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Decisione

11.2007.161

Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza

12 ottobre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2007.268 (divorzio

su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 17 aprile 2007 da

AP 1 già in

(patrocinato dall' PA 2)

e

AO 1

(patrocinata dall' PA 1),

giudicando

ora sulla decisione del 13 settembre 2007 con cui

il Segretario assessore ha respinto in luogo e vece del Pretore la richiesta di

assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il 19 aprile 2007;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso del 20 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il

13 settembre 2007 dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria in appello

contestuale al ricorso;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 2 agosto del 2007, emanata in luogo e vece del

Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha

pronunciato il divorzio tra AP 1 (1973), cittadino __________, e AO 1 (1958),

cittadina __________, omologando – con una modifica – la convenzione sugli

effetti del divorzio firmata dai coniugi il 17 aprile 2007. Tale sentenza è

passata in giudicato. Statuendo il 13 settembre 2007 sulla richiesta di assistenza

giudiziaria presentata dalle parti il 17 e il 19 aprile 2007, il Segretario assessore le ha

respinte entrambe.

B. Contro

il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto il 20 settembre 2007 a

questa Camera, postulando il conferimento del beneficio richiesto e la

conseguente riforma della decisione impugnata. Il ricorso non ha, per sua

natura, formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza

giudiziaria il richiedente può ricorrere

entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123, del 22 mag­gio 2001, commento all'art. 35 in fine).

Introdotto tempestivamente, il memoriale in esa­me è pertanto ricevibile.

2.

Fino

al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 vCPC garantiva alla controparte il diritto

di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag

lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio

del Consiglio di Stato citato, commento all'art. 5 in principio), la

controparte essendo estra­nea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite

en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie

non si vede a che potrebbe giovare coinvolgere AO 1. Potrebbe essere opportuno tutt'al

più sentire il Cantone Ticino, che da una lite sull'assistenza giudiziaria è toccato

direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato

ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi quindi in un rapporto

giuridico con lo Stato (Corboz,

Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84

in fondo). Nel Ticino però lo Sta­to non ha alcuna facoltà di contestare il

conferimen­to dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag; identica

disciplina vigeva del resto sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase

vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“au­torità di concessione”

tassa la nota professionale del patrocinatore d'ufficio (art. 36 cpv. 1 lett. c

con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di appello prevede –

per ipotesi – di chiedere osservazioni al primo giudice. Ciò premesso, conviene

procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.

3.

Il

Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria

presentata da AP 1 per un doppio ordine di motivi. Egli ha rilevato anzitutto

che, con un reddito di fr. 4638.25 netti mensili e un fabbisogno minimo di fr.

3164.

, AO 1 aveva una disponibilità di fr. 1473.90 mensili, sicché il

richiedente avrebbe potuto instare a suo tempo nei confronti di lei per una

provvigione ad litem, senza far capo all'assistenza giudiziaria dello

Stato. In secondo luogo il Segretario assessore ha ricordato che in esito al divorzio

AP 1 può ottenere una prestazione di libero passaggio di fr. 11 951.15 dalla previdenza

professionale dell'ex moglie (art. 122 cpv. 1 CC). E siccome deve lasciare la

Svizzera, egli può esigere il versamento in contanti della somma (art. 5 della

legge sul libero passaggio, RS 831.42), con cui potrà retribuire il suo avvocato.

In concreto non soccorre dunque – ha concluso il Segretario assessore – il

requisito della grave ristrettezza necessario per conseguire l'assistenza giudiziaria

gratuita da parte del Cantone.

4.

Il

ricorrente non contesta che nel 2006 l'ex moglie fruisse di un margine

disponibile di fr. 1473.90 mensili. Obietta che durante la precedente causa di

separazione AO 1 guadagnava addirittura fr. 4906.20 mensili, ma che ciò non gli

ha precluso in quella sede il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Egli

sostiene pertanto di non avere potuto immaginare di dover chiedere nel processo

di divorzio una provvigione ad litem, tanto meno ove si pensi che l'ex

moglie postulava a sua volta l'assistenza gratuita. Si tratta in realtà di argomentazioni

inconsistenti. Ammesso e non concesso intanto che in pendenza di separazione AO

1.

godesse dello stesso margine disponibile accertato dal Segretario assessore

nella decisione impugnata (il ricorrente evoca il reddito di fr. 4906.20

mensili, ma non accenna al fabbisogno minimo di lei), ciò non conferiva al

richiedente alcun diritto acquisito. La circostanza di essersi visto riconoscere

un privilegio in sede di separazione non garantiva all'interessato, in altri

termini, la prerogativa di vedersi riconoscere identico privilegio ai fini del divorzio.

Quanto al fatto che l'ex moglie postulasse a sua volta l'assistenza

giudiziaria, non si vede come il ricorrente possa valersene. O AO 1 aveva una

disponibilità mensile sufficiente per finanziare il patrocinio di ambedue i legali

o non l'aveva. E se non l'aveva, incombeva al ricorrente rendere verosimile la

ristrettezza, mentre nel memoriale egli non revoca in dubbio neppure il calcolo

del Segretario assessore. Manifestamente privo di sostanza, al proposito il

ricorso è pertanto destinato all'insuccesso.

5.

Afferma

il ricorrente, circa la prestazione di libero passaggio in suo favore, che una

persona non può essere tenuta a esigere il versamento di una spettanza in

contanti dal “secondo pilastro” per il solo fatto di doversi trasferire

all'estero. Inoltre egli sottolinea di essere in attesa di un figlio che

nascerà nel gennaio del 2008 da una donna domiciliata a __________, sicché in

patria ha già avviato le pratiche per riconoscere il bambino e tornare in Svizzera

a vivere con la compagna. La prima argomentazione sfiora la temerarietà. Chi

rinun­cia a un capitale cui ha diritto (come nel caso previsto dall'art. 5 cpv.

1.

lett. a della legge sul libero passaggio) per far capo all'assistenza

giudiziaria dello Stato abusa con ogni evidenza dell'istituto, poiché mira a

ottenere un beneficio cui solo gli indigenti possono legittimamente aspirare

(art. 3 Lag). Su questo punto il ricorso non merita altra disamina. Che poi l'interessato

desideri tornare nel Ticino per vivere con la sua nuova compagna, ciò non gli

conferisce il diritto né di conservare una sorta di capitale di partenza né di

vedersi riconoscere un avere iniziale del “secondo pilastro”.

Lo stesso ricorrente, del resto, non menziona alcuna norma che gli

assicurerebbe garanzie del genere. Ne segue che, palesemente sfornito di fondatezza,

anche al riguardo il ricorso cade nel vuoto.

6.

La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita,

salvo ipotesi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Nella fattispecie non v'è

ragione di scostarsi da tale precetto, sebbene il ricorso non sia stato esperito

senza leggerezza e su un punto si riveli finanche – come si è appena visto – ai

limiti dell'abuso. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello,

essa non può entrare in linea di conto, dato che il ricorso appariva fin dall'inizio

senza alcuna possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

7.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una

decisione incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la

via dell'azione principale. Una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo

a questioni di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di contributi

alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007,

consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil­sachen,

Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Tale non essendo il caso nella fattispecie,

il presente giudizio può essere dedotto al Tribunale federale

senza riguardo al valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Intimazione all'.

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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