11.2007.182
Confezione di inventario assicurativo: appello tardivo
10 gennaio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2007.182
Data decisione, Autorità:
10.01.2008, ICCA
Titolo:
Confezione di inventario assicurativo: appello tardivo
APPELLO
INVENTARIO
TARDIVITÀ
art. 553 CC
Incarto n.
11.2007.182
Lugano
10 gennaio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa CN.2006.528 (confezione
di inventario assicurativo) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza del 9 maggio 2006 da
AP 1,
quale erede legittima di AO 1 (1915), già in __________,
ivi deceduto il 12 gennaio 2006,
nella successione che comprende quali altri eredi
legittimi i fratelli
__________, __________ e __________
(patrocinati dall'avv. __________,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 20 novembre 2007 presentato da AP 1
contro la sentenza
emessa l'8 novembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 10 febbraio 2006 la notaia __________
ha pubblicato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento
olografo di AO 1, deceduto a __________ il 12 gennaio 2006, lasciando quali
eredi legittimi i figli __________, __________, __________ ed AP 1;
che
con istanza del 9 maggio 2006 AP 1 si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere
la confezione di un inventario assicurativo, dolendosi di non essere stata
invitata alla pubblicazione del testamento, di cui lamenta di avere avuto conoscenza
solo il 14 febbraio 2006, quando ha ricevuto copia autentica dell'istromento di
pubblicazione;
che
con sentenza dell'8 novembre 2007 il Pretore ha respinto la richiesta, non ravvisando
gli estremi dell'art. 553 cpv. 1 CC, tanto meno a distanza di oltre un anno
dalla morte del testatore (art. 553 cpv. 2 CC);
che
in esito al giudizio il Pretore non ha prelevato tasse né spese;
che
il 20 novembre 2007 AP 1 è insorta con un memoriale (“ricorso”) alla Pretura in
cui, senza formulare conclusioni esplicite, critica la sentenza citata;
che,
trasmesso a questa Camera per competenza, il “ricorso” non ha formato oggetto
di intimazione;
e considerando
in diritto: che la confezione di un inventario assicurativo dell'eredità (art.
553 CC) si chiede con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art.
2 n. 9 e art. 3 LAC);
che
la decisione del Pretore è appellabile entro 10 giorni a questa Camera (art.
360 cpv. 3 e 370 CPC);
che
il termine di impugnazione comincia a decorrere il giorno successivo a quello
in cui la sentenza perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che
nella fattispecie la decisione dell'8 novembre 2007 è giunta all'appellante l'indomani,
venerdì 9 novembre (avviso di ricevimento PostMail relativo all'invio n. __________,
agli atti);
Considerandi
che,
di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere sabato 10
novembre ed è scaduto lunedì 19 novembre 2007;
che
nelle circostanze descritte il memoriale, consegnato alla posta il 21 novembre
2007.
(stampiglia postale figurante sulla busta dell'invio raccomandato),
risulta manifestamente tardivo, e come tale inammissibile;
che
nel suo scritto l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare
in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del
termine giusta l'art. 137 CPC;
che,
si volesse pure da ciò prescindere, l'appello andrebbe dichiarato ugualmente
irricevibile;
che
in effetti il Pretore ha respinto la richiesta di inventario per non avere
ravvisato né le condizioni dell'art. 553 cpv. 1 CC né motivi suscettibili di
giustificare il ritardo con cui era stata introdotta la domanda (art. 553 cpv.
2.
CC);
che
ai presupposti dell'art. 553 cpv. 1 CC l'appellante non dedica una sola frase, mentre
per quanto attiene all'art. 553 cpv. 2 CC si limita ad affermare di aver
reagito subito dopo avere ricevuto dal notaio __________ copia del testamento, ma
non spiega perché non avrebbe potuto postulare l'erezione dell'inventario entro
due mesi dalla morte del testatore, come prevede appunto l'art. 553 cpv. 2 CC;
che
nelle condizioni descritte l'appello si rivela dunque, già di primo acchito, improponibile;
che
gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), ma che le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che
non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto
di intimazione;
che
per quanto attiene infine ai rimedi giuridici proponibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore del
compendio successorio risultante dall'inventa-rio fiscale agli atti (fr. 206 511.–) supera
ampiamente la soglia di fr.
30.
000.– per un eventuale ricorso in
materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF);
in applicazione dell'art.
313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2.
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
– __________. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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