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11.2007.154

Lesione della personalità da parte di un organo di stampa

23 dicembre 2009Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti, di una banca che in ragione di grosse vertenze civili rischiava il

fallimento. Passati in rassegna i processi menzionati nell'articolo, il primo

giudice ha rilevato che la notifica di precetti esecutivi non è assimilabile alla

litispendenza di una causa e che le risultanze istruttorie confermavano sì

l'esistenza di procedimenti giudiziari, ma solo per qualche milione di franchi

che l'attrice aveva sufficiente solidità finanziaria per sopportare. Egli ha poi

constatato che la risposta del Consiglio federale alla nota interrogazione

parlamentare era stata riportata nell'articolo in modo lacunoso e fuorviante,

che al professore di eco­nomia __________ si attribuivano affermazioni da lui

mai proferite e che quanto dichiarava __________ non trovava alcun riscontro

concreto, per tacere della circostanza che il paventato rischio di fallimento non

si fondava su fatti veritieri e che il commento dell'articolista conteneva inammissibili

accuse. L'intero articolo rivelandosi lesivo della personalità della banca, il

Pretore ha ingiunto ai convenuti di non spossessarsi degli esemplari della rivista

e di bloccare il sito Internet su quel servizio. Inoltre egli ha condannato

solidalmente i convenuti a risarcire all'attrice fr. 25 891.– per le

spese legali e l'onorario fatturato dal revisore esterno, mentre ha respinto la

pretesa dell'istituto per il dispendio in risorse umane, il mancato guadagno,

la perdita di clientela e la riparazione del torto morale. Infine egli ha

ordinato la pubblicazione dei dispositivi della sentenza e di un sunto della

motivazione.

7. Gli

appellanti obiettano anzitutto che le misure cautelari sono decadute, giacché

il termine di 30 giorni previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC per promuovere

la causa di merito è cominciato a decorrere il 31 dicembre 2003, quando le

misure sono state emanate la prima volta. A loro avviso, pertanto, l'attrice

non può sollecitare nuovamente tali provvedimenti con un'azione di merito. La

doglianza è doppiamente infondata. Intanto il termine dell'art. 28e cpv.

2 CC decorre dalla notifica del provvedimento cautelare e non dalle misure

d'urgenza adottate senza contraddittorio (Bugnon,

Les mesures provvisionelles et la protection de la personnalité, in: Contributions

en l'honneur de Pierre Tercier, Friburgo 1993, pag. 50; Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitschutz, 4ª

edizione, pag. 145 n. 646). Il decreto cautelare del 25 aprile 2004 è stato

intimato il 29 seguente ed è stato notificato, al più presto, l'indomani (v.

anche osservazioni all'appello, pag. 4 in alto). La causa di merito introdotta il martedì 1° giugno 2004 successivo al lunedì di Pentecoste, giorno festivo

ufficiale (art. 1 cpv. 1 n. 7 del decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone Ticino del 10

luglio 1934 [RL 10.1.1.1.2]), era pertanto tempestiva.

Quanto alla decorrenza del termine, essa comporta l'estinzione dei

provvedimenti cautelari decretati in virtù degli art. 28c segg. CC, ma

non osta alla ricevibilità dell'azione di merito (Bugnon, op. cit., pag. 51 in alto; Bucher, loc. cit.; Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 2 ad art. 28e CC), salvo nei casi in cui il mancato avvio

di quest'ultima debba interpretarsi come consenso tacito alla pubblicazione dell'articolo

(Tercier, Le nouveau droit de la

personnalité, Zurigo 1984, pag. 161 n. 1203). Neppure gli appellanti pretendono

però che in concreto la banca abbia mai consentito alla diffusione del servizio.

8. Asseverano gli appellanti che i provvedimenti cautelari decretati

dal Pretore erano ingiustificati, sicché l'attrice non ha alcun diritto al

risarcimento delle spese sopportate per l'adozione di tali misure. A mente loro

la banca non aveva reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile. Inoltre la contestata lesione della personalità era giustificata da

un interesse pubblico preponderante e la misura richiesta risultava

sproporzionata. Sta di fatto che, avessero inteso contestare i provvedimenti

cautelari decretati dal Pretore, gli appellanti avrebbero dovuto impugnare il

decreto del 25 aprile 2004. Nella misura in cui contestano i pre­supposti per

l'emanazione di misure in virtù dell'art. 28c cpv. 1 CC, il loro appello

è pertanto – una volta ancora – fuori tema. Sul risarcimento del danno si

tornerà in appresso (consid. 15c).

9. Gli

appellanti reputano che, seppure l'articolo ledesse illecitamente la

personalità dell'attrice, non sussiste più alcun rischio di lesione imminente,

dato che la notizia risale alla fine del 2004 ed è superata dagli eventi, tanto

che non è più stata riproposta nel periodico. Non avrebbe dunque senso proibire

una pubblicazione che essi non hanno più intenzione di diffondere e che non

comporterebbe alcun danno per l'istituto, come dimostra il fatto che la banca

non è stata in grado di provare una perdita di guadagno dovuta alla

pubblicazione. Secondo loro, spettava alla banca ridurre gli effetti molesti

dell'articolo chiedendo la pubblicazione di una risposta. Nelle sue

osservazioni all'appello l'attrice obietta che i convenuti hanno rinunciato a

diffondere il pezzo solo perché inibiti dal provvedimento cautelare emesso dal

Pretore e non per volontà loro (pag. 6 seg.).

a) Il diritto di risposta è uno strumento della protezione della

personalità complementare alle altre azioni (Schwaibold

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 ad art. 28g con rimandi; Haus­heer/Aebi-Müller, Das Personenrecht

des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2ª edizione, pag. 263, §15 n. 15.05). Chi

non fa uso del diritto di risposta non si preclude quindi la possibilità di far

capo alle azioni dell'art. 28a CC. Gli appellanti

confondono inoltre il rischio di lesione imminente, oggetto dell'azione

preventiva dell'art. 28a cpv. 1 n. 1 CC, con il pregiudizio – di

natura patrimoniale o morale – oggetto delle azioni riparatrici previste

dall'art. 28a cpv. 3 CC (Desche­naux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione,

pag. 192 n. 582; Ter­cier, op.

cit., pag. 83 n. 572 segg.). Ai fini dell'azione preventiva poco importa

che la banca non abbia dimostrato un pregiudizio economico consecutivo alla

pubblicazione dell'articolo nel gennaio del 2004. Del resto, neppure i

convenuti contestano che il rischio di fallimento evocato nel servizio fosse

un'affermazione atta a ledere gravemente l'immagine della banca nel lettore medio.

