Lexipedia

Decisione

11.2007.164

Disciplina del diritto di visita in esito al divorzio

20 marzo 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i tempi e nelle modalità, come pure sotto la gestione della curatrice __________,

indicativamente il mercoledì pomeriggio e il venerdì ogni 15 giorni dalle ore

16.30 alle 18.30”, la curatrice

impegnandosi a informare il Pretore circa “l'evoluzione del diritto di visita in vista di un ampliamento del

medesimo”. In seguito i coniugi

hanno presentato memoriali del 25 e 27 aprile 2007 in cui hanno formulato le

loro richieste di giudizio sui

punti rimasti litigiosi.

E. Alla

successiva udienza (“preliminare”) del 6 giugno 2007 il Pretore ha

sottoposto alle parti un disegno di convenzione completa sugli effetti del

divorzio, assegnando loro un termine di 20 giorni per esprimersi. In tale

progetto il diritto di visita era così definito (clausola n. 3):

È riservato il diritto di visita del padre,

che si svolgerà secondo i tempi e nelle mo­dalità, come pure sotto la gestione

della curatrice __________, indicativamente il mercoledì pomeriggio e il

venerdì ogni 15 giorni dalle ore 16.30 alle 18.30. La curatrice comunicherà

all'autorità tutoria l'evoluzione del diritto di visita in vista di eventuali

modifiche.

F. Ha

fatto seguito un'udienza del 28 agosto 2007, durante la quale AP 1 ha postulato

una proroga di 10 giorni per esprimersi sulla proposta di convenzione. AO 1 ha

dichiarato di accettare l'accordo, salvo la clausola n. 3, che ha chiesto di modificare

sostituendo il suo diritto di visita del venerdì ogni 15 giorni dalle ore 16.30

alle 18.30 con un diritto di visita il sabato o la domenica dalle ore 10.00

alle 18.00 ogni 15 giorni “e qualche giorno aggiuntivo durante le vacanze

scolastiche, il tutto compatibilmente con gli impegni, la disponibilità e il

nullaosta della curatrice signora __________ e della signora __________ della

Commissione tutoria regionale 10 di Locarno, con facoltà per queste ultime di

modificare il giorno della settimana per ragioni organizzative”. Il verbale

d'udienza si conclude con la seguente frase: “In caso di conferma da parte

della moglie della proposta di transazione 6 giugno 2007 le parti dichiarano

sin d'ora di demandare al giudice la decisione sull'unico punto rimasto controverso

del diritto di visita, dichiarando sin d'ora di non avere ulteriori prove da

assumere e procedendo seduta stante al dibattimento finale”. AP 1 ha poi comunicato al Pretore di accettare la proposta di convenzione.

G. Con

sentenza del 6 settembre 2007 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha

affidato A__________ alla madre, ha confermato la curatela in favore della

figlia e ha disciplinato il diritto di visita come segue (dispositivo n. 2 cpv.

2, 3 e 4):

Al padre è garantito l'esercizio del diritto

di visita da esercitare:

il mercoledì pomeriggio dalle ore 13.00 alle 16.30;

il sabato o la domenica ogni 15 giorni dalle ore 10.00 alle 18.00;

qualche giorno aggiuntivo durante le vacanze scolastiche.

Il tutto

compatibilmente con gli impegni, la disponibilità e il nullaosta della curatrice

signora __________ e della signora __________ della CTR 10 di Locarno, con

facoltà per queste ultime di modificare il giorno della settimana per ragioni organizzative.

Dato che tale

diritto di visita è inferiore a quello usuale, l'odierno assetto è fissato in

vista di un'estensione del diritto di visita paterno, da stabilire dalla

competente Autorità tutoria.

Inoltre

il Pretore ha indicato nella rendita completiva d'invalidità percepita dall'attore

per la figlia il contributo alimentare da lui dovuto ad A__________, ha stabilito

che ogni coniuge provvedesse da sé al proprio sostentamento rimanendo

proprietario dei beni in suo possesso e titolare dei debiti contratti, ha

escluso ogni suddivisione degli averi di previdenza e ha diffidato il marito

dall'avvicinarsi alla moglie e alla figlia di lei, M__________, a meno di 300

metri. Gli oneri processuali di complessivi fr. 4000.– sono stati posti a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

Statuendo il medesimo giorno sulla richiesta di assistenza giudiziaria

presentata dalle parti il 10 gennaio e il 24 febbraio 2005, il Pretore le ha

accolte entrambe.

H. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 1° ottobre 2007 per

ottenere che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – sul diritto di

visita il giudizio del Pretore sia così riformato: “Al padre è garantito l'esercizio del diritto di visita da esercitare

secondo i tempi e nelle modalità, come pure sotto la gestione della curatrice __________

indicativamente il mercoledì pomeriggio e il venerdì ogni 15 giorni dalle ore

16.30 alle 18.30”. L'appello

non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Litigiosa rimane unicamente la disciplina del diritto di visita. Tutto

il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha

assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid.

1).

2.

L'appellante si duole che il Pretore ha regolato il diritto di

visita accogliendo semplicemente la richiesta presentata

dal marito all'udienza del 28 agosto 2007 senza esperire alcuna indagine,

nonostante gli incontri organizzati fra padre e figlia sino ad allora sull'arco

di un'intera giornata si fossero rivelati disastrosi. Essa lamenta inoltre che

il Pretore non solo ha disatteso l'audizione di A__________, ma ha trascurato anche

quanto le parti avevano concordato in presenza della curatrice all'udienza del

2.

aprile 2007 (diritto di visita sorvegliato il mercoledì pomeriggio e, ogni 15

giorni, il venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30). L'appellante ricorda altresì i

timori da lei espressi come madre circa l'incapacità del coniuge a occuparsi

della figlia per problemi psichici (dovuti anche all'abuso di alcol) e

soggiunge che la disciplina del diritto di visita adottata dal Pretore sarebbe

ad ogni modo impraticabile, in specie per quanto riguarda l'organizzazione e la

sorveglianza delle visite durante i fine settimana e le vacanze scolastiche. Anzi

– essa sottolinea – simile incombenza esula addirittura dalle facoltà

riconosciute al curatore dall'art. 308 cpv. 2 CC. A parere dell'appellante non

sussistono in definitiva elementi che giustifichino una modifica del diritto di

visita provvisionale, il riavvicinamento tra padre e figlia necessitando di

tempi lunghi, come pure di un lavoro costante e regolare da parte della curatrice.

3.

Per quanto riguarda l'audizione

della figlia, intanto, risulta dagli atti che il Segretario assessore ha

incaricato il 26 aprile 2006 __________ (psicologo e psicoterapeuta, con

specializzazione in psicologia del bambino e dell'adolescente), in luogo e vece

del Pretore, di procedere all'ascolto di A__________. Lo specialista ha assolto

l'incarico e consegnato un suo rapporto del 7 giugno 2006 in cui figura anche una

diffusa valutazione psicodiagnostica nella quale egli ha concluso – tra l'altro

– per un'estensione del diritto di visita paterno (cartella n. 7: “incarto __________”). A tale referto ne sono seguiti altri due, l'uno del 26 luglio

2006.

e l'altro del 26 febbraio 2007, in cui si richiamano ancora colloqui con A__________

(loc. cit.). Ora, che il giudice possa ascoltare il figlio facendo capo a

specialisti è fuori dubbio (art. 144 cpv. 2 CC). Nella misura in cui rimprovera

al Pretore – senza per altro trarre alcuna conseguenza – di non avere sentito

la figlia, l'appellante muove quindi una censura priva di buon diritto.

4.

Nella

sentenza impugnata il Pretore non indica i motivi per cui ha ritenuto di accogliere

la richiesta formulata da AO 1 all'udienza del 28 agosto 2007, scostandosi dal

progetto di convenzione sugli effetti del divorzio da lui medesimo sottoposto

alle parti il 6 settembre 2007. Dai considerandi della sentenza risulta unicamente

che egli ha adottato la regolamentazione controversa dopo avere “tutto ben ponderato”

(pag. 2 a metà). Quali elementi concreti egli abbia

ponderato non è dato di sapere. Sicuramente egli ha considerato il fatto –

evocato nel dispositivo n. 2 cpv. 4 – che, pur ampliato nel senso da lui

deciso, il diritto di visita ad A__________ resta più restrittivo di quello abitualmente

riconosciuto, nel Cantone Ticino, a un genitore non affidatario nel caso di figli

in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Ciò soltanto non basta tuttavia

per giustificare la disciplina adottata nella sentenza. Il diritto di visita

abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a genitori di figli in età

scolastica è un criterio meramente orientativo. Deve poi essere calibrato alla

fattispecie, per il bene del minorenne, tenendo conto

dell'età di quest'ultimo, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di

lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di costui,

della distanza tra le

abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori me­desimi, di

eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273

con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). A simili criteri

la sentenza impugnata non fa alcun cenno.

5.

Ciò

premesso, il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione (DTF 128 III 413 in alto) induce a verificare se la ponderazione evocata

del Pretore appaia sorretta, per lo meno nel risultato, da pertinenti elementi

istruttori. E agli atti figurano le tre valutazioni specialistiche testé

menzionate (consid. 3). Nella prima, del 7 giugno 2006, il professionista aveva

formulato le seguenti conclusioni (pag. 14):

1.

Ritengo giustificata l'estensione dei

diritti di vista paterni.

2.

Ritengo

fondamentale che venga proseguito il sostegno educativo finora fornito dal

signor __________ [allora incaricato dalla Commissione tutoria regionale 10 di

seguire l'esercizio delle visite], anche dopo l'inserimento di A__________ alla

scuola dell'infanzia.

3.

I

tempi e le modalità di ogni cambiamento dei diritti di visita dovrebbero essere

decisi in collaborazione con gli operatori che hanno seguito finora e che

seguiranno in futuro le vicende della famiglia __________.

Nel successivo referto del 26 luglio 2006 le conclusioni dello

specialista rimanevano sostanzialmente tese a un'estensione degli incontri (pag.

8):

1.

Consiglio,

a partire da settembre 2006, un'estensione dei diritti di visita introducendo

una seconda visita settimanale.

Potrebbe

essere utile pensare ad una visita settimanale il mercoledì, dalle ore

13.

-14.00 alle 17.00-18.00, ed una seconda visita da fissare in modo

alternato una volta il sabato e l'altra volta durante la settimana.

2.

Ritengo

assolutamente indispensabile il proseguimento del sostegno educativo, che dovrà

avere lo scopo di favorire la creazione di un'alleanza genitoriale minima al

fine di favorire un ulteriore riavvicinamento fra padre e figlia. Dovrebbe

essere verificata la disponibilità del signor __________ nel proseguire il suo

intervento e, in caso negativo, sarebbe utile prendere contatto con il Servizio

di accompagnamento educativo (SAE).

3.

Tempi

e modi di eventuali ulteriori modificazioni dei diritti di vi sita dovranno

essere decisi in collaborazione con l'operatore che garantirà il sostegno

educativo.

Nella

terza valutazione, del 26 febbraio 2007, la situazione è nettamente mutata. Le precarie

condizioni di salute di AO 1 (“sindrome

di dipendenza da alcol, attualmente in astinenza ma in ambiente protetto [ICD

10.

F 10.21]”) hanno indotto lo

specialista a concludere (pag. 9):

1.

Consiglio il mantenimento dei diritti di visita

nella forma attuale, ovvero ogni mercoledì pomeriggio e il sabato, ogni

quindici giorni.

2.

Ritengo

assolutamente indispensabile che il signor AO 1 riprenda le cure psichiatriche

presso il dott. __________ del Servizio psico-sociale di Locarno. Sarà compito

del curatore vigilare affinché la terapia sia svolta con regolarità.

3.

Un'estensione

dei diritti di visita, con un eventuale pernottamento di A__________ dal padre,

non è al momento auspicabile. Il curatore potrà valutare la possibilità di

estendere la durata delle visite dopo aver verificato, in collaborazione con il

medico responsabile, uno stabile miglioramento delle condizioni di salute del

signor AO 1.

Nel

caso in cui il signor AO 1 non dovesse dar seguito all'invito a ricontattare il

suo medico e qualora le sue condizioni psichiche dovessero peggiorare o

rimanere instabili, il curatore dovrà intervenire per limitare o sospen­dere le

visite paterne.

È seguita

l'udienza in Pretura del 2 aprile 2007, nell'ambito

della quale i coniugi hanno stabilito che gli incontri fra padre e figlia si

sarebbero svolti “secondo i

tempi e nelle modalità, come pure sotto la gestione della curatrice __________,

indicativamente il mercoledì pomeriggio e il venerdì ogni 15 giorni dalle ore

16.30

alle 18.30”, la curatrice

impegnandosi a informare il Pretore circa “l'evoluzione del diritto di visita in vista di un ampliamento del

medesimo” (sopra, lett. D).

Nella proposta di convenzione sugli effetti del divorzio, del 6 giugno 2007, il

Pretore ha mantenuto tale disciplina essenzialmente invariata (sopra, lett. E).

Quale ponderazione di interessi lo abbia spinto poi a disporre una regolamentazione

diversa nella sentenza impugnata (cambiamento di orario il mercoledì,

estensione del diritto di visita all'intera giornata del sabato o della

domenica ogni quindici giorni, aggiunta di “qualche giorno durante le vacanze”), il 6 set­tembre 2007, non è dato di capire. Per quali

ragioni, in altri termini, egli abbia accolto la richiesta avanzata da AO 1 all'udienza

del 28 agosto 2007 (sopra, lett. F) rimane un quesito senza risposta.

6.

Secondo

l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto. Senza disattendere

i requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale il

giudice può anche limitarsi a

enunciare

le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del

giudizio. Essenziale è che il destinatario della sentenza possa capire perché

il giudice abbia deciso in un sen­so piuttosto che in un altro e che l'autorità

di ricorso sia in grado di verificare se la decisione è conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3,

129.

I 236 consid. 3.2 con richiamo). Come si è appena spiegato, in concreto la

sentenza del Pretore non adempie tali presupposti. Anzi, sul diritto di visita

essa denota – a ben vedere – una carenza di motivazione su più livelli.

a) Per

quel che è della regolamentazione del diritto di visita, si conviene con il Pretore

che un ampliamento degli incontri fra padre e figlia rimane una finalità da

perseguire nell'interesse della minorenne, almeno a medio termine. Per accogliere

la richiesta avanzata il 28 ago­sto 2007 da AO 1 occorreva nondimeno – secondo

il parere espresso dallo specialista __________ nell'ultimo rapporto del 26

febbraio 2007 – che il padre riprendesse le cure psichiatriche e che il suo

stato di salute migliorasse. Non per niente le parti hanno convenuto all'udienza del 2 aprile 2007 che per il

momento gli incontri fra padre e figlia sarebbero continuati “indicativa­mente il mercoledì po­meriggio e

il vener­dì ogni 15 gior­ni dalle ore 16.30 alle 18.30”, la curatrice impegnandosi a informare il Pretore circa “l'evoluzione del diritto di visita in vista di un ampliamento del medesimo”. Può darsi che in seguito il Pretore abbia ricevuto indicazioni

rassi­curanti dalla curatrice (seppure nulla risulti dall'incarto). Può darsi

ch'egli sia giunto a conoscenza di circostanze confortanti (quantunque si

ignori da parte di chi). Comunque sia, così come stanno le cose questa Camera

non è in grado di apprezzare la situazione. Si vede pertanto costretta ad annullare

il dispositivo n. 2 cpv. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata, rinviando gli atti

al primo giudice perché adduca i motivi che sorreggono

la ponderazione d'interessi accennata nei considerandi.

b) Si

aggiunga che la disciplina del diritto di visita figurante nella sentenza impugnata

manca di motivazione anche su altri

aspetti. Anzitutto in merito al conferimento di “qualche giorno aggiuntivo” al diritto di visita “durante le vacanze scolastiche”. Per poter essere eseguito un dispositivo

– foss'anche in materia di relazioni personali – dev'essere chiaro, preciso e

definito (cfr. Rep. 1991 pag. 489 a metà con richiamo). Come potrebbe essere

attuato un diritto di visita di “qualche giorno aggiuntivo” in non meglio determinate “vacanze scolastiche”

il Pretore non spiega. Ma, soprattutto, il Pretore non indica come si

giustifichi un diritto di visita praticamente sotto condizione, vincolato alla

disponibilità e agli impegni della curatrice, oltre che di una “signora __________ della CTR 10 di Locarno”. Un'incertezza del genere non è conforme

al bene della figlia, la quale rischierebbe di vedere delusa l'aspettativa di

una visita solo per altri impegni della curatrice. Chi è investito di speciali

poteri per “vigilare, curare e salvaguardare il diritto di visita tra padre e

figlia, assicurando il rispetto di quanto deciso dalla Pretura” (art. 308 cpv.

