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Decisione

11.2007.167

Richiesta di misure tutelari

22 ottobre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 461.2007/R.91.2007

(richiesta di misure tutelari) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

Commissione tutoria regionale 11, Losone

a

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 23 settembre 2007 presentato da

AP 1 contro la decisione emessa il 30 agosto 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 2 agosto 2007 la CO 1, adita il 13

maggio 2007 da __________ con un'istanza di intervento, ha rinunciato a prendere

misure di tutela nei confronti del di lui fratello AP 1 (1962);

che

contro tale decisione AP 1 è insorto il 22 agosto 2007 all'Auto­rità di vigilanza

sulle tutele, la quale ha dichiarato il ricorso irricevibile con decisione del

30 agosto 2007;

che

AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con un memoriale (“ricorso”)

del 23 settembre 2007 a questa Camera in cui illustra i motivi del suo scritto,

senza formulare conclusioni esplicite;

che il

“ricorso” non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle

tutele sono appellabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,

cui rinvia l'art. 39 LAC);

che la

procedura di appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità

– per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1);

che il

termine di impugnazione comincia a decorrere il giorno successivo a quello in

cui la decisione perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza, del

30 agosto

2007, è giunta all'appellante l'indomani, venerdì 31 agosto (“ricorso”, pag. 2

in alto);

che di

conseguenza il termine per appellare è cominciato a decorrere sabato 1° settembre

ed è scaduto giovedì 20 settembre 2007;

che nelle

circostanze descritte il memoriale, consegnato alla posta il 24 settembre 2007

(data figurante sulla busta dell'invio raccomandato), risulta manifestamente tardivo,

e come tale inammissibile;

Considerandi

che nel

suo scritto l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in

linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine

giusta l'art. 137 CPC;

che,

comunque sia, il rimedio non sarebbe stato destinato a miglior sorte neppure se

fosse stato ricevibile;

che mal

si intravede per vero quale legittimo interesse a ricorrere potesse far valere

l'appellante, la Commissione tutoria non aven­do adottato nei suoi confronti misura

alcuna;

che inoltre

nella decisione del 30 agosto 2007 l'Autorità di vigilanza non si è limitata a

dichiarare il ricorso irricevibile per tardività, ma anche perché l'interessato

si limitava a criticare i considerandi della decisione impugnata, senza

chiedere la riforma del dispositivo;

che qualora

un giudizio sia fondato su due motivazioni indipendenti, ognuna atta a definire

l'esito della causa, il ricorrente deve – sotto pena di irricevibilità – contestarle

entrambe (DTF 133 IV 119 consid. 6, 133 III 228 consid. 7);

che nel

suo memoriale l'appellante si diffonde sulla cronologia della fattispecie, quasi

a giustificare la tardività del ricorso introdotto all'Autorità di vigilanza,

ma sulla seconda motivazione addotta da quest'ultima non spende una parola;

che nelle

condizioni descritte l'appello si rivela dunque, a sua volta, inammissibile;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

ma che le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente – a

ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di

intimazione;

che per quanto

attiene infine ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in tema di vigilanza sulle

autorità tutorie è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale senza

riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 31 ad art. 451–453 CC);

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

–,.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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