11.2007.164
Disciplina del diritto di visita in esito al divorzio
20 marzo 2008Italiano22 min
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Numero d'incarto:
11.2007.164
Data decisione, Autorità:
20.03.2008, ICCA
Titolo:
Disciplina del diritto di visita in esito al divorzio
AFFIDAMENTO O CUSTODIA DEL FIGLIO
art. 133 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2007.164
Lugano,
20 marzo 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.5 (divorzio unilaterale,
poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione del 10 gennaio 2005 da
AO 1
(già patrocinato dall'avv. dott.,)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 1° ottobre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6
settembre 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1956) e AP 1 (1962), cittadina russa, si sono sposati a
Sessa il 7 aprile 2000. A quel momento la moglie era già madre di una figlia, M__________
(1993), avuta da un precedente matrimonio. Dalle nuove nozze è nata A__________,
il 28 ottobre 2000. Entrambi i coniugi percepiscono rendite d'invalidità e non svolgono
attività lucrativa. Vivono separati dal giugno del 2002, quando la moglie ha
lasciato l'abitazione comune di __________ per trasferirsi con le figlie prima in
una struttura di assistenza
per donne in difficoltà e poi in un appartamento a __________.
B. In
esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il
19 luglio 2002 da AP 1, le parti hanno concluso un accordo davanti al Pretore,
che il 17 settembre 2002 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
attribuito l'abitazione coniugale al marito (consentendo alla moglie di
prelevare parte del mobilio per arredare il suo appartamento), ha affidato la figlia
A__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha autorizzato
la moglie a riscuotere direttamente per sé e la figlia, a titolo di contributo
alimentare, le rendite complementari d'invalidità ricevute dal marito.
C. Il
10 gennaio 2005 AO 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio, rivendicando
– nell'ambito della liquidazione del regime dei beni – la consegna di tutta
una serie di oggetti, chiedendo di poter visitare la figlia un fine settimana
ogni due, due settimane durante le vacanze scolastiche estive e una settimana
alternativamente a Pasqua e a Natale, proponendo di istituire in favore di A__________
una curatela educativa e riconoscendo a quest'ultima, a titolo di contributo
alimentare, la rendita d'invalidità a lei destinata. AO 1 ha instato altresì
per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Nella sua
risposta del 24 febbraio 2005 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha
proposto di limitare il diritto di visita paterno a due ore la settimana (alla
continua presenza di terze persone scelte dalle parti, in tempi e secondo modalità
da stabilire di volta in volta), ha sollecitato un contributo alimentare per A__________
(in aggiunta alla rendita d'invalidità) di fr. 350.– mensili fino al 6°
compleanno, di fr. 500.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 750.– mensili
fino alla maggiore età, ha sollecitato il versamento di fr. 55 581.60 in
liquidazione del regime dei beni e si è opposta alle rivendicazioni mobiliari dell'attore.
Quello stesso giorno essa ha postulato a sua volta il conferimento dell'assistenza
giudiziaria.
D. Il
Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo
parziale e all'udienza del 22 marzo 2006 ha sentito le parti, le quali hanno confermato
la volontà di divorziare e gli hanno demandato la decisione sulle conseguenze accessorie
litigiose. L'esercizio del diritto di visita ad A__________ rivelandosi
conflittuale, con “ordinanza” del 27 ottobre 2006 egli ha istituito in
favore della figlia una curatela educativa (art. 146 cpv. 2 CC), invitando la
Commissione tutoria regionale 10 a designare la persona del curatore. Ciò che
la Commissione tutoria regionale ha fatto il 30 gennaio 2007, nominando in tale
veste __________.
Nel corso
della procedura la regolamentazione del diritto di visita ha formato oggetto di
ripetuti accordi provvisionali raggiunti dinanzi al giudice. All'udienza del 2
aprile 2007, in specie, le parti hanno convenuto che gli incontri fra padre e
figlia si sarebbero svolti “secondo
Fatti
i tempi e nelle modalità, come pure sotto la gestione della curatrice __________,
indicativamente il mercoledì pomeriggio e il venerdì ogni 15 giorni dalle ore
16.30 alle 18.30”, la curatrice
impegnandosi a informare il Pretore circa “l'evoluzione del diritto di visita in vista di un ampliamento del
medesimo”. In seguito i coniugi
hanno presentato memoriali del 25 e 27 aprile 2007 in cui hanno formulato le
loro richieste di giudizio sui
punti rimasti litigiosi.
