11.2007.184
Esecuzione di commissione rogatoria estera intesa all'edizione di documenti da terzi
8 luglio 2008Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.184
Data decisione, Autorità:
08.07.2008, ICCA
Ricorso:
TF,5A_598/2008, 05.10.2009
Titolo:
Esecuzione di commissione rogatoria estera intesa all'edizione di documenti da terzi
ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE
ATTI D'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 7 CLA 70
art. 9 CLA 70
art. 513e let. b CPC-TI
Incarto n.
11.2007.184
Lugano,
8 luglio 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura AG.2006.7
(assistenza giudiziaria internazionale in materia civile) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con atto rogatorio del 6 aprile 2006 da
Juzgado
de Primera Instancia número seis de __________
(Tribunale
di Prima Istanza numero sei di __________), __________
nella
causa che oppone
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
a
AP 1
(patrocinato dagli avvocati PA 2
e PA 3, )
e che
vede coinvolto in qualità di terzo cui è chiesta l'edizione di documenti il
AP 1,
__________, succursale di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 novembre 2007 presentato dal AP 1, succursale di __________, contro il “decreto” del 13 novembre
2007 emesso in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del
Distretto di Lugano, sezione 5;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 26 novembre 2007 presentato da AP 2 contro il medesimo “decreto”;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa civile promossa a __________ da AO 1 contro l'ex marito AP 1 per ottenere la modifica – o la revisione –
della liquidazione relativa al regime dei beni matrimoniali disciplinata nella
sentenza di divorzio (del 19 dicembre 2003), il Tribunale di Prima Istanza
numero sei di __________ ha presentato nell'aprile del 2006 una rogatoria al
Tribunale d'appello intesa all'ottenimento di documentazione dal AP 1,
succursale di __________. Quest'ultimo ha diramato la commissione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5. In esecuzione della rogatoria, con decreto
di edizione emesso il 13 ottobre 2006 in luogo e vece del Pretore, il
Segretario assessore ha ingiunto ai responsabili del AP 1 di produrre entro 20 giorni:
2.1 Tutta
l'informazione esistente nei loro archivi, su ogni genere di supporto, riguardo
ai soldi e agli effetti in deposito, saldi dei conti, depositati a termine,
titoli valori depositati, casseforti e qualsiasi altro prodotto finanziario,
che alla data in cui viene chiesta l'informazione si trovino a nome di AP 1,
conosciuto anche come AP 1, in via diretta o indiretta (nei quali il signor AP
1 sia registrato come ultimo beneficiario nella documentazione della banca o beneficial
owner o trustee) aperti o contrattati negli ultimi 10 anni a far
capo dalla data del presente decreto.
2.2 Data
di apertura dei conti bancari, depositi di valori, cancellazioni, vendita di
valori o di qualsiasi altro prodotto finanziario del quale il signor AP 1
risulti titolare o beneficiario.
2.3 Tutti
Fatti
i movimenti compresi i versamenti, utilizzi o bonifici, a nome del signor AP 1,
direttamente o indirettamente, eseguiti sui citati conti, titoli valori o fondi
di ogni genere, dal 31 agosto 2002 (data in cui il signor AP 1 presentò domanda
di separazione) fino alla data della risposta all'ingiunzione.
2.4 Copia
di tutti i documenti che si trovino in potere dei suddetti istituti, quali
contratti di apertura, ordini di bonifico e/o acquisto di valori, in
particolare nei ultimi cinque anni.
Il AP 1 è
stato autorizzato a oscurare nei documenti tutti “i riferimenti che possono far risalire a terzi estranei alla
vertenza in essere”. Il decreto
è stato emesso senza riscossione di spese.
B. Il
decreto di edizione è stato impugnato il 27 ottobre 2006 dal AP 1 davanti a
questa Camera, che con sentenza del
29 novembre 2006 ha respinto l'appello nella misura in cui era ricevibile
e ha confermato il decreto (inc. 11.2006.119; sentenza riprodotta in: RtiD
II-2007 pag. 649 n. 11c). Un ricorso di diritto pubblico presentato dal AP 1 al
Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile il 19 febbraio 2007 per
tardivo versamento dell'anticipo (sentenza 5P.20/2007). Un ricorso di diritto
pubblico presentato da AP 2 è stato invece respinto il
1° maggio 2007 nella misura in cui era ammissibile (sentenza 5P.17/2007).
C. Il AP
1 ha inviato alla Pretura del Distretto di Lugano, il 28 agosto 2007, documentazione
bancaria relativa a due conti del cliente:
il
n. __________ – n. __________ “__________” e
il n. __________
– n. __________ “__________”
dal
31 agosto 2002 in poi. Il Segretario assessore ha reputato l'edizione assolta solo
in parte, il dispositivo n. 1 del decreto prevedendo la produzione dei
documenti riferiti agli ultimi dieci anni (e non solo cinque) precedenti
l'emanazione dell'ordine. Con “decreto” del 13 novembre 2007 egli ha impartito
così al AP 1 un nuovo termine di dieci giorni per completare la documentazione
trasmessa.
D. Insorto
con appello del 22 novembre 2007 a questa Camera, il AP 1 chiede di dichiarare il
“decreto” nullo o, in subordine, di riformarlo nel senso di accertare l'avvenuto
adempimento dell'edizione. AP 2 si è rivolto anch'egli a questa Camera con un appello del 26 novembre 2007 in cui chiede a sua volta di
dichiarare il “decreto” nullo
o, in subordine, di annullarlo. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del
14 gennaio 2008 AO 1 propone di respingere
gli appelli in ordine, subodinatamente nel merito.
Considerandi
in diritto: 1. La giurisprudenza ticinese ha già avuto
modo di ricordare che, trattandosi di eseguire una commissione rogatoria
internazionale in materia civile avente per oggetto un'edizione di documenti
dalla controparte o da terzi, la procedura è per analogia quella degli art. 206 segg. CPC (RtiD I-2007 pag.
720.
consid. 1 con richiamo). In effetti il Segretario
assessore ha notificato il 13 ottobre 2006 al AP 1, nella fattispecie, un decreto
di edizione giusta l'art. 213a CPC. Tale decreto è poi stato impugnato infruttuosamente
– come si è visto – fin davanti al Tribunale federale.
2.
Ritenuta
assolta l'edizione solo in parte, il Segretario assessore ha emanato il 13
novembre 2007 nei riguardi del AP 1 un nuovo “decreto” con il quale ha
assegnato alla banca “un ulteriore termine di dieci giorni per produrre quanto
richiesto con decreto di edizione di data 13 ottobre 2006 ai sensi del
precedente considerando”. Dalla motivazione si evince che l'“ulteriore termine”
è stato fissato “per procedere alla produzione di tutto quanto descritto nel
decreto di edizione segnatamente al punto 2.1, integrando quanto prodotto con
tutto quanto in suo possesso descritto nel decreto e risalente a 10 anni dalla
data dello stesso, ivi compresa la documentazione descritta ai punti 2.3 e 2.4”
(pag. 2 in fondo). L'ordine non è corredato di alcuna sanzione in caso di
inosservanza. Al contrario: il Segretario assessore ha reputato non giustificarsi
“assortire il presente ordine di completazione di quanto richiesto con il
decreto di edizione mediante la comminatoria dell'art. 292 CP” (pag. 3).
3.
Se
ne desume che nel caso specifico il Segretario assessore non ha inteso emanare una
nuova “decisione di edizione” (nel senso dell'art. 213a CPC). Né si vede, del resto, come il “decreto” in rassegna
potrebbe definirsi una decisione di edizione, la quale deve contenere per legge
la comminatoria dell'art. 292 CP (art. 213 CPC). In realtà con l'atto in
questione il Segretario assessore ha semplicemente assegnato al AP 1 un termine
suppletorio per ottemperare alla “decisione di edizione” (quella del 13 ottobre 2006) da lui interpretata. Dovesse il AP 1
disattendere la scadenza, nessuna sanzione potrà essere presa in virtù di tale “decreto”. Se mai i responsabili della banca potranno essere deferiti al foro
penale per disobbedienza a decisione dell'autorità (art. 292 CP) in forza della
comminatoria figurante nella decisione di edizione originaria (quella del 13 ottobre
2006, appunto). Il problema di sapere se il Procuratore pubblico interpreterà poi
il “decreto” nello stesso modo del Segretario assessore
riguarda l'autorità penale ed esula dal presente giudizio.
Sta di
fatto che l'atto appellato, del 13 novembre 2007, comporta una semplice assegnazione
di termine. Come tale, esso si rivela un mero “provvedimento disciplinante il procedimento”
(art. 94 prima frase CPC), ovvero un'ordinanza (si veda
analogamente, in caso di commissione rogatoria intercantonale: I CCA,
sentenza inc. 11.2006.107 dell'11 ottobre 2006, parzialmente pubblicata in:
RtiD I-2007 pag. 723 n. 14c). E per sua natura un'ordinanza non può essere impugnata
(art. 95 cpv. 1 CPC). Ne segue che, contrariamente alla fallace indicazione del
Segretario assessore, l'atto impugnato non costituisce un “decreto”. Irricevibili, i due appelli sfuggono pertanto a ogni disamina.
4.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli
appellanti rifonderanno inoltre ad AP 2, la quale ha
formulato un memoriale di osservazioni agli appelli, un'equa indennità per
ripetibili. L'ammontare di questa va commisurata al tempo e all'impegno che un
avvocato solerte avrebbe profuso nella redazione di un allegato in cui si
sarebbe limitato a far valere essenzialmente l'inammissibilità dei ricorsi per
difetto di decisione impugnabile.
5.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul
piano federale, l'assistenza giudiziaria civile può formare oggetto di ricorso a
norma dell'art. 72 cpv. 2
lett. b n. 1 LTF. E in concreto il valore connesso all'esecuzione della
rogatoria può ragionevolmente presumersi superare la
soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si
scorra la documentazione prodotta dal AP 1 circa la movimentazione del conto
n. __________ – n. __________ “__________”.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Gli
appelli sono irricevibili.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti solidalmente a carico degli appellanti in ragione di metà ciascuno. Gli
appellanti rifonderanno inoltre ad AO 1, sempre con
vincolo solidale, un'indennità complessiva di fr. 2000.– per ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
Comunicazione:
– ;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster