11.2007.192
Divorzio: liquidazione del regime dei beni, contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio, concubinato qualificato, adeguamento al rincaro, esercizio in comune dell'autorità parentale, diritto
31 luglio 2009Italiano61 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.192
Data decisione, Autorità:
31.07.2009, ICCA
Titolo:
Divorzio: liquidazione del regime dei beni, contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio, concubinato qualificato, adeguamento al rincaro, esercizio in comune dell'autorità parentale, diritto di visita
AFFIDAMENTO O CUSTODIA DEL FIGLIO
DIVORZIO
LIQUIDAZIONE DEL REGIME MATRIMONIALE
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
PARTECIPAZIONE AGLI AUMENTI
PARTECIPAZIONE AL PLUSVALORE
art. 125 cpv. 1 CC
art. 128 CC
art. 133 cpv. 3 CC
art. 273 cpv. 1 CC
art. 275a CC
Incarto n.
11.2007.192
Lugano,
31 luglio
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.88 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con istanza del 12 aprile 2005 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
e
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 dicembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
23 novembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1963) e AO 1 (1969) si
sono sposati a __________ il 16 ottobre 1992. Dal
matrimonio sono nate F__________, il 16 ottobre 1993, e M__________, il 4 ottobre
1995. Sistemista informatico, il marito lavora per la sede di __________ della __________
di __________, mentre la moglie, di formazione parrucchiera, non ha più esercitato
attività lucrativa dopo la nascita della prima figlia. I coniugi vivono separati
dalla metà di febbraio del 2004, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale
di __________ (particelle n. 2513 e 2686 RFD, intestate al marito) per trasferirsi
con le figlie in un appartamento a __________.
B. L'11
febbraio 2004 AO 1 ha adito con un'istanza a protezione dell'unione coniugale
il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, che con decreto cautelare emesso il 29 marzo 2004 senza contraddittorio ha dato atto ai coniugi di vivere separati,
ha affidato le figlie alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha
posto a carico di quest'ultimo un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili
per la moglie e di fr. 1100.– mensili per ogni
figlia (assegni familiari compresi), più il premio della cassa malati e la relativa
franchigia. Quel medesimo giorno la causa è stata sospesa per trattative. Nel
luglio del 2004 AO 1 ha cominciato a riscuotere indennità di disoccupazione. Riattivata
la procedura su richiesta del marito, con decreto cautelare del 25 ottobre 2004
emanato “nelle more istruttorie” il Pretore
ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 750.– mensili
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004 e a fr. 850.–
mensili dal 1° gennaio 2005. Il 1° dicembre 2004 la causa è stata nuovamente
sospesa per trattative (inc. DI.2004.43).
C. In
seguito, il 12 aprile 2005, i coniugi hanno sottoposto al Pretore un'istanza
comune di divorzio con accordo parziale, proponendo l'affidamento delle figlie
alla madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, contributi alimentari per ogni
figlia di fr. 1200.– mensili fino al 12° compleanno, di
fr. 1300.– mensili fino al 15° compleanno e di fr. 1400.– mensili fino alla
maggiore età (assegni familiari compresi), il riparto degli averi previdenziali
del marito in ragione di metà ciascuno e l'accertamento che l'abitazione di __________
è proprietà del marito stesso. All'udienza del 15 giugno 2005 la parti hanno
riaffermato la loro volontà di divorziare, demandando al giudice la decisione
sull'attribuzione dell'autorità parentale, sul principio e la durata del contributo
di mantenimento per la moglie e sulla liquidazione del regime dei beni. Trascorso
il termine bimensile di riflessione, AO 1 ha ribadito la propria posizione con
lettera del 12 agosto 2005 e il marito con scritto del 17 agosto 2005. I
coniugi sono stati invitati così a esprimersi sulle conseguenze del divorzio
rimaste litigiose.
D. AP 1
ha presentato il 19 maggio 2005 un memoriale in cui ha chiesto l'autorità parentale
congiunta sulle figlie e ha offerto un contributo per la moglie di fr. 500.– mensili
dal 1° luglio 2004 al 31 agosto 2005, oltre a fr. 45 815.– quale suddivisione
degli averi di previdenza e fr. 62 785.– in liquidazione del
regime dei beni. Nel suo allegato del 20 maggio 2005 AO 1 ha rivendicato
l'autorità parentale esclusiva sulle figlie, un contributo alimentare indicizzato
di fr. 1640.– mensili per sé fino al termine della scuola obbligatoria da parte
delle ragazze (riservato un eventuale adeguamento), fr. 110 000.– in
liquidazione del regime dei beni (riservato un eventuale adeguamento), la metà
dei risparmi accumulati durante il matrimonio, un ciclomotore Velosolex e un mobile.
Essa ha postulato inoltre una provvigione ad litem di fr. 8000.– o,
in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Con
decreto cautelare del 12 settembre 2005, emesso senza contraddittorio, il Pretore
ha attribuito la custodia delle figlie alla madre e ha posto a carico di AP 1 un
contributo alimentare di fr. 850.– mensili per la moglie, oltre a un
contributo alimentare di fr. 1200.– mensili per ogni figlia dal 1° aprile 2005 fino
al 12° compleanno e di fr. 1300.– mensili dopo di allora, assegni familiari
compresi. L'indomani il Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura a tutela
dell'unione coniugale (inc. DI.2004.43). All'udienza del 27 settembre 2005,
indetta per la discussione cautelare, le parti si sono accordate nel senso che
M__________ sarebbe rimasta sotto la custodia della madre, mentre F__________ sarebbe
passata sotto quella del padre (presso cui essa si era trasferita nel frattempo),
riservato il diritto di visita di ciascun genitore. AP 1 ha accettato altresì
di versare un contributo provvisionale per la moglie di fr. 850.– mensili, come
pure un contributo provvisionale per M__________ di fr. 1200.– mensili
fino al 12° compleanno e di fr. 1300.– mensili dopo di allora, assegni familiari
compresi.
F. In
pendenza di causa, il 18 novembre 2005, AO 1 ha instato per il blocco delle
particelle n. 2513 e 2686 RFD di __________, ha invitato il giudice a
intervenire per proteggere la figlia F__________ e ha sollecitato dal marito una
provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Con decreto cautelare
del 22 novembre 2005, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato una
restrizione della facoltà di disporre sui citati fondi. Il 12 dicembre 2005 AP
1 ha adito a sua volta il Pretore per ottenere la soppressione dal 31 dicembre
2005 del contributo provvisionale in favore della moglie, andata a vivere con un
terzo a __________. All'udienza del 24 gennaio 2006, destinata alla
discussione delle due istanze, le parti si sono vicendevolmente opposte alle
richieste avversarie, la moglie postulando inoltre l'aumento del contributo provvisionale
per sé a fr. 1900.– mensili e la trattenuta di fr. 3100.– mensili dallo
stipendio di AP 1.
G. Con
decreto cautelare emanato il 17 febbraio 2006 “nelle more istruttorie” il Pretore ha respinto entrambe le istanze. AO 1 si è nuovamente rivolta
al Pretore, il 5 dicembre 2006, postulando l'aumento dal 1° dicembre 2006 del
contributo provvisionale per sé a fr. 1900.– mensili e l'aumento di quello
per
M__________ a fr. 1250.– mensili, assegni familiari non compresi. All'udienza
del 27 febbraio 2007, indetta per la discussione di quest'ultima istanza, il
marito ha chiesto una volta ancora la soppressione del contributo provvisionale
per la moglie o, in subordine, la riduzione del medesimo a fr. 200.– mensili. AO
1 ha contestato la domanda. Esperita l'istruttoria cautelare, al dibattimento
finale del 27 aprile 2007 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
H. Statuendo il 18 maggio 2007 sulle
istanze del 18 novembre 2005, del 12 dicembre 2005 e
del 5 dicembre 2006, il Pretore ha aumentato il contributo provvisionale per la
moglie da fr. 850.– a fr. 1000.– mensili indicizzati dal 1° gennaio
2006 al 30 settembre 2011 e il contributo per M__________ da fr. 1200.–
mensili a fr. 1540.– indicizzati nel dicembre del 2006, a fr. 1565.– mensili
indicizzati dal 1° gennaio al 30 settembre 2007, a fr. 1825.– mensili indicizzati
dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2011 e a fr. 1985.– mensili indicizzati
fino al 30 settembre 2013, assegni familiari compresi, respingendo ogni altra
domanda. Inoltre egli ha ordinato di cancellare la restrizione della facoltà di
disporre sulle particelle n. 2513 e 2686 RFD di __________ e ha invitato
la Commissione tutoria regionale 1 a nominare alle figlie un curatore educativo,
in particolare per assistere le minorenni nelle loro relazioni con i genitori. Un
appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato accolto – nella misura
in cui non era divenuto senza interesse – da questa Camera, che in data odierna
ha portato il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1900.– mensili dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007 e quello per M__________ a fr. 1675.– mensili, assegni familiari compresi, dal 1° dicembre 2006 al 30
giugno 2007 (inc. 11.2007.88).
Fatti
I. Intanto,
nel luglio del 2007, la figlia F__________ è tornata
dalla madre, sicché con decreto cautelare del 29 agosto 2007 il Pretore l'ha
affidata a quest'ultima, consenziente il padre. Mediante istanza di quello
stesso 29 agosto 2007 AO 1 ha chiesto di fissare il contributo provvisionale
per la figlia in fr. 1565.– mensili dal 6 luglio 2007 e di aumentare il proprio
a fr. 2300.– mensili. All'udienza dell'11 settembre 2007 AP 1 ha offerto un
contributo di fr. 1580.– mensili per F__________ dal 1° settembre 2007, opponendosi
a ogni altra richiesta.
L. L'istruttoria
di merito si è conclusa nell'ottobre del 2007. Al dibattimento finale le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 31 agosto 2007,
completato il 9 novembre successivo, AP 1 ha prospettato l'affidamento delle figlie alla madre (riservato il proprio diritto di visita) con
esercizio in comune dell'autorità parentale, ha proposto un contributo
alimentare di fr. 1580.– mensili per ogni figlia (assegni familiari compresi)
e ha rifiutato ogni contributo alla moglie, offrendo a quest'ultima un capitale
di fr. 133 147.– come riparto degli averi previdenziali e fr. 53 485.– in
liquidazione del regime dei beni. Nelle sue conclusioni del 12 novembre
2007 AO 1 ha chiesto un
contributo alimentare per sé di fr. 2100.– mensili fino
all'ottobre del 2011, l'affidamento delle figlie con
esercizio
esclusivo dell'autorità parentale, il ripristino del diritto di visita paterno con
l'aiuto della curatrice, un contributo alimentare indicizzato per ogni figlia
di fr. 1580.– mensili fino al 16° compleanno e uno di fr. 1780.– fino al termine
della formazione scolastica o professionale, il riparto a metà della
prestazione di libero passaggio
maturata del marito e il versamento di fr. 169 487.50 in liquidazione del
regime dei beni. Essa ha sollecitato altresì un importo indeterminato a titolo
di provvigione ad litem o, in subordine, il conferimento dell'assistenza
giudiziaria.
M. Statuendo
il 23 novembre 2007 con giudizio unico, il Pretore ha confermato il contributo
provvisionale per la moglie di fr. 1000.– mensili indicizzati fissato con il
decreto cautelare del 18 maggio 2007, ha stabilito per F__________ un contributo cautelare indicizzato di
fr. 1780.– mensili fino al 31 ottobre 2011 e per M__________
un contributo alimentare indicizzato di fr. 1680.– mensili dal 1° luglio 2007
al 31 ottobre 2011, portato a fr. 2120.– mensili dal 1° novembre 2011
al 31 ottobre 2013, assegni familiari compresi.
Nel
merito il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato le figlie
alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha istituito una
curatela educativa in favore delle figlie, ha disciplinato il diritto di visita
del padre (secondo accordi delle parti e previo consenso del curatore educativo,
ma – di regola – un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 18
fino alla domenica alle ore 18, tre settimane durante le vacanze estive, una
settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale e una
settimana ogni biennio a Ognissanti), ha condannato AP 1 a versare un
contributo indicizzato per la moglie di fr. 1000.– mensili fino al 31 ottobre
2011, un contributo indicizzato di fr. 1780.– mensili per F__________
(assegni familiari compresi), un contributo indicizzato di fr. 1680.– mensili
per M__________ fino al 30 ottobre 2011 e di fr. 2120.– mensili dal
1° novembre 2011 al 31 ottobre 2013 (assegni familiari compresi), ha
calcolato in fr. 125 590.– la liquidazione del regime dei beni spettante a AO 1 e ha
ordinato alla cassa pensioni del marito di trasferire un capitale di fr. 134 700.– su
un conto
previdenziale della moglie. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese
di fr. 4190.– sono state posti per quattro settimi a carico del marito e
per il resto a carico della moglie, con obbligo per il primo di rifondere fr. 4000.–
alla seconda per ripetibili ridotte.
N. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 dicembre 2007
per ottenere l'esercizio in comune dell'autorità parentale, una diversa
disciplina del diritto di visita (ogni quindici giorni dal sabato alle ore 10
fino alla domenica alle ore 18, due settimane durante le vacanze estive e sette
giorni durante le ferie scolastiche), la soppressione del contributo alimentare
per la moglie dalla data del giudizio o – in subordine –dal 31 dicembre 2010, l'adeguamento
dei contributi per le figlie al rincaro dal 1° gennaio 2009 anziché dal 1°
gennaio 2008 sulla base di un indice diverso, la riduzione a fr. 60 492.– della
somma dovuta alla moglie in liquidazione del regime dei beni, il riparto a metà
degli oneri processuali di prima sede e la compensazione delle ripetibili.
Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2008 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Litigiosi
rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare
per la moglie dopo il divorzio (art. 125 CC), le modalità di adeguamento di
tutti i contributi alimentari all'indice nazionale dei prezzi al consumo, l'esercizio
in comune dell'autorità parentale, la disciplina del diritto di visita e il
riparto degli oneri processuali. Il resto è passato in giudicato e ha assunto
carattere definitivo (RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
2.
Al
memoriale l'appellante acclude svariati documenti. Postula inoltre il richiamo dal
Comune di__________ della notifica inoltrata da AO 1 al momento di trasferire
il domicilio a __________ e il richiamo dal Ministero pubblico dell'incarto aperto
a carico di un terzo per reati sessuali sulla figlia F__________, come pure l'edizione
dalla controparte degli attestati di cassa malati del 2008 e di ogni decisione
relativa a sussidi di natura sociale da lei ricevuti per sé e le figlie dal
2004.
in poi (appello, pag. 34). AO 1 contesta l'ammissibilità di nuove prove, offerte
a suo dire per riparare a semplici dimenticanze (osservazioni, pag. 10 in
basso). Se non che, l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC consente fatti nuovi e
mezzi di prova nuovi in appello quand'anche fossero proponibili già in primo grado
(Leuenberger in: Basler Kommentar,
ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 138), sempre che siano addotti al più tardi –
nel Cantone Ticino – “con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta”
(art. 423b cpv. 2 CPC). Nella fattispecie i
documenti uniti all'appello sono quindi ricevibili. Quanto ai richiami e all'edizione,
essi sono a loro volta ammissibili, ma con ogni verosimiglianza la loro
assunzione non porterebbe – come si vedrà in appresso (consid. 4b, 5e, 5g, 10b
e 10g) – elementi utili ai fini del giudizio. Ciò premesso, giova esaminare il
merito dell'appello senza indugio.
3.
Le
controversie vertenti sulla liquidazione del regime dei beni vanno trattate
prima di quelle legate ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577
consid. 2; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). In appello resta litigiosa – come
detto – la partecipazione di AO 1 all'investimento eseguito per l'acquisto e il
riattamento dell'abitazione coniugale, intestata al marito (particelle n. 2513
e 2686 RFD di __________). Il Pretore ha accertato l'entità dell'investimento
in complessivi fr. 675 000.– (prezzo d'acquisto compreso), finanziato per fr. 450 000.– con l'accensione
di un mutuo ipotecario, per fr. 29 370.– con beni propri della moglie e per
fr. 195 630.– con acquisti del marito. Stimato sulla base di una perizia giudiziaria
il valore venale della proprietà in complessivi fr. 721 605.–, egli ha calcolato
il plusvalore dei fondi riconducibile a beni propri della moglie in fr. 31 397.80 e
quello riconducibile ad acquisti del marito in fr. 240 207.20, di cui la metà (ossia
fr. 120 103.60) spettante alla moglie, cui ha riconosciuto così un credito
di complessivi fr. 151 501.40. AO 1 essendosi limitata a chiedere in giudizio fr. 137 987.50, il
primo giudice le ha attribuito così tale somma, dedotti fr. 10 000.– per un anticipo
a lei corrisposto nel 2004 e fr. 2400.– per pagamenti effettuati dal marito in
suo favore dopo la separazione, onde un importo di fr. 125 590.– arrotondati.
a) L'appellante
sostiene di avere investito nell'acquisto dell'immobile beni propri, posseduti
già prima del matrimonio, per fr. 89 984.60. Il Pretore è
stato di altro avviso. Ha constatato che in effetti, stando alla dichiarazione
d'imposta 1993/94, AP 1 risultava possedere, al momento di sposarsi, tra
fr. 80 000.– e fr. 90 000.–. Tuttavia nulla dimostrava che quel capitale sussistesse ancora
nel luglio del 2000, quando egli aveva comperato i fondi n. 2513 e 2686.
In questa sede l'appellante produce le dichiarazioni d'imposta successive al
biennio 1993/94, dalle quali si evince che i risparmi coniugali sono
costantemente aumentati fino all'acquisto delle due particelle (doc. D a G di
appello). Ora, dagli atti risulta che il 1° gennaio 1993, due mesi e mezzo dopo
il matrimonio, i coniugi dichiaravano di possedere sostanza per fr. 120 650.– consistente
in “titoli e altri collocamenti in capitale” (doc. L) e che il 12 ottobre 1992,
quattro giorni prima di sposarsi, AO 1 possedeva da parte sua fr. 30 665.40 (doc.
M). Il Pretore ne ha desunto che al momento del matrimonio il marito disponeva
di averi pari alla differenza tra quanto avevano dichiarato congiuntamente i
coniugi e quanto apparteneva alla moglie prima del matrimonio.
L'appellata
obietta che, come confermano le deposizioni dei suoi genitori, prima di
sposarsi essa deteneva ben più di fr. 30 665.40, che quest'ultimo importo
comprendeva il suo stipendio dell'ultimo trimestre del 1992, oltre ai regali di
nozze, mentre nulla documenta quanto possedeva il marito nell'ottobre del 1992.
I genitori di AO 1 hanno invero affermato di avere visto dalla figlia, la
vigilia del matrimonio, un estratto conto della __________ su cui figurava un saldo
di fr. 45 000.–/50 000.– (deposizioni __________: verbale del 5 maggio 2006, pag. 3 e
pag. 5 a metà). Sta di fatto che neppure l'interessata pretende di essere stata
titolare di un secondo conto presso la __________, né sostiene che nei primi
due mesi e mezzo di matrimonio i coniugi abbiano potuto accumulare sostanza di
rilievo. Circa i regali di nozze, niente è dato di sapere. Tutto quanto si deduce
dagli atti, in definitiva, è che – come ha rilevato il Pretore – prima del
matrimonio il marito disponeva di fr. 89 984.60, pari alla differenza
tra quanto i coniugi hanno dichiarato al fisco il 1° gennaio 1993 e quanto già
possedeva la moglie.
L'interessata
oppone altresì che con i propri risparmi il marito ha dovuto soccorrere familiari,
affrontare spese in vista del matrimonio, sostentare la sorella e la madre,
finanziare costi di manutenzione importanti nell'abitazione (spese che erano a
suo carico secondo il contratto di locazione). La sorella di AP 1 ha dichiarato
però che i debiti della madre sono stati estinti prima del matrimonio e che le
spese per la manutenzione della casa risalgono al periodo in cui il fratello
abitava ancora con loro, in famiglia (deposizione di __________: verbale del 19
maggio 2006, pag. 4 in basso). Quanto alle spese del matrimonio, si può ragionevolmente
presumere ch'esse siano state liquidate entro l'anno. L'assistenza tra parenti
(art. 328 CC), poi, è finanziata di regola con i redditi – ossia con gli acquisti – dell'obbligato
(v. Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 209). Anche
al riguardo si può ragionevolmente presumere, dunque, che gli aiuti finanziari di
AP 1 alla madre e alla sorella siano andati a scapito dei redditi di lui e non dei
risparmi accumulati prima del matrimonio. Tant'è, per altro verso, che la
sostanza mobiliare dei coniugi è continuata ad aumentare fino all'acquisto dei
fondi ad __________ (doc. C a G di appello).
AO
1.
eccepisce che il citato aumento della sostanza coniugale si deve ad averi di
sua madre, depositati su conti del marito, e alla vendita di un'automobile
vinta a una lotteria. Dalle dichiarazioni d'imposta successive al matrimonio
non risulta però vincita alcuna (doc. C a G di appello). Quanto ad __________,
essa ha dichiarato di avere affidato alla figlia un capitale di fr. 17 000.– (verbale del 5 maggio 2006, pag. 5), ma ciò non motiva sicuramente l'aumento degli averi
bancari dei coniugi da fr. 120 650.– il 1° gennaio 1993 (doc. L) a fr. 213 223.– il 1°
gennaio 1999 (doc. F di appello). Induce piuttosto alla deduzione contraria,
ovvero che il marito ha conservato i beni propri di cui disponeva il giorno del
matrimonio fino al momento in cui ha acquistato le due particelle. Certo,
l'appellata ribadisce che AP 1 non ha dimostrato di avere materialmente investito
beni propri nell'acquisto della casa e sottolinea che il 1° gennaio 2001 i
coniugi dichiaravano ancora averi per fr. 57 613.– consistenti in
“titoli e altri collocamenti in capitale” (doc. G di appello). Il marito rileva
tuttavia, senza essere smentito, che la ristrutturazione della casa è terminata
solo del 2001 (appello, pag. 26 a metà; cfr. anche doc. I). Inoltre i due fondi,
pur acquistati in costanza di matrimonio, sono stati intestati a lui solo (doc.
L di appello), il che induce a ritenere che nell'operazione egli abbia impiegato
anzitutto beni propri.
Sulla
scorta degli atti, in ultima analisi, l'investimento di complessivi fr. 675 000.– profuso nell'abitazione
coniugale (compreso il prezzo d'acquisto) risulta essere stato finanziato per
fr. 450 000.– con l'accensione di un mutuo ipotecario, per fr. 89 984.60 con
beni propri del marito, per fr. 29 370.– con beni propri della moglie e per
la differenza di fr. 105 645.40 con acquisti del marito stesso.
b) L'appellante
contesta il valore venale dell'immobile accertato dal Pretore sulla base della
perizia. A mente sua il valore dell'autorimessa (la particella n. 2686 RFD, di
19.
m²) è stato computato due
volte, né il Pretore poteva scostarsi dalle concordanti indicazioni delle
parti. L'assunto non può essere condiviso. È vero che nelle proprie conclusioni
AO 1 riconosceva all'immobile un valore di fr. 696 605.– (pag. 7 in basso). A
prescindere dal fatto però che tale valore si riferiva genericamente a un
“immobile” e non comprendeva necessariamente l'autorimessa, il Pretore si è correttamente
attenuto alle risultanze della perizia, secondo cui il valore venale della
particella n. 2513 (casa con giardino) è di fr. 696 605.– (pag. 7,
risposta n. 3.1.14) e quello della particella n. 2686 (autorimessa) di fr. 25 000.– (pag. 8,
risposta n. 3.2.3), onde un totale di fr. 721 605.– (sentenza
impugnata, pag. 13 in alto). Il perito ha spiegato dipoi che, non potesse più disporre
dell'autorimessa, il fondo su cui sorge l'abitazione si deprezzerebbe a
fr. 661 775.– (perizia, risposta n. 3.3.1), ma ciò non significa che il valore
dell'autorimessa sia stato conteggiato in doppio. Benché dovuto anche al pregio
di disporre di un posto auto, il valore di fr. 696 605.– si riferisce sempre
ancora alla sola particella n. 2513.
c) Sostiene
l'appellante che il valore venale stimato dal perito comprende fr. 35 000.– di opere esterne e almeno fr. 10 000.– per la
sostituzione della caldaia e la revisione del serbatoio dell'olio da
riscaldamento, lavori ch'egli ha commissionato prima del matrimonio (quando la
madre e la sorella abitavano ancora nella casa come conduttrici della
precedente proprietaria). Il Pretore ha reputato che, avesse AP 1 fatto eseguire
lavori di miglioria per fr. 45 000.– e avesse acquisito il diritto a un'indennità equivalente, il
prezzo del fondo sarebbe stato non di fr. 325 000.–, bensì di fr. 370 000.–, di cui
fr. 45 000.– saldati per compensazione. Nulla di ciò emergeva dall'atto di
compravendita. Tale motivazione è senz'altro pertinente. L'appellante insiste nell'affermare
che dal valore venale del fondo vanno dedotti fr. 45 000.–, l'immobile
essendosi deprezzato rispetto all'investimento iniziale. Egli dimentica
tuttavia che gli investimenti profusi in un bene non corrispondono
necessariamente al valore del bene medesimo al momento – decisivo (art. 214
cpv. 1 CC) – dello scioglimento del regime matrimoniale.
Si
aggiunga che, come traspare dalle testimonianze della zia e della sorella dell'appellante,
in concreto non solo il contratto di locazione prevedeva “un diritto di compera
o qualcosa di simile”, ma i lavori di riparazione e di manutenzione erano anche
la contropartita di una pigione favorevole (deposizioni di __________ e di __________:
verbale del 19 maggio 2006, pag. 7 in basso e 4 a metà). Il che appare tanto
più attendibile ove si consideri che i familiari dell'appellante hanno condotto
quella casa in locazione per oltre venticinque anni (deposizione di __________,
pag. 4 e 5 verso il basso). Quanto alle opere esterne eseguite dall'appellante
(copertura con lastre in granito, posa di un tavolo in sasso e di voliere: deposizioni
di __________ e di __________, pag. 7 in basso e pag. 4 in basso), secondo AO 1
esse sono successive al matrimonio, ancorché precedenti l'acquisto dello
stabile. Dagli atti risulta unicamente che tali lavori risalgono a prima dell'acquisto
del fondo, quando nella casa vivevano ancora la madre e la sorella
dell'appellante (deposizione di __________, pag. 4 in basso), le quali tuttavia
vi hanno abitato fino al 2000 (deposizione citata, pag. 5). Nulla dimostra
perciò che quelle opere siano state eseguite prima delle nozze, con beni propri
dell'appellante.
d) L'appellante
riconosce alla moglie soltanto, come partecipazione all'investimento per l'acquisto
e la ristrutturazione delle particelle n. 2513 e 2686 RFD, i beni propri di lei
e metà degli acquisti, pretendendo finanche un'indennità per il deprezzamento dell'immobile.
In realtà, come si è visto (consid. b e c), il valore venale delle due
particelle ammonta a fr. 721 605.–, sicché l'investimento ha generato un maggior valore. L'immobile
costituendo pacificamente un acquisto del marito, AO 1 ha diritto di recuperare
l'investimento iniziale e di partecipare al maggior valore del bene in
proporzione al contributo prestato (art. 206 cpv. 1 CC). Dandosi un valore dei
fondi stimato in fr. 721 605.– per rapporto a un investimento complessivo di fr. 675 000.–, cui la
moglie ha contributo con beni propri per fr. 29 370.– (non contestati),
la spettanza di lei ammonta di conseguenza a fr. 31 397.80. Da parte
sua l'appellante ha profuso nell'investimento beni propri per fr. 89 984.60 (consid.
a) e ha diritto a sua volta di partecipare al plusvalore di tali beni (art. 209
cpv. 3 CC). Visto il valore dei fondi stimato in fr. 721 605.– e il
noto investimento complessivo di fr. 675 000.–, la sua spettanza
risulta così di fr. 96 197.50.
Tolta
la spettanza per beni propri della moglie, la spettanza per beni propri del
marito e l'ammontare del debito ipotecario (fr. 450 000.– non
contestati), rimane nelle circostanze descritte una differenza di fr. 144 009.70 consistenti in acquisti del marito. AO 1 ha diritto alla metà (art.
215.
cpv. 1 CC), ossia a fr. 72 004.85. Dedotto il noto anticipo di fr. 10 000.– e i citati
pagamenti di fr. 2400.– (non contestati), l'appellante deve pertanto versare alla
moglie, in liquidazione del regime dei beni, fr. 91 002.65 (fr. 31 397.80 più fr. 72 004.80 meno
fr. 10 000.– e fr. 2400.–), arrotondati a fr. 91 000.–. Entro
tali limiti l'appello merita accoglimento.
4.
Per quel che è del contributo alimentare in favore della moglie
dopo il divorzio (art. 125 CC), il Pretore ha accertato che la relazione di AO
1.
con __________ risale al marzo-aprile del 2004 e la coabitazione al gennaio-febbraio
del 2006, ma che il concubinato non può dirsi “qualificato” nel
senso della giurisprudenza, dagli atti risultando che ogni convivente assume le
proprie spese e che __________ non si interessa del divorzio, mentre tutto si ignora
sul rapporto di lui con F__________ e M__________. L'appellante oppone – in
estrema sintesi – che la convivenza della moglie poggia su un rapporto
sentimentale solido e duraturo, né essa dispone di risorse finanziarie sufficienti,
sicché deve far capo necessariamente all'aiuto del convivente, onde l'esistenza
di un concubinato vero e proprio.
a) La
nozione di concubinato “qualificato” è gia stata illustrata dal Pretore (sentenza
impugnata, consid. 6b e 6c). Al riguardo basti ricordare che un'ordinaria convivenza
non basta per “qualificare” un concubinato, il quale connota una comunione
di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare
fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive
trattandosi di un coniuge (RtiD I-2007 pag. 733 consid. dd). L'onere di provare
tali requisiti incombe, di regola, al debitore del contributo. Se la convivenza
dura da almeno cinque anni, tuttavia, per giurisprudenza si presume un concubinato
“qualificato”, il che sovverte l'onere della prova (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 153
n. 707 con rimandi;). Il nuovo
diritto del divorzio non ha mutato indirizzo (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 16 ad art. 129 CC).
b) L'appellante
sostiene che in concreto il rapporto fra i due risale all'estate del 2003 ed è
stato la causa della disunione coniugale, che già nel febbraio del 2004 __________
pernottava nell'appartamento di AO 1 a __________ e questa soggiornava spesso a
casa di lui, tant'è che ha cambiato domicilio il 1° gennaio 2006. Per
dimostrare quest'ultima circostanza egli chiede il richiamo dal Municipio di __________
della relativa dichiarazione di partenza. A parte il fatto però che la moglie
medesima ha ammesso di avere cambiato domicilio il 1° gennaio 2006
(interrogatorio formale: verbale del 19 maggio 2006, pag. 10, risposta n.
11), al momento in cui AP 1 ha introdotto appello la convivenza in questione durava
da due anni scarsi. La prova offerta appare pertanto ininfluente ai fini del
giudizio. Del resto, si seguisse pure la tesi dell'appellante, secondo cui la
convivenza è cominciata “in pratica” già nei primi mesi del 2004, al momento dell'appello
erano trascorsi meno di quattro anni, insufficienti perché si presuma
l'esistenza di un concubinato “qualificato”.
Obietta l'interessato che un contributo alimentare può essere negato
o sospeso anche prima che siano trascorsi cinque anni di concubinato. Il che è
vero, ma in tal caso spetta al debitore del contributo dimostrare – come si è
spiegato (consid. a) – che tra i conviventi si sia instaurata una comunione di
vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare
fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di un coniuge. È quanto ha ricordato
anche il Pretore (sentenza impugnata, consid. 6c con rimandi).
c) Per
l'appellante risulta in ogni caso dagli atti che i due fondano una “comunione
di tetto, di tavola e di letto” nel senso della giurisprudenza. Ora, gli
interessati hanno dichiarato di non volersi sposare (interrogatorio formale
della moglie: verbale del 19 maggio 2006, pag. 10, risposta n. 9; deposizione
di __________: verbale citato, pag. 3 in alto), ma non fa dubbio che la loro
relazione risalga all'inizio del 2004 (interrogatorio formale, risposte n. 1, 2
e 4; deposizione di __________: verbale del 19 maggio 2006, pag. 1 in basso) e
la coabitazione al gennaio del 2006 (sopra, consid. b). Si tratta quindi di una
convivenza stabile e duratura. Più delicata è la prospettata comunione di mezzi
e risorse. __________ ha affermato di non avere mai aiutato finanziariamente AO
1, di non pagare fatture per lei, di ricevere solo fr. 800.– mensili per l'alloggio
e la metà delle spese telefoniche, mentre lui rimborsa da metà a un terzo delle
spese per il vitto. Anche i costi per le vacanze comuni sono suddivisi (verbale
del 19 maggio 2006, pag. 2 e 3). AO 1 ha negato a sua volta di avere beneficiato
di aiuti finanziari dal convivente, al quale ha confermato di versare una
partecipazione di fr. 800.– mensili per l'alloggio (interrogatorio formale, risposte
n. 13 e 12).
Nelle
condizioni predette non si può dire che dalla convivenza l'interessata tragga
vantaggi economici analoghi a quelli di un matrimonio. L'appellante eccepisce
che con entrate di appena fr. 2850.– mensili, compreso il
contributo alimentare per sé e M__________, la moglie fa capo necessariamente all'aiuto
del convivente. Dovendo pagare fr. 800.– per l'alloggio, fr. 100.– per il
telefono, fr. 150.– per il cellulare suo e quello della figlia, fr. 370.–
per la propria cassa malati, fr. 275.70 per quella di M__________ e all'incirca
fr. 900.– per il vitto, le rimangono solo fr. 250.– per l'automobile, il
vestiario e lo svago. Se non che, contrariamente a
quanto assevera l'appellante, il “semplice calcolino”
poco dimostra. Intanto i redditi della moglie nel maggio del 2006 (momento da
lui considerato) si aggiravano in media sui fr. 3090.– mensili:
fr. 1040.– da attività propria (doc. 24, 29, 37 a 39), fr. 850.– dal
contributo provvisionale per sé e fr. 1200.– dal contributo provvisionale per M__________
(fino al decreto cautelare del 18 maggio del 2007: sopra, lett. E). Inoltre la
stima di fr. 250.– mensili per le sole spese telefoniche appare già a prima
vista esagerata, mentre il premio mensile della cassa malati per M__________
era di fr. 91.90 mensili (doc. 43: la fattura si riferisce a un trimestre).
Pur con qualche ristrettezza, non si può escludere dunque che in quel periodo AO
1.
potesse sopperire all'indispensabile per il mantenimento suo e della figlia.
d) In
definitiva gli atti non permettono di concludere che AO 1 viva in concubinato
“qualificato”. L'appellante chiede che, comunque sia, il contributo di mantenimento
per lei abbia a decadere il 31 dicembre 2010, in concomitanza con quinto anno
di convivenza. Dimentica tuttavia che il decorso di un lustro fa semplicemente presumere
l'esistenza di un concubinato “qualificato”. Vorrà chiedere a quel momento la
soppressione o la sospensione del contributo alimentare in virtù dell'art. 129
cpv. 1 CC, AP 1 dovrà dimostrare intanto che la convivenza ancora sussiste. AO
1.
potrà sovvertire da parte sua la presunzione giurisprudenziale, dimostrando
che il suo concubinato non è “qualificato” (sopra, consid. a). Fissare scadenze automatiche
sin d'ora non è possibile.
5.
Quanto
alla commisurazione del contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio,
il Pretore ha ritenuto che con un lavoro a metà tempo (conciliabile con la cura
e l'educazione delle figlie) AO 1 possa guadagnare fr. 1465.– mensili. Egli
ha poi calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 2470.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.
1250.
–, costo dell'alloggio fr. 500.–, premio della cassa
malati fr. 370.–, spese d'automobile fr. 200.–, imposte fr. 150.–), accertando
che rimane scoperto per fr. 1005.– e fissando così in suo favore un contributo
alimentare di fr. 1000.– mensili fino all'ottobre del 2011, quando M__________
compirà 16 anni e l'interessata potrà lavorare a tempo pieno. Ciò posto, il Pretore ha verificato la disponibilità finanziaria del marito, accertandone
il reddito in fr. 9756.– mensili netti e il fabbisogno minimo in
fr. 4630.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.
