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Decisione

11.2007.147

Scioglimento di comproprietà: usufrutto gravante una quota

21 giugno 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I

convenuti affermano da parte loro che lo scioglimento della comproprietà non implica

l'estinzione delle singole quote né giustifica la cancellazione dell'usufrutto.

Secondo loro, le quote possono anche essere acquisite ai pubblici incanti da

aggiudicatari diversi oppure da un aggiudicatario unico che intenda mantenerle distinte

nel registro fondiario. In entrambi i casi, a loro avviso, la quota gravata di

usufrutto continua a rimanere tale. Stando ai convenuti, poi, non esiste alcun

“surrogato dell'oggetto gravato”, poiché lo scioglimento di una comproprietà

non è assimilabile alla perdita né alla scomparsa né, tanto meno, alla

distruzione della cosa, la quale continua a sussistere intatta.

3. Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della

comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla

suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente

destinata (art. 650 cpv. 1 CC). Circa il modo della divisione, l'art. 651 cpv.

2 CC specifica che qualora i comproprietari non trovino un accordo il giudice

ordina la divisione in natura e, ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione

del valore, ordina la licitazione tra comproprietari o ai pubblici incanti. In

concreto l'appellan­te non contesta né lo scioglimento della comproprietà nel

suo principio né il modo di divisione. Al Pretore rimprovera di avere ordinato

la vendita all'asta della particella senza disporre, in esito all'incanto, la

cancellazione dell'usufrutto che grava la quota di comproprietà di AO 3.

a) Lo

scioglimento di una comproprietà ordinaria comporta – per principio – l'estinzione

della comproprietà medesima, che è lo scopo dell'art. 650 cpv. 1 CC (Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar,

ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad

art. 650; Steinauer,

Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 409 n. 1179a). A torto i convenuti credono

pertanto che in seguito all'incanto della particella n. 2491 “le due quote di

comproprietà potrebbero essere aggiudicate a due comproprietari terzi”, ciò che

non ne comporterebbe tecnicamente lo scioglimento, per concludere che in tal

caso la quota di AO 3 rimarrebbe gravata di usufrutto (osservazioni all'appello,

pag. 3 in fondo). All'incanto non vanno due quote di comproprietà separate,

bensì l'intero fondo. Che più acquirenti insieme possano poi acquistare il

fondo in comproprietà nulla muta alla circostanza che le quote originarie si

estinguano. L'usufrutto che grava l'una di esse non può dunque sussistere.

b) L'art.

748 cpv. 1 CC prevede del resto che un usufrutto decade in seguito a perdita

totale della cosa e l'art. 750 cpv. 3 CC stabilisce che quando in luogo della

cosa perita ne sia fornita un'altra, come nei casi di espropriazione o d'assicurazione,

l'usufrutto continua sulla cosa sostituita. La dottrina ha già avuto modo di precisare

che qualora la cosa vada distrutta e in sostituzione di essa il proprietario riceva

una somma in denaro, il diritto dell'usufruttuario si riporta per legge sull'importo

surrogato (Steinauer, op. cit.,

vol. III, 3ª edizione, pag. 69 n. 2469). E l'estinzione di un usufrutto

gravante una quota di comproprietà in seguito a scioglimento della comproprietà

medesima è equiparata all'estinzione dell'usufrutto per sostituzione della cosa

perita nel senso dell'art. 750 cpv. 3

CC (Müller in: Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 750; Baumann in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 12

ad art. 750 CC).

c) Gli appellati contestano invero che

l'art. 750 cpv. 3 CC si applichi anche all'estinzione di un usufrutto che grava

una quota di comproprietà. Se non che, a tal fine essi tentano di

equivocare

sui termini di “scioglimento” (Auf­hebung) e di “divisione” (Teilung).

Se infatti il testo tedesco dell'art. 650 CC usa la voce Aufhebung, quello

italiano impiega la locuzione “scioglimento” (titolo marginale), “cessazione

della comproprietà” (cpv. 1), “divisione” (cpv. 2) e di nuovo “scioglimento”

(cpv. 3), mentre il testo francese parla di fin de la coproprieté (titolo

marginale) e di partage (in tutti e tre i capoversi). Queste ultime imprecisioni

terminologiche sono criticate da Steinauer,

secondo cui occorrerebbe far capo all'espressione dissolution de la

coproprieté (op. cit., vol. I, pag. 409 n. 1179). Sia come sia, esse

non escludono dal novero dei casi di sostituzione della cosa perita (art. 750

cpv. 3 CC) quello dello scioglimento della comproprietà. Ne segue che, in

definitiva, lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 2491

mediante licitazione ai pubblici incanti comporterà l'estinzione della quota

gravata di usufrutto in favore di AO 1 e AO 2, usufrutto che si riporterà per

legge sulla metà del prezzo di aggiudicazione della particella. Al proposito l'appello

merita quindi accoglimento. Provviste di buon diritto risultano altresì le richieste

Considerandi

dell'appellante intese a regolare tempi e modi con cui l'usu­frutto andrà cancellato

dal registro fondiario e riportato sul bene di sostituzione.

4.

L'appellante

chiede infine che l'indennità per ripetibili fissata in suo favore dal primo

giudice in fr. 23 000.– sia portata ad almeno fr. 27 600.–. Ora, AP 1 ha promosso simultaneamente due cause: un'azione di accertamento fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC

(“azione di divisione”), intesa a far constatare che nulla ostava allo

scioglimento della comproprietà, e un'azione costitutiva (avente natura di actio

duplex), ancorata all'art. 651 cpv. 2 CC, per far definire il modo della

divisione (Rep. 1998 pag. 197 consid. 1 con richiamo).

In entrambi i casi determinante per il calcolo delle ripetibili

era il valore della quota di comproprietà appartenente alla parte vittoriosa (I

CCA, sentenza inc. 11.2007.56 del 24 febbraio 2009 su rinvio del Tribunale fede­rale,

consid. 5), in concreto dunque fr. 665 000.–, pari alla metà del valore dell'intera

particella.

a) Il

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, in vigore dal 1° gennaio 2008

(RL 3.1.1.7.1), prevede che per i procedimenti aperti prima dell'entrata in

vigore del regolamento medesimo “le ripetibili sono fissate secondo il diritto

previgente” (art. 16 cpv. 2). La litispendenza della causa risalendo nella

fattispecie al 18 agosto 2005, torna applicabile la vecchia tariffa dell'Ordine

degli avvocati. Questa prevedeva che in ogni causa avente un valore determinato

o determinabile, l'onorario del patrocinatore fosse stabilito entro percentuali

prefissate del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 vTOA). Tra l'aliquota minima e

quella massima la retribuzione andava stabilita poi caso per caso, secondo la

complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale

e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la

situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua

prevedibilità (art. 8 vTOA).

b) Per

pratiche il cui valore litigioso si poneva tra fr. 500 000.– e fr. 1 500 000.– l'art. 9 cpv.

1.

vTOA prevedeva un onorario dell'avvocato compreso fra il 4 e il 7% del valore

stesso. Nel caso in esame all'attore sarebbe spettato dunque, per un valore di

fr. 665 000.–, un minimo di fr. 26 600.– in entrambe le cause (4%). In realtà si

sarebbe trattato, con ogni evidenza, di un'indennità esorbitante, ove appena si

consideri che una retribuzione di fr. 53 200.– avrebbe rimunerato oltre

175.

ore di lavoro alla tariffa di fr. 300.– l'ora (la tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili in

vigore dal 1° gennaio 2008 prevede all'art. 12 una rimunerazione usuale di fr.

280.

