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Decisione

11.2007.182

Confezione di inventario assicurativo: appello tardivo

10 gennaio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa CN.2006.528 (confezione

di inventario assicurativo) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 4, promossa con istanza del 9 maggio 2006 da

AP 1,

quale erede legittima di AO 1 (1915), già in __________,

ivi deceduto il 12 gennaio 2006,

nella successione che comprende quali altri eredi

legittimi i fratelli

__________, __________ e __________

(patrocinati dall'avv. __________,);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello (“ricorso”) del 20 novembre 2007 presentato da AP 1

contro la sentenza

emessa l'8 novembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 4;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 10 febbraio 2006 la notaia __________

ha pubblicato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento

olografo di AO 1, deceduto a __________ il 12 gennaio 2006, lasciando quali

eredi legittimi i figli __________, __________, __________ ed AP 1;

che

con istanza del 9 maggio 2006 AP 1 si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere

la confezione di un inventario assicurativo, dolendosi di non essere stata

invitata alla pubblicazione del testamento, di cui lamenta di avere avuto conoscenza

solo il 14 febbraio 2006, quando ha ricevuto copia autentica dell'istromento di

pubblicazione;

che

con sentenza dell'8 novembre 2007 il Pretore ha respinto la richiesta, non ravvisando

gli estremi dell'art. 553 cpv. 1 CC, tanto meno a distanza di oltre un anno

dalla morte del testatore (art. 553 cpv. 2 CC);

che

in esito al giudizio il Pretore non ha prelevato tasse né spese;

che

il 20 novembre 2007 AP 1 è insorta con un memoriale (“ricorso”) alla Pretura in

cui, senza formulare conclusioni esplicite, critica la sentenza citata;

che,

trasmesso a questa Camera per competenza, il “ricorso” non ha formato oggetto

di intimazione;

e considerando

in diritto: che la confezione di un inventario assicurativo dell'eredità (art.

553 CC) si chiede con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art.

2 n. 9 e art. 3 LAC);

che

la decisione del Pretore è appellabile entro 10 giorni a questa Camera (art.

360 cpv. 3 e 370 CPC);

che

il termine di impugnazione comincia a decorrere il giorno successivo a quello

in cui la sentenza perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che

nella fattispecie la decisione dell'8 novembre 2007 è giunta all'appellante l'indomani,

venerdì 9 novembre (avviso di ricevimento PostMail relativo all'invio n. __________,

agli atti);

Considerandi

che,

di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere sabato 10

novembre ed è scaduto lunedì 19 novembre 2007;

che

nelle circostanze descritte il memoriale, consegnato alla posta il 21 novembre

2007.

(stampiglia postale figurante sulla busta dell'invio raccomandato),

risulta manifestamente tardivo, e come tale inammissibile;

che

nel suo scritto l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare

in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del

termine giusta l'art. 137 CPC;

che,

si volesse pure da ciò prescindere, l'appello andrebbe dichiarato ugualmente

irricevibile;

che

in effetti il Pretore ha respinto la richiesta di inventario per non avere

ravvisato né le condizioni dell'art. 553 cpv. 1 CC né motivi suscettibili di

giustificare il ritardo con cui era stata introdotta la domanda (art. 553 cpv.

2.

CC);

che

ai presupposti dell'art. 553 cpv. 1 CC l'appellante non dedica una sola frase, mentre

per quanto attiene all'art. 553 cpv. 2 CC si limita ad affermare di aver

reagito subito dopo avere ricevuto dal notaio __________ copia del testamento, ma

non spiega perché non avrebbe potuto postulare l'erezione dell'inventario entro

due mesi dalla morte del testatore, come prevede appunto l'art. 553 cpv. 2 CC;

che

nelle condizioni descritte l'appello si rivela dunque, già di primo acchito, improponibile;

che

gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC), ma che le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che

non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto

di intimazione;

che

per quanto attiene infine ai rimedi giuridici proponibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore del

compendio successorio risultante dall'inventa­­-rio fiscale agli atti (fr. 206 511.–) supera

ampiamente la soglia di fr.

30.

000.– per un eventuale ricorso in

materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF);

in applicazione dell'art.

313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2.

Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

– __________. __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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