11.2007.19
Decreto cautelare in pendenza di divorzio: contributi di mantenimento provvisionali per i figli.
2 marzo 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2007.19
Data decisione, Autorità:
02.03.2007, ICCA
Titolo:
Decreto cautelare in pendenza di divorzio: contributi di mantenimento provvisionali per i figli.
CONTRIBUTI
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2007.19
Lugano
2 marzo 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.72 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale, già su richiesta unilaterale) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 aprile 2006 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 )
giudicando
ora sul decreto cautelare del 24 gennaio 2007 con
cui il Pretore ha fissato i contributi di mantenimento per i figli;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 2 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 24 gennaio 2007 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1969) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 29 settembre
1994. Dal matrimonio sono nati E__________, il 23 febbraio 1995, e S__________,
il 30 agosto 1997. Il marito, venditore di formazione, lavora dal 1° agosto
2006 come autista per la ditta __________ a __________. La moglie è attiva a
tempo parziale (70%) quale segretaria presso il supermercato __________ a __________.
B. In
esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il
16 marzo 2004 da AP 1, con sentenza del 17 giugno 2004 il Pretore del Distretto
di Bellinzona ha – tra l'altro – posto a carico di AO 1 un contributo alimentare di fr. 660.– mensili per ogni figlio dal 1° aprile 2004, respingendo il contributo
postulato dalla moglie. Da lei adita, con sentenza dell'11 agosto 2004 questa Camera ha aumentato il
contributo alimentare in favore di E__________ a di fr.
943.– mensili e quello in favore di S__________ a fr. 877.– mensili, assegni
familiari compresi (inc. 11.2004.77).
C. Il
10 aprile 2006 AO 1 ha introdotto davanti al medesimo Pretore un'azione di divorzio,
postulando in via provvisionale la riduzione a fr. 625.– mensili dei contributi
per ogni figlio, senza gli assegni familiari. All'udienza del 24 maggio 2006,
indetta per il contraddittorio cautelare, AP 1 ha sollecitato da parte sua un
contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ogni figlio, assegni familiari compresi,
oltre a una partecipazione alle spese straordinarie per i ragazzi. Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 17 novembre 2006 l'istante ha ridotto l'offerta
di contributo alimentare a fr. 500.– mensili per ogni figlio, senza assegni
familiari, mentre nel suo allegato del 10 novembre 2006 la convenuta ha
ribadito le proprie domande, precisando che al contributo mensile andava ancora
aggiunto l'assegno familiare.
D. Con
decreto cautelare del 24 gennaio 2007 il Pretore ha obbligato l'istante a versare,
dal febbraio del 2007, un contributo alimentare mensile non indicizzato di fr.
825.– per E__________ e di fr. 770.– per S__________, oltre all'assegno familiare.
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati
ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello del 2 febbraio 2007 per
ottenere che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la
decisione impugnata sia riformata nel senso di fissare il contributo alimentare
per ogni figlio in fr. 1000.– mensili (senza gli assegni familiari), con
obbligo per il padre di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie
dei ragazzi. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 CC) sono emanate con la procedura
dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv.
1.
CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro
dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello
è dunque ricevibile.
2.
L'art.
137.
cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente una causa di divorzio o di
separazione, un coniuge può chiedere
l'emanazione delle “necessarie misure provvisionali”. A tal fine il
giudice applica per analogia le disposizioni sulla tutela dell'unio-ne
coniugale (art. 137 cpv. 2 terza frase CC). I contributi di mantenimento
possono essere sollecitati “per il futuro e per l'anno che precede la presentazione
dell'istanza” (art. 137 cpv. 2 quarta frase CC). Quanto al fabbisogno dei figli
minorenni, esso si valuta – per prassi costante di questa Camera – secondo le
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orienta-mento
professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128
III 413 in alto).
3.
Litigiosi
sono, in concreto, i contributi di mantenimento provvisionali per i figli. Ai
fini del calcolo il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4055.– netti
mensili (inclusa la quota di tredicesima) a fronte di un fabbisogno minimo
mensile di fr. 2457.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.
–, costo dell'alloggio fr. 743.–, premio della cassa malati fr. 414.80,
imposte stimate “e costi diversi” fr. 200.–). Quanto alla moglie, egli ha
stabilito il reddito in fr. 3693.– (inclusi fr. 750.– di reddito immobiliare) e
il fabbisogno minimo in fr. 2445.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
coniuge affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 567.50, assicurazione
dell'economia domestica e RC fr. 40.–, premio della cassa malati fr. 488.20,
imposte stimate fr. 100.–). Per quanto riguarda i figli, il Pretore ha
considerato che, lavorando al 70%, la madre può assicurare in natura solo il
30% della cura e dell'educazione. Adattando poi il costo dell'alloggio, egli ha
fissato in fr. 1659.– mensili il fabbisogno in denaro di E__________ e in fr.
1546.
– mensili quello per S__________. Constatato un ammanco di fr. 360.50
mensili, il Pretore ha lasciato al marito l'equivalente del fabbisogno minimo (fr.
2457.80
mensili) e ha suddiviso proporzionalmente tra i figli il margine disponibile
di lui (fr. 1597.20 mensili), onde un contributo alimentare di fr. 825.– mensili per E__________ e
uno di fr. 770.– mensili per S__________, senza gli assegni
familiari.
4.
L'appellante
sostiene anzitutto, con riferimento all'edizione 2005 delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo, che il fabbisogno in denaro di ogni figlio ammonta a fr. 1585.25
mensili. Afferma inoltre che le entrate del marito sono di gran lunga superiori
a quelle accertate dal Pretore, dovendosi stimare un guadagno ipotetico di
almeno fr. 4500.– mensili, mentre gli introiti di lei vanno ridotti, il reddito
immobiliare calcolato dal Pretore essendo diminuito dal 1° novembre 2006 a fr.
730.
– mensili, cui occorre ancora togliere l'importo di fr. 275.– mensili per
interessi ipotecari. Reputa infine che dal fabbisogno del marito vada
stralciata la voce “imposte” di fr. 200.–, come pure la metà del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, vivendo lui con un'altra donna. Infine essa allega che
il proprio fabbisogno minimo ascende non a fr. 2445.70, bensì ad almeno fr.
3725.15
mensili.
5.
Con
gli argomenti appena riassunti l'interessata ripete la sua
opinione ma non si confronta con le motivazioni del Pretore. Perché
mai, intanto, il fabbisogno in denaro dei figli andrebbe definito seguendo la
tabella 2005 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, anziché la tabella 2007
(applicabile al momento del giudizio), non è dato di capire, come non si comprende
perché ci si dovrebbe scostare dal metodo – corretto – con cui il Pretore ha adattato
il costo dell'alloggio nei fabbisogni dei ragazzi (Empfehlungen zur Bemessung
von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Insufficientemente
motivato, su questo punto l'appello non adempie i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e risulta d'acchito
inammissibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
6.
Per
quanto riguarda il reddito del marito, quello ipotetico di fr. 4500.– mensili prospettato
dalla moglie era già stato respinto dal primo giudice, non potendosi ragionevolmente
pretendere dall'interessato un'estensione dell'attività lucrativa oltre quella,
già svolta a tempo pieno dal 1° agosto 2006, di autista per la __________ di __________.
Con tale motivazione l'appellante non si misura, né tenta di illustrare perché
al coniuge andrebbe imputato un reddito più alto di quello effettivo. Anche su
questo punto l'appello denota quindi la sua improponibilità. Quanto al minor
reddito fatto valere dall'appellante medesima per l'intervenuta diminuzione dei
propri introiti immobiliari (da fr. 850.– a fr. 750.– mensili), l'argomento è
nuovo e come tale improponibile, l'art. 138 cpv. 1 CC riguardando solo le cause
di merito, non le misure provvisionali (Rep.
2000.
pag. 145 consid. 2 = FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2), nell'ambito
delle quali continua a valere – tranne casi particolari estranei alla fattispecie
– il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
7.
Non
è destinata a miglior sorte nemmeno la pretesa dell'appellante intesa a vedersi
aumentare il proprio fabbisogno minimo. Essa si limita infatti a esporre un proprio
calcolo senza fornire la benché minima spiegazione e, soprattutto, senza alcun
riferimento alle argomentazioni del Pretore. Del tutto privo di motivazione,
anche in proposito l'appello va dichiarato pertanto irricevibile. Quanto al fabbisogno
minimo del marito, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 1707.– mensili perché
la convivenza di lui con un' altra donna giustificherebbe il dimezzamento del
minimo esistenziale del diritto esecutivo (da fr. 1100.– a fr. 550.– mensili)
e perché la voce “imposte stimate e costi diversi” (fr. 200.– mensili) non
andrebbe tenuta in considerazione.
a) Il
primo assunto contrasta – per altro senza alcuna giustificazione – con la giurisprudenza
invalsa di questa Camera, la quale ha già avuto modo di illustrare che, dandosi
separazione di fatto, ogni coniuge ha diritto al minimo esistenziale del
diritto esecutivo che gli andrebbe riconosciuto se vivesse da sé solo, indipendentemente
dalle proprie scelte personali (da ultimo: RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6, II-2004
pag. 583 consid. 5a). Tale criterio è stato definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale (sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001,
consid. 4 in principio). Certo, altri Cantoni sogliono inserire nel fabbisogno
di un coniuge convivente solo la metà del minimo esistenziale applicabile nel diritto
esecutivo a “due altre persone adulte che formano una durevole comunione
domestica” e riducono alla metà il canone di locazione (ad esempio: ZR 103/2004
pag. 203 n. 50). Il fatto che tale prassi sia stata definita “non arbitraria”
(FamPra.ch 2002 pag. 813; v. anche le sentenze 5P.463/2003 del 20 febbraio
2004, consid. 3.2, e 5P.184/2006 del 4 settembre 2006, consid. 3.2) ancora non
significa tuttavia che questa Camera debba cambiare giurisprudenza. In ogni
modo, come detto, l'interessata non tenta nemmeno di indicare perché ciò sarebbe
il caso.
b) Quanto
alla seconda censura, è vero che le imposte non entrano a far parte del
fabbisogno minimo del debitore alimentare ove questi non sia in grado di far
fronte interamente ai propri obblighi di mantenimento (DTF 126 III 356, confermata
in DTF 127 III 70). Non avrebbe senso, infatti, diminuire un contributo di
mantenimento in favore dei figli dell'importo dovuto allo Stato per le imposte
e chiamare poi lo Stato a sovvenzionare l'ammanco dei figli. A parte il fatto
però che un esborso di fr. 100.– mensili per oneri fiscali è stato riconosciuto
dal Pretore anche nel fabbisogno minimo dell'appellante, in concreto la posta
di fr. 200.– mensili ammessa nel fabbisogno minimo del marito non concerne solo
il carico fiscale, ma anche non meglio precisati “costi diversi” che già erano
stati riconosciuti, come spese di trasferta, nel quadro della precedente
sentenza 17 giugno 2004 a tutela dell'unione coniugale (sopra, consid. B). Se
appena si pensa in effetti che il marito abita a Lugano e lavora a Chiasso, la
spesa riesce ampiamente verosimile. Già un abbonamento “arcobaleno” per 5 zone
costa fr. 152.– mensili (‹www.arcobaleno.ch›). Se poi si considerano i pranzi fuori
casa (fr. 11.– per pasto, secondo la tabella dei minimi esistenziali ai fini
del diritto esecutivo: FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b), la spesa di fr. 200.–
mensili inserita nel fabbisogno minimo del marito appare legittima già per gli
oneri professionali, anche ignorando le imposte. Nel risultato l'appello si
rivela quindi, una volta di più, privo di consistenza.
8.
Da
ultimo l'appellante chiede che il marito, in aggiunta al contributo alimentare
per i figli, assuma anche la metà delle spese straordinarie per “sport e
attività ricreative” di loro, stimate (nei considerandi) in fr. 100.– mensili
per figlio. Ora, l'art. 286 cpv. 3 CC prevede che il giudice può obbligare i
genitori a versare un contributo speciale “allorché lo richiedano bisogni
straordinari e imprevisti del figlio”. Tuttavia un simile contributo si
giustifica solo in caso di necessità transitorie e imprevedibili del figlio al
momento in cui è fissato il contributo di mantenimento (altrimenti occorre far
modificare il contributo ordinario: sentenza del Tribunale federale
5C.240/2002, consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731). Quel che l'appellante
chiede nella fattispecie non è il versamento di una determinata somma a
copertura di esigenze documentate e quantificate (sulla nozione: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 286), bensì una sorta di indennità fissa, che si
ignora per altro come sia stata calcolata. Ciò non è ammissibile. Dovessero rivelarsi
necessarie spese non presumibili e temporanee per i figli cui il padre rifiuti
di partecipare, pur essendone in grado, l'appellante potrà sempre rivolgersi al
Pretore (art. 425 cpv. 1 CPC), dimostrandone l'entità e la necessità.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è
stato intimato. Né può trovare accoglimento la richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall'ap- pellante. A prescindere dalla possibile
indigenza di lei, in effetti, sin dall'inizio l'appello appariva senza alcuna
possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato
notificato per osservazioni. Delle verosimili difficoltà finanziarie in cui la
richiedente versa si tiene conto, ad ogni modo, contenendo nella misura del
possibile la tassa di giustizia.
10.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (complessivi fr. 605.– mensili capitalizzati fino alla maggiore età
dei figli) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in
materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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