11.2007.17
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale
12 febbraio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2007.17
Data decisione, Autorità:
12.02.2007, ICCA
Titolo:
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 179 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2007.17
Lugano,
12 febbraio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.34 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina
promossa con istanza del 31 agosto 2005 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 26 gennaio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
19 gennaio 2007, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto
di Leventina;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1964) e AP 1 (1961) si sono sposati a __________ il 29
settembre 1990. Dal matrimonio sono nate C__________, il 19 novembre 1990, e S__________,
il 7 febbraio 1993. I coniugi
vivono
separati dai primi mesi del 2003. Statuendo il 4 ottobre 2004 in luogo e vece
del Pretore su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale
presentata il 7 gennaio 2004 da AP 1, il Segretario assessore del Distretto di
Leventina ha – tra l'altro – condannato AO 1 a versare dal 1° gennaio 2005 un
contributo alimentare indicizzato di fr. 314.75 mensili per la moglie, uno di
fr. 1422.40 mensili per la figlia C__________ e uno di fr. 1116.80 mensili per
la figlia S__________, assegni familiari compresi. Contro tale sentenza AO 1 ha
introdotto un appello del 13 ottobre 2004, che è tuttora pendente davanti a
questa Camera (inc. 11.2004.130).
B. Il
25 gennaio 2005 AO 1 ha postulato una riduzione dei contributi alimentari del
20%, facendo valere di essere stato licenziato dalla __________ di __________,
per la quale lavorava come pilota di elicotteri, e di essere disoccupato dal 1°
gennaio di quell'anno. All'udienza del 21 febbraio 2005 i coniugi hanno raggiunto
un accordo, nel senso che in favore di ogni figlia il marito avrebbe versato un
contributo alimentare di fr. 800.– per il mese di febbraio 2005 e di fr.
1136.50 mensili dal marzo al maggio del 2005, assegni familiari compresi.
L'accordo è stato omologato seduta stante dal Segretario assessore. Nel maggio
del 2005 AO 1 è stato riassunto temporaneamente dalla __________.
C. Con
istanza del 31 agosto 2005 AO 1 ha chiesto nuovamente che i contributi alimentari
fissati nella sentenza del 4 ottobre 2004 fossero ridotti di almeno il 20% dall'ottobre
del 2005 in poi, rilevando di essere nuovamente senza attività dal 1° settembre
2005. Alla discussione del 30 settembre 2005 la convenuta si è opposta alla prospettata
riduzione dei contributi. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato
alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale
del 2 gennaio 2006 l'istante ha confermato l'istanza. Nel proprio, del 30 dicembre
2005, AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere la domanda.
D. Statuendo
il 19 gennaio 2007, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza,
fissando i nuovi contributi alimentari come segue:
– per la moglie:
fr.
262.10 mensili dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006 e
fr.
236.75 mensili dal 1° marzo 2006 in poi;
– per la figlia C__________:
fr.
1184.50 mensili dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006 e
fr.
1069.95 mensili dal 1° marzo 2006 in poi;
– per la figlia S__________:
fr.
930.05 mensili dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006 e
fr.
1069.95 mensili dal 1° marzo 2006 in poi.
La
tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 280.– sono state poste per un
quinto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta. Non sono
state attribuite ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello del 26 gennaio 2007 per
ottenere che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il giudizio
impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza del marito. L'appello
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. L'unico punto litigioso verte, ai fini del presente giudizio, sul
reddito imputabile all'istante. Nella sentenza in esame il Segretario assessore
ha accertato che il guadagno netto di lui, calcolato in fr. 5218.– mensili dal
1° gennaio 2005 nella sentenza del 4 ottobre 2004 (stipendio percepito dalla __________:
pag. 8 in fondo), si era ridotto dal 1° settembre 2005 a fr. 4740.70
mensili, pari all'indennità elargita dalla Cassa disoccupazione Cristiano
Sociale/OCST, __________ (pag. 4 in fondo). Tale diminuzione delle entrate
apparendo duratura, il primo giudice ha vagliato se essa non fosse intervenuta
per colpa dell'istante medesimo, il quale era stato licenziato a causa di due
lievi incidenti occasionati mentre si trovava alla guida di un elicottero. Valutate
le risultanze istruttorie, egli ha escluso tuttavia simile eventualità, i due
infortuni essendo dovuti a mera negligenza. Il Segretario assessore ha
constatato altresì che l'istante aveva documentato la ricerca assidua – seppure
vana – di un nuovo impiego, dimostrando anche di essersi adoperato per
conseguire un brevetto di istruttore di volo. Quanto alla __________ di __________,
da lui fondata il 23 dicembre 2005 grazie a un mutuo di fr. 25 000.– ottenuto
insieme con un amico, il primo giudice ha constatato che la ditta non è ancora
attiva, di modo che non sussistono gli estremi per imputare all'istante un
reddito ipotetico.
2.
L'appellante
ribadisce che il marito ha perduto il lavoro per propria colpa, si è limitato a
cercare un nuovo impiego “nell'ambito
della disoccupazione” (senza rendere verosimili sforzi
adeguati), è in grado di continuare a svolgere
l'attività di pilota d'elicottero, è gerente di una società a garanzia limitata
(“ciò che dimostra che egli ha un
potere decisionale che non può essere contestato”), ha ottenuto dalla __________ un prestito di fr. 25 000.– senza fornire
garanzie (onde l'esistenza di riserve economiche sufficienti) e ha locato per
la ditta uno spazio di 60 m² in
un bunker dell'aeroporto ad __________, “dimostrando come egli si trova in una situazione finanziaria in cui
non gli mancano le risorse per poter fare investimenti”. Essa sottolinea inoltre “che il periodo in cui il marito è stato a carico della
disoccupazione, durante l'istruttoria risulta di pochissimi mesi, per cui sicuramente
un periodo comunque insufficiente per poter accogliere l'istanza della
controparte di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale”.
3.
Con
gli argomenti testé riassunti l'interessata ripete la sua opinione, ma non si
confronta con le motivazioni addotte dal Segretario assessore. Questi ha
spiegato anzitutto che il licenziamento del marito si deve sì ai due lievi
incidenti causati con l'elicottero, ma che la colpa di lui nel verificarsi
degli infortuni è risultata lieve (il tutto si è risolto nel danneggiamento di
due rotori, di modo che l'Ufficio federale dell'aviazione civile non ha nemmeno
aperto
un'inchiesta). Sul licenziamento hanno pesato tuttavia le difficoltà
che alcuni assistenti di volo hanno incontrato nel continuare a lavorare con l'istante
dopo di allora, come pure la sensazione di “pericolo latente”
avvertita dall'amministratore e direttore della __________, oltre che dai
membri del consiglio di amministrazione (sentenza, consid. 7 in principio).
Come si possa affermare in simili circostanze che l'istante abbia cagionato di
proposito il suo allontanamento dalla __________ la convenuta non illustra.
Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello non adempie i requisiti
dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e si rivela d'acchito inammissibile (art. 309
cpv. 5 CPC).
4.
Per
quanto concerne le ricerche d'impiego, il Segretario assessore ha accertato che
l'istante ha reso verosimile di avere intrapreso tutto quanto si poteva
ragionevolmente esigere da lui, producendo una serie di documenti che attestano
assiduità e impegno (sentenza impugnata, consid. 7 in fine). L'istante inoltre
si era attivato per conseguire un brevetto di istruttore di volo, in modo da crearsi
altri sbocchi professionali. Neppure con tali motivazioni la convenuta si
misura. Invoca una sentenza di questa Camera per sostenere che ricerche
d'impiego attuate nel quadro dell'assicurazione contro la disoccupazione non
sono sufficienti per comprovare serietà e zelo, ma a torto. In quella sentenza
la Camera aveva semplicemente rilevato che all'appellante non bastava far
valere di avere eseguito quanto richiesto dall'assicurazione contro la disoccupazione
per dimostrare automaticamente di avere condotto ricerche d'impiego con diligenza
e applicazione (sentenza inc. 11.2003.95/96 del 14 agosto 2003, consid. 4a). Nella
fattispecie invece l'istante ha prodotto non meno di 40 lettere con cui ha
cercato infruttuosamente lavoro, come pilota
o istruttore, in eliporti di tutta la Svizzera e in Italia fra il
settembre del 2005 e il gennaio del 2006 (plico doc. M). Perché ciò non
dovrebbe rendere verosimile serietà e impegno d'indagine la convenuta non
spiega. Anche al riguardo l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.
