Lexipedia

Decisione

11.2007.179

Rimozione del curatore

20 giugno 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i rendiconti, seppur tardivi, sarebbero sempre stati avvalorati dalla Commissione

tutoria regionale. L'autorità ha infine reputato conforme al principio della

proporzionalità la rimozione del curatore. Onde il respingimento del ricorso.

3. L’appellante

si duole di nuovo di fronte a questa Camera di una violazione del suo diritto

di essere sentito. Egli ritiene che la Commissione tutoria regionale avrebbe

dovuto dargli “la possibilità di essere sentito nel corso di una seduta, dopo

la quale la CTR avrebbe dovuto decidere la sua rimozione o meno”, e che “la

circostanza secondo cui in passato, allorquando la CTR ha deciso di

"ammonire" il curatore, sollecitandolo a rispettare i termini di

consegna dei rendiconti, al curatore è stata data possibilità di prendere

posizione in merito, non può sanare in alcun modo l'agire irrito della CTR”.

Il

ricorso a un'autorità di ricorso dotata di cognizione piena sana, in ogni caso,

un'eventuale violazione del diritto di essere sentito (cfr. Good, Das Ende des Amtes des Vormundes,

Friburgo 1992, § 5 n. 211, pag. 122; Geiser

in: Basler Kommentar – ZGB I, 3a edizione, n. 19 ad art. 373 CC; v.

anche: I CCA, sentenza inc. 11.1999.135 del 14 marzo

2000, consid. 2). AP 1 ha espresso

il suo punto di vista dapprima all'Autorità di vigilanza sulle tutele con il

ricorso del 4 giugno 2007 e, in seguito, a questa Camera con l'appello del 22

ottobre 2007. Siccome entrambe le istanze godevano, in materia, di pieno potere

cognitivo in fatto e in diritto (art. 424a cpv. 2 e 3 CPC ticinese), la

doglianza si rivela priva di fondamento.

4. L'appellante

ritiene che la decisione dell'Autorità di vigilanza sia arbitraria, non essendo

adempiuti i presupposti necessari per la rimozione del curatore indicati

all'art. 445 CC. A suo dire, il ritardo nella presentazione dei rendiconti

annuali non costituisce, da solo, grave negligenza a norma del predetto

articolo, né lo rende indegno o inidoneo a svolgere la funzione di curatore. Le

infrazioni di cui all'art. 445 CC devono essere considerate – soggiunge

l'appellante – alla stregua di negligenze lievi se, come asserito

nell'evenienza, il pupillo non ha subito alcun pregiudizio, se i suoi interessi

non sono stati minacciati e se il curatore ha ripristinato il controllo

sull'amministrazione.

Nella

fattispecie, AP 1 ha ripetutamente disatteso i termini per la presentazione dei

rendiconti annuali, ignorando i solleciti pervenutigli dalla Commissione

tutoria regionale. In linea di principio, omissioni del genere denotano grave

negligenza nel senso dell'art. 445 cpv. 1 CC (Egger in: Zürcher Kommentar, n. 2 ad art. 445 CC; RDAT II-1998

pag. 164 consid. 4c). L'art. 447 cpv. 2 CC prevede invero che, nei casi meno

gravi, l'autorità tutoria può, anziché pronunciare la rimozione del curatore,

limitarsi a comminarla e infliggere una multa fino a cento franchi. Tale norma

è potestativa e la decisione se lasciare – in caso di violazioni meno gravi –

il tutore in carica oppure se rimuoverlo rientra nella latitudine di apprezzamento

dell'autorità tutoria (Good, op.

cit., § 5 n. 68, pag. 94). Prima della presente procedura, la Commissione

tutoria regionale ha comminato a AP 1 la sua sostituzione in caso di mancata

presentazione dei rendiconti annuali entro i termini fissati in due altre

occasioni: il 4 maggio 2006 (per i rendiconti relativi agli anni 2004 e

2005) e il 6 febbraio 2007 (per il 2005). Poi, il 29 marzo 2007 essa ha di

nuovo invitato il curatore – assortendo tale sollecito con una comminatoria di

Considerandi

sostituzione – a volere rendere, entro un termine di venti giorni, il

rendiconto del 2006. Trascorso infruttuoso il termine, essa ne ha pronunciato

la rimozione.

