11.2007.150
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
15 aprile 2013Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2007.150
Data decisione, Autorità:
15.04.2013, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
art. 14 LAG
Incarto n.
11.2007.150
Lugano
15 aprile
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.16 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 17 gennaio 2007 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(ora patrocinata dall'avv. PA 3);
giudicando
ora sul decreto del 11 settembre 2007 con cui il
Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla
convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 14 settembre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto emesso l'11
settembre 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al rimedio
giuridico;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1971), cittadino italiano, e AO 1 (1954), cittadina dominicana, si sono
sposati a __________ l'11 giugno 1992. Non hanno figli. Il marito, già capo
operaio dell'impresa di pulizia __________ di __________, è titolare dal 4
luglio 2007 della ditta individuale __________ di __________, attiva nello
stesso settore. La moglie lavora come operaia per una ditta di orologeria, la __________
di __________. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2005, quando la
moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1976
RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi prima
dalla sorella a __________ e poi in un appartamento, sempre a __________.
B. Adito
il 9 marzo 2005 da AO 1 con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale, il Pretore supplente
del Distretto di Bellinzona ha autorizzato il 30 settembre 2005 i coniugi a
vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito e ha posto a
carico di quest'ultimo un contributo alimentare per la moglie di fr. 915.–
mensili dal febbraio del 2005. Su appello di AP 1 questa
Camera ha poi ridotto il contributo a fr. 630.– mensili (sentenza inc.
11.2005.137 del 9 febbraio 2009).
C. Nel
frattempo, statuendo con sentenza del 14 dicembre 2006, il Pretore ha respinto
sia un'istanza del marito tendente alla riduzione del contributo alimentare
della moglie sia una riconvenzione di quest'ultima (inc. DI.2006.38). Un
appello presentato il 28 dicembre 2006 da AO 1 contro tale sentenza è
stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 30 gennaio 2012
(inc. 11.2007.1).
D. Con
decreto del 15 dicembre 2006 il Pretore ha statuito sulla richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da AP 1 nella causa volta alla modifica delle misure a
protezione (inc. DI.2006.38), respingendola senza
prelevare tasse né spese. Contro tale decisione AP 1 ha presentato ricorso il 22 dicembre 2006 a questa Camera, che l'ha accolto con decisione odierna
(inc. 11.2006.156), per ottenere il conferimento del beneficio dell'assistenza
giudiziaria in prima e seconda istanza.
E. Il
17 gennaio 2007 AO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore, chiedendo che il contributo
alimentare per la moglie fosse soppresso dal 1° gennaio 2007. All'udienza del
12 marzo 2007 indetta per la discussione, la convenuta, allora patrocinata dall'avv.
__________, ha proposto –
previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di respingere l'istanza,
chiedendo anzi che il contributo fosse aumentato a fr. 1679.– mensili. Ultimata
l'istruttoria, il 27 luglio 2007 le parti hanno rinunciato alla discussione
finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno confermato le loro
richieste. Statuendo con sentenza dell'11 settembre 2007, il Pretore ha
respinto l'istanza e accolto parzialmente la riconvenzione, fissando il contributo alimentare per la moglie in fr. 960.–
mensili dal 1° settembre 2007. La tassa di giustizia (fr. 400.–) e
le spese sono state poste per due quinti a carico della convenuta e per il
resto a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 500.–
per ripetibili ridotte (inc. DI.2007.16). Un appello presentato il 24 settembre
2007 da AO 1 contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile da questa
Camera con sentenza del 30 gennaio 2012 (inc. 11.2007.159).
F. Nel
frattempo, con decreto dell'11 settembre 2007 il Pretore ha statuito sull'assistenza
giudiziaria sollecitata da AP 1 per la causa di modifica delle misure a
protezione (inc. DI.2007.16), respingendola senza
prelevare tasse di giustizia e spese. Contro tale diniego il
22 dicembre 2006 AP 1 ha presentato a questa
Camera un ricorso, oggetto dell'odierna decisione, per ottenere il conferimento del beneficio dell'assistenza
giudiziaria e analoga richiesta essa formula per quanto riguarda questa sede.
G. Infine, in esito a un'istanza presentata dal marito il 26 luglio
2007, il 4 settembre 2009 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato
lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di __________,
precisando le modalità e la destinazione del provento, ha attribuito i mobili e
le suppellettili al marito, ha riconosciuto a ogni coniuge la proprietà di
quanto in suo possesso e il vicendevole diritto alla metà
delle prestazioni d'uscita della cassa pensione accumulate durante il matrimonio
(disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
per la fissazione dell'ammontare), senza riconoscere alla moglie contributi di
mantenimento. Un appello presentato da AO 1 sullo scioglimento della
comproprietà è stato respinto da questa Camera con sentenza del 23 gennaio 2012
(inc. 11.2009.170).
