11.2007.143
Restituzione in intero contro le sentenze
19 settembre 2007Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.143
Data decisione, Autorità:
19.09.2007, ICCA
Titolo:
Restituzione in intero contro le sentenze
RESTITUZIONE IN INTERO CONTRO LE SENTENZE
art. 346 let. c CPC-TI
art. 346 let. d CPC-TI
Incarto n.
11.2007.143
Lugano,
19 settembre
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 545.2006 (rapimento di minorenni) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
9 ottobre 2006 da
AP 1 (Macedonia)
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1
(ora patrocinata dall' PA 1, )
riguardo ai figli
E__________
(1995) ed En__________ (2002),
giudicando
sulla domanda di restituzione in intero presentata
il 4 settembre 2007 da IS 1 nei confronti della sentenza emanata il 12 giugno
2007 da questa Camera (inc. 11.2007.51);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta la
domanda di restituzione in intero;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 12 giugno 2007 questa Camera ha ordinato, in
accoglimento di un appello introdotto il 30 marzo 2007 da CO 1 contro una
decisione emanata il 13 marzo precedente dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele, il rientro dei figli E__________ ed En__________ alla residenza
abituale di __________ (__________) in virtù della Convenzione dell'Aia sugli
aspetti civili del rapimento internazionale di minori, del 25 ottobre 1980. Un
ricorso in materia civile esperito il 14 luglio 2007 contro tale sentenza da IS
1, madre di E__________ ed En__________, è stato dichiarato inammissibile dal
Tribunale federale (sentenza 5A.401/2007 del 29 agosto 2007).
B. Il 4
settembre 2007 IS 1 ha presentato a questa Camera una domanda di restituzione
in intero contro la sentenza del 12 giugno 2007 per ottenere che, conferito al
rimedio effetto sospensivo fino al momento in cui il Tribunale federale avrà comunicato
le proprie motivazioni, la sentenza medesima sia modificata nel senso di respingere
l'appello di CO 1 e di confermare la decisione emessa a suo tempo dall'Autorità
di vigilanza sulle tutele. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. La restituzione in intero contro una sentenza è ammissibile, in
particolare, “se è stato
annullato un giudizio civile, penale o amministrativo decisivo per la sentenza
contro la quale è chiesta la restituzione” (art. 346 lett. c CPC) oppure “se dopo la sentenza si sia trovato un documento decisivo, che la
parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa, come pure nel caso dell'art.
189 se trattasi di prova decisiva” (art. 346 lett. d CPC). La domanda va presentata entro 20 giorni
dal momento in cui il richiedente è venuto a conoscenza dei motivi che la giustificano
(art. 348 CPC) e si propone davanti al giudice che ha statuito in primo grado
(art. 349 cpv. 1 CPC).
2. Nella
fattispecie la richiedente invoca gli art. 346 lett. c e d CPC, facendo valere di
essersi rivolta il 13 agosto 2007 (due mesi dopo la sentenza di appello) al
Centro intercomunale di __________ per le opere sociali nell'intento di vedere
annullata la decisione del 13 dicembre 2006 con cui quell'autorità aveva
affidato i figli al padre. Essa afferma di avere compreso la portata di tale
decisione solo al momento in cui la sua nuova legale le ha illustrato i termini
del problema e sottolinea che la sua richiesta al Centro intercomunale di __________
costituisce un “fatto nuovo
importante”, suscettibile di preludere all'effettiva modifica
della custodia parentale, onde la necessità di riformare la sentenza emanata il
12 giugno 2007 da questa Camera.
3. Invano
si cercherebbe di capire quale sia, nel caso in rassegna, il giudizio civile, penale
o amministrativo annullato dopo la sentenza di questa Camera e ancor più infruttuosamente
si cercherebbe di sapere quale sia il documento decisivo che la richiedente avrebbe
rinvenuto. Ciò di cui si vale l'interessata è di avere lei medesima postulato –
per di più dopo la sentenza di appello – l'annullamento di una decisione presa
in __________, ipotesi ben lungi tuttavia dal configurare un motivo di restituzione
in intero. Si ragionasse a tale stregua, anzi, qualsiasi procedimento inteso a
far annullare una decisione passata in giudicato basterebbe per ottenere
l'invalidazione automatica di ogni atto inteso a far eseguire la decisione
medesima. Una tesi del genere sarebbe manifestamente insostenibile già a prima
vista.
Si
aggiunga che in concreto non solo manca il benché minimo titolo a conforto
della domanda di restituzione in intero, ma che la domanda stessa è stata consapevolmente
depositata davanti al tribunale di ricorso anziché davanti all'autorità di
primo grado, la quale in materia di Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili
del rapimento internazionale di minori è l'Autorità di vigilanza sulle tutele
(RtiD II-2005 pag. 800 consid. 2). Il che basterebbe per giustificare, a
rigore, un giudizio di totale irricevibilità. Sul termine entro cui andava
interposta la domanda, poi, non giova dilungarsi, mal intravedendosi come possa
una richiedente che postula una restituzione in intero sulla base di suoi
stessi atti (nella fattispecie: la richiesta di annullamento presentata il 13
agosto 2007 al Centro intercomunale di __________ per le opere sociali) pretendere
addirittura di essere giunta a conoscenza dei motivi che giustificano la
restituzione solo al momento in cui lei stessa si è risolta ad agire. In
proposito l'istanza davanti a questa Camera rasenta il pretesto.
4. Per
mera abbondanza è appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto opina
l'interessata, la decisione del 13 dicembre 2006 con cui il Centro
intercomunale di __________ ha affidato i figli al padre non si è rivelata per
nulla determinante ai fini della sentenza pronunciata il 12 giugno 2007 da
questa Camera. Il ritorno dei figli in Macedonia, per vero, è stato ordinato non
perché i ragazzi fossero consegnati al padre, ma perché si ripristinasse la
situazione anteriore al loro espatrio, quand'anche ciò servisse solo per far definire
l'affidamento all'uno o all'altro genitore da parte dell'autorità competente nel
luogo di residenza abituale dei ragazzi, come prevede la Convenzione dell'Aia
sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori. Seppure la
decisione del 13 dicembre 2006 non fosse esistita, dunque, il ritorno di E__________
ed En__________ sarebbe stato disposto ugualmente.
Si
ricordi che in forza del diritto macedone l'autorità parentale su figli
minorenni spetta a entrambi i genitori in comune, anche se non sono sposati
(sentenza 12 giugno 2007 di questa Camera, consid. 10). Per postulare
l'affidamento esclusivo dei due minorenni a sé medesima IS 1 doveva rivolgersi di
conseguenza all'autorità macedone e finché questa non avesse deciso altrimenti doveva
essere ristabilita la legalità. Che poi nel frattempo l'interessata abbia
finalmente adito il Centro intercomunale di __________ per le opere sociali
nulla muta alla circostanza ch'essa non può arrogarsi unilateralmente la
custodia dei figli già pendente causa. Anche sotto questo profilo la domanda di
restituzione in intero denota, in definitiva, tutta la sua leggerezza.
5. L'emanazione
dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nella domanda. Quanto agli oneri del giudizio odierno, essi seguono
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), l'art. 26 cpv. 2 prima frase della nota
Convenzione dell'Aia non applicandosi alla trattazione di rimedi giuridici
straordinari diretti contro sentenze di ultime autorità cantonali (cfr. DTF
131 III 344 consid. 7). Non è il caso invece di attribuire ripetibili, il
memoriale non avendo formato oggetto di intimazione alla controparte.
6. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di contestazioni inerenti al ritorno
coatto di minorenni nel luogo di residenza abituale il ricorso in materia
civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore litigioso (si veda analogamente,
nelle procedure a tutela del figlio: art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF).
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, la domanda di restituzione in intero è respinta.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro dieci
giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per
Fatti
i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. e 100 cpv. 2 lett. c LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
Considerandi
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster