11.2007.191
Rivendicazione di proprietà: misure provvisionali Esecuzione civile
17 ottobre 2008Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2007.191
Data decisione, Autorità:
17.10.2008, ICCA
Ricorso:
TF,5A_796/2008, 24.04.2009
Titolo:
Rivendicazione di proprietà: misure provvisionali
Esecuzione civile
PRECETTO ESECUTIVO CIVILE
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 641 cpv. 2 CC
art. 376 CPC-TI
art. 489 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.191
11.2008. 71
Lugano
17 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.1240 (provvedimenti
cautelari in rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 2 ottobre 2007 da
AO 1 e AO 2, )
(patrocinati dall'avv. PA 1,)
contro
AP 1
e nella
causa DI.2008.370 (esecuzione civile) della medesima Pretura promossa dal
convenuto con opposizione del 14 marzo 2008 a un precetto esecutivo civile intimatogli
dagli attori il 21 gennaio 2008;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 13 dicembre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 3 dicembre 2007 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Se
dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) presentato il 20 giugno 2008 da AP 1
contro la sentenza emanata il 10 giugno 2008 dal medesimo Pretore;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 19 luglio 2005 AP 1 ha venduto a AO 1 e AO 2, in ragione di metà
ciascuno, le particelle n. 91, 92 e 203 RFD di __________ al prezzo di
complessivi fr. 450 000.–, gli acquirenti impegnandosi a costituire in favore dell'alienante
un diritto di abitazione fino al 30 settembre 2006, oltre a un diritto di
ricupera da esercitare entro la stessa data dietro restituzione del prezzo di
compravendita “secondo le
modalità che le parti stabiliranno concordemente in progresso di tempo, salvo
siano già determinate in questa sede” (rogito n. 801
del notaio __________, __________). AP 1 ha comunicato il
29 settembre 2006 all'Ufficio dei registi del Distretto di Lugano di esercitare
il diritto di ricupera, allegando copia dell'atto pubblico, e il 1° ottobre
2006 ha spedito a AO 1 un fax nel quale ripeteva la medesima comunicazione.
Con
decisione del 4 ottobre 2006 l'ufficiale del registro
fondiario ha rigettato la richiesta con la seguente motivazione: “la firma del richiedente deve essere debitamente legalizzata da un
notaio o dal segretario comunale, la richiesta deve inoltre essere firmata –
pure con firme legalizzate – per accordo, dagli attuali proprietari dei fondi
sigg. AO 1 ed AO 2”. Un ricorso presentato da AP 1 è
stato respinto dalla Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sul
registro fondiario, il 19 febbraio 2007. Un appello presentato il 28 marzo 2007
da AP 1 contro la decisione appena citata è stato respinto da questa Camera con
sentenza del 2 luglio 2008 (inc.
11.2007.47), passata in giudicato.
B. Nel
frattempo, il 2 ottobre 2007, AO 1 e AO 2 si sono rivolti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse accertata la loro proprietà sulle
particelle n. 91, 92 e 203 RFD di __________, perché AP 1 fosse tenuto a
consegnar loro immediatamente i tre fondi e fosse condannato a rifondere loro
fr. 2900.– più fr. 1200.– mensili ogni mese dal 1° ottobre 2006 fino alla
consegna degli immobili, e perché fosse ordinato all'Ufficiale del registro
fondiario di cancellare i diritti di abitazione e di ricupera (inc.
OA.2007.614). In via provvisionale gli attori hanno chiesto l'immediata consegna
dei fondi sotto comminatoria dell'art. 292 CP. All'udienza dell'8 novembre 2007,
destinata al contraddittorio cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza.
Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla
discussione finale. Statuendo con decreto del
3 dicembre 2007, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato a AP 1,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di riconsegnare immediatamente agli
istanti le particelle n. 91, 92 e 203 RFD di __________. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico del convenuto, obbligato
a rifondere agli istanti fr. 500.– per ripetibili.
Contro
la sentenza appena citata è insorto AP 1 con un appello del 13 dicembre 2007
volto a ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio giuridico,
la reiezione dell'istanza provvisionale e la conseguente riforma del giudizio impugnato.
In via subordinata egli postula una dilazione del termine per la consegna degli
immobili fino al 30 maggio 2007. Con decreto del 20 dicembre 2007 il presidente
di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni
del 28 gennaio 2008 AO 1 e AO 2 propongono di rigettare l'appello, instando
perché AP 1 sia tenuto a versare una cauzione processuale di fr. 5000.–.
C. Parallelamente,
il 21 gennaio 2008, AO 1 e AO 2 hanno intimato a AP 1 un precetto esecutivo
civile, ordinandogli di consegnar loro immediatamente le note proprietà sotto
comminatoria dell'esecuzione effettiva. AP 1 ha introdotto opposizione al precetto
esecutivo il 14 marzo 2008 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3. Al contraddittorio del 9 giugno 2008 le parti hanno confermato i loro punti
di vista. Con sentenza del 10 giugno 2008, il Pretore ha respinto l'opposizione
e ha addebitato la tassa di giustizia con le spese di complessivi fr. 250.– a AP
1, tenuto a rifondere alle controparti fr. 200.– per ripetibili.
Contro
il giudizio appena citato AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 20 giugno 2008 per ottenere che la sua opposizione al precetto
esecutivo sia accolta e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza. L'appello
non è stato intimato per osservazioni.
in diritto: I. Sull'appello
del 13 dicembre 2007
1. Il
Pretore ha accertato anzitutto, nella fattispecie, che il diritto di abitazione
iscritto in favore del convenuto sulle proprietà degli
istanti era spirato il 30 settembre 2006 senza che fosse stata chiesta
alcuna proroga. Quanto al diritto di ricupera, il primo giudice ha appurato che
il convenuto non lo aveva esercitato entro il 30 settembre 2006, il fax del 1°
ottobre 2006 inviato a AO 1 essendo tardivo e non rispettando le condizioni
poste per il trapasso di proprietà pattuite nell'atto costitutivo. Che i due
diritti figurassero tuttora nel registro fondiario non legittimava – per il Pretore
– l'occupazione da parte del convenuto dei fondi rivendicati dagli istanti, l'iscrizione
avendo valore meramente dichiarativo. E siccome il convenuto occupava i fondi
senza causa legittima, egli ha accolto l'istanza senza esaminare i requisiti
dell'urgenza e del danno difficilmente riparabile “bastando la verosimiglianza circa la necessità della misura per un'efficace
protezione provvisoria del proprietario”.
2. L'appellante
ribadisce di avere correttamente esercitato il diritto di ricupera dinanzi all'ufficiale
del registro fondiario e rileva che il ricorso contro la decisione di rigetto
della richiesta di trapasso di proprietà è tuttora pendente davanti al
Tribunale di appello. Per l'appellante la decisione impugnata non è sorretta da
alcuna giustificazione, già per il fatto che il Pretore non ha esaminato tutti
Fatti
i requisiti preposti all'adozione di un provvedimento cautelare. Per di più, a
suo avviso, gli istanti non intendono trasferirsi nel Ticino né subiscono un
danno difficilmente riparabile. Egli assume altresì che il decreto impugnato lo
pone in una situazione particolarmente difficile, poiché oltre a fungere da
abitazione, i fondi in questione sono occupati dalla sua galleria d'arte, per
la quale deve trovare spazi confacenti.
3. L'emanazione
di provvedimenti cautelari è subordinata – come rileva il Pretore – a tre
presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un considerevole pregiudizio, la
necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione
di merito, l'istante essendo responsabile per altro dei danni causati da
provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91
Considerandi
II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L'esistenza dei
tre requisiti – che va esaminata d'ufficio, ma senza soverchio rigore (Rep.
1989.
pag. 127 con riferimenti) – non giustifica in ogni modo l'adozione di
qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige
che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile,
mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione
decretata (Pelet, Mesures
provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con
rinvii; Gloor, Vorsorgliche
Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht,
Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
4.
Per quanto riguarda la parvenza di buon diritto insito nell'azione
di merito, l'appellante sostiene di avere esercitato il diritto di ricupera tempestivamente,
di modo che nel caso in cui il ricorso da lui interposto contro il rigetto
della richiesta d'iscrizione nel registro fondiario fosse accolto, egli tornerebbe
proprietario dei fondi in questione. In realtà, per tacere del fatto che con
sentenza del 2 luglio 2008 – passata in giudicato – questa Camera
ha respinto il suo ricorso, l'appellante insiste nel non capire che un diritto di ricupera si esercita, come un diritto di compera, mediante dichiarazione – di natura
ricettizia – all'indirizzo del concedente (Simonius/Sutter, Schweizerisches
Immobiliarsachenrecht, Basilea 1995, pag. 360 § 11 n. 41 segg.; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar,
edizione 1975, n. 58 ad art. 683 vCC), non all'ufficiale
del registro fondiario. Né la dichiarazione basta perché il beneficiario diventi
proprietario dell'immobile; in esito a essa, per vero, il beneficiario
acquisice solo un diritto obbligatorio alla retrocessione della proprietà (Steinauer, Les droits réels, vol. II,
3ª edizione, pag. 135 n. 1711 seg.). Se il concedente non postula la reinscrizione
a registro fondiario, il beneficiario può – in linea di principio – procedere
in via d'azione (art. 665 cpv. 1 CC; cfr. anche RtiD I-2004 pag. 479 segg.).
5.
In
concreto AP 1 non pretende di avere dichiarato entro il 30 settembre 2006 a AO
1.
e AO 2 di esercitare il diritto di ricupera. Si è rivolto all'ufficiale del
registro fondiario del Distretto di Lugano, ma tale modalità d'esercizio non
era stata pattuita nell'atto pubblico di costituzione, il quale si limitava a
prevedere (clausola n. 5 in fine):
Il prezzo della ricupera e le spese (…)
devono essere versati contestualmente al trapasso di proprietà. Gli attuali
compratori non sono tenuti alla cessione dei fondi nonostante l'esercizio del
diritto di ricupera da parte di AP 1, se quest'ultimo non abbia precedentemente
assicurato il pagamento dell'intero corrispettivo come sopra indicato.
Del resto
l'interessato non invoca nemmeno l'esistenza di accordi successivi intervenuti
con i concedenti. AP 1 avrebbe dovuto dunque, in
sintesi, comunicare l'esercizio del diritto di ricupera a AO 1 e AO 2,
depositando in confomità all'atto pubblico l'ammontare di fr. 450 000.– (o prestando
una cauzione equivalente). A quel momento i proprietari avrebbero dovuto
instare dinanzi all'ufficiale del registro fondiario per la retrocessione
della proprietà (art. 963 cpv. 1 CC). Ciò posto,
a un esame sommario come quello che informa l'emanazione di
provvedimenti cautelari, il diritto di ricupera non risulta essere stato
esercitato validamente, sicché l'occupazione dei
fondi da parte dell'appellante appare ormai illegittima. Anche volendo essere
più rigorosi nei confronti degli istanti, gli effetti di un provvedimento
cautelare equivalendo nelle condizioni del caso specifico a una sorta di misura
definitiva (DTF 131 III 476 consid. 2.2; Hohl,
Procédure civile, vol. II, Berna 2002, pag. 244 n. 2868), l'azione di rivendicazione
della proprietà promossa da AO 1 e AO 2 non appare affatto sprovvista di esito favorevole. Su questo punto l'appello
denota tutta la sua inconsistenza.
6.
Per quel che è degli
altri requisiti preposti all'adozione di provvedimenti cautelari (urgenza,
danno grave e difficilmente riparabile, proporzionalità), il Pretore ha ritenuto
superfluo esaminarli. E con tale argomentazione l'appellante
non si confronta. Comunque sia, ci si volesse anche domandare se l'occupazione
dei fondi da parte del convenuto nella fattispecie sia effettivamente un caso
d'urgenza suscettibile di cagionare agli attori un danno grave e difficilmente
riparabile, il quesito potrebbe rimanere irrisolto. Come questa Camera ha già
avuto occasione di rilevare, in effetti, i presupposti dell'urgenza e del danno
irreparabile non sono conciliabili, dandosi una persona che abiti senza (più) alcun
diritto un immobile, con una protezione provvisoria del proprietario conforme al
diritto federale (Rep. 1997 pag. 140). Protezione che può consistere anche, verificandosene
gli estremi, nella restituzione anticipata di fondi rivendicati (Rep. 1997 pag.
139.
consid. 4 con riferimento).
Certo, un
provvedimento come quello testé evocato costituisce senz'altro una misura molto
incisiva, da riservare ai casi in cui esso appaia giustificato – a condizioni restrittive
– già a un primo esame (v. Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 351 n. 200 e pag. 354 n. 208). Nella ponderazione dei
contrapposti interessi va considerato nondimeno, in concreto, che dal 30
settembre 2006 gli istanti sono preclusi dall'utilizzo delle loro proprietà. E
per di più senza corrispettivo alcuno, il convenuto essendo a carico della
pubblica assistenza e titolare di 61 attestati carenza beni per complessivi fr.
95.
794.40
(doc. 1 e O nell'inc. OA.2007.614, richiamato). Per di più, essi non hanno altro
modo per ottenere la liberazione degli immobili, una procedura di sfratto da
loro avviata dinanzi al Pretore essendo stata respinta per mancanza di un
contratto di locazione o di comodato (doc. M nell'inc. OA.2007.614, richiamato),
mentre un'azione di reintegra non avrebbe permesso di ottenere la liberazione
di immobili il cui possesso è stato volontariamente ceduto (I CCA, sentenze
inc. 100/94 del 4 ottobre 1994, consid. 5 e inc. 11.1996.13 del 27 febbraio
1996, consid. 3).
L'appellante
assevera di essere nell'impossibilità di trovare spazi confacenti per
sistemare la sua galleria d'arte. Non consta però – né egli pretende – una
qualsivoglia ricerca in tal senso. Al contrario: anche dopo essersi visto
respingere la richiesta di effetto sospensivo correlata al suo appello, egli ha
continuato impassibile a occupare gli immobili. Nulla induce a ritenere pertanto
che il provvedimento impugnato ponga l'appellante in una situazione inopinata e
intollerabile. Anche su questo punto l'appello si rivela così privo di
fondamento.
II. Sull'appello
del 20 giugno 2008
7.
La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un
precetto esecutivo civile è emanata mediante la procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica
della decisione impugnata, l'appello in esame è pertanto ammissibile senza
riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid.
1).
8.
Il Pretore ha rimosso l'opposizione al
precetto esecutivo civile, ravvisando perfetta identità tra la (chiara)
prestazione indicata dai precettanti e quella figurante nel titolo esecutivo
(il decreto cautelare del 3 dicembre 2007 emesso dal Pretore medesimo). Per il
resto – egli ha soggiunto – l'opponente si è limitato a prospettare una
transazione, respinta dalle controparti, senza spiegare (se non adducendo motivi
di salute) quali motivi sorreggerebbero la sua opposizione. Nell'appello
l'opponente ribadisce di non poter organizzare il trasloco da sé per ragioni
mediche, di non poter delegare il compito ad amici (tutti oltre Gottardo) e di
non poter nemmeno rivolgersi a terzi, poiché le sue condizioni finanziarie non
gli permettono di rimunerare una ditta. Nell'abitazione, adibita in parte a
galleria d'arte, si troverebbero poi – egli epiloga – numerose opere di pregio,
il cui delicato spostamento richiede la sua supervisione. Egli asserisce
altresì che le sue ricerche intese a trovare un appartamento sono tuttora
infruttuose e adduce di essere iscritto in una lista d'attesa, ricordando di avere
pur sempre cercato di raggiungere un accordo con i precettanti.
9.
Il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo
civile esamina d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto
dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fonda
il precetto sia esecutivo e che la prestazione contenuta nel titolo sia chiara.
D'ufficio egli verifica anche tre identità: quella del procedente, che dev'essere
la persona designata nel titolo esecutivo (o il suo avente causa), quella del
precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata nel titolo
esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che deve corrispondere a
quella descritta nel titolo medesimo (RtiD I-2005 pag. 742 n. 28c, consid. 4).
Nell'ambito di un'opposizione a un precetto esecutivo civile l'escusso può far
valere inoltre – come nella procedura di rigetto definitivo
dell'opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF) – che la
prestazione è stata adempiuta in tutto o in parte, che
gli è stata accordata una proroga del termine di esecuzione o che è subentrata
la prescrizione della pretesa (RtiD I-2005 pag. 742 n. 28c consid. 5). In
concreto l'appellante non allega nulla del genere. Insufficientemente motivato,
già di primo acchito l'appello si rivela pertanto improponibile (art. 309 cpv.
2.
lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
10.
Quanto alla richiesta volta a non dichiarare eseguibile il precetto esecutivo “finché i medici mi
rilasciano completamente dalle loro cure (che sono capace di lavorare al 100%)
più un termine ragionevole per organizzare il trasloco”, essa cade in ogni
modo nel vuoto. Intanto la legge non prevede la
possibilità di differire gli effetti di un'esecuzione civile. Inoltre, si
volessero anche applicare per analogia i principi che reggono una procedura di
sfratto, il convenuto potrebbe contare solo sull'assegnazione di un termine
strettamente indispensabile dal profilo umanitario per trovare una nuova
sistemazione (il che può avvenire ancora da parte dell'autorità di esecuzione: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, nota 1044 pag. 1040; Appendice 2000/2004, n. 10 ad
art. 508; cfr. anche DTF 117 Ia 339 consid. 2a e 3). In concreto però l'appellante
ha già beneficiato di dilazioni sufficienti per reperire una nuova sistemazione
e organizzare il trasloco, senz'altro più generosi di quelli indispensabili ammessi
dalla giurisprudenza, per tacere del fatto che già il 20 dicembre 2007 il
presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo
all'appello introdotto dal convenuto, il quale già allora avrebbe dovuto consegnare
gli immobili.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
11.
Gli oneri processuali di entrambi gli appelli seguono la soccombenza
del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà alle controparti,
limitatamente alla procedura in cui queste hanno presentato osservazioni, un'adeguata
indennità per ripetibili. Nelle osservazioni citate, del 28 gennaio 2008, AO 1
e AO 2 hanno chiesto invero che l'appellante fosse tenuto a versare una cauzione
processuale di fr. 5000.–. Lo scopo dell'art. 316 cpv. 1 CPC è tuttavia, in sostanza,
di evitare alla parte convenuta l'assunzione di spese, il cui rimborso appaia
aleatorio. Può entrare in linea di conto, dunque, solo se al momento della
richiesta tali spese non sono state ancora affrontate (I CCA, sentenza n.
130/91 del 18 agosto 1994, massimata in: Rep. 1994 pag. 385 in alto). In
concreto gli appellati hanno già introdotto il loro memoriale di osservazioni,
sicché l'obbligo di prestare cauzione per le ripetibili di appello è ormai
privo di interesse pratico e attuale.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
12.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dei due
appelli può reputarsi pari almeno al valore degli immobili rivendicati (fr. 450 000.–), che supera
agevolmente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia
civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello del 13 dicembre 2007 è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per
ripetibili.
3. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello del 20 giugno 2008 è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
4. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
5. Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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