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Decisione

11.2007.155

Lesione della personalità mediante diffusione di scritti in Internet: competenza internazionale e per territorio

23 dicembre 2009Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 settembre 2007

nel quale chiede di respingere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio

impugnato. Nelle sue osservazioni del 12 novembre 2007 la AO 1 propone di respingere

l'appello. La __________ Association non è stata chiamata a esprimersi.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata, emessa il 27 agosto 2007, è pervenuta agli appellanti l'indomani.

Esperito nel termine di 20 giorni previsto dall'art. 308 cpv. 1 CPC, l'appello

in esame è perciò tempestivo.

2.

L'appello non è stato intimato a __________ Association, litisconsorte

facoltativa dell'appellante, la quale si è lasciata precludere dalla lite. L'esito

del giudizio odierno, comunque sia, non è destinato a toccare la sua posizione.

3.

Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua per­sonalità

può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque

partecipi all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal

consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato,

oppure dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di

proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di accertare

l'illiceità di una lesione che con­tinua a produrre effetti molesti (art. 28a

cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la sentenza a terzi o che

la sentenza sia pubblicata (art. 28a cpv. 2 CC), riservate le azioni di

risarcimento del danno e di riparazione del torto morale, disciplinate dagli

art. 41 segg. CO, e l'azione di riconsegna dell'utile conformemente alle

disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC).

Tali norme di legge possono essere invocate sia dalle persone fisiche sia dalle

persone giuridiche.

Vi è

offesa alla personalità – in particolare – quando una persona è lesa nell'onore,

ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode. Determinante

per giudicare se una dichiarazione sia lesiva è l'impressione suscitata nell'ascoltatore

o nel lettore medio dalla dichiarazione stessa nella sua globalità. La pubblicazione

di uno scritto può essere lesiva della personalità per i fatti esposti o per

l'apprezzamento di quei fatti. Un'allegazione di fatti inesatti è già di per sé

illecita, ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le

approssimazioni sono sufficienti per far apparire uno scritto come errato nel

suo insieme. A tal fine occorre che questo sia viziato nei suoi tratti essenziali

e desti nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona cui si riferisce,

ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la reputazione. Se i

fatti sono veri, la loro diffusione è generalmente giustificata dal mandato di

informazione della stampa, salvo qualora si tratti di fatti attinenti alla

sfera segreta o privata, oppure quando la persona toccata sia sminuita in modo

inammissibile poiché la forma usata è inutilmente pregiudizievole (RtiD II-2006

pag. 682 consid. 3 con rimandi, II-2007 pag. 660 consid. 8).

4.

In

concreto il Pretore ha ricordato anzitutto che una persona giuridica è titolare

anch'essa di alcuni diritti della personalità, in particolare quello di essere

tutelata nel suo onore commerciale. Ed egli ha accertato che l'articolo

pubblicato nell'edizione del gennaio del 2004 sull'I__________ era

lesiva dell'immagine commerciale dell'attrice, poiché evocava l'idea di una

banca che scontentava e ingannava i clienti, di una banca che in ragione di grosse

vertenze civili rischiava il fallimento. Passati in rassegna i processi

menzionati nell'articolo, il primo giudice ha rilevato che la notifica di

precetti esecutivi non è assimilabile alla litispendenza di una causa e che le

risultanze istruttorie confermavano sì l'esistenza di procedimenti giudiziari,

ma solo per qualche milione di franchi che l'attrice aveva sufficiente solidità

finanziaria per sopportare. Per quanto AP 1 poi avesse assicurato all'editore

del periodico la prova documentale di cause pendenti contro la banca per un

miliardo di franchi, in definitiva nulla era risultato. Inoltre la risposta del

Consiglio federale alla citata interrogazione parlamentare era riportata nell'articolo

in modo lacunoso e fuorviante, mentre al professore di eco­nomia __________ si

attribuivano affermazioni da lui mai proferite, per tacere della circostanza

che il paventato rischio di fallimento non si fondava su fatti veritieri e che il

commento dell'articolista conteneva inammissibili accuse.

Le

lesioni illecite – ha continuato il Pretore – non si ravvisavano solo

nell'articolo del periodico diffuso in rete dai convenuti, ma anche nella traduzione

inglese da loro eseguita, nel pezzo “AO 1/FBC Saga: Not Exactly Reassuring by __________”,

in una lettera 20 gennaio 2004 di AP 1 alla redazione della rivista e in tutti

gli altri scritti che riprendevano quei dati mendaci. Per il Pretore gli

scritti diffusi dai convenuti ledevano la personalità della banca nel loro

intero. Ciò posto, egli ha accolto l'istanza inibitoria, compresa la richiesta

di bloccare le pagine Internet, ricordando che anche tale mezzo di

comunicazione è uno strumento idoneo a offendere la personalità. Il Pretore ha ravvisato

inoltre la colpa dei convenuti per non avere verificato a sufficienza le informazioni

che intendevano pubblicare e per avere trasferito le pagine toccate dai

provvedimenti cautelari da un provider svizzero a uno americano, condannandoli solidalmente

a risarcire all'attrice fr. 13 509.05 per i costi legali preprocessuali, per quelli legati alla

procedura cautelare e per quelli di un procedimento esecutivo a __________. Egli

ha respinto invece il risarcimento dei costi per il dispendio in risorse umane

dell'istituto e per il mancato guadagno dovuto alla perdita di clientela, così come

ogni indennità per torto morale.

5.

L'appellante contesta anzitutto la competenza del giudice svizzero a

statuire su scritti divulgati in Internet mediante un server americano, asserendo

che il dispositivo n. 1.1 “sembra essere indirizzato erga omnes”. Da

quest'ultima argomentazione giova subito sgombrare il campo, giacché i divieti

e gli ordini contenuti nel dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata sono

rivolti “ai convenuti” (sentenza impugnata, pag. 14 dispositivo n. 1.1, prima

riga in fondo e seguente), né è dato di capire come l'appellante possa giungere

ad altra conclusione.

a) Ciò

posto, la competenza del giudice svizzero per statuire su azioni a protezione

della personalità è regolata dalle norme di diritto internazionale privato

relative agli atti illeciti, segnatamente dall'art. 129 LDIP (Umbricht/Zeller in: Basler Kommentar,

IPR, 2ª edizione, n. 6 ad art.

129; Deschenaux/Stei­nauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª

edizione, pag. 216 n. 638), quand'anche si tratti di lesioni

tramite Internet (Philippe Gillieron,

La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur Internet in: SJ 123/2001

II pag. 190). Tale disposizione prevede – fra l'altro – la competenza dei

tribunali svizzeri del domicilio o del luogo della stabile organizzazione del

convenuto (cpv. 1). Né vigono fra la Svizzera e gli Stati Uniti, o con lo Stato

della Florida ove parrebbe essere situato il provider che fornisce l'accesso

alle pagine Internet in questione (osservazioni, pag. 4), trattati bilaterali o

multilaterali che deroghino a tale disciplina (art. 1 cpv. 2 LDIP).

b) Nella

fattispecie AP 1 ha dichiarato di essere domiciliato a __________. La __________

Association indica da parte sua, nel suo sito Internet e sulla sua carta intestata,

di avere recapito a __________ (doc. A e C; lettere del 6 e del 15 febbraio

2004.

nell'inc. DI.2004.97). Dal profilo internazionale la competenza dei

tribunali svizzeri era pertanto data (Dutoit,

Droit international privé suisse, 4ª edizione, n. 2 ad art. 129 LDIP). Quanto

al “server americano”, per tacere del fatto che tutto si ignora

sulla sua identità (nemmeno è stato convenuto in giudizio), nel caso in cui

l'autore della lesione della personalità su Internet non avesse domicilio o

residenza abituale né una stabile organizzazione in Svizzera, fino al 30 giugno

2008.

(RU 2008 pag. 2567) l'azione poteva essere

promossa davanti al tribunale svizzero del luogo dove l'atto aveva prodotto i

suoi effetti (art. 129 cpv. 2 vLDIP; Desse­montet,

Internet, les droits de la personnalité en le droit international privé in: Medialex

1997.

pag. 79 seg.).

c) Circa

il diritto applicabile, dandosi lesione della personalità (anche su Internet),

la questione era regolata fino al 30 giugno 2008 dall'art. 139 cpv. 1 vLDIP (Dessemontet, op. cit., pag. 81). In

concreto i convenuti hanno dimora abituale in Svizzera (art. 139 cpv. 1 lett. b

vLDIP; Philippe Gillieron, op.

cit., pag. 193). Per di più, il diritto del luogo di dimora abituale del danneggiato

coincide con quello del luogo ove l'atto ha prodotto i suoi effetti e ove una

lesione era prevedibile (Dessemontet,

op. cit., pag. 82; Dutoit, op.

cit., n. 8bis ad art. 139). Ne deriva l'applicazione del diritto

svizzero.

6.

Il

convenuto eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito, rimproverando

al Pretore di non avere esaminato la questione e facendo valere che la ratio

legis dell'art. 28b CC è quella di tutelare la parte processualmente

più debole. A suo parere, pertanto, l'azione andava proposta al “foro del

convenuto”. Ora, come rileva l'attrice (osservazioni, pag. 4), l'art. 28b CC

relativo al foro delle azioni in materia di lesioni della personalità è stato

abrogato

il 1° gennaio 2004 con l'entrata in vigore della legge federale sul foro (RS

271). Riguardo alla competenza per territorio, inoltre, il primo giudice si è

espresso in sede cautelare (decreto del 29 aprile 2004, pag. 3 a metà

nell'inc. DI.2004.97; decreto del 30 aprile 2004, pag. 3 in fondo

nell'inc. DI.2004.146). Non si può dire pertanto che egli abbia trascurato

l'eccezione.

Ciò

premesso, secondo l'art. 12 lett. a LForo le azioni per lesione della

personalità possono essere intentate davanti al giudice del domicilio o della

sede di una delle parti. Il foro al domicilio dell'attore ha lo scopo di

rendere più efficaci le norme sulla protezione della personalità, ma anche quello

di evitare che la vittima scelga il foro a beneplacito, come potrebbe fare se

il legislatore avesse optato per il foro del luogo in cui l'atto è stato

commesso. Quanto all'autore della lesione, egli deve accomodarsi

del fatto che, diffondendo affermazioni fuori del suo Cantone corre il rischio

di essere convenuto al foro della vittima (Don­zal­laz, Commentaire de la loi fédérale

sur les fors en matière civile, Berna 2001, n. 1 e 7 ad art. 12 con rimandi; Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitschutz,

4ª edizione, pag. 136 n. 596 seg.; Tercier,

Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 141 n. 1050 e 1051). Contrariamente

all'opinione del convenuto, la forza eco­nomica delle parti non è quindi un

criterio di rilievo, né tanto meno consente di scostarsi dal testo chiaro di

legge. Si ricordi che il foro al domicilio dell'attore vale, ora, anche per le

azioni riparatorie (Donzallaz, op. cit., n. 10 ad art. 12; Dietrich in: Müller/Wirth, Kommentar

Gerichtsstandsgesetz, Zurigo 2001, n. 14 ad art. 17). Se ne conclude che il

Pretore del Distretto di Lugano, ove si trova la sede dell'attrice, era senz'altro

competente per statuire.

7.

L'appellante si duole che il Pretore abbia rifiutato il richiamo di determinati

incarti, in particolare quello riguardante la causa “AO 1/__________” della

Pretura del Distretto di Bellinzona, quello della causa “__________/AO 1”

pendente davanti alle autorità del Canton Ginevra e tutti gli incarti fra “__________/AO

1” pendenti davanti al “Tribunale di Nassau”. Lamenta poi che il primo giudice

ha rifiutato di escutere taluni testimoni nelle procedure parallele introdotte

contro la __________ e __________. A suo parere inoltre l'appello merita

accoglimento già per il fatto che egli non ha avuto modo di provare la

veridicità delle proprie affermazioni. Nelle osservazioni all'appello l'attrice

obietta che il richiamo di incarti processuali è superato dall'audizione degli

avvocati __________ e __________ e che il convenuto non può censurare il

rifiuto di assumere testi da lui neppure proposti (pag. 4 seg.).

a) In

linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma

l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile

risultato non porterebbe ele­menti di rilievo (“apprezzamento anticipato delle

prove”: DTF 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b,

106.

Ia 162 consid. 2b). Ove intenda rifiutare determinate prove, in ogni modo,

il giudice deve motivare perché tali prove risulterebbero superflue o inidonee

a recare chiarimenti (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). È poi facoltà

della Camera civile di appello assumere, su istanza di parte, i mezzi

istruttori respinti dal Pretore (art. 322 lett. b CPC). Per quanto infondato, il

rifiuto di assumere prove non comporta in ogni modo il rigetto della petizione.

b) Con

ordinanza del 21 settembre 2005 il Pretore ha respinto le prove notificate dal

convenuto, in concreto, per i motivi

esposti nei decreti cautelari, ammettendo solo il richiamo di incarti

paralleli pendenti davanti a lui. Nell'ordinanza del

29.

gennaio 2004 egli aveva spiegato che i convenuti non potevano ricorrere “all'aiuto

di controparte o di terzi (leggasi autorità giudiziarie) per comprovare il buon

fondamento dell'articolo”, senza dimenticare che v'era anche un “problema di

segreto dei terzi coinvolti in quei procedimenti” (nell'inc. DI.2003.1005, pag.

1.

in fondo). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Né spiega,

concretamente, quali fatti intendesse dimostrare con quei mezzi di prova.

Quanto ai testimoni rifiutati nelle procedure parallele, non è dato di sapere nemmeno

quali testimoni egli avrebbe voluto escutere. Per di più, davanti al Pretore il

convenuto non ha fatto proprie tali prove, sicché non può dolersi del rifiuto

di esperirle. Anzi, a ben vedere, egli neppure propone a questa Camera di richiamare

essa medesima i citati incarti, facoltà prevista dall'art. 322 lett. b CPC. In

assenza di ogni richiesta in tal senso, la doglianza non merita ulteriore disamina.

8.

Il

convenuto sostiene che i provvedimenti cautelari sono ormai decaduti, il termine

di 30 giorni previsto dall'art. 28e cpv. 2 CC per promuovere la causa di

merito essendo cominciato a decorrere il 4, rispettivamente il 24 febbraio

2004, quando sono state adottate le misure senza contraddittorio. A suo avviso

tale disciplina si impone perché fra la decisione cautelare prima del contraddittorio

e il decreto cautelare dopo il contraddittorio intercorre, in particolare nel

Ticino, un periodo relativamente lungo durante il quale non si giustifica di imporre

una limitazione del diritto di espressione. Di conseguenza i decreti cautelari

del 29 e del 30 aprile 2004 non sarebbero validi, il che influisce sulla commisurazione

del danno per spese legali e su eventuali risvolti penali.

Contrariamente

a quanto l'appellante sostiene in maniera apodittica, il termine dell'art. 28e

cpv. 2 CC decorre dalla data della notifica del provvedimento cautelare e non

dalle misure d'urgenza adottate inaudita parte (Bugnon,

Les mesures provvisionelles et la protection de la personnalité, in:

Contributions en l'honneur de Pierre Tercier, Friburgo 1993, pag. 50; Bucher, op. cit., pag. 145 n. 646). I

decreti cautelari del 29 e del 30 aprile 2004 sono stati intimati il 30 aprile

2004.

e ricevuti, al più presto, l'indomani, sicché la causa di merito

introdotta il 2 giugno 2004 è senz'altro tempestiva. Ne discende che le misure

provvisionali sono tuttora in vigore, mentre non è questa la sede per accertare

fatti di rilevanza penale. Del resto, come riconosce anche l'appellante, la

decorrenza del citato termine comporterebbe la decadenza dei provvedimenti

cautelari decretati in virtù degli art. 28c segg. CC, ma non compromette

di per sé la ricevibilità dell'azione di merito (Bugnon,

op. cit., pag. 51 in alto; Bucher,

loc. cit.; Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 28e), salvo nei

casi in cui il mancato avvio di quest'ultima debba interpretarsi come consenso

tacito alla pubblicazione dell'articolo (Tercier,

Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 161 n. 1203). Neppure l'appellate

pretende però che in concreto la banca abbia mai consentito alla diffusione del

servizio.

9.

L'appellante

contesta la legittimazione passiva della litisconsorte __________ Association.

Rileva che dell'associazione, lasciatasi precludere dalla causa, non si sa

nulla, poiché non è iscritta nel registro di commercio e non se ne conoscono

gli statuti o gli organi. L'attrice ricorda, nelle osservazioni all'appello,

che le associazioni non sono tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio

e sostiene che non compete all'appellante sindacare sulla legittimazione della __________

Association (pag. 3). Ora, che il convenuto nulla sappia della

litisconsorte, di cui si professa segretario e socio fondatore, è per lo

meno dubbio (doc. B; curriculum vitæ dell'appellante in: ‹www.__________.htm›),

né si vede quale interesse egli abbia a invocare la mancata legittimazione

della litisconsorte. Sia come sia, l'esistenza di un'associazione non è

subordinata all'iscrizione nel registro di commercio (Heini/Scherrer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n.

1.

ad art. 61). Né le associazioni sono obbligate a iscriversi, salvo che

esercitino uno stabilimento d'indole commerciale (art. 61 cpv. 2 CC), ipotesi che

non risulta nella fattispecie. Non vi sono ragioni quindi per dubitare della

legittimazione passiva.

10.

L'appellante afferma che gli articoli contestati sono diffusi da un

server americano, sul quale egli sostiene di non poter intervenire. Egli respinge

ogni responsabilità, di conseguenza, qualora la pubblicazione non fosse

interrotta. L'argomentazione non può essere condivisa. Come sottolinea

anche l'attrice, il convenuto figura in qualità di editor nella pagina

principale del sito pubblicato all'indirizzo ‹www.__________.com›. E all'inizio di tale pagina figura l'indicazione “Please note: due

to AO 1's persistent legal attack against this website (www.__________.com/__________.htm), some hyperlinks will work

only if you manually add either .htm or .html or .doc”. Con

un doppio clic sul termine ‹www.__________.com/__________.htm› è possibile

accedere a una lista di articoli, fra i quali due di quelli proibiti con il

giudizio impugnato, i quali si aprono con un doppio clic sugli indirizzi delle relative

pagine Internet (“Forderung gegenüber der AO 1 und deren

100%ige Tochterfirma __________” in ‹www.__________.com/ __________.doc› e “AO

1: Alarming Quarrels” in ‹www.__________.com/__________­__________2.html›). Più

oltre è riprodotta una lettera del convenuto al Pretore, del 6 febbraio 2004, la

quale riporta come annesso n. 3 il titolo dell'articolo “AO 1/FBC Saga: Not Exactly Reassuring”. Con un doppio clic su quel

titolo si è indirizzati alla pagina ‹www.__________.html›, dove è pubblicato il

pezzo.

In

definitiva, le pagine contestate sono riconducibili tutte a un sito del quale il

convenuto figura come editore, sicché già per tale motivo egli non può negare

la propria responsabilità nella pubblicazione. Inoltre l'appellante si limita a

sostenere di non poter intervenire sulle pagine che sono state trasferite su un

server americano, ma non tenta neppure di prospettare chi sarebbe responsabile

dello spostamento e perché ciò sia avvenuto. Ancora nella risposta, del resto,

egli negava da un lato ogni responsabilità per il trasferimento delle pagine

sul server estero, ma ammetteva di non avere difficoltà nell'ossequiare la

richiesta di bloccare tali pagine (pag. 6 n. 12, 35 e 37). In circostanze

siffatte l'apodittica affermazione dell'interessato non inficia – per

finire – la conclusione del Pretore, secondo cui egli è responsabile della

pubblicazione.

11.

Per l'appellante i

documenti agli atti permettono di dimostrare che, comunque sia, al momento

della pubblicazione il gruppo __________ aveva in corso a __________ una causa con

cui chiedeva alla banca 15 milioni di franchi, che __________ aveva fatto

notificare all'istituto bancario un precetto esecutivo per oltre 232 milioni di

franchi e che in Brasile era stato avviato un procedimento penale contro l'attrice

promosso dalla famiglia __________. Egli sostiene che la pubblicazione non intendeva

affermare la fondatezza di tali pretese, ma informare sul fatto – poi provato –

che simili richieste fossero state avanzate. Inoltre la banca ha rinunciato a

prendere posizione prima della pubblicazione degli articoli, allorquando

avrebbe potuto evitare la procedura e diminuire i danni con una semplice

smentita o con l'indicazione che il rischio era nullo. L'appellante fa valere

infine che, trattandosi di un articolo giornalistico, determinante era la

sostanza della notizia e non la sua assoluta precisione, tanto più che nel

complesso la somma indicata non era lontana dalla realtà.

a) Che l'attrice abbia rifiutato di rispondere alle domande dell'articolista

prima della pubblicazione non è di rilievo. La banca in effetti non è rimasta

passiva, ma ha comunicato di non poter prendere posizione per obblighi di

riservatezza e di segreto bancario, avvertendo in ogni modo che l'esposizione dei fatti non rispondeva a verità

(doc. F nell'inc. OA.2004.334). Quanto alla presa di

posizione sollecitata dalla __________ Association con la e-mail del 3 febbraio

2004.

(doc. E nell'inc. DI.2004.97), la banca ha affermato – senza essere

smentita – di avere risposto con lettera raccomandata che il convenuto non ha ritirato (verbale del 24

febbraio 2004, pag. 5 in basso nell'inc. DI.2004.97).

In circostanze del genere la pubblicazione di fatti errati non può essere

addebitata all'istituto di credito.

b) Ciò

posto, il Pretore ha rilevato che la notifica di un precetto esecutivo non è assimilabile

all'inoltro di una causa civile (sentenza impugnata, pag. 5 in basso) e che i

procedimenti giudiziari effettivamente avviati contro la banca non superavano il

valore di alcuni milioni di franchi (sentenza impugnata, pag. 5 a metà).

L'appellante ribadisce che i citati ex clienti dell'istituto avanzavano pretese

per oltre un miliardo di franchi e che determinante è la sostanza dell'articolo.

Così argo­mentando, egli cerca però di assimilare le pretese soggettive di

quegli ex clienti con il valore litigioso dei processi effettiva­mente in corso

contro la banca. E un fatto non può essere equivocato con l'altro. Né

l'appellante contesta la distinta delle procedure giudiziarie pendenti, prodotta

dall'attrice il 31 dicembre 2003 nell'incarto richiamato (inc. OA.2004.334 nel

fascicolo “edizione doc. di parte attrice”). L'esistenza di cause civili per

oltre un miliardo di franchi non è dunque stata lontanamente provata. E la

differenza fra un miliardo e qualche milione di franchi non può definirsi una

semplice imprecisione giornalistica, già per il fatto che quest'ultimo ordine

di grandezza non costituiva un rischio per la solidità finanziaria dell'istituto.

c) L'interessato

sostiene che gli articoli contestati miravano unicamente a riferire delle

pretese avanzate verso la banca da quegli ex clienti. Una volta ancora tuttavia

egli sorvola sul fatto che – come ha sottolineato il Pretore – non solo l'articolo

in questione, ma anche tutti i successivi scritti a esso riconducibili si fondano

sull'assunto (falso) secondo cui la banca era citata in giudizio per oltre un miliardo

di franchi e rischiava il fallimento. Del resto il servizio divulgato dal convenuto

era chiaro, l'articolista usando a più riprese termini come “cause”, “processi

in corso”, “fare causa”, “processi civili”, “procedimenti civili” (doc. A

nell'inc. DI.2004.97). Il tema dell'articolo, pertanto, non si riduceva alla

segnalazione di mere pretese di ex clienti nei confronti della banca. Con la

motivazione del Pretore, in definitiva, l'appellante non si confronta. Egli non

spende una parola per contestare che determinanti ai fini del giudizio erano le

cause civili pendenti, né contesta l'ammontare del loro valore litigioso accertato

dal primo giudice. Da tale profilo l'appello si rivela finanche irricevibile

per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

12.

Il

convenuto fa valere che una delle pagine Internet bloccate dal Pretore non

esiste. Effettivamente il primo giudice ha riportato nel dispositivo l'indirizzo

‹www.__________.htm› in modo incompleto, omettendo il suffisso “.htm” (sentenza

impugnata, pag. 11, dispositivo n. 1.1, quart'ultima riga). Si tratta di un mero

errore di scritturazione, come dimostra il fatto che l'indirizzo figura

indicato in modo corretto nelle motivazioni del giudizio (pag. 2 a metà). L'errore

è quindi rettificabile in ogni tempo (art. 82 CPC). Del resto non possono

sussistere equivoci sull'oggetto del blocco, ossia il testo

di una e-mail del 4 febbraio 2004. Opportunamente rettificata, la sentenza del

Pretore merita dunque conferma.

13.

L'appellante si oppone

infine a ogni risarcimento del danno. Nella sentenza impugnata il Pretore ha

accertato invece la colpa dei convenuti per non avere verificato in alcun modo

le notizie pubblicate, pur disponendo di poca documentazione, e per avere

violato i divieti pronunciati in sede cautelare trasferendo le pagine controverse

su un server americano. Egli li ha quindi obbligati a rifondere i costi legali

dei procedimenti cautelari, da cui ha dedotto le ripetibili già concesse, oltre

ai costi per il procedimento esecutivo a __________ (sentenza impugnata, pag.

12).

a) L'azione di risarcimento per atto

illecito riservata all'art. 28a cpv. 3 CC è retta dagli art. 41 segg. CO

e presuppone l'illiceità della lesione, una colpa dell'autore (ancorché dovuta

a negligenza: Meili, op. cit., n.

16.

ad art. 28a), l'esistenza di un danno (diminuzione del patrimonio

della vittima) e un nesso di causalità fra la lesione e il danno (Deschenaux/Stei­nauer, op. cit., pag.

208.

n. 611 e 612). Il giudice determina l'entità del risarcimento con equo

apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa (art. 43 cpv. 1

CO). Egli può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha

consentito all'atto o se circostanze per le quali il danneggiato è responsabile

hanno contribuito a cagionare o ad aggravare il pregiudizio, ovvero a

peggiorare la posizione dell'obbligato (art. 44 cpv. 1 CO). Anche la misura

della riduzione sottostà all'equo apprezzamento del giudice (DTF 128 III 399

consid. 4.5 con riferimenti).

b) L'appellante

contesta la propria colpa, facendo valere che le misure cautelari sono decadute

e che egli non è responsabile della successiva pubblicazione delle pagine sul

server americano. Sostiene di non essere l'autore dei pezzi “AO 1/ FBC Saga:

Not Exactly Reassuring” e “AO 1: Alarming Quarrels” e

che la divulgazione della sua lettera intitolata “Forderung gegenüber der AO 1

und deren 100%ige Tochterfirma __________” non dipende da lui. Ribadisce di essere

estraneo al contenuto dei primi due e, in ogni caso, della divulgazione dei tre

scritti, non essendovi prova che egli abbia pubblicato in Internet quei testi

sul server a __________ o negli Stati Uniti (appello,

pag. 7 segg. n. 65 a 67 e n. 71 a 84). Al proposito giovi rammentare che le

misure cautelari non sono decadute (sopra, consid. 8) e che la responsabilità

del convenuto per la divulgazione in Internet dei servizi contestati è

dimostrata dal legame delle pagine che li ospitano con il sito principale ‹www.__________.com›

di cui egli è l'editore, dalle affermazioni contraddittorie contenute nel suo

memoriale di risposta (sopra, consid. 10) e, per quanto attiene alla pubblicazione

sul server __________, dal tenore della sua lettera alla Pretura del 15

febbraio 2004, nel quale definisce quei siti come suoi (“notre site” nell'inc.

DI.2004.97). La colpa dell'appellante non può dunque essere seriamente revocata

in dubbio.

c) Per

quanto concerne la commisurazione del danno, il convenuto ripete che la domanda

cautelare presentata dalla banca il 4 febbraio 2004 era volta al blocco

dell'intero sito pubblicato in ‹www.__________.com›, mentre per finire il

Pretore ha limitato il blocco a due soli articoli, sicché l'istante è da considerare

soccombente in misura quasi totale. Egli sostiene altresì che la procedura a __________

è stata inutile, giacché secondo contratto il provider si riserva il diritto di

bloccare la diffusione di una pagina in caso di semplice reclamo da parte di

terzi. Aggiunge infine che l'attrice avrebbe potuto ridurre il danno

rispondendo alle sue domande. Chiede pertanto, in ultima analisi, che

l'ammontare del risarcimento sia “considerevolmente ridotto”.

Nella

misura in cui il convenuto postula, genericamente, una riduzione del risarcimento,

la domanda è del tutto indeterminata e quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. e COC con rinvio al cpv. 5). Sia come sia, sull'esito del procedimento cautelare

basti rammentare che la richiesta di giudizio della banca si limitava in realtà

all'articolo “AO 1: litigi pericolosi” e alla pagina Internet che, a quel

momento, lo ospitava (doc. A in fondo; istanza del 4 febbraio 2004, pag. 5 nell'inc. DI.2004.97). Il Pretore, da parte sua, ha decretato inaudita parte il blocco del

sito ‹www.__________› (decreto cautelare del 4 febbraio 2004 pag. 1 in fondo,

nell'inc. DI.2004.97). Il provider ha poi interpretato l'ordine in senso più

esteso (lettera 6 febbraio 2004 del convenuto alla Pretura, nell'inc.

DI.2004.97), sicché a scanso di equivoci il Pretore ha precisato che l'ingiunzione

si limitava all'articolo e alla sua traduzione inglese (decreto cautelare del

29.

aprile 2004 nell'inc. DI.2004.97). In definitiva, pertanto, l'istanza

cautelare nel suo oggetto (blocco degli articoli “AO 1: litigi pericolosi” e “AO

1: Alarming Quarrels) è stata integralmente accolta.

In

merito alla necessità del procedimento a __________, eventuali accordi fra il

provider e il convenuto non sono opponibili all'attrice e non possono definirsi

notori. Inoltre l'avv. __________ ha illustrato lo scopo e l'utilità del

proprio intervento sia in sede preprocessuale sia al momento di far autorizzare

dal Procuratore generale di Ginevra l'esecuzione immediata del decreto

cautelare in quel Cantone (deposizione rogatoriale, risposta n. 2). Neppure

l'interessato sostiene, per altro, che la banca avrebbe dovuto procedere per

atti propri davanti alle autorità ginevrine o contesta l'ammontare della nota

d'onorario del professionista. Quanto alla presa di posizione sollecitata dalla

__________ Association, già si è detto che la banca non è rimasta passiva

(sopra, consid. 11a). Del resto, se appena si considera che i servizi sono tuttora

accessibili in rete nonostante il divieto del giudice, la risposta della banca

non avrebbe verosimilmente limitato i danni. Anche al proposito, dunque, l'appello

è destinato all'insuccesso.

14.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla

controparte un'equa indennità per ripetibili. (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili per quanto riguarda la __________

Association, che non è stata chiamata a esprimersi.

15.

Per

quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le azioni di protezione della

personalità non hanno carattere pecu­niario (cfr. DTF 127 III 483 consid. 1a; Tercier,

op. cit., n. 775 e n. 1788;

Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edi­zione,

pag. 387 n. 140). Poco importa dunque che la domanda,

accessoria, di risarcimento danni rimasta litigiosa in appello

(fr. 13 509.05.–) non

raggiunga la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Considerata nel suo insieme, la causa ha natura

non pecuniaria (sentenza del Tribunale federale 5A_205/2008 del 3

settembre 2008, consid. 2.3 con riferimenti). Il ricorso in materia civile è

dato perciò senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà all'attrice fr. 1500.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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