11.2007.167
Richiesta di misure tutelari
22 ottobre 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.167
Data decisione, Autorità:
22.10.2007, ICCA
Titolo:
Richiesta di misure tutelari
AZIONI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA
PROCEDURA PER IL DIRITTO DELLE PERSONE E FAMIGLIA
TARDIVITÀ
art. 424 cpv. 3 CPC-TI
art. 48 LTEC
Incarto n.
11.2007.167
Lugano
22 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 461.2007/R.91.2007
(richiesta di misure tutelari) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la
Commissione tutoria regionale 11, Losone
a
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 23 settembre 2007 presentato da
AP 1 contro la decisione emessa il 30 agosto 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 2 agosto 2007 la CO 1, adita il 13
maggio 2007 da __________ con un'istanza di intervento, ha rinunciato a prendere
misure di tutela nei confronti del di lui fratello AP 1 (1962);
che
contro tale decisione AP 1 è insorto il 22 agosto 2007 all'Autorità di vigilanza
sulle tutele, la quale ha dichiarato il ricorso irricevibile con decisione del
30 agosto 2007;
che
AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con un memoriale (“ricorso”)
del 23 settembre 2007 a questa Camera in cui illustra i motivi del suo scritto,
senza formulare conclusioni esplicite;
che il
“ricorso” non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele sono appellabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia l'art. 39 LAC);
che la
procedura di appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità
– per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1);
che il
termine di impugnazione comincia a decorrere il giorno successivo a quello in
cui la decisione perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza, del
30 agosto
2007, è giunta all'appellante l'indomani, venerdì 31 agosto (“ricorso”, pag. 2
in alto);
che di
conseguenza il termine per appellare è cominciato a decorrere sabato 1° settembre
ed è scaduto giovedì 20 settembre 2007;
che nelle
circostanze descritte il memoriale, consegnato alla posta il 24 settembre 2007
(data figurante sulla busta dell'invio raccomandato), risulta manifestamente tardivo,
e come tale inammissibile;
Considerandi
che nel
suo scritto l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in
linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine
giusta l'art. 137 CPC;
che,
comunque sia, il rimedio non sarebbe stato destinato a miglior sorte neppure se
fosse stato ricevibile;
che mal
si intravede per vero quale legittimo interesse a ricorrere potesse far valere
l'appellante, la Commissione tutoria non avendo adottato nei suoi confronti misura
alcuna;
che inoltre
nella decisione del 30 agosto 2007 l'Autorità di vigilanza non si è limitata a
dichiarare il ricorso irricevibile per tardività, ma anche perché l'interessato
si limitava a criticare i considerandi della decisione impugnata, senza
chiedere la riforma del dispositivo;
che qualora
un giudizio sia fondato su due motivazioni indipendenti, ognuna atta a definire
l'esito della causa, il ricorrente deve – sotto pena di irricevibilità – contestarle
entrambe (DTF 133 IV 119 consid. 6, 133 III 228 consid. 7);
che nel
suo memoriale l'appellante si diffonde sulla cronologia della fattispecie, quasi
a giustificare la tardività del ricorso introdotto all'Autorità di vigilanza,
ma sulla seconda motivazione addotta da quest'ultima non spende una parola;
che nelle
condizioni descritte l'appello si rivela dunque, a sua volta, inammissibile;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
ma che le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente – a
ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di
intimazione;
che per quanto
attiene infine ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in tema di vigilanza sulle
autorità tutorie è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale senza
riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 31 ad art. 451–453 CC);
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
–,.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster