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Decisione

11.2007.168

Contributo alimentare dopo il divorzio

15 aprile 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'8

ottobre 2001 AO 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, postulando un contributo alimentare

per sé di almeno fr. 800.– mensili e il diritto alla metà della prestazione d'uscita

maturata dal marito presso la rispettiva cassa pensione. In via provvisionale

essa ha sollecitato un contributo alimentare di fr. 400.– per i mesi di ottobre

e novembre 2001, aumentato a fr. 800.– dal dicembre del 2001. AP 1 non ha

presentato la risposta e si è lasciato precludere dalla lite. L'udienza

preliminare si è tenuta il 15 aprile 2002 e l'istruttoria si è chiusa nel

giugno 2002. Al dibattimento finale del 12 giugno 2002 l'attrice ha ribadito le

proprie posizioni, salvo portare la richiesta di contributo alimentare a fr.

1387.20 mensili dall'ottobre del 2001. Il convenuto non è comparso.

C. Intanto,

all'udienza del 27 novembre 2001, indetta per la discussione cautelare, il convenuto

ha proposto di respingere l'istanza. Assunti agli atti le risultanze istruttorie

della causa di merito, alla discussione finale del 23 ottobre 2002 le parti hanno

ribadito le loro posizioni, la moglie postulando – come nell'azione di merito –

un contributo alimentare di fr. 1387.20 mensili. Con decreto cautelare del 15

dicembre 2003, emesso in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha obbligato

AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 850.– mensili per i

mesi di ottobre e novembre 2001, aumentato a fr. 950.– mensili dal dicembre del

2001 (inc. DI.2001.696). Un appello introdotto da AP 1 contro tale decreto è

stato respinto da questa Camera nella misura in cui era ricevibile con sentenza

dell'8 gennaio 2004 (inc. 11.2003.165).

D. Nel

frattempo, con istanza del 29 dicembre 2003 AP 1 ha postulato la modifica del

decreto cautelare emesso il precedente 15 dicembre, chiedendo di sopprimere dal

1° agosto 2003 il contributo alimentare per la moglie (inc. DI.2003.1003).

Il procedimento è poi stato sospeso il 23 marzo 2004 su richiesta delle parti,

come l'azione di merito, ed è stato riattivato il 2 marzo 2006. Al

termine dell'istruttoria le parti hanno rinunciato alla discussione finale,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 7 febbraio 2007 l'attrice

ha ribadito le sue richieste, compresa quella di respingere la modifica cautelare

postulata dal convenuto. Con lettera del 9 febbraio 2007 quest'ultimo si è

confermato “nelle allegazioni e

domande di cui alle precedenti comparse scritte e a verbale”.

E. Statuendo

con sentenza del 13 settembre 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha

dichiarato liquidato il regime dei beni, ha obbligato AP 1 a versare alla

moglie un contributo alimentare di fr. 850.– per i mesi di ottobre e novembre

2001, aumentato a fr. 950.– dal dicembre 2001 in poi, vita natural durante, e

ha riconosciuto ad AO 1 il diritto alla metà della prestazione d'uscita

accumulata dal marito durante il matrimonio. La tassa di giustizia di fr.

1000.– è stata posta per un quarto a carico dell'attrice e per i tre quarti a

carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 800.– per

ripetibili ridotte. Con lo stesso giudizio il Pretore ha respinto invece la

domanda cautelare del marito, ponendo a carico di lui la tassa di giustizia di

fr. 200.–, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 400.– per ripetibili. Entrambe

le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria, AP 1 limitatamente

al procedimento cautelare.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello dell'8 ottobre 2007 per

ottenere che, conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il

giudizio impugnato sia riformato nel senso di sopprimere il contributo

alimentare, ponendo interamente a carico di lei gli oneri processuali dell'azione

unilaterale di divorzio e compensando le ripetibili. L'appello non ha formato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha statuito con giudizio unico sull'assetto cautelare e

sul merito. Nella misura in cui riguarda il divorzio e le sue conseguenze

(dispositivi n. 1 a 4 e n. 6), il pronunciato in questione è una “sentenza”,

appellabile entro 20 giorni (art. 423b cpv. 1 CPC), sicché in proposito

l'appello è tempestivo. Nella misura in cui riguarda il contributo

provvisionale per la moglie (dispositivo n. 4 da ottobre 2001 al passaggio in

giudicato della sentenza di divorzio) il giudizio impugnato è un “decreto

cautelare” (nel senso dell'art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile

entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 419c cpv. 3 CPC) non sospesi

dalle ferie (art. 384bis e 419c cpv. 3 CPC).

Questa

Camera ha già avuto occasione di rilevare che l'emanazione di un giudizio

unico, provvisionale e di merito, fuorvia e pregiudica la sicurezza giuridica

sui termini di impugnazione, ridotti a 10 giorni per rapporto ai 20 della

procedura ordinaria, ma non sarebbe ammissibile che le parti ottenessero termini

di ricorso più lunghi su dispositivi d'indole cautelare (come nel caso

specifico) solo perché il Pretore emana un sindacato unico (da ultimo: I CCA sentenza

inc. 11.2004.143 del 15 novembre 2004, consid. 2). Del resto, la natura provvisionale del contributo alimentare non poteva sfuggire a una parte debitamente patrocinata da

un avvocato, il Pretore avendo confermato “in via provvisionale un contributo

alimentare per la moglie di fr. 850.– mensili per i mesi di ottobre e novembre

2001, aumentato a fr. 950.– mensili dal mese di dicembre del 2001 sino alla

crescita in giudicato della sentenza di divorzio” (giudizio impugnato,

considerando H, pag. 6). Introdotta l'8 ottobre 2007 contro un decreto notificato

il 18 settembre 2007 (appello, pag. 2 in alto) l'impugnazione del “decreto

cautelare” si rivela dunque tardiva e come tale irricevibile.

2.

Per

quanto concerne il merito, litigioso rimane in appello il contributo alimentare

per la moglie di fr. 950 mensili vita natural durante. Al tale fine, il Pretore

ha accertato che il marito almeno fino al mese di luglio 2001 ha lavorato come

“manovale gruista” con un salario di fr. 4035.– mensili, che da agosto 2001

all'agosto 2003 è stato in malattia riscuotendo l'80% del salario e che da

allora percepisce indennità dalla pubblica assistenza. Nondimeno, il primo

giudice, considerato che una domanda di invalidità era stata respinta poiché

l'interessato era stata dichiarato inabile solo nella misura del 30-40% quale gruista

ma totalmente abile in altre attività adeguate, gli ha imputato un reddito ipotetico

di fr. 3505.– netti mensili, al quale ha aggiunto fr. 150.– mensili per

un'attività sporadica da lui svolta da uno spazzacamino, donde un guadagno

complessivo di fr. 3655.– netti mensili. Egli ha poi stabilito il fabbisogno

del marito in fr. 2186.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1100.–, locazione fr. 950.–, premio della cassa malati fr. 136.30).

Quanto

alla moglie, il Pretore ha accertato che essa percepiva una rendita d'invalidità

di fr. 1555.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2231.30 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 995.–,

premio della cassa malati fr. 136.30). Ciò premesso, il primo giudice, tenuto

conto anche delle rispettive disponibilità, ha “confermato il contributo alimentare stabilito mediante decreto del

15.

dicembre 2003 (inc. DI. 2001.696) il quale continuerà ad essere corrisposto

nella misura di fr. 950.– mensili anche dopo la crescita in giudicato della sentenza

di divorzio”.

3.

I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base

dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Pretore (sentenza impugnata, consid.

I). Al riguardo basti rammentare che trattandosi – come in concreto – di un

matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi i coniugi hanno il diritto

di conservare – per principio – il tenore di vita avuto durante la comunione

domestica (RtiD II-2004 pag. 581 consid. 4c). Verso il basso quindi il contributo

di mantenimento deve garantire al beneficiario almeno il fabbisogno minimo,

fermo restando che il debitore del contributo deve poter conservare il proprio

(DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, esso

non deve eccedere il tenore di vita che il beneficiario ha avuto durante la

comunione domestica (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro,

Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.), a meno

che durante quel lasso di tempo le parti abbiano vissuto in modo

eccezionalmente parsimonioso, ad esempio per accantonare i mezzi destinati all'acquisto

di un'abitazione. Qualora le loro risorse dovessero rivelarsi insufficienti per

conservare il tenore di vita allora raggiunto – in ragione dei nuovi costi

generati dalla creazione di due economie domestiche separate – il creditore del

contributo ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (sentenza del Tribunale

federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid

4.

).

4.

L'appellante

contesta il reddito di fr. 3655.– mensili imputatogli dal primo giudice

rilevando di essere inabile al lavoro per motivi di salute dal 2001 e di avere

nel frattempo esaurito il diritto alle indennità giornaliere per malattia tanto

da dover far capo alla pubblica assistenza. Soggiunge di aver chiesto la

revisione della decisione con cui gli è stata negata la rendita di invalidità e

di non avere trovato alcuna nuova attività. Egli sottolinea inoltre che il

contributo di mantenimento riconosciuto alla moglie risulta in ogni modo

eccessivo rispetto all'attuale fabbisogno di lei. Rimprovera infine al primo

giudice di avere trascurato che, una volta al beneficio del pensionamento, egli

potrà contare su un'entrata limitata alla rendita AVS e su un “secondo

pilastro” ridotto in seguito al divorzio, per cui un eventuale contributo di

mantenimento dovrebbe essere adeguato di conseguenza.

5.

Se non ché l'appellante dimentica di essersi lasciato precludere

dalla lite e una parte preclusa è legittimata ad appellare una sentenza a lei

sfavorevole, purché si limiti ad allegare le proprie ragioni o eccezioni senza

contestare i fatti addotti dall'avversario, nella misura in cui tali fatti sono

stati accertati dal Pretore sulla base dell'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il sistema dei mezzi

d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128,

n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169). E siccome con

la risposta il convenuto deve addurre in una sola volta tutte le sue

allegazioni di fatto, domande ed eccezioni (art. 78 cpv. 1 CPC), rinunciando a

presentare la risposta l'interessato nemmeno ha più la possibilità di avanzare

richieste proprie (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.114 del 24

gennaio 2006, consid. 4a). In concreto, dunque, appare dubbio che le giustificazioni

dell'appellante, non desumibili dagli atti e in contrasto con gli accertamenti del

primo giudice possano essere considerate in appello. Ci si può invero chiedere

se entra in linea di conto la facoltà concessa alle parti di invocare nuovi

fatti davanti all'autorità cantonale superiore (art. 138 cpv. 1 CC). Ammesso e

non concesso che tale principio si applichi anche alla parte che si è lasciata precludere

l'appello in esame non sarebbe destinato a miglior sorte.

6.

a)

Per quel che riguarda il reddito ipotetico, l'interessato si limita in sostanza

ad affermare di essere inabile al lavoro, e di non essere in grado di percepire

alcun guadagno. Così argomentando egli però non si confronta con le motivazioni

addotte dal Pretore secondo cui dalla decisione emessa dall'Istituto delle

assicurazioni sociali risultava che l'interessato potrebbe esercitare

un'attività adeguata e percepire un reddito di almeno fr. 3505.– mensili. Perché

il primo giudice non ha considerato “in modo corretto la documentazione

acquisita agli atti” l'appellante non spiega. Insufficientemente motivato, su

questo punto l'appello non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2

lett. f CPC e si rivela d'acchito inammissibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

sussidia il fatto di non aver trovato un nuovo posto di lavoro malgrado le ricerche

messe in atto, giacché tale asserzione non è per nulla sostanziata. Per di più

non consta che l'interessato, esaurite le indennità per malattia, abbia condotto

con metodo e impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività, o anche solo

che si sia attivato in qualche modo a cercare lavoro. Anche per quel che

concerne le sue condizioni di salute nulla è dato di sapere salvo la citata decisione

dell'Istituto delle assicurazioni sociali dalla quale risulta un'inabilità

lavorativa al 30/40% come gruista ma un'abilità totale per altre attività

adeguate (decisione del 2 febbraio 2006 nell'incarto AI richiamato). Nuovamente

carente di motivazione, anche sotto questo profilo l'appello rivela la sua

inconsistenza.

b) Quanto

all'ammontare del contributo alimentare per la moglie di fr. 950.– mensili,

l'appellante sostiene che è sproporzionato ed eccessivo per rapporto

all'attuale fabbisogno di lei, ma omette qualsiasi motivazione. Quali poste

ritenute dal primo giudice andrebbero ridimensionate, in quale misura e per

quali ragioni l'appellante non dice. Nuovamente sprovvisto di sufficiente

motivazione, l'appello è una volta di più irricevibile.

c) Per

quel che riguarda infine la possibilità di ridurre il versamento del contributo

a partire dal suo pensionamento “la rendita pensionistica [essendo] di

principio inferiore al salario percepito durante il periodo lavorativo”, tutto

si ignora. Mancando qualsiasi indicazione sull'ammontare di tale rendita (AVS e

pensione) non è possibile verificare un'asserita inadeguatezza del contributo

di mantenimento per rapporto alla medesima. L'interessato, dandosene gli

estremi, potrà comunque sempre chiedere al momento opportuno una riduzione del

contributo alimentare a suo carico (art. 129 cpv. 1 CC). Ne discende che

l'appello, introdotto non senza leggerezza, sfugge a qualsiasi disamina.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato intimato per osservazioni. Né può trovare accoglimento la richiesta di

assistenza giudiziaria. Finanche irricevibile, l'appello appariva sin

dall'inizio destituito di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a

Lag), tanto che non è stato intimato alla controparte. Delle condizioni economiche

verosimilmente difficili in cui versa l'interessato si tiene conto, in ogni

modo, contenendo per quanto possibile la tassa di giustizia.

8.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), giovi ricordare che una lite

riguardante unicamente effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria.

E nella fattispecie il valore capitalizzato del contributo litigioso in favore

della moglie supera ampiamente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in

materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1

e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30

000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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