11.2007.162
Rimozione del tutore
12 ottobre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2007.162
Data decisione, Autorità:
12.10.2007, ICCA
Titolo:
Rimozione del tutore
TUTORE
art. 445 CC
Incarto n.
11.2007.162
Lugano,
12 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 250.2002/R.83.2007
(rimozione del tutore) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
CO 1
in merito
alla sostituzione di
, , tutore insieme
con
, , di
, ora in
;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 3 settembre 2007 presentato da AP 1
contro la decisione emessa il 14 agosto 2007 dalla Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 15 settembre 2003 la Commissione tutoria
regionale 4 ha istituito in favore di __________ (1983) una tutela volontaria
(art. 372 CC), designando in qualità di tutore __________, tutore ufficiale. L'11
aprile 2005 la CO 1, divenuta competente per territorio, ha affiancato alla
figura di __________ – come contutore – __________.
B. AP 1,
fratello di __________, si è rivolto il 6 marzo 2006 alla Commissione tutoria
regionale, chiedendo di poter sostituire __________. Statuendo l'8 giugno 2006,
la Commissione tutoria ha respinto l'istanza. Essa ha rilevato che __________ “non solo non ha commesso comportamenti
riprovevoli, ma appare anzi la persona più idonea a trattare il caso, essendo
egli professionista”.
C. Il
15 giugno 2007 AP 1 ha rinnovato la richiesta di sostituzione, vedendosela nuovamente
respingere dalla Commissione tutoria regionale con decisione del 26 giugno
2007. Contro tale decisione egli è insorto il 2 luglio 2007 all'Autorità
di vigilanza sulle tutele, che il 10 luglio successivo lo ha invitato a
sostanziare il ricorso. AP 1 ha trasmesso allora un memoriale del 24 luglio
2007, corredato di numerosi documenti. Con decisione del 14 agosto 2007
l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, non ravvisando alcun motivo per
destituire il contutore. In esito alla decisione essa non ha prelevato tasse né
spese.
D. Il 3
settembre 2007 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con
uno scritto così formulato:
Ricorso
Preso atto
della decisione dell'ufficio di vigilanza e tutele interpongo ricorso alla
decisione di destituzione del cotutore [sic] di mia sorella __________ signor
__________.
Chiedo che
tutte le carte agli atti vengano prese in esame da voi.
Ma
soprattutto cosa alla quale __________ non ha voluto o potuto rispondermi,
chiedo che mi venga spiegato chi mi obbliga a tenere un funzionario
statale come cotutore?
Visto che non
sono un avvocato e non mi ci sono ancora rivolto, vi prego cortesemente di
allegarmi gli articoli di legge che mi impongono un dipendente statale come
cotutore.
Stimati
saluti.
Il “ricorso” non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili
entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e
la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). Il “ricorso” del 3 settembre
2007, che può essere trattato solo come appello, risulta di conseguenza tempestivo.
2.
Legittimato
ad appellare in materia di tutele non è qualsiasi terzo, ma solo chi invochi legittimi
interessi del pupillo oppure chi lamenti una violazione dei suoi propri diritti
o interessi personali (DTF 121 III 3 consid. 2a; più restrittivo: Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 31 ad art. 420). Ciò vale
anche nel caso in cui litigiosa sia la rimozione o sostituzione di un tutore (Geiser, op. cit., n. 6 e 30 ad art.
446–450 CC). AP 1 non pretende di rappresentare i legittimi interessi della sorella.
Che egli possa far valere diritti o interessi propri alla rimozione del contutore
è più che dubbio (cfr. DTF 121 III 4 consid. 2b). Comunque sia, dato quanto
segue, non è il caso di approfondire il tema. Nella fattispecie l'interrogativo
può dunque rimanere irrisolto.
3.
L'autorità
tutoria rimuove dal suo ufficio il tutore che si rende colpevole di una grave
negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un'azione tale da
dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta, o è diventato insolvente
(art. 445 cpv. 1 CC). Ove il tutore si riveli inidoneo ad adempiere i suoi doveri,
anche senza che vi sia colpa da parte sua, l'autorità tutoria può rimuoverlo se
gli interessi del tutelato sono esposti a pericolo (art. 445 cpv. 2 CC). In
difetto di simili estremi un tutore non può essere destituito, né può
rinunciare lui medesimo all'incarico, per lo meno durante il periodo di nomina
(Geiser, op. cit., n. 4 ad art.
415.
CC con rinvii).
4.
In
concreto l'appellante non prospetta nessun motivo di rimozione a norma dell'art.
445.
CC. Crede di poter esigere l'allontanamento di __________ perché nessuna
norma lo obbligherebbe a tollerare un funzionario statale in qualità di
contutore. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che __________ è contutore
di __________, non suo. Ed egli non pretende di rappresentare gli interessi
della sorella, tant'è che nel “ricorso” parla soltanto per sé. Sia come sia, procedesse
pure l'appellante in luogo e vece della sorella, l'obbligo di tollerare un
tutore – si tratti di un pubblico funzionario o di un privato cittadino, poco
importa – discende dall'esistenza stessa dell'interdizione, istituita nella
fattispecie come tutela volontaria (art. 372 CC). Dacché è stato nominato, poi
(di regola per due anni: art. 415 cpv. 1 CC), il tutore può essere sollevato
dal proprio incarico solo qualora sussistano – come si è appena spiegato – gli
estremi dell'art. 445 CC. Una ripudiazione a beneplacito o una sostituzione per
volontà unilaterale non può entrare in linea di conto.
5.
Manifestamente
infondato, in quanto ammissibile il “ricorso” dell'appellante
risulta così destinato all'insuccesso. Quanto delle disposizioni di legge che egli
chiede di poter consultare, il testo completo del Codice civile svizzero è
reperibile all'indirizzo dell'Amministrazione federale ‹www.admin.ch/ch/i/rs/2/210.it.pdf›.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni prelievo
(art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche
e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema
di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.
7.
Per
quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in tema di vigilanza sulle
autorità tutorie, e più in particolare in merito alla rimozione o alla
sostituzione di un tutore, è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF;
Geiser, op. cit., n. 31 ad art.
451–453 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione:
– ,
;
– , , ;
–
, ;
–
, .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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