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Decisione

11.2007.176

Diffida ai debitori: appello tardivo

5 novembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.61 (diffida

ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con

istanza del 5 aprile 2007 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1

contro

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 23 ottobre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9

ottobre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

il 5 aprile 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna,

chiedendogli di ordinare al datore di lavoro di AP 1 di trattenere dallo stipendio

di lui la somma di fr. 213.– mensili (più l'assegno familiare), da riversare su

un suo conto bancario quale contributo alimentare per il figlio G__________

(1999) in virtù di una sentenza pronunciata il 20 aprile 2000 dal medesimo Pretore;

che

all'udienza del 9 maggio 2007, indetta per la discussione, è comparsa unicamente

PA 1, la quale ha confermato l'istanza;

che alla

discussione finale del 24 settembre 2007 l'istante ha confermato la sua domanda,

mentre il convenuto ha proposto di respingere l'istanza;

che con

sentenza del 9 ottobre 2007 il Pretore ha accolto l'istanza, ordinando alla

Cassa disoccupazione __________, __________, o in subordine alla __________, __________,

__________, di trattenere ogni mese dalle indennità riscosse da AP 1, o dallo

stipendio da lui percepito, l'importo di fr. 213.– oltre agli assegni familiari

e di riversare tale somma su un conto bancario intestato a AO 1;

che il 12

ottobre 2007 RA 1 ha inoltrato al Pretore una dichiarazione di ricorso, da lui

trasmessa a questa Camera per essere eventualmente trattata come appello;

che il 22

ottobre 2007 il presidente di questa Camera ha scritto a AP 1, spiegandogli

come lo scritto non adempisse i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 CPC e non

potesse quindi essere trattato come appello;

che il 23

ottobre 2007 AP 1 ha presentato un nuovo memoriale in cui afferma di non poter

versare il contributo di mantenimento e chiede di riesaminare la sentenza impugnata;

che il

memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

a norma dell'art. 291 CC il giudice può ordinare ai debitori di un genitore

dimentico dei propri doveri verso il figlio di eseguire i pagamenti, in tutto o

in parte, nelle mani del rappresentante legale del figlio;

che

all'emanazione di tale diffida si applicano, ove non sia pendente una causa di

stato, le norme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv.

1 n. 1b e art. 5 LAC), di modo che la sentenza è appellabile nel termine di 10

giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) senza riguardo al valore litigioso (da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2007.148 del 3 ottobre 2007, con­sid. 1).

che il

termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della

sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie la sentenza, intimata dalla Pretura per raccomandata martedì 9

ottobre 2007, è stato ritirata dal convenuto giovedì 11 ottobre 2007 (‹www. posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________

– R Svizzera);

che, di

conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 12

ottobre 2007 ed è scaduto domenica 21 ottobre 2007, protraendosi fino a lunedì 22

ottobre 2007 in ossequio all'art. 131 cpv. 3 CPC;

che nelle

circostanze illustrate l'appello, consegnato all'ufficio postale di __________ giovedì

25 ottobre 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta tardivo;

che l'appellante

non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare

un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);

che l'appello

va dichiarato pertanto inammissibile;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che, date

le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo,

l'interessato essendo privo di formazione giuridica;

che non

si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante

per osservazioni;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

–,;

–,.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito

dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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