11.2007.161
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
12 ottobre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2007.161
Data decisione, Autorità:
12.10.2007, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
DIVORZIO SU RICHIESTA COMUNE CON ACCORDO COMPLETO
art. 3 cpv. 2 LAG
Incarto n.
11.2007.161
Lugano,
12 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.268 (divorzio
su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 17 aprile 2007 da
AP 1 già in
(patrocinato dall' PA 2)
e
AO 1
(patrocinata dall' PA 1),
giudicando
ora sulla decisione del 13 settembre 2007 con cui
il Segretario assessore ha respinto in luogo e vece del Pretore la richiesta di
assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il 19 aprile 2007;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 20 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
13 settembre 2007 dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria in appello
contestuale al ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 2 agosto del 2007, emanata in luogo e vece del
Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
pronunciato il divorzio tra AP 1 (1973), cittadino __________, e AO 1 (1958),
cittadina __________, omologando – con una modifica – la convenzione sugli
effetti del divorzio firmata dai coniugi il 17 aprile 2007. Tale sentenza è
passata in giudicato. Statuendo il 13 settembre 2007 sulla richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dalle parti il 17 e il 19 aprile 2007, il Segretario assessore le ha
respinte entrambe.
B. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto il 20 settembre 2007 a
questa Camera, postulando il conferimento del beneficio richiesto e la
conseguente riforma della decisione impugnata. Il ricorso non ha, per sua
natura, formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può ricorrere
entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Introdotto tempestivamente, il memoriale in esame è pertanto ricevibile.
2.
Fino
al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 vCPC garantiva alla controparte il diritto
di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag
lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio
del Consiglio di Stato citato, commento all'art. 5 in principio), la
controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie
non si vede a che potrebbe giovare coinvolgere AO 1. Potrebbe essere opportuno tutt'al
più sentire il Cantone Ticino, che da una lite sull'assistenza giudiziaria è toccato
direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato
ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi quindi in un rapporto
giuridico con lo Stato (Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84
in fondo). Nel Ticino però lo Stato non ha alcuna facoltà di contestare il
conferimento dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag; identica
disciplina vigeva del resto sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase
vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“autorità di concessione”
tassa la nota professionale del patrocinatore d'ufficio (art. 36 cpv. 1 lett. c
con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di appello prevede –
per ipotesi – di chiedere osservazioni al primo giudice. Ciò premesso, conviene
procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.
3.
Il
Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria
presentata da AP 1 per un doppio ordine di motivi. Egli ha rilevato anzitutto
che, con un reddito di fr. 4638.25 netti mensili e un fabbisogno minimo di fr.
3164.
, AO 1 aveva una disponibilità di fr. 1473.90 mensili, sicché il
richiedente avrebbe potuto instare a suo tempo nei confronti di lei per una
provvigione ad litem, senza far capo all'assistenza giudiziaria dello
Stato. In secondo luogo il Segretario assessore ha ricordato che in esito al divorzio
AP 1 può ottenere una prestazione di libero passaggio di fr. 11 951.15 dalla previdenza
professionale dell'ex moglie (art. 122 cpv. 1 CC). E siccome deve lasciare la
Svizzera, egli può esigere il versamento in contanti della somma (art. 5 della
legge sul libero passaggio, RS 831.42), con cui potrà retribuire il suo avvocato.
In concreto non soccorre dunque – ha concluso il Segretario assessore – il
requisito della grave ristrettezza necessario per conseguire l'assistenza giudiziaria
gratuita da parte del Cantone.
4.
Il
ricorrente non contesta che nel 2006 l'ex moglie fruisse di un margine
disponibile di fr. 1473.90 mensili. Obietta che durante la precedente causa di
separazione AO 1 guadagnava addirittura fr. 4906.20 mensili, ma che ciò non gli
ha precluso in quella sede il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Egli
sostiene pertanto di non avere potuto immaginare di dover chiedere nel processo
di divorzio una provvigione ad litem, tanto meno ove si pensi che l'ex
moglie postulava a sua volta l'assistenza gratuita. Si tratta in realtà di argomentazioni
inconsistenti. Ammesso e non concesso intanto che in pendenza di separazione AO
1.
godesse dello stesso margine disponibile accertato dal Segretario assessore
nella decisione impugnata (il ricorrente evoca il reddito di fr. 4906.20
mensili, ma non accenna al fabbisogno minimo di lei), ciò non conferiva al
richiedente alcun diritto acquisito. La circostanza di essersi visto riconoscere
un privilegio in sede di separazione non garantiva all'interessato, in altri
termini, la prerogativa di vedersi riconoscere identico privilegio ai fini del divorzio.
Quanto al fatto che l'ex moglie postulasse a sua volta l'assistenza
giudiziaria, non si vede come il ricorrente possa valersene. O AO 1 aveva una
disponibilità mensile sufficiente per finanziare il patrocinio di ambedue i legali
o non l'aveva. E se non l'aveva, incombeva al ricorrente rendere verosimile la
ristrettezza, mentre nel memoriale egli non revoca in dubbio neppure il calcolo
del Segretario assessore. Manifestamente privo di sostanza, al proposito il
ricorso è pertanto destinato all'insuccesso.
5.
Afferma
il ricorrente, circa la prestazione di libero passaggio in suo favore, che una
persona non può essere tenuta a esigere il versamento di una spettanza in
contanti dal “secondo pilastro” per il solo fatto di doversi trasferire
all'estero. Inoltre egli sottolinea di essere in attesa di un figlio che
nascerà nel gennaio del 2008 da una donna domiciliata a __________, sicché in
patria ha già avviato le pratiche per riconoscere il bambino e tornare in Svizzera
a vivere con la compagna. La prima argomentazione sfiora la temerarietà. Chi
rinuncia a un capitale cui ha diritto (come nel caso previsto dall'art. 5 cpv.
1.
lett. a della legge sul libero passaggio) per far capo all'assistenza
giudiziaria dello Stato abusa con ogni evidenza dell'istituto, poiché mira a
ottenere un beneficio cui solo gli indigenti possono legittimamente aspirare
(art. 3 Lag). Su questo punto il ricorso non merita altra disamina. Che poi l'interessato
desideri tornare nel Ticino per vivere con la sua nuova compagna, ciò non gli
conferisce il diritto né di conservare una sorta di capitale di partenza né di
vedersi riconoscere un avere iniziale del “secondo pilastro”.
Lo stesso ricorrente, del resto, non menziona alcuna norma che gli
assicurerebbe garanzie del genere. Ne segue che, palesemente sfornito di fondatezza,
anche al riguardo il ricorso cade nel vuoto.
6.
La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita,
salvo ipotesi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Nella fattispecie non v'è
ragione di scostarsi da tale precetto, sebbene il ricorso non sia stato esperito
senza leggerezza e su un punto si riveli finanche – come si è appena visto – ai
limiti dell'abuso. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello,
essa non può entrare in linea di conto, dato che il ricorso appariva fin dall'inizio
senza alcuna possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
7.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una
decisione incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la
via dell'azione principale. Una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo
a questioni di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di contributi
alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007,
consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Tale non essendo il caso nella fattispecie,
il presente giudizio può essere dedotto al Tribunale federale
senza riguardo al valore litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione all'.
Comunicazione:
–
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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