare dovuto da AA 1 alla moglie AP 1 in virtù

della sentenza emessa il 22 agosto 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona

è ridotto a fr. 305.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2006 e a

fr. 850.– mensili dal 1° dicembre 2006 in poi.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.–

e le spese di fr. 100.– sono poste per otto noni a carico dell'istante e

per il resto a carico della convenuta, cui l'istante rifonderà fr. 1350.–

per ripetibili ridotte.

Per

il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

da

anticipare dall'appellante principale, sono posti per quattro quinti a carico

di quest'ultima e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante

principale rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Gli

oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 330.–

b) spese fr.

50.–

fr.

380.–

sono

posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte

fr. 2500.– per ripetibili.

IV. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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