11.2007.158
Misure provvisionali in azione di modifica di sentenza di divorzio: inappellabilità del decreto emanato nelle more istruttorie
27 settembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2007.158
Data decisione, Autorità:
27.09.2007, ICCA
Titolo:
Misure provvisionali in azione di modifica di sentenza di divorzio: inappellabilità del decreto emanato nelle more istruttorie
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2007.158
Lugano
27 settembre
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.1019 (modifica
sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 agosto 2007 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1 ,
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 21 settembre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il
12 settembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 15 settembre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 12 giugno 1987 da
AO 1 (1958) e AP 1 (1947), omologando una convenzione sugli effetti del
divorzio in cui il marito si impegnava a versare alla moglie, 13 volte l'anno, un
contributo alimentare indicizzato di
fr. 1000.– mensili dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 e di
fr.
1500.– mensili dopo di allora, vita natural durante;
che il 2
agosto 2007 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando
– già in via provvisionale – la soppressione parziale o totale del contributo
alimentare;
che
all'udienza del 12 settembre 2007, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza
in ordine, subordinatamente nel merito;
che in
tale circostanza entrambe le parti hanno offerto prove;
che con
decreto cautelare emanato “nelle
more istruttorie” in calce al verbale d'udienza, il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la convenuta
da quello stesso 12 settembre 2007;
che con
appello del 21 settembre 2007 AP 1 impugna il decreto appena citato per ottenere
– previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria a lei medesima – la riforma del decreto in questione nel senso di
vedere confermato pendente causa il contributo alimentare dovuto dall'ex marito;
che
l'appello non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali nell'ambito di una
causa di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) è quella degli art. 376 segg. CPC (art.
376 cpv. 2 lett. d e 419c cpv. 1 CPC), applicabile per analogia anche
nelle cause intese alla modifica di una sentenza di divorzio;
che nel
quadro di tale procedura solo i decreti emanati dopo la discussione finale (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC) possono essere appellati;
che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va
inteso quello dell'art. 379 cpv. 1 CPC (che fa seguito all'introduzione
dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta al termine dell'istruttoria
o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid.
1 con rimandi).
che tale
nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza
(riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);
che nella
fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal Pretore
come emesso “nelle more istruttorie”;
che i decreti cautelari adottati “nelle more
istruttorie”, ovvero prima della
discussione finale (Cocchi/Trezzini,
op. cit., pag. 846 nota 907), non sono appellabili;
che nelle
condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;
che con
l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene
senza oggetto;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma
tenuto conto delle ristrettezze economiche in cui si trova
verosimilmente l'interessata, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a
ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);
che non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato intimato alla controparte;
che la
richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento,
l'appello apparendo destituito fin dall'inizio di qualunque possibilità di
successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato notificato per
osservazioni;
che relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso ai fini
dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei
fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile al Tribunale federale;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Intimazione
a:
–
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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