H. Il
17 gennaio 2013, in risposta al decreto del 4 gennaio del Presidente della Camera,
la ricorrente ha comunicato che la sua parte del ricavo della vendita dell'abitazione
coniugale ammonta a fr. 16 195.58, osservando però come gli onorari del suo patrocinatore non
connessi alla sua richiesta di assistenza giudiziaria superi tale cifra. Così
come richiesto, la ricorrente ha prodotto il 18 febbraio 2013 la tabella relativa
a detti onorari.
Considerandi
in diritto: 1. Alle
impugnazioni di decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi
la previgente procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, nel diritto ticinese
il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni contro il rifiuto – totale o
parziale – dell'assistenza giudiziaria “all'autorità di seconda istanza” (art.
35.
cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Tempestivo, il ricorso in esame è dunque ricevibile.
2.
I
documenti acclusi al ricorso sono ricevibili, la
procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal
principio inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307 consid. 2; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato,
appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 4 vLag).
3.
Il
Pretore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria alla richiedente,
poiché nella sentenza a modifica delle misure a protezione dell'unione
coniugale dell'11 settembre 2007 nel fabbisogno della moglie è stato previsto
un importo di fr. 100.– mensili per le spese legali.
4.
La
ricorrente afferma di non poter far fronte alle spese processuali e di
patrocinio, non avendo percepito per mesi (da febbraio a ottobre 2005 e da
luglio a settembre 2007) il contributo di mantenimento da parte del marito e a
causa della notevole riduzione del suo stipendio. La posta del suo fabbisogno
per le spese legali di fr. 100.– mensili inoltre non sarebbe sufficiente
per le spese legali visto che finora l'interessata ha accumulato un debito con
lo Studio legale __________ di più di fr. 22 000.–, sicché con l'importo
previsto dal Pretore nel fabbisogno occorrerebbero più di 20 anni per onorare
siffatto debito. Essa sostiene dunque di essere indigente.
5.
Nel previgente diritto ticinese applicabile alla procedura di
prima istanza in virtù dell'art. 404 cpv. 1 CPC, il beneficio dell'assistenza
giudiziaria era subordinato all'indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 vLag),
ma anche al requisito della probabilità di buon esito della procedura (art. 14
cpv. 1 lett. a vLag), che una persona dotata di mezzi idonei, posta nelle
medesime condizioni, non avrebbe ragionevolmente rinunciato ad agire solo per
questioni di costi (art. 14 cpv. 1 lett. b vLag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance
judiciaire, in: SJ 125/2003 II, pag. 81 in basso con rinvii).
6.
Indigenza
nel senso dell'art. 3 vLag era data allorché il richiedente non fosse in grado
di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura
senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 135 I
223.
consid. 5.1 con riferimenti; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezzava solo con
riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto
anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e gli
impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 2 consid. 2a; Rep. 1997 pag.
215). Per principio, spettava al richiedente rendere
verosimile le sue ristrettezze finanziarie (DTF 125 IV 160 consid. 2a).
a) Nella
fattispecie, il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria perché
nella causa a cui essa si riferisce egli ha computato nel fabbisogno minimo
della richiedente un importo mensile di fr. 100.– a titolo di spese
legali. La ricorrente si considera non di meno indigente per il fatto di essere
debitrice di pressoché fr. 23 000.–
nei confronti dei suoi patrocinatori e di non avere ricevuto dal marito i
contributi alimentari dovuti per i mesi da luglio a settembre 2007.
b) Ora, le entrate della ricorrente al momento della presentazione
della domanda d'assistenza giudiziaria, pari a complessivi fr. 3092.30 mensili
(salario netto fr. 2132.30 e contributo alimentare del marito
fr. 960.–, sentenza dell'11 settembre 2007, inc. DI.2007.16, doc. C,
consid. 4 e 6) superavano di poco meno di fr. 30.– il suo fabbisogno
minimo (di fr. 3062.50 mensili, doc. C, consid. 5). Tuttavia, non vi sono
motivi di dubitare dell'allegazione della ricorrente secondo cui non riceveva
più da tre mesi i contributi dovuti dal marito (affermazione già presentata in
prima sede, cfr. memoriale di conclusioni del 14 agosto 2007, ad 4), specie
perché egli dal 1° luglio 2007 aveva iniziato un'attività indipendente e nelle
sue conclusioni del 28 agosto 2007 (d 4) lamentava un'importante diminuzione
dei propri redditi rispetto a quanto in precedenza computatogli dal Pretore.
