11.2007.149
Transazione extragiudiziaria in ambito tutorio
4 ottobre 2012Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.149
Data decisione, Autorità:
04.10.2012, ICCA
Titolo:
Transazione extragiudiziaria in ambito tutorio
RICORSO
art. 421 cf. 8 CC
Incarto n.
11.2007.149
Lugano
4 ottobre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente
Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 492.1999/R.63.2005 (autorizzazione
al tutore a sottoscrivere un accordo di risarcimento) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
alla
Commissione tutoria
regionale 6, Agno
per quanto riguarda l'autorizzazione conferita all'allora
tutore ufficiale
a sottoscrivere un accordo transattivo con
CO 2
CO 3
(patrocinati dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 6
luglio 2007 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 22 novembre 1999 l'allora Delegazione tutoria di __________ ha istituito in favore di AP 1 (1945) una tutela volontaria (art. 372
CC), affidata al dott. __________. Il tutore è poi stato sostituito dall'avv. __________
(decisione del 30 aprile 2003 della Commissione tutoria regionale 6, Agno),
a sua volta avvicendata dall'allora tutore ufficiale __________ (decisione del
20 gennaio 2004/24 marzo 2004 della medesima Commissione tutoria regionale).
B. Il
15 ottobre 2003 la Commissione tutoria ha autorizzato la vendita, mediante
incanti pubblici, della particella n. 507 RFD del Comune di __________ di
proprietà della pupilla, del valore di fr. 820 000.– (stima del
perito __________ del Dipartimento delle istituzioni, eseguita nel dicembre
2001 e confermata nel gennaio 2003). Il capitolato d'asta è stato allestito il
28 aprile 2004. Esso conteneva una clausola indicante che “Il bene immobile si
cede e vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni annessa
ragione, azione e pertinenza, come meglio risulta dal Registro Fondiario
Definitivo di __________” (n. 12). Gli incanti si sono tenuti il 7 giugno 2004.
Degli stessi è stato incaricato il notaio __________. L'immobile è stato aggiudicato
a CO 2 e a CO 3, in ragione di ½ ciascuno per fr. 822 000.–. Il
prezzo è stato soluto il 9 luglio 2004 e con decisione dell'11 agosto 2004 la
Commissione tutoria regionale 6 ha autorizzato l'iscrizione del trapasso di
proprietà a registro fondiario.
C. Già
il 27 luglio 2004 gli acquirenti si sono lamentati di alcuni difetti presenti
nella casa che sorge sull'immobile da loro acquistato. Dopo alcuni incontri tra
di essi, il tutore e la Commissione tutoria regionale 6 – senza che la pupilla
fosse coinvolta –, le parti hanno incaricato l'arch. __________ di allestire un
referto peritale. Egli lo ha consegnato il 3 maggio 2005. Dallo stesso emerge
che l'immobile valeva circa fr. 700 000.–, ritenuti, fra l'altro, all'incirca
fr. 44 000.– di danni e difetti. Sulla base di ciò, con richiesta del 20
giugno 2005, CO 2 e CO 2 hanno postulato un indennizzo di
fr. 170/175 000.–, riducendolo poi – a titolo transattivo – a
fr. 110 000.–. Con lettera del 1° luglio 2005 il tutore ha offerto loro
fr. 20/25 000.–, rilevando l'esistenza di una clausola di esclusione
di garanzia.
D. AP 1,
il 2 luglio 2005 si è opposta a qualsivoglia risarcimento e ha incaricato l'arch.
__________ di allestire una nuova valutazione. Da essa, resa il 5 luglio 2005, emerge
che l'immobile vale fr. 937 700.–. Il 27 luglio 2005 la Commissione
tutoria regionale 6 ha indetto un'udienza di conciliazione alla quale la
pupilla non è stata invitata. In esito alla medesima, il 2 agosto 2005, il
tutore e il legale di CO 2 e CO 3 hanno comunicato alla Commissione tutoria
regionale di essere giunti a un accordo per comporre la vertenza: AP 1 avrebbe
versato fr. 95 000.– a titolo di risarcimento danni.
