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Decisione

11.2007.190

Modifica del contributo per il figlio stabilito nella sentenza di divorzio

7 aprile 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i figli è retta dalle disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 134

cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC). L'unico

rimedio esperibile contro la sentenza del Pretore è l'appello, che la modifica

sia retta dagli art. 425 segg. CPC o dalla procedura ordinaria (art. 165 segg.

CPC). Introdotto nel termine di dieci giorni dall'intimazione della sentenza

impugnata, in concreto il rimedio giuridico di AP 1 è dunque tempestivo (art.

308 cpv. 1 e 428 cpv. 2 CPC).

2. All'appello

l'interessato acclude un conteggio delle indennità di disoccupazione da lui percepite

nell'ottobre del 2006, documentazione riguardante l'onere ipotecario e le spese

condominiali gravanti la sua proprietà per piani n. 4094 (particella n. 2032

RFD di __________), come pure un conteggio delle indennità di disoccupazione ricevute

dalla convenuta nel luglio del 2006 e un foglio paga della medesima, dell'agosto

2006. Gli ultimi due documenti già figurano agli atti (doc. 3 e 4). Gli altri

sono ricevibili non in virtù dell'art. 138 cpv. 1 CC (Leuen­ber­ger in: Basler Kommentar, ZGB

I, 3a edizione, n. 2 ad art. 138; Sutter/Frei­burghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 9 ad art. 138 CC), ma in

forza del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 18 e

20 delle osservazioni generali agli art. 276/293 CC). Ciò premesso,

nulla osta all'esame dell'appello.

3. Nella

fattispecie l'azione è stata promossa contro AO 1, la quale davanti al Pretore

ha contestato la propria legittimazione passiva. Ora, questa Camera ha già avuto

modo di precisare che, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul

solo contributo alimen­tare per figli minorenni, il debitore non deve convenire

l'altro genitore, bensì il figlio medesimo. Ciò non toglie che l'azione possa

essere diretta contro il genitore che detie­ne l'autorità parentale sul figlio in

quanto sostituto processuale del medesimo (RtiD II-2004 pag. 602 consid. 2). Wullschleger sosteneva il medesimo punto di vista (Praxiskommentar

Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 ad art. 286), ma ha poi cambiato

opinione, affermando che parti

all'azione di modifica sul solo contributo alimentare

per figli minorenni sono i genitori (FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14

ad art. 286 CC). Tale inversione di tendenza non appare confortata però da alcuna

motivazione. Non è il caso dunque che questa Camera torni sulla propria giurisprudenza. Ciò posto, con le

precisazioni anzidette la legittimazione passiva di AO 1 può reputarsi data.

4. Il

Pretore ha accertato che al momento del divorzio l'istante conseguiva uno stipendio

di fr. 4834.– mensili lordi, ma che la sua situazione economica è peggiorata in

seguito al licenziamento da parte della __________. Esclusa l'eventualità di

computargli un reddito ipotetico, il perito giudiziario avendo diagnosticato una

totale inabilità lucrativa dovuta a sindrome di apnee ostruttive nel sonno (di

lieve entità) e di insonnia, il primo giudice ha stabilito il reddito di lui in

fr. 3867.– mensili, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite, cui

ha aggiunto fr. 1300.– mensili derivanti dalla locazione dell'appartamento di __________,

onde entrate complessive per fr. 5167.– mensili netti. Il Pretore ha poi calcolato

il fabbisogno minimo di lui in fr. 2355.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per coniugi fr. 1550.–, locazione

fr. 245.–, spese accessorie fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 310.–). Appurato

che l'istante dispone di un margine sufficiente per onorare il contributo alimentare

in favore del figlio stabilito nella sentenza di divorzio, il Pretore ha

respinto l'azione, soggiungendo che in caso di necessità AP 1 potrà essere

tenuto a far capo alla sua sostanza immobiliare.

5. I

requisiti che giustificano una modifica del contributo alimentare per figli

sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1.1). In

proposito basti rammentare che il contributo non può eccedere la disponibilità

del debitore, il quale non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore

al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Se però egli

si risposa, il nuovo coniuge ha il dovere di assisterlo a titolo sussidiario

nell'adem­pi­mento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge e i figli

(art. 159 cpv. 3 CC), al punto da poter essere tenuto – dandosene gli

estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (RtiD II-2006 pag.

693 caso 42c consid. 4). Ai fini del presente giudizio non si può quindi prescindere

dall'esaminare anche la posizione della seconda moglie dell'appellante (analogamente:

RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6b; I CCA, sentenza inc. 11.2002.141 del 14 giugno

2006, consid. 7b). Si ricordi altresì che, verificandosi un cambiamento rilevante

e duraturo di situazione, l'eventuale nuovo contributo a carico del padre non si

calcola – come crede l'appellante – in base al metodo consistente nel suddividere

a metà l'eccedenza mensile (applicabile per definire contributi alimentari in

costanza di matrimonio: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii), bensì

secondo i criteri adottati nel caso specifico dal giudice del divorzio.

6. Per

quel che riguarda le sue entrate, l'appellante afferma che l'indennità di

disoccupazione accertata dal Pretore è lorda, poiché non tiene conto delle

deduzioni sociali, e che dal reddito immobiliare di fr. 1300.– mensili occorre

dedurre gli interessi ipotecari (fr. 572.75 ), così come l'ammortamento (fr.

166.65) e le spese condominali (fr. 250.–), ciò che riduce il provento netto a

fr. 300.– mensili.

a) Il

primo giudice ha accertato indennità di disoccupazione per fr. 3867.– mensili,

dipartendosi da un'indennità giornaliera di fr. 178.20 moltiplicata per la

media di 21.70 giorni di lavoro (sentenza impugnata, consid. 1.2.1). In realtà tale

indennizzo soggiace alle deduzioni dei contributi sociali, inclusa la quota rischio

della LPP (doc. Z1-4).

Va dunque stabilito in fr. 3550.– mensili netti (fr. 178.20 x 21.70 giorni,

dedotto il 5.05% per AVS/AI/IPG, il 2.91% per INP e fr. 11.05 per la LPP), senza

considerare il 20% dell'assegno

familiare (di fr. 36.60 mensili).

b) Per

quanto concerne il reddito immobiliare di fr. 1300.– mensili, il Pretore ha dato

atto di quanto dichiarava l'istante (sentenza impugnata, consid. 1.2.2). Dal fascicolo

processuale risulta nondimeno un debito ipotecario, il 31 dicembre 2004, di fr.

239 000.– (doc. M, 2° foglio) e a spese condominiali per fr. 250.–

mensili (doc. R e S). In questa sede l'appellante ha prodotto inoltre l'avviso

di scadenza degli interessi ipotecari nel primo trimestre 2006 per fr. 1718.25.

Dalla convenzione riguardante l'accensione del mutuo si evince poi un ammortamento

semestrale di fr. 1000.–. Di per sé, trattandosi di un ordinario

rimborso di mutuo, quest'ultimo andrebbe onorato nella sola misura in cui i

mezzi finanziari della famiglia fossero sufficienti (DTF 127 III 292 in alto),

ma nel caso precipuo esso è indispensabile per il

conseguimento del reddito immobiliare. Nelle condizioni descritte il provento

della sostanza riesce di fr. 310.– mensili (fr. 1300.– ./. fr. 572.75 ./. fr. 166.65

./. fr. 250.–). Le entrate complessive dell'appellante ammontano perciò a fr.

3860.– mensili, esclusa la quota dell'assegno familiare per S__________.

7. Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante fa

valere di dover mantenere sé stesso e la seconda moglie. Chiede pertanto di inserire

nel suo fabbisogno l'intero canone di locazione (fr. 490.–), i premi della

cassa malati sua e della moglie (fr. 654.–), il premio dell'assicurazione relativa

all'economia domestica (fr. 24.–), le spese d'automobile (80.–) e le imposte

(fr. 432.–), per un totale di fr. 3480.– mensili.

a) Per

quel che è della locazione, trattandosi di un debitore che

si è risposato occorre fondarsi sul fabbisogno minimo di coppia (fr. 1550.–

mensili). Va quindi ammessa l'intera pigione di fr. 450.– mensili, oltre

all'acconto per spese accessorie di fr. 120.– mensili (doc. K), non

essendo per altro dimostrati conguagli che eccedano tale acconto. Come si vedrà

in appresso (consid. 8), poi, ai coniugi occorre un'autovettura a scopo

professionale, sicché si giustifica di includere nel fabbisogno minimo anche la

locazione del parcheggio (fr. 40.– mensili: doc. L).

b) Da

inserire nel fabbisogno minimo sono altresì i premi della cassa malati della coppia,

di complessivi fr. 654.– mensili (doc. Q), come pure il

premio dell'assicurazione per l'economia domestica (DTF 114 II 395 consid. 4c),

di fr. 23.35 mensili (doc. P). Quanto alle spese di trasferta (fr. 80.–

mensili: doc. N e T), come si vedrà in seguito (sotto, consid. 8) esse appaiono

adeguate e si giustificano per fini professionali.

c) L'interessato

espone un carico fiscale per fr. 432.– mensili, ma tali sono le sue imposte

cantonali e federali per l'intero 2004 (doc. M). Anche tenendo conto dell'imposta

comunale (con un moltiplicatore a __________ del 70%), l'onere tributario non

supera i fr. 60.– mensili. Sta di fatto che, come ha ricordato il Pretore, si riconoscesse

tale uscita nel fabbisogno minimo dell'appellante, non sarebbe più interamente

coperto il fabbisogno in denaro del figlio. Le imposte vanno pertanto

tralasciate, come prescrive la giurisprudenza in casi simili (DTF 127 III 292

consid. 2a/bb, 70 consid. 2b e DTF 126 III 356 consid. 1a/aa).

d) In

definitiva il fabbisogno minimo di coppia ammonta a complessivi fr. 2920.–

mensili (arrotondati): minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1550.–, locazione

fr. 450.–, spese accessorie fr. 120.–, locazione del posteggio fr. 40.–, premi

della cassa malati fr. 654.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 23.35, spese

di trasferta fr. 80.–.

8. Stando

così le cose, con una disponibilità di fr. 940.– mensili

(fr. 3860.– ./. fr. 2920.–) l'appellante non risulta più in grado di

far fronte al pagamento del contributo alimentare per il figlio stabilito nella

sentenza di divorzio. È necessario esaminare dunque se a tale mancanza potrebbe

supplire la madre di S__________ (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). L'appellante rileva

che costei, pur lavorando oggi a metà tempo con reddito di fr. 2455.30 mensili

netti, si è annunciata all'Ufficio di collocamento per un lavoro a tempo pieno.

Chiede pertanto di imputarle un reddito ipotetico di fr. 4910.60 mensili (per

rapporto a fabbisogno minimo di fr. 2434.– mensili), non senza rilevare che

essa può beneficiare del contributo dei figli maggiorenni, i quali vivono nella

stessa economia domestica.

a) Al

momento del divorzio AO 1 lavorava all'80% come segretaria in una casa per

anziani comunale a __________, guadagnando fr. 2905.80 mensili netti (assegni

familiari non compresi), inclusa un'indennità per economia domestica di fr.

125.10 mensili (doc. 2; risposta, pag. 1 in basso, allegato al verbale del 25

agosto 2006). Attualmente essa lavora a metà tempo, sempre per il Comune di __________,

con uno stipendio di fr. 2272.30 mensili netti (assegno familiare non

compreso), inclusa l'indennità per economia domestica di fr. 78.20 mensili

(doc. 3). A ciò si aggiunge l'indennità di disoccupazione che, tenuto conto del

guadagno intermedio, ammonta a circa fr. 690.– mensili netti, senza gli assegni

per i figli (doc. 4). Le entrate dell'interessata assommano quindi a circa fr.

2960.– mensili netti, senza gli assegni familiari, e non si scostano apprezzabilmente

dal guadagno conseguito al momento del divorzio.

b) Per

quel che riguarda un eventuale reddito ipotetico, l'appellante trascura che la

convenuta deve ancora prendersi cura del figlio tredicenne. E secondo i

principi che fanno stato in materia di divorzio (applicabili per analogia: RtiD II-2004 pag. 624 consid. 7a; v. anche Wull­schleger, op. cit., n. 62 ad art.

285 con riferimenti), di regola una madre non va tenuta a esercitare

un'attività lucrativa a tempo pieno finché il figlio a lei affidato non abbia

compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag.

91). Per il resto, il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la

disoccupazione perseguono scopi diversi (RDAT II-1999 n. 67), sicché poco importano

al giudice civile le valutazioni della Cassa disoccupazione circa la capacità

lucrativa (teorica) di lei.

c) L'appellante

sostiene che il fabbisogno minimo dell'ex moglie non eccede fr. 2434.– mensili,

mentre l'interessata ha esposto un totale di fr. 4111.25 mensili (doc. 11a). Ora, va riconosciuto anzitutto il

minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1250.– mensili:

FU 2/2001 pag. 74), il quale già comprende i costi del telefono e l'abbonamento

alla TV a pagamento (doc. 11ll-oo; Rep.

1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Dalla

pigione di fr. 980.– mensili, con fr. 232.– di

spese accessorie (doc. 11b-f), bisogna dedurre invece la quota che rientra nel fabbisogno in

denaro dei figli minorenni (un terzo per il primo e un quarto per il secondo: Amt für Jugend und Berufsberatung, Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Fino al 9 febbraio 2008 (maggiore età di

S__________) il costo dell'alloggio ammonta così a fr. 505.– mensili. Dopo di

allora passa a fr. 808.– mensili.

Nel

fabbisogno minimo vanno inseriti altresì il premio della cassa malati (fr.

189.45 mensili: doc. 11h) e dell'assicurazione economia domestica (fr. 16.– mensili: doc. 11ii). I costi d'automobile si

giustificano nella misura di fr. 120.– mensili complessivi (assicurazione,

imposta di circolazione e posteg­gio), come per l'appellante (doc. 11g e 11ee-hh). Giustificata è altresì la partecipazione di fr. 41.– mensili per

spese mediche non coperte dalla cassa malati, documentate dal preventivo per una

cura dentaria cui l'interessata deve sottoporsi (doc. 11l e 11dd), oltre che da partecipazioni fatturate dalla cassa malati medesima

e dal dentista (doc. 11m-cc). Data la situazione di ristrettezza economica in cui AO 1 versa, le

imposte di complessivi fr. 51.25 mensili (doc. 11pp, 11qq e 11ss) devono

invece essere tralasciate (sopra, consid. 7c). Tutto considerato, il fabbisogno

minimo dell'interessata ammonta pertanto a fr. 2122.– mensili fino al 9

febbraio 2008 e a fr. 2425.– mensili dopo di allora.

d) L'appellante

sostiene che l'ex moglie può “appoggiarsi” ai redditi degli altri due figli

maggiorenni che vivono con lei. Dimentica però che fino al 9 febbraio 2008 S__________

era ancora minorenne e che il fabbisogno in denaro di lei era interamente a

carico della madre, il padre non contribuendo al mantenimento (doc. 5). Inoltre

questa Camera ha già avuto modo di rilevare che eventuali partecipazioni di

figli maggiorenni conviventi sono destinate a coprire i costi supplemen­tari

dell'economia do­me­stica causati dalla loro coabitazione ed

equivalgono sostanzialmente a un rimborso delle spese, non a un

reddito del genitore. D'altro lato, nessuna norma impone a un genitore di

lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni (RtiD II-2004 pag. 584 consid.

5e). La situazione dei due figli della convenuta nati dal precedente

matrimonio, ormai maggiorenni, non entra pertanto in considerazione ai fini del

presente giudizio.

e) In

sintesi, dopo avere sopperito al proprio fabbisogno minimo, fino al

9 febbraio 2008 AO 1 disponeva di fr. 838.– mensili per il

mantenimento di S__________ e S__________. Dopo di allora essa fruisce di fr.

535.– mensili per il solo S__________, il contributo per figli minorenni essendo

prioritario rispetto a quello per maggiorenni (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation,

vol. II: Effets de la filiation, 3ª edizione, pag. 285 n. 522; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2006.40 del 5 ottobre 2007, consid. 8b). Più di

così essa non può fornire. E la disponibilità di lei non basta, sommata con quella

dell'appellante, per coprire il fabbisogno in denaro del figlio, quantificato dall'appellante

stesso in fr. 1620.– mensili (appello, pag. 4).

9. Nelle condizioni descritte non rimane che chiamare in ausilio la seconda

moglie dell'appellante. Come si è anticipato (consid. 5), in effetti, essa è

tenuta ad assistere – sussidiariamente – il marito nei suoi obblighi verso il

figlio. L'appellante obietta che essa è una casalinga di 46 anni, senza attività

lucrativa e con difficoltà di inserimento, poiché proviene direttamente dalla

Turchia, è senza formazione professionale e non conosce l'italiano né altre

lingue europee. Tutto ciò potrà anche essere vero. Resta il fatto che, come

risulta dalla tassazione 2004, essa ha già avuto modo di lavorare nel Cantone Ticino,

guadagnando fr. 4471.– annui (doc. M, 2° foglio). Nel certificato per

l'ammissione all'assistenza giudiziaria, del resto, l'appellante medesimo

indica che la moglie è un'ausiliaria di pulizia, seppure disoccupata (doc. Y). Nulla

induce a credere pertanto che essa non sia in grado di guadagnare quei fr. 400.–

mensili (confermati per altro dalla tassazione 2004) che permetterebbero al

marito di continuare a onorare il versamento del contributo alimentare per il

figlio. E proprio perché essa va tenuta a esercitare un'attività lucrativa, si

giustifica di riconoscere nel fabbisogno minimo di coppia, come detto, le spese

di trasferta esposte dall'appellante per fr. 80.– mensili (verosimili, un

abbonamento “arcobaleno” per due zone costando fr. 62.–

mensili).

10. Riepilogando,

i contributi indicizzati per S__________ stabiliti nella sentenza di divorzio

ammontano, assegni familiari inclusi, a fr. 850.– mensili fino al 12° anno di

età (24 settembre 2005), a fr. 1100.– mensili fino al 16° anno di età (24

settembre 2009) e a fr. 1300.– mensili dopo di allora (doc. B). Dedotto

l'assegno familiare (passato il 1° gennaio 2008 da fr. 183.– a fr. 200.–

mensili), non com­putato nel reddito dei genitori, e tenuto conto del rincaro

intervenuto dopo il novembre del 2000 (da 101.10 punti a 107.80 punti nel

novembre del 2007, con l'indice del maggio 2000 a 100 punti), l'appellante deve

versare fr. 990.– mensili fino al 31 dicembre 2007, fr. 973.– mensili dal 1°

gennaio 2008 e dovrà versare fr. 1186.– mensili dal settembre del 2009, oltre

alla quota dell'assegno familiare da lui riscosso. Con una disponibilità di

quasi fr. 1160.– mensili, oltre alla quota dell'assegno familiare da lui

percepito (fr. 36.60), egli è pertanto in grado di continuare a far fronte all'obbligo,

tanto più che al momento del divorzio non pretende di avere beneficiato di una

disponibilità mensile superiore. Destituito di buon diritto, l'appello si

rivela così destinato al rigetto.

Considerandi

II. Sul

ricorso in materia di assistenza giudiziaria

11.

Contro il rifiuto dell'assistenza

giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità

di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Con­siglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).

Tempestivo, il rimedio in esame è pertanto ricevibile.

12.

In

concreto il Pretore ha rifiutato il beneficio richiesto poiché, “a prescindere

dalla dubbia prevedibilità della possibilità di esito favorevole della causa”, a

suo parere fa difetto il requisito dell'indigenza sia in ragione delle entrate

mensili del richiedente, le quali eccedono il fabbisogno minimo, sia in ragione

della proprietà immobiliare a __________ (sentenza impugnata, consid. 7.1). Il

ricorrente si duole che la valutazione del primo giudice “appare som­maria e

non congrua”, la sua effettiva disponibilità corrispondendo a quanto da lui dichiarato

nell'istanza.

13.

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria non presuppone solo una

grave ristrettezza da parte del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre

inoltre che quest'ultimo non sia in grado di procedere in lite con atti propri

(art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia sen­za probabilità di esito

favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate,

posta nella medesima situazio­ne, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in

lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla

nozione: Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con

rinvii). Tali requisiti sono cumulativi. Nella fattispecie l'indigenza del richiedente appare data, tant'è che egli

non è in grado di contribuire appieno al mantenimento del figlio senza

l'ausilio economico della seconda moglie. Rimane il fatto che egli è titolare

di una proprietà per piani e che non rende verosimile di non poter di aumentare

di qualche poco il mutuo ipotecario di fr. 237 000.– (cfr. DTF 119 Ia

111). Tanto meno se si considera che un ricarico ipotecario di fr. 10 000.– costerebbe

circa, al tasso del 3.625%, fr. 30.– mensili, aggravio senz'altro sopportabile

dall'economia domestica. Anche su questo punto la decisione del Pretore resiste

dunque alla critica.

III. Sulle

spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

14.

Gli oneri processuali dell'appello seguirebbero la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte,

cui l'appello non è stato intimato e non ha causa­to costi apprezzabili. Date

le particolarità del caso (fabbisogno minimo dell'appellante calcolato dal Pretore

come se questi non si fosse mai risposato), si può capire tuttavia che AP 1,

non più patrocinato da un legale, possa essere stato indotto in buona fede a piatire.

Soccorrono dunque “giusti motivi” per rinunciare a ogni prelievo (art. 148

cpv. 2 CPC). Ciò rende la richiesta di assistenza giudiziaria in appello,

vertente sull'esonero dalla tassa di giustizia e dalle spese, senza oggetto. Quanto

alla procedura in materia di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo

casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estra­nei alla fattispecie.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

15.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nella

fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile

(art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF), ove appena si capitalizzi la riduzione

del contributo alimentare litigiosa in appello. Quanto

all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria,

trattandosi di una decisione incidentale, essa segue – alla stessa stregua di una

decisione pregiudiziale – la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza

del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata

confermata.

4. Non si

riscuotono tasse o spese per tale ricorso, né si assegnano ripetibili.

5. La domanda

di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.

6. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95

a 98

LTF entro il termine stabilito

dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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