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Decisione

11.2007.145

Divorzio su richiesta comune Restituzione in intero contro le sentenze

3 maggio 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

la sentenza testé menzionata, AO 1 è insorto a questa Camera con un appello del

12 luglio 2010 nel quale chiede – previa ammissione al gratuito patrocinio – di

congiungere questa impugnativa con un precedente appello della moglie (v. qui sopra

consid. E) e di “annullare” (recte: riformare) la sentenza 16 agosto 2007 della

Pretura di Locarno Campagna nel senso da lui postulato già in sede pretorile.

Il memoriale non ha fatto oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: I. In ordine

1.

Le due cause in narrativa sono state trattate con la procedura

ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest’ultimo soggiacevano tutte

le decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1

CPC). In concreto la sentenza del 16 agosto 2007 è stata intimata quello stesso

giorno ed è pervenuta alla convenuta il 21 agosto 2007 (appello, n. I pag. 2;

cfr. anche il timbro sul retro della copia della busta di intimazione allegata

all’appello). Introdotto entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese)

l’appello di AP 1 è dunque tempestivo. Come tempestive sono le osservazioni di AO

1.

La

sentenza del 21 giugno 2010 è stata intimata quello stesso giorno e ricevuta

dall’attore il giorno successivo (appello, rubrica “in ordine”, pag. 4 in alto). Introdotto il 12 luglio 2010 – entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese) –

l’appello di AO 1 è dunque tempestivo.

2.

Nel

suo appello del 12 luglio 2010 – andato a formare l'incarto 11.2010.88 –, AO 1

chiede di congiungere l’esame della sua impugnazione con l’incarto 11.2007.145

di questa Camera. Le impugnazioni in esame derivano dal medesimo complesso di

fatti e vertono sul medesimo oggetto (contributo alimentare in favore della

moglie). Si giustifica pertanto di trattarle con una decisione unica (v. anche:

art. 320 CPC ticinese).

3.

Litigioso

in entrambi gli appelli è il contributo alimentare in favore della moglie. Tutto

il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha

assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid.

1). La restituzione in intero contro la sentenza di merito formulata da AO 1

nulla muta, poiché a norma dell’art. 350 cpv. 1 CPC ticinese essa non sospendeva

l’esecuzione della sentenza.

II. Sull'appello

di AP 1

4.

Con l'appello, AP 1 ha prodotto nuova documentazione. Ora, per

l’art. 138 cpv. 1 vCC, nuovi mezzi di prova erano di per sé ammissibili. La

questione era di valutarne la rilevanza – o quanto meno la presumibile

rilevanza (“apprezza­mento anticipato delle prove”: DTF 130 II 429 consid. 2.1)

– ai fini del giudizio. In concreto, come si vedrà in seguito (consid. 6b), i

nuovi documenti non sono di rilievo alcuno ai fini del giudizio. Anche AO 1

produce nuova documentazione allegandola alle proprie osservazioni. Di essa si

dirà nel seguito (consid. 6d).

5.

Il Pretore ha accertato che il matrimonio tra le parti era stato di

lunga durata, sicché ogni coniuge aveva il diritto di conservare, dopo il

divorzio, il medesimo tenore di vita avuto durante la comunione domestica. Ciò

posto, il giudice ha ritenuto che il tenore di vita di ogni coniuge andasse

fissato in fr. 3300.– mensili. Egli, poi, ha accertato entrate del marito

per fr. 3240.–, con le quali deve coprire un fabbisogno minimo di fr. 2707.40

mensili (fr. 1100.– di minimo vitale del diritto esecutivo, fr. 1000.–

di spese di alloggio, fr. 367.40 di premio della cassa malati, fr. 240.–

di imposte).

Per

quanto riguarda la moglie, il giudice le ha imputato un reddito ipotetico di

fr. 2200.– a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2482.80 (fr. 1100.–

di minimo vitale del diritto esecutivo, fr. 900.– di pigione, fr. 370.–

di premio della cassa malati, fr. 198.20 di imposte, fr. 6.– di

assicurazione responsabilità civile, fr. 6.– di assicurazione economia

domestica, fr. 200.– di premio dell’assicurazione sulla vita e fr. 50.–

di spese malattia). A titolo di reddito ipotetico, il Pretore ha considerato

che la moglie aveva sempre lavorato durante la vita in comune e che il fatto di

avere perso il proprio impiego nel 2005 non era dipeso dal matrimonio. Essa –

ha soggiunto il giudice – è senz’altro in grado di svolgere mansioni

lavorative, segnatamente quale ausiliaria di pulizia presso abitazioni private.

