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Decisione

11.2007.184

Esecuzione di commissione rogatoria estera intesa all'edizione di documenti da terzi

8 luglio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i movimenti compresi i versamenti, utilizzi o bonifici, a nome del signor AP 1,

direttamente o indirettamente, eseguiti sui citati conti, titoli valori o fondi

di ogni genere, dal 31 agosto 2002 (data in cui il signor AP 1 presentò domanda

di separazione) fino alla data della risposta all'ingiunzione.

2.4 Copia

di tutti i documenti che si trovino in potere dei suddetti istituti, quali

contratti di apertura, ordini di bonifico e/o acquisto di valori, in

particolare nei ultimi cinque anni.

Il AP 1 è

stato autorizzato a oscurare nei documenti tutti “i riferimenti che possono far risalire a terzi estranei alla

vertenza in essere”. Il decreto

è stato emesso senza riscossione di spese.

B. Il

decreto di edizione è stato impugnato il 27 ottobre 2006 dal AP 1 davanti a

questa Camera, che con sentenza del

29 novembre 2006 ha respinto l'appello nella misura in cui era ricevibile

e ha confermato il decreto (inc. 11.2006.119; sentenza riprodotta in: RtiD

II-2007 pag. 649 n. 11c). Un ricorso di diritto pubblico presentato dal AP 1 al

Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile il 19 febbraio 2007 per

tardivo versamento dell'anticipo (sentenza 5P.20/2007). Un ricorso di diritto

pubblico presentato da AP 2 è stato invece respinto il

1° maggio 2007 nella misura in cui era ammissibile (sentenza 5P.17/2007).

C. Il AP

1 ha inviato alla Pretura del Distretto di Lugano, il 28 agosto 2007, documentazione

bancaria relativa a due conti del cliente:

il

n. __________ – n. __________ “__________” e

il n. __________

– n. __________ “__________”

dal

31 agosto 2002 in poi. Il Segretario assessore ha reputato l'edizione assolta solo

in parte, il dispositivo n. 1 del decreto prevedendo la produzione dei

documenti riferiti agli ultimi dieci anni (e non solo cinque) precedenti

l'emanazione dell'ordine. Con “decreto” del 13 novembre 2007 egli ha impartito

così al AP 1 un nuovo termine di dieci giorni per completare la documentazione

trasmessa.

D. Insorto

con appello del 22 novembre 2007 a questa Camera, il AP 1 chiede di dichiarare il

“decreto” nullo o, in subordine, di riformarlo nel senso di accertare l'avvenuto

adempimento dell'edizione. AP 2 si è rivolto anch'egli a questa Camera con un appello del 26 novembre 2007 in cui chiede a sua volta di

dichiarare il “decreto” nullo

o, in subordine, di annullarlo. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del

14 gennaio 2008 AO 1 propone di respingere

gli appelli in ordine, subodinatamente nel merito.

Considerandi

in diritto: 1. La giurisprudenza ticinese ha già avuto

modo di ricordare che, trattandosi di eseguire una commissione rogatoria

internazionale in materia civile avente per oggetto un'edizione di do­cumenti

dalla controparte o da terzi, la procedura è per analogia quella degli art. 206 segg. CPC (RtiD I-2007 pag.

720.

consid. 1 con richiamo). In effetti il Segretario

assessore ha notificato il 13 ottobre 2006 al AP 1, nella fattispecie, un decreto

di edizione giusta l'art. 213a CPC. Tale decreto è poi stato impugnato infruttuosamente

– come si è visto – fin davanti al Tribunale federale.

2.

Ritenuta

assolta l'edizione solo in parte, il Segretario assessore ha emanato il 13

novembre 2007 nei riguardi del AP 1 un nuovo “decreto” con il quale ha

assegnato alla banca “un ulteriore termine di dieci giorni per produrre quanto

richiesto con decreto di edizione di data 13 ottobre 2006 ai sensi del

precedente considerando”. Dalla motivazione si evince che l'“ulteriore termine”

è stato fissato “per procedere alla produzione di tutto quanto descritto nel

decreto di edizione segnatamente al punto 2.1, integrando quanto prodotto con

tutto quanto in suo possesso descritto nel decreto e risalente a 10 anni dalla

data dello stesso, ivi compresa la documentazione descritta ai punti 2.3 e 2.4”

(pag. 2 in fondo). L'ordine non è corredato di alcuna sanzione in caso di

inosservanza. Al contrario: il Segretario assessore ha reputato non giustificarsi

“assortire il presente ordine di completazione di quanto richiesto con il

decreto di edizione mediante la comminatoria dell'art. 292 CP” (pag. 3).

3.

Se

ne desume che nel caso specifico il Segretario assessore non ha inteso emanare una

nuova “decisione di edizione” (nel senso dell'art. 213a CPC). Né si vede, del resto, come il “decreto” in rassegna

potrebbe definirsi una decisione di edizione, la quale deve contenere per legge

la comminatoria dell'art. 292 CP (art. 213 CPC). In realtà con l'atto in

questione il Segretario assessore ha semplicemente assegnato al AP 1 un termine

suppletorio per ottemperare alla “decisione di edizione” (quella del 13 ottobre 2006) da lui interpretata. Dovesse il AP 1

disattendere la scadenza, nessuna sanzione potrà essere presa in virtù di tale “decreto”. Se mai i responsabili della banca potranno essere deferiti al foro

penale per disobbedienza a decisione dell'autorità (art. 292 CP) in forza della

comminatoria figurante nella decisione di edizione originaria (quella del 13 ottobre

2006, appunto). Il problema di sapere se il Procuratore pubblico interpreterà poi

il “decreto” nello stesso modo del Segretario assessore

riguarda l'autorità penale ed esula dal presente giudizio.

Sta di

fatto che l'atto appellato, del 13 novembre 2007, comporta una semplice assegnazione

di termine. Come tale, esso si rivela un mero “provvedimento disciplinante il procedimento”

(art. 94 prima frase CPC), ovvero un'ordinanza (si veda

analogamente, in caso di commissione rogatoria intercantonale: I CCA,

sentenza inc. 11.2006.107 dell'11 ottobre 2006, parzialmente pubblicata in:

RtiD I-2007 pag. 723 n. 14c). E per sua natura un'ordinanza non può essere impugnata

(art. 95 cpv. 1 CPC). Ne segue che, contrariamente alla fallace indicazione del

Segretario assessore, l'atto impugnato non costituisce un “decreto”. Irricevibili, i due appelli sfuggono pertanto a ogni disamina.

4.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli

appellanti rifonderanno inoltre ad AP 2, la quale ha

formulato un memoriale di osservazioni agli appelli, un'equa indennità per

ripetibili. L'ammontare di questa va commisurata al tempo e all'impegno che un

avvo­cato solerte avrebbe profuso nella redazione di un allegato in cui si

sarebbe limitato a far valere essenzialmente l'inammissibilità dei ricorsi per

difetto di decisione impugnabile.

5.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul

piano federale, l'assistenza giudiziaria civile può formare oggetto di ricorso a

norma dell'art. 72 cpv. 2

lett. b n. 1 LTF. E in concreto il valore connesso all'esecuzione della

rogatoria può ragionevolmente presumersi superare la

soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si

scorra la documentazio­ne prodotta dal AP 1 circa la movimentazione del conto

n. __________ – n. __________ “__________”.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Gli

appelli sono irricevibili.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia unica fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti solidalmente a carico degli appellanti in ragione di metà ciascuno. Gli

appellanti rifonderanno inoltre ad AO 1, sempre con

vincolo solidale, un'indennità complessiva di fr. 2000.– per ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

Comunicazione:

– ;

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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