11.2007.148
Trattenuta di stipendio in favore dei figli: spese e ripetibili
3 ottobre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2007.148
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, ICCA
Titolo:
Trattenuta di stipendio in favore dei figli: spese e ripetibili
DIFFIDA AI DEBITORI
SPESE E RIPETIBILI
art. 291 CC
Incarto n.
11.2007.148
Lugano,
3 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2007.637 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza del 22 maggio 2007 da
AO 1 ,
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 12 settembre 2007 presentato da AP 1
contro la sentenza emessa il 4 settembre 2007 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21 giugno 1999 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Città ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1965) e AO 1 (1967),
omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in cui il marito si
impegnava a versare un contributo indicizzato per i figli D__________ (1995) e L__________
(1996), affidati alla madre, di fr. 500.– mensili ciascuno, assegni familiari
non compresi. A distanza di otto anni, il 22 maggio 2007, AO 1 si è rivolta al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, lamentando ritardi nel pagamento
dei contributi per i figli e chiedendo di ordinare allo Stato del Cantone Ticino,
per cui l'ex marito lavora come docente, di trattenere dallo stipendio di lui
la somma indicizzata di fr. 1073.60 mensili (più gli assegni familiari), da
riversare direttamente su un suo conto.
B. All'udienza
del 22 giugno 2007, indetta per il contraddittorio,
AP 1 ha
proposto di respingere l'istanza. Entrambe le parti hanno notificato prove, che
il Segretario assessore ha ammesso seduta stante in luogo e vece del Pretore.
Al termine dell'istruttoria AO 1 ha introdotto un riassunto conclusivo del 26
luglio 2007 nel quale ha confermato la sua richiesta di giudizio. AP 1 ha
inviato al Pretore uno scritto conclusivo dell'8 agosto 2007 in cui assicurava
che avrebbe onorato il debito alimentare non appena possibile. Al dibattimento
finale le parti hanno rinunciato.
C. Statuendo
con sentenza del 4 settembre 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha parzialmente accolto
l'istanza,
nel senso che ha ordinato allo Stato di trattenere ogni mese dallo stipendio
del convenuto l'importo di fr. 1066.90 oltre agli assegni familiari e di
riversare tale somma su un conto bancario intestato a AO 1. La tassa di
giustizia e le spese (fr. 700.– complessivi) sono state poste a carico del
convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 ha presentato un “ricorso” del 12 settembre 2007 nel quale epiloga:
Chiedo pertanto di condonarmi o non
caricarmi i fr. 700.– di spese giudiziarie e invitare la controparte a
rinunciare ai fr. 500.– poiché io ho rinunciato a diverse migliaia di franchi
(spese del Pretore per il divorzio + tasse arretrate dovute dalla mia ex moglie).
Non mi
oppongo al prelievo dal salario in linea di principio, poiché non è mia
intenzione non pagare gli alimenti, ritengo però che la mia parola e promessa
di pagare tutti gli arretrati poteva essere comunque presa in considerazione.
Il
memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il
giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in
parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (art. 291 CC). La
procedura applicabile è, nel Cantone Ticino, quella sommaria contenziosa di
camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il
Pretore statuisce con sentenza appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370
cpv. 2 CPC) senza riguardo al valore litigioso (I CCA, sentenza inc. 35/91 del
26 settembre 1991, consid. 6, e inc. 11.2004.1 dell'11 aprile 2006, consid. 2).
Tempestivo, sotto questo profilo il “ricorso” del convenuto
può dunque essere trattato come appello.
2. L'appellante
non discute in concreto né i presupposti dell'art. 291 CC né l'ammontare della
trattenuta di stipendio. Postula – come si è accennato – l'esenzione dagli
oneri processuali e dalle ripetibili fissate dal primo giudice, facendo valere
Fatti
i sacrifici finanziari da lui affrontati ai fini del divorzio (“spese del Pretore per il divorzio + tasse
arretrate dovute dalla mia ex moglie”). Ora, nella sentenza
impugnata il Segretario assessore ha statuito sugli oneri
processuali e le ripetibili in base al principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Dandosi accoglimento dell'istanza nella misura di oltre il 99%,
egli ha posto così la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili a carico del
convenuto. Tale modo di procedere va esente da critiche. Quanto il convenuto chiede
è, in sostanza, che per “giusti
motivi” nel senso dell'art. 148
cpv. 2 CPC si deroghi alla regola della soccombenza e si rinunci alla riscossione
di oneri, prescindendo altresì dall'attribuire ripetibili o – al limite –
compensandole (non potendosi seriamente esigere che questa Camera solleciti
l'istante a rinunciare alla propria spettanza, come auspica il convenuto).
3. In
realtà non si scorge alcun “giusto
motivo”, nella fattispecie,
perché il Segretario assessore dovesse far capo all'art. 148
cpv. 2
CPC. Intanto il convenuto ha resistito alla legittima istanza dell'ex moglie
fino all'ultimo, salvo adombrare vaghe promesse di onorare il debito verso i
figli nello scritto conclusivo dell'8 agosto 2007. Le argomentazioni addotte
Considerandi
nel “ricorso”, poi, si esauriscono in recriminazioni
correlate a traversie che hanno fatto seguito al divorzio, nell'evocazione di torti
che al convenuto sarebbero stati arrecati dall'istante, in doglianze per
apprezzamenti ingenerosi espressi da una non meglio precisata autorità tutoria
e in empiti di autocommiserazione. In nessun punto dell'appello l'interessato pretende
tuttavia di avere creduto per inavvertenza che – ad esempio – gli mancassero i
mezzi per erogare i contributi (invero modesti) ai figli o che nuove circostanze
lo esonerassero dai suoi obblighi alimentari. Quanto ai sacrifici finanziari che
hanno fatto seguito al divorzio, essi non scusano evidentemente lo stato di bisogno
in cui si sono venuti a trovare i minorenni per le remore del convenuto. Ne
segue che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.
4.
La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno andrebbero addebitate
all'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato nondimeno ch'egli non ha
cognizioni giuridiche e che ha ricorso senza il patrocinio di un legale, si può
eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.
5.
Per
quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso a norma dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri che la trattenuta mensile
di fr. 1000.– indicizzati potrà gravare sullo stipendio del convenuto per oltre
un lustro (fino alla maggiore età del figlio D__________, il 1° gennaio 2013) e
continuare per un altro un anno e mezzo, ridotta a fr. 500.– indicizzati
(fino alla maggiore età della figlia Laura, il
18.
marzo 2014).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato
come appello, il “ricorso” è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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