E. Con
decisione del 2 settembre 2005 la Commissione tutoria regionale 6 ha autorizzato il tutore a sottoscrivere l'accordo raggiunto. Statuendo il 6 luglio 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso di AP 1 contro la predetta autorizzazione,
non riscuotendo oneri processuali, ma addossando alla pupilla un'indennità di
complessivi fr. 500.– da versare a CO 2 e CO 3 per ripetibili.
F. Contro
la decisione appena citata, AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del
29 agosto 2007 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che
“la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele del 6 luglio 2007 [sia]
annullata e riformata nel senso che il ricorso del 15 settembre 2005 dell'appellante
è accolto, la risoluzione n. 193 del 2 settembre 2005 della Commissione tutoria
regionale 6, Agno, annullata e l'accordo di transazione firmato dal tutore __________
e approvato da detta Commissione annullato”. Con osservazioni del 31 ottobre
2007 CO 2 e CO 3 hanno proposto di respingere l'appello. La Commissione tutoria
regionale 6, benché invitata, non ha presentato osservazioni. Nel frattempo, il
Presidente di questa Camera, con decreto del 18 settembre 2007, ha dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al
31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla
notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinviava anche l'art. 39
LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con
le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese. La sentenza impugnata è
stata notificata il 9 luglio 2007 (appello, pag. 2 in alto). Sospeso per effetto delle ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), il termine
di venti giorni per presentare appello è scaduto il 30 agosto 2007. Inoltrato
il 29 agosto 2007, l'appello è tempestivo e quindi ricevibile. Come tempestive
sono le osservazioni di CO 2 e CO 3.
2. Ammesse
la legittimazione attiva di AP 1 e la propria competenza a vagliare il ricorso,
l'Autorità di vigilanza sulle tutele lo ha respinto. Dopo avere ricordato i
principi che disciplinano l'esame di una transazione in ambito tutorio – con
riferimento all'art. 421 n. 8 CC –, l'Autorità di vigilanza sulle tutele, nella
fattispecie, ha ritenuto che l'esclusione di garanzia a norma dell'art. 199 CO,
ribadita al punto n. 12 del capitolato d'asta, non fosse vincolante, siccome
mera clausola di stile. Inoltre – ha soggiunto l'autorità – la notifica dei
difetti da parte degli acquirenti, avvenuta il 27 luglio 2004, era senz'altro
tempestiva. Ciò posto, l'Autorità di vigilanza ha ritenuto adempiute le
condizioni “per ammettere la ricevibilità in ordine e nel merito di un'azione
civile di risarcimento per difetti della cosa venduta”. Essa ha poi valutato l'importo
della transazione, di fr. 95 000.–, ritenendolo adeguato. Onde, in
definitiva, il rigetto del ricorso.
3. AP 1
insta per l'assunzione di un complemento peritale, oppure chiede che questa
Camera ordini “una [perizia] nuova e imparziale a sensi degli art. 322 lett. a
e 88 lett. a CPC”. L'indagine, di per sé, era ammissibile in virtù dell'art.
424a cpv. 2 CPC ticinese. Se non che, essa non porterebbe alcun
verosimile elemento di rilievo ai fini del giudizio. Agli atti figurano una
perizia dipartimentale del dicembre 2001, confermata nel gennaio 2003, grazie
alla quale è stato fissato il piede d'asta per la vendita ai pubblici incanti
(perizia dell'arch. __________), una perizia commissionata dagli acquirenti –
dopo la compravendita – che attesta un valore inferiore a quello ritenuto per
l'incanto (perizia dell'arch. __________ del 3 maggio 2005) e, infine, una
perizia allestita dall'arch. __________ su incarico della pupilla (perizia del
5 luglio 2005). Ciò posto, non si ravvisano gli estremi per ordinare una nuova
valutazione.
