11.2007.190
Modifica del contributo per il figlio stabilito nella sentenza di divorzio
7 aprile 2008Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2007.190
Data decisione, Autorità:
07.04.2008, ICCA
Titolo:
Modifica del contributo per il figlio stabilito nella sentenza di divorzio
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
art. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2007.190
Lugano
7 aprile 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.133 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 4 agosto 2006 da
AP 1
(già patrocinato dall' __________,)
contro
AO 1,
(patrocinata dall' PA 1)
in sostituzione processuale del figlio
S__________ (1994);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se devono essere accolti
l'appello e il ricorso del 9 dicembre 2007 presentati da AP 1 contro la
sentenza emessa il 27 novembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud;
2.
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale ai
rimedi giuridici;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 10 aprile 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha
pronunciato il divorzio tra AP 1 (1959) e AO 1 (1956), omologando una
convenzione che prevedeva l'affidamento del figlio S__________ (nato il 25
settembre 1994) alla madre, riservato il diritto di visita del padre, con obbligo
per quest'ultimo di versare al figlio un contributo alimentare indicizzato,
compreso l'assegno familiare, di fr. 850.– mensili fino al 12° anno di
età, di fr. 1100.– mensili fino al 16° anno di età e di fr. 1300.– mensili
dopo di allora. AO 1 ha altri due figli, M__________ (nato il 7 agosto 1984) e S__________
(nata il 10 febbraio 1990) C__________, avuti da un precedente matrimonio. AP 1
si è risposato il 4 settembre 2001 con __________ (1961), cittadina turca.
B. Il 4
agosto 2006 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud per ottenere, già in via cautelare, la riduzione del contributo alimentare
in favore del figlio a fr. 400.– mensili dal maggio del 2006 e l'istituzione di
una curatela educativa per la gestione delle relazioni personali con lui, oltre
al beneficio dell'assistenza giudiziaria. A sostegno della richiesta egli ha
fatto valere la riduzione delle sue entrate in seguito alla perdita del posto
di lavoro, a problemi di salute e ai maggiori oneri legati al mantenimento
della nuova famiglia, così come le difficoltà incontrate nell’esercizio del
diritto di visita. All'udienza del 25 agosto 2006, indetta per la discussione, AO
1 ha proposto di respingere l'istanza, contestando la propria legittimazione
passiva e la competenza del giudice a nominare un curatore. Essa ha postulato,
a sua volta, l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
C. Con decreto cautelare dello stesso giorno
il Pretore ha fissato il contributo provvisionale per
il figlio in fr. 733.– mensili, compreso il 20% dell'assegno familiare riscosso
dal padre (il resto essendo percepito dalla madre), e ha invitato la Commissione
tutoria regionale 1 a nominare un curatore educativo in favore di S__________. L'istruttoria
di causa, iniziata il 19
ottobre 2006, è durata fino al 21 maggio 2007.
Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a presentare conclusioni
scritte. Nel proprio memoriale del 22 giugno 2007 AP 1 ha ribadito le rispettive
domande. Nel proprio allegato di quello stesso giorno AO 1 ha confermato il relativo
punto di vista, chiedendo altresì la condanna dell'istante a versarle con
effetto retroattivo dal 1° ottobre 2006 la differenza tra l'importo dovuto di fr.
1100.– mensili (assegni familiari inclusi) e quanto stabilito in via cautelare.
Il 20 settembre 2007 la Commissione tutoria regionale 1 ha nominato __________
in qualità di curatrice educativa. Statuendo il 27 novembre 2007, il Pretore ha
respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese a
carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per
ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è stata
respinta, mentre analogo beneficio è stato accordato a AO 1.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 9 dicembre 2007 nel
quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare per
il figlio sia ridotto a fr. 400.– mensili dal maggio del 2006 fino alla
maggiore età del ragazzo. Egli sollecita inoltre il beneficio dell'assistenza
giudiziaria davanti al Pretore, oltre che in appello. Il rimedio non ha formato
oggetto di intimazione.
in diritto: I. Sull'appello
in materia di contributo alimentare
1. La
modifica di una sentenza di divorzio relativamente al contributo alimentare per
Fatti
i figli è retta dalle disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 134
cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC). L'unico
rimedio esperibile contro la sentenza del Pretore è l'appello, che la modifica
sia retta dagli art. 425 segg. CPC o dalla procedura ordinaria (art. 165 segg.
CPC). Introdotto nel termine di dieci giorni dall'intimazione della sentenza
impugnata, in concreto il rimedio giuridico di AP 1 è dunque tempestivo (art.
308 cpv. 1 e 428 cpv. 2 CPC).
2. All'appello
l'interessato acclude un conteggio delle indennità di disoccupazione da lui percepite
nell'ottobre del 2006, documentazione riguardante l'onere ipotecario e le spese
condominiali gravanti la sua proprietà per piani n. 4094 (particella n. 2032
RFD di __________), come pure un conteggio delle indennità di disoccupazione ricevute
dalla convenuta nel luglio del 2006 e un foglio paga della medesima, dell'agosto
2006. Gli ultimi due documenti già figurano agli atti (doc. 3 e 4). Gli altri
sono ricevibili non in virtù dell'art. 138 cpv. 1 CC (Leuenberger in: Basler Kommentar, ZGB
I, 3a edizione, n. 2 ad art. 138; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 9 ad art. 138 CC), ma in
forza del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 18 e
20 delle osservazioni generali agli art. 276/293 CC). Ciò premesso,
nulla osta all'esame dell'appello.
3. Nella
fattispecie l'azione è stata promossa contro AO 1, la quale davanti al Pretore
ha contestato la propria legittimazione passiva. Ora, questa Camera ha già avuto
modo di precisare che, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul
solo contributo alimentare per figli minorenni, il debitore non deve convenire
l'altro genitore, bensì il figlio medesimo. Ciò non toglie che l'azione possa
essere diretta contro il genitore che detiene l'autorità parentale sul figlio in
quanto sostituto processuale del medesimo (RtiD II-2004 pag. 602 consid. 2). Wullschleger sosteneva il medesimo punto di vista (Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 ad art. 286), ma ha poi cambiato
opinione, affermando che parti
all'azione di modifica sul solo contributo alimentare
per figli minorenni sono i genitori (FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14
ad art. 286 CC). Tale inversione di tendenza non appare confortata però da alcuna
motivazione. Non è il caso dunque che questa Camera torni sulla propria giurisprudenza. Ciò posto, con le
precisazioni anzidette la legittimazione passiva di AO 1 può reputarsi data.
4. Il
Pretore ha accertato che al momento del divorzio l'istante conseguiva uno stipendio
di fr. 4834.– mensili lordi, ma che la sua situazione economica è peggiorata in
seguito al licenziamento da parte della __________. Esclusa l'eventualità di
computargli un reddito ipotetico, il perito giudiziario avendo diagnosticato una
totale inabilità lucrativa dovuta a sindrome di apnee ostruttive nel sonno (di
lieve entità) e di insonnia, il primo giudice ha stabilito il reddito di lui in
fr. 3867.– mensili, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite, cui
ha aggiunto fr. 1300.– mensili derivanti dalla locazione dell'appartamento di __________,
onde entrate complessive per fr. 5167.– mensili netti. Il Pretore ha poi calcolato
il fabbisogno minimo di lui in fr. 2355.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per coniugi fr. 1550.–, locazione
fr. 245.–, spese accessorie fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 310.–). Appurato
che l'istante dispone di un margine sufficiente per onorare il contributo alimentare
in favore del figlio stabilito nella sentenza di divorzio, il Pretore ha
respinto l'azione, soggiungendo che in caso di necessità AP 1 potrà essere
tenuto a far capo alla sua sostanza immobiliare.
5. I
requisiti che giustificano una modifica del contributo alimentare per figli
sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1.1). In
proposito basti rammentare che il contributo non può eccedere la disponibilità
del debitore, il quale non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore
al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Se però egli
si risposa, il nuovo coniuge ha il dovere di assisterlo a titolo sussidiario
nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge e i figli
(art. 159 cpv. 3 CC), al punto da poter essere tenuto – dandosene gli
estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (RtiD II-2006 pag.
693 caso 42c consid. 4). Ai fini del presente giudizio non si può quindi prescindere
dall'esaminare anche la posizione della seconda moglie dell'appellante (analogamente:
RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6b; I CCA, sentenza inc. 11.2002.141 del 14 giugno
2006, consid. 7b). Si ricordi altresì che, verificandosi un cambiamento rilevante
e duraturo di situazione, l'eventuale nuovo contributo a carico del padre non si
calcola – come crede l'appellante – in base al metodo consistente nel suddividere
a metà l'eccedenza mensile (applicabile per definire contributi alimentari in
costanza di matrimonio: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii), bensì
secondo i criteri adottati nel caso specifico dal giudice del divorzio.
6. Per
quel che riguarda le sue entrate, l'appellante afferma che l'indennità di
disoccupazione accertata dal Pretore è lorda, poiché non tiene conto delle
deduzioni sociali, e che dal reddito immobiliare di fr. 1300.– mensili occorre
dedurre gli interessi ipotecari (fr. 572.75 ), così come l'ammortamento (fr.
166.65) e le spese condominali (fr. 250.–), ciò che riduce il provento netto a
fr. 300.– mensili.
a) Il
primo giudice ha accertato indennità di disoccupazione per fr. 3867.– mensili,
dipartendosi da un'indennità giornaliera di fr. 178.20 moltiplicata per la
media di 21.70 giorni di lavoro (sentenza impugnata, consid. 1.2.1). In realtà tale
indennizzo soggiace alle deduzioni dei contributi sociali, inclusa la quota rischio
della LPP (doc. Z1-4).
Va dunque stabilito in fr. 3550.– mensili netti (fr. 178.20 x 21.70 giorni,
dedotto il 5.05% per AVS/AI/IPG, il 2.91% per INP e fr. 11.05 per la LPP), senza
considerare il 20% dell'assegno
familiare (di fr. 36.60 mensili).
b) Per
quanto concerne il reddito immobiliare di fr. 1300.– mensili, il Pretore ha dato
atto di quanto dichiarava l'istante (sentenza impugnata, consid. 1.2.2). Dal fascicolo
processuale risulta nondimeno un debito ipotecario, il 31 dicembre 2004, di fr.
239 000.– (doc. M, 2° foglio) e a spese condominiali per fr. 250.–
mensili (doc. R e S). In questa sede l'appellante ha prodotto inoltre l'avviso
di scadenza degli interessi ipotecari nel primo trimestre 2006 per fr. 1718.25.
Dalla convenzione riguardante l'accensione del mutuo si evince poi un ammortamento
semestrale di fr. 1000.–. Di per sé, trattandosi di un ordinario
rimborso di mutuo, quest'ultimo andrebbe onorato nella sola misura in cui i
mezzi finanziari della famiglia fossero sufficienti (DTF 127 III 292 in alto),
ma nel caso precipuo esso è indispensabile per il
conseguimento del reddito immobiliare. Nelle condizioni descritte il provento
della sostanza riesce di fr. 310.– mensili (fr. 1300.– ./. fr. 572.75 ./. fr. 166.65
./. fr. 250.–). Le entrate complessive dell'appellante ammontano perciò a fr.
3860.– mensili, esclusa la quota dell'assegno familiare per S__________.
7. Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante fa
valere di dover mantenere sé stesso e la seconda moglie. Chiede pertanto di inserire
nel suo fabbisogno l'intero canone di locazione (fr. 490.–), i premi della
cassa malati sua e della moglie (fr. 654.–), il premio dell'assicurazione relativa
all'economia domestica (fr. 24.–), le spese d'automobile (80.–) e le imposte
(fr. 432.–), per un totale di fr. 3480.– mensili.
a) Per
quel che è della locazione, trattandosi di un debitore che
si è risposato occorre fondarsi sul fabbisogno minimo di coppia (fr. 1550.–
mensili). Va quindi ammessa l'intera pigione di fr. 450.– mensili, oltre
all'acconto per spese accessorie di fr. 120.– mensili (doc. K), non
essendo per altro dimostrati conguagli che eccedano tale acconto. Come si vedrà
in appresso (consid. 8), poi, ai coniugi occorre un'autovettura a scopo
professionale, sicché si giustifica di includere nel fabbisogno minimo anche la
locazione del parcheggio (fr. 40.– mensili: doc. L).
b) Da
inserire nel fabbisogno minimo sono altresì i premi della cassa malati della coppia,
di complessivi fr. 654.– mensili (doc. Q), come pure il
premio dell'assicurazione per l'economia domestica (DTF 114 II 395 consid. 4c),
di fr. 23.35 mensili (doc. P). Quanto alle spese di trasferta (fr. 80.–
mensili: doc. N e T), come si vedrà in seguito (sotto, consid. 8) esse appaiono
adeguate e si giustificano per fini professionali.
c) L'interessato
espone un carico fiscale per fr. 432.– mensili, ma tali sono le sue imposte
cantonali e federali per l'intero 2004 (doc. M). Anche tenendo conto dell'imposta
comunale (con un moltiplicatore a __________ del 70%), l'onere tributario non
supera i fr. 60.– mensili. Sta di fatto che, come ha ricordato il Pretore, si riconoscesse
tale uscita nel fabbisogno minimo dell'appellante, non sarebbe più interamente
coperto il fabbisogno in denaro del figlio. Le imposte vanno pertanto
tralasciate, come prescrive la giurisprudenza in casi simili (DTF 127 III 292
consid. 2a/bb, 70 consid. 2b e DTF 126 III 356 consid. 1a/aa).
d) In
definitiva il fabbisogno minimo di coppia ammonta a complessivi fr. 2920.–
mensili (arrotondati): minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1550.–, locazione
fr. 450.–, spese accessorie fr. 120.–, locazione del posteggio fr. 40.–, premi
della cassa malati fr. 654.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 23.35, spese
di trasferta fr. 80.–.
8. Stando
così le cose, con una disponibilità di fr. 940.– mensili
(fr. 3860.– ./. fr. 2920.–) l'appellante non risulta più in grado di
far fronte al pagamento del contributo alimentare per il figlio stabilito nella
sentenza di divorzio. È necessario esaminare dunque se a tale mancanza potrebbe
supplire la madre di S__________ (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). L'appellante rileva
che costei, pur lavorando oggi a metà tempo con reddito di fr. 2455.30 mensili
netti, si è annunciata all'Ufficio di collocamento per un lavoro a tempo pieno.
Chiede pertanto di imputarle un reddito ipotetico di fr. 4910.60 mensili (per
rapporto a fabbisogno minimo di fr. 2434.– mensili), non senza rilevare che
essa può beneficiare del contributo dei figli maggiorenni, i quali vivono nella
stessa economia domestica.
a) Al
momento del divorzio AO 1 lavorava all'80% come segretaria in una casa per
anziani comunale a __________, guadagnando fr. 2905.80 mensili netti (assegni
familiari non compresi), inclusa un'indennità per economia domestica di fr.
125.10 mensili (doc. 2; risposta, pag. 1 in basso, allegato al verbale del 25
agosto 2006). Attualmente essa lavora a metà tempo, sempre per il Comune di __________,
con uno stipendio di fr. 2272.30 mensili netti (assegno familiare non
compreso), inclusa l'indennità per economia domestica di fr. 78.20 mensili
(doc. 3). A ciò si aggiunge l'indennità di disoccupazione che, tenuto conto del
guadagno intermedio, ammonta a circa fr. 690.– mensili netti, senza gli assegni
per i figli (doc. 4). Le entrate dell'interessata assommano quindi a circa fr.
2960.– mensili netti, senza gli assegni familiari, e non si scostano apprezzabilmente
dal guadagno conseguito al momento del divorzio.
b) Per
quel che riguarda un eventuale reddito ipotetico, l'appellante trascura che la
convenuta deve ancora prendersi cura del figlio tredicenne. E secondo i
principi che fanno stato in materia di divorzio (applicabili per analogia: RtiD II-2004 pag. 624 consid. 7a; v. anche Wullschleger, op. cit., n. 62 ad art.
285 con riferimenti), di regola una madre non va tenuta a esercitare
un'attività lucrativa a tempo pieno finché il figlio a lei affidato non abbia
compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag.
91). Per il resto, il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la
disoccupazione perseguono scopi diversi (RDAT II-1999 n. 67), sicché poco importano
al giudice civile le valutazioni della Cassa disoccupazione circa la capacità
lucrativa (teorica) di lei.
c) L'appellante
sostiene che il fabbisogno minimo dell'ex moglie non eccede fr. 2434.– mensili,
mentre l'interessata ha esposto un totale di fr. 4111.25 mensili (doc. 11a). Ora, va riconosciuto anzitutto il
minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1250.– mensili:
FU 2/2001 pag. 74), il quale già comprende i costi del telefono e l'abbonamento
alla TV a pagamento (doc. 11ll-oo; Rep.
1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Dalla
pigione di fr. 980.– mensili, con fr. 232.– di
spese accessorie (doc. 11b-f), bisogna dedurre invece la quota che rientra nel fabbisogno in
denaro dei figli minorenni (un terzo per il primo e un quarto per il secondo: Amt für Jugend und Berufsberatung, Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Fino al 9 febbraio 2008 (maggiore età di
S__________) il costo dell'alloggio ammonta così a fr. 505.– mensili. Dopo di
allora passa a fr. 808.– mensili.
Nel
fabbisogno minimo vanno inseriti altresì il premio della cassa malati (fr.
189.45 mensili: doc. 11h) e dell'assicurazione economia domestica (fr. 16.– mensili: doc. 11ii). I costi d'automobile si
giustificano nella misura di fr. 120.– mensili complessivi (assicurazione,
imposta di circolazione e posteggio), come per l'appellante (doc. 11g e 11ee-hh). Giustificata è altresì la partecipazione di fr. 41.– mensili per
spese mediche non coperte dalla cassa malati, documentate dal preventivo per una
cura dentaria cui l'interessata deve sottoporsi (doc. 11l e 11dd), oltre che da partecipazioni fatturate dalla cassa malati medesima
e dal dentista (doc. 11m-cc). Data la situazione di ristrettezza economica in cui AO 1 versa, le
imposte di complessivi fr. 51.25 mensili (doc. 11pp, 11qq e 11ss) devono
invece essere tralasciate (sopra, consid. 7c). Tutto considerato, il fabbisogno
minimo dell'interessata ammonta pertanto a fr. 2122.– mensili fino al 9
febbraio 2008 e a fr. 2425.– mensili dopo di allora.
d) L'appellante
sostiene che l'ex moglie può “appoggiarsi” ai redditi degli altri due figli
maggiorenni che vivono con lei. Dimentica però che fino al 9 febbraio 2008 S__________
era ancora minorenne e che il fabbisogno in denaro di lei era interamente a
carico della madre, il padre non contribuendo al mantenimento (doc. 5). Inoltre
questa Camera ha già avuto modo di rilevare che eventuali partecipazioni di
figli maggiorenni conviventi sono destinate a coprire i costi supplementari
dell'economia domestica causati dalla loro coabitazione ed
equivalgono sostanzialmente a un rimborso delle spese, non a un
reddito del genitore. D'altro lato, nessuna norma impone a un genitore di
lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni (RtiD II-2004 pag. 584 consid.
5e). La situazione dei due figli della convenuta nati dal precedente
matrimonio, ormai maggiorenni, non entra pertanto in considerazione ai fini del
presente giudizio.
e) In
sintesi, dopo avere sopperito al proprio fabbisogno minimo, fino al
9 febbraio 2008 AO 1 disponeva di fr. 838.– mensili per il
mantenimento di S__________ e S__________. Dopo di allora essa fruisce di fr.
535.– mensili per il solo S__________, il contributo per figli minorenni essendo
prioritario rispetto a quello per maggiorenni (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation,
vol. II: Effets de la filiation, 3ª edizione, pag. 285 n. 522; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2006.40 del 5 ottobre 2007, consid. 8b). Più di
così essa non può fornire. E la disponibilità di lei non basta, sommata con quella
dell'appellante, per coprire il fabbisogno in denaro del figlio, quantificato dall'appellante
stesso in fr. 1620.– mensili (appello, pag. 4).
9. Nelle condizioni descritte non rimane che chiamare in ausilio la seconda
moglie dell'appellante. Come si è anticipato (consid. 5), in effetti, essa è
tenuta ad assistere – sussidiariamente – il marito nei suoi obblighi verso il
figlio. L'appellante obietta che essa è una casalinga di 46 anni, senza attività
lucrativa e con difficoltà di inserimento, poiché proviene direttamente dalla
Turchia, è senza formazione professionale e non conosce l'italiano né altre
lingue europee. Tutto ciò potrà anche essere vero. Resta il fatto che, come
risulta dalla tassazione 2004, essa ha già avuto modo di lavorare nel Cantone Ticino,
guadagnando fr. 4471.– annui (doc. M, 2° foglio). Nel certificato per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria, del resto, l'appellante medesimo
indica che la moglie è un'ausiliaria di pulizia, seppure disoccupata (doc. Y). Nulla
induce a credere pertanto che essa non sia in grado di guadagnare quei fr. 400.–
mensili (confermati per altro dalla tassazione 2004) che permetterebbero al
marito di continuare a onorare il versamento del contributo alimentare per il
figlio. E proprio perché essa va tenuta a esercitare un'attività lucrativa, si
giustifica di riconoscere nel fabbisogno minimo di coppia, come detto, le spese
di trasferta esposte dall'appellante per fr. 80.– mensili (verosimili, un
abbonamento “arcobaleno” per due zone costando fr. 62.–
mensili).
10. Riepilogando,
i contributi indicizzati per S__________ stabiliti nella sentenza di divorzio
ammontano, assegni familiari inclusi, a fr. 850.– mensili fino al 12° anno di
età (24 settembre 2005), a fr. 1100.– mensili fino al 16° anno di età (24
settembre 2009) e a fr. 1300.– mensili dopo di allora (doc. B). Dedotto
l'assegno familiare (passato il 1° gennaio 2008 da fr. 183.– a fr. 200.–
mensili), non computato nel reddito dei genitori, e tenuto conto del rincaro
intervenuto dopo il novembre del 2000 (da 101.10 punti a 107.80 punti nel
novembre del 2007, con l'indice del maggio 2000 a 100 punti), l'appellante deve
versare fr. 990.– mensili fino al 31 dicembre 2007, fr. 973.– mensili dal 1°
gennaio 2008 e dovrà versare fr. 1186.– mensili dal settembre del 2009, oltre
alla quota dell'assegno familiare da lui riscosso. Con una disponibilità di
quasi fr. 1160.– mensili, oltre alla quota dell'assegno familiare da lui
percepito (fr. 36.60), egli è pertanto in grado di continuare a far fronte all'obbligo,
tanto più che al momento del divorzio non pretende di avere beneficiato di una
disponibilità mensile superiore. Destituito di buon diritto, l'appello si
rivela così destinato al rigetto.
Considerandi
II. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
11.
Contro il rifiuto dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità
di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Tempestivo, il rimedio in esame è pertanto ricevibile.
12.
In
concreto il Pretore ha rifiutato il beneficio richiesto poiché, “a prescindere
dalla dubbia prevedibilità della possibilità di esito favorevole della causa”, a
suo parere fa difetto il requisito dell'indigenza sia in ragione delle entrate
mensili del richiedente, le quali eccedono il fabbisogno minimo, sia in ragione
della proprietà immobiliare a __________ (sentenza impugnata, consid. 7.1). Il
ricorrente si duole che la valutazione del primo giudice “appare sommaria e
non congrua”, la sua effettiva disponibilità corrispondendo a quanto da lui dichiarato
nell'istanza.
13.
Il beneficio dell'assistenza giudiziaria non presuppone solo una
grave ristrettezza da parte del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre
inoltre che quest'ultimo non sia in grado di procedere in lite con atti propri
(art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito
favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate,
posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in
lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla
nozione: Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con
rinvii). Tali requisiti sono cumulativi. Nella fattispecie l'indigenza del richiedente appare data, tant'è che egli
non è in grado di contribuire appieno al mantenimento del figlio senza
l'ausilio economico della seconda moglie. Rimane il fatto che egli è titolare
di una proprietà per piani e che non rende verosimile di non poter di aumentare
di qualche poco il mutuo ipotecario di fr. 237 000.– (cfr. DTF 119 Ia
111). Tanto meno se si considera che un ricarico ipotecario di fr. 10 000.– costerebbe
circa, al tasso del 3.625%, fr. 30.– mensili, aggravio senz'altro sopportabile
dall'economia domestica. Anche su questo punto la decisione del Pretore resiste
dunque alla critica.
III. Sulle
spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
14.
Gli oneri processuali dell'appello seguirebbero la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte,
cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi apprezzabili. Date
le particolarità del caso (fabbisogno minimo dell'appellante calcolato dal Pretore
come se questi non si fosse mai risposato), si può capire tuttavia che AP 1,
non più patrocinato da un legale, possa essere stato indotto in buona fede a piatire.
Soccorrono dunque “giusti motivi” per rinunciare a ogni prelievo (art. 148
cpv. 2 CPC). Ciò rende la richiesta di assistenza giudiziaria in appello,
vertente sull'esonero dalla tassa di giustizia e dalle spese, senza oggetto. Quanto
alla procedura in materia di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo
casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
15.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nella
fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile
(art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF), ove appena si capitalizzi la riduzione
del contributo alimentare litigiosa in appello. Quanto
all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria,
trattandosi di una decisione incidentale, essa segue – alla stessa stregua di una
decisione pregiudiziale – la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza
del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata
confermata.
4. Non si
riscuotono tasse o spese per tale ricorso, né si assegnano ripetibili.
5. La domanda
di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.
6. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95
a 98
LTF entro il termine stabilito
dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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