E. Alla
successiva udienza (“preliminare”) del 6 giugno 2007 il Pretore ha
sottoposto alle parti un disegno di convenzione completa sugli effetti del
divorzio, assegnando loro un termine di 20 giorni per esprimersi. In tale
progetto il diritto di visita era così definito (clausola n. 3):
È riservato il diritto di visita del padre,
che si svolgerà secondo i tempi e nelle modalità, come pure sotto la gestione
della curatrice __________, indicativamente il mercoledì pomeriggio e il
venerdì ogni 15 giorni dalle ore 16.30 alle 18.30. La curatrice comunicherà
all'autorità tutoria l'evoluzione del diritto di visita in vista di eventuali
modifiche.
F. Ha
fatto seguito un'udienza del 28 agosto 2007, durante la quale AP 1 ha postulato
una proroga di 10 giorni per esprimersi sulla proposta di convenzione. AO 1 ha
dichiarato di accettare l'accordo, salvo la clausola n. 3, che ha chiesto di modificare
sostituendo il suo diritto di visita del venerdì ogni 15 giorni dalle ore 16.30
alle 18.30 con un diritto di visita il sabato o la domenica dalle ore 10.00
alle 18.00 ogni 15 giorni “e qualche giorno aggiuntivo durante le vacanze
scolastiche, il tutto compatibilmente con gli impegni, la disponibilità e il
nullaosta della curatrice signora __________ e della signora __________ della
Commissione tutoria regionale 10 di Locarno, con facoltà per queste ultime di
modificare il giorno della settimana per ragioni organizzative”. Il verbale
d'udienza si conclude con la seguente frase: “In caso di conferma da parte
della moglie della proposta di transazione 6 giugno 2007 le parti dichiarano
sin d'ora di demandare al giudice la decisione sull'unico punto rimasto controverso
del diritto di visita, dichiarando sin d'ora di non avere ulteriori prove da
assumere e procedendo seduta stante al dibattimento finale”. AP 1 ha poi comunicato al Pretore di accettare la proposta di convenzione.
G. Con
sentenza del 6 settembre 2007 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
affidato A__________ alla madre, ha confermato la curatela in favore della
figlia e ha disciplinato il diritto di visita come segue (dispositivo n. 2 cpv.
2, 3 e 4):
Al padre è garantito l'esercizio del diritto
di visita da esercitare:
–
il mercoledì pomeriggio dalle ore 13.00 alle 16.30;
–
il sabato o la domenica ogni 15 giorni dalle ore 10.00 alle 18.00;
–
qualche giorno aggiuntivo durante le vacanze scolastiche.
Il tutto
compatibilmente con gli impegni, la disponibilità e il nullaosta della curatrice
signora __________ e della signora __________ della CTR 10 di Locarno, con
facoltà per queste ultime di modificare il giorno della settimana per ragioni organizzative.
Dato che tale
diritto di visita è inferiore a quello usuale, l'odierno assetto è fissato in
vista di un'estensione del diritto di visita paterno, da stabilire dalla
competente Autorità tutoria.
Inoltre
il Pretore ha indicato nella rendita completiva d'invalidità percepita dall'attore
per la figlia il contributo alimentare da lui dovuto ad A__________, ha stabilito
che ogni coniuge provvedesse da sé al proprio sostentamento rimanendo
proprietario dei beni in suo possesso e titolare dei debiti contratti, ha
escluso ogni suddivisione degli averi di previdenza e ha diffidato il marito
dall'avvicinarsi alla moglie e alla figlia di lei, M__________, a meno di 300
metri. Gli oneri processuali di complessivi fr. 4000.– sono stati posti a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Statuendo il medesimo giorno sulla richiesta di assistenza giudiziaria
presentata dalle parti il 10 gennaio e il 24 febbraio 2005, il Pretore le ha
accolte entrambe.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 1° ottobre 2007 per
ottenere che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – sul diritto di
visita il giudizio del Pretore sia così riformato: “Al padre è garantito l'esercizio del diritto di visita da esercitare
secondo i tempi e nelle modalità, come pure sotto la gestione della curatrice __________
indicativamente il mercoledì pomeriggio e il venerdì ogni 15 giorni dalle ore
16.30 alle 18.30”. L'appello
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Litigiosa rimane unicamente la disciplina del diritto di visita. Tutto
il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha
assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid.
1).
2.
L'appellante si duole che il Pretore ha regolato il diritto di
visita accogliendo semplicemente la richiesta presentata
dal marito all'udienza del 28 agosto 2007 senza esperire alcuna indagine,
nonostante gli incontri organizzati fra padre e figlia sino ad allora sull'arco
di un'intera giornata si fossero rivelati disastrosi. Essa lamenta inoltre che
il Pretore non solo ha disatteso l'audizione di A__________, ma ha trascurato anche
quanto le parti avevano concordato in presenza della curatrice all'udienza del
2.
aprile 2007 (diritto di visita sorvegliato il mercoledì pomeriggio e, ogni 15
giorni, il venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30). L'appellante ricorda altresì i
timori da lei espressi come madre circa l'incapacità del coniuge a occuparsi
della figlia per problemi psichici (dovuti anche all'abuso di alcol) e
soggiunge che la disciplina del diritto di visita adottata dal Pretore sarebbe
ad ogni modo impraticabile, in specie per quanto riguarda l'organizzazione e la
sorveglianza delle visite durante i fine settimana e le vacanze scolastiche. Anzi
– essa sottolinea – simile incombenza esula addirittura dalle facoltà
riconosciute al curatore dall'art. 308 cpv. 2 CC. A parere dell'appellante non
sussistono in definitiva elementi che giustifichino una modifica del diritto di
visita provvisionale, il riavvicinamento tra padre e figlia necessitando di
tempi lunghi, come pure di un lavoro costante e regolare da parte della curatrice.
3.
Per quanto riguarda l'audizione
della figlia, intanto, risulta dagli atti che il Segretario assessore ha
incaricato il 26 aprile 2006 __________ (psicologo e psicoterapeuta, con
specializzazione in psicologia del bambino e dell'adolescente), in luogo e vece
del Pretore, di procedere all'ascolto di A__________. Lo specialista ha assolto
l'incarico e consegnato un suo rapporto del 7 giugno 2006 in cui figura anche una
diffusa valutazione psicodiagnostica nella quale egli ha concluso – tra l'altro
– per un'estensione del diritto di visita paterno (cartella n. 7: “incarto __________”). A tale referto ne sono seguiti altri due, l'uno del 26 luglio
2006.
e l'altro del 26 febbraio 2007, in cui si richiamano ancora colloqui con A__________
(loc. cit.). Ora, che il giudice possa ascoltare il figlio facendo capo a
specialisti è fuori dubbio (art. 144 cpv. 2 CC). Nella misura in cui rimprovera
al Pretore – senza per altro trarre alcuna conseguenza – di non avere sentito
la figlia, l'appellante muove quindi una censura priva di buon diritto.
4.
Nella
sentenza impugnata il Pretore non indica i motivi per cui ha ritenuto di accogliere
la richiesta formulata da AO 1 all'udienza del 28 agosto 2007, scostandosi dal
progetto di convenzione sugli effetti del divorzio da lui medesimo sottoposto
alle parti il 6 settembre 2007. Dai considerandi della sentenza risulta unicamente
che egli ha adottato la regolamentazione controversa dopo avere “tutto ben ponderato”
(pag. 2 a metà). Quali elementi concreti egli abbia
ponderato non è dato di sapere. Sicuramente egli ha considerato il fatto –
evocato nel dispositivo n. 2 cpv. 4 – che, pur ampliato nel senso da lui
deciso, il diritto di visita ad A__________ resta più restrittivo di quello abitualmente
riconosciuto, nel Cantone Ticino, a un genitore non affidatario nel caso di figli
in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Ciò soltanto non basta tuttavia
per giustificare la disciplina adottata nella sentenza. Il diritto di visita
abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a genitori di figli in età
scolastica è un criterio meramente orientativo. Deve poi essere calibrato alla
fattispecie, per il bene del minorenne, tenendo conto
dell'età di quest'ultimo, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di
lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di costui,
della distanza tra le
abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di
eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273
con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). A simili criteri
la sentenza impugnata non fa alcun cenno.
5.
Ciò
premesso, il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione (DTF 128 III 413 in alto) induce a verificare se la ponderazione evocata
del Pretore appaia sorretta, per lo meno nel risultato, da pertinenti elementi
istruttori. E agli atti figurano le tre valutazioni specialistiche testé
menzionate (consid. 3). Nella prima, del 7 giugno 2006, il professionista aveva
formulato le seguenti conclusioni (pag. 14):
1.
Ritengo giustificata l'estensione dei
diritti di vista paterni.
2.
Ritengo
fondamentale che venga proseguito il sostegno educativo finora fornito dal
signor __________ [allora incaricato dalla Commissione tutoria regionale 10 di
seguire l'esercizio delle visite], anche dopo l'inserimento di A__________ alla
scuola dell'infanzia.
3.
I
tempi e le modalità di ogni cambiamento dei diritti di visita dovrebbero essere
decisi in collaborazione con gli operatori che hanno seguito finora e che
seguiranno in futuro le vicende della famiglia __________.
Nel successivo referto del 26 luglio 2006 le conclusioni dello
specialista rimanevano sostanzialmente tese a un'estensione degli incontri (pag.
8):
1.
Consiglio,
a partire da settembre 2006, un'estensione dei diritti di visita introducendo
una seconda visita settimanale.
Potrebbe
essere utile pensare ad una visita settimanale il mercoledì, dalle ore
13.
-14.00 alle 17.00-18.00, ed una seconda visita da fissare in modo
alternato una volta il sabato e l'altra volta durante la settimana.
2.
Ritengo
assolutamente indispensabile il proseguimento del sostegno educativo, che dovrà
avere lo scopo di favorire la creazione di un'alleanza genitoriale minima al
fine di favorire un ulteriore riavvicinamento fra padre e figlia. Dovrebbe
essere verificata la disponibilità del signor __________ nel proseguire il suo
intervento e, in caso negativo, sarebbe utile prendere contatto con il Servizio
di accompagnamento educativo (SAE).
3.
Tempi
e modi di eventuali ulteriori modificazioni dei diritti di vi sita dovranno
essere decisi in collaborazione con l'operatore che garantirà il sostegno
educativo.
Nella
terza valutazione, del 26 febbraio 2007, la situazione è nettamente mutata. Le precarie
condizioni di salute di AO 1 (“sindrome
di dipendenza da alcol, attualmente in astinenza ma in ambiente protetto [ICD
10.
F 10.21]”) hanno indotto lo
specialista a concludere (pag. 9):
1.
Consiglio il mantenimento dei diritti di visita
nella forma attuale, ovvero ogni mercoledì pomeriggio e il sabato, ogni
quindici giorni.
2.
Ritengo
assolutamente indispensabile che il signor AO 1 riprenda le cure psichiatriche
presso il dott. __________ del Servizio psico-sociale di Locarno. Sarà compito
del curatore vigilare affinché la terapia sia svolta con regolarità.
3.
Un'estensione
dei diritti di visita, con un eventuale pernottamento di A__________ dal padre,
non è al momento auspicabile. Il curatore potrà valutare la possibilità di
estendere la durata delle visite dopo aver verificato, in collaborazione con il
medico responsabile, uno stabile miglioramento delle condizioni di salute del
signor AO 1.
Nel
caso in cui il signor AO 1 non dovesse dar seguito all'invito a ricontattare il
suo medico e qualora le sue condizioni psichiche dovessero peggiorare o
rimanere instabili, il curatore dovrà intervenire per limitare o sospendere le
visite paterne.
È seguita
l'udienza in Pretura del 2 aprile 2007, nell'ambito
della quale i coniugi hanno stabilito che gli incontri fra padre e figlia si
sarebbero svolti “secondo i
tempi e nelle modalità, come pure sotto la gestione della curatrice __________,
indicativamente il mercoledì pomeriggio e il venerdì ogni 15 giorni dalle ore
16.30
alle 18.30”, la curatrice
impegnandosi a informare il Pretore circa “l'evoluzione del diritto di visita in vista di un ampliamento del
medesimo” (sopra, lett. D).
Nella proposta di convenzione sugli effetti del divorzio, del 6 giugno 2007, il
Pretore ha mantenuto tale disciplina essenzialmente invariata (sopra, lett. E).
Quale ponderazione di interessi lo abbia spinto poi a disporre una regolamentazione
diversa nella sentenza impugnata (cambiamento di orario il mercoledì,
estensione del diritto di visita all'intera giornata del sabato o della
domenica ogni quindici giorni, aggiunta di “qualche giorno durante le vacanze”), il 6 settembre 2007, non è dato di capire. Per quali
ragioni, in altri termini, egli abbia accolto la richiesta avanzata da AO 1 all'udienza
del 28 agosto 2007 (sopra, lett. F) rimane un quesito senza risposta.
6.
Secondo
l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto. Senza disattendere
i requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale il
giudice può anche limitarsi a
enunciare
le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del
giudizio. Essenziale è che il destinatario della sentenza possa capire perché
il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità
di ricorso sia in grado di verificare se la decisione è conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3,
129.
I 236 consid. 3.2 con richiamo). Come si è appena spiegato, in concreto la
sentenza del Pretore non adempie tali presupposti. Anzi, sul diritto di visita
essa denota – a ben vedere – una carenza di motivazione su più livelli.
a) Per
quel che è della regolamentazione del diritto di visita, si conviene con il Pretore
che un ampliamento degli incontri fra padre e figlia rimane una finalità da
perseguire nell'interesse della minorenne, almeno a medio termine. Per accogliere
la richiesta avanzata il 28 agosto 2007 da AO 1 occorreva nondimeno – secondo
il parere espresso dallo specialista __________ nell'ultimo rapporto del 26
febbraio 2007 – che il padre riprendesse le cure psichiatriche e che il suo
stato di salute migliorasse. Non per niente le parti hanno convenuto all'udienza del 2 aprile 2007 che per il
momento gli incontri fra padre e figlia sarebbero continuati “indicativamente il mercoledì pomeriggio e
il venerdì ogni 15 giorni dalle ore 16.30 alle 18.30”, la curatrice impegnandosi a informare il Pretore circa “l'evoluzione del diritto di visita in vista di un ampliamento del medesimo”. Può darsi che in seguito il Pretore abbia ricevuto indicazioni
rassicuranti dalla curatrice (seppure nulla risulti dall'incarto). Può darsi
ch'egli sia giunto a conoscenza di circostanze confortanti (quantunque si
ignori da parte di chi). Comunque sia, così come stanno le cose questa Camera
non è in grado di apprezzare la situazione. Si vede pertanto costretta ad annullare
il dispositivo n. 2 cpv. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata, rinviando gli atti
al primo giudice perché adduca i motivi che sorreggono
la ponderazione d'interessi accennata nei considerandi.
b) Si
aggiunga che la disciplina del diritto di visita figurante nella sentenza impugnata
manca di motivazione anche su altri
aspetti. Anzitutto in merito al conferimento di “qualche giorno aggiuntivo” al diritto di visita “durante le vacanze scolastiche”. Per poter essere eseguito un dispositivo
– foss'anche in materia di relazioni personali – dev'essere chiaro, preciso e
definito (cfr. Rep. 1991 pag. 489 a metà con richiamo). Come potrebbe essere
attuato un diritto di visita di “qualche giorno aggiuntivo” in non meglio determinate “vacanze scolastiche”
il Pretore non spiega. Ma, soprattutto, il Pretore non indica come si
giustifichi un diritto di visita praticamente sotto condizione, vincolato alla
disponibilità e agli impegni della curatrice, oltre che di una “signora __________ della CTR 10 di Locarno”. Un'incertezza del genere non è conforme
al bene della figlia, la quale rischierebbe di vedere delusa l'aspettativa di
una visita solo per altri impegni della curatrice. Chi è investito di speciali
poteri per “vigilare, curare e salvaguardare il diritto di visita tra padre e
figlia, assicurando il rispetto di quanto deciso dalla Pretura” (art. 308 cpv.
2.
CC) dev'essere disponibile per principio. Tutt'al più il curatore può adottare
provvedimenti puntuali o definire modalità pratiche (RDAT II-2001 n. 69; Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 308), spostando
l'uno o l'altro incontro, ma non subordinare sistematicamente le visite ai suoi
impegni personali (cfr. DTF 118 II 242
consid. 2d; Rep. 2000 pag. 149 in fondo).
c) Un
ultimo aspetto merita infine di essere rilevato, al cui proposito la sentenza impugnata
è silente. Il diritto di visita fissato nel quadro di un divorzio dev'essere
oggetto di una prognosi a medio termine, non esaurirsi in una disciplina del
momento alla stessa stregua di una regolamentazione provvisionale. Nella fattispecie
il Pretore sembra essersi limitato – una volta ancora senza particolare motivazione
– a definire un assetto transitorio “in vista di un'estensione del diritto di visita paterno, da
stabilire dalla competente Autorità tutoria”. Tant'è che il dispositivo n. 2 non contempla alcuna prospettiva di
estensione, non evoca a quali condizioni potrà essere allentata (o tolta) la
sorveglianza né prevede alcun obbligo per la curatrice di redigere rapporti
periodici sull'andamento degli incontri. Così facendo, tuttavia, il Pretore ha
abdicato al proprio ruolo giurisdizionale. L'autorità tutoria è preposta a modificare
l'assetto delle visite nel caso di mutate circostanze (art. 134 cpv. 4 seconda
frase CC), non a definire la regolamentazione sin dall'indomani del divorzio.
Men che meno quando il giudice ha avuto quasi due anni per elaborare una
regolamentazione a medio termine. Anche su tal punto il dispositivo in
questione non è dunque conforme al diritto federale.
7.
Se
ne conclude che, questa Camera non essendo in grado di sindacare le censure
sollevate dall'appellante, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata va
annullato, salvo il primo capoverso (“La figlia A__________, nata il 28 ottobre 2000, è affidata alla
custodia della madre con l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale”), e gli atti rinviati al Pretore per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi. Sentito il parere della curatrice (sulle
condizioni della figlia e dei genitori), egli motiverà il proprio convincimento
indicando quali elementi istruttori entrano in linea di conto nel ponderare il
bene di A__________. Inoltre egli definirà un programma preciso degli incontri,
stabilirà a che presupposti potrà entrare in linea di conto un'estensione delle
visite, deciderà a quali condizioni potrà essere allentata (o tolta) la
sorveglianza e fisserà scadenze entro le quali la curatrice presenterà
all'autorità tutoria rapporti periodici sull'andamento degli incontri.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 148
cpv. 1 e 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul principio, ma non è
possibile prevedere sin d'ora come terminerà la lite davanti al primo giudice.
D'altro lato la controparte non è stata chiamata a esprimersi e non può essere
tenuta a sopportare spese o ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). In
ultima analisi giova rinunciare pertanto a ogni prelievo e soprassedere
all'attribuzione di ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non incide
apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili
di primo grado, che può rimanere invariato. Merita accoglimento, per converso,
la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, le cui ristrettezze
economiche non le consentono di assumere i costi del processo (art. 3 cpv. 1
Lag). Che poi l'appello non fosse sprovvisto di buon diritto è dimostrato dal
pronunciato odierno (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
9.
Quanto
ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), litigiosa in appello rimaneva unicamente la disciplina del
diritto di visita. Il ricorso in materia civile al Tribunale federale è
ammissibile di conseguenza senza riguardo a
questioni di valore (nel senso dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente
accolto, il dispositivo n. 2 cpv. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata è annullato
e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
3. AP 1 è ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1, __________.
4. Intimazione:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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