4. Nelle
osservazioni all'appello, CO 2 e CO 3 contestano, da un lato, la legittimazione
“ricorsuale” dell'appellante come pure l'esistenza di un “interesse attuale” da
parte di essa a ricorrere. Le critiche vanno esaminate separatamente.
a) Per
Fatti
i convenuti, le censure mosse da AP 1 riguardano precedenti atti di rappresentanza
del tutore contro i quali essa non avrebbe reagito a tempo, sì da configurare
un “chiaro ed insostenibile abuso di diritto” (osservazioni, “al merito del ricorso”,
pag. 2 in fondo e punto ad 2c pag. 5 segg.). Se non che, l'interessata non ha
partecipato, né consta che sia stata invitata a farlo, alle discussioni del 29
novembre 2004, del 21 marzo 2005, del 29 aprile 2005, del 15 giugno 2005 e
del 27 luglio 2005. Non risulta nemmeno che i verbali delle stesse le siano
stati notificati (v. verbali delle discussioni citate in: raccoglitore blu n. 3
allegato all'incarto n. 492.1999/ R.63.2005,
sezione “verbali”). Né, per avventura, si può affermare che la stessa ne abbia
preso conoscenza.
Ora,
l'art. 409 cpv. 1 CC dispone che se il tutelato è
capace di discernimento e ha compiuto sedici anni, il tutore deve, in quanto
sia possibile, chiedere il suo avviso prima di prendere una decisione sugli
affari importanti. E l'eventuale risarcimento da versare ad acquirenti del
proprio immobile può dirsi un affare importante, ove si consideri che una
transazione va avallata dall'autorità tutoria (v. anche: Egger in: Zürcher Kommentar, 2a
edizione, n. 5 e 6 ad art. 409; Leuba
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 4 ad art. 409).
Inoltre, sapendo della sua opposizione, formulata già
il 2 luglio 2005, la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto informare AP
1. Che poi l'opinione del pupillo non sia vincolante per il tutore o per
l'autorità tutoria (Egger, op.
cit., n. 2; Leuba, op. cit., n. 7)
nulla muta: AP 1 andava interpellata. Essa ha quindi impugnato l'unica
decisione emessa dalla Commissione tutoria regionale. Non essendo in discussione
la sua capacità di discernimento, alla pupilla va dunque riconosciuta la legittimazione
ricorsuale (art. 420 CC).
b) CO
Considerandi
2.
e CO 3 affermano altresì che a AP 1 faccia difetto un “interesse attuale”
al ricorso. Ciò perché per “consolidata giurisprudenza ed autorevole dottrina” eventuali
“componimenti amichevoli di vertenze che non formano oggetto di procedure
giudiziarie pendenti” sfuggirebbero all'art. 421 n. 8 CC (osservazioni, pag.
2).
Che
vi sia “consolidata giurisprudenza sul tema” non è così pacifico. In un'unica
occasione – resa invero in materia successoria – il Tribunale federale ha indicato
che l'art. 421 n. 8 CC si applica solo alle transazioni giudiziarie (DTF 64 II
409). Analogo convincimento è stato espresso anche dall'Obergericht del
Cantone di Zurigo, senza però citare il precedente del Tribunale federale, ma
fondandosi sull'opinione di Egger
(ZR 84/1985 pag. 200 con riferimento a Egger
in: Zürcher Kommentar, 2a edizione, n. 37 ad art. 421 CC).
Quanto
all' “autorevole dottrina” in materia, i convenuti non si affidano che a Geiser (in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a
edizione, n. 20 ad art. 421/422 CC). In realtà, la dottrina è divisa. Solo due
autori ritengono che l'art. 421 n. 8 CC non si applichi alle transazioni extragiudiziarie,
limitandosi agli accordi giudiziari: Egger
(eo. loc.) e Geiser (eo. loc.). La
maggior parte degli autori è invece di opinione diversa, ammettendo che l'art.
421.
n. 8 CC valga anche per le transazioni extragiudiziarie: Zellweger, Die Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen
Organe aus der Vermögensverwaltung, tesi Berna 1938, pag. 67; Hünerwadel, Der aussergerichtliche
Vergleich, tesi San Gallo 1984, pag. 42; Kaufmann
in: Berner Kommentar, n. 27 ad art. 421; Meier,
Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, tesi Friburgo
1994, pag. 413; e verosimilmente anche Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4a edizione, n. 8131.
In concreto, l'Autorità di vigilanza ha ammesso la propria
competenza e, dunque, l'applicazione dell'art. 421 n. 8 CC alla transazione
extragiudiziaria in esame. Ciò perché quell'articolo “non fa distinzione tra le
due forme di transazione e considerato che in definitiva un esame si impone a
maggior ragione quan[d]o l'accordo avviene al di fuori dal controllo di un'autorità
giudiziaria”. L'autorità si è avvalsa dell'opinione espressa da Meier (sentenza impugnata, consid. 1). Come
detto, i convenuti opinano che “consolidata giurisprudenza ed autorevole dottrina”
ritengano il contrario.
Ora,
nella decisione poc'anzi evocata, il Tribunale federale era confrontato con un
litigio successorio, in cui un erede era sotto tutela ed era stato limitato,
nella sua spettanza, alla propria legittima. Egli, per il tramite del proprio
tutore, aveva accettato di non impugnare il testamento. Nulla si sa se il
pupillo si fosse opposto alla transazione né quale fosse il motivo della misura
tutelare. La fattispecie, come detto in precedenza, è ben diversa, come diverso
è l'ambito giuridico. A prima vista, sembrerebbero così esserci – prudenzialmente
– elementi per scostarsi, in concreto, dall'affermazione del Tribunale
federale. Inoltre, l'argomentazione dell'autorità precedente convince: se
l'autorità tutoria deve autorizzare una transazione giudiziaria, che sarà
pertanto vagliata anche da un giudice, a maggior ragione e nell'interesse del
pupillo quell'autorità deve legittimare un accordo extragiudiziario che, per
definizione, sfugge all'esame di un giudice. Onde l'interesse di AP 1 a ricorrere.
5.
L'appellante
contesta che la clausola di esclusione di garanzia sia una semplice clausola di
stile (appello, n. 2a pagg. 3 segg.). L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha esaminato
il capitolato d'asta e ha ritenuto che “l'esclusione della garanzia appare
proprio essere una clausola di stile, inserita dal notaio rogante per prassi,
senza che sia espressamente stata specificata e dettagliata la volontà delle
parti di avvalersi della possibilità dell'art. 199 CO” (sentenza impugnata,
consid. 3a).
a) Agli
incanti pubblici – anche in materia tutoria – si applicano gli art. 229 segg.
CO (Egger, op. cit., n. 6 ad art.
404.
CC; Meier, op. cit., pag. 321
nota 12; Vuillety in: Commentaire
romand – CO I, Basilea 2003, n. 16 ad Intro. aux art. 229-236 CO; Guler in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a
edizione, n. 11 ad art. 404 CC). L'art. 234 cpv. 2 CO dispone che il deliberatario
acquista la cosa nello stato e con i diritti e gli oneri che risultano dai
pubblici registri o dalle condizioni di incanto o che esistono per legge. Per
la dottrina ciò vale anche per la vendita per incanto pubblico volontario (Oser/ Schönenberger in: Zürcher Kommentar, 2a edizione,
n. 11 ad art. 234; Giger in:
Berner Kommentar, Berna 1999, n. 6 ad art. 234; Vuillety,
op. cit. n. 10 ad art. 234). Il cpv. 2 citato fa seguito al
cpv. 1 secondo cui nella esecuzione forzata la vendita ha luogo senza garanzia,
salvo particolari promesse o il caso di dolo a danno degli offerenti. Ciò premesso,
la garanzia per difetti sembrerebbe esclusa per ciò solo, salvo dolo. L'art.
