11.2007.175
Provvedimenti conservativi dell'eredità o provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria?
3 luglio 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2007.175
Data decisione, Autorità:
03.07.2009, ICCA
Titolo:
Provvedimenti conservativi dell'eredità o provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria?
MISURE CAUTERLARI CONSERVATIVE O PROVVISIONALI
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 551 cpv. 2 CC
art. 376seg CPC-TI
Incarto n.
11.2007.175
Lugano
3 luglio 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2000.6 (provvedimenti
assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con istanza dell'11 gennaio 2006 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 );
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 novembre 2007 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 ottobre 2007 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra __________ (1908) ed __________ (1917),
cittadini germanici, sono nati i figli AO 1 (1940) e AP 1 (1944). Il 18 marzo
1977 AO 1ha stipulato con i genitori un contratto di rinuncia ereditaria. __________
è deceduta il 10 agosto 1993 e in un testamento pubblico del giorno successivo,
rogato dal notaio __________ di __________, __________ ha istituito erede universale
il figlio AP 1, legando all'altro figlio AO 1 DM 200 000.–. In un certificato
ereditario del 13 settembre 1994 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha attestato che unici eredi di __________ erano il marito __________
e il figlio AP 1.
B. Il 18 luglio 2000 __________ e AO 1 hanno convenzionalmente
annullato la rinuncia d'eredità del 18 marzo 1977 e con testamento
pubblico del giorno successivo, rogato dal notaio __________ di __________, __________
ha revocato il testamento dell'11 agosto 1993, ha disposto la suddivisione di
tutti i suoi beni a metà tra due figli, con obbligo per AP 1 (ma non per AO 1)
di collazionare le liberalità ricevute, e ha designato il notaio rogante suo
esecutore testamentario. Il 9 febbraio 2001 __________ ha poi donato a AO 1 la
propria quota di un mezzo della proprietà per piani n. 5928 costituita sulla particella
n. 365 RFD di __________, senza obbligo di collazione. __________ è deceduto il
16 marzo 2001 ad __________, suo ultimo domicilio.
C. Con petizione del 13
dicembre 2001 AP 1 ha convenuto AO 1 e il notaio __________
davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna, chiedendo l'annullamento della predetta revoca di rinuncia
ereditaria per vizio di forma, così come – di riflesso – la donazione dell'immobile
ad __________ e il testamento pubblico del 19 luglio 2000 nella misura in cui
designava AO 1 erede e designava l'avv. __________ quale esecutore testamentario.
Fatti
I convenuti hanno proposto di respingere la petizione (inc.
OA.2001.121).
D. L'11 novembre 2003 AP
1 ha nuovamente convenuto AO 1 e il notaio __________ davanti
al Pretore perché fosse invalidato l'annullamento della rinuncia ereditaria
(questa volta non per vizio di forma, bensì per incapacità di discernimento di __________),
così come l'ultimo testamento pubblico di __________ e il noto atto di
donazione, con obbligo per AO 1 di restituire quanto ricevuto sulla base
del testamento (o di una procura firmata da __________ il 26 ottobre 2000), compresa la somma di fr. 2 780 733.–.
Nelle loro risposte del 3 e 5 febbraio 2004 i convenuti hanno sollevato
eccezione di litispendenza e hanno fatto valere la perenzione dell'azione,
proponendo di respingere ogni domanda (inc. OA.2003.117).
Statuendo
il 9 settembre 2004, il Pretore ha dichiarato l'azione perenta e ha respinto la
petizione. In accoglimento di un appello presentato da AP 1, con
sentenza del 13 marzo 2006 questa Camera ha rigettato la perenzione dell'azione
e ha ritornato gli atti al Pretore per la continuazione della causa (inc. 11.2004.119).
AP 1 è insorto contro quella sentenza con ricorso per riforma e ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale, che sono stati dichiarati inammissibili il 19
ottobre 2006 (5C.117/2006 e 5P.185/2006). Il Pretore ha continuato così la trattazione
della causa e il 15 aprile 2008 ha emesso una sentenza con cui ha nuovamente respinto
la petizione. Un appello presentato il 2 maggio 2008 da AO 1 contro tale
sentenza è tuttora pendente (inc. 11.2008.50).
E. Nel frattempo, l'11 gennaio
2006, AO 1 si è rivolto al Pretore perché ordinasse in virtù degli art. 551 CC e 471 CPC alla __________, __________,
di trasferire alla __________, __________, su un conto intestato al defunto __________,
gli averi formanti oggetto di un'ordonnance emanata il 30 dicembre 2005
dal Giudice di pace del Distretto di Losanna (beni depositati a suo tempo su un
conto n. __________ aperto presso la __________ __________). All'udienza del 23
marzo 2006, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere
l'istanza, mentre __________ vi ha aderito. Statuendo il 22 ottobre 2007, il
Pretore ha accolto l'istanza e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 800.–, a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1500.–
per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5
novembre 2007 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento
di tutta la procedura seguita dal Pretore o, in subordine, il rigetto dell'istanza
e la corrispondente riforma della sentenza impugnata. Con decreto dell'8 novembre
2007 il presidente di questa Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2007 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza per territorio,
escludendo altresì che un'identica azione fosse già stata giudicata a Losanna.
Ciò premesso, egli ha rilevato che il blocco di un deposito bancario costituisce
un provvedimento assicurativo della successione nel senso dell'art. 551 cpv. 2
CC e che nelle circostanze specifiche appare giustificato ordinare il trasferimento
del denaro nel Cantone Ticino. A suo parere non sussistono “valide ragioni per lasciare depositati presso la __________, nella
sua qualità di depositaria di beni designata dal Giudice di pace nell'attesa di
sapere a chi spettino tali beni, quando essi sono verosimilmente di pertinenza
della successione fu __________, apertasi ad __________”.
2.
L'appellante
sostiene che la sentenza impugnata dev'essere annullata prima di tutto perché
il Pretore ha applicato erroneamente la procedura di camera di consiglio (art.
360.
segg. CPC), mentre i provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria
non previsti dal diritto federale – come quello in esame – poggiano sul diritto
cantonale e sono disciplinati dagli art. 376 segg. CPC. Ciò si tradurrebbe in
una limitazione dei suoi diritti di difesa. L'appellante reputa inoltre che in
concreto il blocco del conto bancario sia inammissibile perché inteso a garantire
il pagamento di crediti, dispiegando gli stessi effetti di un sequestro in
materia esecutiva che il diritto cantonale non può prevedere. Per di più, secondo
l'appellante, il provvedimento assicurativo è inutile, gli averi in questione
essendo già stati “congelati” dal Giudice di pace di Losanna.
3.
Dagli atti risulta che sulla scorta di una procura generale conferita
il 26 ottobre 2000 da __________ al figlio AP 1 (doc. A), quest'ultimo ha
chiesto nel marzo del 2001 il trasferimento su un conto
a lui intestato alla __________, __________, di fondi depositati dal padre presso
il __________ a __________ e la __________ a __________, fondi da lui ricevuti
in donazione dal padre medesimo. In esito a un'istanza presentata il 6 dicembre
2005.
dalla __________, con ordonnance del 30 dicembre 2005 il Giudice di
pace del Distretto di Losanna ha poi autorizzato la __________ a depositare gli
averi (titoli per un valore di fr. 2 367 937.–, fr. 74 610.36 ed € 39 236.95), collocati su un conto
n. __________ intestato a AP 1, alla __________ (doc. C).
4.
La
decisione del Giudice di pace di Losanna, ancorata sull'art. 603 del CPC vodese,
configura un deposito giudiziario a norma degli art. 92 segg. CO. In casi del genere
il giudice è chiamato semplicemente a indicare il luogo del deposito, senza dover
verificare preliminarmente – nella sua verosimiglianza – la legittimità della
richiesta (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ª edizione, prima frase del commento all'art. 603 CPC). Quel giudice
rimane poi competente per decidere la restituzione dei
beni (JdT 1998 III 76) e, a maggior ragione, il relativo
trasferimento. Nelle circostanze descritte mal si comprende quale facoltà avesse
il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di ordinare la dislocazione di
beni oggetto di un deposito giudiziario ordinato dall'autorità competente per
territorio (art. 11
LForo; Bernet in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione,
n. 4 ad art. 92). Volta alla modifica dell'ordonnance emanata il 30 dicembre
2005.
dal Giudice di pace di Losanna, l'istanza di AO 1 si rivelava finanche
irricevibile.
5.
Non
si disconosce che AO 1 fondasse la propria istanza sull'art. 551 CC. Il
problema è ch'egli si è limitato a chiedere il trasferimento degli averi depositati
sul conto intestato al convenuto da un istituto bancario a un altro senza
avvedersi che, in realtà, i beni erano “bloccati” non a tutela della devoluzione ereditaria, bensì a norma all'art. 92
CO. In altri termini, il Pretore ha disposto il trasferimento di un deposito giudiziario
ordinato da un'altra autorità in virtù di una diversa causa giuridica senza che
sulla legittimità del provvedimento a tutela della devoluzione ereditaria si
sia mai pronunciato alcuno. Ciò non è ammissibile. In simili condizioni egli
avrebbe dovuto respingere l'istanza di AO 1 senza indugio.
6.
Si
aggiunga che il provvedimento litigioso mira semplicemente
a “congelare” determinati beni per prevenire appropriazioni o atti di disposizione
da parte dell'altro erede fino a definizione giudiziale delle pretese da lui avanzate
nell'azione di merito. Tende a conservare l'integrità della successione, non ad
assicurare la devoluzione ereditaria, ed è retto come tale dal diritto ticinese
(RtiD I-2005 pag. 786 consid. 3). Quanto AO 1 intendeva chiedere – confusamente
– non era dunque un provvedimento assicurativo fondato sull'art. 551 CC
(rispettivamente il trasferimento del provvedimento da un Cantone all'altro),
bensì un provvedimento cautelare, disciplinato dagli art. 376 segg. CPC
(rassegna di giurisprudenza ticinese in: Piotet/Tappy [curatori], L'arbre de la
méthode et ses fruits civils, Recueil de travaux en l'honneur du Professeur Suzette
Sandoz, Zurigo 2006, pag. 357; I CCA, sentenza inc. 11.1995.142 del 4 settembre
1995, consid. 1). All'istante incombeva in condizioni siffatte di rendere
verosimili i requisiti per l'emanazione di misure provvisionali.
7.
Come
questa Camera ha già avuto occasione di sottolineare, ad ogni buon conto, il
fatto che una persona vanti spettanze su beni individuati – o individuabili –
ancora non basta perché un provvedimento cautelare possa entrare in linea di
conto. Un blocco provvisionale può essere decretato ove i beni in questione
siano essi medesimi rivendicati, ovvero può essere inteso solo alla tutela di
diritti reali, non di pretese meramente obbligatorie (RtiD I-2006 pag. 644
segg.). Né una custodia dei beni giusta dell'art. 471 CPC poteva nella
fattispecie – per ipotesi – entrare in linea di conto, tale possibilità essendo
data solo in sede di inventario. Ne segue che, provvisto di buon diritto,
l'appello merita accoglimento e che la sentenza del Pretore va modificata di
conseguenza.
8.
Gli oneri del giudizio odierno
seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla
controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio
impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede,
le quali seguono medesima sorte.
9.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera
ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in
materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia e
le spese di fr. 800.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto,
fr. 1500.– per ripetibili.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
50.–
fr.
750.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante
fr. 1800.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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