Lexipedia

Decisione

11.2007.18

Modifica di sentenza di divorzio: riduzione del contributo alimentare per i figli

16 febbraio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i figli D__________ (10 dicembre 1999) e M__________ (31 maggio 2002) alla

madre, con obbligo per il padre di versare un contributo alimentare di fr.

600.– mensili a ciascuno di loro (assegni familiari non compresi).

B. AO 1

si è risposato il 24 giugno 2005 con __________ (1978), dalla quale ha avuto il

figlio S__________ (22 novembre 2005). Il 23 ottobre 2006 egli ha convenuto la

prima moglie davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere una

riduzione del contributo alimentare dovuto ai figli. Alla discussione del 13 novembre

2006 la convenuta ha proposto di respingere la richiesta.

C. Statuendo

il 29 gennaio 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha

accolto l'istanza, nel senso che dal febbraio del 2007 ha ridotto il contributo

alimentare per D__________ in fr. 278.– mensili e quello per M__________ in fr.

248.–, assegni familiari non compresi. Non sono state prelevate tasse né spese.

Le ripetibili sono state compensate.

D. Contro

la sentenza predetta AP 1 ha presentato un “ricorso” del 30 gennaio 2007 in cui

sostiene che il suo reddito mensile non è di fr. 3219.–, come figura nella

sentenza impugnata, ma di soli fr. 2219.– mensili (fr. 1208.– di stipendio per

attività al 50% e fr. 1011.– di assegno familiare integrativo), e chiede di

correggere il giudizio impugnato di conseguenza. Il “ricorso” non ha formato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. L'unico rimedio esperibile contro la sentenza del Segretario assessore

è l'appello, sia che la modifica di una sentenza di divorzio sul contributo di

mantenimento per i figli sia retta dagli art. 425 segg. CPC, sia tale modifica

sia disciplinata dalla procedura ordinaria (art. 165 segg. CPC). Il “ricorso” va dunque trattato come appello. Introdotto nel termine di dieci

giorni dall'intimazione della sentenza impugnata, esso è in ogni modo

tempestivo (art. 308 cpv. 1 e 428 cpv. 2 CPC).

2.

I presupposti

che giustificano una modifica del contributo per figli minorenni sono già stati

evocati dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 3). In concreto questi ne

ha ravvisato gli estremi nella nascita del figlio S__________, che impone di

ricalcolare i contributi di mantenimento definiti nella sentenza di divorzio

sulla sola base dei figli nati dal primo matrimonio. Ciò premesso, il

Segretario assessore ha accertato che il reddito netto di AO 1 ammonta a fr.

4947.50

mensili, che la seconda moglie non lavora, dovendosi occupare di S__________,

e che il fabbisogno dei coniugi è fr. 4145.20 mensili (onde un margine

disponibile di fr. 802.30 mensili). Calcolato in fr. 1372.– mensili il

fabbisogno in denaro di D__________, in fr. 1222.– mensili quello di M__________

e fr. 1355.– mensili quello di Sebastian, egli ha constatato un ammanco di fr.

3146.70

mensili. Tutti e tre i figli dovendo essere trattati paritariamente, il

primo giudice ha suddiviso la disponibilità mensile di AO 1 (fr. 802.30

mensili) tra di loro in proporzione al rispettivo fabbisogno. Ne è risultato un

contributo ali­mentare di fr. 278.– mensili per D__________ e uno di fr. 248.– men­sili

per M__________ (assegni familiari non compresi).

3.

L'appellante

rimprovera al primo giudice di avere accertato il suo reddito in fr. 3219.– mensili,

mentre le sue entrate sono in realtà di fr. 2219.– mensili. Il fatto è che

l'equivoco in cui sarebbe caduto il Segretario

assessore non influisce sull'esito del giudizio. Certo, il primo giudice ha

rilevato che con un reddito di fr. 3219.– mensili e un fabbisogno minimo di fr.

2435.60

la convenuta ha una disponibilità mensile di fr. 783.40 con cui può

coprire, almeno in parte, il fabbisogno dei figli (sentenza impugnata, consid. 9). Avesse entrate per soli fr. 2219.– mensili, essa si

troverebbe addirittura in ammanco. Seppure ciò fosse, in ogni modo, la convenuta

non pretende che AO 1 possa mettere a disposizione dei ragazzi più di fr.

820.30

mensili complessivi. Che essa abbia introiti per fr. 2219.– mensili o

per fr. 3219.– mensili, di conseguenza, nulla cambia per quanto attiene

all'ammontare dei contributi di mantenimento e il risultato rimane invariato. Ne

segue che, pur trattato come appello, il ricorso cade nel vuoto.

4.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC). Appare nondimeno equo rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo chiaramente sprovvista di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non

si pone peraltro problema di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo

stato intimato a AO 1 per osservazioni e non avendo cagionato perciò costi

presumibili.

5.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (complessivi fr. 526.– mensili capitalizzati fino alla maggiore età

dei figli) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia

civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Trattato

come appello, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta

giorni dalla notificazione per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster