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Decisione

11.2007.180

Ipoteca legale di artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria su un fondo costituito in proprietà per piani

22 novembre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti hanno proposto di respingere. L'istante ha replicato, riaffermando

la sua posizione. I convenuti hanno duplicato, ribadendo la propria. Non sono

state assunte prove oltre ai documenti già prodotti, né risulta che le parti abbiano

postulato un dibattimento finale. Statuendo con sentenza del 2 novembre 2007,

il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la cancellazione delle ipoteche

legali iscritte inaudita parte sulle tre proprietà per pia­ni. La tassa di

giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico

dell'istante, tenuta a rifondere ai convenuti un'indennità di fr. 600.– per

ripetibili.

C. Contro

la sentenza appena citata la AP 1 è insorta con un appello del 17 novembre 2007

per ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo – l'iscrizione provvisoria

delle tre ipoteche legali sia confermata e la sentenza del Pretore rifor­mata

di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha respinto l'istanza, in concreto, perché “di fronte alle contestazioni dei convenuti,

in particolare di fronte al fatto che questi ultimi hanno esplicitamente contestato

che la fattura di fr. 23 428.– emessa in data 3 febbraio 2006 dalla ditta istante si

riferisca esclusivamente alla particella n. 1072 di Pura sulla quale sono state

costituite le quote di PPP di loro proprietà, spettava alla parte istante dimostrare

che tutti i lavori indicati in tale fattura sono stati effettivamente eseguiti

nell'immobile che sorge su detto fondo e inoltre dimostrare in quale misura

detti lavori hanno interessato ogni singola quota di PPP”. La ditta non avendo reso verosimile alcunché,

il Pretore ha ordinato di cancellare le iscrizioni ordinate il 2 maggio 2006 senza

contraddittorio.

2.

Nell'appello

l'istante non pretende di avere reso verosimile in che misura la sua fattura si

riferisse alla particella n. 1072 di __________ né, tanto meno, in che misura

questa riguardasse le singole proprietà per piani. Sostiene che, dato il breve

tempo a disposizione per far iscrivere un'ipoteca legale nel registro fondiario,

non si può esigere un tale grado di precisione da “un semplice artigiano” in una procedura puramente sommaria, salvo cadere nell'eccesso di

formalismo. A suo avviso poi, si fosse trattato di suddividere la somma litigio­sa

sulle tre proprietà per piani dei convenuti, il Pretore avrebbe potuto eseguire

il calcolo d'ufficio, fondandosi sulle quote millesimali delle rispettive

unità. In simili circostanze la richiesta di iscrizione provvisoria sarebbe

stata da accogliere, ciò che giustifica di modificare in tal senso la sentenza

impugnata.

3.

Per

ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano

o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 22

cpv. 4 RRF). Deve addurre quindi elementi idonei a far apparire attendibile la

sua stessa qualità di artigiano o imprenditore, l'entità del lavoro e dei materiali

forniti, l'individuazione dell'immobile oggetto dell'intervento, l'ammontare

della pretesa, così come il rispetto del termine trimestrale per ottenere

l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario. La procedura essendo

sommaria, il giudice non deve porre esigenze trop­po severe a tale riguardo; in

caso di dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione

sulla legittimità dell'ipoteca legale al pronunciato di merito (Steinauer, Les droits réels, vol. III,

3ª edizione, pag. 288 n. 2891

con rinvii).

4.

Ciò

premesso, nella fattispecie incombeva all'istante rendere verosimile, di fronte

alle contestazioni avversarie, che la fattura di complessivi fr. 23 428.– inviata il 3

dicembre 2006 ai convenuti per “opere di betoncino a Pura blocco C” si riferisse a interventi eseguiti sulla particella n. 1072. Era il

minimo che – come rileva il Pretore – si potesse pretendere, non essendo ragionevolmente

ammissibile che un

proprietario veda gravare il suo fondo di un'ipo­teca

legale, fosse solo in via provvisoria, per pretese senza nesso plausibile con

l'immobile. L'istante asserisce che nei “tempi ristrettissimi” a disposizione per ottenere l'ipoteca essa “non poteva attrezzarsi per fare i dovuti calcoli”. Senza dimenticare però che i “tempi ristrettissimi” consistono pur sempre in tre mesi dalla

fine dei lavori (art. 839 cpv. 2 CC), all'artigiano o imprenditore non si

richiedono calcoli soverchi. Basta ch'egli renda verosimile quali interventi siano

stati da lui eseguiti sul fondo da ipotecare.

5.

Si

aggiunga che il Pretore ha ragione anche quando rimprovera all'istante di non avere

reso verosimile in che misura le tre proprietà per piani andassero gravate.

L'appellante invoca l'art. 798 cpv. 3 CC, secondo cui – salvo patto contrario –

un onere a carico di più fondi è ripartito in proporzione al valore di ogni

fondo, ma invano. Tale principio si applica infatti al solo caso in cui più

fondi siano costituiti in pegno per un medesimo credito (art. 798 cpv. 2 CC),

ciò che è possibile solo ove i fondi appartengano allo stesso proprietario o a

condebitori solidali (“pegno

collettivo”). Nel regime della

proprietà per piani non esiste responsabilità solidale dei condomini (Wermelinger, La propriété par étages,

Friburgo 2002, n. 91 ad art. 712c CC), a meno che questi si siano convenzionalmente

impegnati in tal senso verso l'artigiano o l'imprenditore (Wermelinger, op. cit., n. 93 ad art.

712c CC con richiami), ipotesi estranea alla fattispecie. Quanto alle

tre proprietà per piani dei convenuti, esse appartengono due al marito e una

alla moglie. L'istante avrebbe dovuto, pertanto, scindere almeno l'ammontare

complessivo dell'ipoteca richiesta per i lavori effettivamente eseguiti sulle unità

del marito dall'ammontare richiesto per i lavori effettivamente eseguiti sull'unità

della moglie.

6.

Nel

regime della proprietà per piani va invero suddiviso in proporzione alla quota

millesimale attribuita alle varie unità, indipendentemente dal fatto che queste

appartengano a titolari diversi, l'ammontare di un'ipoteca legale per lavori

eseguiti o materiali forniti da artigiani o imprenditori in favore di parti

comuni (Wermelinger, op. cit., n.

91.

ad art. 712c CC). Solo qualora le singole proprietà per piani non

siano già gravate di pegni, in effetti, è ancora possibile ipotecare il fondo

di base per lavori eseguiti su tali parti (art. 648 cpv. 2 CC; Wermelinger, n. 90 ad art. 712c

CC). Sta di fatto che in concreto tutto si ignora del betoncino posato

dall'istante (doc. B). Non è dato di sapere se esso riguardi verosimilmente la

sola particella n. 1072, né in che misura esso abbia verosimilmente riguardato

le due unità condominiali del marito e in che misura quella della moglie, né è

dato di sapere se e in che proporzione esso sia verosimilmente stato posato su

parti comuni. Dolersi che il Pretore abbia dato prova di formalismo eccessivo

in una situazione del genere non è serio.

7.

Gli

oneri del sindacato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato ai

convenuti, cui non ha cagionato spese presumibili.

8.

L'emanazione

dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (fr. 23 428.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– necessaria per un

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2;

– Ufficio

dei registri del Distretto di Lugano

(una

volta scaduto il termine di ricorso al Tribunale federale).

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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