234.
cpv. 3 CO dispone tuttavia che nella vendita per incanto pubblico volontario
l'alienante è tenuto alla garanzia come un altro venditore, ma può, nelle
condizioni dell'incanto pubblicamente annunciate, sottrarsi all'obbligo della
garanzia, a eccezione della responsabilità per dolo.
b) In
concreto – si conviene con gli acquirenti – la clausola litigiosa “[i]l bene
immobile si cede e vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con
ogni annessa ragione, azione e pertinenza, come meglio risulta dal Registro
Fondiario Definitivo di __________ “ (allegato B al doc. 1 nella sezione “ricorso”
dell'incarto n. 492.1999/ R.63.2005, pag. 3), cui è poi stata aggiunta, nel
rogito d'acquisto, la formula “e note agli aggiudicatari”, riferita alle
condizioni del fondo (allegato C, pag. 4 in alto, al doc. 1 nella sezione “ricorso” dell’incarto n. 492.1999/ R.63.2005), può non sembrare una clausola di esclusione
di garanzia propriamente detta (cfr. al riguardo: DTF 126 III 67 consid. 4;
sentenza del Tribunale federale 4C.281/2002 del 25 febbraio 2003, consid. 1.4
in: ZBGR/RNRF 2005 pag. 117; cfr. comunque sia: sentenza del Tribunale federale
4A_529/2010 del 4 gennaio 2011, consid. A: l'immobile era
“vendu, meublé et agencé, dans son état actuel, tel qu'il était connu des
acheteurs, sans garantie, «sous la seule réserve de l'article 199 du Code des
obligations (défauts frauduleusement dissimulés)»”).
La
formula scelta nella fattispecie, letta alla luce del
principio dell'affidamento (DTF 130 III 689 consid. 4.3.1 con richiami), sembra
in realtà escludere dalla responsabilità della venditrice ciò che gli
acquirenti hanno potuto concretamente vedere e constatare. In altre parole, la
casa sarebbe stata acquistata nello stato esistente al momento della vendita,
gli acquirenti accettando questa situazione (sentenza del Tribunale federale 4C.281/2002 citata), spettando loro in ogni caso valutare lo stato dell'oggetto prima di formulare
offerte (DTF 123 III 169 consid. 3b).
c) Aggiungasi
poi che quella condizione d'asta è stata per altro anche pubblicata in alcuni
quotidiani, nel Foglio ufficiale cantonale e inserita, come detto, nel rogito
di compravendita (v. allegati B e C al doc. 1 “ricorso” dell'incarto n.
492.
/ R.63.2005). Una clausola cessa di essere “di stile” se le parti sono
state rese attente sulla stessa (DC 1987 pag. 10; v. anche: Tercier/Favre, op. cit., n. 895). Ciò
che può dirsi essere avvenuto in concreto, per la pubblicità conferita a quell'esclusione.
Che gli acquirenti abbiano visitato la casa è pacifico (allegato H, pag. 3 in alto al doc. 1 “ricorso” dell'incarto n. 492.1999/ R.63.2005). Lo stato della casa era dunque
noto. L'esclusione di responsabilità va dunque ammessa. E non resta che esaminare
se l'appellante abbia una responsabilità per dolo o per difetti che gli
acquirenti non potevano attendersi (al riguardo: DTF 130 III 689 consid.
4.3
).
6.
CO 3
e CO 2, come detto, hanno visitato la casa di AP 1 nel mese di maggio 2004.
Sullo svolgimento di quella visita le opinioni divergono (v. allegati E e I al
doc. 1 citato e doc. 3, pag. 4 in alto del medesimo incarto; lettera del 20
settembre 2004 della Commissione tutoria a __________ in: raccoglitore blu n.
