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Decisione

11.2007.148

Trattenuta di stipendio in favore dei figli: spese e ripetibili

3 ottobre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i sacrifici finanziari da lui affrontati ai fini del divorzio (“spese del Pretore per il divorzio + tasse

arretrate dovute dalla mia ex moglie”). Ora, nella sentenza

impugnata il Segretario assessore ha statuito sugli oneri

processuali e le ripetibili in base al principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Dandosi accoglimento dell'istanza nella misura di oltre il 99%,

egli ha posto così la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili a carico del

convenuto. Tale modo di procedere va esente da critiche. Quanto il convenuto chiede

è, in sostanza, che per “giusti

motivi” nel senso dell'art. 148

cpv. 2 CPC si deroghi alla regola della soccombenza e si rinunci alla riscossione

di oneri, prescindendo altresì dall'attribuire ripetibili o – al limite –

compensandole (non potendosi seriamente esigere che questa Camera solleciti

l'istante a rinunciare alla propria spettanza, come auspica il convenuto).

3. In

realtà non si scorge alcun “giusto

motivo”, nella fattispecie,

perché il Segretario assessore dovesse far capo all'art. 148

cpv. 2

CPC. Intanto il convenuto ha resistito alla legittima istanza dell'ex moglie

fino all'ultimo, salvo adombrare vaghe promesse di onorare il debito verso i

figli nello scritto conclusivo dell'8 agosto 2007. Le argomentazioni addotte

Considerandi

nel “ricorso”, poi, si esauriscono in recri­minazioni

correlate a traversie che hanno fatto seguito al divorzio, nell'evocazione di torti

che al convenuto sarebbero stati arrecati dall'istante, in doglianze per

apprezzamenti ingenerosi espressi da una non meglio precisata autorità tutoria

e in empiti di autocommiserazione. In nessun punto dell'appello l'interessato pretende

tuttavia di avere creduto per inavvertenza che – ad esempio – gli mancassero i

mezzi per erogare i contributi (invero modesti) ai figli o che nuove circostanze

lo esonerassero dai suoi obblighi alimentari. Quanto ai sacrifici finanziari che

hanno fatto seguito al divorzio, essi non scusano evidentemente lo stato di bisogno

in cui si sono venuti a trovare i minorenni per le remore del convenuto. Ne

segue che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.

4.

La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno andrebbero addebitate

all'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato nondimeno ch'egli non ha

cognizioni giuridiche e che ha ricorso senza il patrocinio di un legale, si può

eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di

ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.

5.

Per

quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso a norma dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri che la trattenuta mensile

di fr. 1000.– indicizzati potrà gravare sullo stipendio del convenuto per oltre

un lustro (fino alla maggiore età del figlio D__________, il 1° gennaio 2013) e

continuare per un altro un anno e mezzo, ridotta a fr. 500.– indicizzati

(fino alla maggiore età della figlia Laura, il

18.

marzo 2014).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Trattato

come appello, il “ricorso” è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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