In concreto, la

Commissione tutoria regionale ha dapprima trattato le negligenze – sistematiche

– del curatore come lievi, limitandosi a comminargli la rimozione. In esito al

mancato rispetto dell'ultimo termine assegnato a AP 1, la Commissione tutoria

regionale ha pronunciato nei confronti di quest'ultimo la rimozione, già più

volte comminata. Ne segue che – quand'anche si volesse ritenere lieve ogni

singola negligenza di AP 1 – la decisione di rimozione si rivela corretta. A

ciò nulla cambia il fatto che i rendiconti annuali siano sempre stati approvati

dall'autorità tutoria.

5.

L’appellante si rifà,

invero, a una decisione di questa Camera per affermare che la scelta della

Commissione tutoria regionale è errata. In realtà, in quella decisione (RDAT

II-1998 pag. 164), questa Camera aveva sì ritenuto delle manchevolezze minori

da parte del curatore, che era stato rimosso dalla Commissione tutoria. Se non

che, in quell’occasione, questa Camera aveva parzialmente accolto il ricorso

del curatore poiché la destituzione non era stata preceduta da una comminatoria

ai sensi dell’art. 447 cpv. 2 CC, decidendo per l’appunto che il curatore era

reso attendo che un’eventuale nuova mancanza ai propri obblighi avrebbe potuto

condurlo a rimozione a norma dell’art. 445 CC. La fattispecie dell’odierna

decisione è diversa, proprio perché i ritardi accumulati da AP 1 sono stati più

volte oggetto di comminatorie. Il precedente giurisprudenziale non soccorre in

alcun modo l'appellante.

6.

AP 1 lamenta anche una violazione dei principi di proporzionalità e di opportunità.

Egli assevera, in particolare, che i ritardi nella presentazione dei rendiconti

annuali non avrebbero mai comportato un pregiudizio o una minaccia per la pupilla,

che l'autorità tutoria avrebbe sempre approvato i rendiconti annuali, senza sollevare

critiche in merito al suo operato, che la madre sarebbe a sua volta sempre

stata soddisfatta del suo modo di svolgere l'incarico di curatore, che i suoi

rapporti con quest'ultima sarebbero ottimi e che egli s'impegna a voler

rispettare, in futuro, i termini per la presentazione per dei rendiconti

annuali. Infine, AP 1 sostiene di prestarsi quale curatore a titolo gratuito,

mentre l'avv. CO 3 verrebbe retribuito secondo il suo tariffario professionale.

Un simile aggravio a carico della sostanza della curatelata non sarebbe

giustificato dalla situazione finanziaria concreta, definita “semplice” dalla

Commissione tutoria regionale.

Le

censure sollevate da AP 1 in merito alla proporzionalità e all'opportunità

della sua rimozione e sostituzione con l'avv. CO 3 sono sprovviste di buon

diritto. Infatti, per il principio della proporzionalità, tra diverse misure

disponibili, l'autorità tutoria deve scegliere – tra quelle atte a raggiungere

lo scopo – quella meno incisiva. Nell'evenienza, la misura meno incisiva (la

comminatoria della rimozione) si è dimostrata inadeguata: non ha infatti indotto

AP 1 a presentare tempestivamente i rendiconti annuali. La sua rimozione e

sostituzione con l'avv. CO 3 – presa quale ultima ratio – non viola dunque

il principio della proporzionalità. Considerata l'inadempienza del curatore e

l'inefficacia di misure alternative, la sanzione pronunciata dalla Commissione

tutoria regionale si rivela anche opportuna. Poco importa poi che i rendiconti

siano stati approvati o che i rapporti con la madre siano buoni o che il nuovo

curatore costi di più. Non sono infatti criteri idonei a giustificare il

ritardo nella consegna dei rendiconti, ove appena si consideri la semplicità

della fattispecie, sottolineata dall'appellante medesimo.

7.

Ne

segue che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre

non si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale,

intervenuta nel quadro delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF

per analogia).

8.

Per

quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in merito alla rimozione o alla

sostituzione di un curatore, è dato ricorso al Tribunale federale senza

riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

dell’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster