11.2007.188
Proprietà per piani: azione negatoria. Provvedimenti cautelari
24 aprile 2009Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2007.188
Data decisione, Autorità:
24.04.2009, ICCA
Titolo:
Proprietà per piani: azione negatoria. Provvedimenti cautelari
AZIONE NEGATORIA
PROCEDIMENTO CAUTELARE
PROPRIETÀ PER PIANI
art. 641 cpv. 2 CC
art. 376 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.188
Lugano
24 aprile
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.655 (proprietà
per piani: azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione del 12 ottobre 2006 da
AP 2 e AP 1,
(patrocinati dall' PA
1, )
contro
AO 1,
(patrocinato dall' PA
2, ),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 27 novembre 2007 con
cui il Pretore ha respinto un'istanza
degli attori contestuale alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 10 dicembre 2007 presentato da AP 2 e AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 27 novembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 18 maggio 2005 AO 1 ha costituito sulla particella n. 56 RFD
di __________, prima della riattazione, tre proprietà per piani (dalla n. 25 041 alla n. 25 043) in base a
un piano elaborato il 12 aprile 2004 da uno studio di geomatica. All'interno
del condominio sono stati formati quattro posteggi su due livelli, dotati di un
sistema a rimozione indipendente con piattaforme parallele al suolo. Secondo il piano di ripartizione, i posteggi contrassegnati con le
lettere a e b (al primo livello) sono stati assegnati all'unità
n. 1 (la n. 25 041), quello contrassegnato con la lettera
c (al secondo livello) all'unità
n. 2 (la n. 25 042) e quello contrassegnato con la lettera d (sempre al
secondo livello) all'unità n. 3 (la n. 25 043). La proprietà per
piani (“__________”) è stata iscritta nel registro fondiario il 6 giugno 2005. Nell'agosto
del 2005 __________ ha acquistato da AO 1 l'unità n. 1. A un'assemblea
straordinaria del 29 agosto 2005 i comproprietari hanno poi deciso, tra l'altro,
di assegnare i posteggi interni indicati con le lettere b e d all'unità
n. 1, quello designato con la lettera a all'unità n. 2 e quello segnato con la
lettera c all'unità n. 3. Tale modifica non è stata iscritta nel
registro fondiario.
B. Il
23 dicembre 2005 AO 1 ha venduto a AP 2 e AP 1, in
ragione di metà ciascuno, la proprietà per piani
n. 25 042 (unità n.
2), alla quale è stato “assegnato un diritto esclusivo
sul posteggio n. 3, come al piano di ripartizione”. Il 22 settembre 2006 i coniugi
__________ hanno invitato AO 1 a togliere dal “posto auto c situato a
destra a livello 2 (superiore) del garage condominiale” il materiale da lui depositato.
Il destinatario ha risposto il 29 settembre 2006 di essere legittimato a
servirsi di tale area, alla proprietà
per piani n. 25 042 essendo attribuito il posteggio contrassegnato con la lettera a
“posizionato al livello 1 destra”.
C. Il
12 ottobre 2006 AP 2 e AP 1 si sono rivolti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, perché ordinasse a AO 1 di levare quanto
depositato sul posteggio contrassegnato con la lettera c sul piano di
ripartizione e di ripristinarne l'accesso, astenendosi dal turbarne l'uso. In subordine essi hanno chiesto di obbligare il convenuto a consegnare
loro il posteggio, a togliere quanto depositato sul medesimo, a ripristinarne l'accesso e ad astenersi da turbative
ulteriori. In via cautelare gli attori hanno proposto di ingiungere al
convenuto – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di astenersi da ogni iscrizione nel registro fondiario,
come pure da ogni cessione e/o attribuzione del posteggio a terzi, di togliere il
materiale depositato, di ripristinare l'accesso al posteggio e di astenersi dal turbarne l'uso. Nella sua risposta del 6 dicembre 2006
AO 1 ha postulato il rigetto della petizione. AP 2 e AP 1 hanno replicato il 22 gennaio 2007, ribadendo le loro domande. Il
convenuto non ha duplicato. Il 25 giugno 2007 si è tenuta
l'udienza preliminare. La causa è attualmente in fase istruttoria.
D. Nel
frattempo, all'udienza del 23 ottobre 2006 indetta per la discussione cautelare,
AO 1 ha sollecitato la reiezione delle domande provvisionali. L'istruttoria cautelare
è iniziata il 26 febbraio 2007 ed è terminata quello stesso giorno. Le
parti hanno rinunciato alla discussione finale, rimettendosi a conclusioni
scritte nelle quali hanno mantenuto le rispettive posizioni. Statuendo con
decreto cautelare del 27 novembre 2007, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia di
fr. 400.– con le spese a carico degli istanti, tenuti a rifondere al
convenuto fr. 550.– per ripetibili.
E. Contro
il decreto appena citato AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 10 dicembre
2007 nel quale chiedono – previo conferimento dell'effetto sospensivo per quanto riguarda il dispositivo sugli oneri
processuali – di accogliere la loro istanza cautelare. Con
decreto del 18 dicembre 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni
del 28 gennaio 2008 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. I decreti cautelari possono essere
impugnati se emanano dal Pretore nell'ambito di una causa appellabile (art. 382
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie gli istanti hanno precisato il valore
litigioso in fr. 15 000.– (comunicazione del 21 gennaio 2008 trasmessa dal Pretore a
questa Camera). Nulla induce a reputare manifestamente inattendibile tale valutazione. Tempestivo, l'appello in esame è quindi ricevibile.
2.
Dopo
avere accertato che il posteggio in questione è una parte comune del condominio,
il Pretore ha rilevato che un'azione
negatoria giusta l'art. 641
cpv. 2 CC può essere intentata da un comproprietario contro un altro comproprietario
solo se il secondo lede direttamente il diritto d'uso esclusivo del primo. Siccome in concreto la turbativa riguarda
una parte comune, per il Pretore gli istanti non sono legittimati a promuovere
una tale azione, abilitata a procedere essendo solo la comunione dei comproprietari. Nulla muta – egli ha soggiunto – che nell'atto di compravendita della
proprietà per piani n. 25 042 figuri un “diritto esclusivo sul posteggio n. 3”, tale area essendo
pacificamente una parte comune. Quanto alla richiesta di vietare iscrizioni nel
registro fondiario, rispettivamente di cedere e/o attribuire a terzi il
posteggio c, a mente del Pretore essa è superflua, poiché tale superficie
non è intavolata nel registro fondiario diversamente dalle singole proprietà
per piani.
3.
Gli appellanti contestano che il posteggio
in questione sia una parte comune, facendo valere che esso è stato attribuito in
uso riservato alla loro proprietà per piani n. 25 042, sicché essi sarebbero
legittimati ad agire cautelarmente non solo in veste di
comproprietari, ma anche come titolari del diritto d'uso riservato sul parcheggio. Essi ribadiscono che secondo le chiare risultanze del registro
fondiario lo stallo indicato con la lettera c (designato sui piani “in alto a destra”) è assegnato alla loro unità,
di modo che eventuali accordi intercorsi con un terzo comproprietario non sono
loro opponibili. Gli appellanti reputano pertanto di avere sufficientemente
reso verosimile la loro legittimazione ad agire per proprio conto.
a) Nella fattispecie è indubbio che i posteggi interni del condominio, non essendo suddivisi da muri o infissi, non
possono essere oggetto di diritti esclusivi (art. 712a cpv. 1 CC; DTF
122.
III 147 consid. 3a). Appartengono dunque alle parti comuni, tanto più che secondo
il regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani sono
comuni tutte le parti non sottoposte a diritti esclusivi (doc. J, capitolo IV).
Il piano del 12 aprile 2005 (integrato nel regolamento) elaborato dal predetto
studio di geomatica assegna i singoli posteggi, del resto, alle singole unità in
uso “riservato” (doc. C).
Ora, i diritti d'uso riservato (o “particolare”) sono diritti personali, quantunque la loro disciplina nel regolamento
per l'amministrazione e l'uso della comproprietà li avvicini a diritti reali. Costituiscono nondimeno obbligazioni reali quando – come nella
fattispecie – la loro titolarità si correli alla proprietà di un'unità condominiale
(DTF 122 III 148 consid.
4b con riferimenti;
Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag.
443.
n. 1272b).
b) Questa Camera
ha già avuto modo di ricordare che la legittimazione a procedere con un'azione
negatoria o in cessazione della turbativa (art. 679 CC) contro un
comproprietario che violi diritti d'uso riservati a un altro comproprietario
dalla legge o dal regolamento per l'amministrazione e l'uso del condominio non spetta
solo alla comunione dei condomini, ma anche al singolo comproprietario leso direttamente
nel suo diritto (I CCA, sentenza inc. 11.1997 del 10 febbraio 1998 consid. 2; inc. 11.1999.31 del 6 marzo 2000 consid. 2; inc. 11.2000.53 del 27
marzo 2001 consid. 4; inc. 11.2003.7 del 7 dicembre 2005 consid. 3; v. anche RtiD
II-2008 pag. 660 consid. 3c). Contrariamente all'opinione
del Pretore, di conseguenza, un singolo comproprietario leso direttamente nel
suo diritto d'uso riservato può procedere in lite con atti propri. Ciò
premesso, sapere se in concreto gli attori siano davvero titolari di un diritto
d'uso riservato sul posteggio contrassegnato con la lettera c o se tale
diritto competa al convenuto sulla base della decisione
presa il 29 agosto 2005 dall'assemblea dei comproprietari è un quesito che può rimanere indeciso, giacché – come si vedrà oltre
– nel caso specifico difettano in ogni modo i presupposti per l'adozione di provvedimenti
cautelari.
4.
Secondo
l'art. 376 cpv. 1 CPC il giudice ordina, su istanza di parte, provvedimenti
cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a
procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole.
L'emanazione di tali misure è subordinata a tre presupposti cumulativi: la
verosimiglianza di un considerevole pregiudizio, la necessità di procedere con
urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito (fumus boni
iuris), fermo restando che il provvedimento cautelare deve limitarsi allo stretto
indispensabile, ovvero rispettare il principio della proporzionalità,
mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione
imposta (principi riassunti in: I CCA, sentenza inc. 11.2003.85 del 13
luglio 2005, consid. 2 con richiami).
Il
pregiudizio considerevole è dato allorché dal ritardo a procedere nelle vie
ordinarie potrebbe derivare all'istante un danno grave e difficilmente
riparabile (Rep. 1988 pag. 351 consid. 1). L'urgenza presuppone l'impellente
necessità di togliere subito gravi inconvenienti, sia perché la loro
sopportazione non può ragionevolmente essere imposta all'istante per la durata
della causa, sia perché la loro persistenza durante la causa potrebbe mutare
una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a
processo ultimato (Rep. 1995 pag. 46, 1983 pag. 117). Per ammettere, infine, la
parvenza di buon diritto occorre che la possibilità di esito favorevole sia
resa credibile, senza per altro che a tale premessa si pongano esigenze troppo
severe (sentenza del Tribunale federale 5P.422/2005 del 9 gennaio 2006, consid.
3.2
con richiamo a DTF 97 I 487 consid. 3; Rep. 1989 pag. 128 con rinvii).
5.
Gli appellanti chiedono anzitutto di vietare al convenuto iscrizioni nel
registro fondiario e cessioni (o attribuzioni) a terzi del diritto d'uso particolare
sul noto posteggio. A loro avviso AO 1 potrebbe modificare illecitamente l'assegnazione
attuale dei parcheggi in favore di un eventuale terzo in buona fede, provocando
loro un danno difficilmente riparabile. Ad ogni buon conto essi instano perché
sia ordinato al convenuto lo sgombero dei materiali depositati, permettendo
loro l'accesso allo stallo.
a) Per
quel che riguarda il divieto di eseguire iscrizioni nel registro fondiario, a ragione
il Pretore ha rilevato che il posteggio litigioso non è costituito come proprietà
per piani indipendente (su tale possibilità: Steinauer,
Questions choisies en rapport avec la propriété par étages, in: RVJ 25/1991
pag. 294). Mal si comprende perciò come il convenuto potrebbe eseguire
operazioni nel registro fondiario. Cambiamenti di assegnazione di parti comuni
concesse in uso particolare potrebbero avvenire attraverso una modifica del regolamento
per l'amministrazione e l'uso del condominio, modifica che può essere iscritta
poi nel registro fondiario. In concreto però solo l'amministrazione della
proprietà per piani – ovvero la __________, in carica dal 1° luglio 2006 (doc.
K) – può postulare “la menzione nel registro fondiario di ogni modifica del regolamento” (doc. J, punto
G, n. III lett. m). Il convenuto non è abilitato ad
agire a tal fine, onde l'inutilità del provvedimento richiesto.
b) Circa il
divieto al convenuto di cedere o attribuire a terzi
il diritto d'uso particolare sul noto posteggio, giovi rammentare che il
proprietario di una proprietà per piani può alienare il suo diritto d'uso
particolare su una determinata parte comune senza la simultanea alienazione
della quota di comproprietà allo stesso soggetto giuridico solo con l'assenso
dell'assemblea dei comproprietari (DTF 115 II 343 consid. 2c; v. anche DTF 122
III 147 consid. 4a). A prescindere dal fatto che in concreto nulla rende
verosimile l'intenzione del convenuto di sollecitare un'assemblea dei
comproprietari per farsi autorizzare a cedere il posteggio a terzi, la
costituzione di diritti reali su parti comuni da parte di terzi estranei alla
comunione dei comproprietari richiede l'assenso di tutti i condomini (art. 648
cpv. 2 CC). Vista l'opposizione degli appellanti, nel caso in rassegna non si
vede come ciò potrebbe avvenire.
c) Quanto alla
cessione del posteggio a un altro comproprietario, è vero che tale
eventualità non richiede – di principio – il consenso dell'assemblea dei condomini,
salvo convenzione contraria (DTF 122 III 150 consid. 4d; Steinauer, op. cit., pag. 390 n. 1129a).
Se non che, ancora una volta nulla rende verosimile l'intenzione del convenuto
di cedere il noto parcheggio al proprietario dell'unità n. 1, il quale è già titolare
di un diritto d'uso riservato su due stalli coperti e, informato della presente
lite, non ha mostrato interesse per quel posteggio (deposizione di __________,
del 26 febbraio 2007: verbali, pag. 2).
d) Per quel che
concerne infine l'ordine al convenuto di rimuovere il materiale depositato e di
ripristinare l'accesso al posteggio,
gli appellanti non spiegano – né tanto meno rendono verosimile – perché il
mancato uso del parcheggio sia per loro insopportabile al punto da dover essere
concesso già pendente causa, non bastando al riguardo il fatto che ciò costituisca
“un'importante menomazione al diritto di proprietà”. Dagli atti risulta, per
altro, che gli appellanti non sono privi di qualsiasi posteggio interno, ma possono
fruire di quello al primo livello indicato con la lettera a (doc. H).
Nemmeno consta – né è preteso – che il convenuto usi il posteggio rivendicato
dagli appellanti in modo tale da pregiudicarne il godimento futuro.
Certo, davanti al
Pretore gli interessati avevano lamentato l'impossibilità di accedere al posteggio sostitutivo poiché una delle
loro vetture, una Suzuki __________ acquistata per esigenze di famiglia, ha
un'altezza superiore a quella del livello inferiore del posteggio. Avevano
fatto valere altresì che AP 1 era incinta e che l'inagibilità
del posteggio la obbligava a lunghe tratte a piedi con
la primogenita di tenera età. Lo stato di gravidanza tuttavia non è più attuale,
mentre nulla di preciso è dato di sapere sull'altezza della Suzuki acquistata
dagli istanti. Comunque sia, il verificarsi di qualche inconveniente fors'anche
fastidioso non basta per denotare la parvenza di un danno considerevole (cfr. Pelet, Mesures provisionnelles: droit
fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 60 n. 73). Per di più, non è dato grave
pregiudizio per il solo fatto di non poter usare un bene (Rep. 1983 pag. 116 consid.
3.
; Cocchi/ Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 51 ad art. 376). In
definitiva, senza che sia necessario esaminare la parvenza di buon diritto insita nella causa di merito, nel caso precipuo non si ravvisano gli estremi per l'emanazione di
provvedimenti cautelari. Ancorché per motivi diversi da quelli addotti dal Pretore, il decreto impugnato merita quindi conferma.
6.
Gli oneri processuali seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno alla
controparte, che ha introdotto osservazioni per il tramite di un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili.
7.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (fr. 15 000.–: sopra, consid. 1) non
raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno al
convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1300.– complessivi per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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