b) Più delicata è la questione legata all'imminenza della

lesione. L'attrice non ha chiesto invero di far cessare una lesione attuale

(art. 28a cpv. 1 n. 2 CC), mentre la domanda intesa a far accertare

l'illiceità della lesione (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC) è stata formulata

solo in subordine e al riguardo il Pretore non si è pronunciato, avendo accolto

la richiesta principale. Nella misura in cui gli appellanti si dilungano su

tali aspetti, il loro ricorso è pertanto inconcludente, alla stessa stregua

della citazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 122 III 449 e 120 III

373 sul requisito dell'interesse attuale cui soggiace

l'azione di accertamento. Ciò precisato, l'azione preventiva

presuppone il rischio che, al momento del giudizio, la lesione sia imminente

(art. 28a cpv. 1 n. 1 CC). Devono sussistere pertanto indizi concreti.

La mera eventualità che la lesione si ripeta non basta (Tercier, op. cit., pag. 126 n. 918; Meili, op. cit., n. 2 ad art. 28a; Desche­naux/Stei­nauer, op. cit., pag.

202 n. 598). Se la minaccia viene meno in pendenza di causa, l'azione va

respinta, fermo restando che il giudice potrà tenere conto di ciò nel riparto

degli oneri processuali e delle ripetibili (Desche­naux/Stei­nauer,

op. cit., pag. 203 n. 598b; Tercier,

op. cit., pag. 126 n. 921).

c) Nella fattispecie risulta dal sito Internet della rivista che è

possibile ottenere in ogni tempo copie arretrate del periodico e che gli

abbonati hanno modo di consultare tutti gli articoli pubblicati in numeri

arretrati, il cui titolo e le prime righe sono liberamente accessibili (‹www__________.ch›). Il pericolo che una lesione della personalità dell'attrice si

ripeta resta dunque imminente, tanto più che i convenuti non assicurano di

avere distrutto le copie cartacee della rivista in loro possesso né dichiarano

di rinunciare alla pubblicazione dell'articolo sul sito Internet, salvo voler

aggiungere la rettifica circa l'erronea affermazione attribuita al prof. __________.

E

un'ulteriore diffusione del servizio reitererebbe il rischio di offesa

alla personalità dell'attrice (analogamente, nel quadro di provvedimenti

cautelari: RtiD I-2005 pag. 745 n. 32c consid. 7). Gli appellanti affermano

altresì che la banca oggi non deve più temere il fallimento, sicché il pubblico

ha perso interesse alla notizia, ma l'assunto non basta per privare di apprezzabile

rilievo le notizie riportate nell'articolo. A maggior ragione ove si consideri

che l'esito delle cause civili non può dirsi un fatto notorio per il comune

lettore, di modo che la lettura del pezzo continuerebbe a lasciare nel pubblico

un'im­magine negativa circa la solidità finanziaria dell'istituto (cfr. RtiD

II-2006 pag. 683 consid. 4c).

10. Per

gli appellanti il Pretore ha violato la libertà di stampa, poiché ha proibito

l'intero articolo, compresi passaggi che l'attrice non ha contestato. Svariate

notizie inoltre sarebbero state dimostrate da CO 1 con il memoriale di risposta

(coinvolgimento della banca in inchieste penali in Brasile, conti cifrati

presso l'istituto legati alla corruzione di politici italiani, riciclaggio di

denaro legato alla mafia siciliana, sparizione di importanti documenti affidati

alla banca dal cliente __________), ma il Pretore ha ignorato simili argomentazioni.

Anzi, egli avrebbe censurato finanche la pubblicazione di un atto parlamentare.

a) Censurare

in blocco un'intera pubblicazione presuppone grande cautela, dato il mandato

d'informazione che svolge la stampa (art. 28 cpv. 2 CC; sopra, consid. 4). Determinante

tuttavia è l'impressione suscitata nel lettore medio dalla dichiarazione

nella sua globalità (sopra, consid. 4). Il Pretore ha ritenuto che “l'intero articolo

appare lesivo della personalità di AO 1 e non è suscettibile di essere per così

dire ‘salvato’ in alcuna delle sue parti, talmente invasiva e strutturale essendo

la connotazione d'illecita violazione della vittima AO 1, che lo sottende”

(sentenza impugnata, pag. 9 in basso). In effetti il servizio è di assoluta

omogeneità tematica. La descrizione delle cause civili in cui era coinvolta

l'attrice era finalizzata a suffragare la tesi principale dell'articolista,

ossia che i processi superavano il valore di un miliardo di franchi e avrebbero

anche potuto far fallire la banca. E con la motivazione del Pretore gli

appellanti non si confrontano. Né spiegano, per ipotesi, quali singole

informazioni sarebbe stato possibile pubblicare separatamente. Non motivato a

sufficienza (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), in proposito l'appello risulta

finanche irricevibile.

b) Per

quanto attiene all'interrogazione del Consigliere nazionale __________, il

Pretore ha rilevato che l'articolista ha riportato solo stralci della risposta

del Consiglio federale fuori contesto, omettendone la parte principale (sentenza

impugnata, pag. 7 in alto). Ora, una lesione illecita della personalità può

verificarsi anche nel caso in cui siano sottaciuti fatti essenziali, se ciò

mette il soggetto in una luce equivoca (RtiD II-2007 pag. 663 consid. 12c).

Gli appellanti non contestano di avere tralasciato elementi

essenziali della risposta che il Consiglio federale ha dato all'atto

parlamentare, né che tali omissioni fossero atte a ledere la personalità

dell'attrice. In circostanze siffatte non è dato a divedere come fosse possibile

salvaguardare il testo della sola interrogazione o degli stralci della risposta

del Consiglio federale riportati nel pezzo senza ledere la personalità

dell'attrice. Una volta ancora, pertanto, la censura si rivela priva di fondamento.

11. Gli

appellanti rievocano il contenuto dei tre riquadri che accompagnano il pezzo

principale, intitolati “Causa A: Tra il __________ e __________” sulle cause

civili tra la banca, il gruppo __________ e la __________ (doc. A, pag. 16),

“Causa B: Gelati al sapore di mafia” sui dissidi tra la banca con la famiglia __________

(doc. A, pag. 17) e “Causa C: Il mistero dei documenti scomparsi” sui

contrasti fra la banca e il dott. __________ (doc. A, pag. 18). Essi ribadiscono

la loro versione dei fatti, in particolare della lite con il gruppo __________

e della vertenza con __________, sottolineando che la somma delle due pretese

superava il miliardo di franchi, che la banca ha rifiutato di rispondere alle

domande dell'articolista e nemmeno ha contestato le affermazioni contenute nei

riquadri, di cui CO 1 ha dimostrato la veridicità nel suo memoriale di risposta

davanti al Pretore. L'attrice obietta di avere contestato integralmente il pezzo

e sostiene che l'istruttoria ha dimostrato la falsità di tali affermazioni,

facendo valere altresì che il rinvio a precedenti allegati di causa è irricevibile

(osservazioni, pag. 18).

a) Che

l'istituto di credito abbia rifiutato di rispondere a domande dell'articolista

prima della pubblicazione non è rilevante. Né esso è rimasto passivo. Anzi, ha

spiegato di non poter prendere posizione per obblighi di riservatezza e di segreto

bancario, avvertendo che l'esposizione dei fatti non corrispondeva a verità

(doc. F). Eventuali inesattezze, pertanto, non possono in alcun caso esserle addebitate.

b) Con

la petizione l'attrice affermava che le tre “cause” citate non esistevano, almeno

nei termini indicati nell'articolo: la prima era un'azione di rendiconto e le altre

Considerandi

due erano processi avviati dalla banca contro suoi ex clienti (pag. 7). In simili

condizioni toccava ai convenuti dimostrare la veridicità delle affermazioni

contenute nei tre riquadri (De­sche­naux/

Steinauer, op. cit., pag. 230 n. 672; Meili, op. cit., n. 56 ad art. 28 CC;). Costoro

richiamano – per di più genericamente – la risposta del litisconsorte CO 1, ma

ciò non è ammissibile, la motivazione di un appello dovendo figurare nel memoriale

stesso (Cocchi/Trez­zini, CPC ticinese commentato e

massimato, Lugano 2000, n. 21 e 22; appendice 2000/2004, n. 36 ad art.

309). Né spetta a questa Camera passare al vaglio la ponderosa documentazione –

quattro classificatori contenenti almeno un centinaio di fogli – prodotta da CO

1.

alla ricerca di non meglio identificate prove che sostengano la tesi degli

appellanti (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 5 ad art. 183).

Agli

atti figura invero una lettera in cui __________ elencava le sue pretese nei

confronti della banca, che –

tenuto conto degli interessi –

ammontavano ad alcune centinaia di milioni di franchi (doc. 3). Il legale della

banca ha confermato altresì di ricordare richieste di danni milionari da parte

del gruppo __________, confermando l'ordine di grandezza degli importi indicati

nel documento (deposizione dell'avv. __________, del 2 febbraio 2006: verbali,

pag. 5 verso il basso). Quanto al contenzioso con __________, dagli atti

risulta che questi ha più volte escusso la banca per importi da 200 a 241 milioni di franchi (doc. 1), mentre l'avvocato __________ ha dichiarato che le cause

milionarie introdotte nei confronti dell'istituto sono state stralciate dai

ruoli (deposizione del 2 febbraio 2006, verbale pag. 5 in basso e seg.). __________ da parte sua, non ha saputo quantificare le sue pretese verso la

banca, precisando che la causa civile non è ancora stata intentata, la vicenda

essendo all'esame della magistratura penale brasiliana (deposizione per

rogatoria, risposta n. 1 dell'interrogatorio e n. 1 del controinterrogatorio).

Sia

come sia, il Pretore ha reputato che la notifica di un precetto esecutivo non è

assimilabile all'inoltro di una causa civile (sentenza impugnata, pag. 6 verso

il basso) e che determinanti per valutare la veridicità di quanto affermavano i

convenuti erano solo i procedimenti giudiziari effettivamente pendenti nei

confronti della banca, il cui valore complessivo non superava alcuni milioni di

franchi (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Gli appellanti ribadiscono che i

citati ex clienti avanzavano richieste per oltre un miliardo di franchi, ma non

sostengono che il valore delle cause pendenti contro l'istituto il 31 dicembre

2003.

raggiungesse quella cifra, come asseriva l'articolo. A ben vedere, con la

motivazione della sentenza impugnata essi non si confrontano, tanto che nel

ponderoso memoriale di appello non spendono una parola per contestare l'assunto

da cui si è dipartito il Pretore, secondo cui deter­minati era­no unicamente le

cause civili già pendenti davanti a un tribunale. Né essi contestano

l'ammontare del valore litigioso accertato dal primo giudice. Fuori tema e

privo di motivazione pertinente, al riguardo l'appello si rivela una volta di

più irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

c) Si

volesse – per ipotesi – prescindere dalla carenza di motivazione, la tesi degli

appellanti non sarebbe destinata a miglior sorte. Davanti al Pretore l'attrice

ha prodotto infatti, su istanza dei convenuti, una distinta delle cause

pendenti contro di lei il 31 dicembre 2003 (nel fascicolo “edizione doc. di

parte attrice”), dalla quale risulta che il valore delle domande era di alcune

decine di milioni di franchi. Tale lista non è mai stata contestata dai

convenuti, i quali hanno rinunciato al dibattimento finale. Per quanto attiene

alla vertenza con __________, il 31 dicembre 2003 pendeva unicamente una causa

di fr. 10 000.– con interessi e spese esecutive (doc. 2; deposizione dell'avv.

__________, del 2 febbraio 2006: verbali, pag. 2 a metà). Quanto al gruppo __________, l'avvocato __________ ha dichiarato che le pretese avanzate

con riconvenzione verso la banca erano in realtà a 66 milioni di marchi

tedeschi, mentre in altri processi pendenti alle Bahamas le domande non erano

ancora state quantificate (deposizione del 2 febbraio 2006, pag. 3 e pag. 6

seg.). Tali circostanze erano per altro già emerse dall'audizione del dott. __________,

presidente della direzione generale della banca (deposizione del 6 febbraio

2004: verbali, pag. 4 nell'inc. DI.2003.1005 richiamato). L'esistenza di cause

civili per oltre un miliardo di franchi non è dunque stata dimostrata dai convenuti,

benché nel servizio l'articolista abbia usato a più riprese termini come

“cause”, “processi in corso”, “fare causa”, “processi civili”, “procedimenti

civili” (v. doc. A). Per il resto, neppure gli appellanti asseriscono che la

distinzione fra cause civili e semplici pretese sia un'imprecisione

giornalistica irrilevante. Anche su questo punto il giudizio impugnato resiste

pertanto alla critica.

