Lexipedia

Decisione

11.2007.153

Proibizione di una lesione imminente della personalità da parte di un organo di stampa

23 dicembre 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti inoltre a versare solidalmente all'attrice fr. 25 891.– con

interessi al 5% dal 1° giugno 2004, ingiungendo alla AP 2 e a AP 1 di

pubblicare a loro spese un estratto dei motivi e i dispositivi della sentenza

(inc. OA.2004.334). Un appello presentato da AP 1 e dalla AP 2 è stato parzialmente

accolto da questa Camera con sentenza odierna, limitatamente alla formulazione

del sunto dei motivi destinato a pubblicazione (inc. 11.2007.154).

F. Frattanto, il 2 giugno 2004, la AO 1 ha nuovamente convenuto la AP 2 e AP 1 davanti al medesimo Pretore, chiedendo che fosse loro

vietato – sotto comminatoria dell'art.

292 CP – di divulgare,

distribuire, mettere a disposizione su Internet o su supporti cartacei nuovi

articoli che si riconducessero, nella loro impostazione e formulazione

(posizione potenzialmente, ma gravemente debitoria della banca in seguito a

pretese di clienti) a quello antecedente “AO 1: litigi pericolosi”, non senza

postulare il versa­mento di fr. 8050.80 con interessi al 5% dal 2 giugno 2004 a titolo di risarcimento danni. Nella loro risposta del 12 novembre 2004 AP 1 e la AP 2 hanno proposto

di respingere la petizione, sollecitando altresì la revoca dei provvedimenti cautelari.

L'udienza preliminare si è tenuta il 7 aprile 2005 e l'istruttoria, iniziata il

21 settembre 2005, si è conclusa il 2 ottobre 2006. Al dibattimento finale del

12 dicembre 2006 l'attrice ha confermato le proprie domande sulla scorta di un

memoriale conclusivo trasmesso il 1° dicembre 2006, mentre AP 2 e AP 1 non sono

comparsi.

G. Statuendo

il 27 agosto 2007, il Pretore ha vietato ai convenuti – sotto comminatoria

dell'art. 292 CP – di divulgare, distribuire, mettere a disposizione su

Internet o su supporti cartacei nuovi articoli che si riconducessero, nella

loro impostazione e formulazione (posizione potenzialmente, ma gravemente

debitoria della banca a seguito di pretese di clienti) a quello antecedente “AO

1: litigi pericolosi”. Inoltre egli ha obbligato i convenuti a risarcire

solidalmente all'attrice fr. 3423.25 oltre interessi al 5% dal 2 giugno 2004.

La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste per un quarto a

carico dell'attrice e per il resto a carico dei convenuti in solido, tenuti a

rifondere all'attrice, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per

ripetibili ridotte.

H. Contro

la sentenza appena citata AP 1 e la AP 2 sono insorti con un appello del 17

settembre 2007 nel quale chiedono di respingere la petizione, di revocare le

misure cautelari decretate dal Pretore il 17 febbraio e il 29 aprile 2004,

riformando il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 12

novembre 2007 la AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata, emessa il 27 agosto 2007, è pervenuta agli appellanti, al

più presto, l'indomani. Inoltrato nel termine di 20 giorni previsto dall'art.

308.

cpv. 1 CPC, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2.

Gli appellanti censurano il rifiuto del Pretore di sentire in

qualità di testimoni __________ e __________, postulandone l'escussione in

appello. Affermano che il primo giudice ha respinto tali prove senza motivo,

mentre ha incomprensibilmente ammesso l'audizione per rogatoria in __________

di __________, la quale verso alla banca vantava pretese di molto inferiori a

quelle di altri due testimoni da loro offerti con recapito in Svizzera.

a) In

linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma

l'autorità può rinunciare a esperire quei mezzi istruttori il cui presumibile

risultato non porterebbe ele­menti di rilievo (“apprezzamento anticipato delle

prove”: DTF 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b,

106.

Ia 162 consid. 2b). Ove intenda rifiutare determinate prove, in ogni modo,

il giudice deve motivare perché tali prove risulterebbero superflue o inidonee

a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). Con

ordinanza sulle prove del 21 settembre 2001 il Pretore ha rifiutato, nella

fattispecie, i testimoni notificati dagli appellanti, salvo ammettere __________.

Esprimendosi sulle stesse prove offerte da __________, egli ha spiegato

nondimeno che le altre testimonianze esulavano dal tema della lite, rinviando

ai motivi esposti in sede cautelare (pag. 2). E in tale decreto il primo

giudice aveva rilevato che l'audizione di __________ e di __________ appariva

inutile, sia perché la loro posizione era già stata chiarita, sia perché

determinante era l'esistenza di cause civili, non bastando che essi vantassero

pretese, seppure oggetto di precetti esecutivi (decreto cautelare del 29 aprile

2004, pag. 4, nell'inc. DI.2004.125 richiamato). Non si può dire pertanto che

il primo giudice abbia omesso di motivare il rifiuto delle prove.

b) Si

aggiunga che con la motivazione testé riassunta gli appellanti non si confrontano,

limitandosi a ribadire che i due testi­moni vanno chiamati da questa Camera

(art. 322 lett. b CPC) a deporre sul fatto che al momento in cui è stato pubblicato

l'articolo (il 31 dicembre 2003) essi vantavano pretese nei confronti dell'attrice

per oltre un miliardo di franchi. Se non che, l'ammontare delle pretese avanzate

da costoro emerge già dalla testimonianza dell'avv. __________, patrocinatore

dell'istituto (verbale del 2 febbraio 2006, pag. 2 verso il basso, pag. 5 e

pag. 6 in alto), da un estratto dell'Ufficio di esecuzione (doc. 1), così come

da una lettera 11 febbraio 2004 dello stesso __________ (doc. 3). Né l'attrice

ha mai negato l'esistenza dei contenziosi con i due clienti o sminuito l'ordine

di grandezza delle pretese da loro formulate. D'altro lato neppure gli

appellanti hanno mai asserito che l'elenco prodotto dalla banca relativo alle

cause pendenti nei suoi confronti il 31 dicembre 2003 sia inattendibile

(fascicolo “edizione documenti

dalla parte attrice”). In

circostanze del genere l'audizione dei due testimoni non apparirebbe, ad ogni

modo, suscettibile di recare elementi di rilievo per il giudizio. Ciò premesso,

nulla osta alla trattazione dell'appello.

3.

Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua

per­sonalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro

chiunque partecipi all'offesa. La lesione è illecita quando non appare

giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante

pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può

chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una

lesione attuale, di accertare l'illiceità di una lesione che con­tinua a produrre

effetti molesti (art. 28a cpv. 1 CC), così come può chiedere che si

comunichi la sentenza a terzi o che la sentenza sia pubblicata (art. 28a

cpv. 2 CC), riservate le azioni di risarcimento del danno e di riparazione del

torto morale, disciplinate dagli art. 41 segg. CO, e l'azione di riconsegna

dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza

mandato (art. 28a cpv. 3 CC). Tali norme di legge possono essere

invocate sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche.

Vi è

offesa alla personalità – in particolare – quando una persona è lesa nell'onore,

ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode. Determinante

per giudicare se una dichiarazione sia lesiva è l'impressione suscitata nell'ascoltatore

o nel lettore medio dalla dichiarazione stessa nella sua globalità. La pubblicazione

di uno scritto può essere lesiva della personalità per i fatti esposti o per

l'apprezzamento di quei fatti. Un'allegazione di fatti inesatti è già di per sé

illecita, ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le

approssimazioni sono sufficienti per far apparire uno scritto come errato nel

suo insieme. A tal fine occorre che questo sia viziato nei suoi tratti essenziali

e desti nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona cui si riferisce,

ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la reputazione. Se i

fatti sono veri, la loro diffusione è generalmente giustificata dal mandato di

informazione della stampa, salvo qualora si tratti di fatti attinenti alla

sfera segreta o privata, oppure quando la persona toccata sia sminuita in modo

inammissibile poiché la forma usata è inutilmente pregiudizievole (RtiD II-2006

pag. 682 consid. 3 con rimandi, II-2007 pag. 660 consid. 8).

4.

In concreto il Pretore ha ricordato anzitutto che una persona giuridica

è titolare anch'essa di alcuni diritti della personalità, in particolare quello

di essere tutelata nel suo onore commerciale. Ed egli ha accertato che

l'articolo pubblicato nell'edizione del gennaio del 2004 sull'__________ era

lesiva dell'immagine commerciale dell'attrice, poiché evocava l'idea di una

banca che scontentava e ingannava i clienti, di una banca che in ragione di grosse

vertenze civili rischiava il fallimento. Passati in rassegna i processi

menzionati nell'articolo, il primo giudice ha rilevato che la notifica di

precetti esecutivi non è assimilabile alla litispendenza di una causa e che le

risultanze istruttorie confermavano sì l'esistenza di procedimenti giudiziari,

ma solo per qualche milione di franchi che l'attrice aveva sufficiente solidità

finanziaria per sopportare. Egli ha poi constatato che la risposta del Consiglio

federale alla nota interrogazione parlamentare era stata riportata nell'articolo

in modo lacunoso e fuorviante, che al professore di eco­nomia __________ si

attribuivano affermazioni da lui mai proferite e che quanto dichiarava __________

non trovava alcun riscontro concreto, per tacere della circostanza che il

paventato rischio di fallimento non si fondava su fatti veritieri e che il commento

dell'articolista conteneva inammissibili accuse. L'intero articolo si rivelava

così lesivo della personalità della banca.

Ciò

posto, il Pretore ha accertato che i convenuti intendevano pubblicare nuovi articoli

sul medesimo argomento, dopo quelli di marzo e maggio del 2004, tanto che

avevano ormai interpellato il gruppo __________ __________, proprietario della

banca, e che per finire nemmeno contestavano le loro intenzioni. Ravvisata una

seria minaccia suscettibile di configurare un'ulteriore lesione illecita della

personalità dell'attrice, il Pretore ha appurato che affer­mazioni del genere

erano atte a causare danni particolarmente gravi all'immagine, al credito e

alla clientela della banca e che il divieto chiesto dall'attrice era ben

delimitato, rispettoso del principio della proporzionalità. Infine il primo

giudice ha riconosciuto la colpa dei convenuti, condannandoli solidalmente a

risarcire all'attrice fr. 3423.25 per costi legali, salvo respingere la rifusione

dei costi per il dispendio in risorse umane fatto valere dall'istituto di

credito.

5.

Gli appellanti obiettano anzitutto che le misure cautelari sono

decadute, giacché il termine di 30 giorni previsto dall'art. 28e cpv. 2

CC per promuovere la causa di merito è cominciato a decorrere il 17 febbraio

2004, quando le misure sono state emanate la prima volta. A loro avviso,

pertanto, l'attrice non può sollecitare nuovamente tali provvedimenti con

un'azione di merito. La doglianza è doppiamente infondata. Intanto il termine

dell'art. 28e cpv. 2 CC decorre dalla notifica del provvedimento cautelare

e non dalle misure d'urgenza adottate senza contraddittorio (Bugnon, Les mesures provvisionelles et

la protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de Pierre

Tercier, Friburgo 1993, pag. 50; Bucher,

Natürliche Personen und Persönlichkeitschutz, 4ª edizione, pag. 145 n. 646). Il

decreto cautelare del 29 aprile 2004 è stato intimato il giorno seguente

(timbro d'intimazione a tergo del decreto, nell'inc. DI.2004.125) ed è stato

notificato lunedì 3 maggio 2004 (v. anche osservazioni all'appello, pag. 4 in alto). La causa di merito introdotta il mercoledì

2.

giugno 2004 era pertanto tempestiva. Che i convenuti non abbiano

divulgato altri servizi sull'argomento nulla dimostra. Quanto alla decorrenza

del termine, essa comporta l'estinzione dei provvedimenti cautelari decretati

in virtù degli art. 28c segg. CC, ma non osta alla ricevibilità

dell'azione di merito (Bugnon,

op. cit., pag. 51 in alto; Bucher,

loc. cit.; Meili in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 28e CC), salvo nei casi in

cui il mancato avvio di quest'ultima debba interpretarsi come consenso tacito

alla pubblicazione dell'articolo (Tercier,

Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 161 n. 1203). Neppure

gli appellanti pretendono però che in concreto la banca abbia mai consentito

alla diffusione del servizio.

