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Decisione

11.2007.173

Richiesta di giudizio sufficientemente chiara e precisa?

20 dicembre 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.557 (servitù:

diritto di condotta) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa

con petizione del 24 agosto 2006 dal

AO 1

(rappresentato dal Municipio

e patrocinato dall' PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato dalla,

studio PA 1,),

giudicando ora sul decreto del 27 settembre 2007 con cui il Pretore ha respinto la richiesta del convenuto intesa a

far dichiarare irricevibile la petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 22 ottobre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 27 settembre

2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il AO 1 è proprietario della particella n. 302 RFD, costituita da

una strada, la quale beneficia di un “diritto di tubazione e scarico” gravante le particelle n. 285 e 590 di AP 1. La tubazione, in particolare,

raccoglie le acque meteoriche provenienti dalla strada comunale e le scarica in

un ruscello a valle dei fondi servienti. In seguito a un'alluvione che ha

colpito __________ nel 2001, uno scoscendimento di terreno ha parzialmente

distrutto la tubatura.

B. Il

24 agosto 2006 il AO 1 ha introdotto una petizione

davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere che fosse “fatto ordine ad AP 1 (…) di tollerare sui

fondi di sua proprietà n. 285 e 590 RFD di __________ i lavori necessari al ripristino

della condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche da parte del Comune”. Nella sua risposta del 27 novembre 2006 AP

1 ha proposto di respingere la petizione, censurando in ordine la genericità domanda,

e in via riconvenzionale ha postulato la cancellazione della servitù.

C. Con

replica del 10 gennaio 2007 il Comune ha emendato la richiesta di giudizio come

segue:

La petizione è accolta. Di conseguenza

viene fatto ordine al signor AP 1, __________, di tollerare sui fondi di sua

proprietà n. 285 e 590 RFD di __________ i lavori necessari al ripristino della

condotta per lo smaltimento della acque meteoriche da parte del AO 1, e più

precisamente di permettere:

– l'accesso

ai suddetti mappali dei mezzi e del personale necessari per l'esecuzione dei

lavori;

– l'esecuzione

dei lavori di preparazione e di scavo;

– la

posa della condotta;

– la

copertura del terreno e la sistemazione dello stesso.

Esso

ha proposto inoltre di respingere la riconvenzione. Il conve­nuto ha duplicato

il 12 febbraio 2007, mantenendo il suo punto di vista e contestando una volta

ancora l'ammissibilità della petizione. All'udienza preliminare del 23 aprile

2007 AP 1 ha confermato “l'eccezione di irricevibilità

dell'azione a causa dell'insufficiente precisazione della domanda”. Il Comune è

rimasto sulle proprie posizioni. Statuendo con decreto del 27 settembre 2007, il Pretore ha accertato

la ricevibilità della petizione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia

di fr. 400.–, a carico di AP 1, tenuto a rifondere al Comune un'indennità di fr.

500.– per ripetibili.

D. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 22 ottobre 2007 nel

quale chiede che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il giudizio

impugnato sia dichiarato nullo o, quanto meno, riformato nel senso di

dichiarare la petizione irricevibile. Con decreto del 23 ottobre 2007 il Pretore

ha conferito al rimedio effetto sospensivo. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Trattandosi di controversie relative a servitù, il valore

litigioso consiste in quello che il diritto ha per il fondo dominante o nella

svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3

CPC; analogamente, sul piano federale: Poudret,

Commentare de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990,

vol. I, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto l'attore si è limitato a

indicare un valore litigioso “indeterminato”, che il Pretore non ha accertato (art. 13

CPC). Se si pensa tuttavia che già il costo per la posa della nuova tubatura risulta

di fr. 37 349.– (doc. F) e che il convenuto ha indicato in fr. 40 001.– il valore

della riconvenzione volta alla cancellazione della servitù, il valore litigioso

può ragionevolmente presumersi raggiungere la soglia di fr. 8000.– per

l'ammissibilità dell'appello (art. 36 cpv. 1 LOG).

2.

Il

decreto con cui un Pretore accerta l'esistenza di un presupposto processuale o

respinge un'eccezione processuale è impugnabile “nel termine ordinario”, “nelle

forme dell'appellazione”, ed è trattato – se non è provvisto di effetto

sospensivo – “con la prima appellazione sospensiva” (art. 100 cpv. 1 combinato

con l'art. 96 cpv. 4 CPC). Spetta al Pretore accordare o rifiutare tale beneficio

(Rep. 1990 pag. 275 a metà). In concreto il Pretore ha conferito al rimedio

effetto sospensivo il 23 ottobre 2007. Tempestivo, l'appello va dunque

esaminato senza indugio.

3.

Il

Pretore ha ritenuto che le domande riformulate e precisate dal Comune nella

replica siano “sufficientemente chiare e consentano, in caso di accoglimento

della petizione, di emanare un giudizio suscettibile di successiva messa in

esecuzione, ritenuto ancora che nel dispositivo della sentenza di merito si

potrà far riferimento alle risultanze dell'eventuale prova peritale”. L'appellante

ribadisce l'irricevibilità della petizione sotto il profilo dell'art. 165 cpv.

2.

lett. g CPC. Afferma che la domanda, seppure emendata, è ancora troppo vaga e

generica, tanto da non risultare eseguibile. Per di più, nella replica il Comune

ha espresso l'intenzione di spostare il tracciato della condotta rispetto a

quello originario, ciò che costituisce un'inammissibile mutazione della domanda.

Quanto all'eventuale riferimento alla perizia giudiziaria evocato dal Pretore, l'appellante

reputa che l'oggetto della lite debba essere chiaro sin dall'inizio, una parte

non essendo abilitata a intentare causa per poi decidere alla fine

dell'istruttoria quale azione intendesse promuovere.

4.

L'art.

165.

cpv. 2 lett. g CPC prevede che nella procedura ordinaria appellabile la petizione

deve contenere, fra l'altro, “le domande formulate in termini precisi e

distinti”. Scopo della nor­ma è di far sì che il convenuto possa difendersi

adeguatamente in giudizio e che il dispositivo della sentenza possa poi – dandosi

accoglimento dell'azione – essere eseguito. Solo un dispositivo che contenga un

obbligo formale chiaro ed esplicito costituisce infatti un titolo esecutivo

(Rep. 1988 pag. 400 a metà). Se non è tale, esso non può trovare attuazione (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 488), poiché il giudice chiamato a

statuire sull'opposizione al precetto esecutivo civile non può né interpretarlo

né integrarlo (Rep. 1984 pag. 168).

5.

Contrariamente

all'opinione dell'appellante, in concreto l'attore poteva, con il memoriale di

replica, non solo completare, precisare o rettificare le sue richieste di giudizio

(senza riguar­do al fatto che la manchevolezza della petizione fosse dovuta a errore

o

inavvertenza),

ma anche addurre un nuovo complesso di fatti, senza dover presentare per ciò

soltanto una domanda di mutazione dell'azione (art. 78 cpv. 1 seconda frase CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 ad

art. 175 CPC). Dal canto suo, il convenuto si è potuto difendere appieno con la

duplica (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.87 del 21 settembre 2005,

consid. 4 e 5).

Non si

trascuri, in ultima analisi, che quanto l'attore chiede è di poter accedere al

fondo serviente per il ripristino della tubatura dopo lo scoscendimento, ovvero

di essere autorizzato a compiere opere necessarie per l'esercizio della servitù

(art. 737 cpv. 1 CC). A tal fine la domanda di replica (“ripristino della condotta per lo smaltimento

della acque meteoriche”) è

sufficientemente chiara. Vaga e generica sarebbe stata, ad esempio, una domanda

di giudizio in cui l'attore chiedesse di ordinare alla controparte di “mettere

a punto/ripristinare immediatamente la servitù di passo” (I CCA, sentenza inc.

11.2004.81

del 15 novembre 2005, consid. 4). Nella fattispecie invece la

richiesta di replica enuncia in modo intelligibile quanto si chiede al convenuto

(“tollerare sui fondi di sua

proprietà i lavori necessari al ripristino della condotta“) ed esplicita con la debita concretezza le

modalità d'intervento sul fondo.

6.

Diverso

è il problema di sapere se la richiesta dell'attore sia fondata e, soprattutto,

se sia conforme al diritto di servitù. Tale questione però attiene al merito,

non alla ricevibilità della petizione. Nell'ambito dell'azione di merito sarà

possibile chiarire, in particolare, quale fosse esattamente il tracciato della

condotta e in che misura la nuova tubazione che il Comune intende posare segua

tale percorso. Senza alcuna attinenza con la ricevibilità della petizione è

anche il quesito di sapere se in virtù dell'art. 737 CC il Comune possa

legittimamente procedere a lavori di manutenzione, riparazione e rinnovazione

sul fondo serviente contro la volontà del proprietario, senza dover far capo

previamente alla via giudiziaria (DTF 115 IV 29 consid. 3a). Con il decreto in

rassegna il Pretore si è limitato ad accertare la proponibilità della richiesta

di giudizio. Tutto quanto eccede tale presupposto d'ordine esula dai limiti del

presente giudizio.

7.

Ne

segue in definitiva che, sprovvisto di buon diritto, l'appello è destinato

all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC). Non si pone invece questione di ripetibili, l'appello non essendo stato

oggetto di intimazione alla controparte, cui non ha cagionato spese presumibili.

8.

Circa i rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza

sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso eccede con

ogni verosimiglianza, dopo quanto si è spiegato (consid. 1), non solo la soglia

di fr. 8000.– per l'appello, ma anche quella di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso

in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è

respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.AO 2

3. Intimazione

a:

–,:

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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