– l'ora). In concreto le due cause sono state promosse con petizione unica

(9 pagine), cui l'attore ha dovuto far seguire un unico memoriale di

opposizione a quesiti peritali (2 pagine) e un unico allegato conclusivo (4

pagine). In Pretura, poi, non sono state necessarie più di due udienze. Anche

tenendo conto degli abituali colloqui con il cliente, delle conversazioni

telefoniche e della corrispondenza, mal si comprende come un avvocato avrebbe

potuto profondere nella conduzione di un simile patrocinio oltre 175 ore di

lavoro.

c) Nelle

circostanze descritte soccorrevano dunque le premesse per applicare l'art. 11

cpv. 1 TOA, stando al quale per pratiche di valore elevato che avevano richiesto

un impegno limitato, l'onorario dell'avvocato andava fissato tenendo conto non

solo del criterio ad valorem, ma anche di quello ad horam facendo

capo a una particolare formula elaborata dal Consiglio

di moderazione (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15). All'atto pratico ci si può dispensare nondimeno da un simile

esercizio. L'indennità di fr. 23

000.

– riconosciuta all'attore dal primo giudice garantisce

in effetti un adeguato compenso, alla predetta tariffa di fr. 300.– orari, per

oltre 76 ore di lavoro. Si stimasse il tempo che un avvocato solerte e

coscienzioso avrebbe verosimilmente dedicato alla pratica in esame (dalle 35

alle 40 ore), il legale dell'attore si vede già retribuire, con l'indennità fissata

dal primo giudice, alla tariffa di fr. 600.– orari. Nulla giustifica – e da

lungi – una retribuzione più elevata. Al proposito l'appello è destinato

pertanto all'insuccesso.

5.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sulla questione

dell'usufrutto, mentre esce sconfitto in tema di ripetibili. Dato tuttavia che il

valore di queste ultime (fr. 4600.–) è esiguo per rapporto a quello

dell'usufrutto (il quale grava una porzio­ne di comproprietà del valore di fr.

665.

000.–),

si giustifica di ridurre lievemente la tassa di giustizia e l'indennità per

ripetibili a carico dei soccombenti, rinunciando a riscuotere la trascurabile

quota di oneri processuali che andrebbe a carico dell'appellante. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare altresì il dispositivo sugli

oneri processuali e le ripetibili di primo grado, nel senso che la tassa di

giustizia e le spese vanno addebitate interamente ai convenuti, con obbligo di

rifondere all'attore

fr. 23 000.– per ripetibili.

6.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile. Basti ricordare che in una causa volta allo

scioglimento di una comproprietà (art. 650 cpv. 1 CC) il valore litigioso

corrisponde a quello della quota chiesta dall'attore, mentre in una causa

vertente sul modo della divisione (art. 651 cpv. 1 CC) esso corrisponde addirittura

al valore dell'intera comproprietà (RtiD I-2004 pag. 607 n. 109c).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso

che la sentenza impugnata è così riformata:

1.3 Nel capitolato d'asta il notaio incaricato preciserà che la particella n. 2491 RFD

di __________ è venduta ai pubblici incanti nel suo intero, senza l'usufrutto gravante la quota di comproprietà di AO 3 in favore di AO 1 e AO 2. Dopo l'aggiudicazione il notaio farà cancellare l'usufrutto dal registro

fondiario.

1.4 Il notaio incaricato preciserà

nel capitolato d'asta che con l'aggiudicazione della particella n. 2491 RFD di __________

nascerà per legge un diritto di usufrutto in favore di AO 1 e AO 2 sulla metà

del prezzo di vendita della particella spettante a AO 3.

2. La tassa di giustizia

di fr. 13 000.– e le spese di fr. 4130.50, da

anticipare dall'attore, sono poste solidalmente a carico dei

convenuti, i quali rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo solidale,

un'indennità di fr. 23 000.– per ripetibili.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 6200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

6250.–

sono

posti a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno a AP 1, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 6000.– complessivi per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

;.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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