6.

Asseverano gli appellanti che i provvedimenti cautelari decretati

dal Pretore erano ingiustificati, sicché l'attrice non ha alcun diritto al

risarcimento delle spese sopportate per l'adozione di tali misure. A mente loro

la banca non aveva reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile. Inoltre la contestata lesione della personalità era giustificata da

un interesse pubblico preponderante e la misura richiesta risultava

sproporzionata. Sta di fatto che, avessero inteso contestare i provvedimenti

cautelari decretati dal Pretore, gli appellanti avrebbero dovuto impugnare il

decreto del 29 aprile 2004. Nella misura in cui contestano i pre­supposti per

l'emanazione di misure in virtù dell'art. 28c cpv. 1 CC, il loro appello

è pertanto – una volta ancora – fuori tema. Sul risarcimento del danno si

tornerà in appresso (consid. 9c).

7.

I convenuti invocano così la libertà di stampa, sostenendo che

l'attrice si prefigge di impedire la pubblicazione di un servizio giornalistico

sulla domanda da loro posta al gruppo __________ proprietario della banca,

censurando informazioni sgradite, ma d'interesse pubblico. Se non che, con tale

doglianza essi si limitano a ribadire la loro opinione, ma non prendono

posizione sulle argomentazioni del Pretore. Insufficientemente motivato, al riguardo

l'appello risulta finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio

al cpv. 5). Si volesse da ciò prescindere, la critica non sarebbe votata a

miglior sorte. Il 12 febbraio 2004 AP 1, direttore dell'__________, ha

sottoposto in effetti al gruppo __________, per il tramite del legale della AO

1, la seguente domanda: “Nell'ipotesi in cui la AO 1 dovesse perdere tutte le

cause attualmente in corso, e nell'eventualità in cui, in seguito a ciò, la

Commissione federale delle banche dovesse ventilare la revoca della licenza

bancaria alla AO 1, il gruppo __________ interverrebbe oppure no a sostegno

della sua banca?”, precisando di voler pubblicare la risposta sul periodico n.

2.

del 2004 (doc. C). Ora, neppure i convenuti contestano che una siffatta

domanda si inserisce nel filone dell'articolo pubblicato nel dicembre del 2003,

dipartendosi dall'esistenza di cause civili per oltre un miliardo di franchi poten­zialmente

atte a comportare il fallimento dell'istituto. Presupposto fallace, che nella

sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto un'offesa gratuita alla personalità

dell'attrice (sentenza impugnata, pag. 5 a 9). E la libertà di stampa non consente, per ciò sola, di ledere i diritti della personalità consacrati dagli

art. 28 segg. CC.

8.

Gli appellanti reputano che, seppure l'articolo controverso ledesse

illecitamente la personalità dell'attrice, non sussiste più alcun rischio di

lesione imminente, dato che la notizia risale alla fine del 2004 ed è superata

dagli eventi, tanto che non è più stata riproposta nel periodico. Non avrebbe

dunque senso proibire una pubblicazione che essi non hanno più intenzione di

diffondere e che non comporterebbe alcun danno per l'istituto, come dimostra il

fatto che la banca non è stata in grado di provare una perdita di guadagno

dovuta alla pubblicazione. Secondo loro, spettava alla banca ridurre gli

effetti molesti dell'articolo chiedendo la pubblicazione di una risposta. Nelle

sue osservazioni all'appello l'attrice obietta che i convenuti hanno rinunciato

a diffondere il pezzo solo perché inibiti dal provvedimento cautelare emesso

dal Pretore e non per volontà loro.

a) Il diritto di risposta è uno strumento della protezione della

personalità complementare alle altre azioni (Schwaibold

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 ad art. 28g con rimandi; Haus­heer/Aebi-Müller, Das Personenrecht

des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2ª edizione, pag. 263, §15 n. 15.05). Chi

non fa uso del diritto di risposta non si preclude quindi la possibilità di far

capo alle azioni dell'art. 28a CC. Gli appellanti

confondono inoltre il rischio di lesione imminente, oggetto dell'azione

preventiva dell'art. 28a cpv. 1 n. 1 CC, con il pregiudizio – di

natura patrimoniale o morale – oggetto delle azioni riparatrici previste

dall'art. 28a cpv. 3 CC (Desche­naux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione,

pag. 192 n. 582; Ter­cier, op.

cit., pag. 83 n. 572 segg.). Ai fini dell'azione preventiva poco importa

che la banca non abbia dimostrato un pregiudizio economico consecutivo alla

pubblicazione dell'articolo nel gennaio del 2004. Del resto, neppure i

convenuti contestano che il rischio di fallimento evocato nel servizio fosse

un'affermazione atta a ledere gravemente l'immagine della banca nel lettore medio.

b) Più

delicata è la questione legata all'imminenza della lesione. L'attrice

non ha chiesto invero di far cessare una lesione attuale (art. 28a cpv.

1.

n. 2 CC), mentre la domanda intesa a far accertare l'illiceità della lesione

(art. 28a cpv. 1 n. 3 CC) è stata formulata solo in subordine e al

riguardo il Pretore non si è pronunciato, avendo accolto la richiesta

principale. Nella misura in cui gli appellanti si dilungano su tali aspetti, il

loro ricorso è pertanto inconcludente, alla stessa stregua della citazione

della giurisprudenza pubblicata in DTF 122 III 449 e 120 III 373 sul requisito

dell'interesse attuale cui soggiace

l'azione di accertamento. Ciò precisato, l'azione preventiva

presuppone il rischio che, al momento del giudizio, la lesione sia imminente

(art. 28a cpv. 1 n. 1 CC). Devono sussistere pertanto indizi concreti.

La mera eventualità che la lesione si ripeta non basta (Tercier, op. cit., pag. 126 n. 918; Meili, op. cit., n. 2 ad art. 28a; Desche­naux/Stei­nauer, op. cit., pag.

202.

n. 598). Se la minaccia viene meno in pendenza di causa, l'azione va respinta,

fermo restando che il giudice potrà tenere conto di ciò nel riparto degli oneri

processuali e delle ripetibili (Desche­naux/Stei­nauer,

op. cit., pag. 203 n. 598b; Tercier,

op. cit., pag. 126 n. 921).

c) Nella

fattispecie l'attrice medesima riconosce che vari anni sono trascorsi dalla

pubblicazione dell'articolo, nel gennaio del 2004, e che nel frattempo le note

cause civili si sono risolte in suo favore (osservazioni, pag. 8; v. anche doc.

G e H nell'inc. DI.2003.1005). Il pericolo di recidiva appare pertanto

superato. Diversa è la situazione per quanto attiene all'articolo in sé, che

potrebbe ancora essere distribuito su richiesta come copia arretrata o

pubblicato nell'archivio Internet della rivista (‹www.__________›).

Per contro, già al momento in cui il Pretore ha statuito, il rischio di veder

stampare nuovi articoli incentrati sulla predetta domanda al gruppo __________

o sul tema trattato nel servizio del gennaio 2004 non era più imminente. Ne

deriva che al proposito l'appello merita accoglimento.

d) Conseguentemente

va accolta la richiesta di revocare il decreto cautelare emesso senza

contraddittorio il 17 febbraio 2004 e quello adottato previo contraddittorio

il 29 aprile 2004, giacché le misure provvisionali vanno revocate nel caso in

cui si respinga l'azione di merito (Tercier,

op. cit., pag. 161 n. 1206). Certo, al momento in cui l'azione è stata introdotta

il rischio di una nuova pubblicazione contenente affermazioni lesive della

personalità dell'attrice era senz'altro concreto e imminente, sia alla luce

della domanda posta al gruppo __________ (doc. C), sia per le pubblicazioni

intervenute nell'edizione di marzo e maggio del 2004 (doc. D e E; sopra, lett.

D). Di tale circostanza occorre tenere conto nel giudizio sulla domanda di risarcimento,

come pure in materia di oneri processuali e ripetibili.

9.

