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Decisione

11.2007.17

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale

12 febbraio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.34 (modifica

di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina

promossa con istanza del 31 agosto 2005 da

AO 1

(patrocinato dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 26 gennaio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

19 gennaio 2007, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto

di Leventina;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1964) e AP 1 (1961) si sono sposati a __________ il 29

settembre 1990. Dal matrimonio sono nate C__________, il 19 novembre 1990, e S__________,

il 7 febbraio 1993. I coniugi

vivono

separati dai primi mesi del 2003. Statuendo il 4 ottobre 2004 in luogo e vece

del Pretore su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale

presentata il 7 gennaio 2004 da AP 1, il Segretario assessore del Distretto di

Leventina ha – tra l'altro – condannato AO 1 a versare dal 1° gennaio 2005 un

contributo alimen­tare indicizzato di fr. 314.75 mensili per la moglie, uno di

fr. 1422.40 mensili per la figlia C__________ e uno di fr. 1116.80 mensili per

la figlia S__________, assegni familiari compresi. Contro tale sentenza AO 1 ha

introdotto un appello del 13 ottobre 2004, che è tuttora pendente davanti a

questa Camera (inc. 11.2004.130).

B. Il

25 gennaio 2005 AO 1 ha postulato una riduzione dei contributi alimentari del

20%, facendo valere di essere stato licenziato dalla __________ di __________,

per la quale lavorava come pilota di elicotteri, e di essere disoccupato dal 1°

gennaio di quell'anno. All'udienza del 21 febbraio 2005 i coniugi hanno raggiun­to

un accordo, nel senso che in favore di ogni figlia il marito avrebbe versato un

contributo alimentare di fr. 800.– per il mese di febbraio 2005 e di fr.

1136.50 mensili dal marzo al maggio del 2005, assegni familiari compresi.

L'accordo è stato omologato seduta stante dal Segretario assessore. Nel maggio

del 2005 AO 1 è stato riassunto temporaneamente dalla __________.

C. Con

istanza del 31 agosto 2005 AO 1 ha chiesto nuova­mente che i contributi alimentari

fissati nella sentenza del 4 ottobre 2004 fossero ridotti di almeno il 20% dall'ottobre

del 2005 in poi, rilevando di essere nuovamente senza attività dal 1° settem­bre

2005. Alla discussione del 30 settembre 2005 la convenuta si è opposta alla prospettata

riduzione dei contributi. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato

alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale

del 2 gennaio 2006 l'istante ha confermato l'istanza. Nel proprio, del 30 dicembre

2005, AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere la domanda.

D. Statuendo

il 19 gennaio 2007, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza,

fissando i nuovi contributi alimentari come segue:

– per la moglie:

fr.

262.10 mensili dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006 e

fr.

236.75 mensili dal 1° marzo 2006 in poi;

– per la figlia C__________:

fr.

1184.50 mensili dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006 e

fr.

1069.95 mensili dal 1° marzo 2006 in poi;

– per la figlia S__________:

fr.

930.05 mensili dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006 e

fr.

1069.95 mensili dal 1° marzo 2006 in poi.

La

tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 280.– sono state poste per un

quinto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta. Non sono

state attribuite ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro

la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello del 26 gennaio 2007 per

ottenere che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il giudizio

impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza del marito. L'appello

non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. L'unico punto litigioso verte, ai fini del presente giudizio, sul

reddito imputabile all'istante. Nella sentenza in esame il Segretario assessore

ha accertato che il guadagno netto di lui, calcolato in fr. 5218.– mensili dal

1° gennaio 2005 nella sentenza del 4 ottobre 2004 (stipendio percepito dalla __________:

pag. 8 in fondo), si era ridotto dal 1° settembre 2005 a fr. 4740.70

mensili, pari all'indennità elargita dalla Cassa disoccupazione Cristiano

Sociale/OCST, __________ (pag. 4 in fondo). Tale diminuzione delle entrate

apparendo duratura, il primo giudice ha vagliato se essa non fosse intervenuta

per colpa dell'istante medesimo, il quale era stato licenziato a causa di due

lievi incidenti occasionati mentre si trovava alla guida di un elicottero. Valutate

le risultanze istruttorie, egli ha escluso tuttavia simile eventualità, i due

infortuni essendo dovuti a mera negligenza. Il Segretario assessore ha

constatato altresì che l'istante aveva documentato la ricerca assidua – seppure

vana – di un nuovo impiego, dimostrando anche di essersi adoperato per

conseguire un brevet­to di istruttore di volo. Quanto alla __________ di __________,

da lui fondata il 23 dicembre 2005 grazie a un mutuo di fr. 25 000.– ottenuto

insieme con un amico, il primo giudice ha constatato che la ditta non è ancora

attiva, di modo che non sussistono gli estremi per imputare all'istante un

reddito ipotetico.

2.

L'appellante

ribadisce che il marito ha perduto il lavoro per propria colpa, si è limitato a

cercare un nuovo impiego “nell'ambito

della disoccupazione” (senza rendere verosimili sforzi

adeguati), è in grado di continuare a svolgere

l'attività di pilota d'elicottero, è gerente di una società a garanzia limitata

(“ciò che dimostra che egli ha un

potere decisionale che non può essere contestato”), ha ottenuto dalla __________ un prestito di fr. 25 000.– senza fornire

garanzie (onde l'esistenza di riserve economiche sufficienti) e ha locato per

la ditta uno spazio di 60 m² in

un bunker dell'aeroporto ad __________, “dimostrando come egli si trova in una situazione finan­ziaria in cui

non gli mancano le risorse per poter fare investimenti”. Essa sottolinea inoltre “che il periodo in cui il marito è stato a carico della

disoccupazione, durante l'istruttoria risulta di pochissimi mesi, per cui sicuramente

un periodo comunque insufficiente per poter accogliere l'istanza della

controparte di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale”.

3.

Con

gli argomenti testé riassunti l'interessata ripete la sua opinione, ma non si

confronta con le motivazioni addotte dal Segretario assessore. Questi ha

spiegato anzitutto che il licenziamento del marito si deve sì ai due lievi

incidenti causati con l'elicottero, ma che la colpa di lui nel verificarsi

degli infortuni è risultata lieve (il tutto si è risolto nel danneggiamento di

due rotori, di modo che l'Ufficio federale dell'aviazione civile non ha nemmeno

aperto

un'inchiesta). Sul licenziamento hanno pesato tuttavia le difficoltà

che alcuni assistenti di volo hanno incontrato nel continuare a lavorare con l'istante

dopo di allora, come pure la sensazione di “pericolo latente”

avvertita dall'amministratore e direttore della __________, oltre che dai

membri del consiglio di amministrazione (sentenza, consid. 7 in principio).

Come si possa affermare in simili circostanze che l'istante abbia cagionato di

proposito il suo allontanamento dalla __________ la convenuta non illustra.

Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello non adem­pie i requisiti

dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e si rivela d'acchito inammissibile (art. 309

cpv. 5 CPC).

4.

Per

quanto concerne le ricerche d'impiego, il Segretario assessore ha accertato che

l'istante ha reso verosimile di avere intrapre­so tutto quanto si poteva

ragionevolmente esigere da lui, producendo una serie di documenti che attestano

assiduità e impegno (sentenza impugnata, consid. 7 in fine). L'istante inoltre

si era attivato per conseguire un brevetto di istruttore di volo, in modo da crearsi

altri sbocchi professionali. Neppure con tali motivazioni la convenuta si

misura. Invoca una sentenza di questa Camera per sostenere che ricerche

d'impiego attuate nel quadro dell'assicurazione contro la disoccupazione non

sono sufficienti per comprovare serietà e zelo, ma a torto. In quella sentenza

la Camera aveva semplicemente rilevato che all'appellante non bastava far

valere di avere eseguito quanto richiesto dall'assicurazione contro la disoccupazione

per dimostrare automaticamente di avere condotto ricerche d'impiego con diligenza

e applicazione (sentenza inc. 11.2003.95/96 del 14 agosto 2003, consid. 4a). Nella

fattispecie invece l'istante ha prodotto non meno di 40 lettere con cui ha

cercato infruttuosamente lavoro, come pilota

o istruttore, in eliporti di tutta la Svizzera e in Italia fra il

settembre del 2005 e il gennaio del 2006 (plico doc. M). Perché ciò non

dovrebbe rendere verosimile serietà e impegno d'indagine la convenuta non

spiega. Anche al riguar­do l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.

5.

Quanto

alla ditta __________ che l'istante ha fondato con un amico, il Segretario

assessore ha ricordato che tale azienda, ancora inattiva, si è limitata per il

momento a prendere in locazione un'area di 60 m² in un bunker di __________ al costo di fr. 83.35 mensili (sentenza

impugnata, consid. 8). Egli non ha trascurato che l'istante ha ottenuto un

mutuo dalla __________ di __________ (fr. 25 000.– al tasso del 4% fino al

31.

dicembre 2006) per liberare la sua quota di capitale sociale (doc. L), ma ha

ritenuto che ciò non basti per rendere verosimile una disponibilità econo­mica atta

a giustificare il versamento integrale dei contributi alimentari fissati nella

sentenza del 4 ottobre 2004 (sentenza impugnata, consid. 8 in fine). Anche con

tali argomentazioni l'appellante si sottrae al confronto. Torna a evocare la

costituzione della ditta, il mutuo di cui ha beneficiato l'istante senza

fornire garanzie e lo spazio di 60 m² locato in un bunker dell'aeroporto, ma non rende verosimile che sia

impossibile ottenere un prestito come quello citato senza fornire garanzie né,

tanto meno, che gestendo la __________ il marito potrebbe guadagnare attorno ai

fr. 5200.– netti mensili, che era il reddito accertato nella sentenza del 4

ottobre 2004. Privo una volta ancora di adeguata motivazione, l'appello si

rivela dunque irricevibile.

6.

L'appellante

soggiunge invero “che il

periodo in cui il marito è stato a carico della disoccupazione, durante

l'istruttoria risulta di pochissimi mesi, per cui sicuramente un periodo

comunque insufficiente per poter accogliere l'istanza della controparte di modifica

delle misure a protezione dell'unione coniugale”. In

realtà, come detto, l'istante è rimasto disoccupato una prima volta dal gennaio

all'aprile del 2005 e poi nuovamente dal 1° settembre 2005, senza che da allora

sia riuscito a trovare un impiego nel suo ramo di attività. Certo, quando il 31

agosto 2005 egli ha postulato la modifica dei contributi alimentari si sarebbe

fors'anche potuto dubitare circa la durevolezza della disoccupazione, benché il

mercato del lavoro per una professione come quella di pilota d'elicottero sia relativamente

ristretto. Allorché il Segretario assessore ha statuito però, il 19 gennaio

2007, l'istante era ormai senza impiego da quasi un anno e mezzo. Perché il primo

giudice non avrebbe dovuto tenere conto di ciò la convenuta non spiega. Carente

di motivazione, al riguardo l'appello denota una volta di più la sua

improponibilità.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta

di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può essere accolta.

Finanche irricevibile, l'appello appariva infatti destituito sin dall'inizio di

ogni possibilità di suc­cesso (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto che non è

stato intimato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili

in cui versa la convenuta si tiene conto, in ogni modo, conte­nendo per quanto

possibile la tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili,

l'appello non essendo stato notificato all'istante, cui non ha cagionato spese

presumibili.

8.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la

soglia dei fr. 30 000.– ove si capitalizzi la riduzione del 20% (litigiosa in appello)

sui contributi alimentari dovuti dal­l'istante in virtù della sentenza

originaria (del 4 ottobre 2004), fermo restando che i contributi in favore

delle figlie si estingueranno alla maggiore età, mentre in difetto di scadenze

prevedibili quello per la moglie va – nel dubbio – calcolato a vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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