5.
Quanto
alla ditta __________ che l'istante ha fondato con un amico, il Segretario
assessore ha ricordato che tale azienda, ancora inattiva, si è limitata per il
momento a prendere in locazione un'area di 60 m² in un bunker di __________ al costo di fr. 83.35 mensili (sentenza
impugnata, consid. 8). Egli non ha trascurato che l'istante ha ottenuto un
mutuo dalla __________ di __________ (fr. 25 000.– al tasso del 4% fino al
31.
dicembre 2006) per liberare la sua quota di capitale sociale (doc. L), ma ha
ritenuto che ciò non basti per rendere verosimile una disponibilità economica atta
a giustificare il versamento integrale dei contributi alimentari fissati nella
sentenza del 4 ottobre 2004 (sentenza impugnata, consid. 8 in fine). Anche con
tali argomentazioni l'appellante si sottrae al confronto. Torna a evocare la
costituzione della ditta, il mutuo di cui ha beneficiato l'istante senza
fornire garanzie e lo spazio di 60 m² locato in un bunker dell'aeroporto, ma non rende verosimile che sia
impossibile ottenere un prestito come quello citato senza fornire garanzie né,
tanto meno, che gestendo la __________ il marito potrebbe guadagnare attorno ai
fr. 5200.– netti mensili, che era il reddito accertato nella sentenza del 4
ottobre 2004. Privo una volta ancora di adeguata motivazione, l'appello si
rivela dunque irricevibile.
6.
L'appellante
soggiunge invero “che il
periodo in cui il marito è stato a carico della disoccupazione, durante
l'istruttoria risulta di pochissimi mesi, per cui sicuramente un periodo
comunque insufficiente per poter accogliere l'istanza della controparte di modifica
delle misure a protezione dell'unione coniugale”. In
realtà, come detto, l'istante è rimasto disoccupato una prima volta dal gennaio
all'aprile del 2005 e poi nuovamente dal 1° settembre 2005, senza che da allora
sia riuscito a trovare un impiego nel suo ramo di attività. Certo, quando il 31
agosto 2005 egli ha postulato la modifica dei contributi alimentari si sarebbe
fors'anche potuto dubitare circa la durevolezza della disoccupazione, benché il
mercato del lavoro per una professione come quella di pilota d'elicottero sia relativamente
ristretto. Allorché il Segretario assessore ha statuito però, il 19 gennaio
2007, l'istante era ormai senza impiego da quasi un anno e mezzo. Perché il primo
giudice non avrebbe dovuto tenere conto di ciò la convenuta non spiega. Carente
di motivazione, al riguardo l'appello denota una volta di più la sua
improponibilità.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta
di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può essere accolta.
Finanche irricevibile, l'appello appariva infatti destituito sin dall'inizio di
ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto che non è
stato intimato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili
in cui versa la convenuta si tiene conto, in ogni modo, contenendo per quanto
possibile la tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili,
l'appello non essendo stato notificato all'istante, cui non ha cagionato spese
presumibili.
8.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la
soglia dei fr. 30 000.– ove si capitalizzi la riduzione del 20% (litigiosa in appello)
sui contributi alimentari dovuti dall'istante in virtù della sentenza
originaria (del 4 ottobre 2004), fermo restando che i contributi in favore
delle figlie si estingueranno alla maggiore età, mentre in difetto di scadenze
prevedibili quello per la moglie va – nel dubbio – calcolato a vita.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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