–, costo dell'alloggio fr. 2283.–, manutenzione della casa fr. 300.–, premio
della cassa malati fr. 282.50, assicurazioni obbligatorie fr. 135.–, spese
d'automobile fr. 127.–, imposte fr. 400.–), cui ha aggiunto fr. 418.–
mensili per l'onere ipotecario ch'egli dovrà assumere in vista di finanziare la
liquidazione patrimoniale della moglie, onde un totale di fr. 5048.– mensili. Dandosi
una disponibilità di fr. 4748.– mensili, il Pretore ha constatato che il marito
è senz'altro in grado di versare i contributi alimentari di fr. 1000.–
mensili per la moglie, di fr. 1780.– mensili per F__________ e di fr. 1680.–
mensili per M__________, conservando un margine disponibile di fr. 288.–
mensili.
a) I
criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti
dell'altro dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che regolano
l'entità del contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati
riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera in giurisprudenza
pubblicata (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Non giova
quindi ripetersi. Ai fini dell'attuale giudizio basti rilevare che, ove la vita
in comune delle parti sia durata – come nella fattispecie – oltre undici anni,
il matrimonio può definirsi di lunga durata e che in tali condizioni entrambi i
coniugi hanno il diritto di conservare anche dopo il divorzio, per principio,
il tenore di vita condotto durante la comunione domestica (RtiD II-2004 pag.
581.
consid. 4c con richiami). Fermo restando, con ogni evidenza, che ognuno di
loro deve provvedere a sé medesimo nella misura in cui ciò possa ragionevolmente
pretendersi da lui e che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto
di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (da ultimo: DTF 135
III 66).
b) Nel
caso specifico il Pretore non ha accertato il livello di vita che i coniugi avevano
durante la vita in comune (se ne veda un esempio circostanziato in: RtiD
II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e), limitandosi a garantire alla moglie la
copertura del fabbisogno minimo. Anzi, contrariamente a quanto parrebbe
asserire l'appellante (pag. 25 a metà), egli non ha nemmeno tenuto conto di “un'adeguata
previdenza” per la vecchiaia (art. 125 cpv. 1 CC). Sta di
fatto che le questioni relative all'ammontare dei contributi di mantenimento
fra coniugi sono rette dal principio dispositivo, né il
diritto federale prevede altrimenti (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch
des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine). Nella misura in
cui l'autorità di ricorso non sia chiamata a intervenire d'ufficio in virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, di
conseguenza, il giudice è vincolato alle richieste di giudizio (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.15
del 14 maggio 2008, consid. 3 con rimandi). L'appellante sostiene che la moglie
non ha mai invocato il tenore di vita goduto durante la vita in comune
(appello, pag. 19 in basso), ciò che l'interessata contesta (osservazioni, pag.
8.
in basso). Sia come sia, nelle osservazioni all'appello essa precisa esplicitamente
di chiedere “unicamente che le sia garantito il fabbisogno minimo”
(osservazioni, loc. cit.). Il “debito mantenimento” di lei (art. 125 cpv. 1 CC)
va pertanto commisurato al relativo fabbisogno minimo.
c) A
parere dell'appellante il fabbisogno minimo della moglie non supera fr. 2110.–
mensili. Al Pretore egli rimprovera di avere computato un costo dell'alloggio
pari a fr. 1200.– mensili allorché l'interessata ammette un esborso
complessivo, per sé e le figlie, di fr. 800.– mensili. Considerata la
quota di fr. 305.– mensili da inserire nel fabbisogno in denaro delle ragazze,
la spesa a carico di lei rimarrebbe così di fr. 190.– mensili. Sempre a parere
dell'appellante, il carico d'imposta nel fabbisogno minimo della moglie non
supera fr. 100.– mensili. Inoltre nel 2008 la figlia F__________ ha
beneficiato del sussidio cantonale per il premio della cassa malati (doc. I di
appello), sicché la moglie ha verosimilmente ottenuto altrettanto, per tacere
di altri aiuti sociali. Al fine di accertare tale circostanza egli chiede
pertanto l'edizione da AO 1 degli attestati riguardanti i premi della cassa
malati per il 2008 e di tutte le richieste e decisioni inerenti a sussidi di natura
sociale dal 2004 in poi.
d) Che
l'interessata versi al convivente fr. 800.– mensili per le spese di
alloggio è indubbio (deposizione di __________: verbale del 19 maggio 2006,
pag. 2 a metà). L'appellante trascura nondimeno che in caso di convivenza con un
terzo questa Camera riconosce per principio a ogni coniuge, indipendentemente
dalla pigione effettivamente pagata, il costo dell'alloggio che egli dovrebbe
ragionevolmente sopportare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto
e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30
aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a
con riferimenti, pag. 583 consid. 5a,
I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667). Un'eventuale convivenza
con terzi non deve, in altri termini, recare scapito al coniuge convivente né
profittare all'altro coniuge (Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2007.4 del 5 agosto 2008, consid. 6b).
Il
Pretore ha stimato il costo dell'alloggio che AO 1 dovrebbe assumere se abitasse
da sé sola con le figlie in fr. 1200.– mensili, importo da cui ha dedotto le
quote di un terzo e di un quarto incluse nel fabbisogno in denaro delle
minorenni (Amt für Jugend und
Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto),
sicché nel fabbisogno minimo dell'interessata egli ha inserito una spesa
residua di fr. 500.– mensili. Ora, contrariamente a quanto sostiene
l'appellante, tale importo è inferiore alle richieste della moglie, la quale
ancora nelle conclusioni (pag. 5 in basso) esponeva per sé sola una
spesa di “almeno fr. 800.– mensili” (pag. 4). E del resto, tranne situazioni di
grave ristrettezza, una locazione di fr. 1200.– mensili (comprensiva delle
spese accessorie) non può dirsi sufficiente per assicurare un alloggio conveniente
nell'agglomerato di __________ a un genitore con due figli. Anche senza dar
prova di particolare generosità, si giustifica pertanto di riconoscere a AO 1
l'esborso
di fr. 800.– mensili, spese accessorie comprese, che essa chiede per sé
medesima. Quanto alle figlie, il costo dell'alloggio rientra nel fabbisogno in
denaro stimato in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton __________, cui questa Camera si
attiene per prassi costante. Al proposito l'appello si rivela privo di buon diritto.
e) Per
quanto concerne i premi della cassa malati (fr. 370.– mensili per sé sola), AO
1.
adduce di avere postulato a suo tempo i sussidi cantonali perché prima del decreto
cautelare del 18 maggio 2007 essa ne poteva fruire, ma che in futuro essa non
ne avrà più diritto. A suo parere, in ogni modo, il debitore di contributi alimentari
non può sottrarsi ai propri obblighi contando sullo stanziamento di prestazioni
da parte dell'ente pubblico (osservazioni, pag. 7). L'argomento è fondato. Per
beneficiare di sussidi cantonali, in effetti, il reddito
imponibile di una famiglia non deve eccedere fr. 32 000.– annui
(art. 29 cpv. 1 lett. b LCAMal: RL 6.4.6.1). Stando alla sentenza impugnata, AO 1 ha diritto di riscuotere contributi alimentari per complessivi fr. 53 520.– annui, cui si aggiunge il reddito da attività lucrativa. Anche
tenendo conto delle consuete deduzioni fiscali, il suo reddito imponibile non
potrà ragionevolmente scendere sotto la soglia di fr. 32 000.– annui. Le
domande di edizione formulate dall'appellante per accertare se nel passato essa
abbia beneficiato di sussidi della cassa malati appaiono dunque inconferenti ai
fini del giudizio.
f) Quanto
all'onere d'imposta, il Pretore ha spiegato che, visti i contributi alimentari dovuti
da AP 1 alle figlie, esaminata la tassazione 2005 e considerate le deduzioni concesse
dall'autorità fiscale, il carico mensile di AO 1 può essere stimato in fr.
150.
– (sentenza impugnata, pag. 21 a metà). L'appellante opina che l'aggravio va
“ragionevolmente” ridotto a fr. 100.– mensili (appello, pag. 18 in basso),
ma non spiega perché la valutazione del Pretore sarebbe erronea o anche solo
criticabile. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello riesce finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sul fabbisogno
minimo della moglie, in ultima analisi, la sentenza impugnata resiste alla
critica.
g) Circa
i redditi di AO 1, l'appellante assevera ch'essa può lavorare senza problemi
cinque ore al giorno, con un grado d'occupazione pari al 65%, e guadagnare almeno
fr. 1800.– mensili (appello, pag. 19 in fondo). Sottolinea altresì ch'essa è
proprietaria di sostanza immobiliare, la quale può essere locata o alienata
(pag. 18 in fondo). Dal momento infine ch'essa percepisce – a suo avviso – sussidi
e aiuti sociali, l'appellante chiede il richiamo di
tutte le richieste e decisioni relative a sussidi di natura sociale dal 2004 in
poi (pag. 19 a metà). A quest'ultimo proposito basti rammentare all'appellante,
tuttavia, che né gli assegni integrativi né le indennità elargite dalla
pubblica assistenza rientrano nella nozione di reddito per il calcolo dei contributi
alimentari (relativamente ai primi: RtiD I-2005 pag. 781 consid. 6; relativamente ai secondi: sentenza del Tribunale federale
5C.38/2000 del 4 maggio 2000, consid. 2b con rimando a DTF 119 Ia 135
consid. 4 e 108 Ia 10 consid. 3). I documenti di cui egli postula l'edizione appaiono quindi superflui ai
fini del giudizio.
h) In
merito alla capacità lucrativa della moglie, il Pretore ha ricordato che fino
al 16° compleanno di M__________ costei non può essere tenuta a lavorare più
del 50%. Fra i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità
lucrativa di un coniuge figurano, in effetti, la portata e la durata delle cure
ancora dovute alla prole (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). E di regola un coniuge con
figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa
a tempo parziale al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà
raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno potrà essergli
imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 110 II 10
consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è stato
modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del
Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b; Schwenzer, op.
cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii). Da esso ci si
può scostare, tutt'al più, ove il figlio frequenti un istituto che garantisca attività
dopo la scuola (Schwenzer, loc.
cit.), ma nella fattispecie non consta simile eventualità. Quanto al reddito
conseguibile dalla moglie, l'appellante indica un guadagno mensile per
un'occupazione a tempo pieno di fr. 3000.– lordi. La cifra di fr. 1465.–
mensili netti per un'attività al 50% stimata dal Pretore, che la moglie afferma
di non voler più contestare in appello (osservazioni, pag. 8 in basso), risulta
finanche superiore – per concludere – al reddito prospettato dall'appellante.
i) La
sostanza immobiliare della moglie consiste – secondo l'interessata – in una
stalla improduttiva di reddito, tant'è che l'autorità fiscale non ha computato
né un valore locativo né eventuali pigioni. L'interessata è invero proprietaria
dal 1991 di due fondi, censiti come “edifici”, di 39 e 31 m² in località __________ ad __________
(particelle n. 1055 e 1058 RFD: doc. M e N di appello). Nemmeno durante il
matrimonio, tuttavia, essi hanno mai fruttato reddito (doc. L e doc. C a G di
appello). In siffatte condizioni spettava all'appellante dimostrare la possibilità
di locare gli immobili. In realtà, di tali fondi si ignora anche il valore venale.
Se si considera, per di più, che il relativo valore di stima è di fr. 4009.– e
di fr. 1058.– (doc. 59), mal si intravede come la loro alienazione potrebbe
rendere capitali di rilievo. Potrà apportare qualche reddito, se mai, il
capitale che AO 1 riceverà in liquidazione del regime dei beni (fr. 91 000.–: sopra,
consid. 3d), ma è giusto che tali frutti siano destinati in primo luogo ad
alimentare
“un'adeguata previdenza per la vecchiaia” (art. 125 cpv. 1 CC
(sopra, consid. b) per quegli anni in cui, lavorando a metà tempo, essa non
potrà accantonare denaro a sufficienza.
6.
In relazione
ai propri redditi l'appellante sostiene che la somma figurante nel certificato
di salario comprende il rimborso di spese fisse dovute a interventi su chiamata
da lui assicurati in tutta la Svizzera per riparare guasti. Egli sostiene che
le indennità on call e on call intervention coprono
semplicemente costi di trasferta, di alloggio e di vitto fissati a forfait,
tant'è che non soggiacciono a contributi di LPP. Il suo stipendio mensile ammonterebbe
perciò a di fr. 8558.–, non a fr. 9756.– netti. Il Pretore si è fondato,
da parte sua, sul reddito risultante dal certificato di salario 2006 (fr. 117 554.– annui: attestato
nell'incarto fiscale richiamato, doc. XII), rilevando che tale è l'importo considerato
dall'autorità tributaria ai fini della tassazione 2006 (doc. ZZ) e che la testimonianza
di un impiegato della stessa ditta smentiva la tesi del marito.
Nell'appello
AP 1 fa valere che il collega chiamato a deporre riveste un'altra funzione e ha
un altro tipo di trattamento retributivo, che la responsabile del personale
sentita per rogatoria non ha saputo fornire spiegazioni, non occupandosi dei conteggi
di stipendio, e che la sua situazione salariale emerge chiaramente dalla documentazione
agli atti. Ora, il doc. D evocato dall’appellante attesta che le indennità on
call e on call intervention non fanno parte del salario di base, ma
ciò non toglie che costituiscano a compensation for an inconvenience,
ovvero – come ha confermato la responsabile del personale – una sorta di
compenso per lavoro su chiamata (deposizione 4 settembre 2006 per rogatoria di __________,
pag. 7 in basso). Configurando entrate regolari, esse sono assimilabili pertanto
a rimunerazioni straordinarie (RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c). Altra è la
questione delle spese, di cui il lavoratore può chiedere la rifusione per mezzo
di una regolare procedura di rimborso (expenses that occur while on an
intervention can be claimed via our regular expense process: doc. D), come
ha dichiarato anche la responsabile del personale (verbale citato, pag. 4 a
metà). Che le indennità on call e on call intervention, benché
sottoposte alle deduzioni obbligatorie AVS/AI/IPG, non siano assoggettate alla
LPP poco importa. Esse equivalgono a reddito (e come reddito sono state
trattate anche dall'autorità fiscale).
7.
L'appellante
chiede che nel suo fabbisogno minimo sia inserita una posta di fr. 125.–
mensili per la franchigia della cassa malati e una spesa di fr. 86.– mensili
per l'abbonamento all'allacciamento telefonico ADSL. Chiede inoltre che gli sia
riconosciuto un carico fiscale di fr. 509.– mensili rispetto ai fr. 400.–
ammessi dal Pretore, sicché il suo fabbisogno minimo, inclusi i contributi per
le figlie (complessivi fr. 3160.– mensili), ammonta a fr. 8211.– mensili e non
lascia spazio a contributi in favore della moglie. Costei obietta che un costo
dell'alloggio di complessivi fr. 2583.– mensili è esagerato per una
persona sola, il marito potendo benissimo accomodarsi di un appartamento da fr.
1300.
– mensili, mentre l'abitazione di __________ può essere locata a terzi.
Essa contesta altresì che nel fabbisogno minimo dell'appellante possa essere
computato il costo di un'ulteriore ipoteca accesa per finanziare la
liquidazione del regime matrimoniale. Simili argomentazioni vanno esaminate
singolarmente.
a) Per
quanto si riferisce alla cassa malati, l'appellante fa valere di avere scelto
una franchigia annua di fr. 1500.– (doc. BB). Se non che, il costo di cure
mediche o dentarie va inserito nel fabbisogno minimo qualora appaia verosimile e duraturo (RtiD
II-2004 pag. 589 consid. 8c). Nella fattispecie l'interessato non asserisce di
dovere sistematicamente e regolarmente assumere fr. 1500.– l'anno di spese
mediche. Non può pretendere dunque di vedersi riconoscere una simile posta nel
fabbisogno minimo.
b) Il
Pretore ha rilevato che il costo dell'abbonamento telefonico ADSL non è una
spesa professionale (sentenza impugnata, pag. 24 a metà). L'interessato oppone che, come sistemista informatico, in caso di
necessità e in certi momenti del giorno o nel fine settimana la linea ADSL gli
consente di intervenire da casa a beneficio di clienti senza doversi spostare
in ufficio. A parte il fatto però che il costo dell'abbonamento ADSL ammonta a
fr. 49.– e non a fr. 86.– mensili (doc. RR), il datore di lavoro non risulta
imporre all'appellante un allacciamento ADSL a domicilio. Si tratta senz'altro di
un accorgimento utile e comodo, ma che non può dirsi necessario a fini professionali.
Per il resto, il costo dell'ordinaria bolletta telefonica è notoriamente compreso nel minimo
esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag.
141).
c) In
materia di imposte il Pretore ha tenuto conto del fatto che AP 1 potrà ora dedurre
dal proprio reddito anche il contributo alimentare per F__________, ciò che
ridurrà il suo carico fiscale (sentenza impugnata, pag.
24.
verso l'alto). L'interessato assevera che
determinante è l'onere tributario risultante dagli atti. A torto. La tassazione
prodotta si riferisce al 2006, periodo durante il quale egli ha potuto porre in
deduzione del proprio reddito soltanto i contributi provvisionali per la moglie
(di fr. 850.– mensili) e per M__________ (di fr. 1200.– mensili) versati a
quel momento (doc. ZZ, in particolare posizioni 15.1 e 15.2). In esito al
decreto cautelare del 23 novembre 2007 e, soprattutto, in esito all'attuale sentenza
tale situazione si è radicalmente modificata. Le imposte pagate per il 2006
sono un dato ormai obsoleto.
d) Il
costo dell'alloggio inserito nel fabbisogno minimo di AP 1 è contestato dalla
moglie, la quale chiede di moderarlo a fr. 1300.– mensili. Il Pretore si è
dipartito da quanto
esponeva
il marito, riconoscendo una spesa di complessivi fr. 2283.– mensili per interessi
e ammortamenti ipotecari, oltre a fr. 300.– per la manutenzione dello stabile
“come già riconosciuto in via cautelare” (sentenza impugnata, pag. 23 in basso
e pag. 24 in alto).
L'ammortamento ipotecario non è – come sembra credere il Pretore –
un costo dell'alloggio, bensì un ordinario rimborso di mutuo.
Alla stregua di ogni estinzione di debito esso va onorato, pertanto, nella
misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (DTF 127 III
292.
in alto; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2007.24 del 2 dicembre 2008,
consid. 7e). Nel caso specifico le risorse economiche della famiglia consentono
senz'altro di far fronte a tale spesa, la quale può pertanto essere inserita
nel fabbisogno minimo del marito. Quanto al relativo ammontare, secondo il contratto di mutuo sottoscritto nel maggio del 2007 l'interessato si è impegnato ad assumere un ammortamento di fr. 3000.–
ogni semestre (doc. NN e SS), pari a fr. 500.– mensili. Da tale profilo, seppure
per altri motivi, la sentenza impugnata resiste quindi alla critica.
Precisato
ciò, risulta dagli atti che nel maggio del 2007 l'interessato ha acceso un nuovo
mutuo ipotecario, sostitutivo del precedente, di complessivi fr. 487 000.– al tasso
d'interesse variabile del 3.25% (doc. NN). Gli interessi passivi assommano così
a circa fr. 1318.– mensili. Nulla risulta invece sulle spese per la
manutenzione dello stabile, il convenuto non allegando alcun giustificativo. Per
il 2004 AP 1 aveva dimostrato invece costi di riscaldamento di fr. 110.–
mensili (doc. 13 a 15 dell'inc. DI.2004.43). È possibile che frattanto questi
siano lievitati, ma in mancanza di ogni indicazione concreta non resta che
attenersi ai dati acquisiti. Ne deriva un costo dell'alloggio pari a fr. 1428.–
mensili, cui andrebbe aggiunta l'assicurazione dello stabile (fr. 991.40 annui:
doc. TT) ammessa dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito alla stregua di una
copertura obbligatoria (sopra, consid. 5 in principio).
In
realtà ci si può esimere da tale esercizio, ove appena si pensi che nel proprio
fabbisogno minimo AO 1 si vede riconoscere una spesa per l'alloggio di fr.
800.
– mensili onnicomprensivi (sopra, consid. 5d). Dopo il divorzio tuttavia entrambe
le parti hanno diritto, per principio, a un trattamento paritario anche sotto
il profilo logistico (FamPra.ch 1/2000 pag. 144 consid.
1.
con rimandi; Rep. 1993 pag. 150 consid. 2, 1991 pag. 371 consid. 5; da
ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2006.99 del 19 novembre 2007, consid.
5f, e inc. 11.2007.77 del 10 settembre 2008, consid. 3c). Mal si comprende, di
conseguenza, quale ragione oggettiva giustificherebbe di riconoscere al marito
una spesa di gran lunga più alta rispetto a quella ammessa nel fabbisogno minimo
della moglie. Ne segue che nel fabbisogno minimo di AP 1 non può essere incluso
un costo dell'alloggio più elevato di fr. 1300.– mensili, come chiede l'appellata.
Le figlie vedendosi garantire – come si constaterà in appresso – l'equivalente
del fabbisogno in denaro, non v'è motivo perché questa Camera intervenga d'ufficio
in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione, riducendo il costo dell'alloggio oltre la richiesta della moglie.
e) Il
Pretore ha computato nel fabbisogno minimo del marito fr. 418.– mensili
per l'ulteriore ipoteca che costui dovrà contrarre in vista di garantire alla
moglie la liquidazione del regime matrimoniale (sentenza impugnata, pag. 24 in
basso). AO 1 eccepisce che il marito non può conservare la propria sostanza
immobiliare a spese di lei. A ragione. Come la giurisprudenza ha già avuto modo
di rilevare, in nessun caso un coniuge può pretendere
di inserire nel proprio fabbisogno minimo l'ammortamento dovuto per un debito
contratto dopo il divorzio allo scopo di onorare pretese della moglie sgorganti
dalla liquidazione del regime dei beni (DTF 127 III 293 consid. 3b). Ciò vale
anche per gli interessi ipotecari, il creditore di una pretesa in liquidazione
del regime matrimoniale non potendo essere chiamato a finanziare la sua stessa
spettanza (se mai il coniuge debitore può chiedere una dilazione di pagamento:
art. 218 cpv. 1 CC).
f) Alla
luce di quanto precede il fabbisogno minimo dell'appellante dev'essere ricondotto
a fr. 3845.– mensili arrotondati, composti del minimo esistenziale del diritto
esecutivo (fr. 1100.–), dell'onere per l'alloggio (fr. 1300.–), dell'ammortamento
ipotecario (fr. 500.–), del premio della cassa malati (fr. 282.50), dei
premi assicurativi considerati dal Pretore (fr. 135.–), delle spese d'automobile
(fr. 127.–) e delle imposte (fr. 400.–).
8.
Riassumendo,
AO 1 ha un reddito di fr. 1465.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2470.–
mensili. Abbisogna pertanto di fr. 1005.– mensili per finanziare il suo
“debito mantenimento”, che corrisponde – come detto (consid. 5b) – al di lei
fabbisogno minimo. La figlia F__________ ha un fabbisogno in denaro di fr.
1780.
– mensili e la figlia M__________ di fr. 1680.– mensili fino all'ottobre
del 2011 (entrambe vivono dal 1° luglio 2007 nell'economia domestica della
madre), rispettivamente di fr. 2120.– dopo di allora (sentenza impugnata, pag.
23.
in alto). Da parte sua AP 1 ha un reddito di fr. 9756.– mensili e un fabbisogno
minimo di fr. 3845.–, onde una disponibilità di fr. 5911.– mensili che gli
consente senz'altro di erogare il contributo alimentare per la moglie fissato
dal Pretore in fr. 1000.– mensili (arrotondati), il contributo per F__________
di fr. 1780.– mensili e quello per M__________ di fr. 1680.– mensili. Nel
risultato, pertanto, la sentenza impugnata sfugge a censura.
9.
Il
Pretore ha disposto l'adeguamento annuo dei contributi alimentari al rincaro
sulla scorta “dell'indice dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio
2008, indice base quello del mese di ottobre 2007 pari a 101.9 punti e indice
di riferimento quello del mese di novembre
dell'anno precedente l'adeguamento” (dispositivo n. 7). L'appellante non
contesta l'indicizzazione dei contributi in sé (art. 128 CC). Si duole che il
primo adeguamento sia stato previsto già nel gennaio del 2008, sostenendo inoltre
che l'indice “di base” dev'essere quello del novembre del 2007, momento in cui
è stata emanata la sentenza, che l'adeguamento va riferito all'indice del dicembre
2007.
e che “è ben più logico” far intervenire il primo adeguamento il 1°
gennaio 2009. AO 1 osserva che il giudizio impugnato si fonda su dati anteriori
al 2007, sicché la clausola di indicizzazione è del tutto adeguata.
Nella
fattispecie il Pretore ha statuito il 23 novembre 2007, ma
l'istruttoria
della causa si era conclusa già nel mese di ottobre. Che egli abbia preso come
indice “di base” quello dell'ottobre anziché quello di
novembre 2007 è pertanto sostenibile, come non è criticabile la scelta di far intervenire
il primo adeguamento già il 1° gennaio 2008. Anzi, a ben vedere mal si
comprenderebbe perché nel 2008 moglie e figlie dovrebbero rinunciare al rincaro,
tanto meno ove si pensi che i contributi alimentari per le minorenni sono stati
definiti in base alla tabella 2007 correlata alle raccomandazioni edite
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________
(sopra, consid. 5d). Si prevedesse il primo adeguamento al rincaro nel 2009, i
contributi del 2008 per le due figlie andrebbero fissati separatamente sulla
base della tabella 2008. Che poi l'indice di riferimento sia quello relativo al
novembre dell'anno precedente l'adeguamento
è del tutto usuale (le tabelle annue correlate alle raccomandazioni edite
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________
seguono lo stesso principio). Su questo punto, dunque, l'appello manca già a un
primo esame di consistenza.
10.
L'appellante
chiede una volta ancora che sulle figlie sia mantenuta l'autorità parentale congiunta.
Il Pretore ha scartato la proposta, ricordando che l'esercizio in comune dell'autorità
parentale presuppone l'accordo di entrambi i genitori, ciò che in concreto fa
difetto. Per di più, egli ha proseguito, sia dal rapporto dell'Ufficio delle
famiglie e dei minorenni di __________ sia dalla relazione della pedagoga
incaricata di sentire le figlie è emersa l'incapacità dei coniugi di scindere il
contenzioso legato ai loro dissidi di coppia dal compito genitoriale. In simili
circostanze il Pretore ha ritenuto di conferire l'autorità parentale alla sola madre.
a) Su
istanza comune dei genitori il giudice può disporre la prosecuzione dell'esercizio
in comune dell'autorità parentale dopo il divorzio, “purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano
per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla
cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento” (art. 133 cpv. 3 CC). Nel caso specifico AP
1.
non pretende che la moglie sia mai stata disposta a sottoscrivere una
richiesta congiunta all'attenzione del Pretore, men che meno accompagnata da
una convenzione relativa al mantenimento e alle relazioni personali con le
figlie. Al proposito l'appello non merita quindi altra disamina.
Si aggiunga che l'esercizio in
comune dell'autorità parentale è attuabile solo ove i genitori siano in grado
di collaborare nella cura nell'educazione dei figli (Gloor, Gemeinsame elterliche Sorge – erste Erfahrungen und besondere
Fragestellungen in: AJP 2/2004 pag. 218 n. 3.1; Wirz in: Schwenzer: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 26
ad art. 133 CC). I professionisti interpellati nella fattispecie hanno sottolineato
invece l'alta conflittualità delle parti, la mancanza di dialogo e l'incapacità
di distinguere il loro ruolo di genitore dalla disunione coniugale (rapporto
dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________, doc. XXII
richiamato, pag. 2 a metà; relazione della curatrice del 20 giugno 2007, doc.
XIXa richiamato, pag. 1 a metà; rapporto della pedagogista e mediatrice __________,
doc. XIII richiamato, pag. 4 verso l'alto). L'appellante definisce il referto
dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni lacunoso e unilaterale, ma gli atti
confermano che sull'educazione e la cura delle figlie le parti non fanno che recriminare
e rivolgersi invettive. Basti pensare che l'appellante giunge ad accusare la
moglie di avere inserito nella propria dichiarazione d'imposta la deduzione fiscale
per la figlia F__________, che in realtà viveva con lui. Prospettare l'esercizio
in comune dell'autorità parentale in condizioni del genere è puramente illusorio.
b)
L'appellante sembra revocare in dubbio le capacità genitoriali di AO 1, la
quale denoterebbe inidoneità e mancanze, aizzerebbe le figlie contro di lui e non
risulterebbe assolutamente in grado di gestire F__________, la quale si abbandonerebbe
a comportamenti inqualificabili. A dimostrazione di ciò AP 1 chiede che si
richiami dal Ministero pubblico il fascicolo relativo al procedimento penale aperto
a carico di un maggiorenne per atti sessuali con fanciulli commessi proprio sulla
figlia. Sta di fatto che l'apertura del procedimento penale non è contestato
dalla madre (osservazioni all'appello, pag. 4 a metà) ed è evocato anche nel
rapporto trasmesso al Pretore dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (doc.
XXII richiamato, pag. 2 in basso). Non si intravede pertanto quale utilità potrebbe
avere il richiamo dell'incarto penale ai fini del presente giudizio.
Quanto
alle capacità educative di AO 1, la sentenza impugnata è invero silente. L'appellante
non chiede però che costei sia privata dell'autorità parentale, né rivendica
l'affidamento delle figlie per sé. Quanto ai problemi comportamentali di F__________,
essi non appaiono imputabili alla
sola
madre (relazione della curatrice del 20 giugno 2007, doc. XIXa richiamato, pag.
2.
in alto), la quale ha cercato un sostegno professionale per la ragazza (osservazioni,
pag. 4 verso il basso), che è seguita ora dal Servizio medico-psicologico di __________
(rapporto dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, doc. XXII richiamato,
pag. 3 nel mezzo; relazione della curatrice del 9 ottobre 2007, doc. XIXa
richiamato, pag. 1 a metà), oltre che dalla curatrice educativa.
c) Una
precisazione merita invero la doglianza dell'appellante, il quale lamenta di
essere tenuto all'oscuro della situazione scolastica delle figlie. L'art. 275a
CC prescrive esplicitamente che il genitore senza autorità parentale dev'essere
informato sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e dev'essere
sentito prima di decisioni importanti per il suo sviluppo (cpv. 1). Inoltre, analogamente
al detentore dell'autorità parentale, egli può domandare a terzi che partecipano
alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo
stato e sullo sviluppo del ragazzo (cpv. 2). AO 1 è dunque avvertita che AP 1 va
informato prontamente sulla situazione scolastica delle figlie e potrà, se necessario,
ottenere direttamente dall'istituto scolastico copia delle valutazioni intermedie
e delle pagelle (fra gli altri: Wirz, op.
cit., n. 10 ad art. 275a CC).
11.
Da ultimo l'appellante
insorge contro la disciplina del diritto di visita. Accertato che in concreto
padre e figlie hanno smesso di incontrarsi, ma che secondo l'Ufficio delle
famiglie e dei minorenni è nell'interesse delle ragazze ripristinare le
relazioni personali, il Pretore ha previsto un diritto di visita delegato ad accordi fra le parti e previo consenso del curatore educativo, ma –
di regola – consistente in un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì
alle ore 18 fino alla domenica alle ore 18, in tre settimane durante le vacanze
estive, in una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a
carnevale e una settimana ogni biennio a Ognissanti. L'appellante adduce che
questioni di lavoro lo occupano spesso il venerdì fino a tarda sera, di
modo che è opportuno posticipare alle ore 10 del sabato l'inizio degli incontri
quindicinali, riducendo per il resto il diritto di visita a due settimane
durante le vacanze estive e in sette giorni distribuiti durante le vacanze
scolastiche di Natale, carnevale e Pasqua.
a) Nella
misura in cui rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto delle sue necessità
di lavoro, l'appellante dimentica di non avere speso una parola nel memoriale
conclusivo a sostegno dell'assetto da lui proposto, per altro difforme da quanto
le parti avevano concordato nell'istanza comune di divorzio. Del resto egli non
consta avere menzionato difficoltà alcuna nemmeno alla curatrice educativa (relazione
del
9.
ottobre 2007, doc. XXIa richiamato, pag. 1 verso il basso). Ciò
premesso, è vero che il diritto di visita va fissato tenendo calcolo anche del
tempo a disposizione del genitore, oltre che di quello a disposizione del
figlio (Hegnauer in: Berner
Kommentar, 4ª edizione, n. 71 ad art. 273 CC). A prescindere dalla circostanza tuttavia che
secondo AO 1 l'interessato non soggiace a particolari esigenze di orario nello
svolgimento della professione, il primo criterio cui deve
orientarsi
la disciplina delle relazioni personali fra genitore e figlio rimane pur sempre
il bene dei figlio stesso, che relega in sott'ordine eventuali interessi contrastanti
dei genitori (Schwenzer in:
Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 273 CC con rinvii).
b) Nella
fattispecie il ripristino delle relazioni personali fra padre e figlie è
definito “fondamentale” dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (rapporto
del 16 ottobre 2007, doc. XXII richiamato, pag. 3 a metà). Si può pretendere
dall'appellante perciò che, nella misura del possibile, persegua anche a costo
di qualche sacrificio la ricostruzione dei suoi rapporti con le ragazze. Si conviene che, come sistemista informatico, egli può essere impegnato
sul lavoro il venerdì fino a tarda sera e che quindi appare ragionevole far
cominciare il diritto di visita quindicinale il sabato mattina alle ore 10
anziché il venerdì sera alle ore 18. Non si vede invece – né si desume dall'appello
– perché durante i periodi di vacanza garantiti a tutti i lavoratori dipendenti
(art. 329a cpv. 1 CO) egli sia disponibile ad accogliere le figlie solo
tre settimane, tanto meno ove si consideri che le ragazze hanno raggiunto
un'età in cui non necessitano più della presenza costante di un genitore. Certo,
il ripristino degli incontri dovrà essere graduale (per tale ragione il Pretore
ha previsto l'intervento del curatore educativo), ma dall'appellante si può
pretendere un minimo d'impegno e qualche sforzo per raggiungere l'usuale
estensione delle visite (quella fissata dal Pretore) nel superiore interesse
delle figlie. Al riguardo non si scorgono giustificazioni sufficienti, dunque,
per modificare la sentenza impugnata.
12.
Gli
oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno, commisurati al tempo e all'impegno
profuso dalla Camera nella trattazione del caso, seguono la vicendevole
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa
metà della liquidazione relativa al regime dei beni, ma esce sconfitto sulla soppressione
del contributo alimentare per la moglie, sulla modifica dei parametri di
indicizzazione e sulla postulata autorità parentale congiunta. In merito alla
disciplina del diritto di visita, la modifica del giudizio pretorile si deve
essenzialmente a circostanze addotte dall'interessato per la prima volta in appello.
Tutto ponderato, di conseguenza, si giustifica equitativamente che AP 1
sopporti cinque sesti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di
rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito
dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le
ripetibili di prima sede, ciò che rende senza oggetto la critica formulata al riguardo
dall'appellante. Considerate le richieste di giudizio poste al primo giudice, alla
luce della presente sentenza appare giusto suddividere la tassa di giustizia e
le spese a metà, compensando le ripetibili.
13.
Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in appello rimanevano litigiosi la
liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare per la moglie, la
clausola di adeguamento al rincaro, l'esercizio dell'autorità parentale, la
disciplina del diritto di visita e il riparto degli oneri processuali. La
disciplina dell'autorità parentale e del diritto di visita essendo controversie
manifestamente prive di valore litigioso, il ricorso in materia civile
al Tribunale federale è ammissibile sull'intero contenzioso senza riguardo a
questioni di valore (sentenza 5A.108/2007 dell'11 maggio 2007,
consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurigo 1992, § 58 pag. 80).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è così riformata:
4. AP
1 potrà esercitare il diritto di visita alle figlie, previo consenso del
curatore educativo, secondo gli accordi intercorsi con AO 1 o, in difetto di
accordo, di regola ogni due settimane, dalle ore 10 del sabato alle 18 della
domenica, come pure durante tre settimane (anche non consecutive) nel periodo
delle vacanze scolastiche estive, una settimana a Natale, una alternativamente
a Pasqua o a carnevale e una ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti.
8. AP
1 verserà in liquidazione del regime dei beni a AO 1 la somma di fr. 91 000.– entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato
della presente sentenza.
Ogni
coniuge rimane proprietario esclusivo di quanto è in suo possesso e di quanto
gli è intestato.
11. La
tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di fr. 4190.– sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
3500.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per cinque sesti a carico di quest'ultimo
e per il rimanente a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 3500.– per
ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster