11.2007.18
Modifica di sentenza di divorzio: riduzione del contributo alimentare per i figli
16 febbraio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2007.18
Data decisione, Autorità:
16.02.2007, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio: riduzione del contributo alimentare per i figli
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROCEDURA PER L'ASSISTENZA TRA PARENTI
art. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2007.18
Lugano
16 febbraio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.292 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza del 23 ottobre 2006 da
AO 1
contro
AP 1
in sostituzione processuale dei figli
D__________ (1999) e M__________ (2002) __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso”) del 30 gennaio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
29 gennaio 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto
di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24 febbraio 2005 il Pretore della giurisdizione
di Locarno Città ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1976) e AP 1 (1977), affidando
Fatti
i figli D__________ (10 dicembre 1999) e M__________ (31 maggio 2002) alla
madre, con obbligo per il padre di versare un contributo alimentare di fr.
600.– mensili a ciascuno di loro (assegni familiari non compresi).
B. AO 1
si è risposato il 24 giugno 2005 con __________ (1978), dalla quale ha avuto il
figlio S__________ (22 novembre 2005). Il 23 ottobre 2006 egli ha convenuto la
prima moglie davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere una
riduzione del contributo alimentare dovuto ai figli. Alla discussione del 13 novembre
2006 la convenuta ha proposto di respingere la richiesta.
C. Statuendo
il 29 gennaio 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
accolto l'istanza, nel senso che dal febbraio del 2007 ha ridotto il contributo
alimentare per D__________ in fr. 278.– mensili e quello per M__________ in fr.
248.–, assegni familiari non compresi. Non sono state prelevate tasse né spese.
Le ripetibili sono state compensate.
D. Contro
la sentenza predetta AP 1 ha presentato un “ricorso” del 30 gennaio 2007 in cui
sostiene che il suo reddito mensile non è di fr. 3219.–, come figura nella
sentenza impugnata, ma di soli fr. 2219.– mensili (fr. 1208.– di stipendio per
attività al 50% e fr. 1011.– di assegno familiare integrativo), e chiede di
correggere il giudizio impugnato di conseguenza. Il “ricorso” non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. L'unico rimedio esperibile contro la sentenza del Segretario assessore
è l'appello, sia che la modifica di una sentenza di divorzio sul contributo di
mantenimento per i figli sia retta dagli art. 425 segg. CPC, sia tale modifica
sia disciplinata dalla procedura ordinaria (art. 165 segg. CPC). Il “ricorso” va dunque trattato come appello. Introdotto nel termine di dieci
giorni dall'intimazione della sentenza impugnata, esso è in ogni modo
tempestivo (art. 308 cpv. 1 e 428 cpv. 2 CPC).
2.
I presupposti
che giustificano una modifica del contributo per figli minorenni sono già stati
evocati dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 3). In concreto questi ne
ha ravvisato gli estremi nella nascita del figlio S__________, che impone di
ricalcolare i contributi di mantenimento definiti nella sentenza di divorzio
sulla sola base dei figli nati dal primo matrimonio. Ciò premesso, il
Segretario assessore ha accertato che il reddito netto di AO 1 ammonta a fr.
4947.50
mensili, che la seconda moglie non lavora, dovendosi occupare di S__________,
e che il fabbisogno dei coniugi è fr. 4145.20 mensili (onde un margine
disponibile di fr. 802.30 mensili). Calcolato in fr. 1372.– mensili il
fabbisogno in denaro di D__________, in fr. 1222.– mensili quello di M__________
e fr. 1355.– mensili quello di Sebastian, egli ha constatato un ammanco di fr.
3146.70
mensili. Tutti e tre i figli dovendo essere trattati paritariamente, il
primo giudice ha suddiviso la disponibilità mensile di AO 1 (fr. 802.30
mensili) tra di loro in proporzione al rispettivo fabbisogno. Ne è risultato un
contributo alimentare di fr. 278.– mensili per D__________ e uno di fr. 248.– mensili
per M__________ (assegni familiari non compresi).
3.
L'appellante
rimprovera al primo giudice di avere accertato il suo reddito in fr. 3219.– mensili,
mentre le sue entrate sono in realtà di fr. 2219.– mensili. Il fatto è che
l'equivoco in cui sarebbe caduto il Segretario
assessore non influisce sull'esito del giudizio. Certo, il primo giudice ha
rilevato che con un reddito di fr. 3219.– mensili e un fabbisogno minimo di fr.
2435.60
la convenuta ha una disponibilità mensile di fr. 783.40 con cui può
coprire, almeno in parte, il fabbisogno dei figli (sentenza impugnata, consid. 9). Avesse entrate per soli fr. 2219.– mensili, essa si
troverebbe addirittura in ammanco. Seppure ciò fosse, in ogni modo, la convenuta
non pretende che AO 1 possa mettere a disposizione dei ragazzi più di fr.
820.30
mensili complessivi. Che essa abbia introiti per fr. 2219.– mensili o
per fr. 3219.– mensili, di conseguenza, nulla cambia per quanto attiene
all'ammontare dei contributi di mantenimento e il risultato rimane invariato. Ne
segue che, pur trattato come appello, il ricorso cade nel vuoto.
4.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC). Appare nondimeno equo rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo chiaramente sprovvista di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non
si pone peraltro problema di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo
stato intimato a AO 1 per osservazioni e non avendo cagionato perciò costi
presumibili.
5.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (complessivi fr. 526.– mensili capitalizzati fino alla maggiore età
dei figli) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia
civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato
come appello, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta
giorni dalla notificazione per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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