Nondimeno, per tenere conto degli spostamenti tra una casa e l’altra, il Pretore

ha presunto che AP 1 potesse lavorare per 5 ore il giorno per 22 giorni mensili,

con una retribuzione di fr. 20.– l’ora. Onde un reddito mensile netto –

stimato dal Pretore – di fr. 2200.– mensili. Non riuscendo a coprire il

proprio fabbisogno minimo, il primo giudice ha obbligato il marito a versarle

la differenza, di fr. 285.– arrotondati, cui ha poi aggiunto fr. 90.–

il mese per colmare lacune previdenziali. In definitiva, il Pretore ha ordinato

a AO 1 di versare a AP 1 un importo di fr. 375.– il mese sino al di lei

pensionamento e di fr. 285.– al di là di questo, vita natural durante.

6.

L'interessata

si duole che il Pretore le abbia imputato un reddito ipotetico di fr. 2200.–

mensili quale addetta delle pulizie. Essa soggiunge di non essere in grado di

svolgere alcuna mansione, siccome cinquantunenne al momento del divorzio, senza

formazione alcuna e per problemi di salute.

a) I

criteri per imputare un reddito ipotetico a un coniuge sono già stati esposti

dal Pretore (sentenza impugnata, consid. G, in particolare b e g). Non giova

quindi attardarsi oltre, salvo ricordare che AP 1 è priva di formazione

professionale specifica e ha oggi 56 anni (49 al momento in cui è cominciata la

causa di divorzio). La stessa, dopo un periodo nel quale si è occupata essenzialmente

dell'economia domestica e della prole, ha lavorato come addetta delle pulizie

percependo fr. 2800.– il mese durante la convivenza coniugale. Rimasta

senza impiego dopo quindici anni di attività presso lo stesso datore di lavoro,

essa è poi stata in disoccupazione non riuscendo a trovare alcun impiego. Non

si deve però trascurare che l'interessata ha maturato un'esperienza di decenni

come addetta delle pulizie, ciò che rende – comunque sia – plausibile la

ripresa di un'attività lucrativa a tempo pieno anche alla sua età

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid.

6c).

b) L'appellante

ritiene che i suoi problemi di salute le impediscano la ripresa di un'attività

lucrativa. L'accertamento di patologie che comportino un'inabilità lucrativa

permanente presuppone, per principio, una perizia specialistica (I CCA,

sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid. 10 con richiamo), in difetto

di che non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità una

prognosi a medio termine (Gloor/Spycher

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad

art. 125 CC). Nulla agli atti conferma l'affermazione

dell'appellante. Si volesse anche trarre qualche conclusione dai referti medici

(nuovi documenti) acclusi all'appello (v. sopra consid. 4), dagli stessi non

emerge comunque sia che l'interessata sia inabile al lavoro. I problemi di

salute interessano principalmente l'ambito ginecologico e infezioni virali non

invalidanti. Né, per avventura, nei referti medici si parla di una qualsivoglia

incapacità al lavoro.

Inoltre,

come si vedrà nel merito dell’appello di AO 1 (qui sotto consid. 10), AP 1

partecipa a film e spettacoli a carattere pornografico. Che lo faccia per puro

diletto, come lei sostiene, o quale attività lucrativa, come invece pretende il

marito, può qui restare indeciso. Dette partecipazioni indiziano però che la

stessa non soffra di patologie invalidanti a fini lavorativi.

c) Il

Pretore ha ritenuto che la convenuta potesse ottenere fr. 2200.– mensili.

Nulla più, poiché "[i]l fatto che alla moglie si possa computare un

reddito ipotetico, non significa però che sia in grado di conseguire lo stesso

reddito di fr. 2800.– netti mensili che percepiva dal precedente datore di

lavoro. Pretendere che ritrovi un'occupazione quale donna delle pulizie a tempo

pieno in uno studio privato, con mansioni di governante pure nell'abitazione

del suo titolare appare in effetti eccessivo. Per decidere in merito ad un

reddito ipotetico, occorre piuttosto valutare quanto sarebbe in grado di

guadagnare quale donna delle pulizie presso abitazioni private. Tenuto conto

degli spostamenti per giungere alle diverse case o appartamenti, si può

presumere che sia in grado di lavorare indicativamente 5 ore al giorno per 22

giorni al mese" (sentenza impugnata, pag. 14, consid. G.g). Tale stima va

ammessa, il reddito stimato dal Pretore essendo senza dubbio alla portata della

convenuta, ancorché inferiore ai redditi oggi conseguibili da un'addetta alle

pulizie (v. da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.129 dell’8 aprile 2011,

consid. 5c, fr. 3000.– il mese; cfr. anche la tabella dei salari minimi

allegata al Contratto collettivo di lavoro tra __________ e le organizzazioni __________).

d) AO 1, nelle proprie osservazioni, ritiene che l'appellante sia attiva

nel mondo degli spettacoli pornografici, riuscendo a percepire fr. 7500.–

mensili o almeno fr. 70 000.– annui (osservazioni, n. 1 pag. 5). L'interessato

invero produce – con il proprio memoriale – alcune stampe di siti internet nei

quali compare l’appellante. Tali documenti sono di principio ammissibili (art.

138.

cpv. 1 vCC e art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Tutto però si ignora di

quei siti e dell'eventuale compenso percepito dalla moglie. Se non che, essi

permettono – come detto – di escludere che l'appellante soffra di patologie,

suscettibili di non permetterle di lavorare. Si veda, per questi aspetti,

l'esame dell'appello di AO 1 qui di seguito.

7.

L'appellante

censura il calcolo del proprio fabbisogno operato dal Pretore. A mente della

convenuta il Pretore sarebbe incorso in un errore addizionando le poste del suo

fabbisogno. Infatti – prosegue l'interessata – la somma di quanto le ha riconosciuto

il Pretore è di fr. 2830.20 e non fr. 2482.80, aggiungendo che l'errore

figurava già in risposta per un'improvvida impostazione informatica. A ragione.

La somma delle poste riconosciute dal Pretore è infatti di fr. 2830.20. Il

fabbisogno della moglie andrebbe, di principio, modificato di conseguenza.

L'appellante,

tuttavia, ritiene “più corretto”, dandosi una situazione di ammanco, espungere

l'importo relativo alle imposte e adeguare quello inerente alla cassa malati,

ipotizzando che entrambi i coniugi beneficino del sussidio cantonale dopo il

divorzio. Così essa quantifica il proprio fabbisogno in fr. 2319.50

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione

fr. 900.–, cassa malati fr. 57.50, assicurazione responsabilità

civile fr. 6.–, assicurazione economia domestica fr. 6.–, premio dell'assicurazione

sulla vita fr. 200.– e spese malattia fr. 50.–). Per il marito, essa

reputa adeguato – tenuto conto delle correzioni poc’anzi evocate – un

fabbisogno di fr. 2157.50. Certo, in situazioni di ristrettezze

economiche, le poste relative al carico fiscale vanno stralciate dal fabbisogno

minimo dei coniugi (DTF 127 III 70 consid. 2b), ma lo stesso dicasi per quelle

relative ad “altre assicurazioni correnti” (DTF 114 II 395 consid. 4c), onde,

per la moglie, un fabbisogno minimo di fr. 2107.50. Sebbene tale fabbisogno non

si avvicini alla nozione di "debito mantenimento" ai sensi dell'art.

125.

cpv. 1 CC (in concreto stabilito dal Pretore in fr. 3300.–), esso è ampiamente

coperto dal reddito virtuale dell'appellante affiancato dal contributo di mantenimento

stabiliti dal Pretore. E ciò a maggior ragione, ove si consideri la generosa

valutazione del reddito ipotetico operata dal Pretore (consid. 6c ultima frase).

Reggendo alle censure d'appello, la sentenza impugnata va perciò confermata.

III. Sull’appello

di AO 1

8.

Il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione di AO 1 intesa

alla restituzione in intero contro la sentenza di divorzio del 16 agosto 2007. Egli

ha rilevato che la procedura dell’attore configura un rimedio giuridico

straordinario, esperibile solo in via sussidiaria a rimedi ordinari del diritto

cantonale che ammettono la produzione di nova. Ora – ha continuato il

Pretore – l’art. 138 cpv. 1 vCC permetteva alle parti, in una causa di divorzio,

di invocare fatti e mezzi di prova nuovi davanti all’istanza cantonale

superiore, facoltà recepita nell’ordinamento cantonale che ammette simile invocazione

“al più tardi con la risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Egli ha

soggiunto che nella nozione di fatti e mezzi di prova nuovi si annoverano tutti

quelli non considerati nella sentenza di primo grado, a prescindere dal momento

in cui si sono verificati. Ciò posto – ha epilogato il Pretore – la via scelta

dall'attore si rivela irrita. Il Pretore, nondimeno, si è anche soffermato sulle

questioni di merito e ha rilevato che la sorte della petizione era, comunque

sia, segnata, dal momento che l'attore non aveva dimostrato – a norma dell’art.

8.

CC – la remunerazione conseguita dalla moglie per le sue performances

pornografiche. Il giudice ha anche respinto l'ipotesi che si possa ritenere

notoria l’entità dei compensi di attori di quel settore.

9.

AO 1

contesta questo modo di vedere, sostenendo che si debba prescindere dal fatto

che in concreto vi era un appello pendente. Per lui occorre soffermarsi sul quesito

di sapere quale sarebbe stata “la sorte della procedura di cui alla sentenza gravata,

nel caso in cui la parte qui appellata non avesse proposto appello”, pretendendo

che “l'interpretazione data dal Giudice di prime cure, non può essere quella

voluta dal legislatore” (memoriale, n. 1). Il fatto è che AP 1 ha inoltrato appello contro la sentenza di divorzio. E in una simile evenienza, tornano applicabili

gli art. 138 cpv. 1 vCC e 423b cpv. 2 CPC ticinese, escludendo l'istituto

della restituzione in intero contro le sentenze in quanto rimedio straordinario,

la cui proponibilità è sussidiaria ai rimedi ordinari cantonali che – come in

concreto – ammettono i nova. A maggior ragione ove si pensi che AO 1 ha indicato di avere scoperto l'attività lavorativa della ex moglie il 18 settembre 2007

(petizione, pag. 2, punto 3). E in quel momento, il termine per proporre osservazioni

all'appello di AP 1 non era ancora scaduto. Prova ne è che le osservazioni di AO

1.

all'appello della moglie sono del 2 ottobre 2007, nelle quale invero egli già

aveva adombrato l'esercizio di prestazioni pornografiche della ex moglie (v.

sopra consid. E e 6d). La critica dell'appellante cade dunque nel vuoto.

10.

Assodata

l'irricevibilità della petizione di restituzione in intero, l'esame

dell'appello potrebbe chiudersi qui. Premettendo che anche nel merito la

petizione non avrebbe avuto miglior esito, il Pretore si è però addentrato

anche nell'esame delle rivendicazioni dell'attore. Tale premessa, doverosa

anche in questa sede, lascia comunque spazio ad una disamina delle censure sollevate

da AO 1. A mente dell'interessato, il Pretore si sarebbe scostato – “senza

precisa motivazione” – da quanto ha affermato il perito nel complemento della

perizia e da quanto risulta dai documenti prodotti (appello, pag. 5, n. 2). I

due aspetti vanno esaminati singolarmente.

a) Per

l'appellante le valutazioni del perito – in particolare il n. 6 della

perizia e il referto complementare – smentiscono quanto affermato dal Pretore

nella sentenza impugnata. Nella quale il primo giudice rileva che “il perito

non solo non ha individuato nei siti aree a pagamento, ma ha chiarito che quei

siti non sono neppure intestati alla convenuta” (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). Le uniche cifre esposte dal perito si riferiscono ai canoni annui versati al provider

informatico per l'hosting dei siti internet (v. referto peritale,

risposta n. 2). Nulla su eventuali entrate o profitti in favore della convenuta

derivanti da quei siti. Il perito ha infatti affermato che “[i] siti oggetto

della perizia non contengono offerte esplicite di servizi a pagamento”

(perizia, risposta n. 6). Certo – continua l’esperto – “vi sono una serie di

siti su cui compare ladymaryg in cui figurano annunci con offerte di servizi di

solito non gratuiti” (ibidem), precisando, nelle delucidazioni, che in un

annuncio “compaiono le parole «di$tinti», «genero$i» e

«inte$a», scritti con il carattere $ che lascia pensare più che a un errore di

digitazione ad un’implicita indicazione di compenso” (delucidazioni, risposta

n. 6).

La

valutazione di quanto sopra non incombe però al perito, ma al giudice. In ogni

caso, gli accertamenti del perito non bastano a comprovare

eventuali entrate della convenuta per complessivi fr. 70 000.– annui

come prospettato dall'appellante, mancando qualsivoglia accertamento sugli

introiti percepiti dall’interessata da quei siti e dalle sue performances.

Che le attività della convenuta siano a pagamento può anche darsi

secondo il normale andamento delle cose. Se non che delle stesse, comunque sia,

tutto si ignora (costi, frequenza ecc.). E spettava al marito provare le sue

affermazioni (art. 8 CC). In simili circostanze, nulla più di quanto già

inferito dal Pretore può ricavarsi dalla perizia e dai siti internet relativi a

AP 1.

Nondimeno,

per l'appellante le conclusioni del perito sarebbero comprovate dai costi di

acquisto e di noleggio dei video pornografici cui l’interessata ha partecipato

e di cui vi è una ricevuta agli atti (memoriale, n. 3 pag. 7). Invero agli atti

figurano tre film in cui già sull’involucro compare la convenuta (doc. da D a

F) e un CD senza copertina nel cui filmato la medesima dovrebbe figurare (doc.

G). Dal doc. H si evince che un terzo ha pagato € 42.47 per i DVD, mentre dal

doc. I emerge che il noleggio di un film in cui “recita” AP 1 costa € 6.–. Non è

dato di sapere se una parte di quelle somme giunga poi agli attori, né il

marito lo pretende, né egli – per avventura – la quantifica.

Anzi,

la convenuta medesima ammette che "chi gira la scena riceve un importo forfettario

di 150 euro, comprensivo di tutte le spese e della cessione di ogni e qualsiasi

diritto sul filmato, peraltro amatoriale e fatto solo per mero sfizio e appagamento

sessuale e personale" (osservazioni del 18 gennaio 2010 all'istanza

suppletoria di prove del 4 dicembre 2009, pag. 4 nella cartella verde “istanza

4.12.09

di AO 1 suppletoria di prove + restituzione in intero”, nella separazione

“allegati” dell’incarto OA.2007.128). Aggiungasi che il di lei compagno – __________

–, che partecipa insieme con la convenuta agli spettacoli, ha dichiarato che

per quelli “non riceviamo compenso, al massimo il rimborso delle spese di

trasferta ossia il costo del carburante e possiamo consumare gratuitamente le

bevande. Per andare a __________ ad esempio ricevo fr. 150./fr. 180.- di trasferta”

(verbale d'udienza del 23 aprile 2008, pag. 3 in basso).Che la convenuta abbia girato film pornografici non fa dubbio. Che essa abbia percepito

qualcosa potrebbe anche essere. Nondimeno nulla si sa sull'entità di quegli

eventuali introiti. Ciò che rende, ancora una volta, l’appello privo di consistenza.

b) L’appellante

ritiene poi errata l'analisi che il Pretore ha operato sulla base dei documenti

prodotti dalla convenuta il 22/23 febbraio 2010. A mente dell'attore quei documenti attestano che la convenuta ha di sicuro ricevuto qualcosa per

le sue attività. Il Pretore, sulla base di quei documenti, ha considerato che

“la filmografia pornografica non [è] più retributiva, atteso del resto che

notoria è la possibilità di accedere gratuitamente a filmati pornografici in

rete”, concludendo che “i professionisti del porno ricavano indicativamente 50

euro a film” (sentenza impugnata, pag. 6 sotto il centro).

L’appellante

fa valere, sulla base dell’articolo di giornale di cui al doc. 12, che il

mercato pornografico è in crisi dal 2006, mentre la convenuta sarebbe stata attiva

sin da prima percependo lauti guadagni. Certo, __________ ha ammesso di avere

aperto il sito “l__________.ch” il 17 giugno 2004 e “__________.net” il 5

dicembre 2005 (deposizione del 23 aprile 2008: verbali, pag. 3). Se non che,

nulla agli atti comprova che la moglie abbia svolto attività remunerata, né a

quanto ammonti l’eventuale guadagno. AO 1 continua argomentando che siccome un

attore guadagnava € 400.– a scena (cfr. doc. 14), la convenuta ha senza dubbio

percepito generosi compensi. Quel documento – estratto dal sito internet “__________.it”

– indizia bensì in favore di perdite nel settore, giacché “adesso” un attore

percepisce “50 [euro] per un film”. In sintesi, i documenti agli atti, sebbene

possano – se del caso – indiziare per prestazioni a pagamento, poco sussidiano

l’attore, l'onerosità prospettata da quest’ultimo non trovando alcun riscontro

concreto.

11.

Per AO

1.

alla moglie andrebbe conteggiato un reddito di fr. 7500.– il mese, ma almeno

fr. 70 000.– annui, sulla base di € 50.– per ogni scena di un film. Egli

si duole anche che il primo giudice “nessuna parola” ha speso in merito alle

dichiarazioni rese dalla convenuta e dal di lei convivente nelle quali hanno dichiarato

di non percepire alcun reddito dall’attività pornografica. In realtà il Pretore

ha precisato che “si potrebbe pensare che una remunerazione l’abbia ottenuta,

ma la circostanza non può essere considerata notoria, o per lo meno non è

notoria l’entità dei compensi di attori pornografici” (sentenza impugnata, pag.