1). Se non che, incombeva agli acquirenti dimostrare le circostanze da essi
affermate. Né, per vero, dalle perizie agli atti emergono difetti che avrebbero
potuto essere occultati con dolo dalla pupilla. Ora, la perizia allestita
dall'arch. __________ suddivide la situazione dell'immobile litigioso in
“difetti” e “danni”.
a)
Il perito riscontra quattro difetti. Dapprima problemi di “umidità ascendente
praticamente in ogni muro”. Il perito afferma trattarsi di un “difetto
costruttivo” e ritiene che il fenomeno sia in ogni caso “visibile”, poiché esso
si manifesta prima con “un alone più scuro”, dopodiché “l'intonaco e lo strato
di finitura […] perdono di consistenza e si sgretolano”, ciò che corrisponde
alla situazione esistente al momento della verifica peritale, nella primavera
del 2005 (perizia, pag. 3, n. 1.1.1: allegato F al doc. 1 “ricorso”
nell'incarto citato). In seguito, il perito ha ravvisato “crepe orizzontali
sotto la soletta di copertura del 1° piano e sulla quasi totalità delle pareti
perimetrali”. Si tratta di un difetto di “tipo estetico” contro il quale “non
esistono rimedi”, ma che non è “causa di danni” (perizia citata, pag. 4, n.
1.1
). In terza battuta, il perito ha constatato una “serie di difetti”
riconducibili a “scarsa manutenzione”, di cui ha riportato un elenco
“sicuramente incompleto ma abbastanza significativo” (perizia citata, pag. 4,
n. 1.1.3). Infine, quale ultimo difetto, l'esperto ha annoverato l'“impianto di
riscaldamento”, che presentava però “un normale deterioramento tecnico”
(perizia citata, pag. 4, n. 1.1.4).
Ora,
si tratta di elementi visibili esistenti prima del 7 giugno 2004
(perizia citata, pag. 6, n. 3). Certo, per il perito “probabilmente, con tutti
i locali arredati, la maggior parte dei difetti non era visibile” (perizia
citata, pag. 6, n. 4). Se non che la presenza di mobili al momento della visita,
mentre la pupilla abitava ancora nella casa, non può essere considerata una
dissimulazione dolosa di difetti. E, siccome l'acquisto era subordinato allo
“stato di fatto” noto alle parti, non si può condividere l'opinione
dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. Inoltre, l'importo previsto dal perito
per il risanamento di questi difetti ascende a fr. 43 000.– (perizia
citata, n. 2 pag. 5), pari a poco più del 5% del prezzo soluto, ciò che si
situa nei margini tollerati dalla giurisprudenza (DTF 130 III 689 consid.
4.3
).
b) Quanto
ai pretesi “danni”, per il perito ve ne sono due. Da un lato, alcune “piccozzature
eseguite in modo volontario” (perizia citata, pag. 4, n. 1.2.1) e, dall'altro,
macchie di pittura “sugli scossetti”, dovuti a un “intervento di tinteggio
delle finestre” (perizia citata, pag. 3, n. 1.2.2). Si tratta però di danni esistenti
prima del 7 giugno 2004 (perizia citata, pag. 6, n. 3; v. anche allegato B
menzionato, pag. 2 sotto il centro) e in ogni caso richiedenti una spesa di fr.
1000.
– complessivi per il risanamento (perizia citata, pag. 3, n. 1.1.1). Sia
come sia, appare che gli inconvenienti riscontrati dal perito possano essere
riconducibili alla vetustà dell'immobile, come pure all'usura del medesimo.