2.

CC) dev'essere disponibile per principio. Tutt'al più il curatore può adottare

provvedimenti puntuali o definire modalità pratiche (RDAT II-2001 n. 69; Breit­schmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione, n. 14 ad art. 308), spostando

l'uno o l'altro incontro, ma non subordinare sistematicamente le visite ai suoi

impegni personali (cfr. DTF 118 II 242

consid. 2d; Rep. 2000 pag. 149 in fondo).

c) Un

ultimo aspetto merita infine di essere rilevato, al cui proposito la sentenza impugnata

è silente. Il diritto di visita fissato nel quadro di un divorzio dev'essere

oggetto di una prognosi a medio termine, non esaurirsi in una disciplina del

momento alla stessa stregua di una regolamentazione prov­visionale. Nella fattispecie

il Pretore sembra essersi limitato – una volta ancora senza particolare motivazione

– a definire un assetto transitorio “in vista di un'estensione del diritto di visita paterno, da

stabilire dalla competente Autorità tutoria”. Tant'è che il dispositivo n. 2 non contempla alcuna prospettiva di

estensione, non evoca a quali condizioni potrà essere allentata (o tolta) la

sorveglianza né prevede alcun obbligo per la curatrice di redigere rapporti

periodici sull'andamento degli incontri. Così facendo, tuttavia, il Pretore ha

abdicato al proprio ruolo giurisdizionale. L'autorità tutoria è preposta a modificare

l'assetto delle visite nel caso di mutate circostanze (art. 134 cpv. 4 seconda

frase CC), non a definire la regolamentazione sin dall'indomani del divorzio.

Men che meno quando il giudice ha avuto quasi due anni per elaborare una

regolamentazione a medio termine. Anche su tal punto il dispositivo in

questione non è dunque conforme al diritto federale.

7.

Se

ne conclude che, questa Camera non essendo in grado di sindacare le censure

sollevate dall'appellante, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata va

annullato, salvo il primo capoverso (“La figlia A__________, nata il 28 ottobre 2000, è affidata alla

custodia della madre con l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale”), e gli atti rinviati al Pretore per nuovo

giudizio nel senso dei considerandi. Sentito il parere della curatrice (sulle

condizioni della figlia e dei genitori), egli motiverà il proprio convincimento

indicando quali elementi istruttori entrano in linea di conto nel ponderare il

bene di A__________. Inoltre egli definirà un programma preciso degli incontri,

stabilirà a che presupposti potrà entrare in linea di conto un'estensione delle

visite, deciderà a quali condizioni potrà essere allentata (o tolta) la

sorveglianza e fisserà scadenze entro le quali la curatrice presenterà

all'autorità tutoria rapporti periodici sull'andamento degli incontri.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 148

cpv. 1 e 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul principio, ma non è

possibile prevedere sin d'ora come terminerà la lite davanti al primo giudice.

D'altro lato la controparte non è stata chiamata a esprimersi e non può essere

tenuta a sopportare spese o ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). In

ultima analisi giova rinunciare pertanto a ogni prelievo e soprassedere

all'attribuzione di ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non incide

apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili

di primo grado, che può rimanere invariato. Merita accoglimento, per converso,

la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, le cui ristrettezze

economiche non le consentono di assumere i costi del processo (art. 3 cpv. 1

Lag). Che poi l'appello non fosse sprovvisto di buon diritto è dimostrato dal

pronunciato odierno (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

9.

Quanto

ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), litigiosa in appello rimaneva unicamente la disciplina del

diritto di visita. Il ricorso in materia civile al Tribunale federale è

ammissibile di conseguenza senza riguardo a

questioni di valore (nel senso dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente

accolto, il dispositivo n. 2 cpv. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata è annullato

e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono tasse o

spese né si assegnano ripetibili.

3. AP 1 è ammessa al beneficio

dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1, __________.

4. Intimazione:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster