11.2007.153
Proibizione di una lesione imminente della personalità da parte di un organo di stampa
23 dicembre 2009Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.153
Data decisione, Autorità:
23.12.2009, ICCA
Ricorso:
TF,5A_93/2010, 16.12.2010
Titolo:
Proibizione di una lesione imminente della personalità da parte di un organo di stampa
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO LESIONI ILLECITE
art. 28a cpv. 1 cf. 1 CC
art. 28a cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2007.153
Lugano
23 dicembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.340
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, promossa con petizione del 2 giugno 2004 dalla
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 , e
AP 2,
(rappresentata dal socio e gerente AP 1,
);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 settembre 2007 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza
emessa il 27 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'edizione
di gennaio del 2004 del periodico __________, pubblicato dalla AP 2,
distribuito alla fine di dicembre 2003, è apparso nella rubrica “Attualità” un
articolo firmato da __________ intitolato “AO 1: litigi pericolosi” (pagg. 16 a 19). Il servizio, con il sottotitolo “La banca luganese ha in corso processi per somme
esorbitanti. Un professore di economia avverte del rischio di fallimento e
chiede un intervento delle autorità”, si domandava anzitutto se la AO 1 fosse
una “banca pulita” e se “i risparmi depositati dai clienti fossero al sicuro”,
rispondendo negativamente. Esso riferiva inoltre che erano in corso “almeno cinque
procedimenti civili contro la AO 1”, con richieste di giudizio superiori “al
miliardo di franchi”, suscettibili a metterne “in grave pericolo la
sopravvivenza”. L'articolista continuava esprimendo dubbi sull'attività di
sorveglianza della Commissione federale delle banche e del Consiglio federale,
riportando stralci di un'interrogazione parlamentare del 19 giugno 2003 del
Consigliere nazionale ginevrino __________ e mettendo in collegamento l'attività
della banca con i casi “Pizza connection” e “Mani pulite”. Egli rievocava in
seguito i passaggi di proprietà dell'istituto, sostenendo che la AO 1 non aveva
informato i compratori del “possibile buco di quasi un miliardo di franchi”, né
aveva costituito a bilancio le riserve necessarie.
Ripresi
stralci della risposta del Consiglio federale alla citata interrogazione,
l'estensore dell'articolo riportava opinioni critiche attribuite a un ex membro
della Commissione federale delle banche, il prof. __________, come pure al
segretario dell'Associazione __________, __________ di __________. In tre
riquadri si descrivevano tre processi che coinvolgevano la banca e, alla fine
del servizio, si riprendeva la seguente dichiarazione attribuita ad __________:
“Se un giorno le accuse dei clienti dovessero dimostrarsi fondate, non solo la
banca sarà costretta alla bancarotta, ma il danno causato alla piazza
finanziaria elvetica sarà incalcolabile”. L'autore concludeva con un commento
intitolato “Le banche alla ricerca di clienti da scippare”, firmato dal medesimo
__________.
B. Il
31 dicembre 2003, avuta notizia della diffusione del periodico __________ agli
abbonati, la AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
un'istanza cautelare nei confronti di AP 1, redattore responsabile del
periodico, della AP 2, di __________ e della __________, distributore della
rivista, per ottenere – sotto la comminatoria dell'art. 292 CP – il divieto di
diffondere o spossessarsi in altro modo degli esemplari della rivista, così
come il blocco del sito ‹www.__________› in relazione all'articolo predetto. Lo
stesso 31 dicembre 2003 il Pretore ha decretato le ingiunzioni inaudita
parte e con decreto cautelare del 25 aprile 2004, dimessa dalla lite la __________,
ha accolto l'istanza previo contraddittorio, impartendo alla AO 1 un termine di
60 giorni per promuovere la causa di merito, termine poi rettificato in 30
giorni con lettera del 3 maggio 2004 (inc. DI.2003.1005).
C. Nel
frattempo, venuta a sapere dal redattore responsabile che __________ intendeva
pubblicare un nuovo articolo su di essa, il 16 febbraio 2004 la AO 1 ha nuovamente convenuto la AP 2 e AP 1 davanti al Pretore, chiedendo che fosse loro vietato cautelarmente
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di divulgare, distribuire, mettere a
disposizione su siti Internet o supporti cartacei nuovi articoli che si riconducessero,
nella loro impostazione e formulazione (posizione potenzialmente, ma gravemente
debitoria della banca in seguito a pretese di clienti) a quello citato dianzi
(“AO 1: litigi pericolosi”). L'indomani il Pretore ha decretato l'ingiunzione
inaudita parte, confermandola con decreto cautelare del 29 aprile 2004 e
impartendo all'istante un termine di 60 giorni, rettificato in seguito a 30,
per promuovere la causa di merito (inc. DI.2004.125).
D. Nell'edizione di marzo del 2004 del periodico L'__________ è
apparso, nella rubrica “Forum” (pag. 4, riquadro in basso a destra), un
trafiletto non firmato intitolato “L__________ si scusa”, nel quale si
comunicava che nel numero di gennaio erano incorsi errori, e segnatamente che
“nel sottotitolo a pagina 16 è sbagliata la menzione ‘professore di economia’;
giusto è l'associazione __________”, che “alla tredicesima riga la dicitura ‘il
professore di economia __________’ va sostituita con ‘l'Associazione __________’
e che la citazione della didascalia a pagina 19 non è del professor __________,
ma di __________, segretario dell'Associazione __________ (così come riportato
correttamente nel testo)”. In un riquadro nella pagina accanto figurava un
altro pezzo non firmato, intitolato “vietato scrivere su…” (riquadro a pag. 5),
nel quale si riferiva dei procedimenti cautelari avviati contro il periodico
dall'istituto bancario, il cui nome era tuttavia annerito. Nel maggio del 2004
sull'__________ è poi apparso, nella rubrica “Attualità” (pag. 6 e 7), un altro
articolo intitolato “Precetti misteriosi dalla Libia” (pag. 16 a 18 nella rubrica “Attualità”), firmato da AP 1, nel quale si narrava di precetti esecutivi
notificati a un istituto bancario – il cui nome era oscurato – da un banca di __________,
messa in relazione con __________
E. In esito a una petizione promossa il 1° giugno 2004 dalla AO 1, con
sentenza del 22 agosto 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha vietato ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di distribuire gli esemplari in
loro possesso della rivista del gennaio 2004 o di pubblicare o di diffondere in
altro modo l'articolo in questione e ha loro ingiunto di bloccare il sito
Internet del periodico in relazione con lo stesso articolo. Egli ha condannato
Fatti
i convenuti inoltre a versare solidalmente all'attrice fr. 25 891.– con
interessi al 5% dal 1° giugno 2004, ingiungendo alla AP 2 e a AP 1 di
pubblicare a loro spese un estratto dei motivi e i dispositivi della sentenza
(inc. OA.2004.334). Un appello presentato da AP 1 e dalla AP 2 è stato parzialmente
accolto da questa Camera con sentenza odierna, limitatamente alla formulazione
del sunto dei motivi destinato a pubblicazione (inc. 11.2007.154).
F. Frattanto, il 2 giugno 2004, la AO 1 ha nuovamente convenuto la AP 2 e AP 1 davanti al medesimo Pretore, chiedendo che fosse loro
vietato – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – di divulgare,
distribuire, mettere a disposizione su Internet o su supporti cartacei nuovi
articoli che si riconducessero, nella loro impostazione e formulazione
(posizione potenzialmente, ma gravemente debitoria della banca in seguito a
pretese di clienti) a quello antecedente “AO 1: litigi pericolosi”, non senza
postulare il versamento di fr. 8050.80 con interessi al 5% dal 2 giugno 2004 a titolo di risarcimento danni. Nella loro risposta del 12 novembre 2004 AP 1 e la AP 2 hanno proposto
di respingere la petizione, sollecitando altresì la revoca dei provvedimenti cautelari.
L'udienza preliminare si è tenuta il 7 aprile 2005 e l'istruttoria, iniziata il
21 settembre 2005, si è conclusa il 2 ottobre 2006. Al dibattimento finale del
12 dicembre 2006 l'attrice ha confermato le proprie domande sulla scorta di un
memoriale conclusivo trasmesso il 1° dicembre 2006, mentre AP 2 e AP 1 non sono
comparsi.
G. Statuendo
il 27 agosto 2007, il Pretore ha vietato ai convenuti – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di divulgare, distribuire, mettere a disposizione su
Internet o su supporti cartacei nuovi articoli che si riconducessero, nella
loro impostazione e formulazione (posizione potenzialmente, ma gravemente
debitoria della banca a seguito di pretese di clienti) a quello antecedente “AO
1: litigi pericolosi”. Inoltre egli ha obbligato i convenuti a risarcire
solidalmente all'attrice fr. 3423.25 oltre interessi al 5% dal 2 giugno 2004.
La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste per un quarto a
carico dell'attrice e per il resto a carico dei convenuti in solido, tenuti a
rifondere all'attrice, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per
ripetibili ridotte.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e la AP 2 sono insorti con un appello del 17
settembre 2007 nel quale chiedono di respingere la petizione, di revocare le
misure cautelari decretate dal Pretore il 17 febbraio e il 29 aprile 2004,
riformando il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 12
novembre 2007 la AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata, emessa il 27 agosto 2007, è pervenuta agli appellanti, al
più presto, l'indomani. Inoltrato nel termine di 20 giorni previsto dall'art.
308.
cpv. 1 CPC, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
Gli appellanti censurano il rifiuto del Pretore di sentire in
qualità di testimoni __________ e __________, postulandone l'escussione in
appello. Affermano che il primo giudice ha respinto tali prove senza motivo,
mentre ha incomprensibilmente ammesso l'audizione per rogatoria in __________
di __________, la quale verso alla banca vantava pretese di molto inferiori a
quelle di altri due testimoni da loro offerti con recapito in Svizzera.
a) In
linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma
l'autorità può rinunciare a esperire quei mezzi istruttori il cui presumibile
risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle
prove”: DTF 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b,
106.
Ia 162 consid. 2b). Ove intenda rifiutare determinate prove, in ogni modo,
il giudice deve motivare perché tali prove risulterebbero superflue o inidonee
a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). Con
ordinanza sulle prove del 21 settembre 2001 il Pretore ha rifiutato, nella
fattispecie, i testimoni notificati dagli appellanti, salvo ammettere __________.
Esprimendosi sulle stesse prove offerte da __________, egli ha spiegato
nondimeno che le altre testimonianze esulavano dal tema della lite, rinviando
ai motivi esposti in sede cautelare (pag. 2). E in tale decreto il primo
giudice aveva rilevato che l'audizione di __________ e di __________ appariva
inutile, sia perché la loro posizione era già stata chiarita, sia perché
determinante era l'esistenza di cause civili, non bastando che essi vantassero
pretese, seppure oggetto di precetti esecutivi (decreto cautelare del 29 aprile
2004, pag. 4, nell'inc. DI.2004.125 richiamato). Non si può dire pertanto che
il primo giudice abbia omesso di motivare il rifiuto delle prove.
b) Si
aggiunga che con la motivazione testé riassunta gli appellanti non si confrontano,
limitandosi a ribadire che i due testimoni vanno chiamati da questa Camera
(art. 322 lett. b CPC) a deporre sul fatto che al momento in cui è stato pubblicato
l'articolo (il 31 dicembre 2003) essi vantavano pretese nei confronti dell'attrice
per oltre un miliardo di franchi. Se non che, l'ammontare delle pretese avanzate
da costoro emerge già dalla testimonianza dell'avv. __________, patrocinatore
dell'istituto (verbale del 2 febbraio 2006, pag. 2 verso il basso, pag. 5 e
pag. 6 in alto), da un estratto dell'Ufficio di esecuzione (doc. 1), così come
da una lettera 11 febbraio 2004 dello stesso __________ (doc. 3). Né l'attrice
ha mai negato l'esistenza dei contenziosi con i due clienti o sminuito l'ordine
di grandezza delle pretese da loro formulate. D'altro lato neppure gli
appellanti hanno mai asserito che l'elenco prodotto dalla banca relativo alle
cause pendenti nei suoi confronti il 31 dicembre 2003 sia inattendibile
(fascicolo “edizione documenti
dalla parte attrice”). In
circostanze del genere l'audizione dei due testimoni non apparirebbe, ad ogni
modo, suscettibile di recare elementi di rilievo per il giudizio. Ciò premesso,
nulla osta alla trattazione dell'appello.
3.
Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua
personalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro
chiunque partecipi all'offesa. La lesione è illecita quando non appare
giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante
pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può
chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una
lesione attuale, di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre
effetti molesti (art. 28a cpv. 1 CC), così come può chiedere che si
comunichi la sentenza a terzi o che la sentenza sia pubblicata (art. 28a
cpv. 2 CC), riservate le azioni di risarcimento del danno e di riparazione del
torto morale, disciplinate dagli art. 41 segg. CO, e l'azione di riconsegna
dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza
mandato (art. 28a cpv. 3 CC). Tali norme di legge possono essere
invocate sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche.
Vi è
offesa alla personalità – in particolare – quando una persona è lesa nell'onore,
ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode. Determinante
per giudicare se una dichiarazione sia lesiva è l'impressione suscitata nell'ascoltatore
o nel lettore medio dalla dichiarazione stessa nella sua globalità. La pubblicazione
di uno scritto può essere lesiva della personalità per i fatti esposti o per
l'apprezzamento di quei fatti. Un'allegazione di fatti inesatti è già di per sé
illecita, ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le
approssimazioni sono sufficienti per far apparire uno scritto come errato nel
suo insieme. A tal fine occorre che questo sia viziato nei suoi tratti essenziali
e desti nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona cui si riferisce,
ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la reputazione. Se i
fatti sono veri, la loro diffusione è generalmente giustificata dal mandato di
informazione della stampa, salvo qualora si tratti di fatti attinenti alla
sfera segreta o privata, oppure quando la persona toccata sia sminuita in modo
inammissibile poiché la forma usata è inutilmente pregiudizievole (RtiD II-2006
pag. 682 consid. 3 con rimandi, II-2007 pag. 660 consid. 8).
4.
In concreto il Pretore ha ricordato anzitutto che una persona giuridica
è titolare anch'essa di alcuni diritti della personalità, in particolare quello
di essere tutelata nel suo onore commerciale. Ed egli ha accertato che
l'articolo pubblicato nell'edizione del gennaio del 2004 sull'__________ era
lesiva dell'immagine commerciale dell'attrice, poiché evocava l'idea di una
banca che scontentava e ingannava i clienti, di una banca che in ragione di grosse
vertenze civili rischiava il fallimento. Passati in rassegna i processi
menzionati nell'articolo, il primo giudice ha rilevato che la notifica di
precetti esecutivi non è assimilabile alla litispendenza di una causa e che le
risultanze istruttorie confermavano sì l'esistenza di procedimenti giudiziari,
ma solo per qualche milione di franchi che l'attrice aveva sufficiente solidità
finanziaria per sopportare. Egli ha poi constatato che la risposta del Consiglio
federale alla nota interrogazione parlamentare era stata riportata nell'articolo
in modo lacunoso e fuorviante, che al professore di economia __________ si
attribuivano affermazioni da lui mai proferite e che quanto dichiarava __________
non trovava alcun riscontro concreto, per tacere della circostanza che il
paventato rischio di fallimento non si fondava su fatti veritieri e che il commento
dell'articolista conteneva inammissibili accuse. L'intero articolo si rivelava
così lesivo della personalità della banca.
Ciò
posto, il Pretore ha accertato che i convenuti intendevano pubblicare nuovi articoli
sul medesimo argomento, dopo quelli di marzo e maggio del 2004, tanto che
avevano ormai interpellato il gruppo __________ __________, proprietario della
banca, e che per finire nemmeno contestavano le loro intenzioni. Ravvisata una
seria minaccia suscettibile di configurare un'ulteriore lesione illecita della
personalità dell'attrice, il Pretore ha appurato che affermazioni del genere
erano atte a causare danni particolarmente gravi all'immagine, al credito e
alla clientela della banca e che il divieto chiesto dall'attrice era ben
delimitato, rispettoso del principio della proporzionalità. Infine il primo
giudice ha riconosciuto la colpa dei convenuti, condannandoli solidalmente a
risarcire all'attrice fr. 3423.25 per costi legali, salvo respingere la rifusione
dei costi per il dispendio in risorse umane fatto valere dall'istituto di
credito.
5.
Gli appellanti obiettano anzitutto che le misure cautelari sono
decadute, giacché il termine di 30 giorni previsto dall'art. 28e cpv. 2
CC per promuovere la causa di merito è cominciato a decorrere il 17 febbraio
2004, quando le misure sono state emanate la prima volta. A loro avviso,
pertanto, l'attrice non può sollecitare nuovamente tali provvedimenti con
un'azione di merito. La doglianza è doppiamente infondata. Intanto il termine
dell'art. 28e cpv. 2 CC decorre dalla notifica del provvedimento cautelare
e non dalle misure d'urgenza adottate senza contraddittorio (Bugnon, Les mesures provvisionelles et
la protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de Pierre
Tercier, Friburgo 1993, pag. 50; Bucher,
Natürliche Personen und Persönlichkeitschutz, 4ª edizione, pag. 145 n. 646). Il
decreto cautelare del 29 aprile 2004 è stato intimato il giorno seguente
(timbro d'intimazione a tergo del decreto, nell'inc. DI.2004.125) ed è stato
notificato lunedì 3 maggio 2004 (v. anche osservazioni all'appello, pag. 4 in alto). La causa di merito introdotta il mercoledì
2.
giugno 2004 era pertanto tempestiva. Che i convenuti non abbiano
divulgato altri servizi sull'argomento nulla dimostra. Quanto alla decorrenza
del termine, essa comporta l'estinzione dei provvedimenti cautelari decretati
in virtù degli art. 28c segg. CC, ma non osta alla ricevibilità
dell'azione di merito (Bugnon,
op. cit., pag. 51 in alto; Bucher,
loc. cit.; Meili in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 28e CC), salvo nei casi in
cui il mancato avvio di quest'ultima debba interpretarsi come consenso tacito
alla pubblicazione dell'articolo (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 161 n. 1203). Neppure
gli appellanti pretendono però che in concreto la banca abbia mai consentito
alla diffusione del servizio.
6.
Asseverano gli appellanti che i provvedimenti cautelari decretati
dal Pretore erano ingiustificati, sicché l'attrice non ha alcun diritto al
risarcimento delle spese sopportate per l'adozione di tali misure. A mente loro
la banca non aveva reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile. Inoltre la contestata lesione della personalità era giustificata da
un interesse pubblico preponderante e la misura richiesta risultava
sproporzionata. Sta di fatto che, avessero inteso contestare i provvedimenti
cautelari decretati dal Pretore, gli appellanti avrebbero dovuto impugnare il
decreto del 29 aprile 2004. Nella misura in cui contestano i presupposti per
l'emanazione di misure in virtù dell'art. 28c cpv. 1 CC, il loro appello
è pertanto – una volta ancora – fuori tema. Sul risarcimento del danno si
tornerà in appresso (consid. 9c).
7.
I convenuti invocano così la libertà di stampa, sostenendo che
l'attrice si prefigge di impedire la pubblicazione di un servizio giornalistico
sulla domanda da loro posta al gruppo __________ proprietario della banca,
censurando informazioni sgradite, ma d'interesse pubblico. Se non che, con tale
doglianza essi si limitano a ribadire la loro opinione, ma non prendono
posizione sulle argomentazioni del Pretore. Insufficientemente motivato, al riguardo
l'appello risulta finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio
al cpv. 5). Si volesse da ciò prescindere, la critica non sarebbe votata a
miglior sorte. Il 12 febbraio 2004 AP 1, direttore dell'__________, ha
sottoposto in effetti al gruppo __________, per il tramite del legale della AO
1, la seguente domanda: “Nell'ipotesi in cui la AO 1 dovesse perdere tutte le
cause attualmente in corso, e nell'eventualità in cui, in seguito a ciò, la
Commissione federale delle banche dovesse ventilare la revoca della licenza
bancaria alla AO 1, il gruppo __________ interverrebbe oppure no a sostegno
della sua banca?”, precisando di voler pubblicare la risposta sul periodico n.
2.
del 2004 (doc. C). Ora, neppure i convenuti contestano che una siffatta
domanda si inserisce nel filone dell'articolo pubblicato nel dicembre del 2003,
dipartendosi dall'esistenza di cause civili per oltre un miliardo di franchi potenzialmente
atte a comportare il fallimento dell'istituto. Presupposto fallace, che nella
sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto un'offesa gratuita alla personalità
dell'attrice (sentenza impugnata, pag. 5 a 9). E la libertà di stampa non consente, per ciò sola, di ledere i diritti della personalità consacrati dagli
art. 28 segg. CC.
8.
Gli appellanti reputano che, seppure l'articolo controverso ledesse
illecitamente la personalità dell'attrice, non sussiste più alcun rischio di
lesione imminente, dato che la notizia risale alla fine del 2004 ed è superata
dagli eventi, tanto che non è più stata riproposta nel periodico. Non avrebbe
dunque senso proibire una pubblicazione che essi non hanno più intenzione di
diffondere e che non comporterebbe alcun danno per l'istituto, come dimostra il
fatto che la banca non è stata in grado di provare una perdita di guadagno
dovuta alla pubblicazione. Secondo loro, spettava alla banca ridurre gli
effetti molesti dell'articolo chiedendo la pubblicazione di una risposta. Nelle
sue osservazioni all'appello l'attrice obietta che i convenuti hanno rinunciato
a diffondere il pezzo solo perché inibiti dal provvedimento cautelare emesso
dal Pretore e non per volontà loro.
a) Il diritto di risposta è uno strumento della protezione della
personalità complementare alle altre azioni (Schwaibold
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 ad art. 28g con rimandi; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2ª edizione, pag. 263, §15 n. 15.05). Chi
non fa uso del diritto di risposta non si preclude quindi la possibilità di far
capo alle azioni dell'art. 28a CC. Gli appellanti
confondono inoltre il rischio di lesione imminente, oggetto dell'azione
preventiva dell'art. 28a cpv. 1 n. 1 CC, con il pregiudizio – di
natura patrimoniale o morale – oggetto delle azioni riparatrici previste
dall'art. 28a cpv. 3 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione,
pag. 192 n. 582; Tercier, op.
cit., pag. 83 n. 572 segg.). Ai fini dell'azione preventiva poco importa
che la banca non abbia dimostrato un pregiudizio economico consecutivo alla
pubblicazione dell'articolo nel gennaio del 2004. Del resto, neppure i
convenuti contestano che il rischio di fallimento evocato nel servizio fosse
un'affermazione atta a ledere gravemente l'immagine della banca nel lettore medio.
b) Più
delicata è la questione legata all'imminenza della lesione. L'attrice
non ha chiesto invero di far cessare una lesione attuale (art. 28a cpv.
1.
n. 2 CC), mentre la domanda intesa a far accertare l'illiceità della lesione
(art. 28a cpv. 1 n. 3 CC) è stata formulata solo in subordine e al
riguardo il Pretore non si è pronunciato, avendo accolto la richiesta
principale. Nella misura in cui gli appellanti si dilungano su tali aspetti, il
loro ricorso è pertanto inconcludente, alla stessa stregua della citazione
della giurisprudenza pubblicata in DTF 122 III 449 e 120 III 373 sul requisito
dell'interesse attuale cui soggiace
l'azione di accertamento. Ciò precisato, l'azione preventiva
presuppone il rischio che, al momento del giudizio, la lesione sia imminente
(art. 28a cpv. 1 n. 1 CC). Devono sussistere pertanto indizi concreti.
La mera eventualità che la lesione si ripeta non basta (Tercier, op. cit., pag. 126 n. 918; Meili, op. cit., n. 2 ad art. 28a; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.
202.
n. 598). Se la minaccia viene meno in pendenza di causa, l'azione va respinta,
fermo restando che il giudice potrà tenere conto di ciò nel riparto degli oneri
processuali e delle ripetibili (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 203 n. 598b; Tercier,
op. cit., pag. 126 n. 921).
c) Nella
fattispecie l'attrice medesima riconosce che vari anni sono trascorsi dalla
pubblicazione dell'articolo, nel gennaio del 2004, e che nel frattempo le note
cause civili si sono risolte in suo favore (osservazioni, pag. 8; v. anche doc.
G e H nell'inc. DI.2003.1005). Il pericolo di recidiva appare pertanto
superato. Diversa è la situazione per quanto attiene all'articolo in sé, che
potrebbe ancora essere distribuito su richiesta come copia arretrata o
pubblicato nell'archivio Internet della rivista (‹www.__________›).
Per contro, già al momento in cui il Pretore ha statuito, il rischio di veder
stampare nuovi articoli incentrati sulla predetta domanda al gruppo __________
o sul tema trattato nel servizio del gennaio 2004 non era più imminente. Ne
deriva che al proposito l'appello merita accoglimento.
d) Conseguentemente
va accolta la richiesta di revocare il decreto cautelare emesso senza
contraddittorio il 17 febbraio 2004 e quello adottato previo contraddittorio
il 29 aprile 2004, giacché le misure provvisionali vanno revocate nel caso in
cui si respinga l'azione di merito (Tercier,
op. cit., pag. 161 n. 1206). Certo, al momento in cui l'azione è stata introdotta
il rischio di una nuova pubblicazione contenente affermazioni lesive della
personalità dell'attrice era senz'altro concreto e imminente, sia alla luce
della domanda posta al gruppo __________ (doc. C), sia per le pubblicazioni
intervenute nell'edizione di marzo e maggio del 2004 (doc. D e E; sopra, lett.
D). Di tale circostanza occorre tenere conto nel giudizio sulla domanda di risarcimento,
come pure in materia di oneri processuali e ripetibili.
9.
Gli
appellanti si oppongono infine a ogni risarcimento del danno. Nella sentenza impugnata
il Pretore ha accertato invece la colpa del giornalista per avere riportato le
falsità contenute nell'articolo, come pure quella dell'editore e del redattore
responsabile per avere omesso ogni verifica al riguardo, onde la responsabilità
solidale dei convenuti per i danni occasionati. Ai fini del calcolo egli ha
addizionato i costi legali preprocessuali e quelli per il procedimento provvisionale,
da cui ha dedotto le ripetibili accordate con il giudizio cautelare.
a) L'azione di risarcimento per atto
illecito riservata all'art. 28a cpv. 3 CC è retta dagli art. 41 segg. CO
e presuppone l'illiceità della lesione, una colpa dell'autore (ancorché dovuta
a negligenza: Meili, op. cit., n.
16.
ad art. 28a), l'esistenza di un danno (diminuzione del patrimonio
della vittima) e un nesso di causalità fra la lesione e il danno (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.
208.
n. 611 e 612). Il giudice determina l'entità del risarcimento con equo
apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa (art. 43 cpv. 1
CO). Egli può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha
consentito all'atto o se circostanze per le quali il danneggiato è responsabile
hanno contribuito a cagionare o ad aggravare il pregiudizio, ovvero a
peggiorare la posizione dell'obbligato (art. 44 cpv. 1 CO). Anche la misura
della riduzione sottostà all'equo apprezzamento del giudice (DTF 128 III 399
consid. 4.5 con riferimenti).
b) Gli
appellanti respingono ogni colpa con l'argomento che, interpellata dal giornalista,
la banca aveva rifiutato di rispondere alle domande, che lo scambio di nomi
nell'impaginazione dell'articolo non ha influito di per sé sull'immagine della
banca e non ha comportato danni particolari, che l'attrice nulla ha fatto per
ridurre il pregiudizio, omettendo anche di esercitare il diritto di risposta, e
ha lasciato cadere le misure cautelari, dimostrandone così la natura
eminentemente vessatoria (appello, pag. 9 n. 10 a 12).
Già
si è detto (consid. 5) che le misure cautelari, in realtà, non sono decadute e
che un'eventuale decorrenza del termine previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC
non compromette la ricevibilità dell'azione di merito. Quanto al mancato
esercizio del diritto di risposta, esso non preclude l'azione di risarcimento
(sopra, consid. 8a), per tacere del fatto che non è dato di sapere se il suo
esercizio avrebbe effettivamente potuto temperare gli effetti negativi
dell'articolo (sui limiti dell'istituto: Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., pag.
263.
n. 15.05). Giovi sottolineare, poi, che la banca non è rimasta passiva di
fronte alle domande dell'articolista, ma ha comunicato di non
poter prendere posizione per obblighi di riservatezza e di segreto bancario, avvertendo in ogni modo che l'esposizione dei
fatti non rispondeva a verità (doc. F nell'inc. OA.2004.334). In simili
circostanze si è lungi dal ravvisare una colpa concomitante del leso (Tercier, op. cit., pag. 255 n. 1930).
Per
di più, gli interessati non possono seriamente contestare che, nella sua formulazione,
la domanda rivolta al gruppo __________ si dipartisse dall'esistenza di cause
civili per oltre un miliardo di franchi idonee a causare il tracollo della
banca e che l'ulteriore pubblicazione di una simile notizia, falsa, potesse
ledere gravemente la personalità dell'attrice (sopra, consid. 7). Già si è
detto (sopra, consid. 8d), poi, che al momento in cui è stata promossa la causa
di merito – e a maggior ragione in sede preprocessuale e di procedimento
cautelare – era data anche l'imminenza della lesione. In circostanze siffatte
il nesso di causalità adeguata fra il comportamento dei convenuti, che hanno
dimostrato l'intenzione di reiterare nella diffusione di una tesi illecitamente
lesiva della personalità della banca, e le spese legali sopportate dall'attrice
in sede preprocessuale e cautelare è data. Né i convenuti pretendono, per
ipotesi, di avere adempiuto, in quanto editore e redattore responsabile, gli
obblighi di verifica e di prudenza dettati dalla gravità delle affermazioni
proferite (Tercier, op. cit.,
pag. 253 n. 1909).
c) Per
quanto attiene alle singole poste del danno, gli appellanti asseverano che le
spese legali connesse al procedimento cautelare non possono essere riconosciute,
poiché la banca ha lasciato cadere le misure, dimostrando che lo scopo del
procedimento non era quello di tutelare la propria personalità, ma di provocare
spese per chiederne poi la rifusione. Essi sostengono altresì che le misure
cautelari non erano giustificate, la banca non avendo reso verosimile che la
pubblicazione era suscettibile di arrecarle una grave perdita di clientela. Sul
rispetto del termine previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC già
si è detto (consid. 5 e 9b). Neppure gli appellanti, poi, contestano che la
pretesa esistenza di cause per oltre un miliardo contenuta nella domanda posta
al gruppo __________ e già espressa nel servizio del gennaio del 2004 offendesse
la personalità dell'attrice. Sostenere pertanto che l'istituto abbia agito per
mera rivalsa, solo per provocare spese ripetibili, è fuori luogo. Per il resto
è il caso di ripetere che l'esame dei requisiti preposti all'adozione dei noti
provvedimenti urgenti esula dal presente sindacato e che il “pregiudizio difficilmente
riparabile” da evitare mediante l'emanazione di misure cautelari giusta l'art.
28c segg. CC non si esaurisce in danni economici (Meili, op. cit., n. 3 ad art. 28c
CC).
d) In
merito alla nota emessa dall'avv. __________ (doc. H), gli appellanti sostengono
che la tariffa di fr. 400.– orari da lui esposta è eccessiva, tant'è che
neppure l'addetta alla contabilità dello studio legale ha saputo indicare
quanto il professionista fatturi per ogni ora di lavoro. Essi sostengono
inoltre che la nota d'onorario comprende le prestazioni del legale per la
querela contro __________ e che il tempo dedicato alle conferenze e ai colloqui
telefonici con i rappresentanti della banca è esagerato. La censura,
sostanzialmente nuova, sarebbe irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),
i convenuti essendosi limitati nella risposta a contestare il
principio di un risarcimento che superi l'ammontare delle ripetibili e la qualità
delle prestazioni svolte dal legale (pag. 13 n. 41), rinunciando a presentare
un memoriale conclusivo.
Sia
come sia, contrariamente a quanto gli appellanti sostengono, nessun teste ha
affermato che il legale ha presentato una fattura unica per due procedimenti
giudiziari. Le asserzioni di __________, dipendente dell'ufficio legale della
banca, si riferivano alla distinta delle ore profuse dai dipendenti dell'istituto
nella trattazione del caso (deposizione del 12 gennaio 2006: verbale, pag. 3
verso il basso e pag. 9 in fondo con riferimento ai doc. M e N nell'inc.
OA.2004.334, rispettivamente ai doc. H e I nell'inc. OA.2004.340). Quanto alla
segretaria dell'avvocato __________, essa non ha saputo indicare quali
prestazioni comprendesse la nota d'onorario (deposizione di __________ del 12
gennaio 2006: verbale, pag. 2 a metà). E nulla induce a desumere, dalla nota professionale,
che le prestazioni elencate si riferiscano anche al procedimento penale contro __________
(doc. G), mentre le due ore esposte per conferenze e colloqui telefonici con i
rappresentanti dell'istituto bancario appaiono adeguate all'importanza del caso
e non contraddicono quanto figura nella distinta presentata dalla banca (doc.
H).
Relativamente
alla tariffa fr. 400.– l'ora esposta dal professionista, non si può dire che
alla luce dell'abrogata tariffa dell'ordine degli avvocati, in vigore a quel
momento, essa fosse esagerata per rapporto alla complessità della fattispecie,
alla ragguardevole responsabilità del legale e all'ottima situazione finanziaria
della cliente (art. 8 vTOA). Certo, in quegli anni il Consiglio di moderazione
applicava una tariffa oraria di fr. 220.– ai patrocinatori d'ufficio che
operavano in regime di gratuito patrocinio (BOA 23/2002 pag. 35 seg.), ma
l'avvocato __________ non ha agito in tale veste. Quale onorario poi riscuotesse
abitualmente l'avvocato __________ in altre cause poco importa, determinante
essendo sapere se nel caso specifico il suo compenso fosse congruo oppure no. E
in questa sede non è contestato nemmeno, nel principio, l'obbligo fondato sull'art.
41.
CO di rifondere i costi del patrocinio preprocessuale non coperto dalle
ripetibili.
e) Per
i convenuti occorre, ad ogni buon conto, togliere dalle retribuzioni l'IVA, che
l'attrice ha ricuperato, come pure le imposte che la banca ha risparmiato in seguito
alla diminuzione dell'utile cagionato dal danno. Formulato la prima volta in appello
(si veda la risposta, pag. 12 seg.), anche tale argomento si rivela irricevibile
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A parte ciò, gli interessati dimenticano che la
banca dovrà contabilizzare l'ammontare del risarcimento come entrata, il che
vanificherà l'eventuale risparmio fiscale, mentre l'IVA esposta va assunta dall'obbligato
al risarcimento (Brehm in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, n. 76g ad art. 41 CO).
f) Gli
appellanti chiedono infine di ridurre dal 5% al 2.25% il tasso d'interesse sull'importo
dovuto a titolo di risarcimento (appello, pag. 21 n. 29), fissato dal Pretore
in complessivi fr. 25 891.– con
interessi del 5% dalla data della petizione. Si tratta una volta ancora di una
domanda nuova (si veda la risposta, pag. 12 segg.), come tale irricevibile (art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga per abbondanza che il saggio del 5% annuo
è presunto (art. 73 CO) e che non basta il semplice riferimento al tasso di
remunerazione degli averi di cassa pensione per ridurlo (Brehm, op. cit., n. 101 ad art. 41 CO).
10.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti vedono accogliere il loro ricorso sul
divieto di “divulgare, distribuire, mettere a disposizione su siti Internet o
su supporti cartacei nuovi articoli che si riconducono, nella loro impostazione
e formulazione (posizione potenzialmente, ma gravemente debitoria della banca a
seguito di pretese di clienti) a quello antecedente ‘AO
1: litigi pericolosi’”, mentre
escono sconfitti sul risarcimento dei danni. Considerato che l'imminenza
della lesione era venuta meno già al momento in cui il Pretore ha statuito
(sopra, consid. 8c), la resistenza dell'attrice all'appello non poteva dirsi
fondata. Equitativamente si giustifica pertanto di suddividere gli oneri
processuali in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Quanto
al dispositivo di prima sede sulle spese e le ripetibili, esso può rimanere
invariato. Come detto (sopra, consid. 8d), al momento in cui è stata introdotta
l'azione l'imminenza della lesione era data e il rigetto dell'azione si deve
unicamente all'evolversi della situazione indipendente dalla volontà delle
parti. Di tale particolarità il giudice può tenere conto al momento di statuire
sulle spese e le ripetibili (sopra, consid. 8b con rimandi).
11.
Per
quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le azioni di protezione della
personalità non hanno carattere pecuniario (cfr. DTF 127 III 483 consid. 1a; Tercier, op. cit., n. 775 e n. 1788; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione,
pag. 387 n. 140). Poco importa dunque che la domanda accessoria di risarcimento rimasta litigiosa in
appello (fr. 3423.25) non raggiunga la soglia di fr. 30 000.– (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF). Considerata nel suo insieme, la causa ha natura non
pecuniaria (sentenza del Tribunale federale 5A_205/2008 del 3 settembre 2008,
consid. 2.3 con riferimenti). Il ricorso in materia civile è dato perciò senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
Nella misura
in cui tende a ottenere il divieto, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di
“divulgare, distribuire, mettere a disposizione su siti Internet o su supporti
cartacei nuovi articoli che si riconducono, nella loro impostazione e formulazione
(posizione potenzialmente, ma gravemente debitoria della banca a seguito di
pretese di clienti) a quello antecedente AO 1: litigi pericolosi”, la petizione
è respinta e il decreto cautelare emesso il 29 aprile 2004 contenente tale
ingiunzione è revocato.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti per metà a carico di questi ultimi in
solido e per l'altra metà a carico della AO 1, compensate le ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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