Certo, una carente manutenzione non può essere tollerata. Ma non si può certo affermare
che essa ascenda all'importo oggetto della transazione, dandosi – come detto –
difetti visibili.
c) Per
il “minor valore” dovuto alla vetustà e alla carente manutenzione imputata a AP
1, il perito lo riscontra dopo “che la nudità dei locali” ha mostrato “tutte le
loro magagne” (perizia citata, n. 4 pag. 6). Ma, come detto, non può essere
rimproverato a AP 1 una dissimulazione dei difetti. D'altronde, la perizia
dell'arch. __________ è stata elaborata dopo la compravendita, e a
qualche mese dall'uscita della precedente proprietaria. La casa, infatti, “è
rimasta chiusa ed inabitata da novembre 2004 per diversi mesi (fino ad aprile
2005.
di sicuro)” (allegato H al doc. 1 citato, pag. 2). Inoltre, il tutore ufficiale
considera poi “impropria” la differenza di fr. 120 000.– che emerge
dalla perizia dell'arch. __________, come pure la deduzione del 2% per vetustà,
poiché a mente sua “i difetti constatati siano da inglobare in particolare nel
contesto di "stato di fatto in cui si trova l'immobile", definito nel
capitolato d'asta” (allegato H citato, pag. 2 in fondo).
d) In
sintesi, non si può affermare che AP 1 abbia dolosamente dissimulato difetti,
il problema ponendosi nella verifica dell'immobile da parte di potenziali acquirenti.
Ai quali, infatti, spettava – come ricordato (v. sopra consid. 5b) – verificare
l'oggetto prima di formulare offerte. Al riguardo è lampante la lettera,
citata, del 20 settembre 2004 della Commissione tutoria al tutore ufficiale (v.
qui sopra consid. 6). In essa, infatti, l'autorità ribadisce che una visita
della casa in vendita era stata organizzata dal notaio e che dunque i coniugi CO
2.
“hanno acquistato l'immobile nello stato in cui si presentava il giorno
dell'aggiudicazione”. Inoltre – aggiunge la Commissione tutoria – “se essi non
hanno fatto uso di questa possibilità e si sono rivolti direttamente alla
signora AP 1 per visitare la casa questo è successo a loro piena discrezione”. Infine,
l'importo della transazione non può essere definito corrispondere agli interessi
della pupilla.
e) Altra,
poi, è la questione dell'eventuale indennità per occupazione dell'immobile per
il tempo che AP 1 ha trascorso in casa dopo il trapasso di proprietà. Essa,
comunque sia, non è qui specificatamente in discussione.
7.
La
fattispecie merita però una chiosa supplementare. La casa della pupilla è stata
aggiudicata il 7 giugno 2004. Agli atti figura una prima valutazione
commerciale di fr. 780 000.– (lettera della __________ all'allora
Delegazione tutoria del 21 marzo 2000 in: raccoglitore blu n. 2). La perizia
dipartimentale di __________ del dicembre 2001 ha fissato – senza invero accertamenti particolari, ma conteggiando una riduzione per vetustà
del 15% – un valore commerciale di fr. 820 000.– (in: raccoglitore blu n.
2). Egli ha poi confermato quel valore con scritto del 30 gennaio 2003 avendo
“rivisto nuovamente la proprietà AP 1” (in: raccoglitore blu n. 2). Una
richiesta di vendita risale già al 7 settembre 2001, ripresa il 13 marzo 2002 e
poi reiterata il 28 maggio 2002 (lettere di AP 1 e del dott. __________ alla
Commissione tutoria in: raccoglitore blu n. 2), poiché la manutenzione
dell'immobile eccedeva le possibilità economiche della proprietaria. Nello
scritto del 28 maggio 2002 il tutore ha indicato di avere trovato un potenziale
acquirente per la casa “nello stato in cui si trova”, disposto a versare fr.
850.
000.–. Ma l'autorità tutoria si è opposta rilevando che era possibile
raggiungere “un maggiore ricavo di quello offerto” (lettera del 30 settembre
2002.
in: raccoglitore blu n. 2).
In
seguito, l'8 ottobre 2003 il perito comunale di __________, __________, ha constatato
un certo degrado dell'immobile della pupilla (v. fotografie annesse al rapporto
in: raccoglitore blu n. 3, sezione “decisioni + ricorsi”). Poi, il 15 ottobre
seguente l'autorità tutoria ha autorizzato la vendita agli incanti pubblici
dell'immobile di AP 1. In quella decisione, la Commissione tutoria si rifà alla
risoluzione n. 324 del 2 ottobre 2003 – di ricovero coatto della pupilla – asserendo
che il ricovero coatto era giustificato perché “AP 1 aveva, fra le altre cose,
danneggiato gravemente la propria abitazione” (risoluzione n. 329 del 15
ottobre 2003 in: raccoglitore blu n. 1 nella sezione menzionata). Se non che,
nella decisione richiamata – del 2 ottobre 2003 – non vi è traccia di un
danneggiamento volontario (decisione in: raccoglitore blu n. 3 nella sezione
menzionata). Certo è, comunque sia, che il rapporto citato dell'8 ottobre 2003
dimostra danneggiamenti volontari. Ciò posto, il 20 ottobre 2003 il tutore ha
chiesto alla Commissione tutoria l'autorizzazione a sgomberare parzialmente i
locali abitati da AP 1, sì da “sanare i locali dell'abitazione” (lettera in: raccoglitore
blu n. 3 nella sezione menzionata). Ciò che l'autorità tutoria ha assecondato
con decisione del 13 novembre 2003.
Ciò
premesso, nell'ottobre del 2003 la casa di AP 1 non poteva certo dirsi in
ottime condizioni. Che la perizia dipartimentale fosse ancora valida è opinabile.
In ogni caso, per l'autorità tutoria, i difetti riscontrati dal perito comunale
l'8 ottobre 2003 erano stati “tutti eliminati” (lettera della Commissione
tutoria del 20 settembre 2004 al tutore in: raccoglitore blu n. 1), tant'è che
il nuovo rapporto di quel perito – del 30 agosto 2004, eseguito dopo la vendita
agli incanti – non diverge da quello dell'8 ottobre 2003, rilevando “stacchi
pittorici in prossimità della lavatrice”, ma indicando che il locale è
ventilato (in raccoglitore blu n. 1). Giova infine ricordare che AP 1 ha traslocato il 29 ottobre 2004.
In
conclusione, non si può certo dire che il comportamento della Commissione tutoria
sia stato impeccabile. Che a più di un anno di distanza e a fronte di
importanti disagi nella manutenzione della casa della pupilla, la perizia di __________
potesse servire, acriticamente, quale base d'asta è tutto fuorché evidente. Non
va poi taciuto il fatto che, verosimilmente, gli acquirenti hanno visitato
l'immobile al di fuori della visita organizzata dal notaio, assumendosi dunque
i rischi del caso. Non è dato di capire come in simili condizioni si possa
imputare un comportamento doloso a AP 1.
8.
Le
altre censure sollevate dall'appellante – la tempestività della notifica dei
difetti e la scelta, da parte dell'Autorità di vigilanza, di prendere “come
unica base per la determinazione del contestato minor valore dell'immobile
venduto [...] la perizia dell'Arch. __________” – possono restare indecise.
Esse, infatti, non influiscono sull'esito dell'odierno giudizio, siccome
un'eventuale responsabilità per difetti non può essere ammessa, dandosene una
valida esclusione.
9.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). CO 3 e
CO 2, che si sono opposti all'appello, verseranno ripetibili a AP 1. Il
giudizio odierno impone anche di riformare il dispositivo su tasse e spese
della decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele.
10.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell' art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia dei fr. 30 000.–, ai fini
di un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
1. Il ricorso è accolto, di conseguenza la decisione
del 2 settembre 2005 della Commissione tutoria regionale 6 è annullata.
2. Non
si riscuotono tasse né spese di giustizia. CO 3 e CO 2 verseranno a AP 1
complessivi fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti solidalmente a carico di CO 3 e CO 2. Essi verseranno a AP 1 complessivi
fr. 1000.– per ripetibili.
III. Notificazione:
–;
– Commissione tutoria regionale 6, Agno;
–.
Comunicazione:
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Ufficio
del tutore ufficiale, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster