11.2007.189
Rivendicazioni di beni mobili e presunzione di proprietà
12 giugno 2009Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2007.189
Data decisione, Autorità:
12.06.2009, ICCA
Titolo:
Rivendicazioni di beni mobili e presunzione di proprietà
POSSESSO DERIVATO
PRESUNZIONE DELLA PROPRIETÀ
art. 641 cpv. 2 CC
art. 930 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2007.189
Lugano
12 giugno
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.36
(rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione dell'8 febbraio 2005 da
AO 1
(rappresentata dal tutore ,
e patrocinata dall' PA 3 ) e
AO 2 ora in
(patrocinata dall' PA 4 )
contro
AP 1
(rappresentato dal Municipio);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 10 dicembre 2007 presentato
dal AP 1 contro la sentenza emessa il 19 novembre 2007 dal Pretore
del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L'artista __________ (1914), cittadino svizzero domiciliato a __________,
è deceduto a __________ il 23 agosto 1997, senza lasciare testamento. Suoi
eredi sono la moglie AO 3 (1926) con le figlie AO 1 (1958) e AO 2 (1963). Alla
fine del 1997 le eredi si sono rivolte al AP 1, chiedendo la restituzione di libri,
documenti, fotografie, sculture e dipinti appartenuti all'artista e depositati alla
__________ Galleria d'Arte “__________” di __________. Nel dicembre del 1999 e nel luglio del 2000 il
Comune ha consegnato alle eredi alcuni dipinti e scatole con documenti dell'artista,
ma non libri, fotografie né altre opere d'arte.
B. Con petizione dell'8 febbraio 2005 AO 3, AO 1 e AO 2
hanno promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché fosse
ordinato al AP 1, rispettivamente alla galleria “__________”, di restituire loro libri, cataloghi, buste gialle con documenti
personali, l'intero archivio fotografico (comprese le copie originali), un bronzo
di __________ e dipinti intitolati “__________”, “__________”, “__________”, “__________” (o “__________”), “__________”, “__________”,
“__________”, “__________”, “__________” e “__________” appartenuti a __________. Nella sua risposta del 25 aprile 2005 il AP 1 ha proposto di
respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito. Le attrici
hanno replicato il 24 maggio 2005 confermando la petizione. Con duplica del 22
giugno 2005 il convenuto ha ribadito la risposta.
C. L'udienza
preliminare si è tenuta il 24 novembre 2005. Nel corso dell'istruttoria, cominciata
il 20 febbraio 2006, __________ è stata chiamata a rilasciare una perizia
calligrafica su annotazioni apposte dall'artista sul libro __________: Carte autobiografiche e su alcune
fotografie prodotte dalle attrici. L'assunzione delle
prove si è conclusa il 26 settembre 2007. Al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro allegato del
22 ottobre 2007 le attrici hanno riconfermato le loro richieste di
giudizio. Il convenuto ha proposto una volta ancora, nel suo memoriale del
26 ottobre 2007, di respingere la petizione.
D. Statuendo
con sentenza del 19 novembre 2007, il Pretore ha accolto la petizione e ha
ordinato al AP 1, rispettivamente alla galleria “__________”, di restituire entro dieci giorni dall'emanazione della sentenza
tutti i beni indicati dalle attrici nella petizione. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere alle controparti fr. 15 000.– complessivi per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata il AP 1 è insorto con un appello del
10 dicembre 2007 nel quale postula il rigetto della petizione e la
conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del
23 gennaio 2008 AO 3, AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Accertato che __________ era autore e
proprietario dei beni rivendicati dalle attrici, il Pretore ha escluso
l'ipotesi che il Comune potesse invocare con successo la presunzione di
proprietà sgorgante dall'art. 930 CC, quel possesso non potendo dirsi a suo
avviso chiaro né univoco. Nessun documento attestando donazioni di opere alla
galleria da parte dell'artista, il Pretore ha rilevato che la tesi della
liberalità fatta valere dal Comune era suffragata da alcune testimonianze, ma
smentita da altre. A suo parere manca dunque la dimostrazione di un volontario
trasferimento di proprietà all'ente pubblico. Per di più – ha soggiunto il Pretore – alcune annotazioni relative alla proprietà
dei beni apposte dall'artista sul libro __________: Carte autobiografiche,
annotazioni la cui autenticità è stata appurata dal perito giudiziario,
“inducono finanche a ritenere dimostrata la tesi attorea”, confermata anche dal
curatore culturale di una mostra organizzata a suo tempo dalla galleria. In forza
di ciò il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato al Comune di restituire
alle attrici i beni rivendicati.
2.
L'appellante ribadisce
di essere proprietario dei beni litigiosi, invocando la presunzione derivante
dal possesso (art. 930 CC) e contestando che l'acquisto sia avvenuto in modo poco
chiaro o equivoco. Sostiene che la volontà dell'artista era di evitare una
dispersione delle sue opere dopo la morte, oltre che di esprimere la propria gratitudine
alla galleria comunale. Le donazioni sono quindi state perfezionate senza particolari
formalità, come voleva l'artista e come suole avvenire nella cessione delle
opere d'arte in genere. Tant'è che l'artista ha
consegnato alla galleria il suo intero archivio fotografico, limitandosi a
chiedere l'estrazione di due copie gratuite per le figlie, per tacere dei libri,
da lui fatti catalogare come di proprietà del museo, sebbene potesse custodirli
nella propria casa di __________. Quanto alle “strane”
annotazioni sul libro __________: Carte
autobiografiche e su alcune fotografie, esse non possono
modificare a posteriori una situazione giuridica già attestatasi in precedenza.
Il Comune sottolinea infine che mai l'artista ha rivendicato le sue opere, salvo
forse essere stato influenzato negli ultimi mesi di vita, e che in ogni modo il
perito giudiziario non è stato in grado di datare con precisione le note
dell'artista, le quali possono essere successive alle donazioni. Nulla induce
pertanto a sovvertire, in definitiva, la presunzione derivante dall'art. 930
CC.
3.
Giusta l'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può rivendicarla
contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita
ingerenza. L'azione di rivendicazione è data al proprietario che non ha il
possesso del bene. A lui incombe di dimostrare il diritto di proprietà. Il
convenuto detentore del bene è, da parte sua, al beneficio della presunzione
sgorgante dagli art. 930 segg. CC e può opporsi alla restituzione della cosa
rivendicata dimostrando di esserne divenuto proprietario o di avere diritto di
possederla (RtiD I-2005 pag. 792 n. 70c con rinvii di dottrina). La presunzione dell'art. 930 cpv. 1 CC viene
meno quando il possesso è violento, clandestino o equivoco (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª
edizione, pag. 147 n. 391). Simile evenienza si
verifica ove l'acquisto del possesso sia avvenuto in modo poco chiaro, sia
suscettibile di più spiegazioni (DTF 71 II 255) oppure quando il
possessore sia divenuto tale in circostanze oscure, che mettono in dubbio la
legittimità del titolo (DTF 76 II 344).
Spetta al possessore che invoca la presunzione dell'art. 930 CC fornire
spiegazioni sufficienti circa l'origine del suo possesso. In siffatte
condizioni tocca poi all'avversario provare il vizio del possesso (sentenza del
Tribunale federale 5A_279/2008 del 16 settembre 2008, consid. 6.2 con riferimenti).
4.
Nella fattispecie non è contestato che tutti i beni rivendicati dalla
attrici si trovino nella galleria “__________” e siano quindi
in possesso del Comune (petizione, pag. 2 e 3). Se non che, per il Pretore quest'ultimo non ha acquisito il possesso in modo chiaro e univoco, “svariate spiegazioni” al proposito essendo state addotte da parte del museo. In realtà occorre
distinguere. Il Pretore ha trattato i beni rivendicati come un insieme
indistinto, mentre il Comune ha allegato partitamente il modo in cui è venuto
in possesso del patrimonio librario, della cartoteca, dell'archivio fotografico
e di ogni singola opera d'arte (risposta,
pag. 4 a 6, ad 8 e 9). Si impone pertanto di esaminare se tali allegazioni sull'origine
del possesso siano sufficienti, sicché il Comune possa giovarsi legittimamente dell'art.
930.
cpv. 1 CC. Qualora ciò fosse il caso, bisognerà appurare se le attrici
hanno dimostrato il vizio del possesso, rispettivamente la loro proprietà (Steinauer, op. cit., pag. 148 segg. n.
395.
e 402).
5.
Per
quel che è dei cataloghi e dei libri di cultura varia, ci si può domandare
intanto se, così com'è stata formulata, la domanda delle attrici fosse
ricevibile. Chi fa valere un diritto di proprietà deve indicare con sufficiente
precisione quale sia il bene rivendicato. L'identità dell'oggetto è
determinante già per il fatto che – dandosi una successiva contesa – occorre
poter definire se la rivendicazione della proprietà di quel bene sia stata
giudizialmente decisa oppure no. L'esigenza di individuare sufficientemente l'oggetto
è quindi decisiva (v. Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 214 n. 8). Nella fattispecie si cercherebbe invano di sapere con un minimo di
precisione su quali cataloghi e libri verta la
rivendicazione. Ora, una pretesa relativa a beni
determinati non può essere avanzata in modo tanto indistinto. Basti pensare
che, sorgendo ulteriori contestazioni intorno alla rivendicazione dell'uno o
dell'altro libro, si porrebbero delicate questioni interpretative sulla portata
della forza di giudicato legata alla sentenza. Il
Pretore avrebbe dovuto quindi provocare i necessari chiarimenti da parte delle attrici.
Sia come
sia, nella fattispecie è pacifico che i libri consegnati dall'artista alla galleria
sono stati tutti marcati con il timbro del museo (deposizione di __________,
del 24 maggio 2006: verbali, pag. 17; v. anche doc. Q e 37). __________ bibliotecaria
della galleria fino al 2003, ha dichiarato: “__________ ha portato alcune scatole di libri ed è stato d'accordo che
venissero integrate nella biblioteca del Museo __________. L'artista __________
era pienamente d'accordo sul fatto che su tali libri venisse apposto il timbro
Museo Biblioteca __________” (deposizione del 15
settembre 2006: verbali, pag. 21). In condizioni simili non si può ritenere quindi
che il possesso del Comune sia poco chiaro o equivoco. È vero che il 6 novembre
1997.
__________, conservatore del museo, ha affermato nell'ambito di una
riunione: “Tutta la cartoteca è depositata ai __________, circa 1000 fotografie
+ parte biblioteca con cataloghi” (doc. GGG). __________, presente alla
riunione, ne ha desunto che si trattasse di opere non appartenenti al museo.
Anzi, essa ha dichiarato che l'artista le aveva confidato l'intenzione di dare
“questa cartoteca in deposito a __________” (deposizione del 15 settembre 2006:
verbali, pag. 22). Non è dato di sapere tuttavia quando essa abbia raccolto la confidenza.
Ove si consideri poi che l'artista è stato d'accordo di contrassegnare i
cataloghi e i libri con il timbro del museo, il possesso del Comune è
sicuramente spiegabile. Spettava in tali circostanze alle attrici sovvertire la
presunzione. Esse però non hanno recato prove al riguardo. Mancando la dimostrazione
della loro proprietà, la pretesa di restituzione dev'essere respinta. Su questo
punto l'appello si rivela dunque fondato.
6.
Circa la rivendicazione dell'archivio fotografico, ci si può domandare
nuovamente se la pretesa fosse ricevibile, tanto più che
l'archivio risulta composto di “circa
1000.
fotografie” (doc. GGG). A prescindere da ciò, il Comune
ha spiegato di essere venuto in possesso della raccolta in seguito alla “donazione in originale, dietro estrazione
di due copie di ogni fotografia” (risposta, pag. 5 ad 8 e 9). Tale fatto è stato confermato da __________, secondo cui “l'artista mi aveva detto in particolare che
era sua intenzione donare l'archivio fotografico e altri documenti al Museo ‘__________ con cui aveva un legame
particolare”. Ed egli ha soggiunto: “Posso confermare che nell'ambito degli
incontri avuti con il medesimo [artista], dove era presente anche __________,
alcune volte, era chiaro che vi fosse l'intenzione del
defunto artista di donare l'archivio fotografico al museo e altre opere” (deposizione del 20 novembre 2006, pag. 25).
L'avv. __________ ha dichiarato, da parte sua, che in un primo tempo l'artista
gli aveva detto di voler lasciare la fototeca alla __________ (doc. 14), precisando:
“L'artista mi ha parlato spesso
del suo archivio fotografico. (…) Ne è sorta l'idea di depositare definitivamente
l'originale (…) presso __________ che è poi stata concretata. Ha quindi
depositato definitivamente l'archivio fotografico in originale a __________,
ritenuto l'impegno (…) di consegnargli due fotocopie integrali dell'archivio
fotografico, a spese del Museo” (deposizione del 24
maggio 2006: verbali, pag. 16).
Le attrici hanno contestato solo genericamente il modo d'acquisto
addotto dal Comune (replica, pag. 6), confermando per altro di detenere le due
copie delle fotografie (doc. 37). Nelle condizioni descritte il convenuto può ritenersi avere fornito spiegazioni sufficienti sul possesso del bene. Su quanto
figura nel verbale della citata riunione tenutasi il 6 novembre 1996 (doc. GGG) e su quanto ha dichiarato da __________ (“Il
defunto artista mi aveva riferito personalmente che la sua intenzione era
quella di dare questa cartoteca in deposito a __________”: deposizione del 15
settembre 2006: verbali, pag. 22) ci si è già espressi (consid. 6). La presunzione di proprietà non
essendo stata sovvertita, né tanto meno la proprietà delle attrici essendo
stata provata, anche su questo punto l'azione di rivendicazione andava respinta.
Onde, una volta ancora, l'accoglimento
dell'appello.
7.
Quanto
alle “buste gialle con documenti personali del defunto __________”, invano si cercherebbe di sapere con un
minimo di affidabilità su che cosa verta concretamente la rivendicazione. Per di più, il Comune ha addotto di avere restituito
quelle buste (risposta, pag. 6; duplica, pag. 4; conclusioni, pag. 6), come
hanno confermato l'avv. __________ (doc. FF) e __________ (deposizione del 24
maggio 2006: verbali, pag. 18), mentre le attrici hanno obiettato che “le famose buste gialle [sono] state per così dire restituite in una
scatola, nel senso che effettivamente una scatola è stata recapitata a casa
della vedova, ma questa preziosa scatola conteneva tutta una serie di buste
gialle che nulla avevano a che fare con le buste gialle menzionate in petizione”
(replica, pag. 6 seg.). Sta di fatto che il contenuto delle buste gialle rivendicate
e quello delle buste gialle restituite rimane un enigma. Né soccorre la deposizione
di __________ (“Sono certa che nella scatola non c'erano delle buste gialle”: deposizione
del 15 settembre 2006: verbali, pag. 22), nulla rendendo verosimile che il Comune
sia in possesso di quanto pretendono le attrici. Anche al
proposito l'appello risulta provvisto di buon diritto.
8.
L'appellante ribadisce che i dipinti “__________”
e “__________” appartengono a __________, conservatore del museo, sicché
l'azione andava rivolta contro quest'ultimo. Ora, __________ ha dichiarato, in
effetti, che le opere “di regola sono a casa mia e all'occorrenza le porto al
Museo” (deposizione del 24 maggio 2006: verbale, pag. 17). Se non che, i
dipinti risultano in deposito permanente alla galleria (doc. Q, pag. 4 in alto).
Possessore derivato, il Comune è quindi provvisto di legittimazione passiva (Steinauer, op. cit., pag. 356 n. 1020).
a) Relativamente
al dipinto intitolato “__________”, nel libro __________: Carte autobiografiche tale opera è rubricata
come “__________” (pag. 127). Ciò trova conferma nella
dichiarazione di __________, del 21 giugno 2005 (doc. 53), così come nella
deposizione – seppure meno
perentoria – di __________, secondo
cui “__________ potrebbe trattarsi, anche se non ne sono sicuro, dell'opera __________”
(verbale del 20 febbraio 2006, pag. 9). Per altro, la tecnica (colori
grassi), l'anno (1972) e le dimensioni (30 x 21 cm) indicate alla pagina 212 del citato
saggio coincidono con quelle indicate sulla fotografia FO33 inserita nella cartella “gruppo foto extra” prodotte da __________
(nel fascicolo “edizione”).
b) Quanto
alla proprietà dell'opera, __________ ha dichiarato di averla acquistata “agli
inizi degli anni '90”, senza contratto scritto (verbale del 24 maggio 2006, pag. 17).
Ciò appare possibile, ove si consideri quanto lo stesso artista ha annotato sul
saggio __________: Carte autobiografiche (pag. 127: “Prop. prof. __________ __________”) e sulla già citata fotografia FO33. Anche __________ ha dichiarato che “se ciò fosse [ovvero se __________
fosse uguale a __________, l'opera sarebbe di proprietà di __________”
(deposizione del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 9). La legittimità
del titolo in base al quale il possesso è stato acquisito non appare pertanto dubbio
né equivoco. Del resto, le attrici non spiegano come mai le annotazioni dell'artista
sul noto saggio in suo onore dovrebbero dimostrare la loro proprietà
sui dipinti rivendicati, ma non quella del Comune su “__________”. Una volta
ancora, di conseguenza, l'appello si rivela dotato di buon fondamento.
c) Per quel che concerne “__________”, __________
ha precisato che l'artista glie lo aveva
donato in esito alla pubblicazione del noto libro __________: Carte
autobiografiche (deposizione del 24 maggio 2006: verbali, pag. 17). Se
non che, sia su quell'esemplare del libro (pag. 173) sia
sulla fotografia EEE inserita
nella cartella “gruppo foto extra” prodotte da __________ (nel fascicolo “edizione”), l'artista ha indicato “Prop. __________ (Depo __________ __________)”. Inoltre __________ ha riferito che “anche riguardo all'opera __________ l'annotazione del defunto
corrisponde alla realtà, nel senso che io ha sempre saputo trattarsi di un'opera
appartenente a lui medesimo” (deposizione del 20 febbraio 2006, verbali pag.
8).
Ora,
che un pittore doni un suo dipinto al curatore di uno studio artistico sulla
sua persona non è inverosimile, sebbene in tali frangenti un donatario prudente
conferma all'artista la ricezione dell'opera (cfr. Glaus/Studer, Kunstrecht, Zurigo 2003, pag. 80), tanto
più ove si risolva poi a depositare permanentemente quell'opera in un museo insieme
con numerose altre opere dello stesso artista. Resta il fatto che la deposizione
di __________ – da apprezzare con cautela, dato l'evidente interesse nella lite – non è suffragata da alcun altro
riscontro. Certo, l'avv. __________
ha affermato che è uso, da parte degli artisti, donare opere alla galleria dopo
mostre loro dedicate (deposizione del 24 maggio 2006: verbale, pag. 13), ma ciò
non basta per reputare verosimile la donazione al curatore nella fattispecie. Per
di più, l'annotazione dell'artista sul noto libro, finito di stampare il 25 novembre
1996, è avvenuta nella primavera del 1997 (deposizione di __________, del 20
febbraio 2006: verbali, pag. 8), ciò che smentisce una liberalità in favore del
conservatore del museo. E che le annotazioni dell'artista fossero precise è
confermato anche dall'avv. __________ (deposizione del
24.
maggio 2006, verbali pag. 17). Quanto a indebite influenze subìte dall'artista
negli ultimi mesi di vita, si tratta di un'allegazione, oltre che irricevibile
(poiché addotta solo nel memoriale conclusivo: art. 78 CPC), per nulla resa
verosimile. Ciò posto, le attrici
hanno sufficientemente dimostrato la loro proprietà su quel
dipinto. Al riguardo l'appello è privo di consistenza.
9.
L'appellante sostiene che le opere “__________”,
“__________” e “__________” gli sono state donate dall'artista, come ringraziamento, al termine della mostra __________,
allestita nel 1994/95. __________ ha confermato tale circostanza per i primi
due dipinti (deposizione del 24 maggio 2006, verbali pag. 18). Le attrici contestano
la liberalità, rilevando che sulle fotografie AAA e BBB l'artista ha indicato “Prop. __________ Depo __________ __________”. Inoltre __________ ha dichiarato che le due opere “sono di proprietà del defunto
artista e non mi risulta che lui le abbia donate
a terzi” (deposizione del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 9).
a) Quanto
a “__________”, il possesso del Comune è sorretto –
come si è appena visto – dalla deposizione di __________, conservatore del
museo, testimonianza che potrebbe anche appare non del tutto disinteressata
(per la contesa che oppone l'interessato alle attrici circa la proprietà delle
due opere evocate al consid. 8), ma che nessuno pretende inventata o
inveritiera. A sostegno della loro rivendicazione le attrici hanno prodotto due
fotografie di “__________” incollate dall'artista su un
foglio cartonato recante l'indicazione della persona presso cui si trovava l'opera
(deposizione di __________, del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 7). Sulla prima
l'artista ha semplicemente menzionato a tergo “__________” (Fo 276 del
gruppo D), sulla seconda ha specificato “Prop. __________ Depo __________ __________”
(fotografia AAA del gruppo foto extra). Il problema è
che, a differenza di quanto ha indicato l'artista sul noto saggio in suo onore,
non è dato di sapere quando la menzione “Prop. __________ Depo __________ __________”
sia stata apposta. Potrebbe risalire così a un periodo
precedente la donazione invocata dal Comune. Quanto a __________, egli ha
dichiarato che non gli risulta alcuna donazione, ma non ha escluso tale
possibilità. Ha specificato che l'attore non avrebbe mai alienato determinate creazioni,
tranne riconoscere che “__________” non rientra in quel
novero (opere indicate al punto 6 del doc. Q: deposizione del 20 febbraio 2006, verbali pag. 9).
Per
il resto, le risultanze dell'istruzione sono contrastanti. Se __________ non ha
mai sentito l'artista voler donare opere al museo, ma solo di volerle concedere
in deposito (deposizione del 15 settembre 2006: verbali, pag. 22), __________
ha dichiarato invece che l'artista gli aveva confidato il contrario
(deposizione del 20 novembre 2006: verbali, pag. 25). __________ ha testimoniato
da parte sua: “Ricordo di avere saputo dal defunto nell'ambito di conversazioni
tra di noi che vi erano dei quadri presso la “__________”; da quanto avevo capito, lui considerava che questi quadri erano in
deposito e non capiva perché non gli venissero restituiti” (deposizione del 20
febbraio 2006: verbali, pag. 6). Comunque sia, non è dato di sapere se le predette
affermazioni dell'artista siano precedenti o posteriori alla citata esposizione.
Tutto ponderato, in definitiva, nulla induce a ritenere
il possesso del Comune illecito o equivoco. Non avendo le attrici dimostrato un
vizio del possesso né la loro proprietà, su questo punto l'appello
va tutelato.
b) In
merito a “__________”, contrariamente all'opera precedente l'artista se ne è
attribuito la proprietà sia sulla fotografia BBB (del gruppo foto extra) sia sulla fotografia 277 (del
gruppo D). Si ignora però, ancora una volta, a quando risalgano tali annotazioni,
tanto più che __________, la quale ha esaminato documenti dell'artista sull'arco
di almeno 10 anni, non ha riscontrato alterazioni o modifiche sensibili nella
grafia abituale di lui (perizia, pag. 13). Ciò posto, le conseguenze sono
analoghe a quelle esposte poc'anzi per “__________”, sicché anche al riguardo l'appello
si rivela fondato.
c) Circa
il dipinto “__________”, il Comune sostiene che anch'esso gli era stato donato
dall'artista dopo la mostra __________. Questa volta tuttavia la circostanza
non è confermata dal conservatore __________. Né l'opera è menzionata nella
lettera del 9 febbraio 2000 con cui l'avv. __________ comunicava alla vedova la
posizione della galleria riguardo a varie opere (doc. 39). L'unica indicazione
è quella che figura sulla copia della fotografia doc. CCC, sulla quale l'artista
ha scritto “Prop. __________. __________.”. Nelle condizioni descritte non vi è sufficiente spiegazione sull'origine
del possesso da parte del Comune, cui non giova la presunzione dell'art. 930
cpv. 1 CC. In proposito l'appello va respinto.
10.
L'appellante sostiene che agli inizi degli
anni novanta __________ ha donato alla galleria cittadina un bronzo dello scultore
__________, come risulta dalla testimonianza di __________ (verbale del 24
maggio 2006, pag. 18). Le attrici non alludono a tale scultura, salvo contestare
in linea generale tutte le donazioni (replica, pag. 6), tant'è che il
memoriale conclusivo e le osservazioni all'appello sono silenti. Né esse revocano
in dubbio che alla “__________”
esista un fondo intestato a __________ e che il loro congiunto avesse
manifestato l'idea di completarlo in nome
della propria amicizia con lo scultore bleniese. Ne deriva che le spiegazioni sul
modo in cui il Comune è venuto in possesso della scultura appaiono verosimili. E
la presunzione di proprietà non è stata sovvertita, le
attrici non avendo addotto alcuna prova a sostegno della loro pretesa. Ne discende che al riguardo l'appello merita accoglimento.
11.
L'appellante
sostiene di avere ricevuto in donazione dall'artista l'opera “__________” o “__________”.
__________, conservatore della galleria, ha confermato che “__________ diceva
di averla recuperata presso una banca di __________ e l'aveva portata al museo;
immaginavo fosse donata. L'opera è rimasta lì e si trova ancora adesso. L'artista
mi aveva comunicato che quest'opera da lui ricuperata era da destinarsi al museo”
(deposizione del 24 maggio 2006: verbali, pag. 18).
In concreto
è pacifico che l'opera “__________” corrisponde a “__________ __________”, né il
Comune ha mai contestato che __________
l'avesse depositata presso l'artista (doc. U, V e Z), limitandosi a sostenere
la sua qualità di donatario (risposta, pag. 4 seg.). Certo, le attrici non
pretendono di essere proprietarie del dipinto, ma come depositarie possono far
valere una pretesa obbligatoria volta alla restituzione del bene (Koller in: Basler
Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 475
CO). Quanto al possesso del Comune, __________ aveva associato tale dipinto
nel marzo del 1998 a una collezione privata, inventariandolo sotto i depositi
permanenti della galleria (doc. Q, pag. 4 in alto). Nel giugno del 2005 lo
stesso conservatore del museo ha dichiarato invece che “__________” o “__________” era stato donato al Comune dell'associazione “__________” (doc. 53, pag. 2 in alto). Davanti al Pretore infine egli ha detto di
avere “immaginato” che l'opera fosse
stata donata al Comune, l'artista avendogli
confidato che “era da
destinarsi al museo” (deposizione del 24 maggio 2006: verbali, pag. 18). A
prescindere da tali dichiarazioni dissonanti, resta il fatto che __________ ha
confermato in giudizio la sua proprietà sull'opera (deposizione rogatoriale del
29.
maggio 2006, pag. 4). Può darsi che la lettera del 18 gennaio 1999 da lui
indirizzata alla vedova dell'artista (doc. Z) sia stata confezionata dal
rappresentante della medesima (deposizione rogatoriale del 29 maggio 2006, pag.
3.
in fine), ma il Comune non pretende che quanto __________ ha dichiarato sia inventato o inveritiero. Tutto sommato, le
attrici hanno sufficientemente dimostrato perciò la proprietà di una terza
persona sull'opera, ragione per cui su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
12.
Per quel
che riguarda le opere “__________”, “__________”, “__________” ed “__________”, il Comune nulla
specifica nell'appello, ribadendo genericamente che tutte le opere rivendicate
sono di sua esclusiva proprietà “in quanto acquistate o ricevute in donazione
da __________ o dall'associazione “__________” (appello, pag. 5 in fondo). Nel 1988 tuttavia __________, conservatore della galleria, risulta
avere semplicemente proposto alle eredi dell'artista un deposito
permanente affinché “i 4 fogli ritenuti dall'artista di carattere museale,
restino in dotazione di __________, soprattutto nel rispetto del desiderio
ripetutamente espresso da __________, di fedeltà nel rapporto con il museo; ma
anche a parziale risarcimento dell'attività
svolta (ricerca scientifica e documentazione degli studiosi incaricati), delle
spese e degli oneri assicurativi sostenuti nel tempo in favore dell'artista” (doc. Q). Se non che, nel 2005 egli
ha certificato trattarsi di donazioni dell'artista
(doc. 53, pag. 3). In realtà, contrariamente ad altre donazioni, la
pretesa volontà dell'artista non è ricollegabile a un evento specifico
(allestimento di mostre o del catalogo). Anzi, sul noto libro in suo onore
(pag. 181, 187, 188 e 194), così come sulle citate fotografie, l'artista ha
chiaramente indicato tali opere come beni di sua proprietà (gruppo E). Per di
più, __________ ha escluso che l'artista intendesse alienare tali opere (deposizione
del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 9). Ne discende che le attrici hanno
dimostrato la loro proprietà sui quattro dipinti, onde
l'infondatezza dell'appello.
13.
In definitiva
l'appellante ha fornito sufficienti spiegazioni sull'origine del possesso relativa
ai libri, all'archivio fotografico, al bronzo di __________ e ai
dipinti intitolati “__________”, “__________” e “__________”.
Le attrici obiettano che l'ente pubblico deve tenere una contabilità dei beni acquisiti
e che ogni trasferimento di proprietà di un bene comunale dev'essere discusso
in Municipio, oltre che in Consiglio comunale, ciò che nella fattispecie fa
manifesto difetto. Esse sottolineano inoltre che durante una riunione del 6
novembre 1997, pochi mesi dopo la morte dell'artista, il Comune ha prospettato
alla vedova lo stanziamento di un vitalizio di fr. 4000.– mensili. E la
contropartita di tale offerta potevano essere solo le opere dell'artista, che dovevano
restare alla “__________”.
Che il
convenuto abbia disatteso obblighi dettati dalla legge organica comunale sulla
tenuta di beni mobili è possibile e finanche confermato dall'allora sindaco
(deposizione di __________, del 24 maggio 2006: verbali, pag. 14). Tale
inosservanza non influisce minimamente, però, sul possesso – o sulla proprietà
– a norma del diritto civile. Quanto all'offerta di vitalizio, __________ ha
riferito che “la proposta fatta dall'avv. __________
era quella che la vedova e le figlie cedessero a una fondazione che doveva
essere costituita e a cui sarebbero state cedute tutte le opere e i documenti
del defunto contro il pagamento di un vitalizio a favore della vedova di fr. 4000.–
mensili” (deposizione del 15 settembre 2006: verbali, pag. 22). Ciò ancora non significa,
tuttavia, che nell'accordo dovessero rientrare anche le opere su cui il Comune
fa valere ora la presunzione di proprietà, tanto meno ove si consideri che il 6
novembre 1997 (doc. GGG) risultavano depositate alla galleria 25 opere e 5 disegni
di __________, come pure quattro dipinti di altri artisti e due disegni facenti
parte del deposito __________ (doc. Q, pag. 6), poi restituiti alle attrici nel
dicembre del 1999 (doc. 36).
14.
In
ultima analisi il giudizio impugnato va modificato nel
senso che l'obbligo di restituzione a carico del Comune dev'essere limitato ai
dipinti “__________” o “__________”, “__________”, “__________”, “__________”,
“__________”, “__________”, “__________”. Ciò impone di riformare il dispositivo
n. 1 della sentenza emessa dal Pretore anche con riferimento alla decorrenza
del termine per la resa dei beni, fissato dal passaggio in giudicato della
sentenza.
15.
La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la reciproca
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per quanto
attiene alla restituzione del patrimonio librario, dell'archivio fotografico,
delle buste gialle, della scultura di __________ e delle opere “__________, “__________”, e “__________”,
ma esce sconfitto sul resto. Equitativamente si
giustifica perciò di suddividere gli oneri processuali in ragione di metà
ciascuno, compensando le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio comporta
altresì la modifica del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, votato
a identica sorte.
16.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il solo valore assicurativo dei
dieci quadri rivendicati (complessivi fr. 136 000.–: doc. 50) supera la
soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente
accolto e il dispositivo della sentenza impugnata è così riformato:
1. La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato al AP 1,
rispettivamente alla __________ Galleria d'Arte “__________”, di consegnare alle
attrici entro 10 giorni dal passaggio in giudicato di questa sentenza le
seguenti opere di __________:
a) “__________”
o “__________”, __________ (olio su cartone, 49.5 x 40.3 cm);
b) “__________”, __________ (inchiostro e matita grassa, 13.4 x 19.3 cm);
c) “__________”, __________ (inchiostro e colori grassi, 20.5 x 16 cm);
d) “__________”, __________ (colori grassi su pavatex, 20 x 29 cm);
e) “__________
__________ (colori grassi su cartone);
f) “__________”, __________ (colori
grassi su pavatex, 32.5 x 26.5 cm);
g) “__________”, __________ (colori grassi su pavatex, 18 x 23 cm).
2. La
tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 340.–, da anticipare dalle
attrici in solido, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri di appello,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
2000.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
; ; ; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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