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Decisione

11.2007.191

Rivendicazione di proprietà: misure provvisionali Esecuzione civile

17 ottobre 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti preposti all'adozione di un provvedimento cautelare. Per di più, a

suo avviso, gli istanti non intendono trasferirsi nel Ticino né subiscono un

danno difficilmente riparabile. Egli assume altresì che il decreto impugnato lo

pone in una situazione particolarmente difficile, poiché oltre a fungere da

abitazione, i fondi in questione sono occupati dalla sua galleria d'arte, per

la quale deve trovare spazi confacenti.

3. L'emanazione

di provvedimenti cautelari è subordinata – come rileva il Pretore – a tre

presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un considerevole pregiudizio, la

necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione

di merito, l'istante essendo responsabile per altro dei danni causati da

provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91

Considerandi

II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L'esistenza dei

tre requisiti – che va esaminata d'ufficio, ma senza soverchio rigore (Rep.

1989.

pag. 127 con riferimenti) – non giustifica in ogni modo l'adozione di

qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige

che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile,

mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione

decretata (Pelet, Mesures

provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con

rinvii; Gloor, Vorsorgliche

Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht,

Zurigo 1982, pag. 112 segg.).

4.

Per quanto riguarda la parvenza di buon diritto insito nell'azione

di merito, l'appellante sostiene di avere esercitato il diritto di ricupera tempestivamente,

di modo che nel caso in cui il ricorso da lui interposto contro il rigetto

della richiesta d'iscrizione nel registro fondiario fosse accolto, egli tornerebbe

proprietario dei fondi in questione. In realtà, per tacere del fatto che con

sentenza del 2 luglio 2008 – passata in giudicato – questa Camera

ha respinto il suo ricorso, l'appellante insiste nel non capire che un diritto di ricupera si esercita, come un diritto di compera, mediante dichiarazione – di natura

ricettizia – all'indirizzo del concedente (Simo­nius/Sutter, Schweizerisches

Immobiliarsachenrecht, Basilea 1995, pag. 360 § 11 n. 41 segg.; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar,

edizione 1975, n. 58 ad art. 683 vCC), non all'ufficiale

del registro fondiario. Né la dichiarazione basta perché il beneficiario diventi

proprietario dell'immobile; in esito a essa, per vero, il beneficiario

acquisice solo un diritto obbligatorio alla retrocessione della proprietà (Steinauer, Les droits réels, vol. II,

3ª edizione, pag. 135 n. 1711 seg.). Se il concedente non postula la reinscrizione

a registro fondiario, il beneficiario può – in linea di principio – procedere

in via d'azio­ne (art. 665 cpv. 1 CC; cfr. anche RtiD I-2004 pag. 479 segg.).

5.

In

concreto AP 1 non pretende di avere dichiarato entro il 30 settembre 2006 a AO

1.

e AO 2 di esercitare il diritto di ricupera. Si è rivolto all'ufficiale del

registro fondiario del Distretto di Lugano, ma tale modalità d'esercizio non

era stata pattuita nell'atto pubblico di costituzione, il quale si limitava a

prevedere (clausola n. 5 in fine):

Il prezzo della ricupera e le spese (…)

devono essere versati contestualmente al trapasso di proprietà. Gli attuali

compratori non sono tenuti alla cessione dei fondi nonostante l'esercizio del

diritto di ricupera da parte di AP 1, se quest'ultimo non abbia precedentemente

assicurato il pagamento dell'intero corrispettivo come sopra indicato.

Del resto

l'interessato non invoca nemmeno l'esistenza di accordi successivi intervenuti

con i concedenti. AP 1 avreb­be dovuto dunque, in

sintesi, comu­nicare l'esercizio del diritto di ricupera a AO 1 e AO 2,

depositando in confomità all'atto pubblico l'ammontare di fr. 450 000.– (o prestando

una cauzione equivalente). A quel momento i proprietari avrebbero dovuto

instare dinanzi all'ufficiale del registro fondiario per la retrocessio­ne

della proprietà (art. 963 cpv. 1 CC). Ciò posto,

a un esame sommario come quello che informa l'emanazione di

provvedimenti cautelari, il diritto di ricupera non risulta essere stato

esercitato validamente, sicché l'occupazione dei

fondi da parte dell'appellante appare ormai illegittima. Anche volendo essere

più rigorosi nei confronti degli istanti, gli effetti di un provvedimento

cautelare equivalendo nelle condizioni del caso specifico a una sorta di misura

definitiva (DTF 131 III 476 consid. 2.2; Hohl,

Procédure civile, vol. II, Berna 2002, pag. 244 n. 2868), l'azione di rivendicazione

della proprietà promossa da AO 1 e AO 2 non appare affatto sprovvista di esito favorevole. Su questo punto l'appello

denota tutta la sua inconsistenza.

6.

Per quel che è degli

altri requisiti preposti all'adozione di provvedimenti cautelari (urgenza,

danno grave e difficilmente riparabile, proporzionalità), il Pretore ha ritenuto

superfluo esaminarli. E con tale argomentazione l'appellante

non si confronta. Comunque sia, ci si volesse anche domandare se l'occupazione

dei fondi da parte del convenuto nella fattispecie sia effettivamente un caso

d'urgenza suscettibile di cagionare agli attori un danno grave e difficilmente

riparabile, il quesito potrebbe rimanere irrisolto. Come questa Camera ha già

avuto occasione di rilevare, in effetti, i presupposti dell'urgenza e del danno

irreparabile non sono conciliabili, dandosi una persona che abiti senza (più) alcun

diritto un immobile, con una protezione provvisoria del proprietario conforme al

diritto federale (Rep. 1997 pag. 140). Protezione che può consistere anche, verificandosene

gli estremi, nella restituzione anticipata di fondi rivendicati (Rep. 1997 pag.

139.

con­sid. 4 con riferimento).

Certo, un

provvedimento come quello testé evocato costituisce senz'altro una misura molto

incisiva, da riservare ai casi in cui esso appaia giustificato – a condizioni restrittive

– già a un primo esame (v. Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 351 n. 200 e pag. 354 n. 208). Nella ponderazione dei

contrapposti interessi va considerato nondimeno, in concreto, che dal 30

settembre 2006 gli istanti sono preclusi dall'utilizzo delle loro proprietà. E

per di più senza corrispettivo alcuno, il convenuto essendo a carico della

pubblica assistenza e titolare di 61 attestati carenza beni per complessivi fr.

95.

794.40

(doc. 1 e O nell'inc. OA.2007.614, richiamato). Per di più, essi non hanno altro

modo per ottenere la liberazione degli immobili, una procedura di sfratto da

loro avviata dinanzi al Pretore essendo stata respinta per mancanza di un

contratto di locazione o di comodato (doc. M nell'inc. OA.2007.614, richiamato),

mentre un'azione di reintegra non avrebbe permesso di ottenere la liberazione

di immobili il cui possesso è stato volontariamente ceduto (I CCA, sentenze

inc. 100/94 del 4 ottobre 1994, consid. 5 e inc. 11.1996.13 del 27 febbraio

1996, consid. 3).

L'appellante

assevera di essere nell'impossibilità di trovare spazi confacenti per

sistemare la sua galleria d'arte. Non consta però – né egli pretende – una

qualsivoglia ricerca in tal senso. Al contrario: anche dopo essersi visto

respingere la richiesta di effetto sospensivo correlata al suo appello, egli ha

continuato impassibile a occupare gli immobili. Nulla induce a ritenere pertanto

che il provvedimento impugnato ponga l'appellante in una situazione inopinata e

intollerabile. Anche su questo punto l'appello si rivela così privo di

fondamento.

II. Sull'appello

del 20 giugno 2008

7.

La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un

precetto esecutivo civile è emanata mediante la procedura contenziosa di ca­mera

di consiglio (art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica

della decisione impugnata, l'appello in esame è pertanto ammissibile senza

riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid.

1).

8.

Il Pretore ha rimosso l'opposizione al

precetto esecutivo civile, ravvisando perfetta identità tra la (chiara)

prestazione indicata dai precettanti e quella figurante nel titolo esecutivo

(il decreto cautelare del 3 dicembre 2007 emesso dal Pretore medesimo). Per il

resto – egli ha soggiunto – l'opponente si è limitato a prospettare una

transazione, respinta dalle controparti, senza spiegare (se non adducendo motivi

di salute) quali motivi sorreggerebbero la sua opposizione. Nell'appello

l'opponente ribadisce di non poter organizzare il trasloco da sé per ragioni

mediche, di non poter delegare il compito ad amici (tutti oltre Gottardo) e di

non poter nemmeno rivolgersi a terzi, poiché le sue condizioni finanziarie non

gli permettono di rimunerare una ditta. Nell'abitazione, adibita in parte a

galleria d'arte, si troverebbero poi – egli epiloga – numerose opere di pregio,

il cui delicato spostamento richiede la sua supervisione. Egli asserisce

altresì che le sue ricerche intese a trovare un appartamento sono tuttora

infruttuose e adduce di essere iscritto in una lista d'attesa, ricordando di avere

pur sempre cercato di raggiungere un accordo con i precettanti.

9.

Il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo

civile esamina d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto

dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fonda

il precetto sia esecutivo e che la prestazione contenuta nel titolo sia chiara.

D'ufficio egli verifica anche tre identità: quella del procedente, che dev'es­sere

la persona designata nel titolo esecutivo (o il suo avente causa), quella del

precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata nel titolo

esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che deve corrispondere a

quella descritta nel titolo medesimo (RtiD I-2005 pag. 742 n. 28c, consid. 4).

Nell'ambito di un'opposizione a un precetto esecutivo civile l'escusso può far

valere inoltre – come nella procedura di rigetto definitivo

dell'opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF) – che la

prestazione è stata adempiuta in tutto o in parte, che

gli è stata accordata una proroga del termine di esecuzione o che è subentrata

la pre­scrizione della pre­tesa (RtiD I-2005 pag. 742 n. 28c consid. 5). In

concreto l'appellante non allega nulla del genere. Insufficientemente motivato,

già di primo acchito l'appello si rivela pertanto improponibile (art. 309 cpv.

2.

lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

10.

Quanto alla richiesta volta a non dichiarare eseguibile il precetto esecutivo “finché i medici mi

rilasciano completamente dalle loro cure (che sono capace di lavorare al 100%)

più un termine ragio­nevole per organizzare il trasloco”, essa cade in ogni

modo nel vuoto. Intanto la legge non prevede la

possibilità di differire gli effetti di un'esecuzione civile. Inoltre, si

volessero anche applicare per analogia i principi che reggono una procedura di

sfratto, il convenuto potrebbe contare solo sull'assegnazione di un termine

strettamente indispensabile dal profilo umanitario per trovare una nuova

sistemazione (il che può avvenire ancora da parte dell'autorità di esecuzione: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, nota 1044 pag. 1040; Appendice 2000/2004, n. 10 ad

art. 508; cfr. anche DTF 117 Ia 339 consid. 2a e 3). In concreto però l'appellante

ha già beneficiato di dilazioni sufficienti per reperire una nuova sistemazione

e organizzare il trasloco, senz'altro più generosi di quelli indispensabili ammessi

dalla giurisprudenza, per tacere del fatto che già il 20 dicembre 2007 il

presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo

all'appello introdotto dal convenuto, il quale già allora avrebbe dovuto consegnare

gli immobili.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

11.

Gli oneri processuali di entrambi gli appelli seguono la soccombenza

del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà alle controparti,

limitatamente alla procedura in cui queste hanno presentato osservazioni, un'adeguata

indennità per ripetibili. Nelle osservazioni citate, del 28 gennaio 2008, AO 1

e AO 2 hanno chiesto invero che l'appellante fosse tenuto a versare una cauzione

processuale di fr. 5000.–. Lo scopo dell'art. 316 cpv. 1 CPC è tuttavia, in sostanza,

di evitare alla parte convenuta l'assunzione di spese, il cui rimborso appaia

aleatorio. Può entrare in linea di conto, dunque, solo se al momento della

richiesta tali spese non sono state ancora affrontate (I CCA, sentenza n.

130/91 del 18 agosto 1994, massimata in: Rep. 1994 pag. 385 in alto). In

concreto gli appellati hanno già introdotto il loro memoriale di osservazioni,

sicché l'obbligo di prestare cauzione per le ripetibili di appello è ormai

privo di interesse pratico e attuale.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

12.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dei due

appelli può reputarsi pari almeno al valore degli immobili rivendicati (fr. 450 000.–), che supera

agevolmente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia

civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello del 13 dicembre 2007 è respinto e il

decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per

ripetibili.

3. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello del 20 giugno 2008 è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

4. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

5. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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