11.2007.179
Rimozione del curatore
20 giugno 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2007.179
Data decisione, Autorità:
20.06.2012, ICCA
Titolo:
Rimozione del curatore
CURATORE
RIMOZIONE
art. 445 CC
art. 446 CC
art. 447 CC
Incarto n.
11.2007.179
Lugano
20 giugno
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 317.1999/R.51.2007
(rimozione del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
alla
Commissione
tutoria regionale 2,
Mendrisio
per
quanto riguarda la sua sostituzione come curatore di
CO 2,
con l'avv.
CO 3,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 ottobre 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 28
settembre 2007 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 13 luglio 1999 l’allora Delegazione tutoria di Mendrisio ha istituito
in favore di CO 2 (1940) una curatela volontaria. Curatore è stato designato il
figlio, AP 1. Quest'ultimo, dal 2002, ha presentato i rendiconti annuali con notevole ritardo. Egli è stato finanche convocato dalla la Commissione
tutoria regionale 2, invano. I conti del 2002 e del 2003 sono stati approvati dall'autorità
tutoria il 19 gennaio 2006. Il rendiconto per il 2004 è stato approvato il 26
ottobre 2006 e quello per il 2005 il 22 marzo 2007. Nel complesso, tra il 2004
e il 2007 la Commissione tutoria regionale ha sollecitato nove volte AP 1 a presentare i conti annuali, impartendogli anche la comminatoria di sostituzione.
B. Il
29 marzo 2007 la Commissione tutoria regionale, non avendo ricevuto il
rendiconto del 2006, ha impartito al curatore un termine di venti giorni per
presentarlo, con la comminatoria che, in caso di inadempienza, egli sarebbe
stato sostituito “senza ulteriori comunicazioni” prospettandogli inoltre
l'avvio di una procedura disciplinare. Trascorso infruttuoso tale termine, il
24 maggio 2007 la Commissione tutoria regionale ha rimosso AP 1 dal suo
incarico e ha nominato l'avv. CO 3 nuovo curatore di CO 2.
C. Il 4
giugno 2007 AP 1 ha impugnato tale decisione all'Autorità di vigilanza sulle
tutele, per fare accertare – previa concessione dell'effetto sospensivo – la
nullità (rispettivamente, in via subordinata, l'annullamento) del provvedimento
adottato dalla Commissione tutoria regionale, chiedendo, di conseguenza, di
essere “pienamente reintegrato nella sua carica di curatore della signora CO 2 __________”.
Il 6 giugno 2007 il curatore ha inoltrato alla Commissione tutoria regionale il
rendiconto 2006. Con osservazioni del 21 giugno 2007 la Commissione tutoria
regionale ha proposto di respingere il ricorso. Con decisione del 28 settembre 2007, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, rinunciando al prelievo di tasse
di giustizia e all'assegnazione di ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 22 ottobre 2007 a questa Camera, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo – di riformare la
decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele nel senso di dichiarare nulla
la decisione del 24 maggio 2007 della Commissione tutoria regionale e di reintegrarlo
nella sua funzione. Con osservazioni del 27 dicembre 2007 la Commissione
tutoria regionale, riconfermandosi nella sua decisione del 24 maggio 2007, ha proposto di respingere l'appello. Con decreto del 19 novembre 2007 la richiesta di effetto sospensivo
formulata dall'appellante è stata dichiarata senza oggetto dal presidente di
questa Camera.
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al
31 dicembre 2010 erano appellabili a questa Camera entro venti giorni dalla
notifica (vecchio art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La
decisione impugnata è stata notificata all'appellante il 1° ottobre 2007
(appello, “In ordine”, pag. 3). Inviato il 22 ottobre 2007, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha dapprima respinto la censura inerente alla violazione
del diritto di essere sentito invocata dal curatore siccome “in più occasioni
il ricorrente è stato invitato a prendere posizione relativamente ai continui
ritardi nella presentazione dei rendiconti finali” rilevando persino che egli,
nel 2004, non si sarebbe presentato a una seduta indetta per chiarire i motivi
dei ritardi. La medesima autorità ha poi spiegato che, a norma dell'art. 445
CC, applicabile per analogia anche ai rapporti di curatela, non vi è una “grave
negligenza” tale da giustificare la rimozione del curatore “solamente in
presenza di un unico atto o comportamento estremamente riprovevoli”, “bensì anche
in presenza di manchevolezze minori, le quali sommate, permettono comunque di
definire l'operato del tutore/curatore estremamente negligente e grave”. In
concreto, l'Autorità di vigilanza ha quindi ravvisato una “grave negligenza”
nella sistematica produzione tardiva dei rendiconti annuali. Tale comportamento
è – a mente dell'autorità – reso più negligente dalla professione del curatore
(fiduciario commercialista) e dalla semplicità della gestione finanziaria della
madre. Essa non ha nemmeno accolto la giustificazione di AP 1 secondo la quale
Fatti
i rendiconti, seppur tardivi, sarebbero sempre stati avvalorati dalla Commissione
tutoria regionale. L'autorità ha infine reputato conforme al principio della
proporzionalità la rimozione del curatore. Onde il respingimento del ricorso.
3. L’appellante
si duole di nuovo di fronte a questa Camera di una violazione del suo diritto
di essere sentito. Egli ritiene che la Commissione tutoria regionale avrebbe
dovuto dargli “la possibilità di essere sentito nel corso di una seduta, dopo
la quale la CTR avrebbe dovuto decidere la sua rimozione o meno”, e che “la
circostanza secondo cui in passato, allorquando la CTR ha deciso di
"ammonire" il curatore, sollecitandolo a rispettare i termini di
consegna dei rendiconti, al curatore è stata data possibilità di prendere
posizione in merito, non può sanare in alcun modo l'agire irrito della CTR”.
Il
ricorso a un'autorità di ricorso dotata di cognizione piena sana, in ogni caso,
un'eventuale violazione del diritto di essere sentito (cfr. Good, Das Ende des Amtes des Vormundes,
Friburgo 1992, § 5 n. 211, pag. 122; Geiser
in: Basler Kommentar – ZGB I, 3a edizione, n. 19 ad art. 373 CC; v.
anche: I CCA, sentenza inc. 11.1999.135 del 14 marzo
2000, consid. 2). AP 1 ha espresso
il suo punto di vista dapprima all'Autorità di vigilanza sulle tutele con il
ricorso del 4 giugno 2007 e, in seguito, a questa Camera con l'appello del 22
ottobre 2007. Siccome entrambe le istanze godevano, in materia, di pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto (art. 424a cpv. 2 e 3 CPC ticinese), la
doglianza si rivela priva di fondamento.
4. L'appellante
ritiene che la decisione dell'Autorità di vigilanza sia arbitraria, non essendo
adempiuti i presupposti necessari per la rimozione del curatore indicati
all'art. 445 CC. A suo dire, il ritardo nella presentazione dei rendiconti
annuali non costituisce, da solo, grave negligenza a norma del predetto
articolo, né lo rende indegno o inidoneo a svolgere la funzione di curatore. Le
infrazioni di cui all'art. 445 CC devono essere considerate – soggiunge
l'appellante – alla stregua di negligenze lievi se, come asserito
nell'evenienza, il pupillo non ha subito alcun pregiudizio, se i suoi interessi
non sono stati minacciati e se il curatore ha ripristinato il controllo
sull'amministrazione.
Nella
fattispecie, AP 1 ha ripetutamente disatteso i termini per la presentazione dei
rendiconti annuali, ignorando i solleciti pervenutigli dalla Commissione
tutoria regionale. In linea di principio, omissioni del genere denotano grave
negligenza nel senso dell'art. 445 cpv. 1 CC (Egger in: Zürcher Kommentar, n. 2 ad art. 445 CC; RDAT II-1998
pag. 164 consid. 4c). L'art. 447 cpv. 2 CC prevede invero che, nei casi meno
gravi, l'autorità tutoria può, anziché pronunciare la rimozione del curatore,
limitarsi a comminarla e infliggere una multa fino a cento franchi. Tale norma
è potestativa e la decisione se lasciare – in caso di violazioni meno gravi –
il tutore in carica oppure se rimuoverlo rientra nella latitudine di apprezzamento
dell'autorità tutoria (Good, op.
cit., § 5 n. 68, pag. 94). Prima della presente procedura, la Commissione
tutoria regionale ha comminato a AP 1 la sua sostituzione in caso di mancata
presentazione dei rendiconti annuali entro i termini fissati in due altre
occasioni: il 4 maggio 2006 (per i rendiconti relativi agli anni 2004 e
2005) e il 6 febbraio 2007 (per il 2005). Poi, il 29 marzo 2007 essa ha di
nuovo invitato il curatore – assortendo tale sollecito con una comminatoria di
Considerandi
sostituzione – a volere rendere, entro un termine di venti giorni, il
rendiconto del 2006. Trascorso infruttuoso il termine, essa ne ha pronunciato
la rimozione.
