11.2007.154
Lesione della personalità da parte di un organo di stampa
23 dicembre 2009Italiano53 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.154
Data decisione, Autorità:
23.12.2009, ICCA
Ricorso:
TF,5A_92/2010, 16.12.2010
Titolo:
Lesione della personalità da parte di un organo di stampa
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO LESIONI ILLECITE
art. 28 CC
art. 28a CC
Incarto n.
11.2007.154
Lugano
23 dicembre
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.334
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, promossa con petizione del 1° giugno 2004 dalla
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
AP 2
(rappresentata dal socio e gerente PA 1
), e
CO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 settembre 2007 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza
emessa il 22 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'edizione
di gennaio del 2004 del periodico __________, pubblicato dalla AP 2 distribuito
alla fine di dicembre 2003, è apparso nella rubrica “Attualità” un articolo
firmato da CO 1 intitolato “AO 1: litigi pericolosi” (pagg. 16 a 19). Il servizio, con il sottotitolo “La banca luganese ha in corso processi per somme esorbitanti.
Un professore di economia avverte del rischio di fallimento e chiede un
intervento delle autorità”, si domandava anzitutto se la AO 1 fosse una “banca
pulita” e se “i risparmi depositati dai clienti fossero al sicuro”, rispondendo
negativamente. Esso riferiva inoltre che erano in corso “almeno cinque
procedimenti civili contro la AO 1”, con richieste di giudizio superiori “al
miliardo di franchi”, suscettibili a metterne “in grave pericolo la sopravvivenza”.
L'articolista continuava esprimendo dubbi sull'attività di sorveglianza della
Commissione federale delle banche e del Consiglio federale, riportando stralci
di un'interrogazione parlamentare del 19 giugno 2003 del Consigliere nazionale
ginevrino __________ e mettendo in collegamento l'attività della banca con i casi
“Pizza connection” e “Mani pulite”. Egli rievocava in seguito i passaggi di
proprietà dell'istituto, sostenendo che la AO 1 non aveva informato i
compratori del “possibile buco di quasi un miliardo di franchi”, né aveva
costituito a bilancio le riserve necessarie.
Ripresi
stralci della risposta del Consiglio federale alla citata interrogazione,
l'estensore dell'articolo riportava opinioni critiche attribuite a un ex membro
della Commissione federale delle banche, il prof. __________, come pure al segretario
dell'Associazione __________, __________ di __________. In tre riquadri si
descrivevano tre processi che coinvolgevano la banca e, alla fine del servizio,
si riprendeva la seguente dichiarazione attribuita ad __________: “Se un giorno
le accuse dei clienti dovessero dimostrarsi fondate, non solo la banca sarà
costretta alla bancarotta, ma il danno causato alla piazza finanziaria elvetica
sarà incalcolabile”. L'autore concludeva con un commento intitolato “Le banche
alla ricerca di clienti da scippare”, firmato dal medesimo CO 1.
B. Il
31 dicembre 2003, avuta notizia della diffusione del periodico __________ agli
abbonati, la CO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
un'istanza cautelare nei confronti di AP 1, redattore responsabile del
periodico, della AP 2, di CO 1 e della __________, distributore della rivista,
per ottenere – sotto la comminatoria dell'art. 292 CP – il divieto di
diffondere o spossessarsi in altro modo degli esemplari della rivista, così
come il blocco del sito ‹www.__________.html› in relazione all'articolo predetto. Lo
stesso 31 dicembre 2003 il Pretore ha decretato le ingiunzioni inaudita
parte e con decreto cautelare del 25 aprile 2004, dimessa dalla lite __________,
ha accolto l'istanza previo contraddittorio, impartendo alla AO 1 un termine di
60 giorni per promuovere la causa di merito, termine poi rettificato in 30
giorni con lettera del 3 maggio 2004 (inc. DI.2003.1005).
C. Nel
frattempo, venuta a sapere dal redattore responsabile che L__________
intendeva pubblicare un nuovo articolo su di essa, il 16 febbraio 2004 la AO 1 ha nuovamente convenuto la AP 2 e AP 1 davanti al Pretore, chiedendo che fosse loro vietato cautelarmente
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di divulgare, distribuire, mettere a
disposizione su siti Internet o supporti cartacei nuovi articoli che si riconducessero,
nella loro impostazione e formulazione (posizione potenzialmente, ma gravemente
debitoria della banca in seguito a pretese di clienti) a quello citato dianzi
(“__________: litigi pericolosi”). L'indomani il Pretore ha decretato
l'ingiunzione inaudita parte, confermandola con decreto cautelare del 29 aprile
2004 e impartendo all'istante un termine di 60 giorni, rettificato in seguito a
30, per promuovere la causa di merito (inc. DI.2004.125).
D. Nell'edizione di marzo del 2004 del periodico __________ è apparso,
nella rubrica “Forum” (pag. 4, riquadro in basso a destra), un trafiletto non
firmato intitolato “L'__________ si scusa”, nel quale si comunicava che nel
numero di gennaio erano incorsi errori, e segnatamente che “nel sottotitolo a
pagina 16 è sbagliata la menzione ‘professore di economia’; giusto è
l'associazione __________ __________”, che “alla tredicesima riga la dicitura
‘il professore di economia __________ va sostituita con ‘l'Associazione __________’
e che la citazione della didascalia a pagina 19 non è del professor __________,
ma di __________, segretario dell'Associazione __________ (così come riportato
correttamente nel testo)”. In un riquadro nella pagina accanto figurava un
altro pezzo non firmato, intitolato “vietato scrivere su…” (riquadro a pag. 5),
nel quale si riferiva dei procedimenti cautelari avviati contro il periodico
dall'istituto bancario, il cui nome era tuttavia annerito. Nel maggio del 2004
sull'__________ è poi apparso, nella rubrica “Attualità” (pag. 6 e 7), un altro
articolo intitolato “Precetti misteriosi dalla Libia” (pag. 16 a 18 nella rubrica “Attualità”), firmato da AP 1, nel quale si narrava di precetti esecutivi
notificati a un istituto bancario – il cui nome era oscurato – da un banca di Tripoli,
messa in relazione con __________.
E. Il 1° giugno 2004 la AO 1 si è rivolta al Pretore affinché vietasse
alla AP 2, a PA 1 e a CO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
distribuire gli esemplari dell'__________ del gennaio 2004 in loro possesso o di pubblicare o di diffondere in altro modo l'articolo contenuto in
quell'edizione, come pure che ordinasse loro di bloccare il sito Internet del
periodico in relazione con lo stesso pezzo. In subordine la banca ha chiesto di
accertare l'illiceità della lesione alla sua personalità in seguito della
diffusione dell'articolo, ha postulato la pubblicazione sulla rivista del
dispositivo della sentenza e dei considerandi indicati dal Pretore, così come
il versamento di fr. 71 118.65 con interessi al 5% dal 1° giugno 2004 a titolo di risarcimento danni e di fr. 5000.– in riparazione del torto morale.
F. Nella
loro risposta del 12 novembre 2004 PA 1 e la AP 2 hanno proposto di respingere
la petizione, chiedendo la revoca dei provvedimenti cautelari. Il 15 novembre
2004 CO 1 concluso ha anch'egli per il rigetto della petizione. L'udienza
preliminare si è tenuta il 7 aprile 2005 e l'istruttoria, iniziata il 21
settembre 2005, è terminata il 2 ottobre 2006. Nel suo memoriale conclusivo del
1° dicembre 2006 l'attrice ha confermato le proprie domande, salvo limitare a
fr. 68 618.65 la richiesta di risarcimento. Al dibattimento finale del 12
dicembre 2006 l'attrice ha ribadito la sua posizione, mentre i convenuti non
sono comparsi.
G. Statuendo
il 22 agosto 2007, il Pretore ha vietato ai convenuti – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di distribuire gli esemplari in loro possesso della rivista
del gennaio 2004 o di pubblicare o di diffondere in altro modo l'articolo in
questione e ha loro ingiunto di bloccare il sito Internet del periodico in
relazione con lo stesso articolo. Egli ha condannato i convenuti inoltre a
versare solidalmente all'attrice fr. 25 891.– con interessi al 5%
dal 1° giugno 2004, ingiungendo alla AP 2 e a AP 1 di pubblicare a loro spese
un estratto dei motivi e i dispositivi della sentenza. La tassa di giustizia di
fr. 1500.– e le spese sono state poste per un quarto a carico dell'attrice
e per il resto a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere
all'attrice, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4500.– per ripetibili ridotte.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e la AP 2 sono insorti con un appello del 17
settembre 2007 nel quale chiedono di respingere la petizione e di revocare le
misure cautelari decretate dal Pretore il 31 dicembre 2003 e il 25 aprile 2004,
riformando in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 12 novembre
2007 la AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata, emessa il 22 agosto 2007, è stata intimata il 27 agosto
2007 ed è pervenuta agli appellanti, al più presto, l'indomani (timbro
d'intimazione a tergo della sentenza impugnata e appello pag. 2 ). Inoltrato
nel termine di 20 giorni previsto dall'art. 308 cpv. 1 CPC, l'appello è
pertanto tempestivo.
2. L'appello non è stato intimato a CO 1, litisconsorte facoltativo
degli appellanti, il quale dopo l'udienza preliminare davanti al Pretore si è
disinteressato della causa. L'esito del giudizio odierno, comunque sia, non è
destinato a toccare la sua posizione.
3. Gli appellanti sostengono che il Pretore ha adottato una procedura irrita,
ledendo l'art. 9 Cost., e chiedono che questa Camera accerti tale violazione. Essi
si dolgono in particolare che non sia stato permesso alla AP 2 di pubblicare
subito sul suo sito Internet la parte dell'articolo non contestata,
rimproverando inoltre al primo giudice di avere respinto una loro richiesta di
cauzione ancor prima della fine dell'istruttoria e di non avere ammesso talune
loro domande a testimoni. Ora, nella misura in cui gli appellanti censurano il
decreto cautelare del 25 aprile 2004, ovvero il divieto di pubblicare
parzialmente l'articolo sul sito Internet e il rigetto della domanda di
“cauzione” (recte: garanzia; art. 380 CPC), il ricorso è fuori tema.
Oggetto
dell'odierno giudizio non è quel decreto cautelare, che non è stato
impugnato e non può più essere messo in discussione, bensì la sentenza di merito
del 22 agosto 2007. Per il resto il giudice è perfettamente abilitato a decidere
sull'ammissibilità delle domande poste ai testimoni e le parti hanno il
diritto di far annotare a verbale le domande rifiutate dal Pretore (art. 236
cpv. 2 e 3 CPC). È poi facoltà della Camera civile di appello assumere, su
istanza di parte, le prove respinte (art. 322 lett. b CPC). In concreto però
gli appellanti non chiedono di riconvocare testimoni perché siano rivolte loro
le domande non ammesse dal Pretore, né spiegano – tanto meno – la rilevanza di
quelle domande ai fini del giudizio. Al proposito l'appello non può pertanto
essere vagliato oltre.
4. Gli
appellanti censurano altresì il rifiuto del Pretore di sentire in qualità di
testimoni __________ e __________, postulandone l'escussione in appello.
Affermano che il primo giudice ha respinto tali prove senza motivo, mentre ha
incomprensibilmente ammesso l'audizione per rogatoria in Brasile di __________,
la quale verso alla banca vantava pretese di molto inferiori a quelle di altri
due testimoni da loro offerti con recapito in Svizzera.
a) In
linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma
l'autorità può rinunciare a esperire quei mezzi istruttori il cui presumibile
risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle
prove”: DTF 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b,
106 Ia 162 consid. 2b). Ove intenda rifiutare determinate prove, in ogni modo,
il giudice deve motivare perché tali prove risulterebbero superflue o inidonee
a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). Con
ordinanza sulle prove del 21 settembre 2001 il Pretore ha rifiutato, nella
fattispecie, i testimoni notificati dagli appellanti, salvo ammettere __________
Esprimendosi sulle stesse prove offerte da CO 1, egli ha spiegato nondimeno che
le altre testimonianze esulavano dal tema della lite, rinviando ai motivi
esposti in sede cautelare (pag. 2). E in tale decreto il primo giudice aveva
rilevato che l'audizione di __________ e di __________ appariva inutile, sia
perché la loro posizione era già stata chiarita, sia perché determinante era
l'esistenza di cause civili, non bastando che essi vantassero pretese, seppure
oggetto di precetti esecutivi (decreto cautelare del 29 aprile 2004, pag. 4,
nell'inc. DI.2004.125 richiamato). Non si può dire pertanto che il primo
giudice abbia omesso di motivare il rifiuto delle prove.
b) Si
aggiunga che con la motivazione testé riassunta gli appellanti non si confrontano,
limitandosi a ribadire che i due testimoni vanno chiamati da questa Camera
(art. 322 lett. b CPC) a deporre sul fatto che al momento in cui è stato pubblicato
l'articolo (il 31 dicembre 2003) essi vantavano pretese nei confronti dell'attrice
per oltre un miliardo di franchi. Se non che, l'ammontare delle pretese avanzate
da costoro emerge già dalla testimonianza dell'avv. __________, patrocinatore
dell'istituto (verbale del 2 febbraio 2006, pag. 2 verso il basso, pag. 5 e
pag. 6 in alto), da un estratto dell'Ufficio di esecuzione (doc. 1), così come
da una lettera 11 febbraio 2004 dello stesso __________ (doc. 3). Né l'attrice
ha mai negato l'esistenza dei contenziosi con i due clienti o sminuito l'ordine
di grandezza delle pretese da loro formulate. D'altro lato neppure gli
appellanti hanno mai asserito che l'elenco prodotto dalla banca relativo alle
cause pendenti nei suoi confronti il 31 dicembre 2003 sia inattendibile
(fascicolo “edizione documenti
dalla parte attrice”). In
circostanze del genere l'audizione dei due testimoni non apparirebbe, ad ogni
modo, suscettibile di recare elementi di rilievo per il giudizio. Ciò premesso,
nulla osta alla trattazione dell'appello.
5. Secondo
l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua
tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi
all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso
della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure
dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di
proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di accertare
l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a
cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la sentenza a terzi o che
la sentenza sia pubblicata (art. 28a cpv. 2 CC), riservate le azioni di
risarcimento del danno e di riparazione del torto morale, disciplinate dagli
art. 41 segg. CO, e l'azione di riconsegna dell'utile conformemente alle
disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC).
Tali norme di legge possono essere invocate sia dalle persone fisiche sia dalle
persone giuridiche.
Vi è
offesa alla personalità – in particolare – quando una persona è lesa nell'onore,
ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode. Determinante
per giudicare se una dichiarazione sia lesiva è l'impressione suscitata nell'ascoltatore
o nel lettore medio dalla dichiarazione stessa nella sua globalità. La pubblicazione
di uno scritto può essere lesiva della personalità per i fatti esposti o per
l'apprezzamento di quei fatti. Un'allegazione di fatti inesatti è già di per sé
illecita, ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le
approssimazioni sono sufficienti per far apparire uno scritto come errato nel
suo insieme. A tal fine occorre che questo sia viziato nei suoi tratti essenziali
e desti nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona cui si riferisce,
ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la reputazione. Se i
fatti sono veri, la loro diffusione è generalmente giustificata dal mandato di
informazione della stampa, salvo qualora si tratti di fatti attinenti alla
sfera segreta o privata, oppure quando la persona toccata sia sminuita in modo
inammissibile poiché la forma usata è inutilmente pregiudizievole (RtiD II-2006
pag. 682 consid. 3 con rimandi, II-2007 pag. 660 consid. 8).
6. In
concreto il Pretore ha ricordato anzitutto che una persona giuridica è titolare
anch'essa di alcuni diritti della personalità, in particolare quello di essere
tutelata nel suo onore commerciale. Ed egli ha accertato che l'articolo
pubblicato nell'edizione del gennaio del 2004 sull'__________ era lesiva dell'immagine
commerciale dell'attrice, poiché evocava l'idea di una banca che scontentava e ingannava
Fatti
i clienti, di una banca che in ragione di grosse vertenze civili rischiava il
fallimento. Passati in rassegna i processi menzionati nell'articolo, il primo
giudice ha rilevato che la notifica di precetti esecutivi non è assimilabile alla
litispendenza di una causa e che le risultanze istruttorie confermavano sì
l'esistenza di procedimenti giudiziari, ma solo per qualche milione di franchi
che l'attrice aveva sufficiente solidità finanziaria per sopportare. Egli ha poi
constatato che la risposta del Consiglio federale alla nota interrogazione
parlamentare era stata riportata nell'articolo in modo lacunoso e fuorviante,
che al professore di economia __________ si attribuivano affermazioni da lui
mai proferite e che quanto dichiarava __________ non trovava alcun riscontro
concreto, per tacere della circostanza che il paventato rischio di fallimento non
si fondava su fatti veritieri e che il commento dell'articolista conteneva inammissibili
accuse. L'intero articolo rivelandosi lesivo della personalità della banca, il
Pretore ha ingiunto ai convenuti di non spossessarsi degli esemplari della rivista
e di bloccare il sito Internet su quel servizio. Inoltre egli ha condannato
solidalmente i convenuti a risarcire all'attrice fr. 25 891.– per le
spese legali e l'onorario fatturato dal revisore esterno, mentre ha respinto la
pretesa dell'istituto per il dispendio in risorse umane, il mancato guadagno,
la perdita di clientela e la riparazione del torto morale. Infine egli ha
ordinato la pubblicazione dei dispositivi della sentenza e di un sunto della
motivazione.
7. Gli
appellanti obiettano anzitutto che le misure cautelari sono decadute, giacché
il termine di 30 giorni previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC per promuovere
la causa di merito è cominciato a decorrere il 31 dicembre 2003, quando le
misure sono state emanate la prima volta. A loro avviso, pertanto, l'attrice
non può sollecitare nuovamente tali provvedimenti con un'azione di merito. La
doglianza è doppiamente infondata. Intanto il termine dell'art. 28e cpv.
2 CC decorre dalla notifica del provvedimento cautelare e non dalle misure
d'urgenza adottate senza contraddittorio (Bugnon,
Les mesures provvisionelles et la protection de la personnalité, in: Contributions
en l'honneur de Pierre Tercier, Friburgo 1993, pag. 50; Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitschutz, 4ª
edizione, pag. 145 n. 646). Il decreto cautelare del 25 aprile 2004 è stato
intimato il 29 seguente ed è stato notificato, al più presto, l'indomani (v.
anche osservazioni all'appello, pag. 4 in alto). La causa di merito introdotta il martedì 1° giugno 2004 successivo al lunedì di Pentecoste, giorno festivo
ufficiale (art. 1 cpv. 1 n. 7 del decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone Ticino del 10
luglio 1934 [RL 10.1.1.1.2]), era pertanto tempestiva.
Quanto alla decorrenza del termine, essa comporta l'estinzione dei
provvedimenti cautelari decretati in virtù degli art. 28c segg. CC, ma
non osta alla ricevibilità dell'azione di merito (Bugnon, op. cit., pag. 51 in alto; Bucher, loc. cit.; Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 2 ad art. 28e CC), salvo nei casi in cui il mancato avvio
di quest'ultima debba interpretarsi come consenso tacito alla pubblicazione dell'articolo
(Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, Zurigo 1984, pag. 161 n. 1203). Neppure gli appellanti pretendono
però che in concreto la banca abbia mai consentito alla diffusione del servizio.
8. Asseverano gli appellanti che i provvedimenti cautelari decretati
dal Pretore erano ingiustificati, sicché l'attrice non ha alcun diritto al
risarcimento delle spese sopportate per l'adozione di tali misure. A mente loro
la banca non aveva reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile. Inoltre la contestata lesione della personalità era giustificata da
un interesse pubblico preponderante e la misura richiesta risultava
sproporzionata. Sta di fatto che, avessero inteso contestare i provvedimenti
cautelari decretati dal Pretore, gli appellanti avrebbero dovuto impugnare il
decreto del 25 aprile 2004. Nella misura in cui contestano i presupposti per
l'emanazione di misure in virtù dell'art. 28c cpv. 1 CC, il loro appello
è pertanto – una volta ancora – fuori tema. Sul risarcimento del danno si
tornerà in appresso (consid. 15c).
9. Gli
appellanti reputano che, seppure l'articolo ledesse illecitamente la
personalità dell'attrice, non sussiste più alcun rischio di lesione imminente,
dato che la notizia risale alla fine del 2004 ed è superata dagli eventi, tanto
che non è più stata riproposta nel periodico. Non avrebbe dunque senso proibire
una pubblicazione che essi non hanno più intenzione di diffondere e che non
comporterebbe alcun danno per l'istituto, come dimostra il fatto che la banca
non è stata in grado di provare una perdita di guadagno dovuta alla
pubblicazione. Secondo loro, spettava alla banca ridurre gli effetti molesti
dell'articolo chiedendo la pubblicazione di una risposta. Nelle sue
osservazioni all'appello l'attrice obietta che i convenuti hanno rinunciato a
diffondere il pezzo solo perché inibiti dal provvedimento cautelare emesso dal
Pretore e non per volontà loro (pag. 6 seg.).
a) Il diritto di risposta è uno strumento della protezione della
personalità complementare alle altre azioni (Schwaibold
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 ad art. 28g con rimandi; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2ª edizione, pag. 263, §15 n. 15.05). Chi
non fa uso del diritto di risposta non si preclude quindi la possibilità di far
capo alle azioni dell'art. 28a CC. Gli appellanti
confondono inoltre il rischio di lesione imminente, oggetto dell'azione
preventiva dell'art. 28a cpv. 1 n. 1 CC, con il pregiudizio – di
natura patrimoniale o morale – oggetto delle azioni riparatrici previste
dall'art. 28a cpv. 3 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione,
pag. 192 n. 582; Tercier, op.
cit., pag. 83 n. 572 segg.). Ai fini dell'azione preventiva poco importa
che la banca non abbia dimostrato un pregiudizio economico consecutivo alla
pubblicazione dell'articolo nel gennaio del 2004. Del resto, neppure i
convenuti contestano che il rischio di fallimento evocato nel servizio fosse
un'affermazione atta a ledere gravemente l'immagine della banca nel lettore medio.
b) Più delicata è la questione legata all'imminenza della
lesione. L'attrice non ha chiesto invero di far cessare una lesione attuale
(art. 28a cpv. 1 n. 2 CC), mentre la domanda intesa a far accertare
l'illiceità della lesione (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC) è stata formulata
solo in subordine e al riguardo il Pretore non si è pronunciato, avendo accolto
la richiesta principale. Nella misura in cui gli appellanti si dilungano su
tali aspetti, il loro ricorso è pertanto inconcludente, alla stessa stregua
della citazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 122 III 449 e 120 III
373 sul requisito dell'interesse attuale cui soggiace
l'azione di accertamento. Ciò precisato, l'azione preventiva
presuppone il rischio che, al momento del giudizio, la lesione sia imminente
(art. 28a cpv. 1 n. 1 CC). Devono sussistere pertanto indizi concreti.
La mera eventualità che la lesione si ripeta non basta (Tercier, op. cit., pag. 126 n. 918; Meili, op. cit., n. 2 ad art. 28a; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.
202 n. 598). Se la minaccia viene meno in pendenza di causa, l'azione va
respinta, fermo restando che il giudice potrà tenere conto di ciò nel riparto
degli oneri processuali e delle ripetibili (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 203 n. 598b; Tercier,
op. cit., pag. 126 n. 921).
c) Nella fattispecie risulta dal sito Internet della rivista che è
possibile ottenere in ogni tempo copie arretrate del periodico e che gli
abbonati hanno modo di consultare tutti gli articoli pubblicati in numeri
arretrati, il cui titolo e le prime righe sono liberamente accessibili (‹www__________.ch›). Il pericolo che una lesione della personalità dell'attrice si
ripeta resta dunque imminente, tanto più che i convenuti non assicurano di
avere distrutto le copie cartacee della rivista in loro possesso né dichiarano
di rinunciare alla pubblicazione dell'articolo sul sito Internet, salvo voler
aggiungere la rettifica circa l'erronea affermazione attribuita al prof. __________.
E
un'ulteriore diffusione del servizio reitererebbe il rischio di offesa
alla personalità dell'attrice (analogamente, nel quadro di provvedimenti
cautelari: RtiD I-2005 pag. 745 n. 32c consid. 7). Gli appellanti affermano
altresì che la banca oggi non deve più temere il fallimento, sicché il pubblico
ha perso interesse alla notizia, ma l'assunto non basta per privare di apprezzabile
rilievo le notizie riportate nell'articolo. A maggior ragione ove si consideri
che l'esito delle cause civili non può dirsi un fatto notorio per il comune
lettore, di modo che la lettura del pezzo continuerebbe a lasciare nel pubblico
un'immagine negativa circa la solidità finanziaria dell'istituto (cfr. RtiD
II-2006 pag. 683 consid. 4c).
10. Per
gli appellanti il Pretore ha violato la libertà di stampa, poiché ha proibito
l'intero articolo, compresi passaggi che l'attrice non ha contestato. Svariate
notizie inoltre sarebbero state dimostrate da CO 1 con il memoriale di risposta
(coinvolgimento della banca in inchieste penali in Brasile, conti cifrati
presso l'istituto legati alla corruzione di politici italiani, riciclaggio di
denaro legato alla mafia siciliana, sparizione di importanti documenti affidati
alla banca dal cliente __________), ma il Pretore ha ignorato simili argomentazioni.
Anzi, egli avrebbe censurato finanche la pubblicazione di un atto parlamentare.
a) Censurare
in blocco un'intera pubblicazione presuppone grande cautela, dato il mandato
d'informazione che svolge la stampa (art. 28 cpv. 2 CC; sopra, consid. 4). Determinante
tuttavia è l'impressione suscitata nel lettore medio dalla dichiarazione
nella sua globalità (sopra, consid. 4). Il Pretore ha ritenuto che “l'intero articolo
appare lesivo della personalità di AO 1 e non è suscettibile di essere per così
dire ‘salvato’ in alcuna delle sue parti, talmente invasiva e strutturale essendo
la connotazione d'illecita violazione della vittima AO 1, che lo sottende”
(sentenza impugnata, pag. 9 in basso). In effetti il servizio è di assoluta
omogeneità tematica. La descrizione delle cause civili in cui era coinvolta
l'attrice era finalizzata a suffragare la tesi principale dell'articolista,
ossia che i processi superavano il valore di un miliardo di franchi e avrebbero
anche potuto far fallire la banca. E con la motivazione del Pretore gli
appellanti non si confrontano. Né spiegano, per ipotesi, quali singole
informazioni sarebbe stato possibile pubblicare separatamente. Non motivato a
sufficienza (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), in proposito l'appello risulta
finanche irricevibile.
b) Per
quanto attiene all'interrogazione del Consigliere nazionale __________, il
Pretore ha rilevato che l'articolista ha riportato solo stralci della risposta
del Consiglio federale fuori contesto, omettendone la parte principale (sentenza
impugnata, pag. 7 in alto). Ora, una lesione illecita della personalità può
verificarsi anche nel caso in cui siano sottaciuti fatti essenziali, se ciò
mette il soggetto in una luce equivoca (RtiD II-2007 pag. 663 consid. 12c).
Gli appellanti non contestano di avere tralasciato elementi
essenziali della risposta che il Consiglio federale ha dato all'atto
parlamentare, né che tali omissioni fossero atte a ledere la personalità
dell'attrice. In circostanze siffatte non è dato a divedere come fosse possibile
salvaguardare il testo della sola interrogazione o degli stralci della risposta
del Consiglio federale riportati nel pezzo senza ledere la personalità
dell'attrice. Una volta ancora, pertanto, la censura si rivela priva di fondamento.
11. Gli
appellanti rievocano il contenuto dei tre riquadri che accompagnano il pezzo
principale, intitolati “Causa A: Tra il __________ e __________” sulle cause
civili tra la banca, il gruppo __________ e la __________ (doc. A, pag. 16),
“Causa B: Gelati al sapore di mafia” sui dissidi tra la banca con la famiglia __________
(doc. A, pag. 17) e “Causa C: Il mistero dei documenti scomparsi” sui
contrasti fra la banca e il dott. __________ (doc. A, pag. 18). Essi ribadiscono
la loro versione dei fatti, in particolare della lite con il gruppo __________
e della vertenza con __________, sottolineando che la somma delle due pretese
superava il miliardo di franchi, che la banca ha rifiutato di rispondere alle
domande dell'articolista e nemmeno ha contestato le affermazioni contenute nei
riquadri, di cui CO 1 ha dimostrato la veridicità nel suo memoriale di risposta
davanti al Pretore. L'attrice obietta di avere contestato integralmente il pezzo
e sostiene che l'istruttoria ha dimostrato la falsità di tali affermazioni,
facendo valere altresì che il rinvio a precedenti allegati di causa è irricevibile
(osservazioni, pag. 18).
a) Che
l'istituto di credito abbia rifiutato di rispondere a domande dell'articolista
prima della pubblicazione non è rilevante. Né esso è rimasto passivo. Anzi, ha
spiegato di non poter prendere posizione per obblighi di riservatezza e di segreto
bancario, avvertendo che l'esposizione dei fatti non corrispondeva a verità
(doc. F). Eventuali inesattezze, pertanto, non possono in alcun caso esserle addebitate.
b) Con
la petizione l'attrice affermava che le tre “cause” citate non esistevano, almeno
nei termini indicati nell'articolo: la prima era un'azione di rendiconto e le altre
Considerandi
due erano processi avviati dalla banca contro suoi ex clienti (pag. 7). In simili
condizioni toccava ai convenuti dimostrare la veridicità delle affermazioni
contenute nei tre riquadri (Deschenaux/
Steinauer, op. cit., pag. 230 n. 672; Meili, op. cit., n. 56 ad art. 28 CC;). Costoro
richiamano – per di più genericamente – la risposta del litisconsorte CO 1, ma
ciò non è ammissibile, la motivazione di un appello dovendo figurare nel memoriale
stesso (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e
massimato, Lugano 2000, n. 21 e 22; appendice 2000/2004, n. 36 ad art.
309). Né spetta a questa Camera passare al vaglio la ponderosa documentazione –
quattro classificatori contenenti almeno un centinaio di fogli – prodotta da CO
1.
alla ricerca di non meglio identificate prove che sostengano la tesi degli
appellanti (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 5 ad art. 183).
Agli
atti figura invero una lettera in cui __________ elencava le sue pretese nei
confronti della banca, che –
tenuto conto degli interessi –
ammontavano ad alcune centinaia di milioni di franchi (doc. 3). Il legale della
banca ha confermato altresì di ricordare richieste di danni milionari da parte
del gruppo __________, confermando l'ordine di grandezza degli importi indicati
nel documento (deposizione dell'avv. __________, del 2 febbraio 2006: verbali,
pag. 5 verso il basso). Quanto al contenzioso con __________, dagli atti
risulta che questi ha più volte escusso la banca per importi da 200 a 241 milioni di franchi (doc. 1), mentre l'avvocato __________ ha dichiarato che le cause
milionarie introdotte nei confronti dell'istituto sono state stralciate dai
ruoli (deposizione del 2 febbraio 2006, verbale pag. 5 in basso e seg.). __________ da parte sua, non ha saputo quantificare le sue pretese verso la
banca, precisando che la causa civile non è ancora stata intentata, la vicenda
essendo all'esame della magistratura penale brasiliana (deposizione per
rogatoria, risposta n. 1 dell'interrogatorio e n. 1 del controinterrogatorio).
Sia
come sia, il Pretore ha reputato che la notifica di un precetto esecutivo non è
assimilabile all'inoltro di una causa civile (sentenza impugnata, pag. 6 verso
il basso) e che determinanti per valutare la veridicità di quanto affermavano i
convenuti erano solo i procedimenti giudiziari effettivamente pendenti nei
confronti della banca, il cui valore complessivo non superava alcuni milioni di
franchi (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Gli appellanti ribadiscono che i
citati ex clienti avanzavano richieste per oltre un miliardo di franchi, ma non
sostengono che il valore delle cause pendenti contro l'istituto il 31 dicembre
2003.
raggiungesse quella cifra, come asseriva l'articolo. A ben vedere, con la
motivazione della sentenza impugnata essi non si confrontano, tanto che nel
ponderoso memoriale di appello non spendono una parola per contestare l'assunto
da cui si è dipartito il Pretore, secondo cui determinati erano unicamente le
cause civili già pendenti davanti a un tribunale. Né essi contestano
l'ammontare del valore litigioso accertato dal primo giudice. Fuori tema e
privo di motivazione pertinente, al riguardo l'appello si rivela una volta di
più irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
c) Si
volesse – per ipotesi – prescindere dalla carenza di motivazione, la tesi degli
appellanti non sarebbe destinata a miglior sorte. Davanti al Pretore l'attrice
ha prodotto infatti, su istanza dei convenuti, una distinta delle cause
pendenti contro di lei il 31 dicembre 2003 (nel fascicolo “edizione doc. di
parte attrice”), dalla quale risulta che il valore delle domande era di alcune
decine di milioni di franchi. Tale lista non è mai stata contestata dai
convenuti, i quali hanno rinunciato al dibattimento finale. Per quanto attiene
alla vertenza con __________, il 31 dicembre 2003 pendeva unicamente una causa
di fr. 10 000.– con interessi e spese esecutive (doc. 2; deposizione dell'avv.
__________, del 2 febbraio 2006: verbali, pag. 2 a metà). Quanto al gruppo __________, l'avvocato __________ ha dichiarato che le pretese avanzate
con riconvenzione verso la banca erano in realtà a 66 milioni di marchi
tedeschi, mentre in altri processi pendenti alle Bahamas le domande non erano
ancora state quantificate (deposizione del 2 febbraio 2006, pag. 3 e pag. 6
seg.). Tali circostanze erano per altro già emerse dall'audizione del dott. __________,
presidente della direzione generale della banca (deposizione del 6 febbraio
2004: verbali, pag. 4 nell'inc. DI.2003.1005 richiamato). L'esistenza di cause
civili per oltre un miliardo di franchi non è dunque stata dimostrata dai convenuti,
benché nel servizio l'articolista abbia usato a più riprese termini come
“cause”, “processi in corso”, “fare causa”, “processi civili”, “procedimenti
civili” (v. doc. A). Per il resto, neppure gli appellanti asseriscono che la
distinzione fra cause civili e semplici pretese sia un'imprecisione
giornalistica irrilevante. Anche su questo punto il giudizio impugnato resiste
pertanto alla critica.
12.
Gli appellanti fanno valere che l'asserzione secondo cui nei frangenti
descritti la banca rischiava il fallimento era un'opinione personale – in quanto tale non censurabile – dell'articolista e di __________,
segretario dell'Associazione __________. E a loro parere l'affermazione aveva fondamento,
giacché se si sottrae dal capitale proprio della banca il miliardo di franchi
che questa avrebbe dovuto pagare ove le accuse nei suoi confronti fossero
risultate legittime, essa non avrebbe più avuto fondi sufficienti per
proseguire l'attività, indipendentemente dal fatto che i revisori e i dirigenti
della banca reputassero nullo il rischio processuale e che dopo il 31 dicembre 2003 l'istituto abbia vinto tali cause. Il Pretore ha ritenuto invece che l'asserzione non poteva
essere considerata un semplice giudizio di valore, tanto meno ove si pensi che
essa poggiava su fatti inveritieri (sentenza impugnata, pag. 9).
Commenti
e opinioni devono essere riconoscibili dal lettore (DTF 126 III 308 consid.
bb). Per tacere del fatto che in concreto l'asserto è stato attribuito
erroneamente – come ammettono anche i convenuti (doc. 4, pag. 4 in basso a destra) – a un professore di economia, già membro della Commissione federale delle banche,
difficilmente il lettore avrebbe potuto riconoscere in esso
un'opinione
personale dell'articolista. In ogni caso, opinioni, commenti o giudizi di
valore sono leciti nella misura in cui appaiono fondati alla luce della fattispecie
cui si riferiscono. E se si tratta di giudizi commisti ad asserzioni di fatto,
le quali devono essere verificate, essi sono soggetti a una verifica di
veridicità (DTF 126 III 308 consid. bb). Nel caso in esame l'ipotesi di un
fallimento bancario formulata nel servizio giornalistico si fondava sul presupposto
che a quel momento pendessero contro l'istituto processi civili per oltre un
miliardo di franchi. Tale presupposto di fatto, come detto (sopra, consid. 11c),
è risultato fallace. In circostanze del genere l'affermazione non era
tutelabile neppure nella misura in cui potesse configurare un'opinione.
13.
Per quanto attiene al commento “Le banche alla ricerca di clienti da
scippare” firmato da CO 1 e pubblicato a chiosa del servizio giornalistico, gli
appellanti affermano trattarsi di una critica generale agli istituti di credito.
Informare sull'esistenza di cause civili contro una banca e riferire che per
l'Associazione __________ esiste il rischio di un fallimento in un caso
specifico non è lesivo della personalità. Il Pretore ha reputato, da parte sua,
che le argomentazioni e gli apprezzamenti dell'autore si basano su dati di
fatto inveritieri e trascendono l'ammissibile laddove millantano, senza supporto
probatorio, truffe ai danni di clienti e scarsa sicurezza della banca (sentenza
impugnata, pag. 9 verso il basso).
Ora, già
si è visto che l'esistenza di cause civili per oltre un miliardo di franchi non
è stata dimostrata (sopra, consid. 11c) e che, di conseguenza, l'opinione della
citata associazione circa il rischio di un fallimento bancario si ancorava a
presupposti inesistenti (sopra, consid. 12). Nulla impediva all'articolista di
formulare critiche anche dure al sistema bancario. Al limite egli poteva anche
accusare genericamente gli istituti di credito di “truffare” e “scippare” i
clienti. Sta di fatto che nell'articolo il nome dell'attrice figura almeno due
volte. Inoltre il commento è correlato graficamente all'articolo principale,
con il quale si poneva in chiara unità tematica. Ciò induceva il destinatario
medio, ovvero non prevenuto e di adeguata cultura, a desumere che – come tutte le banche – l'attrice “truffi” e “scippi” i propri
clienti. Attacchi inutilmente offensivi, però, sono in ogni caso illeciti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.
233.
n. 674 con rimandi alle note 54 e 55). Ed
espressioni
come quelle usate dall'articolista costituivano, già per i toni, un'invettiva
non solo qualunquista, ma finanche ingiuriosa. Per di più non si vede, né gli
appellanti spiegano, come il commento a un articolo possa essere pubblicato
senza il pezzo principale, con il rischio di suscitare confusione ed equivoci
nel lettore. Anche sotto questo profilo, pertanto, il giudizio impugnato
resiste alla critica.
14.
Gli
appellanti si oppongono altresì alla pubblicazione della sentenza, facendo
valere di avere già rettificato spontaneamente l'errore d'impaginazione
nell'edizione successiva della rivista e che non v'è lesione illecita della
personalità che giustifichi la pubblicazione.
a) Dandosi
violazione della personalità, il leso può chiedere che una
rettifica o che la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata (art. 28 cpv. 2
CC). La pubblicazione può essere ordinata solo se l'attore l'ha chiesta, se la
lesione della personalità è giunta a conoscenza di terzi e se la misura è
idonea a raggiungere lo scopo prefisso, cioè l'eliminazione del pregiudizio.
Ove l'attore solleciti la pubblicazione del dispositivo, spetta poi al giudice,
che gode di ampio margine di apprezzamento, precisare quando, dove e come ciò
debba avvenire (RtiD II-2004 n. 19c pag. 527 consid. 3 e 4 con riferimenti).
Alla luce di tutto quanto precede, in concreto la pubblicazione del dispositivo
e di un sunto dei motivi sul periodico che ha leso la personalità dell'attrice
risulta senza dubbio un provvedimento idoneo e proporzionato a riparare il
torto.
b) Per
quanto attiene ai modi della pubblicazione, occorre attenersi al principio per
cui questa deve raggiungere nella misura del possibile chi ha letto l'articolo
(DTF 126 III 216 consid. 5a). Il Pretore si è dipartito dal medesimo precetto
(sentenza impugnata, pag. 14 a metà) e ha ordinato di pubblicare
l'estratto
della sentenza “nella parte alta e centrale della pagina n. 16 della rivista
stessa, con caratteri grafici identici al titolo dell'articolo contestato”
(sentenza impugnata, dispositivo C). Gli
appellanti se ne dolgono, facendo valere che usando i caratteri grafici
del titolo (ventidue caratteri per riga con un'interlinea di almeno 2.5 cm) occorrerebbero almeno nove pagine per riportare l'estratto della sentenza e chiedono di
adottare i caratteri del testo dell'articolo (appello, pag. 12 a metà), sostenendo che la pubblicazione della rettifica non può occupare più di mezza pagina.
Ora,
la scelta circa i modi della pubblicazione è governata dal principio della
proporzionalità (Meili, op. cit.,
n. 12 ad art. 28a CC). In concreto il pezzo contestato occupava quattro
pagine, compreso il commento e le fotografie (doc. A). Una pubblicazione estesa
su nove pagine sarebbe pertanto eccessiva, ma una rettifica di appena mezza
pagina sarebbe irrisoria. L'attrice obietta che “ovviamente” i caratteri del
titolo si impongono per la sola parte introduttiva della pubblicazione
(osservazioni, pag. 8 n. 10). A ben vedere il dispositivo del Pretore si presta
a interpretazioni. Giova quindi chiarirlo, precisando che la pubblicazione
dovrà occupare almeno una pagina del periodico, priva di altri contenuti, che
la parte introduttiva fino a “in tema di protezione della personalità” dovrà
essere scritta con caratteri analoghi a quelli adoperati per il titolo del
commento all'articolo contestato, che il sunto dei motivi andrà redatto con
caratteri uguali a quelli del testo dell'articolo, mentre i dispositivi con
caratteri identici a quelli del paragrafo introduttivo (“catenaccio”).
c) Per
quanto si riferisce al contenuto della pubblicazione, il Pretore ha ordinato
quella del dispositivo sul divieto di diffondere l'articolo in forma cartacea o
tramite Internet e quella del dispositivo sul risarcimento del danno,
accompagnati dal seguente sunto dei motivi:
che in sintesi il paradigma emerso
dall'istruttoria è perfettamente all'opposto rispetto a quanto pubblicato dalla
__________, ossia che la AO 1 non ha in corso cause miliardarie (bensì al
massimo per importi riconducibili a pochi milioni di franchi) e che essa è
finanziariamente solida, tanto da non rischiare per nulla il fallimento.
Inoltre è emerso che né la CFB è intervenuta contro la CFB [recte: AO 1],
né il prof. __________ ha mai affermato di rischi di fallimento o dell'esistenza
di cause miliardarie. Quelli pubblicati sono dunque dei fatti falsi e
inveritieri;
In
concreto tutte le argomentazioni e i giudizi di valore dell'autore CO 1 si
basano su dei dati di fatto non veri e per il resto superano decisamente l'ammissibile,
laddove millantano – senza appunto alcun fondamento probatorio
di fatto – delle truffe ai danni di clienti, della
poca sicurezza e “pulizia”
della AO 1 eccetera;
che
la petizione appare in definitiva perfettamente fondata sotto questo profilo,
siccome l'intero articolo in questione appare lesivo della personalità di AO 1
e non è suscettibile di essere per così dire “salvato” in alcuna delle sue parti, talmente invasiva e strutturale essendo la
connotazione d'illecita violazione della vittima AO 1, che lo sottende.
Gli
appellanti sostengono che l'unica imprecisione concerne l'errore d'impaginazione
in cui essi sono caduti e il conseguente scambio di nomi, da loro già rettificato,
di modo che non si giustifica un'altra pubblicazione. Soggiungono che in ogni
caso le formulazioni del Pretore sono troppo generiche e potrebbero indurre il
lettore medio a ritenere che tutti i fatti riportati nell'articolo siano falsi
e tutti i giudizi dell'articolista infondati. Al Pretore essi rimproverano
inoltre di non avere spiegato perché tutte le frasi dell'articolo sarebbero
lesive della personalità dell'attrice, in particolare laddove evocano la perdita
di documenti all'interno della banca, l'apertura di un procedimento penale in
Brasile, l'esistenza della nota interrogazione parlamentare, come pure i
retroscena legati allo scandalo delle tangenti in Italia e del riciclaggio di
denaro tramite la filiale di __________. Essi soggiungono dipoi che lo scopo
della pubblicazione non è quello di comunicare al pubblico i dettagli sul
risarcimento di eventuali danni. L'attrice fa valere, nelle sue osservazioni
all'appello, di avere sempre contestato la veridicità dell'articolo nel suo
intero e ricorda che il Pretore ha accertato come le gravi asserzioni contenute
nel pezzo non siano state dimostrate (pag. 9 segg.).
Come
si è visto (consid. 10 a 13), oltre all'errore d'impaginazione
ammesso dai convenuti, il Pretore ha accertato – in sintesi – che l'intero
articolo si fondava su un assunto fallace, ossia sulla pretesa esistenza di
cause civili per un valore litigioso superiore al miliardo di franchi, le quali
avrebbero potuto comportare il fallimento della banca. La rettifica dell'errore
d'impaginazione pubblicata spontaneamente dal periodico nel marzo del 2004
(doc. 4; sopra, consid. D), oltre che di difficile comprensione per un lettore
medio, non esclude dunque una pubblicazione ordinata dal giudice sulla base dell'art.
28a cpv. 2 CC. Sul contenuto e le modalità della pubblicazione il
giudice gode poi di ampio apprezzamento. Egli può disporre la pubblicazione
integrale o parziale del dispositivo o dei considerandi o, ancora, di una sua
dichiarazione (RtiD II-2004 pag. 528 consid. 3). In concreto occorre, per
fugare l'impressione negativa destata dall'articolo nel lettore, collocare i dispositivi
nel loro contesto, sicché un sunto dei motivi appare indicato. Quanto al
Dispositivo
dispositivo riguardante il risarcimento dei danni, la sua pubblicazione è atta
a illustrare le conseguenze della lesione illecita della personalità
(I CCA, sentenza inc. 11.2004.102 del 22 maggio 2007, dispositivo
n. 3). Né ostano alla pubblicazione prioritari interessi volti alla
salvaguardia della sfera privata dei convenuti, come questi a torto pretendono.
d) Più
delicato è determinare il sunto dei motivi da cui il lettore medio deve poter
arguire le circostanze di fatto determinanti e capire il senso dei dispositivi
pubblicati. Nel testo – informe – del Pretore occorre emendare anzitutto
un'imprecisa trascrizione del titolo dell'articolo nel primo dispositivo e uno
scambio di sigle nei motivi (CFB invece di AO 1). Ciò premesso, nella sua
inorganicità il testo non enuncia quali fatti inveritieri abbia narrato
l'articolista, suscitando l'impressione che il servizio sia il prodotto di una
pura menzogna, mentre esso è la montatura di uno spunto reale (le pretese accampate
da taluni clienti verso la banca). Nella pubblicazione del sunto occorre dunque
spiegare al lettore – per l'essenziale – che nel gennaio del 2004 la banca non
aveva in corso cause civili per un miliardo di franchi, ma solo per alcuni
milioni di franchi (sentenza impugnata, pag. 5 segg.; sopra, consid. 11), che
essa aveva importanti accantonamenti e che per quei pochi milioni essa non
rischiava alcun tracollo (sentenza impugnata, pag. 5 e 7 in basso), che la risposta del Consiglio federale all'interrogazione del Consigliere nazionale __________
è stata riportata nell'articolo in modo lacunoso (sentenza impugnata, pag. 7;
sopra, consid. 10b), che il professore di
economia __________ non ha mai prospettato alcun pericolo di fallimento
bancario (sentenza impugnata, pag. 7), che i timori espressi da __________, segretario
dell'Associazione __________, poggiavano su una mera opinione personale
sprovvista di riscontri concreti (sentenza, impugnata, pag. 8 seg., sopra,
consid. 12), che l'articolista ha espresso il proprio commento dando per scontato
un rischio di fallimento fondato su una semplice congettura (sentenza impugnata,
pag. 9; sopra consid. 13) e che le singole parti
dell'articolo sono strettamente connesse e funzionali rispetto all'assunto
(falso) dell'esistenza di cause civili suscettibili di provocare un dissesto dell'istituto
di credito (sentenza impugnata, pag. 9 in basso; sopra, consid. 10a). Ai fini della pubblicazione il sunto delle motivazioni va
riformulato di conseguenza.
15. Gli
appellanti si oppongono infine a ogni risarcimento del danno. Nella sentenza impugnata
il Pretore ha accertato invece la colpa del giornalista per avere riportato le
falsità contenute nell'articolo, come pure quella dell'editore e del redattore
responsabile per avere omesso ogni verifica al riguardo, onde la responsabilità
solidale dei convenuti per i danni occasionati. Ai fini del calcolo egli ha
addizionato i costi legali preprocessuali e quelli per il procedimento provvisionale,
da cui ha dedotto le ripetibili accordate con il giudizio cautelare, e il costo
delle prestazioni fornite dall'ufficio di revisione della banca per le
verifiche del caso e per le testimonianze occasionate dalla lite.
a) L'azione di risarcimento per atto
illecito riservata all'art. 28a cpv. 3 CC è retta dagli art. 41 segg. CO
e presuppone l'illiceità della lesione, una colpa dell'autore (ancorché dovuta
a negligenza: Meili, op. cit., n.
16 ad art. 28a), l'esistenza di un danno (diminuzione del patrimonio
della vittima) e un nesso di causalità fra la lesione e il danno (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.
208 n. 611 e 612). Il giudice determina l'entità del risarcimento con equo
apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa (art. 43 cpv. 1
CO). Egli può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha
consentito all'atto o se circostanze per le quali il danneggiato è responsabile
hanno contribuito a cagionare o ad aggravare il pregiudizio, ovvero a
peggiorare la posizione dell'obbligato (art. 44 cpv. 1 CO). Anche la misura
della riduzione sottostà all'equo apprezzamento del giudice (DTF 128 III 399
consid. 4.5 con riferimenti).
b) Gli
appellanti respingono ogni colpa con l'argomento che, interpellata dal giornalista,
la banca aveva rifiutato di rispondere alle domande, che lo scambio di nomi
nell'impaginazione dell'articolo non ha influito di per sé sull'immagine della
banca e non ha comportato danni particolari, che l'attrice nulla ha fatto per
ridurre il pregiudizio, omettendo anche di esercitare il diritto di risposta, e
ha lasciato cadere le misure cautelari, dimostrandone così la natura
eminentemente vessatoria.
Già
si è detto (consid. 7) che le misure cautelari, in realtà, non sono decadute e
che un'eventuale decorrenza del termine previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC
non compromette la ricevibilità dell'azione di merito. Quanto al mancato
esercizio del diritto di risposta, esso non preclude l'azione di risarcimento
(sopra, consid. 9a), per tacere del fatto che non è dato di sapere se il suo
esercizio avrebbe effettivamente potuto temperare gli effetti negativi
dell'articolo (sui limiti dell'istituto: Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., pag.
263 n. 15.05). Giovi ricordare (consid. 11a), poi, che la banca non è rimasta
passiva di fronte alle domande dell'articolista, ma ha
comunicato di non poter prendere posizione per obblighi di riservatezza e di
segreto bancario, avvertendo in ogni modo che l'esposizione dei fatti non
rispondeva a verità (doc. F). In simili circostanze si è lungi dal ravvisare
una colpa concomitante del leso (Tercier,
op. cit., pag. 255 n. 1930). Per di più, oltre all'errore d'impaginazione
ammesso dai convenuti, il Pretore ha accertato che l'intero articolo si fondava
su un assunto fallace, ossia sulla pretesa esistenza di cause civili per oltre
un miliardo di franchi contro la banca, cause che avrebbero potuto portare al
fallimento dell'istituto (sopra, consid. 10 a 13). Che simile asserzione sia all'origine dei danni fatti valere dall'attrice non è revocato in dubbio neppure
dagli appellanti. Né questi pretendono, per ipotesi, di avere adempiuto gli
obblighi di verifica e di prudenza dettati dalla gravità delle affermazioni
riportate (Tercier, op. cit.,
pag. 253 n. 1909).
c) Per
quanto attiene alle singole poste del danno, gli appellanti asseverano che le
spese legali connesse al procedimento cautelare non possono essere riconosciute,
poiché la banca ha lasciato cadere le misure, dimostrando che lo scopo del
procedimento non era quello di tutelare la propria personalità, ma di provocare
spese per chiederne poi la rifusione. Come anticipato (consid. 8), essi sostengono
altresì che le misure cautelari non erano giustificate, la banca non avendo
reso verosimile che la pubblicazione era suscettibile di arrecarle una grave
perdita di clientela. Sul rispetto del termine previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC già si è detto (consid. 7 e 15b). Neppure gli
appellanti, poi, contestano che il contenuto del servizio giornalistico ledesse
la personalità della banca. Sostenere pertanto che l'istituto abbia agito per
mera rivalsa, solo per provocare spese ripetibili, è fuori luogo. Per il resto
è il caso di ripetere che l'esame dei requisiti preposti all'adozione dei noti
provvedimenti urgenti esula dal presente sindacato e che il “pregiudizio
difficilmente riparabile” da evitare mediante l'emanazione di misure cautelari
giusta l'art. 28c segg. CC non si esaurisce in danni economici (Meili, op. cit., n. 3 ad art. 28c
CC).
d) In
merito alla nota emessa dall'avv. PA 2 (doc. H), gli appellanti sostengono che
la tariffa di fr. 400.– orari da lui esposta è eccessiva, tant'è che
neppure l'addetta alla contabilità dello studio legale ha saputo indicare
quanto il professionista fatturi per ogni ora di lavoro. Essi sostengono
inoltre che la nota d'onorario comprende le prestazioni del legale per la
querela contro CO 1 e che il tempo dedicato alle conferenze e ai colloqui
telefonici con i rappresentanti della banca è esagerato. La censura,
sostanzialmente nuova, sarebbe irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),
i convenuti essendosi limitati nella risposta a contestare il
principio di un risarcimento che superi l'ammontare delle ripetibili e la qualità
delle prestazioni svolte dal legale (pag. 12 n. 41), rinunciando a presentare
un memoriale conclusivo.
Sia
come sia, contrariamente a quanto gli appellanti sostengono, nessun teste ha
affermato che il legale ha presentato una fattura unica per due procedimenti
giudiziari. Le asserzioni di __________, dipendente dell'ufficio legale della
banca, si riferivano alla distinta delle ore profuse dai dipendenti dell'istituto
nella trattazione del caso (deposizione del 12 gennaio 2006: verbale, pag. 3
verso il basso e pag. 9 in fondo con riferimento ai doc. M e N nell'inc.
OA.2004.334, rispettivamente ai doc. H e I nell'inc. OA.2004.340). Quanto alla
segretaria dell'avvocato PA 2, essa non ha saputo indicare quali prestazioni
comprendesse la nota d'onorario (deposizione di __________ del 12 gennaio 2006:
verbale, pag. 2 a metà). E nulla induce a desumere, dalla nota professionale,
che le prestazioni elencate si riferiscano anche al procedimento penale contro CO
1 (doc. H), mentre le sette ore esposte per conferenze e colloqui telefonici
con i rappresentanti della banca appaiono adeguate all'importanza del caso e
non contraddicono quanto figura nella distinta presentata dalla banca (doc. M).
Relativamente
alla tariffa fr. 400.– l'ora esposta dal professionista, non si può dire che
alla luce dell'abrogata tariffa dell'ordine degli avvocati, in vigore a quel
momento, essa fosse esagerata per rapporto alla complessità della fattispecie,
alla ragguardevole responsabilità del legale e all'ottima situazione finanziaria
della cliente (art. 8 vTOA). Certo, in quegli anni il Consiglio di moderazione
applicava una tariffa oraria di fr. 220.– ai patrocinatori d'ufficio che
operavano in regime di gratuito patrocinio (BOA 23/2002 pag. 35 seg.), ma
l'avvocato PA 2 non ha agito in tale veste. Quale onorario poi riscuotesse
abitualmente l'avvocato PA 2 in altre cause poco importa, determinante essendo
sapere se nel caso specifico il suo compenso fosse congruo oppure no. Quanto alla
fattura dell'avvocato __________ (doc. I), ammessa dal Pretore per l'importo di
fr. 1345.–, essa non è contestata. E in questa sede non è contestato nemmeno,
nel principio, l'obbligo fondato sull'art. 41 CO di rifondere i costi del
patrocinio preprocessuale non coperto dalle ripetibili del procedimento
cautelare (cfr. RtiD II-2008 pag. 644 consid. 3c).
e) Circa
la fattura della società di revisione, del 17 maggio 2004 (doc. L), gli
appellanti fanno valere che essa si riferisce a prestazioni fornite sull'arco
di sette mesi e mezzo e per un lasso di tempo in parte precedente la
pubblicazione dell'articolo, che il Pretore ha riconosciuto all'attrice la
rifusione delle spese di trasferta e la retribuzione del tempo impiegato per
l'escussione di __________ in realtà non avvenuta, che lo spostamento dei
revisori della banca a __________ era superfluo, che l'audizione di __________
si è dimostrata inutile, che anzi tale deposizione dimostra quanto fosse
importante pubblicare il noto articolo, che verosimilmente la società di
revisione neppure era a conoscenza delle cause civili delle quali si narrava e
che le verifiche dei revisori bancari erano in ogni modo necessarie per
valutare i rischi legati alla litispendenza dei processi. Anche tale
argomentazione si rivela in larga misura nuova e pertanto irricevibile (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC), ove si consideri che in prima sede i convenuti si erano
limitati a sostenere che l'articolo non ha comportato un maggior lavoro per
l'ufficio di revisione e a contestare la necessità della trasferta di __________
nel Ticino (risposta, pag. 13 n. 42 e 44).
Comunque
sia, __________, dipendente dell'ufficio giuridico della banca, ha spiegato che
dopo la pubblicazione dell'articolo la società esterna ha “revisionato questo
rischio di fallimento”, anche perché in caso di reclamo la banca è obbligata a
chiedere l'intervento dei revisori (deposizione del 12 gennaio 2006: verbali,
pag. 11 in basso e pag. 12 in alto). La necessità della relativa spesa non può
dunque essere messa in dubbio, né – come detto – le affermazioni inveritiere
riportate nell'articolo si esaurivano nel citato errore d'impaginazione (sopra, consid. 10 a 13). Quanto alle prestazioni fornite dalla
società di revisione, nella fattura si precisa espressamente che esse si
riferivano alla vertenza con il periodico (doc. L). Uno dei revisori incaricati
ha confermato altresì che l'incarico aveva comportato due trasferte nel Ticino
e che la fattura era stata pagata (audizione rogatoriale del dott. __________,
risposte n. 2, 3 e 5). Che i revisori potessero assolvere il mandato senza
trasferirsi a __________ rimane così una mera opinione degli appellanti, come
nulla induce a ritenere che la fattura contempli prestazioni estranee alla vertenza.
f) Per
i convenuti occorre, ad ogni buon conto, togliere dalle retribuzioni l'IVA, che
l'attrice ha ricuperato, come pure le imposte che la banca ha risparmiato in seguito
alla diminuzione dell'utile cagionato dal danno. Formulato la prima volta in appello
(si veda la risposta, pag. 12 seg.), anche tale argomento si rivela irricevibile
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A parte ciò, gli interessati dimenticano che la
banca dovrà contabilizzare l'ammontare del risarcimento come entrata, il che
vanificherà l'eventuale risparmio fiscale, mentre l'IVA esposta va assunta dall'obbligato
al risarcimento (Brehm in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, n. 76g ad art. 41 CO).
g) Gli
appellanti chiedono infine di ridurre dal 5% al 2.25% il tasso d'interesse sull'importo
dovuto a titolo di risarcimento (appello, pag. 21 n. 29), fissato dal Pretore
in complessivi fr. 25 891.– con
interessi del 5% dalla data della petizione. Si tratta una volta ancora di una
domanda nuova (si veda la risposta, pag. 12 segg.), come tale irricevibile (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga per abbondanza che il saggio del 5% annuo
è presunto (art. 73 CO) e che non basta il semplice riferimento al tasso di
remunerazione degli averi di cassa pensione per ridurlo (Brehm, op. cit., n. 101 ad art. 41 CO).
16. Gli
oneri dell'attuale giudizio, commisurati al tempo e all'impegno profuso dalla Camera
nella trattazione dell'appello, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv.
2 CPC). Gli appellanti vedono accogliere il loro ricorso solo sulla questione
del sunto destinato alla pubblicazione. In simili circostanze si giustifica equamente
che sopportino nove decimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo
di rifondere all'attrice un'equa indennità per ripetibili ridotte. Non si pone
invece problema di ripetibili per quanto riguarda CO 1, che non è stato
chiamato a esprimersi. L'esito del giudizio odierno non incide in maniera
apprezzabile, infine, sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle
ripetibili, il quale può rimanere invariato.
17. Per
quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le azioni di protezione della
personalità non hanno carattere pecuniario (cfr. DTF 127 III 483 consid. 1a; Tercier, op. cit., n. 775 e n. 1788; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione,
pag. 387 n. 140). Poco importa dunque che la domanda accessoria di risarcimento rimasta litigiosa in
appello (fr. 25 891.–) non raggiunga la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF). Considerata nel suo insieme, la causa ha natura non pecuniaria
(sentenza del Tribunale federale 5A_205/2008 del 3 settembre 2008, consid. 2.3
con riferimenti). Il ricorso in materia civile è dato perciò senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo C
della sentenza impugnata è così riformato:
È ordinato ai convenuti AP 2 e AP 1 di pubblicare a
loro spese sul numero della rivista __________ immediatamente successivo
al passaggio in giudicato di questa sentenza, a pag. 16 della rivista stessa,
occupando almeno una pagina del periodico priva di ulteriori contenuti e usando
per la parte introduttiva caratteri dal corpo analogo a quelli del titolo relativo
al commento dell'articolo contestato, per il sunto dei motivi caratteri
analoghi a quelli del testo dell'articolo e per i dispositivi caratteri analoghi
a quelli del catenaccio, il testo che segue:
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, statuendo il 23 dicembre 2009 su appello del 17
settembre 2007 presentato da PA 1 e dalla AP 2 contro la sentenza emessa il
22 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa
che opponeva
AO 1, __________
a
AP 1, __________,
AP 2, e
CO 1 __________
in materia di protezione della personalità,
ha accertato in sintesi:
che, contrariamente a quanto figura nell'articolo
“AO 1: litigi pericolosi” pubblicato nell'edizione del periodico __________ del
gennaio 2004, a quel momento la AO 1 non aveva in corso cause civili per oltre
un miliardo di franchi, ma per alcuni milioni di franchi;
che la banca aveva importanti
accantonamenti e, contrariamente a quanto si paventava nell'articolo, non
rischiava il fallimento;
che la risposta del Consiglio federale
all'interrogazione del Consigliere nazionale __________ era riportata nell'articolo
in modo lacunoso,
che, contrariamente a quanto si desumeva
dall'articolo, il professore di economia __________ non aveva prospettato alcun
rischio di fallimento bancario;
che i timori espressi da __________,
segretario dell'Associazione __________, in merito a un rischio di fallimento
bancario, non erano riconoscibili in quanto opinioni personali e non si
fondavano su fatti dimostrati;
che l'articolista ha espresso il proprio
commento dando per scontato il timore di un fallimento dell'istituto,
circostanza non dimostrata;
che le singole parti dell'articolo sono strettamente
connesse e funzionali rispetto all'assunto (falso) dell'esistenza di cause
civili per oltre un miliardo di franchi, le quali avrebbero potuto comportare
il fallimento dell'istituto di credito;
che, pertanto, l'intero articolo è lesivo
della personalità dell'attrice e non può essere salvaguardato in nessuna delle
sue parti;
che, di conseguenza, si giustifica di
vietare la diffusione in forma cartacea o in Internet del citato articolo,
imponendo altresì ai convenuti di pubblicare a loro spese un sunto dei motivi e
dei dispositivi del presente giudizio e di risarcire all'attrice i costi legali
e di revisione provocati dalla pubblicazione di quel pezzo;
e ha pronunciato:
1. È fatto divieto ai convenuti di distribuire gli
esemplari in loro possesso del n. 1/2004 della rivista __________ o di
spossessarsi in altro modo degli stessi, come pure di pubblicare o diffondere
in altro modo l'articolo dal titolo “AO 1: litigi pericolosi – La banca luganese ha
in corso processi per somme esorbitanti. Un professore di economia avverte del
rischio di fallimento e chiede l'intervento delle autorità”.
Di
conseguenza è ordinato il blocco del sito Internet ‹www.__________.html› in relazione al predetto
articolo.
2. AP
2, AP 1 e CO 1 sono condannati a pagare, in solido tra loro, la somma di fr. 25 891.– oltre interessi
al 5% dal 1° giugno 2004 in favore della AO 1.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1000.–
sono
posti per nove decimi a carico degli appellanti in solido e per il resto a
carico della AO 1, alla quale AP 2 e PA 1 rifonderanno, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 2500.– complessivi per ripetibili ridotte.
3. Intimazione
a:
– ;
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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