6.

al centro).

Ora,

“notori” possono essere quei fatti la cui esistenza è conosciuta in maniera generale

dal pubblico (135 III 89 consid. 4.1 con richiamo), oppure quelli desumibili dalla

comune esperienza (v. DTF 123 III 243 consid. 3a). Anche ammettendo che la convenuta

abbia percepito un compenso, nulla si sa né della sua entità né della frequenza

delle di lei attività. Non può certo dirsi che i compensi nell'ambito pornografico

italiano siano “notori” a un giudice ticinese, siano essi “per scena” o “per

film”, non essendoci pubblicazioni ufficiali al riguardo (v. 135 III 90 consid.

4.

) e non potendo dunque verificare l'entità delle singole “prestazioni”,

anche perché le stesse potrebbero variare da un film all'altro. L’appello si

rivela una volta ancora infondato.

12.

AO 1

pretende che la ex moglie abbia occultato risparmi, che sarebbero da suddividere

fra le parti. Egli chiede solo che la casa in Italia gli sia riconosciuta di

esclusiva proprietà (appello, n. 6 pag. 10). Se non che, l’immobile è stato esaminato

dal Pretore – nella sentenza di divorzio del 16 agosto 2007 – per fissare

l’equa indennità a norma dell’art. 124 CC, senza per altro attribuirlo a uno a

all’altro coniuge, né figurando nel dispositivo. La domanda di appello esula

pertanto gli estremi della restituzione in intero.

IV. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

13.

Gli

oneri dell'appello presentato da AP 1 seguono il principio della soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Identica sorte seguono le spese dell’appello presentato

da AO 1, ritenuto che in questo caso non si fa luogo

all'assegnazione di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AP 1

per osservazioni. In entrambe le procedure il pronunciato odierno non influisce

sull’esito degli oneri processuali di prima sede.

Nell'ambito

dell'appello di AP 1 entrambe le parti hanno postulato l’assistenza giudiziaria.

La richiesta di AP 1 non può essere accolta, ove si pensi che l’appello non era

provvisto di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), come dimostra l’attuale

decisione. In merito alla richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1, contenuta

nelle osservazioni all’appello, occorre premettere che la giurisprudenza di

questa Camera si è sempre dimostrata restrittiva nel concedere l'assistenza

giudiziaria ai proprietari di immobili, in special modo nel caso di abitazioni

secondarie e di vacanza (I CCA, sentenza inc. 11.1999.6, del 12 febbraio 1999,

consid. 5). In concreto gli atti fanno stato di un immobile abitativo con annesso

magazzino-deposito, posto nel Comune di __________ (__________/I) di cui AO 1 è

comproprietario in ragione di 10/18 (i rimanenti 8/18 appartengono all'appellante).

Stimato nel 1992 € 38 010.– (pari

a ca. fr. 56 000.–, cambio 1.47), l'immobile risultava a quel tempo gravato da un'ipoteca

di fr. 39 944.40, sicché AO 1 poteva vantare una sostanza immobiliare netta di ca.

fr. 9000.– (doc. 27 e 28 dell'inc. OA2005.116). Non consta che tale bene sia

stato alienato, perciò, trattandosi di abitazione secondaria e tenuto conto, da

una parte, dell'aumento di valore frattanto intervenuto nel settore immobiliare

e, dall'altra parte, degli ammortamenti verosimilmente effettuati, AO 1 non può

essere considerato indigente ai sensi dell'art. 3 Lag. La domanda di assistenza

giudiziaria va perciò respinta.

Per

quanto riguarda la richiesta formulata da AO 1 nel proprio appello, la stessa

va disattesa, ove si consideri che l'appello mancava sin dall'inizio di

possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere

stato intimato a AP 1 per osservazioni. Delle condizioni verosimilmente

difficili in cui versano le parti si tiene conto, in ogni modo, riducendo per

quanto possibile la rispettiva tassa di giustizia.

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

14.

Relativamente

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

di AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono

posti a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1 è respinta.

4. La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 nelle osservazioni

all’appello è respinta.

5. L'appello

di AO 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

6. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono

posti carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.

7. La

richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 è respinta.

8. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di

Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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