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Decisione

11.2007.162

Rimozione del tutore

12 ottobre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 250.2002/R.83.2007

(rimozione del tutore) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

CO 1

in merito

alla sostituzione di

, , tutore insieme

con

, , di

, ora in

;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello (“ricorso”) del 3 settembre 2007 presentato da AP 1

contro la decisione emessa il 14 agosto 2007 dalla Sezione degli enti locali,

Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 15 settembre 2003 la Commissione tutoria

regionale 4 ha istituito in favore di __________ (1983) una tutela volontaria

(art. 372 CC), designando in qualità di tutore __________, tutore ufficiale. L'11

aprile 2005 la CO 1, divenuta competente per territorio, ha affiancato alla

figura di __________ – come contutore – __________.

B. AP 1,

fratello di __________, si è rivolto il 6 marzo 2006 alla Commissione tutoria

regionale, chiedendo di poter sostituire __________. Statuendo l'8 giugno 2006,

la Commissione tutoria ha respinto l'istanza. Essa ha rilevato che __________ “non solo non ha commesso comportamenti

riprovevoli, ma appare anzi la persona più idonea a trattare il caso, essendo

egli professionista”.

C. Il

15 giugno 2007 AP 1 ha rinnovato la richiesta di sostituzione, vedendosela nuovamente

respingere dalla Commissione tutoria regionale con decisione del 26 giugno

2007. Contro tale decisione egli è insorto il 2 luglio 2007 all'Autorità

di vigilanza sulle tutele, che il 10 luglio successivo lo ha invitato a

sostanziare il ricorso. AP 1 ha trasmesso allora un memoriale del 24 luglio

2007, corredato di numerosi documenti. Con decisione del 14 agosto 2007

l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, non ravvisando alcun motivo per

destituire il contutore. In esito alla decisione essa non ha prelevato tasse né

spese.

D. Il 3

settembre 2007 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con

uno scritto così formulato:

Ricorso

Preso atto

della decisione dell'ufficio di vigilanza e tutele interpongo ricorso alla

decisione di destituzione del cotutore [sic] di mia sorella __________ signor

__________.

Chiedo che

tutte le carte agli atti vengano prese in esame da voi.

Ma

soprattutto cosa alla quale __________ non ha voluto o potuto rispondermi,

chiedo che mi venga spiegato chi mi obbliga a tenere un funzionario

statale come cotutore?

Visto che non

sono un avvocato e non mi ci sono ancora rivolto, vi prego cortesemente di

allegarmi gli articoli di legge che mi impongono un dipendente statale come

cotutore.

Stimati

saluti.

Il “ricorso” non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili

entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e

la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). Il “ricorso” del 3 settembre

2007, che può essere trattato solo come appello, risulta di conseguenza tempestivo.

2.

Legittimato

ad appellare in materia di tutele non è qualsiasi terzo, ma solo chi invochi legittimi

interessi del pupillo oppure chi lamenti una violazione dei suoi propri diritti

o interessi personali (DTF 121 III 3 consid. 2a; più restrittivo: Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 31 ad art. 420). Ciò vale

anche nel caso in cui litigiosa sia la rimozione o sostituzione di un tutore (Geiser, op. cit., n. 6 e 30 ad art.

446–450 CC). AP 1 non pretende di rappresentare i legittimi interessi della sorella.

Che egli possa far valere diritti o interessi propri alla rimozione del contutore

è più che dubbio (cfr. DTF 121 III 4 consid. 2b). Comunque sia, dato quanto

segue, non è il caso di approfondire il tema. Nella fattispecie l'interrogativo

può dunque rimanere irrisolto.

3.

L'autorità

tutoria rimuove dal suo ufficio il tutore che si rende colpevole di una grave

negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un'azione tale da

dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta, o è diventato insolvente

(art. 445 cpv. 1 CC). Ove il tutore si riveli inidoneo ad adempiere i suoi doveri,

anche senza che vi sia colpa da parte sua, l'autorità tutoria può rimuoverlo se

gli interessi del tutelato sono esposti a pericolo (art. 445 cpv. 2 CC). In

difetto di simili estremi un tutore non può essere destituito, né può

rinunciare lui medesimo all'incarico, per lo meno durante il periodo di nomina

(Geiser, op. cit., n. 4 ad art.

415.

CC con rinvii).

4.

In

concreto l'appellante non prospetta nessun motivo di rimozione a norma dell'art.

445.

CC. Crede di poter esigere l'allontanamento di __________ perché nessuna

norma lo obbligherebbe a tollerare un funzionario statale in qualità di

contutore. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che __________ è contutore

di __________, non suo. Ed egli non pretende di rappresentare gli interessi

della sorella, tant'è che nel “ricorso” parla soltanto per sé. Sia come sia, procedesse

pure l'appellante in luogo e vece della sorella, l'obbligo di tollerare un

tutore – si tratti di un pubblico funzionario o di un privato cittadino, poco

importa – discende dall'esistenza stessa dell'interdizione, istituita nella

fattispecie come tutela volontaria (art. 372 CC). Dacché è stato nominato, poi

(di regola per due anni: art. 415 cpv. 1 CC), il tutore può essere sollevato

dal proprio incarico solo qualora sussistano – come si è appena spiegato – gli

estremi dell'art. 445 CC. Una ripudiazione a beneplacito o una sostituzione per

volontà unilaterale non può entrare in linea di conto.

5.

Manifestamente

infondato, in quanto ammissibile il “ricorso” dell'appellante

risulta così destinato all'insuccesso. Quanto delle disposizioni di legge che egli

chiede di poter consultare, il testo completo del Codice civile svizzero è

reperibile all'indirizzo dell'Am­ministrazione federale ‹www.admin.ch/ch/i/rs/2/210.it.pdf›.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni prelievo

(art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche

e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema

di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

7.

Per

quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in tema di vigilanza sulle

autorità tutorie, e più in particolare in merito alla rimozione o alla

sostituzione di un tutore, è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF;

Geiser, op. cit., n. 31 ad art.

451–453 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse o

spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

– ,

;

– , , ;

, ;

, .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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