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Decisione

11.2007.150

Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza

15 aprile 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.16 (modifica

di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza del 17 gennaio 2007 da

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AP 1

(ora patrocinata dall'avv. PA 3);

giudicando

ora sul decreto del 11 settembre 2007 con cui il

Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla

convenuta;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso del 14 settembre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto emesso l'11

settembre 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al rimedio

giuridico;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 (1971), cittadino italiano, e AO 1 (1954), cittadina dominicana, si sono

sposati a __________ l'11 giugno 1992. Non hanno figli. Il marito, già capo

operaio dell'impresa di pulizia __________ di __________, è titolare dal 4

luglio 2007 della ditta individuale __________ di __________, attiva nello

stesso settore. La moglie lavora come operaia per una ditta di orologeria, la __________

di __________. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2005, quando la

moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1976

RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi prima

dalla sorella a __________ e poi in un appartamento, sempre a __________.

B. Adito

il 9 marzo 2005 da AO 1 con

un'istanza a protezione dell'unione coniugale, il Pretore supplente

del Distretto di Bellinzona ha autorizzato il 30 settembre 2005 i coniugi a

vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito e ha posto a

carico di quest'ultimo un contributo alimentare per la moglie di fr. 915.–

mensili dal febbraio del 2005. Su appello di AP 1 questa

Camera ha poi ridotto il contributo a fr. 630.– mensili (sentenza inc.

11.2005.137 del 9 febbraio 2009).

C. Nel

frattempo, statuendo con sentenza del 14 dicembre 2006, il Pretore ha respinto

sia un'istanza del marito tendente alla riduzione del contributo alimentare

della moglie sia una riconvenzione di quest'ultima (inc. DI.2006.38). Un

appello presentato il 28 dicembre 2006 da AO 1 contro tale sentenza è

stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 30 gennaio 2012

(inc. 11.2007.1).

D. Con

decreto del 15 dicembre 2006 il Pretore ha statuito sulla richiesta di assistenza

giudiziaria presentata da AP 1 nella causa volta alla modifica delle misure a

protezione (inc. DI.2006.38), respingendola senza

prelevare tasse né spese. Contro tale decisione AP 1 ha presentato ricorso il 22 dicembre 2006 a questa Camera, che l'ha accolto con decisione odierna

(inc. 11.2006.156), per ottenere il conferimento del beneficio dell'assistenza

giudiziaria in prima e seconda istanza.

E. Il

17 gennaio 2007 AO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore, chiedendo che il contributo

alimentare per la moglie fosse soppresso dal 1° gennaio 2007. All'udienza del

12 marzo 2007 indetta per la discussione, la convenuta, allora patrocinata dall'avv.

__________, ha proposto –

previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di respingere l'istanza,

chiedendo anzi che il contributo fosse aumentato a fr. 1679.– mensili. Ultimata

l'istruttoria, il 27 luglio 2007 le parti hanno rinunciato alla discussione

finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno confermato le loro

richieste. Statuendo con sentenza dell'11 settembre 2007, il Pretore ha

respinto l'istanza e accolto parzialmente la riconvenzione, fissando il contributo alimentare per la moglie in fr. 960.–

mensili dal 1° settembre 2007. La tassa di giustizia (fr. 400.–) e

le spese sono state poste per due quinti a carico della convenuta e per il

resto a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 500.–

per ripetibili ridotte (inc. DI.2007.16). Un appello presentato il 24 settembre

2007 da AO 1 contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile da questa

Camera con sentenza del 30 gennaio 2012 (inc. 11.2007.159).

F. Nel

frattempo, con decreto dell'11 settembre 2007 il Pretore ha statuito sull'assistenza

giudiziaria sollecitata da AP 1 per la causa di modifica delle misure a

protezione (inc. DI.2007.16), respingendola senza

prelevare tasse di giustizia e spese. Contro tale diniego il

22 dicembre 2006 AP 1 ha presentato a questa

Camera un ricorso, oggetto dell'odierna decisione, per ottenere il conferimento del beneficio dell'assistenza

giudiziaria e analoga richiesta essa formula per quanto riguarda questa sede.

G. Infine, in esito a un'istanza presentata dal marito il 26 luglio

2007, il 4 settembre 2009 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato

lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di __________,

precisando le modalità e la destinazione del provento, ha attribuito i mobili e

le suppellettili al marito, ha riconosciuto a ogni coniuge la proprietà di

quanto in suo possesso e il vicendevole diritto alla metà

delle prestazioni d'uscita della cassa pensione accumulate durante il matrimonio

(disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

per la fissazione dell'ammontare), senza riconoscere alla moglie contributi di

mantenimento. Un appello presentato da AO 1 sullo scioglimento della

comproprietà è stato respinto da questa Camera con sentenza del 23 gennaio 2012

(inc. 11.2009.170).

H. Il

17 gennaio 2013, in risposta al decreto del 4 gennaio del Presidente della Camera,

la ricorrente ha comunicato che la sua parte del ricavo della vendita dell'abitazione

coniugale ammonta a fr. 16 195.58, osservando però come gli onorari del suo patrocinatore non

connessi alla sua richiesta di assistenza giudiziaria superi tale cifra. Così

come richiesto, la ricorrente ha prodotto il 18 febbraio 2013 la tabella relativa

a detti onorari.

Considerandi

in diritto: 1. Alle

impugnazioni di decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi

la previgente procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, nel diritto ticinese

il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni contro il rifiuto – totale o

parziale – dell'assistenza giudiziaria “all'autorità di seconda istanza” (art.

35.

cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).

Tempestivo, il ricorso in esame è dunque ricevibile.

2.

I

documenti acclusi al ricorso sono ricevibili, la

procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal

principio inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307 consid. 2; Cocchi/Trezzi­ni, CPC ticinese massimato e commentato,

appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 4 vLag).

3.

Il

Pretore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria alla richiedente,

poiché nella sentenza a modifica delle misure a protezione dell'unione

coniugale dell'11 settembre 2007 nel fabbisogno della moglie è stato previsto

un importo di fr. 100.– mensili per le spese legali.

4.

La

ricorrente afferma di non poter far fronte alle spese processuali e di

patrocinio, non avendo percepito per mesi (da febbraio a ottobre 2005 e da

luglio a settembre 2007) il contributo di mantenimento da parte del marito e a

causa della notevole riduzione del suo stipendio. La posta del suo fabbisogno

per le spese legali di fr. 100.– mensili inoltre non sarebbe sufficiente

per le spese legali visto che finora l'interessata ha accumulato un debito con

lo Studio legale __________ di più di fr. 22 000.–, sicché con l'importo

previsto dal Pretore nel fabbisogno occorrerebbero più di 20 anni per onorare

siffatto debito. Essa sostiene dunque di essere indigente.

5.

Nel previgente diritto ticinese applicabile alla procedura di

prima istanza in virtù dell'art. 404 cpv. 1 CPC, il beneficio dell'assistenza

giudiziaria era subordinato all'indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 vLag),

ma anche al requisito della probabilità di buon esito della procedura (art. 14

cpv. 1 lett. a vLag), che una persona dotata di mezzi idonei, posta nelle

medesime condizioni, non avrebbe ragionevolmente rinunciato ad agire solo per

questioni di costi (art. 14 cpv. 1 lett. b vLag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance

judiciaire, in: SJ 125/2003 II, pag. 81 in basso con rinvii).

6.

Indigenza

nel senso dell'art. 3 vLag era data allorché il richiedente non fosse in grado

di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura

senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 135 I

223.

consid. 5.1 con riferimenti; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezzava solo con

riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto

anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e gli

impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 2 consid. 2a; Rep. 1997 pag.

215). Per principio, spettava al richiedente rendere

verosimile le sue ristrettezze finanziarie (DTF 125 IV 160 consid. 2a).

a) Nella

fattispecie, il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria perché

nella causa a cui essa si riferisce egli ha computato nel fabbisogno minimo

della richiedente un importo mensile di fr. 100.– a titolo di spese

legali. La ricorrente si considera non di meno indigente per il fatto di essere

debitrice di pressoché fr. 23 000.–

nei confronti dei suoi patrocinatori e di non avere ricevuto dal marito i

contributi alimentari dovuti per i mesi da luglio a settembre 2007.

b) Ora, le entrate della ricorrente al momento della presentazione

della domanda d'assistenza giudiziaria, pari a complessivi fr. 3092.30 mensili

(salario netto fr. 2132.30 e contributo alimentare del marito

fr. 960.–, sentenza dell'11 settembre 2007, inc. DI.2007.16, doc. C,

consid. 4 e 6) superavano di poco meno di fr. 30.– il suo fabbisogno

minimo (di fr. 3062.50 mensili, doc. C, consid. 5). Tuttavia, non vi sono

motivi di dubitare dell'allegazione della ricorrente secondo cui non riceveva

più da tre mesi i contributi dovuti dal marito (affermazione già presentata in

prima sede, cfr. memoriale di conclusioni del 14 agosto 2007, ad 4), specie

perché egli dal 1° luglio 2007 aveva iniziato un'attività indipendente e nelle

sue conclusioni del 28 agosto 2007 (d 4) lamentava un'im­por­tante diminuzione

dei propri redditi rispetto a quanto in precedenza computatogli dal Pretore.

Senza tale introito mensile di oltre fr. 900.–, anche l'apposito importo

di fr. 100.– mensili, le ripetibili di fr. 500.– concesse alla moglie

in prima sede (doc. C, dispositivo n. 2) e la differenza di fr. 213.–

mensili tra le spese di locazione effettive della ricorrente (fr. 987.–) e

le spese riconosciute dal Pretore (fr. 1200.–) per parità di trattamento

con il marito (doc. C, consid. 3) non bastano all'interessata per finanziare le

spese legali e di patrocinio seppure solo della causa di modifica delle misure

a protezione dell'unione coniugale. Il Pretore avrebbe quindi dovuto accertare

l'indigenza della ricorrente nel senso dell'art. 3 vLag.

c) Per valutare lo stato di ristrettezza va però considerato non solo il

reddito del richiedente ma anche la sua sostanza (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1;

v. anche RDAT II-1998 pag. 19). La sua situazione finanziaria al momento del

giudizio può d'al­tronde essere di rilievo per apprezzare il requisito dell'indigenza

(Poudret, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, volume V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con

richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in specie per revocare l'assistenza giudiziaria

qualora siano venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze (DTF 122 I 5 seg.).

d) In

esito alla procedura di scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di __________ ordinato in sede di divorzio (sopra, ad

G), il 7 novembre 2012 il marito l'ha acquistata all'asta per fr. 500 000.–. Alla

moglie è spettato un utile di fr. 16 195.58 (cfr. conteggio

del notaio allegato allo scritto del 17 gennaio 2013 della ricorrente nell'inc.

11.2006

), attualmente depositato sul conto clienti del suo patrocinatore,

il quale fa valere in merito un credito complessivo di fr. 19 788.80 per

prestazioni professionali fornite alla ricorrente all'infuori della procedura

per cui è chiesta l'assistenza giudiziaria (cfr. scritto del 18 febbraio 2013).

Ebbene la maggior parte di queste prestazioni risultano direttamente o indirettamente

connesse alla realizzazione del fondo nel quadro della procedura di scioglimento,

sicché non si può considerare che la ricorrente disponga di una sostanza netta

a cui possa attingere per pagare le spese della procedura oggetto del ricorso.

Essa va pertanto ritenuta indigente nel senso dell'art.

3.

vLag.

7.

Il

beneficio dell'assistenza giudiziaria poteva essere rifiutato indipendentemente

dall'eventuale indigenza del richiedente, a norma dell'art. 14 cpv. 1 lett. a

vLag, qualora la causa non denotasse probabilità di esito favorevole. Senza

probabilità di buon diritto erano conclusioni le cui prospettive di successo apparissero

sensibilmente inferiori a quelle di sconfitta. L'esistenza di sufficienti

probabilità di successo andava giudicata sommariamente, secondo le condizioni

al momento dell'introduzione della domanda (DTF 133 III 614 consid. 5; sentenza

del Tribunale federale 5A_707/2011 del 28 novembre 2011, consid. 4.2).

Nella fattispecie, il Pretore ha motivato il diniego dell'assistenza

giudiziaria riferendosi unicamente al requisito dell'indigenza senza esaminare

quello relativo alla parvenza di buon diritto. Risulta in ogni caso dagli atti

che la conclusione tendente alla reiezione dell'istanza volta alla soppressione

del suo contributo era provvista di probabilità di successo, tanto che il

Pretore le ha integralmente dato ragione su questo punto. Vero è che nella

stessa decisione egli ha però accolto la riconvenzione solo in parte (aumento

del contributo da fr. 915.– a fr. 960.– anziché i fr. 1679.–

richiesti). La riconvenzione non appariva però d'acchi­to priva di possibilità

di esito favorevole e il suo valore litigioso era comunque molto più limitato

di quello dell'istanza del marito. Ne discende che anche il requisito di

parvenza di buon fondamento è da considerare adempiuto, di modo che il ricorso

merita accoglimento.

8.

In

un caso del genere, il patrocinatore aveva diritto di vedersi riconoscere le

prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, la quale

consiste nell'opera indispensabile per rapporto alla natura e alla complessità

della causa (art. 6 cpv. 1 Lag). L'onorario corrispondeva al 70% della

retribuzione calcolata in conformità alla tariffa dell'Ordine degli avvocati

(art. 6 cpv. 2 Lag).

a) Dalla nota professionale prodotta il 4 aprile 2013 si evince in

concreto che la ricorrente ha calcolato l'onorario di prima sede, di

fr. 1372.– (fino all'inoltro del memoriale conclusivo il 14 agosto

2007), in base al tempo profuso nell'adempimento del mandato (7 ore 36 minuti

alla tariffa di fr. 180.– l'una, tranne per due scritti fatturati fr. 200.– l'ora).

Il Consiglio di moderazione aveva già avuto modo di stabilire tuttavia che l'onorario

di un patrocinatore in una procedura a tutela dell'unione coniugale è

disciplinato dall'art. 15 prima frase TOA e varia dal 30 all'80% di quello

“normale”, ovvero di quello previsto – per analogia – dall'art. 14 cpv.

1.

TOA in materia di separazione o divorzio (sentenza inc. 19.2002.13 del 22

ottobre 2002, consid. 2 con riferimenti; v. anche BOA n. 29 pag. 34 e n. 28

pag. 59). Trattandosi di un caso di assistenza giudiziaria, l'onorario

così ottenuto andava poi ridotto del 30% in ossequio all'art. 6 cpv. 2 Lag. Il

problema è che, come il Consiglio di moderazione aveva già avuto modo di

rilevare, le riduzioni dell'art. 15 TOA (di regola il 20%) e dell'art. 6 Lag

(30%) solevano rendere l'onorario del patrocinatore manifestamente inadeguato.

Verificandosi quest'ultima ipotesi, si applicava quindi la tariffa non tanto

secondo la lettera, quanto secondo le esigenze minime del diritto federale,

riconoscendo al patrocinatore un onorario che coprisse almeno le spese generali

dell'ufficio per il tempo necessario a un solerte e corretto svolgimento del

patrocinio, ovvero fr. 154.– orari pari al 70% dell'onorario pieno di fr.

220.

– orari (sentenza inc. 19.2004.17 del 26 giugno 2006, consid. 6 e 7). Il Tribunale federale ha poi precisato, nondimeno, che un patrocinatore

d'ufficio non poteva più essere remunerato meno di fr. 180.– orari, IVA non

compresa (DTF 132 I 213 del 6 giugno 2006, consid. 8), e il Consiglio di

moderazione ha allineato la propria giurisprudenza a quella federale (sentenza

inc. 19.2005.14 del 24 agosto 2006, consid. 6).

b) L'onorario

della ricorrente va fissato pertanto in

fr. 1368.– (7.6 ore x fr. 180.–), a cui si aggiungono fr. 275.– di

spese (che per semplicità includono le spese di seconda istanza) e l'IVA al

7,6% (tasso valido dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2010), ossia

complessivamente fr. 1767.90.

9.

La

procedura intesa a ottenere l'assistenza giudiziaria era di principio gratuita,

salvo casi di temerarietà estranei alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 vLag). Per

quel che è delle ripetibili correlate a tale ricorso, di norma lo Stato non

soccombeva ove non fosse parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, però, la contesa opponeva proprio

il ricorrente allo Stato. Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1, vittoriosa

sul principio, non avrebbe diritto a un'indennità per ripetibili. Non fosse il

caso, del resto, l'interessata andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza

giudiziaria anche in appello. Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità

per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale della

ricorrente nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e

speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo

risultato. Nella fattispecie, la ricorrente ha esposto per la seconda sede un

onorario di fr. 1356.30 (7 ore 32 minuti alla tariffa di fr. 180 l'una,

tenuto conto che la durata delle sei ultime prestazioni indicate nel conteggio

è stata per errore duplicata). La posizione “Analisi incarto per risposta a

Tribunale su nostri onorari” va tuttavia ridotta a un'ora, perché l'eventuale

riordino degli altri incarti va fatturato nell'incarto che concerne, sicché

vengono riconosciute al massimo 5½ ore a fr. 180.– l'una, oltre all'IVA del

7.

% su fr. 810.– e dell'8% su fr. 180.–, per un totale arrotondato

di fr. 1066.–.

10.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il diritto cantonale preclude allo Stato ogni

mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1

vLag). Da parte sua, la ricorrente potrebbe tutt'al più impugnare l'ammontare

dell'indennità assegnatale per ripetibili. Il valore litigioso della causa,

pari alla rimunerazione chiesta dal patrocinatore della ricorrente nella

procedura di cui all'inc. DI.2007.16 (fr. 1372.–), rimane al di sotto

della soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che il dispositivo n. 1 del

decreto impugnato è riformato come segue:

AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, la cui nota d'onorario

è così tassata:

a) onorario fr. 1368.–

b) spese fr. 275.–

fr. 1643.–

IVA

(7.6%) fr. 124.90

fr. 1767.90

2. Non si riscuotono tasse o spese.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1066.– per

ripetibili.

.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria

in sede di ricorso è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione:

–;

– Stato del Cantone Ticino,

Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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