12.

Gli appellanti fanno valere che l'asserzione secondo cui nei frangenti

descritti la banca rischiava il fallimento era un'opinione personale – in quanto tale non censurabile – dell'articolista e di __________,

segretario dell'Associazione __________. E a loro parere l'affermazione aveva fondamento,

giacché se si sottrae dal capitale proprio della banca il miliardo di franchi

che questa avrebbe dovuto pagare ove le accuse nei suoi confronti fossero

risultate legittime, essa non avrebbe più avuto fondi sufficienti per

proseguire l'attività, indipendentemente dal fatto che i revisori e i dirigenti

della banca reputassero nullo il rischio processuale e che dopo il 31 dicembre 2003 l'istituto abbia vinto tali cause. Il Pretore ha ritenuto invece che l'asserzione non poteva

essere considerata un semplice giudizio di valore, tanto meno ove si pensi che

essa poggiava su fatti inveritieri (sentenza impugnata, pag. 9).

Commenti

e opinioni devono essere riconoscibili dal lettore (DTF 126 III 308 consid.

bb). Per tacere del fatto che in concreto l'asserto è stato attribuito

erroneamente – come ammettono anche i convenuti (doc. 4, pag. 4 in basso a destra) – a un professore di economia, già membro della Commissione federale delle banche,

difficilmente il lettore avrebbe potuto riconoscere in esso

un'opinione

personale dell'articolista. In ogni caso, opinioni, commenti o giudizi di

valore sono leciti nella misura in cui appaiono fondati alla luce della fattispecie

cui si riferiscono. E se si tratta di giudizi commisti ad asserzioni di fatto,

le quali devono essere verificate, essi sono soggetti a una verifica di

veridicità (DTF 126 III 308 consid. bb). Nel caso in esame l'ipotesi di un

fallimento bancario formulata nel servizio giornalistico si fondava sul presupposto

che a quel momento pendessero contro l'istituto processi civili per oltre un

miliardo di franchi. Tale presupposto di fatto, come detto (sopra, consid. 11c),

è risultato fallace. In circostanze del genere l'affermazione non era

tutelabile neppure nella misura in cui potesse configurare un'opinione.

13.

Per quanto attiene al commento “Le banche alla ricerca di clienti da

scippare” firmato da CO 1 e pubblicato a chiosa del servizio giornalistico, gli

appellanti affermano trattarsi di una critica generale agli istituti di credito.

Informare sull'esistenza di cause civili contro una banca e riferire che per

l'Associazione __________ esiste il rischio di un fallimento in un caso

specifico non è lesivo della personalità. Il Pretore ha reputato, da parte sua,

che le argomentazioni e gli apprezzamenti dell'autore si basano su dati di

fatto inveritieri e trascendono l'ammissibile laddove millantano, senza supporto

probatorio, truffe ai danni di clienti e scarsa sicurezza della banca (sentenza

impugnata, pag. 9 verso il basso).

Ora, già

si è visto che l'esistenza di cause civili per oltre un miliardo di franchi non

è stata dimostrata (sopra, consid. 11c) e che, di conseguenza, l'opinione della

citata associazione circa il rischio di un fallimento bancario si ancorava a

presupposti inesistenti (sopra, consid. 12). Nulla impediva all'articolista di

formulare critiche anche dure al sistema bancario. Al limite egli poteva anche

accusare genericamente gli istituti di credito di “truffare” e “scippare” i

clienti. Sta di fatto che nell'articolo il nome dell'attrice figura almeno due

volte. Inoltre il commento è correlato grafica­mente all'articolo principale,

con il quale si poneva in chiara unità tematica. Ciò induceva il destinatario

medio, ovvero non prevenuto e di adeguata cultura, a desumere che – come tutte le banche – l'attrice “truffi” e “scippi” i propri

clienti. Attacchi inutilmente offensivi, però, sono in ogni caso illeciti (Desche­naux/Steinauer, op. cit., pag.

233.

n. 674 con rimandi alle note 54 e 55). Ed

espressioni

come quelle usate dall'articolista costituivano, già per i toni, un'invettiva

non solo qualunquista, ma finanche ingiuriosa. Per di più non si vede, né gli

appellanti spiegano, come il commento a un articolo possa essere pubblicato

senza il pezzo principale, con il rischio di suscitare confusione ed equivoci

nel lettore. Anche sotto questo profilo, pertanto, il giudizio impugnato

resiste alla critica.

14.

Gli

appellanti si oppongono altresì alla pubblicazione della sentenza, facendo

valere di avere già rettificato spontaneamente l'errore d'impaginazione

nell'edizione successiva della rivista e che non v'è lesione illecita della

personalità che giustifichi la pubblicazione.

a) Dandosi

violazione della personalità, il leso può chiedere che una

rettifica o che la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata (art. 28 cpv. 2

CC). La pubblicazione può essere ordinata solo se l'attore l'ha chiesta, se la

lesione della personalità è giunta a conoscenza di terzi e se la misura è

idonea a raggiungere lo scopo prefisso, cioè l'eliminazione del pregiudizio.

Ove l'attore solleciti la pubblicazione del dispositivo, spetta poi al giudice,

che gode di ampio margine di apprezzamento, precisare quando, dove e come ciò

debba avvenire (RtiD II-2004 n. 19c pag. 527 consid. 3 e 4 con riferimenti).

Alla luce di tutto quanto precede, in concreto la pubblicazione del dispositivo

e di un sunto dei motivi sul periodico che ha leso la personalità dell'attrice

risulta senza dubbio un provvedimento idoneo e proporzionato a riparare il

torto.

b) Per

quanto attiene ai modi della pubblicazione, occorre attenersi al principio per

cui questa deve raggiungere nella misura del possibile chi ha letto l'articolo

(DTF 126 III 216 consid. 5a). Il Pretore si è dipartito dal medesimo precetto

(sentenza impugnata, pag. 14 a metà) e ha ordinato di pubblicare

l'estratto

della sentenza “nella parte alta e centrale della pagina n. 16 della rivista

stessa, con caratteri grafici identici al titolo dell'articolo contestato”

(sentenza impugnata, dispositivo C). Gli

appellanti se ne dolgono, facendo valere che usando i caratteri grafici

del titolo (ventidue caratteri per riga con un'interlinea di almeno 2.5 cm) occorrerebbero almeno nove pagine per riportare l'estratto della sentenza e chiedono di

adottare i caratteri del testo dell'articolo (appello, pag. 12 a metà), sostenendo che la pubblicazione della rettifica non può occupare più di mezza pagina.

Ora,

la scelta circa i modi della pubblicazione è governata dal principio della

proporzionalità (Meili, op. cit.,

n. 12 ad art. 28a CC). In concreto il pezzo contestato occupava quattro

pagine, compreso il commento e le fotografie (doc. A). Una pubblicazione estesa

su nove pagine sarebbe pertanto eccessiva, ma una rettifica di appena mezza

pagina sarebbe irrisoria. L'attrice obietta che “ovviamente” i caratteri del

titolo si impongono per la sola parte introduttiva della pubblicazione

(osservazioni, pag. 8 n. 10). A ben vedere il dispositivo del Pretore si presta

a interpretazioni. Giova quindi chiarirlo, precisando che la pubblicazione

dovrà occupare almeno una pagina del periodico, priva di altri contenuti, che

la parte introduttiva fino a “in tema di protezione della personalità” dovrà

essere scritta con caratteri analoghi a quelli adope­rati per il titolo del

commento all'articolo contestato, che il sunto dei motivi andrà redatto con

caratteri uguali a quelli del testo dell'articolo, mentre i dispositivi con

caratteri identici a quelli del paragrafo introduttivo (“catenaccio”).

c) Per

quanto si riferisce al contenuto della pubblicazione, il Pretore ha ordinato

quella del dispositivo sul divieto di diffondere l'articolo in forma cartacea o

tramite Internet e quella del dispositivo sul risarcimento del danno,

accompagnati dal seguente sunto dei motivi:

che in sintesi il paradigma emerso

dall'istruttoria è perfettamente all'opposto rispetto a quanto pubblicato dalla

__________, ossia che la AO 1 non ha in corso cause miliardarie (bensì al

massimo per importi riconducibili a pochi milioni di franchi) e che essa è

finanziariamente solida, tanto da non rischiare per nulla il fallimento.

Inoltre è emerso che né la CFB è intervenuta contro la CFB [recte: AO 1],

né il prof. __________ ha mai affermato di rischi di fallimento o dell'esistenza

di cause miliardarie. Quelli pubblicati sono dunque dei fatti falsi e

inveritieri;

In

concreto tutte le argomentazioni e i giudizi di valore dell'autore CO 1 si

basano su dei dati di fatto non veri e per il resto superano decisamente l'ammissibile,

laddove millantano – senza appunto alcun fondamento probatorio

di fatto – delle truffe ai danni di clienti, della

poca sicurezza e “pulizia”

della AO 1 eccetera;

che

la petizione appare in definitiva perfettamente fondata sotto questo profilo,

siccome l'intero articolo in questione appare lesivo della personalità di AO 1

e non è suscettibile di essere per così dire “salvato” in alcuna delle sue parti, talmente invasiva e strutturale essendo la

connotazione d'illecita violazione della vittima AO 1, che lo sottende.

Gli

appellanti sostengono che l'unica imprecisione concerne l'errore d'impaginazione

in cui essi sono caduti e il conseguente scambio di nomi, da loro già rettificato,

di modo che non si giustifica un'altra pubblicazione. Soggiungono che in ogni

caso le formulazioni del Pretore sono troppo generiche e potrebbero indurre il

lettore medio a ritenere che tutti i fatti riportati nell'articolo siano falsi

e tutti i giudizi dell'articolista infondati. Al Pretore essi rimproverano

inoltre di non avere spiegato perché tutte le frasi dell'articolo sarebbero

lesive della personalità dell'attrice, in particolare laddove evocano la perdita

di documenti all'interno della banca, l'apertura di un procedimento penale in

Brasile, l'esistenza della nota interro­gazione parlamentare, come pure i

retroscena legati allo scandalo delle tangenti in Italia e del riciclaggio di

denaro tramite la filiale di __________. Essi soggiungono dipoi che lo scopo

della pubblicazione non è quello di comunicare al pubblico i dettagli sul

risarcimento di eventuali danni. L'attrice fa valere, nelle sue osservazioni

all'appello, di avere sempre contestato la veridicità dell'articolo nel suo

intero e ricorda che il Pretore ha accertato come le gravi asserzioni contenute

nel pezzo non siano state dimostrate (pag. 9 segg.).

Come

si è visto (consid. 10 a 13), oltre all'errore d'impaginazione

ammesso dai convenuti, il Pretore ha accertato – in sintesi – che l'intero

articolo si fondava su un assunto fallace, ossia sulla pretesa esistenza di

cause civili per un valore litigioso superiore al miliardo di franchi, le quali

avrebbero potuto comportare il fallimento della banca. La rettifica dell'errore

d'impaginazione pubblicata spontaneamente dal periodico nel marzo del 2004

(doc. 4; sopra, consid. D), oltre che di difficile comprensione per un lettore

medio, non esclude dunque una pubblicazione ordinata dal giudice sulla base dell'art.

28a cpv. 2 CC. Sul contenuto e le modalità della pubblicazione il

giudice gode poi di ampio apprezzamento. Egli può disporre la pubblicazione

integrale o parziale del dispositivo o dei con­siderandi o, ancora, di una sua

dichiarazione (RtiD II-2004 pag. 528 consid. 3). In concreto occorre, per

fugare l'impressione negativa destata dall'articolo nel lettore, collocare i dispositivi

nel loro contesto, sicché un sunto dei motivi appare indicato. Quanto al

Dispositivo

dispositivo riguardante il risarcimento dei danni, la sua pubblicazione è atta

a illustrare le conseguenze della lesione illecita della personalità

(I CCA, sentenza inc. 11.2004.102 del 22 maggio 2007, dispositivo

n. 3). Né ostano alla pubblicazione prioritari interessi volti alla

salvaguardia della sfera privata dei convenuti, come questi a torto pretendono.

d) Più

delicato è determinare il sunto dei motivi da cui il lettore medio deve poter

arguire le circostanze di fatto determinanti e capire il senso dei dispositivi

pubblicati. Nel testo – informe – del Pretore occorre emendare anzitutto

un'imprecisa trascrizione del titolo dell'articolo nel primo dispositivo e uno

scambio di sigle nei motivi (CFB invece di AO 1). Ciò premesso, nella sua

inorganicità il testo non enuncia quali fatti inveritieri abbia narrato

l'articolista, suscitando l'impressione che il servizio sia il prodotto di una

pura menzogna, mentre esso è la montatura di uno spunto reale (le pretese accampate

da taluni clienti verso la banca). Nella pubblicazione del sunto occorre dunque

spiegare al lettore – per l'essenziale – che nel gennaio del 2004 la banca non

aveva in corso cause civili per un miliardo di franchi, ma solo per alcuni

milioni di franchi (sentenza impugnata, pag. 5 segg.; sopra, consid. 11), che

essa aveva importanti accantonamenti e che per quei pochi milioni essa non

rischiava alcun tracollo (sentenza impugnata, pag. 5 e 7 in basso), che la risposta del Consiglio federale all'interrogazione del Consigliere nazionale __________

è stata riportata nell'articolo in modo lacunoso (senten­za impugnata, pag. 7;

sopra, consid. 10b), che il professore di

eco­nomia __________ non ha mai prospettato alcun pericolo di fallimento

bancario (sentenza impugnata, pag. 7), che i timori espressi da __________, segretario

dell'Associazione __________, poggiavano su una mera opinione personale

sprovvista di riscontri concreti (sentenza, impugnata, pag. 8 seg., sopra,

consid. 12), che l'articolista ha espresso il proprio commento dando per scontato

un rischio di fallimento fondato su una semplice congettura (sentenza impugnata,

pag. 9; sopra consid. 13) e che le singole parti

dell'articolo sono strettamente connesse e funzionali rispetto all'assunto

(falso) dell'esistenza di cause civili suscettibili di provocare un dissesto dell'istituto

di credito (sentenza impugnata, pag. 9 in basso; sopra, consid. 10a). Ai fini della pubblicazione il sunto delle motivazioni va

riformulato di conseguenza.

15. Gli

appellanti si oppongono infine a ogni risarcimento del danno. Nella sentenza impugnata

il Pretore ha accertato invece la colpa del giornalista per avere riportato le

falsità contenute nell'articolo, come pure quella dell'editore e del redattore

responsabile per avere omesso ogni verifica al riguardo, onde la responsabilità

solidale dei convenuti per i danni occasionati. Ai fini del calcolo egli ha

addizionato i costi legali preprocessuali e quelli per il procedimento provvisionale,

da cui ha dedotto le ripetibili accordate con il giudizio cautelare, e il costo

delle prestazioni fornite dall'ufficio di revisione della banca per le

verifiche del caso e per le testimonianze occasionate dalla lite.

a) L'azione di risarcimento per atto

illecito riservata all'art. 28a cpv. 3 CC è retta dagli art. 41 segg. CO

e presuppone l'illiceità della lesione, una colpa dell'autore (ancorché dovuta

a negligenza: Meili, op. cit., n.

16 ad art. 28a), l'esistenza di un danno (diminuzione del patrimonio

della vittima) e un nesso di causalità fra la lesione e il danno (Deschenaux/Stei­nauer, op. cit., pag.

208 n. 611 e 612). Il giudice determina l'entità del risarcimento con equo

apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa (art. 43 cpv. 1

CO). Egli può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha

consentito all'atto o se circostanze per le quali il danneggiato è responsabile

hanno contribuito a cagionare o ad aggravare il pregiudizio, ovvero a

peggiorare la posizione dell'obbligato (art. 44 cpv. 1 CO). Anche la misura

della riduzione sottostà all'equo apprezzamento del giudice (DTF 128 III 399

consid. 4.5 con riferimenti).

b) Gli

appellanti respingono ogni colpa con l'argomento che, in­terpellata dal giornalista,

la banca aveva rifiutato di rispondere alle domande, che lo scambio di nomi

nell'impaginazione dell'articolo non ha influito di per sé sull'immagine della

banca e non ha comportato danni particolari, che l'attrice nulla ha fatto per

ridurre il pregiudizio, omettendo anche di esercitare il diritto di risposta, e

ha lasciato cadere le misure cautelari, dimostrandone così la natura

eminentemente vessatoria.

Già

si è detto (consid. 7) che le misure cautelari, in realtà, non sono decadute e

che un'eventuale decorrenza del termine previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC

non compromette la ricevibilità dell'azione di merito. Quanto al mancato

esercizio del diritto di risposta, esso non preclude l'azione di risarcimento

(sopra, consid. 9a), per tacere del fatto che non è dato di sapere se il suo

esercizio avrebbe effettivamente potuto temperare gli effetti negativi

dell'articolo (sui limiti dell'istituto: Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., pag.

263 n. 15.05). Giovi ricordare (consid. 11a), poi, che la banca non è rimasta

passiva di fronte alle domande dell'articolista, ma ha

comunicato di non poter prendere posizione per obblighi di riservatezza e di

segreto bancario, avvertendo in ogni modo che l'esposizio­ne dei fatti non

rispondeva a verità (doc. F). In simili circostanze si è lungi dal ravvisare

una colpa concomitante del leso (Tercier,

op. cit., pag. 255 n. 1930). Per di più, oltre all'errore d'impaginazione

ammesso dai convenuti, il Pretore ha accertato che l'intero articolo si fondava

su un assunto fallace, ossia sulla pretesa esistenza di cause civili per oltre

un miliardo di franchi contro la banca, cause che avrebbero potuto portare al

fallimento dell'istituto (sopra, consid. 10 a 13). Che simile asserzione sia all'origine dei danni fatti valere dall'attrice non è revocato in dubbio neppure

dagli appellanti. Né questi pretendono, per ipotesi, di avere adempiuto gli

obblighi di verifica e di prudenza dettati dalla gravità delle affermazioni

riportate (Tercier, op. cit.,

pag. 253 n. 1909).

c) Per

quanto attiene alle singole poste del danno, gli appellanti asseverano che le

spese legali connesse al procedimento cautelare non possono essere riconosciute,

poiché la banca ha lasciato cadere le misure, dimostrando che lo scopo del

procedimento non era quello di tutelare la propria personalità, ma di provocare

spese per chiederne poi la rifusione. Come anticipato (consid. 8), essi sostengono

altresì che le misure cautelari non erano giustificate, la banca non avendo

reso verosimile che la pubblicazione era suscettibile di arrecarle una grave

perdita di clientela. Sul rispetto del termine previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC già si è detto (consid. 7 e 15b). Neppure gli

appellanti, poi, contestano che il contenuto del servizio giornalistico ledesse

la personalità della banca. Sostenere pertanto che l'istituto abbia agito per

mera rivalsa, solo per provocare spese ripetibili, è fuori luogo. Per il resto

è il caso di ripetere che l'esame dei requisiti preposti all'adozione dei noti

provvedimenti urgenti esula dal presente sindacato e che il “pregiudizio

difficilmente riparabile” da evitare mediante l'emanazione di misure cautelari

giusta l'art. 28c segg. CC non si esaurisce in danni economici (Meili, op. cit., n. 3 ad art. 28c

CC).

d) In

merito alla nota emessa dall'avv. PA 2 (doc. H), gli appellanti sostengono che

la tariffa di fr. 400.– orari da lui esposta è eccessiva, tant'è che

neppure l'addetta alla contabilità dello studio legale ha saputo indicare

quanto il professionista fatturi per ogni ora di lavoro. Essi sostengono

inoltre che la nota d'onorario comprende le prestazioni del legale per la

querela contro CO 1 e che il tempo dedicato alle conferenze e ai colloqui

telefonici con i rappresentanti della banca è esagerato. La censura,

sostanzialmente nuova, sarebbe irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),

i convenuti essendosi limitati nella risposta a contestare il

principio di un risarcimento che superi l'ammontare delle ripetibili e la qualità

delle prestazioni svolte dal legale (pag. 12 n. 41), rinunciando a presentare

un memoriale conclusivo.

Sia

come sia, contrariamente a quanto gli appellanti sostengono, nessun teste ha

affermato che il legale ha presentato una fattura unica per due procedimenti

giudiziari. Le asserzioni di __________, dipendente dell'ufficio legale della

banca, si riferivano alla distinta delle ore profuse dai dipendenti dell'istituto

nella trattazione del caso (deposizione del 12 gennaio 2006: verbale, pag. 3

verso il basso e pag. 9 in fondo con riferimento ai doc. M e N nell'inc.

OA.2004.334, rispettivamente ai doc. H e I nell'inc. OA.2004.340). Quanto alla

segretaria dell'avvocato PA 2, essa non ha saputo indicare quali prestazioni

comprendesse la nota d'onorario (deposizione di __________ del 12 gennaio 2006:

verbale, pag. 2 a metà). E nulla induce a desumere, dalla nota professionale,

che le prestazioni elencate si riferiscano anche al procedimento penale contro CO

1 (doc. H), mentre le sette ore esposte per conferenze e colloqui telefonici

con i rappresentanti della banca appaiono adeguate all'importanza del caso e

non contraddicono quanto figura nella distinta presentata dalla banca (doc. M).

Relativamente

alla tariffa fr. 400.– l'ora esposta dal professionista, non si può dire che

alla luce dell'abrogata tariffa dell'ordine degli avvocati, in vigore a quel

momento, essa fosse esagerata per rapporto alla complessità della fattispecie,

alla ragguardevole responsabilità del legale e all'ottima situazione finanziaria

della cliente (art. 8 vTOA). Certo, in quegli anni il Consiglio di moderazione

applicava una tariffa oraria di fr. 220.– ai patrocinatori d'ufficio che

operavano in regime di gratuito patrocinio (BOA 23/2002 pag. 35 seg.), ma

l'avvocato PA 2 non ha agito in tale veste. Quale onorario poi riscuotesse

abitualmente l'avvocato PA 2 in altre cause poco importa, determinante essendo

sapere se nel caso specifico il suo compenso fosse congruo oppure no. Quanto alla

fattura dell'avvocato __________ (doc. I), ammessa dal Pretore per l'importo di

fr. 1345.–, essa non è contestata. E in questa sede non è contestato nemmeno,

nel principio, l'obbligo fondato sull'art. 41 CO di rifondere i costi del

patrocinio preprocessuale non coperto dalle ripetibili del procedimento

cautelare (cfr. RtiD II-2008 pag. 644 consid. 3c).

e) Circa

la fattura della società di revisione, del 17 maggio 2004 (doc. L), gli

appellanti fanno valere che essa si riferisce a prestazioni fornite sull'arco

di sette mesi e mezzo e per un lasso di tempo in parte precedente la

pubblicazione dell'articolo, che il Pretore ha riconosciuto all'attrice la

rifusione delle spese di trasferta e la retribuzione del tempo impiegato per

l'escussione di __________ in realtà non avvenuta, che lo spostamento dei

revisori della banca a __________ era superfluo, che l'audizione di __________

si è dimostrata inutile, che anzi tale deposizione dimostra quanto fosse

importante pubblicare il noto articolo, che verosimilmente la società di

revisione neppure era a conoscenza delle cause civili delle quali si narrava e

che le verifiche dei revisori bancari erano in ogni modo necessarie per

valutare i rischi legati alla litispendenza dei processi. Anche tale

argomentazione si rivela in larga misura nuova e pertanto irricevibile (art.

321 cpv. 1 lett. b CPC), ove si consideri che in prima sede i convenuti si erano

limitati a sostenere che l'articolo non ha comportato un maggior lavoro per

l'ufficio di revisione e a contestare la necessità della trasferta di __________

nel Ticino (risposta, pag. 13 n. 42 e 44).

Comunque

sia, __________, dipendente dell'ufficio giuridico della banca, ha spiegato che

dopo la pubblicazione dell'articolo la società esterna ha “revisionato questo

rischio di fallimento”, anche perché in caso di reclamo la banca è obbligata a

chiedere l'intervento dei revisori (deposizione del 12 gennaio 2006: verbali,

pag. 11 in basso e pag. 12 in alto). La necessità della relativa spesa non può

dunque essere messa in dubbio, né – come detto – le affermazioni inveritiere

riportate nell'articolo si esaurivano nel citato errore d'impaginazio­ne (sopra, consid. 10 a 13). Quanto alle prestazioni fornite dalla

società di revisione, nella fattura si precisa espressamente che esse si

riferivano alla vertenza con il periodico (doc. L). Uno dei revisori incaricati

ha confermato altresì che l'incarico aveva comportato due trasferte nel Ticino

e che la fattura era stata pagata (audizione rogatoriale del dott. __________,

risposte n. 2, 3 e 5). Che i revisori potessero assolvere il mandato senza

trasferirsi a __________ rimane così una mera opinio­ne degli appellanti, come

nulla induce a ritenere che la fattura contempli prestazioni estranee alla vertenza.

f) Per

i convenuti occorre, ad ogni buon conto, togliere dalle retribuzioni l'IVA, che

l'attrice ha ricuperato, come pure le imposte che la banca ha risparmiato in seguito

alla diminuzione dell'utile cagionato dal danno. Formulato la prima volta in appello

(si veda la risposta, pag. 12 seg.), anche tale argomento si rivela irricevibile

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A parte ciò, gli interessati dimenticano che la

banca dovrà contabilizzare l'ammontare del risarcimento come entrata, il che

vanificherà l'eventuale risparmio fiscale, mentre l'IVA esposta va assunta dall'obbligato

al risarcimento (Brehm in: Berner

Kommentar, 3ª edizione, n. 76g ad art. 41 CO).

g) Gli

appellanti chiedono infine di ridurre dal 5% al 2.25% il tasso d'interesse sull'importo

dovuto a titolo di risarcimento (appello, pag. 21 n. 29), fissato dal Pretore

in complessivi fr. 25 891.– con

interessi del 5% dalla data della petizione. Si tratta una volta ancora di una

domanda nuova (si veda la risposta, pag. 12 segg.), come tale irricevibile (art.

321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga per abbondanza che il saggio del 5% annuo

è presunto (art. 73 CO) e che non basta il semplice riferimento al tasso di

remunerazione degli averi di cassa pensione per ridurlo (Brehm, op. cit., n. 101 ad art. 41 CO).

16. Gli

oneri dell'attuale giudizio, commisurati al tempo e all'impegno profuso dalla Camera

nella trattazione dell'appello, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv.

2 CPC). Gli appellanti vedono accogliere il loro ricorso solo sulla questione

del sunto destinato alla pubblicazione. In simili circostanze si giustifica equa­mente

che sopportino nove decimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo

di rifondere all'attrice un'equa indennità per ripetibili ridotte. Non si pone

invece problema di ripetibili per quanto riguarda CO 1, che non è stato

chiamato a esprimersi. L'esito del giudizio odierno non incide in maniera

apprezzabile, infine, sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle

ripetibili, il quale può rimanere invariato.

17. Per

quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le azioni di protezione della

personalità non hanno carattere pecu­niario (cfr. DTF 127 III 483 consid. 1a; Tercier, op. cit., n. 775 e n. 1788; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edi­zione,

pag. 387 n. 140). Poco importa dunque che la domanda accessoria di risarcimento rimasta litigiosa in

appello (fr. 25 891.–) non raggiunga la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF). Considerata nel suo insieme, la causa ha natura non pecuniaria

(sentenza del Tribunale federale 5A_205/2008 del 3 settembre 2008, consid. 2.3

con riferimenti). Il ricorso in materia civile è dato perciò senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo C

della sentenza impugnata è così riformato:

È ordinato ai convenuti AP 2 e AP 1 di pubblicare a

loro spese sul numero della rivista __________ immediatamente successivo

al passaggio in giudicato di questa sentenza, a pag. 16 della rivista stessa,

occupando almeno una pagina del periodico priva di ulteriori contenuti e usando

per la parte introduttiva caratteri dal corpo analogo a quelli del titolo relativo

al commento dell'articolo contestato, per il sunto dei motivi caratteri

analoghi a quelli del testo dell'articolo e per i dispositivi caratteri analoghi

a quelli del catenaccio, il testo che segue:

La prima Camera civile del Tribunale

d'appello del Cantone Ticino, statuendo il 23 dicembre 2009 su appello del 17

settembre 2007 presentato da PA 1 e dalla AP 2 contro la sentenza emessa il

22 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa

che opponeva

AO 1, __________

a

AP 1, __________,

AP 2, e

CO 1 __________

in materia di protezione della personalità,

ha accertato in sintesi:

che, contrariamente a quanto figura nell'articolo

“AO 1: litigi pericolosi” pubblicato nell'edizione del periodico __________ del

gennaio 2004, a quel momento la AO 1 non aveva in corso cause civili per oltre

un miliardo di franchi, ma per alcuni milioni di franchi;

che la banca aveva importanti

accantonamenti e, contrariamente a quanto si paventava nell'articolo, non

rischiava il fallimento;

che la risposta del Consiglio federale

all'interrogazione del Consigliere nazionale __________ era riportata nell'articolo

in modo lacunoso,

che, contrariamente a quanto si desumeva

dall'articolo, il professore di economia __________ non aveva prospettato alcun

rischio di fallimento bancario;

che i timori espressi da __________,

segretario dell'Associazione __________, in merito a un rischio di fallimento

bancario, non erano riconoscibili in quanto opinioni personali e non si

fondavano su fatti dimostrati;

che l'articolista ha espresso il proprio

commento dando per scontato il timore di un fallimento dell'istituto,

circostanza non dimostrata;

che le singole parti dell'articolo sono strettamente

connesse e funzionali rispetto all'assunto (falso) dell'esistenza di cause

civili per oltre un miliardo di franchi, le quali avrebbero potuto comportare

il fallimento dell'istituto di credito;

che, pertanto, l'intero articolo è lesivo

della personalità dell'attrice e non può essere salvaguardato in nessuna delle

sue parti;

che, di conseguenza, si giustifica di

vietare la diffusione in forma cartacea o in Internet del citato articolo,

imponendo altresì ai convenuti di pubblicare a loro spese un sunto dei motivi e

dei dispositivi del presente giudizio e di risarcire all'attrice i costi legali

e di revisione provocati dalla pubblicazione di quel pezzo;

e ha pronunciato:

1. È fatto divieto ai convenuti di distribuire gli

esemplari in loro possesso del n. 1/2004 della rivista __________ o di

spossessarsi in altro modo degli stessi, come pure di pubblicare o diffondere

in altro modo l'articolo dal titolo “AO 1: litigi pericolosi – La banca luganese ha

in corso processi per somme esorbitanti. Un professore di economia avverte del

rischio di fallimento e chiede l'intervento delle autorità”.

Di

conseguenza è ordinato il blocco del sito Internet ‹www.__________.html› in relazione al predetto

articolo.

2. AP

2, AP 1 e CO 1 sono condannati a pagare, in solido tra loro, la somma di fr. 25 891.– oltre interessi

al 5% dal 1° giugno 2004 in favore della AO 1.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

sono

posti per nove decimi a carico degli appellanti in solido e per il resto a

carico della AO 1, alla quale AP 2 e PA 1 rifonderanno, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 2500.– complessivi per ripetibili ridotte.

3. Intimazione

a:

– ;

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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