11.2007.180
Ipoteca legale di artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria su un fondo costituito in proprietà per piani
22 novembre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2007.180
Data decisione, Autorità:
22.11.2007, ICCA
Titolo:
Ipoteca legale di artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria su un fondo costituito in proprietà per piani
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
art. 839 CC
art. 961 cpv. 3 CC
art. 22 cpv. 4 RRF
Incarto n.
11.2007.180
Lugano,
22 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.579
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con istanza del 27 aprile 2006 da
AP 1
(ora patrocinata dall' PA 2)
contro
AO 2,
(patrocinati dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 novembre 2007 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa
il 2 novembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 aprile 2006 la AP 1 ha adito il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché fosse iscritta
provvisoriamente in suo favore un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori
per la somma di fr. 23 428.– con interessi al 6% dal 3 marzo 2006 su ognuna delle
proprietà per piani formanti la particella n. 1072 RFD di __________: le
unità n. 25 553 (pari a 282/1000 del fondo di base) e n.
25 555
(pari a 269/1000 del fondo di base), appartenenti a AO 2,
e l'unità n. 25 554 (pari a 449/1000 del fondo di base), appartenente
alla di lui moglie AO 1. Con decreto
cautelare del 2 maggio 2006, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha
ordinato le iscrizioni richieste.
B. Al
contraddittorio del 18 maggio 2006 la AP 1 ha mantenuto la propria istanza, che
Fatti
i convenuti hanno proposto di respingere. L'istante ha replicato, riaffermando
la sua posizione. I convenuti hanno duplicato, ribadendo la propria. Non sono
state assunte prove oltre ai documenti già prodotti, né risulta che le parti abbiano
postulato un dibattimento finale. Statuendo con sentenza del 2 novembre 2007,
il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la cancellazione delle ipoteche
legali iscritte inaudita parte sulle tre proprietà per piani. La tassa di
giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico
dell'istante, tenuta a rifondere ai convenuti un'indennità di fr. 600.– per
ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta con un appello del 17 novembre 2007
per ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo – l'iscrizione provvisoria
delle tre ipoteche legali sia confermata e la sentenza del Pretore riformata
di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto l'istanza, in concreto, perché “di fronte alle contestazioni dei convenuti,
in particolare di fronte al fatto che questi ultimi hanno esplicitamente contestato
che la fattura di fr. 23 428.– emessa in data 3 febbraio 2006 dalla ditta istante si
riferisca esclusivamente alla particella n. 1072 di Pura sulla quale sono state
costituite le quote di PPP di loro proprietà, spettava alla parte istante dimostrare
che tutti i lavori indicati in tale fattura sono stati effettivamente eseguiti
nell'immobile che sorge su detto fondo e inoltre dimostrare in quale misura
detti lavori hanno interessato ogni singola quota di PPP”. La ditta non avendo reso verosimile alcunché,
il Pretore ha ordinato di cancellare le iscrizioni ordinate il 2 maggio 2006 senza
contraddittorio.
2.
Nell'appello
l'istante non pretende di avere reso verosimile in che misura la sua fattura si
riferisse alla particella n. 1072 di __________ né, tanto meno, in che misura
questa riguardasse le singole proprietà per piani. Sostiene che, dato il breve
tempo a disposizione per far iscrivere un'ipoteca legale nel registro fondiario,
non si può esigere un tale grado di precisione da “un semplice artigiano” in una procedura puramente sommaria, salvo cadere nell'eccesso di
formalismo. A suo avviso poi, si fosse trattato di suddividere la somma litigiosa
sulle tre proprietà per piani dei convenuti, il Pretore avrebbe potuto eseguire
il calcolo d'ufficio, fondandosi sulle quote millesimali delle rispettive
unità. In simili circostanze la richiesta di iscrizione provvisoria sarebbe
stata da accogliere, ciò che giustifica di modificare in tal senso la sentenza
impugnata.
3.
Per
ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano
o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 22
cpv. 4 RRF). Deve addurre quindi elementi idonei a far apparire attendibile la
sua stessa qualità di artigiano o imprenditore, l'entità del lavoro e dei materiali
forniti, l'individuazione dell'immobile oggetto dell'intervento, l'ammontare
della pretesa, così come il rispetto del termine trimestrale per ottenere
l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario. La procedura essendo
sommaria, il giudice non deve porre esigenze troppo severe a tale riguardo; in
caso di dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione
sulla legittimità dell'ipoteca legale al pronunciato di merito (Steinauer, Les droits réels, vol. III,
3ª edizione, pag. 288 n. 2891
con rinvii).
4.
Ciò
premesso, nella fattispecie incombeva all'istante rendere verosimile, di fronte
alle contestazioni avversarie, che la fattura di complessivi fr. 23 428.– inviata il 3
dicembre 2006 ai convenuti per “opere di betoncino a Pura blocco C” si riferisse a interventi eseguiti sulla particella n. 1072. Era il
minimo che – come rileva il Pretore – si potesse pretendere, non essendo ragionevolmente
ammissibile che un
proprietario veda gravare il suo fondo di un'ipoteca
legale, fosse solo in via provvisoria, per pretese senza nesso plausibile con
l'immobile. L'istante asserisce che nei “tempi ristrettissimi” a disposizione per ottenere l'ipoteca essa “non poteva attrezzarsi per fare i dovuti calcoli”. Senza dimenticare però che i “tempi ristrettissimi” consistono pur sempre in tre mesi dalla
fine dei lavori (art. 839 cpv. 2 CC), all'artigiano o imprenditore non si
richiedono calcoli soverchi. Basta ch'egli renda verosimile quali interventi siano
stati da lui eseguiti sul fondo da ipotecare.
5.
Si
aggiunga che il Pretore ha ragione anche quando rimprovera all'istante di non avere
reso verosimile in che misura le tre proprietà per piani andassero gravate.
L'appellante invoca l'art. 798 cpv. 3 CC, secondo cui – salvo patto contrario –
un onere a carico di più fondi è ripartito in proporzione al valore di ogni
fondo, ma invano. Tale principio si applica infatti al solo caso in cui più
fondi siano costituiti in pegno per un medesimo credito (art. 798 cpv. 2 CC),
ciò che è possibile solo ove i fondi appartengano allo stesso proprietario o a
condebitori solidali (“pegno
collettivo”). Nel regime della
proprietà per piani non esiste responsabilità solidale dei condomini (Wermelinger, La propriété par étages,
Friburgo 2002, n. 91 ad art. 712c CC), a meno che questi si siano convenzionalmente
impegnati in tal senso verso l'artigiano o l'imprenditore (Wermelinger, op. cit., n. 93 ad art.
712c CC con richiami), ipotesi estranea alla fattispecie. Quanto alle
tre proprietà per piani dei convenuti, esse appartengono due al marito e una
alla moglie. L'istante avrebbe dovuto, pertanto, scindere almeno l'ammontare
complessivo dell'ipoteca richiesta per i lavori effettivamente eseguiti sulle unità
del marito dall'ammontare richiesto per i lavori effettivamente eseguiti sull'unità
della moglie.
6.
Nel
regime della proprietà per piani va invero suddiviso in proporzione alla quota
millesimale attribuita alle varie unità, indipendentemente dal fatto che queste
appartengano a titolari diversi, l'ammontare di un'ipoteca legale per lavori
eseguiti o materiali forniti da artigiani o imprenditori in favore di parti
comuni (Wermelinger, op. cit., n.
91.
ad art. 712c CC). Solo qualora le singole proprietà per piani non
siano già gravate di pegni, in effetti, è ancora possibile ipotecare il fondo
di base per lavori eseguiti su tali parti (art. 648 cpv. 2 CC; Wermelinger, n. 90 ad art. 712c
CC). Sta di fatto che in concreto tutto si ignora del betoncino posato
dall'istante (doc. B). Non è dato di sapere se esso riguardi verosimilmente la
sola particella n. 1072, né in che misura esso abbia verosimilmente riguardato
le due unità condominiali del marito e in che misura quella della moglie, né è
dato di sapere se e in che proporzione esso sia verosimilmente stato posato su
parti comuni. Dolersi che il Pretore abbia dato prova di formalismo eccessivo
in una situazione del genere non è serio.
7.
Gli
oneri del sindacato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato ai
convenuti, cui non ha cagionato spese presumibili.
8.
L'emanazione
dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (fr. 23 428.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– necessaria per un
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2;
– Ufficio
dei registri del Distretto di Lugano
(una
volta scaduto il termine di ricorso al Tribunale federale).
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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