11.2007.178
Autorizzazione di vendere fondi di un tutelato a trattative private
22 febbraio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2007.178
Data decisione, Autorità:
22.02.2008, ICCA
Titolo:
Autorizzazione di vendere fondi di un tutelato a trattative private
FONDO
art. 404 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2007.178
Lugano
22 febbraio
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 236.0.1990
(autorizzazione alla vendita di fondi) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 18, Faido
riguardante
l'acquisto a trattative private di un fondo appartenente a
CO 3
(rappresentato
dalla tutrice CO 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 12 novembre 2007 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il 13 settembre 2007 dalla Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1990 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito in favore
di CO 3 (1948) una tutela volontaria. Il 3 ottobre 2002 la Commissione tutoria
regionale 18 ha confermato il provvedimento e ha designato in veste di tutrice CO
2. CO 3 è proprietario per un quarto della particella
n. 506 RFD di __________ (grotto, 17 m²). I rimanenti tre quarti appartengono a AP 1. Il 28 agosto 2007 la Commissione tutoria regionale ha deciso la vendita a trattative private della
quota in comproprietà del pupillo per fr. 8000.– a AP 1, riservata l'approvazione
dell'Autorità di vigilanza. Con decisione del 13 settembre 2007 l'Autorità di
vigilanza ha approvato la richiesta.
B. Contro la decisione appena citata AP 1 ha presentato un appello (“ricorso”) del 12 novembre 2007 nel quale insorge contro il prezzo a lei chiesto di
fr. 8000.– per l'acquisto della quota, proponendo di ridurlo a fr. 2500.–.
L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Lo stesso
giorno AP 1 ha introdotto nei confronti della medesima decisione una domanda di
revisione davanti all'Autorità di vigilanza. Con decisione del 10 dicembre 2007
quest'ultima ha dichiarato la domanda irricevibile.
in diritto: 1. Le
decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro
venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La
procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità –
per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella
fattispecie la decisione impugnata non è stata intimata a AP 1, che ne ha
unicamente ricevuto copia il 7 novembre 2007 da CO 2. Interposto nel lasso di
cinque giorni dalla ricezione di quella copia, il “ricorso” può dunque essere
trattato come appello.
2. Giusta l'art. 420 cpv. 2 CC il tutelato e ogni interessato
possono ricorrere all'Autorità di vigilanza contro le decisioni dell'autorità
tutoria. Per “ogni interessato” non si intende qualsiasi terzo, ma solo
chi invochi legittimi interessi del pupillo o chi lamenti una violazione dei
suoi propri diritti o interessi personali (DTF 121 III 3 consid. 2a; più
restrittivo: Geiser, Basler
Kommentar, ZGB II, 3ª edizione,
n. 31 ad art. 420). In concreto AP 1 non pretende di difendere legittimi
interessi di CO 3, tanto meno ove si consideri che chiede di ridurre il prezzo
di vendita. Quanto alla violazione di diritti o interessi personali, il ricorrente deve far valere facoltà
soggettive o aspettative proprie garantite dal diritto tutelare (DTF 103 II 73 consid.
2; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014a; Meier, Le consentement des autorités
de tutelle aux actes du tuteur, Friburgo 1994, pag. 193 segg.). AP 1 non adombra nulla del genere. Chiede solo di
ridurre il prezzo fissato dalla Commissione tutoria per cederle la quota in comproprietà del pupillo (si veda un
caso analogo in: SJZ 86/1990 pag. 181 n. 3 consid.
b). Ciò non connota tuttavia né un diritto soggettivo né un'aspettativa
garantita dalla legge. L'appello va dunque dichiarato irricevibile già per tale
ragione.
3. Si
aggiunga che, quand'anche si volesse ritenere sufficiente un interesse meramente
economico da parte di chi ricorre (v. Good,
Das Ende des Amtes des Vormundes, Friburgo 1991, pag. 116 n. 178; contra:
Meier, op. cit., pag. 197 in fondo con rinvio alla nota 264 con
riferimenti), l'esito del giudizio non muterebbe. Nella decisione impugnata l'Autorità
di vigilanza ha approvato la vendita della quota in comproprietà per fr. 8000.–,
poiché tale cifra corrisponde al valore venale della quota medesima stimato
dalla ditta __________ di __________. L'appellante sostiene che in
passato il valore “commerciale”
dell'intera particella era stato valutato in fr. 5000.– (relazione allegata
alla perizia della ditta __________) e nel 2006 in fr. 9000.– dall'Istituto delle assicurazioni sociali (relazione dell'arch. __________, allegata
all'appello). Per tacere del fatto nondimeno che la ditta __________
ha definito il primo valore “manifestamente inferiore alla realtà
economica dei beni esaminati” e che del secondo nemmeno è dato di sapere se esso
si riferisca all'intero immobile o a una sola quota di comproprietà (lettera
del 18 maggio 2006 di AP 1, allegata all'appello), dagli atti risulta che il 16 marzo 2004 R__________ M__________, padre dell'appellante, ha
acquistato con due atti rogati dal notaio __________ di __________ una quota di
1/16 della particella per fr. 3000.– e un'altra
quota di 3/16 del medesimo fondo per fr. 5000.–. Non
si può dire pertanto che la stima del perito incaricato dall'Autorità di
vigilanza appaia inattendibile al punto da compromettere gli interessi del
pupillo a causa di un prezzo di vendita inaccessibile.
4. Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili, l'appello non essendo
stato intimato e non avendo provocato costi presumibili.
5. Circa
Fatti
i rimedi esperibili avverso l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
Considerandi
cpv. 1 lett. d LTF), il valore della quota di comproprietà in discussione non
supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulla spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
– Commissione tutoria regionale 18, Faido;
–.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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