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Decisione

11.2007.192

Divorzio: liquidazione del regime dei beni, contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio, concubinato qualificato, adeguamento al rincaro, esercizio in comune dell'autorità parentale, diritto

31 luglio 2009Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I. Intanto,

nel luglio del 2007, la figlia F__________ è tornata

dalla madre, sicché con decreto cautelare del 29 agosto 2007 il Pretore l'ha

affidata a quest'ultima, consenziente il padre. Mediante istanza di quello

stesso 29 agosto 2007 AO 1 ha chiesto di fissare il contributo provvisionale

per la figlia in fr. 1565.– mensili dal 6 luglio 2007 e di aumentare il proprio

a fr. 2300.– mensili. All'udienza dell'11 settembre 2007 AP 1 ha offerto un

contributo di fr. 1580.– mensili per F__________ dal 1° settembre 2007, opponendosi

a ogni altra richiesta.

L. L'istruttoria

di merito si è conclusa nell'ottobre del 2007. Al dibattimento finale le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 31 agosto 2007,

completato il 9 novembre successivo, AP 1 ha prospettato l'affidamento delle figlie alla madre (riservato il proprio diritto di visita) con

esercizio in comune dell'autorità parentale, ha proposto un contributo

ali­mentare di fr. 1580.– mensili per ogni figlia (assegni familiari compresi)

e ha rifiutato ogni contributo alla moglie, offrendo a quest'ultima un capitale

di fr. 133 147.– come riparto degli averi previdenziali e fr. 53 485.– in

liquidazione del regime dei beni. Nelle sue conclusioni del 12 novembre

2007 AO 1 ha chiesto un

contributo alimentare per sé di fr. 2100.– mensili fino

all'ottobre del 2011, l'affidamento delle figlie con

esercizio

esclusivo dell'autorità parentale, il ripristino del diritto di visita paterno con

l'aiuto della curatrice, un contributo alimentare indicizzato per ogni figlia

di fr. 1580.– mensili fino al 16° com­pleanno e uno di fr. 1780.– fino al termine

della formazione scolastica o professionale, il riparto a metà della

prestazione di libero passaggio

maturata del marito e il versamento di fr. 169 487.50 in liquidazione del

regime dei beni. Essa ha sollecitato altresì un importo indeterminato a titolo

di provvigione ad litem o, in subordine, il conferimento dell'assistenza

giudiziaria.

M. Statuendo

il 23 novembre 2007 con giudizio unico, il Pretore ha confermato il contributo

provvisionale per la moglie di fr. 1000.– mensili indicizzati fissato con il

decreto cautelare del 18 maggio 2007, ha stabilito per F__________ un contributo cautelare indicizzato di

fr. 1780.– mensili fino al 31 ottobre 2011 e per M__________

un contributo alimentare indicizzato di fr. 1680.– mensili dal 1° luglio 2007

al 31 ottobre 2011, portato a fr. 2120.– mensili dal 1° novembre 2011

al 31 ottobre 2013, assegni familiari compresi.

Nel

merito il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato le figlie

alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha istituito una

curatela educativa in favore delle figlie, ha disciplinato il diritto di visita

del padre (secondo accordi delle parti e previo consenso del curatore educativo,

ma – di regola – un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 18

fino alla domenica alle ore 18, tre settimane durante le vacanze estive, una

settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale e una

settimana ogni biennio a Ognissanti), ha condannato AP 1 a versare un

contributo indicizzato per la moglie di fr. 1000.– mensili fino al 31 ottobre

2011, un contributo indicizzato di fr. 1780.– mensili per F__________

(assegni familiari compresi), un contributo indicizzato di fr. 1680.– mensili

per M__________ fino al 30 ottobre 2011 e di fr. 2120.– mensili dal

1° novembre 2011 al 31 ottobre 2013 (assegni familiari compresi), ha

calcolato in fr. 125 590.– la liquidazione del regime dei beni spettante a AO 1 e ha

ordinato alla cassa pensioni del marito di trasferire un capitale di fr. 134 700.– su

un conto

previdenziale della moglie. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese

di fr. 4190.– sono state posti per quattro settimi a carico del marito e

per il resto a carico della moglie, con obbligo per il primo di rifondere fr. 4000.–

alla seconda per ripetibili ridotte.

N. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 dicembre 2007

per ottenere l'esercizio in comune dell'autorità parentale, una diversa

disciplina del diritto di visita (ogni quindici giorni dal sabato alle ore 10

fino alla domenica alle ore 18, due settimane durante le vacanze estive e sette

giorni durante le ferie scolastiche), la soppressione del contributo alimentare

per la moglie dalla data del giudizio o – in subordine –dal 31 dicembre 2010, l'adeguamento

dei contributi per le figlie al rincaro dal 1° gennaio 2009 anziché dal 1°

gennaio 2008 sulla base di un indice diverso, la riduzione a fr. 60 492.– della

somma dovuta alla moglie in liquidazione del regime dei beni, il riparto a metà

degli oneri processuali di prima sede e la compensazione delle ripetibili.

Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2008 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Litigiosi

rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare

per la moglie dopo il divorzio (art. 125 CC), le modalità di adeguamento di

tutti i contributi alimentari all'indice nazionale dei prezzi al consumo, l'esercizio

in comune dell'autorità parentale, la disciplina del diritto di visita e il

riparto degli oneri processuali. Il resto è passato in giudicato e ha assunto

carattere definitivo (RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

2.

Al

memoriale l'appellante acclude svariati documenti. Postula inoltre il richiamo dal

Comune di__________ della notifica inoltrata da AO 1 al momento di trasferire

il domicilio a __________ e il richiamo dal Ministero pubblico dell'incarto aperto

a carico di un terzo per reati sessuali sulla figlia F__________, come pure l'edizione

dalla controparte degli attestati di cassa malati del 2008 e di ogni decisione

relativa a sussidi di natura sociale da lei ricevuti per sé e le figlie dal

2004.

in poi (appello, pag. 34). AO 1 contesta l'ammissibilità di nuove prove, offerte

a suo dire per riparare a semplici dimenticanze (osservazioni, pag. 10 in

basso). Se non che, l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC consente fatti nuovi e

mezzi di prova nuovi in appello quand'anche fossero proponibili già in primo grado

(Leuenberger in: Basler Kommentar,

ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 138), sempre che siano addotti al più tardi –

nel Cantone Ticino – “con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta”

(art. 423b cpv. 2 CPC). Nella fattispecie i

documenti uniti all'appello sono quindi ricevibili. Quanto ai richiami e all'edizione,

essi sono a loro volta ammissibili, ma con ogni verosimiglianza la loro

assunzione non porterebbe – come si vedrà in appresso (consid. 4b, 5e, 5g, 10b

e 10g) – elementi utili ai fini del giudizio. Ciò premesso, giova esa­minare il

merito dell'appello senza indugio.

3.

Le

controversie vertenti sulla liquidazione del regime dei beni vanno trattate

prima di quelle legate ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577

consid. 2; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). In appello resta litigiosa – come

detto – la partecipazione di AO 1 all'investimento eseguito per l'acquisto e il

riattamento dell'abitazione coniugale, intestata al marito (particelle n. 2513

e 2686 RFD di __________). Il Pretore ha accertato l'entità dell'investimento

in complessivi fr. 675 000.– (prezzo d'acquisto compreso), finanziato per fr. 450 000.– con l'accensione

di un mutuo ipotecario, per fr. 29 370.– con beni propri della moglie e per

fr. 195 630.– con acquisti del marito. Stimato sulla base di una perizia giudiziaria

il valore venale della proprietà in complessivi fr. 721 605.–, egli ha calcolato

il plusvalore dei fondi riconducibile a beni propri della moglie in fr. 31 397.80 e

quello riconducibile ad acquisti del marito in fr. 240 207.20, di cui la metà (ossia

fr. 120 103.60) spettante alla moglie, cui ha riconosciuto così un credito

di complessivi fr. 151 501.40. AO 1 essendosi limitata a chiedere in giudizio fr. 137 987.50, il

primo giudice le ha attribuito così tale somma, dedotti fr. 10 000.– per un anticipo

a lei corrisposto nel 2004 e fr. 2400.– per pagamenti effettuati dal marito in

suo favore dopo la separazione, onde un importo di fr. 125 590.– arrotondati.

a) L'appellante

sostiene di avere investito nell'acquisto dell'immobile beni propri, posseduti

già prima del matrimonio, per fr. 89 984.60. Il Pretore è

stato di altro avviso. Ha constatato che in effetti, stando alla dichiarazione

d'imposta 1993/94, AP 1 risultava possedere, al momento di sposarsi, tra

fr. 80 000.– e fr. 90 000.–. Tuttavia nulla dimostrava che quel capitale sussistesse ancora

nel luglio del 2000, quando egli aveva comperato i fondi n. 2513 e 2686.

In questa sede l'appellante produce le dichiarazioni d'imposta successive al

bien­nio 1993/94, dalle quali si evince che i risparmi coniugali sono

costantemente aumentati fino all'acquisto delle due particelle (doc. D a G di

appello). Ora, dagli atti risulta che il 1° gennaio 1993, due mesi e mezzo dopo

il matrimonio, i coniugi dichiaravano di possedere sostanza per fr. 120 650.– consistente

in “titoli e altri collocamenti in capitale” (doc. L) e che il 12 ottobre 1992,

quattro giorni prima di sposarsi, AO 1 possedeva da parte sua fr. 30 665.40 (doc.

M). Il Pretore ne ha desunto che al momento del matri­monio il marito disponeva

di averi pari alla differenza tra quanto avevano dichiarato congiuntamente i

coniugi e quanto apparteneva alla moglie prima del matrimonio.

L'appellata

obietta che, come confermano le deposizioni dei suoi genitori, prima di

sposarsi essa deteneva ben più di fr. 30 665.40, che quest'ultimo importo

comprendeva il suo stipendio dell'ultimo trimestre del 1992, oltre ai regali di

nozze, mentre nulla documenta quanto possedeva il marito nell'ottobre del 1992.

I genitori di AO 1 hanno invero affermato di avere visto dalla figlia, la

vigilia del matrimonio, un estratto conto della __________ su cui figurava un saldo

di fr. 45 000.–/50 000.– (deposizioni __________: verbale del 5 maggio 2006, pag. 3 e

pag. 5 a metà). Sta di fatto che neppure l'interessata pretende di essere stata

titolare di un secondo conto presso la __________, né sostiene che nei primi

due mesi e mezzo di matrimonio i coniugi abbiano potuto accumulare sostanza di

rilievo. Circa i regali di nozze, niente è dato di sapere. Tutto quanto si deduce

dagli atti, in definitiva, è che – come ha rilevato il Pretore – prima del

matrimonio il marito disponeva di fr. 89 984.60, pari alla differen­za

tra quanto i coniugi hanno dichiarato al fisco il 1° gennaio 1993 e quanto già

possedeva la moglie.

L'interessata

oppone altresì che con i propri risparmi il marito ha dovuto soccorrere familiari,

affrontare spese in vista del matrimonio, sostentare la sorella e la madre,

finanziare costi di manutenzione importanti nell'abitazione (spese che erano a

suo carico secondo il contratto di locazione). La sorella di AP 1 ha dichiarato

però che i debiti della madre sono stati estinti prima del matrimonio e che le

spese per la manutenzione della casa risalgono al periodo in cui il fratello

abitava ancora con loro, in famiglia (deposizione di __________: verbale del 19

maggio 2006, pag. 4 in basso). Quanto alle spese del matrimonio, si può ragionevolmente

presumere ch'esse siano state liquidate entro l'anno. L'assistenza tra parenti

(art. 328 CC), poi, è finanziata di regola con i redditi – ossia con gli acquisti – dell'obbligato

(v. Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 209). Anche

al riguardo si può ragionevolmente presumere, dunque, che gli aiuti finanziari di

AP 1 alla madre e alla sorella siano andati a scapito dei redditi di lui e non dei

risparmi accumulati prima del matrimonio. Tant'è, per altro verso, che la

sostanza mobiliare dei coniugi è continuata ad aumentare fino all'acquisto dei

fondi ad __________ (doc. C a G di appello).

AO

1.

eccepisce che il citato aumento della sostanza coniugale si deve ad averi di

sua madre, depositati su conti del marito, e alla vendita di un'automobile

vinta a una lotteria. Dalle dichiarazioni d'imposta successive al matrimonio

non risulta però vincita alcuna (doc. C a G di appello). Quanto ad __________,

essa ha dichiarato di avere affidato alla figlia un capitale di fr. 17 000.– (verbale del 5 maggio 2006, pag. 5), ma ciò non motiva sicuramente l'aumento degli averi

bancari dei coniugi da fr. 120 650.– il 1° gennaio 1993 (doc. L) a fr. 213 223.– il 1°

gennaio 1999 (doc. F di appello). Induce piuttosto alla deduzione contraria,

ovvero che il marito ha conservato i beni propri di cui disponeva il giorno del

matrimonio fino al momento in cui ha acquistato le due particelle. Certo,

l'appellata ribadisce che AP 1 non ha dimostrato di avere materialmente investito

beni propri nell'acquisto della casa e sottolinea che il 1° gennaio 2001 i

coniugi dichiaravano ancora averi per fr. 57 613.– consistenti in

“titoli e altri collocamenti in capitale” (doc. G di appello). Il marito rileva

tuttavia, senza essere smentito, che la ristrutturazione della casa è terminata

solo del 2001 (appello, pag. 26 a metà; cfr. anche doc. I). Inoltre i due fondi,

pur acquistati in costanza di matrimonio, sono stati intestati a lui solo (doc.

L di appello), il che induce a ritenere che nell'operazione egli abbia impiegato

anzitutto beni propri.

Sulla

scorta degli atti, in ultima analisi, l'investimento di complessivi fr. 675 000.– profuso nell'abitazione

coniugale (compreso il prezzo d'acquisto) risulta essere stato finanziato per

fr. 450 000.– con l'accensione di un mutuo ipotecario, per fr. 89 984.60 con

beni propri del marito, per fr. 29 370.– con beni propri della moglie e per

la differenza di fr. 105 645.40 con acquisti del marito stesso.

b) L'appellante

contesta il valore venale dell'immobile accertato dal Pretore sulla base della

perizia. A mente sua il valore dell'autorimessa (la particella n. 2686 RFD, di

19.

m²) è stato computato due

volte, né il Pretore poteva scostarsi dalle con­cordanti indicazioni delle

parti. L'assunto non può essere condiviso. È vero che nelle proprie conclusioni

AO 1 riconosceva all'immobile un valore di fr. 696 605.– (pag. 7 in basso). A

prescindere dal fatto però che tale valore si riferiva genericamente a un

“immobile” e non comprendeva necessariamente l'autorimessa, il Pretore si è correttamente

attenuto alle risultanze della perizia, secondo cui il valore venale della

particella n. 2513 (casa con giardino) è di fr. 696 605.– (pag. 7,

risposta n. 3.1.14) e quello della particella n. 2686 (autorimessa) di fr. 25 000.– (pag. 8,

risposta n. 3.2.3), onde un totale di fr. 721 605.– (sentenza

impugnata, pag. 13 in alto). Il perito ha spiegato dipoi che, non potesse più disporre

dell'autorimessa, il fondo su cui sorge l'abitazione si deprezzerebbe a

fr. 661 775.– (perizia, risposta n. 3.3.1), ma ciò non significa che il valore

dell'autorimessa sia stato conteggiato in doppio. Benché dovuto anche al pregio

di disporre di un posto auto, il valore di fr. 696 605.– si riferisce sempre

ancora alla sola particella n. 2513.

c) Sostiene

l'appellante che il valore venale stimato dal perito comprende fr. 35 000.– di opere esterne e almeno fr. 10 000.– per la

sostituzione della caldaia e la revisione del serbatoio dell'olio da

riscaldamento, lavori ch'egli ha commissionato prima del matrimonio (quando la

madre e la sorella abitavano ancora nella casa come conduttrici della

precedente proprietaria). Il Pretore ha reputato che, avesse AP 1 fatto eseguire

lavori di miglioria per fr. 45 000.– e avesse acquisito il diritto a un'indennità equivalente, il

prezzo del fondo sarebbe stato non di fr. 325 000.–, bensì di fr. 370 000.–, di cui

fr. 45 000.– saldati per compensazione. Nulla di ciò emer­ge­va dall'atto di

compravendita. Tale motivazione è senz'altro pertinente. L'appellante insiste nell'affermare

che dal valore venale del fondo vanno dedotti fr. 45 000.–, l'immobile

essendosi deprezzato rispetto all'investimento iniziale. Egli dimentica

tuttavia che gli investimenti profusi in un bene non corrispondono

necessariamente al valore del bene medesimo al momento – decisivo (art. 214

cpv. 1 CC) – dello scioglimento del regime matrimoniale.

Si

aggiunga che, come traspare dalle testimonianze della zia e della sorella dell'appellante,

in concreto non solo il contratto di locazione prevedeva “un diritto di compera

o qualcosa di simile”, ma i lavori di riparazione e di manutenzione erano anche

la contropartita di una pigione favorevole (deposizioni di __________ e di __________:

verbale del 19 maggio 2006, pag. 7 in basso e 4 a metà). Il che appare tanto

più attendibile ove si consideri che i familiari dell'appellante hanno condotto

quella casa in locazione per oltre venticinque anni (deposizione di __________,

pag. 4 e 5 verso il basso). Quanto alle opere esterne eseguite dall'appellante

(copertura con lastre in granito, posa di un tavolo in sasso e di voliere: deposizioni

di __________ e di __________, pag. 7 in basso e pag. 4 in basso), secondo AO 1

esse sono successive al matrimonio, ancorché precedenti l'acquisto dello

stabile. Dagli atti risulta unicamente che tali lavori risalgono a prima dell'acquisto

del fondo, quando nella casa vivevano ancora la madre e la sorella

dell'appellante (deposizione di __________, pag. 4 in basso), le quali tuttavia

vi hanno abitato fino al 2000 (deposizione citata, pag. 5). Nulla dimostra

perciò che quelle opere siano state eseguite prima delle nozze, con beni propri

dell'appellante.

d) L'appellante

riconosce alla moglie soltanto, come partecipazione all'investimento per l'acquisto

e la ristrutturazione delle particelle n. 2513 e 2686 RFD, i beni propri di lei

e metà degli acquisti, pretendendo finanche un'indennità per il deprezzamento dell'immobile.

In realtà, come si è visto (consid. b e c), il valore venale delle due

particelle ammonta a fr. 721 605.–, sicché l'investimento ha generato un maggior valore. L'immo­bile

costituendo pacificamente un acquisto del marito, AO 1 ha diritto di recuperare

l'investimento iniziale e di partecipare al maggior valore del bene in

proporzione al contributo prestato (art. 206 cpv. 1 CC). Dandosi un valore dei

fondi stimato in fr. 721 605.– per rapporto a un investimento complessivo di fr. 675 000.–, cui la

moglie ha contributo con beni propri per fr. 29 370.– (non contestati),

la spettanza di lei ammonta di conseguenza a fr. 31 397.80. Da parte

sua l'appellante ha profuso nell'investimento beni propri per fr. 89 984.60 (consid.

a) e ha diritto a sua volta di partecipare al plusvalore di tali beni (art. 209

cpv. 3 CC). Visto il valore dei fondi stimato in fr. 721 605.– e il

noto investi­mento complessivo di fr. 675 000.–, la sua spettanza

risulta così di fr. 96 197.50.

Tolta

la spettanza per beni propri della moglie, la spettanza per beni propri del

marito e l'ammontare del debito ipotecario (fr. 450 000.– non

contestati), rimane nelle circostanze descritte una differenza di fr. 144 009.70 consistenti in acquisti del marito. AO 1 ha diritto alla metà (art.

215.

cpv. 1 CC), ossia a fr. 72 004.85. Dedotto il noto anticipo di fr. 10 000.– e i citati

pagamenti di fr. 2400.– (non contestati), l'appellante deve pertanto versare alla

moglie, in liquidazione del regime dei beni, fr. 91 002.65 (fr. 31 397.80 più fr. 72 004.80 meno

fr. 10 000.– e fr. 2400.–), arrotondati a fr. 91 000.–. Entro

tali limiti l'appello merita accoglimento.

4.

Per quel che è del contributo alimentare in favore della moglie

dopo il divorzio (art. 125 CC), il Pretore ha accertato che la relazione di AO

1.

con __________ risale al marzo-aprile del 2004 e la coabitazione al gennaio-febbraio

del 2006, ma che il concubinato non può dirsi “qualificato” nel

senso della giurisprudenza, dagli atti risultando che ogni convivente assume le

proprie spese e che __________ non si interessa del divorzio, mentre tutto si ignora

sul rapporto di lui con F__________ e M__________. L'appellante oppone – in

estrema sintesi – che la convivenza della moglie poggia su un rapporto

sentimentale solido e duraturo, né essa dispone di risorse finanziarie sufficienti,

sicché deve far capo necessariamente all'aiuto del convivente, onde l'esistenza

di un concubinato vero e proprio.

a) La

nozione di concubinato “qualificato” è gia stata illustrata dal Pretore (sentenza

impugnata, consid. 6b e 6c). Al riguardo basti ricordare che un'ordinaria convivenza

non basta per “qualificare” un concubinato, il quale connota una comunione

di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare

fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive

trattandosi di un coniuge (RtiD I-2007 pag. 733 consid. dd). L'onere di provare

tali requisiti incombe, di regola, al debitore del contributo. Se la convivenza

dura da almeno cinque anni, tuttavia, per giurisprudenza si presume un concubinato

“qualificato”, il che sovverte l'onere della prova (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 153

n. 707 con rimandi;). Il nuovo

diritto del divorzio non ha mutato indirizzo (Schwenzer in: Pra­xis­kommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 16 ad art. 129 CC).

b) L'appellante

sostiene che in concreto il rapporto fra i due risale all'estate del 2003 ed è

stato la causa della disunione coniugale, che già nel febbraio del 2004 __________

pernottava nell'appartamento di AO 1 a __________ e questa soggiornava spesso a

casa di lui, tant'è che ha cambiato domicilio il 1° gennaio 2006. Per

dimostrare quest'ultima circostanza egli chiede il richiamo dal Municipio di __________

della relativa dichiarazione di partenza. A parte il fatto però che la moglie

medesima ha ammesso di avere cambiato domicilio il 1° gennaio 2006

(interrogatorio formale: verbale del 19 maggio 2006, pag. 10, risposta n.

11), al momento in cui AP 1 ha introdotto appello la convivenza in questione durava

da due anni scarsi. La prova offerta appare pertanto ininfluente ai fini del

giudizio. Del resto, si seguisse pure la tesi dell'appellante, secondo cui la

convivenza è cominciata “in pratica” già nei primi mesi del 2004, al momento dell'appello

erano trascorsi meno di quattro anni, insufficienti perché si presuma

l'esistenza di un concubinato “qualificato”.

Obietta l'interessato che un contributo alimentare può essere negato

o sospeso anche prima che siano trascorsi cinque anni di concubinato. Il che è

vero, ma in tal caso spetta al debitore del contributo dimostrare – come si è

spiegato (consid. a) – che tra i conviventi si sia instaurata una comunione di

vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare

fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di un coniuge. È quanto ha ricordato

anche il Pretore (sentenza impugnata, consid. 6c con rimandi).

c) Per

l'appellante risulta in ogni caso dagli atti che i due fondano una “comunione

di tetto, di tavola e di letto” nel senso della giurisprudenza. Ora, gli

interessati hanno dichiarato di non volersi sposare (interrogatorio formale

della moglie: verbale del 19 maggio 2006, pag. 10, risposta n. 9; deposizione

di __________: verbale citato, pag. 3 in alto), ma non fa dubbio che la loro

relazione risalga all'inizio del 2004 (interrogatorio formale, risposte n. 1, 2

e 4; deposizione di __________: verbale del 19 maggio 2006, pag. 1 in basso) e

la coabitazione al gennaio del 2006 (sopra, consid. b). Si tratta quindi di una

convivenza stabile e duratura. Più delicata è la prospettata comunione di mezzi

e risorse. __________ ha affermato di non avere mai aiutato finanziariamente AO

1, di non pagare fatture per lei, di ricevere solo fr. 800.– mensili per l'alloggio

e la metà delle spese telefoniche, mentre lui rimborsa da metà a un terzo delle

spese per il vitto. Anche i costi per le vacanze comuni sono suddivisi (verbale

del 19 maggio 2006, pag. 2 e 3). AO 1 ha negato a sua volta di avere beneficiato

di aiuti finanziari dal convivente, al quale ha confermato di versare una

partecipazione di fr. 800.– mensili per l'alloggio (interrogatorio formale, risposte

n. 13 e 12).

Nelle

condizioni predette non si può dire che dalla convivenza l'interessata tragga

vantaggi economici analoghi a quelli di un matrimonio. L'appellante eccepisce

che con entrate di appena fr. 2850.– mensili, compreso il

contributo alimentare per sé e M__________, la moglie fa capo necessariamente all'aiuto

del convivente. Dovendo pagare fr. 800.– per l'alloggio, fr. 100.– per il

telefono, fr. 150.– per il cellulare suo e quello della figlia, fr. 370.–

per la propria cassa malati, fr. 275.70 per quella di M__________ e all'incirca

fr. 900.– per il vitto, le rimangono solo fr. 250.– per l'automobile, il

vestiario e lo svago. Se non che, contrariamente a

quanto assevera l'appellante, il “semplice calcolino”

poco dimostra. Intanto i redditi della moglie nel maggio del 2006 (momento da

lui considerato) si aggiravano in media sui fr. 3090.– mensili:

fr. 1040.– da attività propria (doc. 24, 29, 37 a 39), fr. 850.– dal

contributo provvisionale per sé e fr. 1200.– dal contributo provvisionale per M__________

(fino al decreto cautelare del 18 maggio del 2007: sopra, lett. E). Inoltre la

stima di fr. 250.– mensili per le sole spese telefoniche appare già a prima

vista esagerata, mentre il premio mensile della cassa malati per M__________

era di fr. 91.90 mensili (doc. 43: la fattura si riferisce a un trimestre).

Pur con qualche ristrettezza, non si può escludere dunque che in quel periodo AO

1.

potesse sopperire all'indispensabile per il mantenimento suo e della figlia.

d) In

definitiva gli atti non permettono di concludere che AO 1 viva in concubinato

“qualificato”. L'appellante chiede che, comunque sia, il contributo di mantenimento

per lei abbia a decadere il 31 dicembre 2010, in concomitanza con quinto anno

di convivenza. Dimentica tuttavia che il decorso di un lustro fa semplicemente presumere

l'esistenza di un concubinato “qualificato”. Vorrà chiedere a quel momento la

soppressione o la sospensione del contributo alimentare in virtù dell'art. 129

cpv. 1 CC, AP 1 dovrà dimostrare intanto che la convivenza ancora sussiste. AO

1.

potrà sovvertire da parte sua la presunzione giurisprudenziale, dimostrando

che il suo concubinato non è “qualificato” (sopra, consid. a). Fissare scadenze automatiche

sin d'ora non è possibile.

5.

Quanto

alla commisurazione del contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio,

il Pretore ha ritenuto che con un lavoro a metà tempo (conciliabile con la cura

e l'educazione delle figlie) AO 1 possa guadagnare fr. 1465.– mensili. Egli

ha poi calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 2470.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.

1250.

–, costo dell'alloggio fr. 500.–, premio della cassa

malati fr. 370.–, spese d'automobile fr. 200.–, imposte fr. 150.–), accertando

che rimane scoperto per fr. 1005.– e fissando così in suo favore un contributo

alimentare di fr. 1000.– mensili fino all'ottobre del 2011, quando M__________

com­pirà 16 anni e l'interessata potrà lavorare a tempo pieno. Ciò posto, il Pretore ha verificato la disponibilità finanziaria del marito, accertandone

il reddito in fr. 9756.– mensili netti e il fabbisogno minimo in

fr. 4630.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1100.

–, costo dell'alloggio fr. 2283.–, manutenzione della casa fr. 300.–, premio

della cassa malati fr. 282.50, assicurazioni obbligatorie fr. 135.–, spese

d'automobile fr. 127.–, imposte fr. 400.–), cui ha aggiunto fr. 418.–

mensili per l'onere ipotecario ch'egli dovrà assumere in vista di finanziare la

liquidazione patrimoniale della moglie, onde un totale di fr. 5048.– mensili. Dandosi

una disponibilità di fr. 4748.– mensili, il Pretore ha constatato che il marito

è senz'altro in grado di versare i contributi alimentari di fr. 1000.–

mensili per la moglie, di fr. 1780.– mensili per F__________ e di fr. 1680.–

mensili per M__________, conservando un margine disponibile di fr. 288.–

mensili.

a) I

criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti

dell'altro dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che regolano

l'entità del contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati

riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera in giurisprudenza

pubblicata (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Non giova

quindi ripetersi. Ai fini dell'attuale giudizio basti rilevare che, ove la vita

in comune delle parti sia durata – come nella fattispecie – oltre undici anni,

il matrimonio può definirsi di lunga durata e che in tali condizioni entrambi i

coniugi hanno il diritto di conservare anche dopo il divorzio, per principio,

il tenore di vita condotto durante la comunione domestica (RtiD II-2004 pag.

581.

consid. 4c con richiami). Fermo restando, con ogni evidenza, che ognuno di

loro deve provvedere a sé medesimo nella misura in cui ciò possa ragionevolmente

pretendersi da lui e che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto

di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (da ultimo: DTF 135

III 66).

b) Nel

caso specifico il Pretore non ha accertato il livello di vita che i coniugi avevano

durante la vita in comune (se ne veda un esempio circostanziato in: RtiD

II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e), limitandosi a garantire alla moglie la

copertura del fabbisogno minimo. Anzi, contrariamente a quanto parrebbe

asserire l'appellante (pag. 25 a metà), egli non ha nemmeno tenuto conto di “un'adeguata

previdenza” per la vecchiaia (art. 125 cpv. 1 CC). Sta di

fatto che le questioni relative all'ammontare dei contributi di mantenimento

fra coniugi sono rette dal principio dispositivo, né il

diritto federale prevede altrimenti (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Hand­­buch

des Unter­halts­rechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine). Nella misura in

cui l'autorità di ricorso non sia chiamata a intervenire d'ufficio in virtù del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, di

conseguenza, il giudice è vincolato alle richieste di giudizio (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.15

del 14 maggio 2008, consid. 3 con rimandi). L'appellante sostiene che la moglie

non ha mai invocato il tenore di vita goduto durante la vita in comune

(appello, pag. 19 in basso), ciò che l'interessata contesta (osservazioni, pag.

8.

in basso). Sia come sia, nelle osservazioni all'appello essa precisa esplicitamente

di chiedere “unicamente che le sia garantito il fabbisogno minimo”

(osservazioni, loc. cit.). Il “debito mantenimento” di lei (art. 125 cpv. 1 CC)

va pertanto commisurato al relativo fabbisogno minimo.

c) A

parere dell'appellante il fabbisogno minimo della moglie non supera fr. 2110.–

mensili. Al Pretore egli rimprovera di avere computato un costo dell'alloggio

pari a fr. 1200.– mensili allorché l'interessata ammette un esborso

complessivo, per sé e le figlie, di fr. 800.– mensili. Considerata la

quota di fr. 305.– mensili da inserire nel fabbisogno in denaro delle ragazze,

la spesa a carico di lei rimarrebbe così di fr. 190.– mensili. Sempre a parere

dell'appellante, il carico d'imposta nel fabbisogno minimo della moglie non

supera fr. 100.– mensili. Inoltre nel 2008 la figlia F__________ ha

beneficiato del sussidio cantonale per il premio della cassa malati (doc. I di

appello), sicché la moglie ha verosimilmente ottenuto altrettanto, per tacere

di altri aiuti sociali. Al fine di accertare tale circostanza egli chiede

pertanto l'edizione da AO 1 degli attestati riguardanti i premi della cassa

malati per il 2008 e di tutte le richieste e decisioni inerenti a sussidi di natura

sociale dal 2004 in poi.

d) Che

l'interessata versi al convivente fr. 800.– mensili per le spese di

alloggio è indubbio (deposizione di __________: verbale del 19 maggio 2006,

pag. 2 a metà). L'appellante trascura nondimeno che in caso di convivenza con un

terzo questa Camera riconosce per principio a ogni coniuge, indipendentemente

dalla pigione effettivamente pagata, il costo dell'alloggio che egli dovrebbe

ragionevolmente sopportare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto

e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30

aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a

con riferimenti, pag. 583 consid. 5a,

I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667). Un'eventuale convivenza

con terzi non deve, in altri termini, recare scapito al coniuge convivente né

profittare all'altro coniuge (Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2007.4 del 5 agosto 2008, consid. 6b).

Il

Pretore ha stimato il costo dell'alloggio che AO 1 dovrebbe assumere se abitasse

da sé sola con le figlie in fr. 1200.– mensili, importo da cui ha dedotto le

quote di un terzo e di un quarto incluse nel fabbisogno in denaro delle

minorenni (Amt für Jugend und

Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto),

sicché nel fabbisogno minimo dell'interessata egli ha inserito una spesa

residua di fr. 500.– mensili. Ora, contrariamente a quanto sostiene

l'appellante, tale importo è inferiore alle richieste della moglie, la quale

ancora nelle conclusioni (pag. 5 in basso) esponeva per sé sola una

spesa di “almeno fr. 800.– mensili” (pag. 4). E del resto, tranne situazioni di

grave ristrettezza, una locazione di fr. 1200.– mensili (comprensiva delle

spese accessorie) non può dirsi sufficiente per assicurare un alloggio conveniente

nell'agglomerato di __________ a un genitore con due figli. Anche senza dar

prova di particolare generosità, si giustifica pertanto di riconoscere a AO 1

l'esborso

di fr. 800.– mensili, spese accessorie comprese, che essa chiede per sé

medesima. Quanto alle figlie, il costo dell'alloggio rientra nel fabbisogno in

denaro stimato in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento professionale del Canton __________, cui questa Camera si

attiene per prassi costante. Al proposito l'appello si rivela privo di buon diritto.

e) Per

quanto concerne i premi della cassa malati (fr. 370.– mensili per sé sola), AO

1.

adduce di avere postulato a suo tempo i sussidi cantonali perché prima del decreto

cautelare del 18 maggio 2007 essa ne poteva fruire, ma che in futuro essa non

ne avrà più diritto. A suo parere, in ogni modo, il debitore di contributi ali­mentari

non può sottrarsi ai propri obblighi contando sullo stanziamento di prestazio­ni

da parte dell'ente pubblico (osservazioni, pag. 7). L'argomento è fondato. Per

beneficiare di sussidi cantonali, in effetti, il reddito

imponibile di una famiglia non deve eccedere fr. 32 000.– annui

(art. 29 cpv. 1 lett. b LCAMal: RL 6.4.6.1). Stando alla sentenza impugnata, AO 1 ha diritto di riscuotere contributi alimentari per complessivi fr. 53 520.– annui, cui si aggiunge il reddito da attività lucrativa. Anche

tenendo conto delle consuete deduzioni fiscali, il suo reddito imponibile non

potrà ragionevolmente scendere sotto la soglia di fr. 32 000.– annui. Le

domande di edizione formulate dall'appellante per accertare se nel passato essa

abbia beneficiato di sussidi della cassa malati appaiono dunque inconferenti ai

fini del giudizio.

f) Quanto

all'onere d'imposta, il Pretore ha spiegato che, visti i contributi alimentari dovuti

da AP 1 alle figlie, esaminata la tassazione 2005 e considerate le deduzioni concesse

dall'autorità fiscale, il carico mensile di AO 1 può essere stimato in fr.

150.

– (sentenza impugnata, pag. 21 a metà). L'appellante opina che l'aggravio va

“ragionevolmente” ridotto a fr. 100.– mensili (appello, pag. 18 in basso),

ma non spiega perché la valutazione del Pretore sarebbe erronea o anche solo

criticabile. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello riesce finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sul fabbisogno

minimo della moglie, in ultima analisi, la sentenza impugnata resiste alla

critica.

g) Circa

i redditi di AO 1, l'appellante assevera ch'essa può lavorare senza problemi

cinque ore al giorno, con un grado d'occupazione pari al 65%, e guadagnare almeno

fr. 1800.– mensili (appello, pag. 19 in fondo). Sottolinea altresì ch'essa è

proprietaria di sostanza immobiliare, la quale può essere locata o alienata

(pag. 18 in fondo). Dal momento infine ch'essa percepisce – a suo avviso – sussidi

e aiuti sociali, l'appellante chiede il richiamo di

tutte le richieste e decisioni relative a sussidi di natura sociale dal 2004 in

poi (pag. 19 a metà). A quest'ultimo proposito basti rammentare all'ap­pellante,

tuttavia, che né gli assegni integrativi né le indennità elargite dalla

pubblica assistenza rientrano nella nozione di reddito per il calcolo dei contributi

alimentari (relativamente ai primi: RtiD I-2005 pag. 781 consid. 6; relativamente ai secondi: sentenza del Tribunale federale

5C.38/2000 del 4 maggio 2000, consid. 2b con rimando a DTF 119 Ia 135

consid. 4 e 108 Ia 10 consid. 3). I documenti di cui egli postula l'edizione appaiono quindi superflui ai

fini del giudizio.

h) In

merito alla capacità lucrativa della moglie, il Pretore ha ricordato che fino

al 16° compleanno di M__________ costei non può essere tenuta a lavorare più

del 50%. Fra i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità

lucrativa di un coniuge figurano, in effetti, la portata e la durata delle cure

ancora dovute alla prole (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). E di regola un coniuge con

figli può essere tenuto a cominciare – o a ripren­dere – un'attività lucrativa

a tempo parziale al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà

raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno potrà essergli

imposta al mo­mento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 110 II 10

consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è stato

modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del

Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b; Schwenzer, op.

cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii). Da esso ci si

può scostare, tutt'al più, ove il figlio frequenti un istituto che garantisca attività

dopo la scuola (Schwenzer, loc.

cit.), ma nella fattispecie non consta simile eventualità. Quanto al reddito

conseguibile dalla moglie, l'appellante indica un guadagno mensile per

un'occupazione a tempo pieno di fr. 3000.– lordi. La cifra di fr. 1465.–

mensili netti per un'attività al 50% stimata dal Pretore, che la moglie afferma

di non voler più contestare in appello (osservazioni, pag. 8 in basso), risulta

finanche superiore – per concludere – al reddito prospettato dall'appellante.

i) La

sostanza immobiliare della moglie consiste – secondo l'interessata – in una

stalla improduttiva di reddito, tant'è che l'autorità fiscale non ha computato

né un valore locativo né eventuali pigioni. L'interessata è invero proprietaria

dal 1991 di due fondi, censiti come “edifici”, di 39 e 31 m² in località __________ ad __________

(particelle n. 1055 e 1058 RFD: doc. M e N di appello). Nemmeno durante il

matrimonio, tuttavia, essi hanno mai fruttato reddito (doc. L e doc. C a G di

appello). In siffatte condizioni spettava all'appellante dimostrare la possibilità

di locare gli immobili. In realtà, di tali fondi si ignora anche il valore venale.

Se si considera, per di più, che il relativo valore di stima è di fr. 4009.– e

di fr. 1058.– (doc. 59), mal si intravede come la loro alienazione potrebbe

rendere capitali di rilievo. Potrà apportare qualche reddito, se mai, il

capitale che AO 1 riceverà in liquidazione del regime dei beni (fr. 91 000.–: sopra,

consid. 3d), ma è giu­sto che tali frutti siano destinati in primo luogo ad

alimentare

“un'adeguata previdenza per la vecchiaia” (art. 125 cpv. 1 CC

(sopra, consid. b) per quegli anni in cui, lavorando a metà tempo, essa non

potrà accantonare denaro a sufficienza.

6.

In relazione

ai propri redditi l'appellante sostiene che la somma figurante nel certificato

di salario comprende il rimborso di spese fisse dovute a interventi su chiamata

da lui assicurati in tutta la Svizzera per riparare guasti. Egli sostiene che

le inden­nità on call e on call intervention coprono

semplicemente costi di trasferta, di alloggio e di vitto fissati a forfait,

tant'è che non soggiacciono a contributi di LPP. Il suo stipendio mensile ammonterebbe

perciò a di fr. 8558.–, non a fr. 9756.– netti. Il Pretore si è fondato,

da parte sua, sul reddito risultante dal certificato di salario 2006 (fr. 117 554.– annui: attestato

nell'incarto fiscale richiamato, doc. XII), rilevando che tale è l'importo considerato

dall'autorità tributaria ai fini della tassazione 2006 (doc. ZZ) e che la testimonianza

di un impiegato della stessa ditta smentiva la tesi del marito.

Nell'appello

AP 1 fa valere che il collega chiamato a deporre riveste un'altra funzione e ha

un altro tipo di trattamento retributivo, che la responsabile del personale

sentita per rogatoria non ha saputo fornire spiegazioni, non occupandosi dei conteggi

di stipendio, e che la sua situazione salariale emerge chiaramente dalla docu­mentazione

agli atti. Ora, il doc. D evocato dall’appellante attesta che le indennità on

call e on call intervention non fanno parte del salario di base, ma

ciò non toglie che costituiscano a compensation for an inconvenience,

ovvero – come ha confermato la responsabile del personale – una sorta di

compenso per lavoro su chiamata (deposizione 4 settembre 2006 per rogatoria di __________,

pag. 7 in basso). Configurando entrate regolari, esse sono assimilabili pertanto

a rimunerazioni straordinarie (RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c). Altra è la

questione delle spese, di cui il lavoratore può chiedere la rifusione per mezzo

di una regolare procedura di rimborso (expenses that occur while on an

intervention can be claimed via our regular expense process: doc. D), come

ha dichiarato anche la responsabile del perso­nale (ver­bale citato, pag. 4 a

metà). Che le indennità on call e on call intervention, benché

sottoposte alle deduzioni obbli­gatorie AVS/AI/IPG, non siano assoggettate alla

LPP poco importa. Esse equivalgono a red­dito (e come reddito sono state

trattate anche dall'autorità fiscale).

7.

L'appellante

chiede che nel suo fabbisogno minimo sia inserita una posta di fr. 125.–

mensili per la franchigia della cassa malati e una spesa di fr. 86.– mensili

per l'abbonamento all'allacciamento telefonico ADSL. Chiede inoltre che gli sia

riconosciuto un carico fiscale di fr. 509.– mensili rispetto ai fr. 400.–

ammessi dal Pretore, sicché il suo fabbisogno minimo, inclusi i contributi per

le figlie (complessivi fr. 3160.– mensili), ammonta a fr. 8211.– mensili e non

lascia spazio a contributi in favore della moglie. Costei obietta che un costo

dell'alloggio di complessivi fr. 2583.– mensili è esagerato per una

persona sola, il marito potendo benissimo accomodarsi di un appartamento da fr.

1300.

– mensili, mentre l'abitazione di __________ può essere locata a terzi.

Essa contesta altresì che nel fabbisogno minimo dell'appellante possa essere

computato il costo di un'ulteriore ipoteca accesa per finanziare la

liquidazione del regime matrimoniale. Simili argomentazioni vanno esaminate

singolarmente.

a) Per

quanto si riferisce alla cassa malati, l'appellante fa valere di avere scelto

una franchigia annua di fr. 1500.– (doc. BB). Se non che, il costo di cure

mediche o dentarie va inserito nel fabbisogno minimo qualora appaia verosimile e duraturo (RtiD

II-2004 pag. 589 consid. 8c). Nella fattispecie l'interessato non asserisce di

dovere sistematicamente e regolarmente assumere fr. 1500.– l'anno di spese

mediche. Non può pretendere dunque di vedersi riconoscere una simile posta nel

fabbisogno minimo.

b) Il

Pretore ha rilevato che il costo dell'abbonamento telefonico ADSL non è una

spesa professionale (sentenza impugnata, pag. 24 a metà). L'interessato oppone che, come sistemista informatico, in caso di

necessità e in certi momenti del giorno o nel fine settimana la linea ADSL gli

consente di intervenire da casa a beneficio di clienti senza doversi spostare

in ufficio. A parte il fatto però che il costo dell'abbonamento ADSL ammonta a

fr. 49.– e non a fr. 86.– mensili (doc. RR), il datore di lavoro non risulta

imporre all'appellante un allacciamento ADSL a domicilio. Si tratta senz'altro di

un accorgimento utile e comodo, ma che non può dirsi necessario a fini professionali.

Per il resto, il costo dell'ordinaria bolletta telefonica è notoriamente compreso nel minimo

esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag.

141).

c) In

materia di imposte il Pretore ha tenuto conto del fatto che AP 1 potrà ora dedurre

dal proprio reddito anche il contributo alimentare per F__________, ciò che

ridurrà il suo carico fiscale (sentenza impugnata, pag.

24.

verso l'alto). L'interessato assevera che

determinante è l'onere tributario risultante dagli atti. A torto. La tassazione

prodotta si riferisce al 2006, periodo durante il quale egli ha potuto porre in

deduzione del proprio reddito soltanto i contributi provvisionali per la moglie

(di fr. 850.– mensili) e per M__________ (di fr. 1200.– mensili) versati a

quel momento (doc. ZZ, in particolare posizioni 15.1 e 15.2). In esito al

decreto cautelare del 23 novembre 2007 e, soprattutto, in esito all'attuale sentenza

tale situazione si è radicalmente modificata. Le imposte pagate per il 2006

sono un dato ormai obsoleto.

d) Il

costo dell'alloggio inserito nel fabbisogno minimo di AP 1 è contestato dalla

moglie, la quale chiede di moderarlo a fr. 1300.– mensili. Il Pretore si è

dipartito da quanto

esponeva

il marito, riconoscendo una spesa di complessivi fr. 2283.– mensili per interessi

e ammortamenti ipotecari, oltre a fr. 300.– per la manutenzione dello stabile

“come già riconosciuto in via cautelare” (sentenza impugnata, pag. 23 in basso

e pag. 24 in alto).

L'ammortamento ipotecario non è – come sembra credere il Pretore –

un costo dell'alloggio, bensì un ordinario rimborso di mutuo.

Alla stregua di ogni estinzione di debito esso va onorato, pertanto, nella

misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (DTF 127 III

292.

in alto; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2007.24 del 2 dicembre 2008,

consid. 7e). Nel caso specifico le risorse economiche della famiglia consentono

senz'altro di far fronte a tale spesa, la quale può pertanto essere inserita

nel fabbisogno minimo del marito. Quanto al relativo ammontare, secondo il contratto di mutuo sottoscritto nel maggio del 2007 l'interessato si è impegnato ad assumere un ammortamento di fr. 3000.–

ogni semestre (doc. NN e SS), pari a fr. 500.– mensili. Da tale profilo, seppure

per altri motivi, la sentenza impugnata resiste quindi alla critica.

Precisato

ciò, risulta dagli atti che nel maggio del 2007 l'interessato ha acceso un nuovo

mutuo ipotecario, sostitutivo del precedente, di complessivi fr. 487 000.– al tasso

d'interesse variabile del 3.25% (doc. NN). Gli interessi passivi assommano così

a circa fr. 1318.– mensili. Nulla risulta invece sulle spese per la

manutenzione dello stabile, il convenuto non allegando alcun giustificativo. Per

il 2004 AP 1 aveva dimostrato invece costi di riscaldamento di fr. 110.–

mensili (doc. 13 a 15 dell'inc. DI.2004.43). È possibile che frattanto questi

siano lievitati, ma in mancanza di ogni indicazione concreta non resta che

attenersi ai dati acquisiti. Ne deriva un costo dell'alloggio pari a fr. 1428.–

mensili, cui andrebbe aggiunta l'assicurazione dello stabile (fr. 991.40 annui:

doc. TT) ammessa dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito alla stregua di una

copertura obbligatoria (sopra, consid. 5 in principio).

In

realtà ci si può esimere da tale esercizio, ove appena si pensi che nel proprio

fabbisogno minimo AO 1 si vede riconoscere una spesa per l'alloggio di fr.

800.

– mensili onnicomprensivi (sopra, consid. 5d). Dopo il divorzio tuttavia entrambe

le parti hanno diritto, per principio, a un trattamento paritario anche sotto

il profilo logistico (FamPra.ch 1/2000 pag. 144 consid.

1.

con rimandi; Rep. 1993 pag. 150 consid. 2, 1991 pag. 371 consid. 5; da

ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2006.99 del 19 novembre 2007, consid.

5f, e inc. 11.2007.77 del 10 settembre 2008, consid. 3c). Mal si comprende, di

conseguenza, quale ragione oggettiva giustificherebbe di riconoscere al marito

una spesa di gran lunga più alta rispetto a quella ammessa nel fabbisogno minimo

della moglie. Ne segue che nel fabbisogno minimo di AP 1 non può essere incluso

un costo dell'alloggio più elevato di fr. 1300.– mensili, come chiede l'appellata.

Le figlie vedendosi garantire – come si constaterà in appresso – l'equivalente

del fabbisogno in denaro, non v'è motivo perché questa Camera intervenga d'ufficio

in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione, riducendo il costo dell'alloggio oltre la richiesta della moglie.

e) Il

Pretore ha computato nel fabbisogno minimo del marito fr. 418.– mensili

per l'ulteriore ipoteca che costui dovrà contrarre in vista di garantire alla

moglie la liquidazione del regime matrimoniale (sentenza impugnata, pag. 24 in

basso). AO 1 eccepisce che il marito non può conservare la propria sostanza

immobiliare a spese di lei. A ragione. Come la giurisprudenza ha già avuto modo

di rilevare, in nessun caso un coniuge può pretendere

di inserire nel proprio fabbisogno minimo l'am­mor­tamento dovuto per un debito

contratto dopo il divorzio allo scopo di onorare pretese della moglie sgorganti

dalla liquidazione del regime dei beni (DTF 127 III 293 consid. 3b). Ciò vale

anche per gli interessi ipotecari, il creditore di una pretesa in liquidazione

del regime matrimo­niale non potendo essere chiamato a finanziare la sua stessa

spettanza (se mai il coniuge debitore può chiedere una dilazione di pagamento:

art. 218 cpv. 1 CC).

f) Alla

luce di quanto precede il fabbisogno minimo dell'appellante dev'essere ricondotto

a fr. 3845.– mensili arrotondati, composti del minimo esistenziale del diritto

esecutivo (fr. 1100.–), dell'onere per l'alloggio (fr. 1300.–), dell'ammortamento

ipotecario (fr. 500.–), del premio della cassa malati (fr. 282.50), dei

premi assicurativi considerati dal Pretore (fr. 135.–), delle spese d'automobile

(fr. 127.–) e delle imposte (fr. 400.–).

8.

Riassumendo,

AO 1 ha un reddito di fr. 1465.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2470.–

mensili. Abbisogna pertanto di fr. 1005.– mensili per finanziare il suo

“debito mantenimento”, che corrisponde – come detto (consid. 5b) – al di lei

fabbisogno minimo. La figlia F__________ ha un fabbisogno in denaro di fr.

1780.

– mensili e la figlia M__________ di fr. 1680.– mensili fino all'ottobre

del 2011 (entrambe vivono dal 1° luglio 2007 nell'economia domestica della

madre), rispettivamente di fr. 2120.– dopo di allora (sentenza impugnata, pag.

23.

in alto). Da parte sua AP 1 ha un reddito di fr. 9756.– mensili e un fabbisogno

minimo di fr. 3845.–, onde una disponibilità di fr. 5911.– mensili che gli

consente senz'altro di erogare il contributo alimentare per la moglie fissato

dal Pretore in fr. 1000.– mensili (arrotondati), il contributo per F__________

di fr. 1780.– mensili e quello per M__________ di fr. 1680.– mensili. Nel

risultato, pertanto, la sentenza impugnata sfugge a censura.

9.

Il

Pretore ha disposto l'adeguamento annuo dei contributi alimentari al rincaro

sulla scorta “dell'indice dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio

2008, indice base quello del mese di ottobre 2007 pari a 101.9 punti e indice

di riferimento quello del mese di novembre

dell'anno precedente l'adeguamento” (dispositivo n. 7). L'appellante non

contesta l'indicizzazione dei contributi in sé (art. 128 CC). Si duole che il

primo ade­guamento sia stato previsto già nel gennaio del 2008, sostenendo inoltre

che l'indice “di base” dev'essere quello del novembre del 2007, momento in cui

è stata emanata la sentenza, che l'adeguamento va riferito all'indice del dicembre

2007.

e che “è ben più logico” far interve­nire il primo adeguamento il 1°

gennaio 2009. AO 1 osserva che il giudizio impugnato si fonda su dati anteriori

al 2007, sicché la clausola di indicizzazione è del tutto adegua­ta.

Nella

fattispecie il Pretore ha statuito il 23 novembre 2007, ma

l'istruttoria

della causa si era conclusa già nel mese di ottobre. Che egli abbia preso come

indice “di base” quello dell'ottobre anziché quello di

novembre 2007 è pertanto sostenibile, come non è criticabile la scelta di far intervenire

il primo adegua­mento già il 1° gennaio 2008. Anzi, a ben vedere mal si

comprenderebbe perché nel 2008 moglie e figlie dovrebbero rinunciare al rincaro,

tanto meno ove si pensi che i contributi alimentari per le minorenni sono stati

definiti in base alla tabella 2007 correlata alle raccomandazioni edite

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________

(sopra, consid. 5d). Si prevedesse il primo adeguamento al rincaro nel 2009, i

contributi del 2008 per le due figlie andrebbero fissati separatamente sulla

base della tabella 2008. Che poi l'indice di riferimento sia quello relativo al

novembre dell'anno precedente l'adeguamento

è del tutto usuale (le tabelle annue correlate alle raccomandazioni edite

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________

seguono lo stesso principio). Su questo punto, dunque, l'appello manca già a un

primo esame di consistenza.

10.

L'appellante

chiede una volta ancora che sulle figlie sia mantenuta l'autorità parentale congiunta.

Il Pretore ha scartato la proposta, ricordando che l'esercizio in comune dell'autorità

parentale presuppone l'accordo di entrambi i genitori, ciò che in concreto fa

difetto. Per di più, egli ha proseguito, sia dal rapporto dell'Ufficio delle

famiglie e dei minorenni di __________ sia dalla relazione della pedagoga

incaricata di sentire le figlie è emersa l'incapacità dei coniugi di scindere il

contenzioso legato ai loro dissidi di coppia dal compito genitoriale. In simili

circostanze il Pretore ha ritenuto di conferire l'autorità parentale alla sola madre.

a) Su

istanza comune dei genitori il giudice può disporre la prosecuzione dell'esercizio

in comune dell'autorità parentale dopo il divorzio, “purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano

per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla

cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento” (art. 133 cpv. 3 CC). Nel caso specifico AP

1.

non pretende che la moglie sia mai stata disposta a sottoscrivere una

richiesta congiunta all'attenzione del Pretore, men che meno accompagnata da

una convenzione relativa al mantenimento e alle relazioni personali con le

figlie. Al proposito l'appello non merita quindi altra disamina.

Si aggiunga che l'esercizio in

comune dell'autorità parentale è attuabile solo ove i genitori siano in grado

di collaborare nella cura nell'educazione dei figli (Gloor, Gemeinsame elterliche Sorge – erste Erfahrungen und besondere

Fragestellungen in: AJP 2/2004 pag. 218 n. 3.1; Wirz in: Schwenzer: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 26

ad art. 133 CC). I professionisti interpellati nella fattispecie hanno sottolineato

invece l'alta conflittualità delle parti, la mancanza di dialogo e l'incapacità

di distinguere il loro ruolo di genitore dalla disunione coniugale (rapporto

dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________, doc. XXII

richiamato, pag. 2 a metà; relazione della curatrice del 20 giugno 2007, doc.

XIXa richiamato, pag. 1 a metà; rapporto della pedagogista e mediatrice __________,

doc. XIII richiamato, pag. 4 verso l'alto). L'appellante definisce il referto

dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni lacunoso e unilaterale, ma gli atti

confermano che sull'educazione e la cura delle figlie le parti non fanno che recriminare

e rivolgersi invettive. Basti pensare che l'appellante giunge ad accusare la

moglie di avere inserito nella propria dichiarazione d'imposta la deduzione fiscale

per la figlia F__________, che in realtà viveva con lui. Prospettare l'esercizio

in comu­ne dell'autorità parentale in condizioni del genere è puramente illusorio.

b)

L'appellante sembra revocare in dubbio le capacità genitoriali di AO 1, la

quale denoterebbe inidoneità e mancanze, aizzerebbe le figlie contro di lui e non

risulterebbe assolutamente in grado di gestire F__________, la quale si abbandonerebbe

a comportamenti inqualificabili. A dimostrazione di ciò AP 1 chiede che si

richiami dal Ministero pubblico il fascicolo relativo al procedimento penale aperto

a carico di un maggiorenne per atti sessuali con fanciulli commessi proprio sulla

figlia. Sta di fatto che l'apertura del procedimento penale non è contestato

dalla madre (osservazioni all'appello, pag. 4 a metà) ed è evocato anche nel

rapporto trasmesso al Pretore dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (doc.

XXII richiamato, pag. 2 in basso). Non si intravede pertanto quale utilità potrebbe

avere il richiamo dell'incarto penale ai fini del presente giudizio.

Quanto

alle capacità educative di AO 1, la sentenza impugnata è invero silente. L'appellante

non chiede però che costei sia privata dell'autorità parentale, né rivendica

l'affidamento delle figlie per sé. Quanto ai problemi comportamentali di F__________,

essi non appaiono imputabili alla

sola

madre (relazione della curatrice del 20 giugno 2007, doc. XIXa richiamato, pag.

2.

in alto), la quale ha cercato un sostegno professionale per la ragazza (osservazioni,

pag. 4 verso il basso), che è seguita ora dal Servizio medico-psico­logico di __________

(rapporto dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, doc. XXII richiamato,

pag. 3 nel mezzo; relazione della curatrice del 9 ottobre 2007, doc. XIXa

richiamato, pag. 1 a metà), oltre che dalla curatrice educativa.

c) Una

precisazione merita invero la doglianza dell'appellante, il quale lamenta di

essere tenuto all'oscuro della situazione scolastica delle figlie. L'art. 275a

CC prescrive esplicitamente che il genitore senza autorità parentale dev'essere

informato sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e dev'essere

sentito prima di decisioni importanti per il suo sviluppo (cpv. 1). Inoltre, analogamente

al detentore dell'autorità parentale, egli può domandare a terzi che partecipano

alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo

stato e sullo sviluppo del ragazzo (cpv. 2). AO 1 è dunque avvertita che AP 1 va

informato prontamente sulla situazione scolastica delle figlie e potrà, se necessario,

ottenere direttamente dall'istituto scolastico copia delle valutazioni intermedie

e delle pagelle (fra gli altri: Wirz, op.

cit., n. 10 ad art. 275a CC).

11.

Da ultimo l'appellante

insorge contro la disciplina del diritto di visita. Accertato che in concreto

padre e figlie hanno smesso di incontrarsi, ma che secondo l'Ufficio delle

famiglie e dei minorenni è nell'interesse delle ragazze ripristinare le

relazioni personali, il Pretore ha previsto un diritto di visita delegato ad accordi fra le parti e previo consenso del curatore educativo, ma –

di regola – consistente in un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì

alle ore 18 fino alla domenica alle ore 18, in tre settimane durante le vacanze

estive, in una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a

carnevale e una settimana ogni biennio a Ognissanti. L'appellante adduce che

questioni di lavoro lo occupano spesso il venerdì fino a tarda sera, di

modo che è opportuno posticipare alle ore 10 del sabato l'inizio degli incontri

quindicinali, riducendo per il resto il diritto di visita a due settimane

durante le vacanze estive e in sette giorni distribuiti durante le vacanze

scolastiche di Natale, carnevale e Pasqua.

a) Nella

misura in cui rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto delle sue necessità

di lavoro, l'appellante dimentica di non avere speso una parola nel memoriale

conclusivo a sostegno dell'assetto da lui proposto, per altro difforme da quanto

le parti avevano concordato nell'istanza comune di divorzio. Del resto egli non

consta avere menzionato difficoltà alcuna nemmeno alla curatrice educativa (relazione

del

9.

ottobre 2007, doc. XXIa richiamato, pag. 1 verso il basso). Ciò

premesso, è vero che il diritto di visita va fissato tenendo calcolo anche del

tempo a disposizione del genitore, oltre che di quello a disposizione del

figlio (Hegnauer in: Berner

Kommentar, 4ª edizione, n. 71 ad art. 273 CC). A prescindere dalla circostanza tuttavia che

secondo AO 1 l'interessato non soggiace a particolari esigenze di orario nello

svolgimento della professione, il primo criterio cui deve

orientarsi

la disciplina delle relazioni personali fra genitore e figlio rimane pur sempre

il bene dei figlio stesso, che relega in sott'ordine eventuali interessi contrastanti

dei genitori (Schwenzer in:

Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 273 CC con rinvii).

b) Nella

fattispecie il ripristino delle relazioni personali fra padre e figlie è

definito “fondamentale” dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (rapporto

del 16 ottobre 2007, doc. XXII richia­mato, pag. 3 a metà). Si può pretendere

dall'appellante perciò che, nella misura del possibile, persegua anche a costo

di qualche sacrificio la ricostruzione dei suoi rapporti con le ragazze. Si conviene che, come sistemista informatico, egli può essere impegnato

sul lavoro il venerdì fino a tarda sera e che quindi appare ragionevole far

cominciare il diritto di visita quindicinale il sabato mattina alle ore 10

anziché il venerdì sera alle ore 18. Non si vede invece – né si desume dall'appello

– perché durante i periodi di vacanza garantiti a tutti i lavoratori dipendenti

(art. 329a cpv. 1 CO) egli sia disponibile ad accogliere le figlie solo

tre settimane, tanto meno ove si consideri che le ragazze hanno raggiunto

un'età in cui non necessitano più della presenza costante di un genitore. Certo,

il ripristino degli incontri dovrà essere graduale (per tale ragione il Pretore

ha previsto l'intervento del curatore educativo), ma dall'appellante si può

pretendere un minimo d'impegno e qualche sforzo per raggiungere l'usuale

estensione delle visite (quella fissata dal Pretore) nel superiore interesse

delle figlie. Al riguardo non si scorgono giustificazioni sufficienti, dunque,

per modificare la sentenza impugnata.

12.

Gli

oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno, commisurati al tempo e all'impegno

profuso dalla Camera nella trattazione del caso, seguono la vicendevole

soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa

metà della liquidazione relativa al regime dei beni, ma esce sconfitto sulla soppressione

del contributo alimentare per la moglie, sulla modifica dei parametri di

indicizzazione e sulla postulata autorità parentale congiunta. In merito alla

disciplina del diritto di visita, la modifica del giudizio pretorile si deve

essenzialmente a circostanze addotte dall'interessato per la prima volta in appello.

Tutto ponderato, di conseguenza, si giustifica equitativamente che AP 1

sopporti cinque sesti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di

rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito

dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le

ripetibili di prima sede, ciò che rende senza oggetto la critica formulata al riguardo

dall'appellante. Considerate le richieste di giudizio poste al primo giudice, alla

luce della presente sentenza appare giusto suddividere la tassa di giustizia e

le spese a metà, compensando le ripetibili.

13.

Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in appello rimanevano litigiosi la

liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare per la moglie, la

clausola di adeguamento al rincaro, l'esercizio dell'autorità parentale, la

disciplina del diritto di visita e il riparto degli oneri processuali. La

disciplina dell'autorità parentale e del diritto di visita essendo controversie

manifestamente prive di valore litigioso, il ricorso in materia civile

al Tribunale federale è ammissibile sull'intero contenzioso senza riguardo a

questioni di valore (sentenza 5A.108/2007 dell'11 maggio 2007,

consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechts­mittel in Zivil­sachen,

Zurigo 1992, § 58 pag. 80).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

4. AP

1 potrà esercitare il diritto di visita alle figlie, previo consenso del

curatore educativo, secondo gli accordi intercorsi con AO 1 o, in difetto di

accordo, di regola ogni due settimane, dalle ore 10 del sabato alle 18 della

domenica, come pure durante tre settimane (anche non consecutive) nel periodo

delle vacanze scolastiche estive, una settimana a Natale, una alternativamente

a Pasqua o a carnevale e una ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti.

8. AP

1 verserà in liquidazione del regime dei beni a AO 1 la somma di fr. 91 000.– entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato

della presente sentenza.

Ogni

coniuge rimane proprietario esclusivo di quanto è in suo possesso e di quanto

gli è intestato.

11. La

tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di fr. 4190.– sono poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 3450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

3500.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per cinque sesti a carico di quest'ultimo

e per il rimanente a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 3500.– per

ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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