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Decisione

11.2007.177

Riscatto (subordinatamente trasporto) di una servitù di passo

29 novembre 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i due appartamenti ricavati dalla ristrutturazione della sua casa. Essa

sottolinea altresì l'intervenuto mutamento di circostanze, ricordando che prima

dell'acquisto da parte sua lo stabile posto sulla particella n. 2135 era

diroccato e apparteneva a una comunione ereditaria i cui membri risiedevano all'estero.

Poco è costato loro, dunque, concedere al vicino un secondo accesso alla

pubblica via, mentre oggi tale servitù offende la riservatezza dei suoi

inquilini. Del resto la situazione è cambiata – soggiunge l'attrice – anche per

il fondo dominante, giacché in passato non si era soliti recingere i fondi, i

quali potevano essere attraversati da tutti. Per di più, ai tempi l'entrata di

entrambe le proprietà era quella a nord, che dagli edifici dà direttamente sul

sentiero pubblico. In definitiva, a parere dell'appellante, nella fattispecie il

Pretore si è limitato a considerare gli interessi soggettivi del convenuto,

senza ponderare i contrapposti vantaggi e svantaggi per le parti.

4. In questa sede

l'attrice ha rinunciato a postulare la cancellazione della servitù siccome

priva d'interesse per il fondo dominante (art. 736 cpv. 1 CC). Ribadisce nondimeno

che la servitù è di lieve importanza in confronto alla gravità dell'onere per

il fondo dominante, ciò che ne giustifica il riscatto a norma dell'art. 736

cpv. 2 CC. Ora, l'art. 736 cpv. 2 CC presuppone che, dopo la

sua costituzione, la servitù abbia perduto interesse per il proprietario del

fondo dominante o sia divenuta sproporzionatamente gravosa per il proprietario

del fondo serviente, al punto da non giustificarsi la sua con­servazione (I

CCA, sentenza inc. 11.2007.30 dell'11 agosto 2008, consid. 9 con

richiamo a DTF 107 II 339; Steinauer,

Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 386 n. 2274 seg. con citazioni di giurisprudenza). Ciò implica

una ponderazione d'interessi fondata sul principio per cui una servitù

non può essere mantenuta per uno scopo diverso da quello per cui è stata

costituita (identità della servitù: DTF 107 II 334 consid. 3, 121 III 54

consid. 2a). Il riscatto dell'art. 736 cpv. 2 CC non è destinato invece a

correggere una sproporzione iniziale tra l'onere imposto al proprietario del

fondo serviente e il vantaggio che deriva al proprietario del fondo dominante (Steinauer, loc. cit.; Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 3ª

edizione, pag. 327 n. 1311).

5. Nel

caso specifico non consta che la servitù abbia perduto interesse per il

proprietario del fondo dominante. L'ispezione del registro fondiario non ha

consentito di individuare elementi di rilievo circa lo scopo iniziale del passo.

Sta di fatto che questo serve, da sempre, per raggiungere dal sentiero pubblico

l'entrata sud dell'edificio esistente sull'odierna particella n. 2144. Può darsi

che ai tempi nello stabile si trovasse un'osteria e che l'ingresso principale

dell'osteria fosse proprio quello a sud. La scomparsa dell'osteria non

significa tuttavia che la servitù abbia perduto interesse per il fondo

dominante. La ponderazione dei vantaggi che conseguono al fondo dominante e

degli oneri che derivano al fondo serviente da un intervenuto cambiamento di

situazione va rapportata al momento in cui la servitù è stata costituita. In

concreto la servitù è stata iscritta nel registro fondiario il 10 novembre

1995. Che di fatto il passo fosse esercitato già prima poco giova quindi ai

Considerandi

fini del giudizio, tanto meno ove si consideri che l'osteria dev'essere stata

chiusa in tempi lontani, lo stabile dell'attrice essendo rimasto disabitato almeno

dal 1979 al maggio del 2001 (I CCA, sentenza inc. 11.2001.43 dell'11 maggio

2001, lett. A). Allorché la servitù è stata costituita, di conseguenza,

l'osteria era già scomparsa da decenni. Nelle circostanze descritte nulla

induce a desumere che dal 1995 a oggi lo scopo del passo sia scemato o venuto

meno.

6.

Rimane

da esaminare se dopo la costituzione della servitù sia intervenuto un aggravamento

dell'onere a carico del fondo serviente, al punto da rendere proporzionalmente

esiguo l'interesse alla conservazione del diritto. L'attrice intravede simile aggravio

nel fatto che, avendo essa ricavato due alloggi dalla sua casa precedentemente

in disuso, le famiglie che occupano lo stabile sono disturbate da un passo che corre

proprio davanti alle loro abitazioni, per di più su una porzio­ne di giardino che

tali famiglie desidererebbero sfruttare senza essere infastidite dal transito del

vicino, dei suoi ospiti o dei suoi fornitori. Non a torto il Pretore ha

rilevato tuttavia che tale stato di cose è da ascrivere all'appellante

medesima, la quale non può dunque prevalersene (Riemer,

Die beschränkten dinglichen Rechte, vol. II, 2ª edizione, § 11 n. 37 in fine con riferimento a DTF 107 II

339). Comunque sia, non basta che un intervenuto mutamento di situazione

implichi un certo aggravio per il fondo serviente; per giustificare un riscatto

della servitù a norma dell'art. 736 cpv. 2

CC occorre che il fondo serviente non possa più essere adoperato in modo

razionale (Steinauer, op. cit.,

pag. 387 n. 2275a). Dalle fotografie agli atti non può dirsi che la proprietà

dell'attrice, pur ristrutturata di recente, non sia più utilizzabile secondo

logica a causa della contestata servitù di passo. Anche sotto questo profilo un

riscatto della servitù non entra quindi in linea di conto.

7.

In

subordine l'attrice chiede che la servitù “venga spostata verso sud, al limite

della zona edificabile per evitare, perlomeno in parte, l'attraversamento della

zona dove vivono normalmente gli inquilini quando stanno in giardino e

un'eccessiva intrusione verso l'interno delle loro case” (appello, pag. 11).

Ancorché formulata solo nel memoriale conclusivo, la domanda era apparentemente

ammissibile, il giudice che non riscontri gli estremi per una cancellazione della

servitù potendo nondimeno disporne il trasporto (Petitpierre in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 22 ad art. 736; Liver in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 21 e 184 ad art. 736; Temperli, Die Problematik bei der

Aufhebung und Ablösung von Grunddienst­barkeiten [ZGB 736], Zurigo 1975, pag.

156.

con richiamo). Se non che, come ha rilevato il Pretore, tutto si ignora su

quale sia concretamente il percorso alternativo proposto. L'appellante invoca

il doc. D, ma da tale planimetria nulla si evince, men che meno sul limite

della zona edificabile. Ciò rende impossibile valutare se il prospettato

spostamento della servitù avverrebbe “sopra un'altra parte [del fondo

serviente] non meno adatta per il fondo dominante” (art. 742 cpv. 1 CC; sui

quattro requisiti cumulativi richiesti per un trasporto di servitù v. Rep. 1998

pag. 198 consid. 3; cfr. anche RtiD II-2005 pag. 714 consid. 5). Onde, una

volta ancora, l'infondatezza dell'appello.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni per il

tramite di un patrocinatore,

un'equa indennità per ripetibili.

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso nella prospettiva dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile (ordinanza emessa dal Pretore il 19

novembre 2007 su invito della Camera).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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