Lexipedia

Decisione

11.2007.19

Decreto cautelare in pendenza di divorzio: contributi di mantenimento provvisionali per i figli.

2 marzo 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.72 (divorzio

su richiesta comune con accordo parziale, già su richiesta unilaterale) della Pretura

del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 aprile 2006 da

AO 1

(patrocinato dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 )

giudicando

ora sul decreto cautelare del 24 gennaio 2007 con

cui il Pretore ha fissato i contributi di mantenimento per i figli;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 2 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 24 gennaio 2007 dal Pretore del Distretto di

Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1969) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 29 settembre

1994. Dal matrimonio sono nati E__________, il 23 febbraio 1995, e S__________,

il 30 agosto 1997. Il marito, venditore di formazione, lavora dal 1° agosto

2006 come autista per la ditta __________ a __________. La moglie è attiva a

tempo parziale (70%) quale segretaria presso il supermercato __________ a __________.

B. In

esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il

16 marzo 2004 da AP 1, con sentenza del 17 giugno 2004 il Pretore del Distretto

di Bellinzona ha – tra l'altro – posto a carico di AO 1 un contributo alimentare di fr. 660.– mensili per ogni figlio dal 1° aprile 2004, respingendo il contributo

postulato dalla moglie. Da lei adita, con sentenza dell'11 agosto 2004 questa Camera ha aumentato il

contributo alimentare in favore di E__________ a di fr.

943.– mensili e quello in favore di S__________ a fr. 877.– mensili, assegni

familiari compresi (inc. 11.2004.77).

C. Il

10 aprile 2006 AO 1 ha introdotto davanti al medesimo Pretore un'azione di divorzio,

postulando in via provvisionale la riduzione a fr. 625.– mensili dei contributi

per ogni figlio, senza gli assegni familiari. All'udienza del 24 maggio 2006,

indetta per il contraddittorio cautelare, AP 1 ha sollecitato da parte sua un

contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ogni figlio, assegni familiari compresi,

oltre a una partecipazione alle spese straordinarie per i ragazzi. Esperita l'istruttoria,

le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo me­moriale del 17 novembre 2006 l'istante ha ridotto l'offerta

di contributo alimentare a fr. 500.– mensili per ogni figlio, senza assegni

familiari, mentre nel suo allegato del 10 novembre 2006 la convenuta ha

ribadito le proprie domande, precisando che al contributo mensile andava ancora

aggiunto l'assegno familiare.

D. Con

decreto cautelare del 24 gennaio 2007 il Pretore ha obbligato l'istante a versare,

dal febbraio del 2007, un contributo alimentare mensile non indicizzato di fr.

825.– per E__________ e di fr. 770.– per S__________, oltre all'assegno familiare.

Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati

ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello del 2 febbraio 2007 per

ottenere che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la

decisione impugnata sia riformata nel senso di fissare il contributo alimentare

per ogni figlio in fr. 1000.– mensili (senza gli assegni familiari), con

obbligo per il padre di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie

dei ragazzi. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 CC) sono emanate con la procedura

dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv.

1.

CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro

dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello

è dunque ricevibile.

2.

L'art.

137.

cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente una causa di divorzio o di

separazione, un coniuge può chiedere

l'emanazione delle “necessarie misure provvisionali”. A tal fine il

giudice applica per analogia le disposizioni sulla tutela dell'unio­­­­­-ne

coniugale (art. 137 cpv. 2 terza frase CC). I contributi di mantenimento

possono essere sollecitati “per il futuro e per l'anno che precede la presentazione

dell'istanza” (art. 137 cpv. 2 quarta frase CC). Quanto al fabbisogno dei figli

minorenni, esso si valuta – per prassi costante di questa Camera – secondo le

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orienta­-mento

professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128

III 413 in alto).

3.

Litigiosi

sono, in concreto, i contributi di mantenimento provvisionali per i figli. Ai

fini del calcolo il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4055.– netti

mensili (inclusa la quota di tredicesima) a fronte di un fabbisogno minimo

mensile di fr. 2457.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1100.

–, costo dell'alloggio fr. 743.–, premio della cassa malati fr. 414.80,

imposte stimate “e costi diversi” fr. 200.–). Quanto alla moglie, egli ha

stabilito il reddito in fr. 3693.– (inclusi fr. 750.– di reddito immobiliare) e

il fabbisogno minimo in fr. 2445.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

coniuge affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 567.50, assicurazione

dell'economia domestica e RC fr. 40.–, premio della cassa malati fr. 488.20,

imposte stimate fr. 100.–). Per quanto riguarda i figli, il Pretore ha

considerato che, lavorando al 70%, la madre può assicurare in natura solo il

30% della cura e dell'educazione. Adattando poi il costo dell'alloggio, egli ha

fissato in fr. 1659.– mensili il fabbisogno in denaro di E__________ e in fr.

1546.

– mensili quello per S__________. Constatato un ammanco di fr. 360.50

mensili, il Pretore ha lasciato al marito l'equivalente del fabbisogno minimo (fr.

2457.80

mensili) e ha suddiviso proporzionalmente tra i figli il margine disponibile

di lui (fr. 1597.20 mensili), onde un contributo alimentare di fr. 825.– mensili per E__________ e

uno di fr. 770.– mensili per S__________, senza gli assegni

familiari.

4.

L'appellante

sostiene anzitutto, con riferimento all'edizione 2005 delle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo, che il fabbisogno in denaro di ogni figlio ammonta a fr. 1585.25

mensili. Afferma inoltre che le entrate del marito sono di gran lunga superiori

a quelle accertate dal Pretore, dovendosi stimare un guadagno ipotetico di

almeno fr. 4500.– mensili, mentre gli introiti di lei vanno ridotti, il reddito

immobiliare calcolato dal Pretore essendo diminuito dal 1° novembre 2006 a fr.

730.

– mensili, cui occorre ancora togliere l'importo di fr. 275.– mensili per

interessi ipotecari. Reputa infine che dal fabbisogno del marito vada

stralciata la voce “imposte” di fr. 200.–, come pure la metà del minimo esistenziale

del diritto esecutivo, vivendo lui con un'altra donna. Infine essa allega che

il proprio fabbisogno minimo ascende non a fr. 2445.70, bensì ad almeno fr.

3725.15

mensili.

5.

Con

gli argomenti appena riassunti l'interessata ripete la sua

opinione ma non si confronta con le motivazioni del Pretore. Perché

mai, intanto, il fabbisogno in denaro dei figli andrebbe definito seguendo la

tabella 2005 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, anziché la tabella 2007

(applicabile al momento del giudizio), non è dato di capire, come non si comprende

perché ci si dovrebbe scostare dal metodo – corretto – con cui il Pretore ha adattato

il costo dell'alloggio nei fabbisogni dei ragazzi (Empfehlungen zur Bemessung

von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Insufficientemente

motivato, su questo punto l'appello non adempie i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e risulta d'acchito

inammissibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

6.

Per

quanto riguarda il reddito del marito, quello ipotetico di fr. 4500.– mensili prospettato

dalla moglie era già stato respinto dal primo giudice, non potendosi ragionevolmente

pretendere dall'interessato un'estensione dell'attività lucrativa oltre quella,

già svolta a tempo pieno dal 1° agosto 2006, di autista per la __________ di __________.

Con tale motivazione l'appellante non si misura, né tenta di illustrare perché

al coniuge andrebbe imputato un reddito più alto di quello effettivo. Anche su

questo punto l'appello denota quindi la sua improponibilità. Quanto al minor

reddito fatto valere dall'appellante medesima per l'intervenuta diminuzione dei

propri introiti immobiliari (da fr. 850.– a fr. 750.– mensili), l'argomento è

nuovo e come tale improponibile, l'art. 138 cpv. 1 CC riguardando solo le cause

di merito, non le misure provvisionali (Rep.

2000.

pag. 145 consid. 2 = FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2), nell'ambito

delle quali continua a valere – tranne casi particolari estranei alla fattispecie

– il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

7.

Non

è destinata a miglior sorte nemmeno la pretesa dell'appellante intesa a vedersi

aumentare il proprio fabbisogno minimo. Essa si limita infatti a esporre un proprio

calcolo senza fornire la benché minima spiegazione e, soprattutto, senza alcun

riferimento alle argomentazioni del Pretore. Del tutto privo di motivazione,

anche in proposito l'appello va dichiarato pertanto irricevibile. Quanto al fabbisogno

minimo del marito, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 1707.– mensili perché

la convivenza di lui con un' altra donna giustificherebbe il dimezzamento del

minimo esisten­ziale del diritto esecutivo (da fr. 1100.– a fr. 550.– mensili)

e perché la voce “imposte stimate e costi diversi” (fr. 200.– mensili) non

andrebbe tenuta in considerazione.

a) Il

primo assunto contrasta – per altro senza alcuna giustificazione – con la giurisprudenza

invalsa di questa Camera, la quale ha già avuto modo di illustrare che, dandosi

separazione di fatto, ogni coniuge ha diritto al minimo esistenziale del

diritto esecutivo che gli andrebbe riconosciuto se vivesse da sé solo, indipendentemente

dalle proprie scelte personali (da ultimo: RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6, II-2004

pag. 583 consid. 5a). Tale criterio è stato definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale (sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001,

consid. 4 in principio). Certo, altri Cantoni sogliono inserire nel fabbisogno

di un coniuge convivente solo la metà del minimo esistenziale applicabile nel diritto

esecutivo a “due altre persone adulte che formano una durevole comunione

domestica” e riducono alla metà il canone di locazione (ad esempio: ZR 103/2004

pag. 203 n. 50). Il fatto che tale prassi sia stata definita “non arbitraria”

(FamPra.ch 2002 pag. 813; v. anche le sentenze 5P.463/2003 del 20 febbraio

2004, consid. 3.2, e 5P.184/2006 del 4 settembre 2006, consid. 3.2) ancora non

significa tuttavia che questa Camera debba cambiare giurisprudenza. In ogni

modo, come detto, l'interessata non tenta nemmeno di indicare perché ciò sarebbe

il caso.

b) Quanto

alla seconda censura, è vero che le imposte non entrano a far parte del

fabbisogno minimo del debitore alimentare ove questi non sia in grado di far

fronte interamente ai propri obblighi di mantenimento (DTF 126 III 356, confermata

in DTF 127 III 70). Non avrebbe senso, infatti, diminuire un contributo di

mantenimento in favore dei figli dell'importo dovuto allo Stato per le imposte

e chiamare poi lo Stato a sovvenzionare l'ammanco dei figli. A parte il fatto

però che un esborso di fr. 100.– mensili per oneri fiscali è stato riconosciuto

dal Pretore anche nel fabbisogno minimo dell'appellante, in concreto la posta

di fr. 200.– mensili ammessa nel fabbisogno minimo del marito non concerne solo

il carico fiscale, ma anche non meglio precisati “costi diversi” che già erano

stati riconosciuti, come spese di trasferta, nel quadro della pre­cedente

sentenza 17 giugno 2004 a tutela dell'unione coniugale (sopra, consid. B). Se

appena si pensa in effetti che il marito abita a Lugano e lavora a Chiasso, la

spesa riesce ampiamente verosimile. Già un abbonamento “arcobaleno” per 5 zone

costa fr. 152.– mensili (‹www.arcobaleno.ch›). Se poi si considerano i pranzi fuori

casa (fr. 11.– per pasto, secondo la tabella dei minimi esistenziali ai fini

del diritto esecutivo: FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b), la spesa di fr. 200.–

mensili inserita nel fabbisogno minimo del marito appare legittima già per gli

oneri professionali, anche ignorando le imposte. Nel risultato l'appello si

rivela quindi, una volta di più, privo di consistenza.

8.

Da

ultimo l'appellante chiede che il marito, in aggiunta al contributo alimentare

per i figli, assuma anche la metà delle spese straordinarie per “sport e

attività ricreative” di loro, stimate (nei considerandi) in fr. 100.– mensili

per figlio. Ora, l'art. 286 cpv. 3 CC prevede che il giudice può obbligare i

genitori a versare un contributo speciale “allorché lo richiedano bisogni

straordinari e imprevisti del figlio”. Tuttavia un simile contributo si

giustifica solo in caso di necessità transitorie e imprevedibili del figlio al

mo­mento in cui è fissato il contributo di mantenimento (altrimenti occorre far

modificare il contributo ordinario: sentenza del Tribunale federale

5C.240/2002, consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731). Quel che l'appellante

chiede nella fattispecie non è il versamento di una determinata somma a

copertura di esigenze documentate e quantificate (sulla nozione: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB

I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 286), bensì una sorta di indennità fissa, che si

ignora per altro come sia stata calcolata. Ciò non è ammissibile. Dovessero rivelarsi

necessarie spese non presumibili e temporanee per i figli cui il padre rifiuti

di partecipare, pur essendone in grado, l'appellante potrà sempre rivolgersi al

Pretore (art. 425 cpv. 1 CPC), dimostrandone l'entità e la necessità.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è

stato intimato. Né può trovare accoglimento la richiesta di assistenza

giudiziaria presentata dall'ap- pellante. A prescindere dalla possibile

indigenza di lei, in effetti, sin dall'inizio l'appello appariva senza alcuna

possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato

notificato per osservazioni. Delle verosimili difficoltà finanziarie in cui la

richiedente versa si tiene conto, ad ogni modo, contenendo nella misura del

possibile la tassa di giustizia.

10.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (complessivi fr. 605.– mensili capitalizzati fino alla maggiore età

dei figli) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in

materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster