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Decisione

11.2007.157

Stralcio di una causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale

11 ottobre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i due ripostigli sul tetto dell'edificio. Tale proposito appare tanto più verosimile

– soggiunge l'appellante – ove si consideri che la licenza di costruzione è

ancora operativa, il termine biennale di validità rimanendo sospeso durante lo

svolgimento di un processo civile (art. 14 cpv. 3 LE). L'azione confessoria manterrebbe

pertanto la sua piena attualità.

a) Secondo

l'art. 351 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa

senza oggetto o priva d'interesse giuridico (cpv. 1). La mancanza d'interesse è

presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto

un atto processuale (cpv. 2). La decorrenza dei due anni si compie ex lege

e crea una presunzione assoluta, irrefragabile (Rep. 1999 pag. 75 consid. 4a; v.

anche Cocchi/ Trezzini, CPC

ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 351). Le parti non essendo

abilitate a dimostrare il contrario, trascorsi due anni d'inattività il giudice

stralcia la causa d'ufficio (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 16 segg. ad art. 351 CPC). Si ricordi ad ogni modo che per interrompere

la perenzione basta una lettera

di sollecito al giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 22 segg. ad art. 351 CPC). Anzi, basta un fax, il quale fa ricominciare a

decorrere daccapo il termine biennale (Rep. 1999 pag.

75 consid. 4b).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha identificato l'ultimo atto processuale, nell'azione

di merito, con l'emanazione dei due decreti risalenti al 16 gennaio 2002 (act.

XVI). In realtà l'attrice ha ancora scritto al Pretore l'8 gennaio 2004 (lettera

nella rubrica “diversi”) perché continuasse a trattare l'azione e assegnasse

ai convenuti un ultimo termine di dieci giorni entro cui introdurre il

memoriale di risposta (art. 169 cpv. 1 CPC). La perenzione processuale si è

compiuta così il 9 gennaio 2006, non il 17 gennaio 2004. Ciò non toglie che essa

sia ormai intervenuta e che in simili circostanze l'appellante non è più ammessa

a dimostrare un interesse legittimo alla continuazione della causa. Certo, prima

di stralciare la causa dai ruoli il Pretore avrebbe dovuto – di per sé – offrire

alle parti la facoltà di esprimersi. Tale omissione però è stata sanata in appello,

l'attrice avendo potuto far valere i suoi diritti dinanzi a un'autorità di

ricorso munita di piena cognizione in fatto e in diritto (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 18 ad

art. 351 CPC). Essa non ha subìto pertanto alcun pregiudizio.

4. Afferma l'appellante di avere sollecitato questa Camera, che è un

tribunale gerarchicamente superiore, per ottenere l'emanazione della sentenza

sull'appello contro il decreto cautelare dell'11 agosto 2004 (inc. 11.2004.96),

sottolineando che le richieste di appello coincidono con quelle di petizione. A

prescindere dal fatto però che quest'ultimo asserto è vero solo in parte (la

petizione tendeva anche a far accertare la validità della servitù gravante la

particella n. 2040 in favore della particella n. 1116), gli atti compiuti in

sede cautelare non ostano alla decorrenza della perenzione in sede di merito. Contrariamente a quanto crede l'attrice, per

Considerandi

vero, i due procedimenti sono del tutto distinti, non semplici fasi di una medesima causa, seppure l'uno sia accessorio all'altro (RtiD

I-2005 pag. 736 n. 19c; v. anche Cocchi/Trez­zini, op. cit., n. 10 ad

art. 351 CPC; appendice 2000/2004, n. 40 ad art. 351 CPC). Poco importa dunque

che nella fattispecie il Pretore abbia emanato l'11 agosto 2004 il decreto

cautelare previo contraddittorio, che il 20 agosto 2004 l'attrice abbia interposto

appello contro tale decreto e che in secondo grado la perenzione processuale

non decorra, le parti essendo in attesa della senten­za (art. 351 cpv. 3 CPC).

Nulla muta altresì la lettera del 7 agosto 2006 con cui l'appellante sollecitava

il giudizio di questa Camera, per tacere del fatto che a quel momento la

perenzione processuale nella causa di merito si era già compiuta. Anche su tali

punti l'impugnazione del decreto di stralcio si rivela così priva di

consistenza.

5.

Infine

l'appellante assevera che dinanzi al Pretore “tutti gli atti processuali e probatori” erano stati “acquisiti

da tempo”, sicché alle parti

non può imputarsi negligenza alcuna, spettando al giudice dirigere d'ufficio il

procedimento (art. 91 CPC). L'argomentazione non è destinata a miglior sorte

delle precedenti. Dal carteggio di merito risulta in effetti che, quando si è

compiuta la perenzione processuale, la causa era ferma allo scambio degli allegati

preliminari. AO 7 aveva introdotto il proprio memoriale difensivo, del 21

novembre 2001 (non ancora intimato), mentre gli altri convenuti avevano

lasciato decorrere infruttuoso il termine per la risposta. AO 1, AO 3 e AO 4 avevano

chiesto invero di essere estromessi dalla lite, ma invano. A quel momento le

parti erano dunque in attesa che il Pretore fissasse ai convenuti inattivi

l'ultimo termine di dieci giorni per presentare la risposta (art. 169 cpv. 1

CPC). L'attesa di una mera ordinanza – diversamente dall'attesa della sentenza

finale (art. 351 cpv. 3 CPC) – non impediva tuttavia il decorso della

perenzione (Rep. 1994 pag. 252 consid. 2c; Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 31 ad art. 351 CPC). È vero che la direzione del procedimento spetta

al giudice, ma è altrettanto vero che la decorrenza della perenzione è rimessa

alla responsabilità delle parti, le quali possono – come si è visto – interromperla

agevolmente. Ne segue che, anche su quest'ultimo punto, l'appello è votato al

rigetto.

6.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di provvedimenti

cautelari in appello. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza

dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire

ripetibili ai convenuti, cui l'appello non è stato intimato e non ha causa­to costi

apprezzabili.

7.

Relativamente

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il Pretore ha indicato sulla copertina dell'incarto un

valore litigioso “indeterminato, ma superiore a fr. 8000.–” (art. 13 CPC). Ora,

in processi relativi – come in concreto – a servitù il valore litigioso

consiste in quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o nella

svalutazione cagionata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3

CPC; analogamente, sul piano federale: Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I,

n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). Se appena si pensa che nel caso specifico AO 7

intende creare due vani destinati a solarium con deposito (di circa 30 m² ognuno: doc. E) sul tetto del condo­mino,

si può ragionevolmente presumere in effetti che il maggior valore derivante

alle sue proprietà per piani da tale opera superi senza difficoltà la soglia di

fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

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– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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