In concreto, la
Commissione tutoria regionale ha dapprima trattato le negligenze – sistematiche
– del curatore come lievi, limitandosi a comminargli la rimozione. In esito al
mancato rispetto dell'ultimo termine assegnato a AP 1, la Commissione tutoria
regionale ha pronunciato nei confronti di quest'ultimo la rimozione, già più
volte comminata. Ne segue che – quand'anche si volesse ritenere lieve ogni
singola negligenza di AP 1 – la decisione di rimozione si rivela corretta. A
ciò nulla cambia il fatto che i rendiconti annuali siano sempre stati approvati
dall'autorità tutoria.
5.
L’appellante si rifà,
invero, a una decisione di questa Camera per affermare che la scelta della
Commissione tutoria regionale è errata. In realtà, in quella decisione (RDAT
II-1998 pag. 164), questa Camera aveva sì ritenuto delle manchevolezze minori
da parte del curatore, che era stato rimosso dalla Commissione tutoria. Se non
che, in quell’occasione, questa Camera aveva parzialmente accolto il ricorso
del curatore poiché la destituzione non era stata preceduta da una comminatoria
ai sensi dell’art. 447 cpv. 2 CC, decidendo per l’appunto che il curatore era
reso attendo che un’eventuale nuova mancanza ai propri obblighi avrebbe potuto
condurlo a rimozione a norma dell’art. 445 CC. La fattispecie dell’odierna
decisione è diversa, proprio perché i ritardi accumulati da AP 1 sono stati più
volte oggetto di comminatorie. Il precedente giurisprudenziale non soccorre in
alcun modo l'appellante.
6.
AP 1 lamenta anche una violazione dei principi di proporzionalità e di opportunità.
Egli assevera, in particolare, che i ritardi nella presentazione dei rendiconti
annuali non avrebbero mai comportato un pregiudizio o una minaccia per la pupilla,
che l'autorità tutoria avrebbe sempre approvato i rendiconti annuali, senza sollevare
critiche in merito al suo operato, che la madre sarebbe a sua volta sempre
stata soddisfatta del suo modo di svolgere l'incarico di curatore, che i suoi
rapporti con quest'ultima sarebbero ottimi e che egli s'impegna a voler
rispettare, in futuro, i termini per la presentazione per dei rendiconti
annuali. Infine, AP 1 sostiene di prestarsi quale curatore a titolo gratuito,
mentre l'avv. CO 3 verrebbe retribuito secondo il suo tariffario professionale.
Un simile aggravio a carico della sostanza della curatelata non sarebbe
giustificato dalla situazione finanziaria concreta, definita “semplice” dalla
Commissione tutoria regionale.
Le
censure sollevate da AP 1 in merito alla proporzionalità e all'opportunità
della sua rimozione e sostituzione con l'avv. CO 3 sono sprovviste di buon
diritto. Infatti, per il principio della proporzionalità, tra diverse misure
disponibili, l'autorità tutoria deve scegliere – tra quelle atte a raggiungere
lo scopo – quella meno incisiva. Nell'evenienza, la misura meno incisiva (la
comminatoria della rimozione) si è dimostrata inadeguata: non ha infatti indotto
AP 1 a presentare tempestivamente i rendiconti annuali. La sua rimozione e
sostituzione con l'avv. CO 3 – presa quale ultima ratio – non viola dunque
il principio della proporzionalità. Considerata l'inadempienza del curatore e
l'inefficacia di misure alternative, la sanzione pronunciata dalla Commissione
tutoria regionale si rivela anche opportuna. Poco importa poi che i rendiconti
siano stati approvati o che i rapporti con la madre siano buoni o che il nuovo
curatore costi di più. Non sono infatti criteri idonei a giustificare il
ritardo nella consegna dei rendiconti, ove appena si consideri la semplicità
della fattispecie, sottolineata dall'appellante medesimo.
7.
Ne
segue che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre
non si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale,
intervenuta nel quadro delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF
per analogia).
8.
Per
quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in merito alla rimozione o alla
sostituzione di un curatore, è dato ricorso al Tribunale federale senza
riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
dell’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli
art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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