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Decisione

11.2007.158

Misure provvisionali in azione di modifica di sentenza di divorzio: inappellabilità del decreto emanato nelle more istruttorie

27 settembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.1019 (modifica

sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 agosto 2007 da

AO 1

(patrocinato dall' PA 2 )

contro

AP 1 ,

(patrocinata dall' PA 1 );

esaminati

gli atti,

posti i

seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 21 settembre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il

12 settembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

con sentenza del 15 settembre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 12 giugno 1987 da

AO 1 (1958) e AP 1 (1947), omologando una convenzione sugli effetti del

divorzio in cui il marito si impegnava a versare alla moglie, 13 volte l'anno, un

contribu­to alimentare indicizzato di

fr. 1000.– mensili dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 e di

fr.

1500.– mensili dopo di allora, vita natural durante;

che il 2

agosto 2007 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando

– già in via provvisionale – la soppressione parziale o totale del contributo

alimentare;

che

all'udienza del 12 settembre 2007, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza

in ordine, subordinatamente nel merito;

che in

tale circostanza entrambe le parti hanno offerto prove;

che con

decreto cautelare emanato “nelle

more istruttorie” in calce al verbale d'udienza, il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la convenuta

da quello stesso 12 settembre 2007;

che con

appello del 21 settembre 2007 AP 1 impugna il decreto appena citato per ottenere

– previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e previo conferimento dell'assisten­za

giudiziaria a lei medesima – la riforma del decreto in questione nel senso di

vedere confermato pendente causa il contributo alimentare dovuto dall'ex marito;

che

l'appello non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che

la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali nell'ambito di una

causa di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) è quella degli art. 376 segg. CPC (art.

376 cpv. 2 lett. d e 419c cpv. 1 CPC), applicabile per analogia anche

nelle cause intese alla modifica di una sentenza di divorzio;

che nel

quadro di tale procedura solo i decreti emanati dopo la discussione finale (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC) possono essere appellati;

che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va

inteso quello dell'art. 379 cpv. 1 CPC (che fa seguito all'introduzione

dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta al termine dell'istruttoria

o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid.

1 con rimandi).

che tale

nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza

(riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

che nella

fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal Pretore

come emesso “nelle more istruttorie”;

che i decreti cautelari adottati “nelle more

istruttorie”, ovvero prima della

discussione finale (Cocchi/Trezzini,

op. cit., pag. 846 nota 907), non sono appellabili;

che nelle

condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;

che con

l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene

senza oggetto;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma

tenuto conto delle ristrettezze eco­no­miche in cui si trova

verosimilmente l'interessata, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a

ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);

che non

si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato intimato alla controparte;

che la

richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento,

l'appello apparendo destituito fin dall'inizio di qualun­que possibilità di

successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato notificato per

osservazioni;

che relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso ai fini

dell'art.

74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei

fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile al Tribunale federale;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4.

Intimazione

a:

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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