Gli

appellanti si oppongono infine a ogni risarcimento del danno. Nella sentenza impugnata

il Pretore ha accertato invece la colpa del giornalista per avere riportato le

falsità contenute nell'articolo, come pure quella dell'editore e del redattore

responsabile per avere omesso ogni verifica al riguardo, onde la responsabilità

solidale dei convenuti per i danni occasionati. Ai fini del calcolo egli ha

addizionato i costi legali preprocessuali e quelli per il procedimento provvisionale,

da cui ha dedotto le ripetibili accordate con il giudizio cautelare.

a) L'azione di risarcimento per atto

illecito riservata all'art. 28a cpv. 3 CC è retta dagli art. 41 segg. CO

e presuppone l'illiceità della lesione, una colpa dell'autore (ancorché dovuta

a negligenza: Meili, op. cit., n.

16.

ad art. 28a), l'esistenza di un danno (diminuzione del patrimonio

della vittima) e un nesso di causalità fra la lesione e il danno (Deschenaux/Stei­nauer, op. cit., pag.

208.

n. 611 e 612). Il giudice determina l'entità del risarcimento con equo

apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa (art. 43 cpv. 1

CO). Egli può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha

consentito all'atto o se circostanze per le quali il danneggiato è responsabile

hanno contribuito a cagionare o ad aggravare il pregiudizio, ovvero a

peggiorare la posizione dell'obbligato (art. 44 cpv. 1 CO). Anche la misura

della riduzione sottostà all'equo apprezzamento del giudice (DTF 128 III 399

consid. 4.5 con riferimenti).

b) Gli

appellanti respingono ogni colpa con l'argomento che, in­terpellata dal giornalista,

la banca aveva rifiutato di rispondere alle domande, che lo scambio di nomi

nell'impaginazione dell'articolo non ha influito di per sé sull'immagine della

banca e non ha comportato danni particolari, che l'attrice nulla ha fatto per

ridurre il pregiudizio, omettendo anche di esercitare il diritto di risposta, e

ha lasciato cadere le misure cautelari, dimostrandone così la natura

eminentemente vessatoria (appello, pag. 9 n. 10 a 12).

Già

si è detto (consid. 5) che le misure cautelari, in realtà, non sono decadute e

che un'eventuale decorrenza del termine previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC

non compromette la ricevibilità dell'azione di merito. Quanto al mancato

esercizio del diritto di risposta, esso non preclude l'azione di risarcimento

(sopra, consid. 8a), per tacere del fatto che non è dato di sapere se il suo

esercizio avrebbe effettivamente potuto temperare gli effetti negativi

dell'articolo (sui limiti dell'istituto: Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., pag.

263.

n. 15.05). Giovi sottolineare, poi, che la banca non è rimasta passiva di

fronte alle domande dell'articolista, ma ha comunicato di non

poter prendere posizione per obblighi di riservatezza e di segreto bancario, avvertendo in ogni modo che l'esposizio­ne dei

fatti non rispondeva a verità (doc. F nell'inc. OA.2004.334). In simili

circostanze si è lungi dal ravvisare una colpa conco­mitante del leso (Tercier, op. cit., pag. 255 n. 1930).

Per

di più, gli interessati non possono seriamente contestare che, nella sua formulazione,

la domanda rivolta al gruppo __________ si dipartisse dall'esistenza di cause

civili per oltre un miliardo di franchi idonee a causare il tracollo della

banca e che l'ulteriore pubblicazione di una simile notizia, falsa, potesse

ledere gravemente la personalità dell'attrice (sopra, consid. 7). Già si è

detto (sopra, consid. 8d), poi, che al momento in cui è stata promossa la causa

di merito – e a maggior ragione in sede preprocessuale e di procedimento

cautelare – era data anche l'imminenza della lesione. In circostanze siffatte

il nesso di causalità adeguata fra il comportamento dei convenuti, che hanno

dimostrato l'intenzione di reiterare nella diffusione di una tesi illecitamente

lesiva della personalità della banca, e le spese legali sopportate dall'attrice

in sede preproces­sua­le e cautelare è data. Né i convenuti pretendono, per

ipotesi, di avere adempiuto, in quanto editore e redattore responsabile, gli

obblighi di verifica e di prudenza dettati dalla gravità delle affermazioni

proferite (Tercier, op. cit.,

pag. 253 n. 1909).

c) Per

quanto attiene alle singole poste del danno, gli appellanti asseverano che le

spese legali connesse al procedimento cautelare non possono essere riconosciute,

poiché la banca ha lasciato cadere le misure, dimostrando che lo scopo del

procedimento non era quello di tutelare la propria personalità, ma di provocare

spese per chiederne poi la rifusione. Essi sostengono altresì che le misure

cautelari non erano giustificate, la banca non avendo reso verosimile che la

pubblicazione era suscettibile di arrecarle una grave perdita di clientela. Sul

rispetto del termine previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC già

si è detto (consid. 5 e 9b). Neppure gli appellanti, poi, contestano che la

pretesa esistenza di cause per oltre un miliardo contenuta nella domanda posta

al gruppo __________ e già espressa nel servizio del gennaio del 2004 offendesse

la personalità dell'attrice. Sostenere pertanto che l'istituto abbia agito per

mera rivalsa, solo per provocare spese ripetibili, è fuori luogo. Per il resto

è il caso di ripetere che l'esame dei requisiti preposti all'adozione dei noti

provvedimenti urgenti esula dal presente sindacato e che il “pregiudizio difficilmente

riparabile” da evitare mediante l'emanazione di misure cautelari giusta l'art.

28c segg. CC non si esaurisce in danni economici (Meili, op. cit., n. 3 ad art. 28c

CC).

d) In

merito alla nota emessa dall'avv. __________ (doc. H), gli appellanti sostengono

che la tariffa di fr. 400.– orari da lui esposta è eccessiva, tant'è che

neppure l'addetta alla contabilità dello studio legale ha saputo indicare

quanto il professionista fatturi per ogni ora di lavoro. Essi sostengono

inoltre che la nota d'onorario comprende le prestazioni del legale per la

querela contro __________ e che il tempo dedicato alle conferenze e ai colloqui

telefonici con i rappresentanti della banca è esagerato. La censura,

sostanzialmente nuova, sarebbe irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),

i convenuti essendosi limitati nella risposta a contestare il

principio di un risarcimento che superi l'ammontare delle ripetibili e la qualità

delle prestazioni svolte dal legale (pag. 13 n. 41), rinunciando a presentare

un memoriale conclusivo.

Sia

come sia, contrariamente a quanto gli appellanti sostengono, nessun teste ha

affermato che il legale ha presentato una fattura unica per due procedimenti

giudiziari. Le asserzioni di __________, dipendente dell'ufficio legale della

banca, si riferivano alla distinta delle ore profuse dai dipendenti dell'istituto

nella trattazione del caso (deposizione del 12 gennaio 2006: verbale, pag. 3

verso il basso e pag. 9 in fondo con riferimento ai doc. M e N nell'inc.

OA.2004.334, rispettivamente ai doc. H e I nell'inc. OA.2004.340). Quanto alla

segretaria dell'avvocato __________, essa non ha saputo indicare quali

prestazioni comprendesse la nota d'onorario (deposizione di __________ del 12

gennaio 2006: verbale, pag. 2 a metà). E nulla induce a desumere, dalla nota professionale,

che le prestazioni elencate si riferiscano anche al procedimento penale contro __________

(doc. G), mentre le due ore esposte per conferenze e colloqui telefonici con i

rappresentanti dell'istituto bancario appaiono adeguate all'importanza del caso

e non contraddicono quanto figura nella distinta presentata dalla banca (doc.

H).

Relativamente

alla tariffa fr. 400.– l'ora esposta dal professionista, non si può dire che

alla luce dell'abrogata tariffa dell'ordine degli avvocati, in vigore a quel

momento, essa fosse esagerata per rapporto alla complessità della fattispecie,

alla ragguardevole responsabilità del legale e all'ottima situazione finanziaria

della cliente (art. 8 vTOA). Certo, in quegli anni il Consiglio di moderazione

applicava una tariffa oraria di fr. 220.– ai patrocinatori d'ufficio che

operavano in regime di gratuito patrocinio (BOA 23/2002 pag. 35 seg.), ma

l'avvocato __________ non ha agito in tale veste. Quale onorario poi riscuotesse

abitualmente l'avvocato __________ in altre cause poco importa, determinante

essendo sapere se nel caso specifico il suo compenso fosse congruo oppure no. E

in questa sede non è contestato nemmeno, nel principio, l'obbligo fondato sull'art.

41.

CO di rifondere i costi del patrocinio preprocessuale non coperto dalle

ripetibili.

e) Per

i convenuti occorre, ad ogni buon conto, togliere dalle retribuzioni l'IVA, che

l'attrice ha ricuperato, come pure le imposte che la banca ha risparmiato in seguito

alla diminuzione dell'utile cagionato dal danno. Formulato la prima volta in appello

(si veda la risposta, pag. 12 seg.), anche tale argomento si rivela irricevibile

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A parte ciò, gli interessati dimenticano che la

banca dovrà contabilizzare l'ammontare del risarcimento come entrata, il che

vanificherà l'eventuale risparmio fiscale, mentre l'IVA esposta va assunta dall'obbligato

al risarcimento (Brehm in: Berner

Kommentar, 3ª edizione, n. 76g ad art. 41 CO).

f) Gli

appellanti chiedono infine di ridurre dal 5% al 2.25% il tasso d'interesse sull'importo

dovuto a titolo di risarcimento (appello, pag. 21 n. 29), fissato dal Pretore

in complessivi fr. 25 891.– con

interessi del 5% dalla data della petizione. Si tratta una volta ancora di una

domanda nuova (si veda la risposta, pag. 12 segg.), come tale irricevibile (art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga per abbondanza che il saggio del 5% annuo

è presunto (art. 73 CO) e che non basta il semplice riferimento al tasso di

remunerazione degli averi di cassa pensione per ridurlo (Brehm, op. cit., n. 101 ad art. 41 CO).

10.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti vedono accogliere il loro ricorso sul

divieto di “divulgare, distribuire, mettere a disposizione su siti Internet o

su supporti cartacei nuovi articoli che si riconducono, nella loro impostazione

e formulazione (posizione potenzialmente, ma gravemente debitoria della banca a

seguito di pretese di clienti) a quello antecedente ‘AO

1: litigi pericolosi’”, mentre

escono sconfitti sul risarcimento dei danni. Considerato che l'im­minenza

della lesione era venuta meno già al momento in cui il Pretore ha statuito

(sopra, consid. 8c), la resistenza dell'attrice all'appello non poteva dirsi

fondata. Equitativamente si giustifica pertanto di suddividere gli oneri

processuali in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Quanto

al dispositivo di prima sede sulle spese e le ripetibili, esso può rimanere

invariato. Come detto (sopra, consid. 8d), al momento in cui è stata introdotta

l'azione l'imminenza della lesione era data e il rigetto dell'azione si deve

unicamente all'evolversi della situazione indipendente dalla volontà delle

parti. Di tale particolarità il giudice può tenere conto al momento di statuire

sulle spese e le ripetibili (sopra, consid. 8b con rimandi).

11.

Per

quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le azioni di protezione della

personalità non hanno carattere pecu­niario (cfr. DTF 127 III 483 consid. 1a; Tercier, op. cit., n. 775 e n. 1788; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edi­zione,

pag. 387 n. 140). Poco importa dunque che la domanda accessoria di risarcimento rimasta litigiosa in

appello (fr. 3423.25) non raggiunga la soglia di fr. 30 000.– (art. 74

cpv. 1 lett. b LTF). Considerata nel suo insieme, la causa ha natura non

pecuniaria (sentenza del Tribunale federale 5A_205/2008 del 3 settembre 2008,

consid. 2.3 con riferimenti). Il ricorso in materia civile è dato perciò senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo

n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

Nella misura

in cui tende a ottenere il divieto, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di

“divulgare, distribuire, mettere a disposizione su siti Internet o su supporti

cartacei nuovi articoli che si riconducono, nella loro impostazione e formulazione

(posizione potenzialmente, ma gravemente debitoria della banca a seguito di

pretese di clienti) a quello antecedente AO 1: litigi pericolosi”, la petizione

è respinta e il decreto cautelare emesso il 29 aprile 2004 contenente tale

ingiunzione è revocato.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

50.–

fr.

450.–

da

anticipare dagli appellanti, sono posti per metà a carico di questi ultimi in

solido e per l'altra metà a carico della AO 1, compensate le ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster