11.2007.176
Diffida ai debitori: appello tardivo
5 novembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2007.176
Data decisione, Autorità:
05.11.2007, ICCA
Titolo:
Diffida ai debitori: appello tardivo
APPELLO
PROCEDURA CONTENZIOSA DI CAMERA DI CONSIGLIO
TARDIVITÀ
TERMINE
art. 370 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.176
Lugano
5 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.61 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
istanza del 5 aprile 2007 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1
contro
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 ottobre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9
ottobre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 5 aprile 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna,
chiedendogli di ordinare al datore di lavoro di AP 1 di trattenere dallo stipendio
di lui la somma di fr. 213.– mensili (più l'assegno familiare), da riversare su
un suo conto bancario quale contributo alimentare per il figlio G__________
(1999) in virtù di una sentenza pronunciata il 20 aprile 2000 dal medesimo Pretore;
che
all'udienza del 9 maggio 2007, indetta per la discussione, è comparsa unicamente
PA 1, la quale ha confermato l'istanza;
che alla
discussione finale del 24 settembre 2007 l'istante ha confermato la sua domanda,
mentre il convenuto ha proposto di respingere l'istanza;
che con
sentenza del 9 ottobre 2007 il Pretore ha accolto l'istanza, ordinando alla
Cassa disoccupazione __________, __________, o in subordine alla __________, __________,
__________, di trattenere ogni mese dalle indennità riscosse da AP 1, o dallo
stipendio da lui percepito, l'importo di fr. 213.– oltre agli assegni familiari
e di riversare tale somma su un conto bancario intestato a AO 1;
che il 12
ottobre 2007 RA 1 ha inoltrato al Pretore una dichiarazione di ricorso, da lui
trasmessa a questa Camera per essere eventualmente trattata come appello;
che il 22
ottobre 2007 il presidente di questa Camera ha scritto a AP 1, spiegandogli
come lo scritto non adempisse i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 CPC e non
potesse quindi essere trattato come appello;
che il 23
ottobre 2007 AP 1 ha presentato un nuovo memoriale in cui afferma di non poter
versare il contributo di mantenimento e chiede di riesaminare la sentenza impugnata;
che il
memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
a norma dell'art. 291 CC il giudice può ordinare ai debitori di un genitore
dimentico dei propri doveri verso il figlio di eseguire i pagamenti, in tutto o
in parte, nelle mani del rappresentante legale del figlio;
che
all'emanazione di tale diffida si applicano, ove non sia pendente una causa di
stato, le norme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv.
1 n. 1b e art. 5 LAC), di modo che la sentenza è appellabile nel termine di 10
giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) senza riguardo al valore litigioso (da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2007.148 del 3 ottobre 2007, consid. 1).
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza, intimata dalla Pretura per raccomandata martedì 9
ottobre 2007, è stato ritirata dal convenuto giovedì 11 ottobre 2007 (‹www. posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________
– R Svizzera);
che, di
conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 12
ottobre 2007 ed è scaduto domenica 21 ottobre 2007, protraendosi fino a lunedì 22
ottobre 2007 in ossequio all'art. 131 cpv. 3 CPC;
che nelle
circostanze illustrate l'appello, consegnato all'ufficio postale di __________ giovedì
25 ottobre 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta tardivo;
che l'appellante
non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare
un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
che l'appello
va dichiarato pertanto inammissibile;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, date
le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo,
l'interessato essendo privo di formazione giuridica;
che non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante
per osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–,;
–,.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito
dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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