11.2007.173
Richiesta di giudizio sufficientemente chiara e precisa?
20 dicembre 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2007.173
Data decisione, Autorità:
20.12.2007, ICCA
Titolo:
Richiesta di giudizio sufficientemente chiara e precisa?
FORMA DELL'ISTANZA O DELLA PETIZIONE
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
art. 165 cpv. 2 let. g CPC-TI
Incarto n.
11.2007.173
Lugano
20 dicembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.557 (servitù:
diritto di condotta) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con petizione del 24 agosto 2006 dal
AO 1
(rappresentato dal Municipio
e patrocinato dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dalla,
studio PA 1,),
giudicando ora sul decreto del 27 settembre 2007 con cui il Pretore ha respinto la richiesta del convenuto intesa a
far dichiarare irricevibile la petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 22 ottobre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 27 settembre
2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il AO 1 è proprietario della particella n. 302 RFD, costituita da
una strada, la quale beneficia di un “diritto di tubazione e scarico” gravante le particelle n. 285 e 590 di AP 1. La tubazione, in particolare,
raccoglie le acque meteoriche provenienti dalla strada comunale e le scarica in
un ruscello a valle dei fondi servienti. In seguito a un'alluvione che ha
colpito __________ nel 2001, uno scoscendimento di terreno ha parzialmente
distrutto la tubatura.
B. Il
24 agosto 2006 il AO 1 ha introdotto una petizione
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere che fosse “fatto ordine ad AP 1 (…) di tollerare sui
fondi di sua proprietà n. 285 e 590 RFD di __________ i lavori necessari al ripristino
della condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche da parte del Comune”. Nella sua risposta del 27 novembre 2006 AP
1 ha proposto di respingere la petizione, censurando in ordine la genericità domanda,
e in via riconvenzionale ha postulato la cancellazione della servitù.
C. Con
replica del 10 gennaio 2007 il Comune ha emendato la richiesta di giudizio come
segue:
La petizione è accolta. Di conseguenza
viene fatto ordine al signor AP 1, __________, di tollerare sui fondi di sua
proprietà n. 285 e 590 RFD di __________ i lavori necessari al ripristino della
condotta per lo smaltimento della acque meteoriche da parte del AO 1, e più
precisamente di permettere:
– l'accesso
ai suddetti mappali dei mezzi e del personale necessari per l'esecuzione dei
lavori;
– l'esecuzione
dei lavori di preparazione e di scavo;
– la
posa della condotta;
– la
copertura del terreno e la sistemazione dello stesso.
Esso
ha proposto inoltre di respingere la riconvenzione. Il convenuto ha duplicato
il 12 febbraio 2007, mantenendo il suo punto di vista e contestando una volta
ancora l'ammissibilità della petizione. All'udienza preliminare del 23 aprile
2007 AP 1 ha confermato “l'eccezione di irricevibilità
dell'azione a causa dell'insufficiente precisazione della domanda”. Il Comune è
rimasto sulle proprie posizioni. Statuendo con decreto del 27 settembre 2007, il Pretore ha accertato
la ricevibilità della petizione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 400.–, a carico di AP 1, tenuto a rifondere al Comune un'indennità di fr.
500.– per ripetibili.
D. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 22 ottobre 2007 nel
quale chiede che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il giudizio
impugnato sia dichiarato nullo o, quanto meno, riformato nel senso di
dichiarare la petizione irricevibile. Con decreto del 23 ottobre 2007 il Pretore
ha conferito al rimedio effetto sospensivo. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Trattandosi di controversie relative a servitù, il valore
litigioso consiste in quello che il diritto ha per il fondo dominante o nella
svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3
CPC; analogamente, sul piano federale: Poudret,
Commentare de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990,
vol. I, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto l'attore si è limitato a
indicare un valore litigioso “indeterminato”, che il Pretore non ha accertato (art. 13
CPC). Se si pensa tuttavia che già il costo per la posa della nuova tubatura risulta
di fr. 37 349.– (doc. F) e che il convenuto ha indicato in fr. 40 001.– il valore
della riconvenzione volta alla cancellazione della servitù, il valore litigioso
può ragionevolmente presumersi raggiungere la soglia di fr. 8000.– per
l'ammissibilità dell'appello (art. 36 cpv. 1 LOG).
2.
Il
decreto con cui un Pretore accerta l'esistenza di un presupposto processuale o
respinge un'eccezione processuale è impugnabile “nel termine ordinario”, “nelle
forme dell'appellazione”, ed è trattato – se non è provvisto di effetto
sospensivo – “con la prima appellazione sospensiva” (art. 100 cpv. 1 combinato
con l'art. 96 cpv. 4 CPC). Spetta al Pretore accordare o rifiutare tale beneficio
(Rep. 1990 pag. 275 a metà). In concreto il Pretore ha conferito al rimedio
effetto sospensivo il 23 ottobre 2007. Tempestivo, l'appello va dunque
esaminato senza indugio.
3.
Il
Pretore ha ritenuto che le domande riformulate e precisate dal Comune nella
replica siano “sufficientemente chiare e consentano, in caso di accoglimento
della petizione, di emanare un giudizio suscettibile di successiva messa in
esecuzione, ritenuto ancora che nel dispositivo della sentenza di merito si
potrà far riferimento alle risultanze dell'eventuale prova peritale”. L'appellante
ribadisce l'irricevibilità della petizione sotto il profilo dell'art. 165 cpv.
2.
lett. g CPC. Afferma che la domanda, seppure emendata, è ancora troppo vaga e
generica, tanto da non risultare eseguibile. Per di più, nella replica il Comune
ha espresso l'intenzione di spostare il tracciato della condotta rispetto a
quello originario, ciò che costituisce un'inammissibile mutazione della domanda.
Quanto all'eventuale riferimento alla perizia giudiziaria evocato dal Pretore, l'appellante
reputa che l'oggetto della lite debba essere chiaro sin dall'inizio, una parte
non essendo abilitata a intentare causa per poi decidere alla fine
dell'istruttoria quale azione intendesse promuovere.
4.
L'art.
165.
cpv. 2 lett. g CPC prevede che nella procedura ordinaria appellabile la petizione
deve contenere, fra l'altro, “le domande formulate in termini precisi e
distinti”. Scopo della norma è di far sì che il convenuto possa difendersi
adeguatamente in giudizio e che il dispositivo della sentenza possa poi – dandosi
accoglimento dell'azione – essere eseguito. Solo un dispositivo che contenga un
obbligo formale chiaro ed esplicito costituisce infatti un titolo esecutivo
(Rep. 1988 pag. 400 a metà). Se non è tale, esso non può trovare attuazione (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 488), poiché il giudice chiamato a
statuire sull'opposizione al precetto esecutivo civile non può né interpretarlo
né integrarlo (Rep. 1984 pag. 168).
5.
Contrariamente
all'opinione dell'appellante, in concreto l'attore poteva, con il memoriale di
replica, non solo completare, precisare o rettificare le sue richieste di giudizio
(senza riguardo al fatto che la manchevolezza della petizione fosse dovuta a errore
o
inavvertenza),
ma anche addurre un nuovo complesso di fatti, senza dover presentare per ciò
soltanto una domanda di mutazione dell'azione (art. 78 cpv. 1 seconda frase CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 ad
art. 175 CPC). Dal canto suo, il convenuto si è potuto difendere appieno con la
duplica (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.87 del 21 settembre 2005,
consid. 4 e 5).
Non si
trascuri, in ultima analisi, che quanto l'attore chiede è di poter accedere al
fondo serviente per il ripristino della tubatura dopo lo scoscendimento, ovvero
di essere autorizzato a compiere opere necessarie per l'esercizio della servitù
(art. 737 cpv. 1 CC). A tal fine la domanda di replica (“ripristino della condotta per lo smaltimento
della acque meteoriche”) è
sufficientemente chiara. Vaga e generica sarebbe stata, ad esempio, una domanda
di giudizio in cui l'attore chiedesse di ordinare alla controparte di “mettere
a punto/ripristinare immediatamente la servitù di passo” (I CCA, sentenza inc.
11.2004.81
del 15 novembre 2005, consid. 4). Nella fattispecie invece la
richiesta di replica enuncia in modo intelligibile quanto si chiede al convenuto
(“tollerare sui fondi di sua
proprietà i lavori necessari al ripristino della condotta“) ed esplicita con la debita concretezza le
modalità d'intervento sul fondo.
6.
Diverso
è il problema di sapere se la richiesta dell'attore sia fondata e, soprattutto,
se sia conforme al diritto di servitù. Tale questione però attiene al merito,
non alla ricevibilità della petizione. Nell'ambito dell'azione di merito sarà
possibile chiarire, in particolare, quale fosse esattamente il tracciato della
condotta e in che misura la nuova tubazione che il Comune intende posare segua
tale percorso. Senza alcuna attinenza con la ricevibilità della petizione è
anche il quesito di sapere se in virtù dell'art. 737 CC il Comune possa
legittimamente procedere a lavori di manutenzione, riparazione e rinnovazione
sul fondo serviente contro la volontà del proprietario, senza dover far capo
previamente alla via giudiziaria (DTF 115 IV 29 consid. 3a). Con il decreto in
rassegna il Pretore si è limitato ad accertare la proponibilità della richiesta
di giudizio. Tutto quanto eccede tale presupposto d'ordine esula dai limiti del
presente giudizio.
7.
Ne
segue in definitiva che, sprovvisto di buon diritto, l'appello è destinato
all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Non si pone invece questione di ripetibili, l'appello non essendo stato
oggetto di intimazione alla controparte, cui non ha cagionato spese presumibili.
8.
Circa i rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza
sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso eccede con
ogni verosimiglianza, dopo quanto si è spiegato (consid. 1), non solo la soglia
di fr. 8000.– per l'appello, ma anche quella di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso
in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.AO 2
3. Intimazione
a:
–,:
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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