Senza tale introito mensile di oltre fr. 900.–, anche l'apposito importo
di fr. 100.– mensili, le ripetibili di fr. 500.– concesse alla moglie
in prima sede (doc. C, dispositivo n. 2) e la differenza di fr. 213.–
mensili tra le spese di locazione effettive della ricorrente (fr. 987.–) e
le spese riconosciute dal Pretore (fr. 1200.–) per parità di trattamento
con il marito (doc. C, consid. 3) non bastano all'interessata per finanziare le
spese legali e di patrocinio seppure solo della causa di modifica delle misure
a protezione dell'unione coniugale. Il Pretore avrebbe quindi dovuto accertare
l'indigenza della ricorrente nel senso dell'art. 3 vLag.
c) Per valutare lo stato di ristrettezza va però considerato non solo il
reddito del richiedente ma anche la sua sostanza (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1;
v. anche RDAT II-1998 pag. 19). La sua situazione finanziaria al momento del
giudizio può d'altronde essere di rilievo per apprezzare il requisito dell'indigenza
(Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, volume V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con
richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in specie per revocare l'assistenza giudiziaria
qualora siano venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze (DTF 122 I 5 seg.).
d) In
esito alla procedura di scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di __________ ordinato in sede di divorzio (sopra, ad
G), il 7 novembre 2012 il marito l'ha acquistata all'asta per fr. 500 000.–. Alla
moglie è spettato un utile di fr. 16 195.58 (cfr. conteggio
del notaio allegato allo scritto del 17 gennaio 2013 della ricorrente nell'inc.
11.2006
), attualmente depositato sul conto clienti del suo patrocinatore,
il quale fa valere in merito un credito complessivo di fr. 19 788.80 per
prestazioni professionali fornite alla ricorrente all'infuori della procedura
per cui è chiesta l'assistenza giudiziaria (cfr. scritto del 18 febbraio 2013).
Ebbene la maggior parte di queste prestazioni risultano direttamente o indirettamente
connesse alla realizzazione del fondo nel quadro della procedura di scioglimento,
sicché non si può considerare che la ricorrente disponga di una sostanza netta
a cui possa attingere per pagare le spese della procedura oggetto del ricorso.
Essa va pertanto ritenuta indigente nel senso dell'art.
3.
vLag.
7.
Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria poteva essere rifiutato indipendentemente
dall'eventuale indigenza del richiedente, a norma dell'art. 14 cpv. 1 lett. a
vLag, qualora la causa non denotasse probabilità di esito favorevole. Senza
probabilità di buon diritto erano conclusioni le cui prospettive di successo apparissero
sensibilmente inferiori a quelle di sconfitta. L'esistenza di sufficienti
probabilità di successo andava giudicata sommariamente, secondo le condizioni
al momento dell'introduzione della domanda (DTF 133 III 614 consid. 5; sentenza
del Tribunale federale 5A_707/2011 del 28 novembre 2011, consid. 4.2).
Nella fattispecie, il Pretore ha motivato il diniego dell'assistenza
giudiziaria riferendosi unicamente al requisito dell'indigenza senza esaminare
quello relativo alla parvenza di buon diritto. Risulta in ogni caso dagli atti
che la conclusione tendente alla reiezione dell'istanza volta alla soppressione
del suo contributo era provvista di probabilità di successo, tanto che il
Pretore le ha integralmente dato ragione su questo punto. Vero è che nella
stessa decisione egli ha però accolto la riconvenzione solo in parte (aumento
del contributo da fr. 915.– a fr. 960.– anziché i fr. 1679.–
richiesti). La riconvenzione non appariva però d'acchito priva di possibilità
di esito favorevole e il suo valore litigioso era comunque molto più limitato
di quello dell'istanza del marito. Ne discende che anche il requisito di
parvenza di buon fondamento è da considerare adempiuto, di modo che il ricorso
merita accoglimento.
8.
In
un caso del genere, il patrocinatore aveva diritto di vedersi riconoscere le
prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, la quale
consiste nell'opera indispensabile per rapporto alla natura e alla complessità
della causa (art. 6 cpv. 1 Lag). L'onorario corrispondeva al 70% della
retribuzione calcolata in conformità alla tariffa dell'Ordine degli avvocati
(art. 6 cpv. 2 Lag).
a) Dalla nota professionale prodotta il 4 aprile 2013 si evince in
concreto che la ricorrente ha calcolato l'onorario di prima sede, di
fr. 1372.– (fino all'inoltro del memoriale conclusivo il 14 agosto
2007), in base al tempo profuso nell'adempimento del mandato (7 ore 36 minuti
alla tariffa di fr. 180.– l'una, tranne per due scritti fatturati fr. 200.– l'ora).
Il Consiglio di moderazione aveva già avuto modo di stabilire tuttavia che l'onorario
di un patrocinatore in una procedura a tutela dell'unione coniugale è
disciplinato dall'art. 15 prima frase TOA e varia dal 30 all'80% di quello
“normale”, ovvero di quello previsto – per analogia – dall'art. 14 cpv.
1.
TOA in materia di separazione o divorzio (sentenza inc. 19.2002.13 del 22
ottobre 2002, consid. 2 con riferimenti; v. anche BOA n. 29 pag. 34 e n. 28
pag. 59). Trattandosi di un caso di assistenza giudiziaria, l'onorario
così ottenuto andava poi ridotto del 30% in ossequio all'art. 6 cpv. 2 Lag. Il
problema è che, come il Consiglio di moderazione aveva già avuto modo di
rilevare, le riduzioni dell'art. 15 TOA (di regola il 20%) e dell'art. 6 Lag
(30%) solevano rendere l'onorario del patrocinatore manifestamente inadeguato.
Verificandosi quest'ultima ipotesi, si applicava quindi la tariffa non tanto
secondo la lettera, quanto secondo le esigenze minime del diritto federale,
riconoscendo al patrocinatore un onorario che coprisse almeno le spese generali
dell'ufficio per il tempo necessario a un solerte e corretto svolgimento del
patrocinio, ovvero fr. 154.– orari pari al 70% dell'onorario pieno di fr.
220.
– orari (sentenza inc. 19.2004.17 del 26 giugno 2006, consid. 6 e 7). Il Tribunale federale ha poi precisato, nondimeno, che un patrocinatore
d'ufficio non poteva più essere remunerato meno di fr. 180.– orari, IVA non
compresa (DTF 132 I 213 del 6 giugno 2006, consid. 8), e il Consiglio di
moderazione ha allineato la propria giurisprudenza a quella federale (sentenza
inc. 19.2005.14 del 24 agosto 2006, consid. 6).
b) L'onorario
della ricorrente va fissato pertanto in
fr. 1368.– (7.6 ore x fr. 180.–), a cui si aggiungono fr. 275.– di
spese (che per semplicità includono le spese di seconda istanza) e l'IVA al
7,6% (tasso valido dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2010), ossia
complessivamente fr. 1767.90.
9.
La
procedura intesa a ottenere l'assistenza giudiziaria era di principio gratuita,
salvo casi di temerarietà estranei alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 vLag). Per
quel che è delle ripetibili correlate a tale ricorso, di norma lo Stato non
soccombeva ove non fosse parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, però, la contesa opponeva proprio
il ricorrente allo Stato. Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1, vittoriosa
sul principio, non avrebbe diritto a un'indennità per ripetibili. Non fosse il
caso, del resto, l'interessata andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria anche in appello. Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità
per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale della
ricorrente nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e
speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo
risultato. Nella fattispecie, la ricorrente ha esposto per la seconda sede un
onorario di fr. 1356.30 (7 ore 32 minuti alla tariffa di fr. 180 l'una,
tenuto conto che la durata delle sei ultime prestazioni indicate nel conteggio
è stata per errore duplicata). La posizione “Analisi incarto per risposta a
Tribunale su nostri onorari” va tuttavia ridotta a un'ora, perché l'eventuale
riordino degli altri incarti va fatturato nell'incarto che concerne, sicché
vengono riconosciute al massimo 5½ ore a fr. 180.– l'una, oltre all'IVA del
7.
% su fr. 810.– e dell'8% su fr. 180.–, per un totale arrotondato
di fr. 1066.–.
10.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il diritto cantonale preclude allo Stato ogni
mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1
vLag). Da parte sua, la ricorrente potrebbe tutt'al più impugnare l'ammontare
dell'indennità assegnatale per ripetibili. Il valore litigioso della causa,
pari alla rimunerazione chiesta dal patrocinatore della ricorrente nella
procedura di cui all'inc. DI.2007.16 (fr. 1372.–), rimane al di sotto
della soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che il dispositivo n. 1 del
decreto impugnato è riformato come segue:
AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, la cui nota d'onorario
è così tassata:
a) onorario fr. 1368.–
b) spese fr. 275.–
fr. 1643.–
IVA
(7.6%) fr. 124.90
fr. 1767.90
2. Non si riscuotono tasse o spese.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1066.– per
ripetibili.
.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria
in sede di ricorso è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–;
– Stato del Cantone Ticino,
Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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