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Decisione

11.2007.175

Provvedimenti conservativi dell'eredità o provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria?

3 luglio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti hanno proposto di respingere la petizione (inc.

OA.2001.121).

D. L'11 novembre 2003 AP

1 ha nuovamente conve­nuto AO 1 e il notaio __________ davanti

al Pretore perché fosse invalidato l'annullamento della rinuncia ereditaria

(questa volta non per vizio di forma, bensì per incapacità di discernimento di __________),

così come l'ultimo testamento pubblico di __________ e il noto atto di

donazione, con obbligo per AO 1 di restituire quanto ricevuto sulla base

del testamento (o di una procura firmata da __________ il 26 ottobre 2000), compresa la somma di fr. 2 780 733.–.

Nelle loro risposte del 3 e 5 febbraio 2004 i convenuti hanno sollevato

eccezione di litispendenza e hanno fatto valere la perenzione del­l'azione,

proponendo di respingere ogni domanda (inc. OA.2003.117).

Statuendo

il 9 settembre 2004, il Pretore ha dichiarato l'azione perenta e ha respinto la

petizione. In accoglimento di un appello presentato da AP 1, con

sentenza del 13 marzo 2006 questa Camera ha rigettato la perenzione dell'azione

e ha ritornato gli atti al Pretore per la continuazione della causa (inc. 11.2004.119).

AP 1 è insorto contro quella sentenza con ricorso per riforma e ricorso di diritto

pubblico al Tribunale federale, che sono stati dichiarati inammissibili il 19

ottobre 2006 (5C.117/2006 e 5P.185/2006). Il Pretore ha continuato così la trattazione

della causa e il 15 aprile 2008 ha emesso una sentenza con cui ha nuovamente respinto

la petizione. Un appello presentato il 2 maggio 2008 da AO 1 contro tale

sentenza è tuttora pendente (inc. 11.2008.50).

E. Nel frattempo, l'11 gennaio

2006, AO 1 si è rivolto al Pretore perché ordinasse in virtù degli art. 551 CC e 471 CPC alla __________, __________,

di trasferire alla __________, __________, su un conto intestato al defunto __________,

gli averi formanti oggetto di un'ordonnance emanata il 30 dicembre 2005

dal Giudice di pace del Distretto di Losanna (beni depositati a suo tempo su un

conto n. __________ aperto presso la __________ __________). All'udienza del 23

marzo 2006, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere

l'istanza, mentre __________ vi ha aderito. Statuendo il 22 ottobre 2007, il

Pretore ha accolto l'istanza e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di

fr. 800.–, a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1500.–

per ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5

novembre 2007 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento

di tutta la procedura seguita dal Pretore o, in subordine, il rigetto dell'istanza

e la corrispondente riforma della sentenza impugnata. Con decreto dell'8 novembre

2007 il presidente di questa Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo.

Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2007 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza per territorio,

escludendo altresì che un'identica azione fosse già stata giudicata a Losanna.

Ciò premesso, egli ha rilevato che il blocco di un deposito bancario costituisce

un provvedimento assicurativo della successione nel senso dell'art. 551 cpv. 2

CC e che nelle circostanze specifiche appare giustificato ordinare il trasferimento

del denaro nel Cantone Ticino. A suo parere non sussistono “valide ragioni per lasciare depositati presso la __________, nella

sua qualità di depositaria di beni designata dal Giudice di pace nell'attesa di

sapere a chi spettino tali beni, quando essi sono verosimilmente di pertinenza

della successione fu __________, apertasi ad __________”.

2.

L'appellante

sostiene che la sentenza impugnata dev'essere annullata prima di tutto perché

il Pretore ha applicato erroneamente la procedura di camera di consiglio (art.

360.

segg. CPC), mentre i provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria

non previsti dal diritto federale – come quello in esame – poggiano sul diritto

cantonale e sono disciplinati dagli art. 376 segg. CPC. Ciò si tradurrebbe in

una limitazione dei suoi diritti di difesa. L'appellante reputa inoltre che in

concreto il blocco del conto bancario sia inammissibile perché inteso a garantire

il pagamento di crediti, dispiegando gli stessi effetti di un sequestro in

materia esecutiva che il diritto cantonale non può prevedere. Per di più, secondo

l'appellante, il provvedimento assicurativo è inutile, gli averi in questione

essendo già stati “congelati” dal Giudice di pace di Losanna.

3.

Dagli atti risulta che sulla scorta di una procura generale conferita

il 26 ottobre 2000 da __________ al figlio AP 1 (doc. A), quest'ultimo ha

chiesto nel marzo del 2001 il trasferimento su un conto

a lui intestato alla __________, __________, di fondi depositati dal padre presso

il __________ a __________ e la __________ a __________, fondi da lui ricevuti

in donazione dal padre medesimo. In esito a un'istanza presentata il 6 dicembre

2005.

dalla __________, con ordonnance del 30 dicembre 2005 il Giudice di

pace del Distretto di Losanna ha poi autorizzato la __________ a depositare gli

averi (titoli per un valore di fr. 2 367 937.–, fr. 74 610.36 ed € 39 236.95), collocati su un conto

n. __________ intestato a AP 1, alla __________ (doc. C).

4.

La

decisione del Giudice di pace di Losanna, ancorata sull'art. 603 del CPC vodese,

configura un deposito giudiziario a norma degli art. 92 segg. CO. In casi del genere

il giudice è chiamato semplicemente a indicare il luogo del deposito, senza dover

verificare preliminarmente – nella sua verosimiglianza – la legittimità della

richiesta (Poudret/Haldy/Tappy,

Procédure civile vaudoise, 3ª edizione, prima frase del commento all'art. 603 CPC). Quel giudice

rimane poi competente per decidere la restituzione dei

beni (JdT 1998 III 76) e, a maggior ragione, il relativo

trasferimento. Nelle circostanze descritte mal si comprende quale facoltà avesse

il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di ordinare la dislocazione di

beni oggetto di un deposito giudiziario ordinato dall'autorità competente per

territorio (art. 11

LForo; Bernet in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edi­zione,

n. 4 ad art. 92). Volta alla modifica dell'ordonnance emanata il 30 dicembre

2005.

dal Giudice di pace di Losanna, l'istanza di AO 1 si rivelava finanche

irricevibile.

5.

Non

si disconosce che AO 1 fondasse la propria istanza sull'art. 551 CC. Il

problema è ch'egli si è limitato a chiedere il trasferimento degli averi depositati

sul conto intestato al convenuto da un istituto bancario a un altro senza

avvedersi che, in realtà, i beni erano “bloccati” non a tutela della devoluzione ereditaria, bensì a norma all'art. 92

CO. In altri termini, il Pretore ha disposto il trasferimento di un deposito giudiziario

ordinato da un'altra autorità in virtù di una diversa causa giuridica senza che

sulla legittimità del provvedimento a tutela della devoluzione ere­ditaria si

sia mai pronunciato alcuno. Ciò non è ammissibile. In simili condizioni egli

avrebbe dovuto respingere l'istanza di AO 1 senza indugio.

6.

Si

aggiunga che il provvedimento litigioso mira semplicemente

a “congelare” determinati beni per prevenire appropriazioni o atti di disposizione

da parte dell'altro erede fino a definizione giudiziale delle pretese da lui avanzate

nell'azione di merito. Tende a conservare l'integrità della successione, non ad

assicurare la devoluzione ere­ditaria, ed è retto come tale dal diritto ticinese

(RtiD I-2005 pag. 786 consid. 3). Quanto AO 1 intendeva chiedere – confusa­mente

– non era dunque un provvedimento assicurativo fondato sull'art. 551 CC

(rispettivamente il trasferimento del provvedimento da un Cantone all'altro),

bensì un provvedimento cautelare, disciplinato dagli art. 376 segg. CPC

(rassegna di giurisprudenza ticinese in: Piotet/Tappy [curatori], L'arbre de la

méthode et ses fruits civils, Recueil de travaux en l'honneur du Professeur Suzette

Sandoz, Zurigo 2006, pag. 357; I CCA, sentenza inc. 11.1995.142 del 4 settembre

1995, consid. 1). All'istante incombeva in condizioni siffatte di rendere

verosimili i requisiti per l'emanazione di misure provvisionali.

7.

Come

questa Camera ha già avuto occasione di sottolineare, ad ogni buon conto, il

fatto che una persona vanti spettanze su beni individuati – o individuabili –

ancora non basta perché un provvedimento cautelare possa entrare in linea di

conto. Un blocco provvisionale può essere decretato ove i beni in questione

siano essi medesimi rivendicati, ovvero può essere inteso solo alla tutela di

diritti reali, non di pretese meramente obbligatorie (RtiD I-2006 pag. 644

segg.). Né una custodia dei beni giusta dell'art. 471 CPC poteva nella

fattispecie – per ipotesi – entrare in linea di conto, tale possibilità essendo

data solo in sede di inventario. Ne segue che, provvisto di buon diritto,

l'appello merita accoglimento e che la sentenza del Pretore va modificata di

conseguenza.

8.

Gli oneri del giudizio odierno

seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla

controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio

impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede,

le quali seguono medesima sorte.

9.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera

ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in

materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è

accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia e

le spese di fr. 800.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto,

fr. 1500.– per ripetibili.

II. Gli oneri di appello, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 700.–

b) spese fr.

50.–

fr.

750.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante

fr. 1800.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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