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Decisione

11.2007.189

Rivendicazioni di beni mobili e presunzione di proprietà

12 giugno 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.36

(rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione dell'8 febbraio 2005 da

AO 1

(rappresentata dal tutore ,

e patrocinata dall' PA 3 ) e

AO 2 ora in

(patrocinata dall' PA 4 )

contro

AP 1

(rappresentato dal Municipio);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 10 dicembre 2007 presentato

dal AP 1 contro la sentenza emessa il 19 novembre 2007 dal Pretore

del Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. L'artista __________ (1914), cittadino svizzero domiciliato a __________,

è deceduto a __________ il 23 agosto 1997, senza lasciare testamento. Suoi

eredi sono la moglie AO 3 (1926) con le figlie AO 1 (1958) e AO 2 (1963). Alla

fine del 1997 le eredi si sono rivolte al AP 1, chiedendo la restituzione di libri,

documenti, fotografie, sculture e dipinti appartenuti all'artista e depositati alla

__________ Galleria d'Arte “__________” di __________. Nel dicembre del 1999 e nel luglio del 2000 il

Comune ha consegnato alle eredi alcuni dipinti e scatole con documenti dell'artista,

ma non libri, fotografie né altre opere d'arte.

B. Con petizione dell'8 febbraio 2005 AO 3, AO 1 e AO 2

hanno promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché fosse

ordinato al AP 1, rispettivamente alla galleria “__________”, di restituire loro libri, cataloghi, buste gialle con documenti

personali, l'intero archivio fotografico (comprese le copie originali), un bronzo

di __________ e dipinti intitolati “__________”, “__________”, “__________”, “__________” (o “__________”), “__________”, “__________”,

“__________”, “__________”, “__________” e “__________” appartenuti a __________. Nella sua risposta del 25 aprile 2005 il AP 1 ha proposto di

respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito. Le attrici

hanno replicato il 24 maggio 2005 confermando la petizione. Con duplica del 22

giugno 2005 il convenuto ha ribadito la risposta.

C. L'udienza

preliminare si è tenuta il 24 novembre 2005. Nel corso dell'istruttoria, cominciata

il 20 febbraio 2006, __________ è stata chiamata a rilasciare una perizia

calligrafica su annotazioni apposte dall'artista sul libro __________: Carte autobiografiche e su alcune

fotografie prodotte dalle attrici. L'assunzione delle

prove si è conclusa il 26 settembre 2007. Al dibattimento finale le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro allegato del

22 ottobre 2007 le attrici hanno riconfermato le loro richieste di

giudizio. Il convenuto ha proposto una volta ancora, nel suo memoriale del

26 ottobre 2007, di respingere la petizione.

D. Statuendo

con sentenza del 19 novembre 2007, il Pretore ha accolto la petizione e ha

ordinato al AP 1, rispettivamente alla galleria “__________”, di restituire entro dieci giorni dall'emanazione della sentenza

tutti i beni indicati dalle attrici nella petizione. Le spese, con una tassa di

giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a

rifondere alle controparti fr. 15 000.– complessivi per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata il AP 1 è insorto con un appello del

10 dicembre 2007 nel quale postula il rigetto della petizione e la

conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del

23 gennaio 2008 AO 3, AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Accertato che __________ era autore e

proprietario dei beni rivendicati dalle attrici, il Pretore ha escluso

l'ipotesi che il Comune potesse invocare con successo la presunzione di

proprietà sgorgante dall'art. 930 CC, quel possesso non potendo dirsi a suo

avviso chiaro né univoco. Nessun documento attestando donazioni di opere alla

galleria da parte dell'artista, il Pretore ha rilevato che la tesi della

liberalità fatta valere dal Comune era suffragata da alcune testimonianze, ma

smentita da altre. A suo parere manca dunque la dimostrazione di un volontario

trasferimento di proprietà all'ente pubblico. Per di più – ha soggiunto il Pretore – alcune annotazioni relative alla proprietà

dei beni apposte dall'artista sul libro __________: Carte autobiografiche,

annotazioni la cui autenticità è stata appurata dal perito giudiziario,

“inducono finanche a ritenere dimostrata la tesi attorea”, confermata anche dal

curatore culturale di una mostra organizzata a suo tempo dalla galleria. In forza

di ciò il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato al Comune di restituire

alle attrici i beni rivendicati.

2.

L'appellante ribadisce

di essere proprietario dei beni litigiosi, invocando la presunzione derivante

dal possesso (art. 930 CC) e contestando che l'acquisto sia avvenuto in modo poco

chiaro o equivoco. Sostiene che la volontà dell'artista era di evitare una

dispersione delle sue opere dopo la morte, oltre che di esprimere la propria gratitudine

alla galleria comunale. Le donazioni sono quindi state perfezionate senza particolari

formalità, come voleva l'artista e come suole avvenire nella cessione delle

opere d'arte in genere. Tant'è che l'artista ha

consegnato alla galleria il suo intero archivio fotografico, limitandosi a

chiedere l'estrazione di due copie gratuite per le figlie, per tacere dei libri,

da lui fatti catalogare come di proprietà del museo, sebbene potesse custodirli

nella propria casa di __________. Quanto alle “strane”

annotazioni sul libro __________: Carte

autobiografiche e su alcune fotografie, esse non possono

modificare a posteriori una situazione giuridica già attestatasi in precedenza.

Il Comune sottolinea infine che mai l'artista ha rivendicato le sue opere, salvo

forse essere stato influenzato negli ultimi mesi di vita, e che in ogni modo il

perito giudiziario non è stato in grado di datare con precisione le note

dell'artista, le quali possono essere successive alle donazioni. Nulla induce

pertanto a sovvertire, in definitiva, la presunzione derivante dall'art. 930

CC.

3.

Giusta l'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può rivendicarla

contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita

ingerenza. L'azione di rivendicazione è data al proprietario che non ha il

possesso del bene. A lui incombe di dimostrare il diritto di proprietà. Il

convenuto detentore del bene è, da parte sua, al beneficio della presunzione

sgorgante dagli art. 930 segg. CC e può opporsi alla restituzione della cosa

rivendicata dimostrando di esserne divenuto proprietario o di avere diritto di

possederla (RtiD I-2005 pag. 792 n. 70c con rinvii di dottrina). La presunzione dell'art. 930 cpv. 1 CC viene

meno quando il possesso è violento, clandestino o equivoco (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª

edizione, pag. 147 n. 391). Simile evenienza si

verifica ove l'acquisto del possesso sia avvenuto in modo poco chiaro, sia

suscettibile di più spiegazioni (DTF 71 II 255) oppure quando il

possessore sia divenuto tale in circostanze oscure, che mettono in dubbio la

legittimità del titolo (DTF 76 II 344).

Spetta al possessore che invoca la presunzione dell'art. 930 CC fornire

spiegazioni sufficienti circa l'origine del suo possesso. In siffatte

condizioni tocca poi all'avversario provare il vizio del possesso (sentenza del

Tribunale federale 5A_279/2008 del 16 settembre 2008, consid. 6.2 con riferimenti).

4.

Nella fattispecie non è contestato che tutti i beni rivendicati dalla

attrici si trovino nella galleria “__________” e siano quindi

in possesso del Comune (petizione, pag. 2 e 3). Se non che, per il Pretore quest'ultimo non ha acquisito il possesso in modo chiaro e univoco, “svariate spiegazioni” al proposito essendo state addotte da parte del museo. In realtà occorre

distinguere. Il Pretore ha trattato i beni rivendicati come un insieme

indistinto, mentre il Comune ha allegato partitamente il modo in cui è venuto

in possesso del patrimonio librario, della cartoteca, dell'archivio fotografico

e di ogni singola opera d'arte (risposta,

pag. 4 a 6, ad 8 e 9). Si impone pertanto di esaminare se tali allegazioni sull'origine

del possesso siano sufficienti, sicché il Comune possa giovarsi legittimamente dell'art.

930.

cpv. 1 CC. Qualora ciò fosse il caso, bisognerà appurare se le attrici

hanno dimostrato il vizio del possesso, rispettivamente la loro proprietà (Steinauer, op. cit., pag. 148 segg. n.

395.

e 402).

5.

Per

quel che è dei cataloghi e dei libri di cultura varia, ci si può domandare

intanto se, così com'è stata formulata, la domanda delle attrici fosse

ricevibile. Chi fa valere un diritto di proprietà deve indicare con sufficiente

precisione quale sia il bene rivendicato. L'identità dell'oggetto è

determinante già per il fatto che – dandosi una successiva contesa – occorre

poter definire se la rivendicazione della proprietà di quel bene sia stata

giudizialmente decisa oppure no. L'esigenza di individuare sufficientemente l'oggetto

è quindi decisiva (v. Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozess­rechts, 8ª edizione, pag. 214 n. 8). Nella fattispecie si cercherebbe invano di sapere con un minimo di

precisione su quali cataloghi e libri verta la

rivendicazione. Ora, una pretesa relativa a beni

determinati non può essere avanzata in modo tanto indistinto. Basti pensare

che, sorgendo ulteriori contestazioni intorno alla rivendicazione dell'uno o

dell'altro libro, si porrebbero delicate questioni interpretative sulla portata

della forza di giudicato legata alla sentenza. Il

Pretore avrebbe dovuto quindi provocare i necessari chiarimenti da parte delle attrici.

Sia come

sia, nella fattispecie è pacifico che i libri consegnati dall'artista alla galleria

sono stati tutti marcati con il timbro del museo (deposizione di __________,

del 24 maggio 2006: verbali, pag. 17; v. anche doc. Q e 37). __________ bibliotecaria

della galleria fino al 2003, ha dichiarato: “__________ ha portato alcune scatole di libri ed è stato d'accordo che

venissero integrate nella biblioteca del Museo __________. L'artista __________

era pienamente d'accordo sul fatto che su tali libri venisse apposto il timbro

Museo Biblioteca __________” (deposizione del 15

settembre 2006: verbali, pag. 21). In condizioni simili non si può ritenere quindi

che il possesso del Comune sia poco chiaro o equivoco. È vero che il 6 novembre

1997.

__________, conservatore del museo, ha affermato nell'ambito di una

riunione: “Tutta la cartoteca è depositata ai __________, circa 1000 fotografie

+ parte biblioteca con cataloghi” (doc. GGG). __________, presente alla

riunione, ne ha desunto che si trattasse di opere non appartenenti al museo.

Anzi, essa ha dichiarato che l'artista le aveva confidato l'intenzione di dare

“questa cartoteca in deposito a __________” (deposizione del 15 settembre 2006:

verbali, pag. 22). Non è dato di sapere tuttavia quando essa abbia raccolto la confidenza.

Ove si consideri poi che l'artista è stato d'accordo di contrassegnare i

cataloghi e i libri con il timbro del museo, il possesso del Comune è

sicuramente spiegabile. Spettava in tali circostanze alle attrici sovvertire la

presunzione. Esse però non hanno recato prove al riguardo. Mancando la dimostrazione

della loro proprietà, la pretesa di restituzione dev'essere respinta. Su questo

punto l'appello si rivela dunque fondato.

6.

Circa la rivendicazione dell'archivio fotografico, ci si può domandare

nuovamente se la pretesa fosse ricevibile, tanto più che

l'archivio risulta composto di “circa

1000.

fotografie” (doc. GGG). A prescindere da ciò, il Comune

ha spiegato di essere venuto in possesso della raccolta in seguito alla “donazione in originale, dietro estrazione

di due copie di ogni fotografia” (risposta, pag. 5 ad 8 e 9). Tale fatto è stato confermato da __________, secondo cui “l'artista mi aveva detto in particolare che

era sua intenzione donare l'archivio fotografico e altri documenti al Museo ‘__________ con cui aveva un legame

particolare”. Ed egli ha soggiunto: “Posso confermare che nell'ambito degli

incontri avuti con il medesimo [artista], dove era presente anche __________,

alcune volte, era chiaro che vi fosse l'intenzione del

defunto artista di donare l'archivio fotografico al museo e altre opere” (deposizione del 20 novembre 2006, pag. 25).

L'avv. __________ ha dichiarato, da parte sua, che in un primo tempo l'artista

gli aveva detto di voler lasciare la fototeca alla __________ (doc. 14), precisando:

“L'artista mi ha parlato spesso

del suo archivio fotografico. (…) Ne è sorta l'idea di depositare definitivamente

l'originale (…) presso __________ che è poi stata concretata. Ha quindi

depositato definitivamente l'archivio fotografico in originale a __________,

ritenuto l'impegno (…) di consegnargli due fotocopie integrali dell'archivio

fotografico, a spese del Museo” (deposizione del 24

maggio 2006: verbali, pag. 16).

Le attrici hanno contestato solo genericamente il modo d'acquisto

addotto dal Comune (replica, pag. 6), confermando per altro di detenere le due

copie delle fotografie (doc. 37). Nelle condizioni descritte il convenuto può ritenersi avere fornito spiegazioni sufficienti sul possesso del bene. Su quanto

figura nel verbale della citata riunione tenutasi il 6 novembre 1996 (doc. GGG) e su quanto ha dichiarato da __________ (“Il

defunto artista mi aveva riferito personalmente che la sua intenzione era

quella di dare questa cartoteca in deposito a __________”: deposizione del 15

settembre 2006: verbali, pag. 22) ci si è già espressi (consid. 6). La presunzione di proprietà non

essendo stata sovvertita, né tanto meno la proprietà delle attrici essendo

stata provata, anche su questo punto l'azione di rivendicazione andava respinta.

Onde, una volta ancora, l'accoglimento

dell'appello.

7.

Quanto

alle “buste gialle con documenti personali del defunto __________”, invano si cercherebbe di sapere con un

minimo di affidabilità su che cosa verta concretamente la rivendicazione. Per di più, il Comune ha addotto di avere restituito

quelle buste (risposta, pag. 6; duplica, pag. 4; conclusioni, pag. 6), come

hanno confermato l'avv. __________ (doc. FF) e __________ (deposizione del 24

maggio 2006: verbali, pag. 18), mentre le attrici hanno obiettato che “le famose buste gialle [sono] state per così dire restituite in una

scatola, nel senso che effettivamente una scatola è stata recapitata a casa

della vedova, ma questa preziosa scatola conteneva tutta una serie di buste

gialle che nulla avevano a che fare con le buste gialle menzionate in petizione”

(replica, pag. 6 seg.). Sta di fatto che il contenuto delle buste gialle rivendicate

e quello delle buste gialle restituite rimane un enigma. Né soccorre la deposizione

di __________ (“Sono certa che nella scatola non c'erano delle buste gialle”: deposizione

del 15 settembre 2006: verbali, pag. 22), nulla rendendo verosimile che il Comune

sia in possesso di quanto pretendono le attrici. Anche al

proposito l'appello risulta provvisto di buon diritto.

8.

L'appellante ribadisce che i dipinti “__________”

e “__________” appartengono a __________, conservatore del museo, sicché

l'azione andava rivolta contro quest'ultimo. Ora, __________ ha dichiarato, in

effetti, che le opere “di regola sono a casa mia e all'occorrenza le porto al

Museo” (deposizione del 24 maggio 2006: verbale, pag. 17). Se non che, i

dipinti risultano in deposito permanente alla galleria (doc. Q, pag. 4 in alto).

Possessore derivato, il Comune è quindi provvisto di legittimazione passiva (Steinauer, op. cit., pag. 356 n. 1020).

a) Relativamente

al dipinto intitolato “__________”, nel libro __________: Carte autobiografiche tale opera è rubricata

come “__________” (pag. 127). Ciò trova conferma nella

dichiarazione di __________, del 21 giugno 2005 (doc. 53), così come nella

deposizione – seppure meno

perentoria – di __________, secondo

cui “__________ potrebbe trattarsi, anche se non ne sono sicuro, dell'opera __________”

(verbale del 20 febbraio 2006, pag. 9). Per altro, la tecnica (colori

grassi), l'anno (1972) e le dimensioni (30 x 21 cm) indicate alla pagina 212 del citato

saggio coincidono con quelle indicate sulla fotografia FO33 inserita nella cartella “gruppo foto extra” prodotte da __________

(nel fascicolo “edizione”).

b) Quanto

alla proprietà dell'opera, __________ ha dichiarato di averla acquistata “agli

inizi degli anni '90”, senza contratto scritto (verbale del 24 maggio 2006, pag. 17).

Ciò appare possibile, ove si consideri quanto lo stesso artista ha annotato sul

saggio __________: Carte autobiografiche (pag. 127: “Prop. prof. __________ __________”) e sulla già citata fotografia FO33. Anche __________ ha dichiarato che “se ciò fosse [ovvero se __________

fosse uguale a __________, l'opera sarebbe di proprietà di __________”

(deposizione del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 9). La legittimità

del titolo in base al quale il possesso è stato acquisito non appare pertanto dubbio

né equivoco. Del resto, le attrici non spiegano come mai le annotazioni dell'artista

sul noto saggio in suo onore dovrebbero dimostrare la loro proprietà

sui dipinti rivendicati, ma non quella del Comune su “__________”. Una volta

ancora, di conseguenza, l'appello si rivela dotato di buon fondamento.

c) Per quel che concerne “__________”, __________

ha precisato che l'artista glie lo aveva

donato in esito alla pubblicazione del noto libro __________: Carte

autobiografiche (deposizione del 24 maggio 2006: verbali, pag. 17). Se

non che, sia su quell'esemplare del libro (pag. 173) sia

sulla fotografia EEE inserita

nella cartella “gruppo foto extra” prodotte da __________ (nel fascicolo “edizione”), l'artista ha indicato “Prop. __________ (Depo __________ __________)”. Inoltre __________ ha riferito che “anche riguardo all'opera __________ l'annotazione del defunto

corrisponde alla realtà, nel senso che io ha sempre saputo trattarsi di un'opera

appartenente a lui medesimo” (deposizione del 20 febbraio 2006, verbali pag.

8).

Ora,

che un pittore doni un suo dipinto al curatore di uno studio artistico sulla

sua persona non è inverosimile, sebbene in tali frangenti un donatario prudente

conferma all'artista la ricezione dell'opera (cfr. Glaus/Studer, Kunstrecht, Zurigo 2003, pag. 80), tanto

più ove si risolva poi a depositare permanentemente quell'opera in un museo insieme

con numerose altre opere dello stesso artista. Resta il fatto che la deposizione

di __________ – da apprezzare con cautela, dato l'evidente interesse nella lite – non è suffragata da alcun altro

riscontro. Certo, l'avv. __________

ha affermato che è uso, da parte degli artisti, donare opere alla galleria dopo

mostre loro dedicate (deposizione del 24 maggio 2006: verbale, pag. 13), ma ciò

non basta per reputare verosimile la donazione al curatore nella fattispecie. Per

di più, l'annotazione dell'artista sul noto libro, finito di stampare il 25 novem­bre

1996, è avvenuta nella primavera del 1997 (deposizione di __________, del 20

febbraio 2006: verbali, pag. 8), ciò che smentisce una liberalità in favore del

conservatore del museo. E che le annotazioni dell'artista fossero precise è

confermato anche dall'avv. __________ (deposizione del

24.

maggio 2006, verbali pag. 17). Quanto a indebite influenze subìte dall'artista

negli ultimi mesi di vita, si tratta di un'allegazione, oltre che irricevibile

(poiché addotta solo nel memoriale conclusivo: art. 78 CPC), per nulla resa

verosimile. Ciò posto, le attrici

hanno sufficientemente dimostrato la loro proprietà su quel

dipinto. Al riguardo l'appello è privo di consistenza.

9.

L'appellante sostiene che le opere “__________”,

“__________” e “__________” gli sono state donate dall'artista, come ringraziamento, al termine della mostra __________,

allestita nel 1994/95. __________ ha confermato tale circostanza per i primi

due dipinti (deposizione del 24 maggio 2006, verbali pag. 18). Le attrici contestano

la liberalità, rilevando che sulle fotografie AAA e BBB l'artista ha indicato “Prop. __________ Depo __________ __________”. Inoltre __________ ha dichiarato che le due opere “sono di proprietà del defunto

artista e non mi risulta che lui le abbia donate

a terzi” (deposizione del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 9).

a) Quanto

a “__________”, il possesso del Comune è sorretto –

come si è appena visto – dalla deposizione di __________, conservatore del

museo, testimonianza che potrebbe anche appare non del tutto disinteressata

(per la contesa che oppone l'interessato alle attrici circa la proprietà delle

due opere evocate al consid. 8), ma che nessuno pretende inventata o

inveritiera. A sostegno della loro rivendicazione le attrici hanno prodotto due

fotografie di “__________” incollate dall'artista su un

foglio cartonato recante l'indicazione della persona presso cui si trovava l'opera

(deposizione di __________, del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 7). Sulla prima

l'artista ha semplicemente menzionato a tergo “__________” (Fo 276 del

gruppo D), sulla seconda ha specificato “Prop. __________ Depo __________ __________”

(fotografia AAA del gruppo foto extra). Il problema è

che, a differenza di quanto ha indicato l'artista sul noto saggio in suo onore,

non è dato di sapere quando la menzione “Prop. __________ Depo __________ __________”

sia stata apposta. Potrebbe risalire così a un periodo

precedente la donazione invocata dal Comune. Quanto a __________, egli ha

dichiarato che non gli risulta alcuna donazione, ma non ha escluso tale

possibilità. Ha specificato che l'attore non avrebbe mai alienato determinate creazioni,

tranne riconoscere che “__________” non rientra in quel

novero (opere indicate al punto 6 del doc. Q: deposizione del 20 febbraio 2006, verbali pag. 9).

Per

il resto, le risultanze dell'istruzione sono contrastanti. Se __________ non ha

mai sentito l'artista voler donare opere al museo, ma solo di volerle concedere

in deposito (deposizione del 15 settembre 2006: verbali, pag. 22), __________

ha dichiarato invece che l'artista gli aveva confidato il contrario

(deposizione del 20 novembre 2006: verbali, pag. 25). __________ ha testimoniato

da parte sua: “Ricordo di avere saputo dal defunto nell'ambito di conversazioni

tra di noi che vi erano dei quadri presso la “__________”; da quanto avevo capito, lui considerava che questi quadri erano in

deposito e non capiva perché non gli venissero restituiti” (deposizione del 20

febbraio 2006: verbali, pag. 6). Comunque sia, non è dato di sapere se le predette

affermazioni dell'artista siano precedenti o posteriori alla citata esposizione.

Tutto ponderato, in definitiva, nulla induce a ritenere

il possesso del Comune illecito o equivoco. Non avendo le attrici dimostrato un

vizio del possesso né la loro proprietà, su questo punto l'appello

va tutelato.

b) In

merito a “__________”, contrariamente all'opera precedente l'artista se ne è

attribuito la proprietà sia sulla fotografia BBB (del gruppo foto extra) sia sulla fotografia 277 (del

gruppo D). Si ignora però, ancora una volta, a quando risalgano tali annotazioni,

tanto più che __________, la quale ha esaminato documenti dell'artista sull'arco

di almeno 10 anni, non ha riscontrato alterazioni o modifiche sensibili nella

grafia abituale di lui (perizia, pag. 13). Ciò posto, le conseguenze sono

analoghe a quelle esposte poc'anzi per “__________”, sicché anche al riguardo l'appello

si rivela fondato.

c) Circa

il dipinto “__________”, il Comune sostiene che anch'esso gli era stato donato

dall'artista dopo la mostra __________. Questa volta tuttavia la circostanza

non è confermata dal conservatore __________. Né l'opera è menzionata nella

lettera del 9 febbraio 2000 con cui l'avv. __________ comunicava alla vedova la

posizione della galleria riguardo a varie opere (doc. 39). L'unica indicazione

è quella che figura sulla copia della fotografia doc. CCC, sulla quale l'artista

ha scritto “Prop. __________. __________.”. Nelle condizioni descritte non vi è sufficiente spiegazione sull'origine

del possesso da parte del Comune, cui non giova la presunzione dell'art. 930

cpv. 1 CC. In proposito l'appello va respinto.

10.

L'appellante sostiene che agli inizi degli

anni novanta __________ ha donato alla galleria cittadina un bronzo dello scultore

__________, come risulta dalla testimonianza di __________ (verbale del 24

maggio 2006, pag. 18). Le attrici non alludono a tale scultura, salvo contestare

in linea generale tutte le donazioni (replica, pag. 6), tant'è che il

memoriale conclusivo e le osservazioni all'appello sono silenti. Né esse revocano

in dubbio che alla “__________”

esista un fondo intestato a __________ e che il loro congiunto avesse

manifestato l'idea di completarlo in nome

della propria amicizia con lo scultore bleniese. Ne deriva che le spiegazioni sul

modo in cui il Comune è venuto in possesso della scultura appaiono verosimili. E

la presunzione di proprietà non è stata sovvertita, le

attrici non avendo addotto alcuna prova a sostegno della loro pretesa. Ne discende che al riguardo l'appello merita accoglimento.

11.

L'appellante

sostiene di avere ricevuto in donazione dall'artista l'opera “__________” o “__________”.

__________, conservatore della galleria, ha confermato che “__________ diceva

di averla recuperata presso una banca di __________ e l'aveva portata al museo;

immaginavo fosse donata. L'opera è rimasta lì e si trova ancora adesso. L'artista

mi aveva comunicato che quest'opera da lui ricuperata era da destinarsi al museo”

(deposizione del 24 maggio 2006: verbali, pag. 18).

In concreto

è pacifico che l'opera “__________” corrisponde a “__________ __________”, né il

Comune ha mai contestato che __________

l'avesse depositata presso l'artista (doc. U, V e Z), limitandosi a sostenere

la sua qualità di donatario (risposta, pag. 4 seg.). Certo, le attrici non

pretendono di essere proprietarie del dipinto, ma come depositarie possono far

valere una pretesa obbligatoria volta alla restituzione del bene (Koller in: Basler

Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 475

CO). Quanto al possesso del Comu­ne, __________ aveva associato tale dipinto

nel marzo del 1998 a una collezione privata, inventariandolo sotto i depositi

permanenti della galleria (doc. Q, pag. 4 in alto). Nel giugno del 2005 lo

stesso conservatore del museo ha dichiarato invece che “__________” o “__________” era stato donato al Comune dell'associazione “__________” (doc. 53, pag. 2 in alto). Davanti al Pretore infine egli ha detto di

avere “immaginato” che l'opera fosse

stata donata al Comune, l'artista avendogli

confidato che “era da

destinarsi al museo” (deposizione del 24 maggio 2006: verbali, pag. 18). A

prescindere da tali dichiarazioni dissonanti, resta il fatto che __________ ha

confermato in giudizio la sua proprietà sull'opera (deposizione rogatoriale del

29.

maggio 2006, pag. 4). Può darsi che la lettera del 18 gennaio 1999 da lui

indirizzata alla vedova dell'artista (doc. Z) sia stata confezionata dal

rappresentante della medesima (deposizione rogatoriale del 29 maggio 2006, pag.

3.

in fine), ma il Comune non pretende che quanto __________ ha dichiarato sia inventato o inveritiero. Tutto sommato, le

attrici hanno sufficientemente dimostrato perciò la proprietà di una terza

persona sull'opera, ragione per cui su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

12.

Per quel

che riguarda le opere “__________”, “__________”, “__________” ed “__________”, il Comune nulla

specifica nell'appello, ribadendo genericamente che tutte le opere rivendicate

sono di sua esclusiva proprietà “in quanto acquistate o ricevute in donazione

da __________ o dall'associazione “__________” (appello, pag. 5 in fondo). Nel 1988 tuttavia __________, conservatore della galleria, risulta

avere semplicemente proposto alle eredi dell'artista un deposito

permanente affinché “i 4 fogli ritenuti dall'artista di carattere museale,

restino in dotazione di __________, soprattutto nel rispetto del desiderio

ripetutamente espresso da __________, di fedeltà nel rapporto con il museo; ma

anche a parziale risarcimento dell'attività

svolta (ricerca scientifica e documentazione degli studiosi incaricati), delle

spese e degli oneri assicurativi sostenuti nel tempo in favore dell'artista” (doc. Q). Se non che, nel 2005 egli

ha certificato trattarsi di donazioni dell'artista

(doc. 53, pag. 3). In realtà, contrariamente ad altre donazioni, la

pretesa volontà dell'artista non è ricollegabile a un evento specifico

(allestimento di mostre o del catalogo). Anzi, sul noto libro in suo onore

(pag. 181, 187, 188 e 194), così come sulle citate fotografie, l'artista ha

chiaramente indicato tali opere come beni di sua proprietà (gruppo E). Per di

più, __________ ha escluso che l'artista intendesse alienare tali opere (deposizione

del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 9). Ne discende che le attrici hanno

dimostrato la loro proprietà sui quattro dipinti, onde

l'infondatezza dell'appello.

13.

In definitiva

l'appellante ha fornito sufficienti spiegazioni sull'origine del possesso relativa

ai libri, all'archivio fotografico, al bronzo di __________ e ai

dipinti intitolati “__________”, “__________” e “__________”.

Le attrici obiettano che l'ente pubblico deve tenere una contabilità dei beni acquisiti

e che ogni trasferimento di proprietà di un bene comunale dev'essere discusso

in Municipio, oltre che in Consiglio comunale, ciò che nella fattispecie fa

manifesto difetto. Esse sottolineano inoltre che durante una riunione del 6

novembre 1997, pochi mesi dopo la morte dell'artista, il Comune ha prospettato

alla vedova lo stanziamento di un vitalizio di fr. 4000.– mensili. E la

contropartita di tale offerta potevano essere solo le opere dell'artista, che dovevano

restare alla “__________”.

Che il

convenuto abbia disatteso obblighi dettati dalla legge organica comunale sulla

tenuta di beni mobili è possibile e finanche confermato dall'allora sindaco

(deposizione di __________, del 24 maggio 2006: verbali, pag. 14). Tale

inosservanza non influisce minimamente, però, sul possesso – o sulla proprietà

– a norma del diritto civile. Quanto all'offerta di vitalizio, __________ ha

riferito che “la proposta fatta dall'avv. __________

era quella che la vedova e le figlie cedessero a una fondazione che doveva

essere costituita e a cui sarebbero state cedute tutte le opere e i documenti

del defunto contro il pagamento di un vitalizio a favore della vedova di fr. 4000.–

mensili” (deposizione del 15 settembre 2006: verbali, pag. 22). Ciò ancora non significa,

tuttavia, che nell'accordo dovessero rientrare anche le opere su cui il Comune

fa valere ora la presunzione di proprietà, tanto meno ove si consideri che il 6

novembre 1997 (doc. GGG) risultavano depositate alla galleria 25 opere e 5 disegni

di __________, come pure quattro dipinti di altri artisti e due disegni facenti

parte del deposito __________ (doc. Q, pag. 6), poi restituiti alle attrici nel

dicembre del 1999 (doc. 36).

14.

In

ultima analisi il giudizio impugnato va modificato nel

senso che l'obbligo di restituzione a carico del Comune dev'essere limitato ai

dipinti “__________” o “__________”, “__________”, “__________”, “__________”,

“__________”, “__________”, “__________”. Ciò impone di riformare il dispositivo

n. 1 della sentenza emessa dal Pretore anche con riferimento alla decorrenza

del termine per la resa dei beni, fissato dal passaggio in giudicato della

sentenza.

15.

La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la reciproca

soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per quanto

attiene alla restituzione del patrimonio librario, dell'archivio fotografico,

delle buste gialle, della scultura di __________ e delle opere “__________, “__________”, e “__________”,

ma esce sconfitto sul resto. Equitativamente si

giustifica perciò di suddividere gli oneri processuali in ragione di metà

ciascuno, compensando le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio comporta

altresì la modifica del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, votato

a identica sorte.

16.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il solo valore assicurativo dei

dieci quadri rivendicati (complessivi fr. 136 000.–: doc. 50) supera la

soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (art. 74

cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente

accolto e il dispositivo della sentenza impugnata è così riformato:

1. La

petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato al AP 1,

rispettivamente alla __________ Galleria d'Arte “__________”, di consegnare alle

attrici entro 10 giorni dal passaggio in giudicato di questa sentenza le

seguenti opere di __________:

a) “__________”

o “__________”, __________ (olio su cartone, 49.5 x 40.3 cm);

b) “__________”, __________ (inchiostro e matita grassa, 13.4 x 19.3 cm);

c) “__________”, __________ (inchiostro e colori grassi, 20.5 x 16 cm);

d) “__________”, __________ (colori grassi su pavatex, 20 x 29 cm);

e) “__________

__________ (colori grassi su cartone);

f) “__________”, __________ (colori

grassi su pavatex, 32.5 x 26.5 cm);

g) “__________”, __________ (colori grassi su pavatex, 18 x 23 cm).

2. La

tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 340.–, da anticipare dalle

attrici in solido, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri di appello,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

2000.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Intimazione

a:

; ; ; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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