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Decisione

11.2007.193

Divorzio: coniuge affiliato a un istituto di previdenza estero. Contributo di mantenimento dopo il divorzio.

8 febbraio 2010Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

2. Le

questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di “secondo pilastro”, come quelle relative alla liquidazione del regime dei beni, vanno

esaminate prima delle eventuali controversie sui contributi di mantenimento

(DTF 129 III 9 consid. 3.1.2; RtiD II-2004 pag. 577 consid. 4). Per quanto

riguarda

l'eventuale verificarsi di un caso di previdenza e l'ammontare delle

prestazioni d'uscita, il diritto federale prevede l'applicazione del principio

inquisitorio (DTF 129 III 486 consid. 3.3).

a) Il

Pretore ha suddiviso a metà gli averi pensionistici maturati dai coniugi

durante il matrimonio, non ravvisando motivi che inducessero a una diversa

chiave di riparto (art. 123 cpv. 2 CC). Ciò posto, egli ha accertato la

prestazione d'uscita del marito in fr. 158 133.40

e quella della moglie in fr. 46 155.65. Ne

ha desunto che a quest'ultima spettasse, in definitiva, un mezzo di fr. 111 977.75 (fr. 158 133.40

./. fr. 46 155.65), ovvero fr. 55 988.90. L'interessata

eccepisce nell'appello che, contrariamente all'opinione del primo giudice, la

sua prestazione d'uscita non eccede fr. 9280.50, sicché l'importo che la cassa

pensioni del marito deve versare al suo istituto di previdenza ammonta a

fr. 153 493.15.

b) Il

Pretore ha ritenuto, nella fattispecie, di poter ordinare il trasferimento di una cifra da una cassa

pensione all'altra nonostante il disaccordo degli assicurati. A torto. Per quel che riguarda l'ammontare dei crediti reciproci (art. 122

cpv. 2 CC) l'art. 142 cpv. 1 CC prevede che, dandosi mancata intesa, il giudice si limita a fissare la percentuale

della prestazione d'uscita spettante a ogni coniuge (RtiD II-2004 pag. 580 consid.

3c). In concreto il marito contestava finanche la

possibilità di suddividere le prestazioni. Il primo giudice avrebbe dovuto, dunque, limitarsi a fissare la percentuale del vicendevole riparto e trasmettere gli atti “al giudice competente secondo la legge del 17

dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino –

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a

cpv. 1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP), solo

competente per stabilire gli importi vincolanti nei confronti degli istituti di

previdenza (cfr. RtiD II-2004 pag. 580 consid. 3c; DTF 133 V 150 consid.

5.3.3).

c) Resta

il fatto che la legge federale sul libero passaggio si applica solo a istituti

svizzeri, mentre la fondazione per la previdenza del personale del __________ (Liechtenstein)

ha sede a __________. In simili circostanze la suddivisione delle prestazioni

d'uscita non poteva essere decisa sulla base dell'art. 122 CC, ma occorreva

fissare un'indennità in conformità all'art. 124 CC (sentenze del Tribunale

federale 5A_623/2007 del 4 febbraio 2008, consid. 2 con riferimenti in:

FamPra.ch 2008 pag. 387;5A_83/2008 del 28 aprile 2008, consid. 3.3; cfr. anche Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 25 alle note introduttive

degli art. 122-124/141-142 CC; Geiser,

Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer [curatore], Vom alten

zum neuen Scheidungs­recht, Berna 1999, pag. 92 n. 2.99; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce in: Paquier/Jaquier [curatori], Le nouveau droit

du divorce, Losanna 2000, pag. 217 e 241). Trasmettere gli atti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni sarebbe quindi inutile. Anzi, in casi

del genere quel Tribunale rifiuterebbe il riparto delle prestazioni d'uscita e

rinvierebbe l'incarto al giudice civile (TCAss, sentenza inc. 34.2008.19 del 9

giugno 2008, consid. 6.2 e 7.2). E siccome nemmeno l'attore assevera

che in concreto il riparto del­le prestazioni sarebbe ingiustificato (nel senso

dell'art. 123 cpv. 2 CC), la convenuta ha diritto a un'“indennità adeguata” secondo

l'art. 124 cpv. 1 CC.

3. Ove

le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio

non possano essere divise, l'art. 124 cpv. 1 CC dispone che il titolare delle

pretese deve al coniuge “un'ade­guata indennità”. Questa va determinata secondo

criteri equitativi (art. 4 CC) in base alla prestazione d'uscita acquisita

durante il matrimonio, tenuto conto della situazione economica complessiva dei

coniugi e dei loro bisogni previdenziali, segnatamente dopo lo scioglimento del

regime dei beni (DTF 133 III 404 consid. 3.2 con riferimenti). Nulla osta a

che, così facendo, il tribunale proceda in due tempi, prima calcolando

l'ammontare delle prestazioni d'uscita e poi valutando le effettive esigenze

previdenziali delle parti (sentenza del Tribunale federale 5C_725/2008 del 6

agosto 2009, consid. 5.3.1). Fra i criteri da ponderare si annovera, in specie,

la durata del matrimo­nio, l'età, le condizioni economiche e i bisogni

previdenziali delle parti, come pure l'ammontare della liquidazione del regime

dei beni, mentre l'eventuale colpa nella disunione non ha alcuna importan­za

(FF 1996 I 115 in fondo; SJ 2003 pag. 63).

a) In

concreto la prestazione d'uscita maturata dall'attore durante il matrimonio

ammonta pacificamente a fr. 158 133.40.

Per quanto concerne l'avere della convenuta, depositato al momento in cui ha

statuito il Pretore su un conto di libero passaggio presso la Banca __________

di __________, il primo giudice si è fondato sulla documentazione fornita da __________,

dalla quale risulta che il 1° marzo 2007 quella prestazione ammontava a fr. 82 618.20 (doc. 26). Da tale importo il

Pretore ha dedotto complessivi fr. 30 441.40 accumulati prima del matrimonio, gli interessi prodotti da

quest'ultimo capitale fino al divorzio (fr. 6801.15 complessivi) e ulteriori

fr. 780.–, onde una prestazione

d'uscita di fr. 46 155.65. L'appellante obietta che in realtà la sua

prestazione d'uscita è di soli fr. 9280.50, poiché il suo avere previdenziale

complessivo assommava non a fr. 82 618.20, bensì a soli fr. 41 309.10,

ovvero la metà di quello considerato dal primo giudice.

b) Dall'istruttoria

condotta in appello risulta che, in effetti, dal 31 dicembre 2006 la __________

ha conteggiato due volte, per un errore del suo sistema informatico, l'avere

pensionistico di AP 1, dichiarando per finire complessivi fr. 82 532.30 (interessi compresi). Sollecitato da questa Camera, l'istituto ha

confermato che il reale avere di cassa pensione acquisito dall'interessata

ammontava il 1° marzo 2007 a fr. 41 309.10

(dichiarazione del 7 dicembre 2009), non a

fr.

82 618.20. Il grossolano sbaglio dell'istituto non manca invero di lasciare perplessi,

ma ai fini del giudizio non rimane che fondarsi sul

dato rettificato (fr. 41 223.20, più interessi per fr. 85.90). Tenuto conto che l'avere

accumulato prima del matrimonio (complessivi fr. 30 441.40) e che gli interessi prodotti da quel

capitale fino al divorzio (complessivi fr. 6801.15) non sono contestati, la prestazione d'uscita da

suddividere con il marito ammonta così a fr. 4067.30, cui occorre aggiungere

l'importo (anch'esso pacifico) di fr. 780.– maturati presso la __________, per

complessivi fr. 4847.30.

c) Per

quanto concerne la situazione dei coniugi, nella fattispecie la

vita in comune è stata breve: sposatisi nell'agosto del

2000, essi si sono separati di fatto già nell'ottobre del 2001. In merito alla

loro situazione economica, come si vedrà in appresso il

reddito del marito ascende a fr. 10 510.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo

di fr. 6245.10 mensili. Non consta – né è preteso – che egli disponga di

apprezzabile sostanza. Quanto alla convenuta, dopo la separazione di fatto essa

ha quasi sempre lavorato al 50%, guadagnando fr. 2210.– mensili. Essa

possiede la proprietà per piani n. 6182 (particella n. 99 RFD di __________),

la particella n. 1984 di __________ e due terreni nel __________. Come si dirà oltre,

tale sostanza può fruttarle fr. 695.– mensili. Nessun

capitale è stato assegnato all'uno o all'altro in liquidazione del regime dei

beni e nulla è dato di sapere sulla situazione dei coniugi dopo il pensionamento

ordinario.

d) Ciò

premesso, rispetto all'attore, i cui bisogni di previdenza appaiono assicurati,

la convenuta avrà probabilmente lacune pensionistiche quand'anche nel 2016 (al momento in cui la

figlia J__________ avrà compiuto 16 anni: DTF 110 II 10

consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91)

estendesse l'attività lucrativa al 100% fino al pensionamento ordinario (2025).

Certo, essa è proprietaria di immobili, ma a supporre che il futuro

economico le sia assicurato dal reddito di tale sostanza,

ciò non basterebbe per escludere una suddivisione delle prestazioni d'uscita (sentenza

del Tribunale federale 5C.49/2006 del 24 agosto 2006, consid. 3.3). Tutto sommato,

in ultima analisi non sussistono ragioni per scostarsi da una chiave di riparto

a metà. L'adeguata indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC va fissata

quindi in fr. 76 643.05 (fr. 158 133.40 ./. fr. 4847.30 : 2).

e) Quanto

alle modalità di versamento, AO 1 non possiede sostanza apprezzabile. La Personalvorsorgestiftung __________ (Liechtenstein) di __________ ha

espressamente confermato tuttavia di essere disponibile a trasmettere una determinata

somma di denaro all'istituto previdenziale svizzero di AP 1 (doc. DD). Conviene prevedere pertanto che l'“indennità adeguata”

dell'art. 124 CC sia corrisposta da AO 1 sotto forma di pagamento da parte del

suo istituto previdenziale estero in favore dell'istituto previdenziale

svizzero della moglie (modalità esplicitamente evocata da Schneider/Bruchez, op. cit., pag. 217 in fine).

4. L'appellante

chiede che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 2790.– mensili fino

al pensionamento. Nella sentenza impugnata il Pretore, stimato il tenore di

vita raggiunto dalla moglie prima del matrimonio in fr. 5000.– mensili (pari

allo stipendio da lei percepito prima della nascita della figlia), ha imposto

al marito di garantirle tale reddito. Egli ha accertato inoltre le entrate di

lei in fr. 2210.– mensili, escludendo la possibilità di aumentare il grado di

occupazione del 50%, la figlia non avendo ancora 16 anni. A tale introito il

primo giudice ha aggiunto il reddito della sostanza, di fr. 910.– mensili (fr.

695.– come reddito ipotetico dalla locazione dell'appartamento

a __________ e fr. 215.– mensili come reddito ipotetico dalla locazione del

rustico a __________), per complessivi fr. 3120.–

mensili. Egli ha quindi posto a carico di AO 1 un contributo alimentare di fr.

1880.– mensili fino al 30 giugno 2016.

Secondo

l'appellante per determinare il tenore di vita da lei raggiunto prima del matrimonio

occorre considerare non solo il reddito di fr. 5000.– mensili, ma anche il

reddito ipotetico della sostanza da lei posseduta prima di sposarsi, sicché il suo livello di vita ascende a complessivi

fr. 5910.– mensili. E siccome essa guadagna solo fr. 2210.– mensili, ai quali

si aggiungono fr. 910.– mensili quale reddito della sostanza, le va

riconosciuto un contributo alimentare di fr. 2790.– mensili. A suo avviso poi “il calcolo del reddito della sostanza

è inutile, poiché esso esisteva già al momento del matrimonio e quindi si

annulla perché va aggiunto alla capacità di reddito”. Ove ciò non fosse il caso, essa contesta la possibilità di

appigionare l'appartamento di __________ siccome gravato da un diritto di

abitazione in favore del suo primo marito, mentre per le sue caratteristiche il

rustico di __________ non può essere locato tutto l'anno. Essa rileva infine

che l'eventuale reddito non è superiore al 5% della locazione.

a) I

criteri per la fissazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125

CC sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 8) e

diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b

con riferimenti). Non giova di conseguenza ripetersi. Quanto alla durata del

matrimonio, ove esso sia stato di breve durata (meno di cinque anni) fa stato

il tenore di vita avuto dal coniuge richiedente prima di sposarsi. Se dal

matrimonio sono nati figli, nondimeno, il coniuge richiedente ha diritto

di conservare – per principio – il tenore di vita raggiunto

durante la comunione domestica (DTF 135 III 61 consid.

4.1 con riferimenti; v. anche DTF 134 III 146 consid. 4).

b) In

concreto il Pretore si è dipartito da un tenore di vita raggiunto dalla moglie

prima del matrimonio di fr. 5000.– mensili, “pari al salario da lei percepito prima della nascita della figlia”. Se non che, il reddito è solo una componente della situazione

economica da considerare per accertare il livello di vita dei coniugi (l'altra

è il loro fabbisogno). Come si è appena detto, l'appellante avrebbe diritto altresì

di conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. Nel

caso specifico tutto si ignora in proposito, l'interessata nulla avendo addotto

al riguardo, né gli atti sono

più eloquenti. Sta di fatto che dalla sentenza emessa il 14 agosto 2002 dal Tribunale

cantonale di San Gallo risulta, in sintesi, che per essere reintegrata nella

situazione in cui si trovava prima del matrimonio alla moglie, che guadagnava

allora fr. 1550.– mensili, mancavano fr. 3500.– mensili, sicché il marito è stato

condannato a versarle un contributo alimentare di tale entità (doc. C, pag. 5

segg.). Ciò posto, non vi sono ragioni per scostarsi da tale accertamento, né AO

1 pretende che il tenore di vita dell'appellante durante la vita in comune

fosse inferiore, né spetta al giudice del divorzio

indagare d'ufficio, in materia di pretese patrimoniali fra i coniugi non

applicandosi il principio inquisitorio (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2, v. anche

FamPra.ch 2/2001 pag. 129 consid. 2 con richiami).

5. Per

quel che concerne l'ammontare del contributo di mantenimento, l'appellante non

contesta il suo reddito da attività lucrativa di fr. 2210.– mensili, ma si

duole che le si imputi un reddito della sostanza e ne critica l'ammontare.

a) Dopo

il divorzio ogni coniuge deve provvedere a sé medesimo, nella misura in cui ciò

possa ragionevolmente pretendersi da lui (cfr. DTF 135 III 66). Solo ove non si

possa ragionevolmente esigere che egli sopperisca autonomamente al proprio

debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art.

125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un

contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, per quanto

possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sovvenire a sé stesso, e quello secondo

cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria

indipendenza economica. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC

si fonda soprat­tutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal

grado di autonomia che si può pretendere da lui (DTF 129 III 8 consid. 3.1).

b) Per

decidere circa l'erogazione di un contributo alimentare, per

ammontare e durata, il giudice deve far capo ai criteri dell'art. 125 cpv. 2

CC, tenendo calcolo anche del patrimonio dei coniugi (DTF 134 III 145 consid. 4; 132 III 598 consid. 9.1;

sentenza del Tribunale federale 5A_132/2007 del 21 agosto 2007, consid.

4.1 con citazioni). Il reddito della sostanza è preso in considerazione come il

reddito da attività lucrativa. Ove la sostanza non produca frutti o abbia un

rendimento limitato, dandosene le condizioni si può stimare un reddito ipotetico (cfr. DTF 117 II 16 consid. 1b; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 50 segg.

ad art. 125 CC). Al limite, nel caso in cui i redditi dei coniugi non bastino a

soddisfare le relative necessità, il principio della solidarietà impone al

debitore alimentare – come al creditore – di intaccare la propria sostanza, indipendentemente

dalla sua origine (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008 del 28 maggio

2008, consid. 5 con riferimenti).

c) Per

quanto attiene nella fattispecie all'appartamento di __________, l'appellante

ribadisce di non poter ricavare nulla, poiché l'immobile è gravato da un

diritto di abitazione a vita in favore del primo marito. Il che è vero (doc.

12). L'interessata non si confronta però con la motivazione del Pretore,

secondo cui dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2005 essa aveva locato il bene a

terzi. Perché ciò non sarebbe più possibile essa non spiega, né essa rende

verosimile i “frequenti” rientri di __________ dal __________

o il mancato accordo di lui a una locazione, come in passato. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello risulta finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

Quanto

al reddito che l'interessata potrebbe ricavare dalla locazione dell'appartamento,

il Pretore si è dipartito da una pigione di fr. 1100.– mensili e, dopo avere

dedotto gli oneri ipotecari di fr. 405.– mensili, l'ha fissato in fr. 695.–

mensili. L'appellante definisce inverosimile un provento del genere,

sottolineando che occorre tenere conto di tutte le spese, di modo che il ricavo

netto non può essere superiore al 5–10%, del canone. Per tacere del fatto

nondimeno che nulla è dato di sapere sugli altri oneri, l'interessata non

spiega perché l'apprezzamento del Pretore sarebbe criticabile

o finanche erroneo. Per di più, una pigione di fr.

1100.– mensili per un appartamento di due locali e mezzo, non contestata dall'appellante,

appare ragionevole a __________, ove appena si pensi

che fino al 2005 l'interessata chiedeva un canone (comprensivo dell'acconto

spese) di fr. 980.– mensili. Nuovamente sprovvisto di

adeguata motivazione, l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.

d) In

merito al “rustico” di __________, non consta invece che prima o durante il

matrimonio esso fruttasse reddito. Tutto si

ignora inoltre sulle sue caratteristiche abitative, sulla sua ubicazione

esatta e sulle usuali pigioni nella zona, che incombeva all'attore precisare.

Ne discende che su questo punto l'appello risulta provvisto di buon diritto. Il

reddito ipotetico della sostanza va stabilito così in fr. 695.– mensili e

quello complessivo dell'appellante a fr. 2905.– mensili. Di principio, quindi,

per garantire all'appellante il tenore di vita pregresso (reddito di fr. 5000.–

mensili), mancano fr. 2095.– mensili. Sulle

possibilità di AO 1 di far fronte a un contributo di mantenimento si tornerà nell'ambito

dell'appello adesivo.

6. Relativamente

infine alla durata del contributo alimentare, il Pretore ha ritenuto che AP 1

fosse in grado di estendere il proprio grado d'occupazione al 100% dopo il

16° compleanno della figlia, sicché ha limitato al 30 giugno 2016 l'obbligo

contributivo di AO 1. L'appellante sostiene che nel 2016 essa avrà 53 anni e

che le sue possibilità di ritrovare un'occupazione a tempo pieno saranno praticamente

nulle.

a) Di

regola un contributo di mantenimento non è vitalizio ed è

dovuto per il tempo necessario affinché il coniuge creditore ritrovi la propria

autonomia finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale (Hausheer/Spycher, Unterhalt

nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 100 n. 05.163). La

durata del contributo dipende quindi dalle prospettive date al beneficiario di garantire

il proprio mantenimento con redditi propri (DTF 132 III 595 consid. 7; sentenza del Tribunale federale 5A_346/2008 del 28 agosto 2008,

consid. 4.2).

b) Come

ha ricordato il Pretore, secondo giurisprudenza una donna divorziata può essere

tenuta a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale

allorché il figlio minore a lei affidato compirà i 10 anni, mentre un'attività

a tempo pieno le può essere imposta dal momento in cui tale figlio avrà

raggiunto i 16 anni (sopra, consid. 3d; v. anche Schwenzer in:

FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 59 ad art.

125 CC). La prassi relativa al vecchio diritto del

divorzio si dipartiva dal principio che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi

da una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59

consid. 2c con rinvii). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite

è stato relativizzato, il Tribunale federale rilevando come per determinati

posti di lavoro l'offerta fissi generalmente il limite d'assunzione a 50 anni

(DTF 127 III 140 consid. 2c). Successivamente la giurisprudenza ha precisato,

ad ogni modo, che qualora un coniuge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro

in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della

casa, sussiste la presunzione – refragabile – che dopo i 45 anni egli non possa

più reinserirsi in un comparto professionale (sentenza del Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 mag­gio

2003, consid. 4.2 con rimando).

c) Nella

fattispecie risulta che l'appellante ha sì smesso di esercitare un'attività lucrativa

in concomitanza con la nascita della figlia, ma che cinque mesi dopo ha ripreso

a lavorare al 30% per la __________ a __________ e in seguito, dopo il trasferimento

nel Ticino, al 50% per la __________ di __________ e dal 1° gennaio 2006 per la

__________ di __________ come impiegata d'ufficio (interrogatorio formale della

moglie: verbale del 18 agosto 2006, risposta n. 4). Il caso in rassegna non è

pertanto quello di una donna che in seguito a un matrimonio di lunga durata sia

rimasta lontana dal mondo del lavoro. Già consulente alla clientela in un primario

istituto bancario svizzero, inoltre, l'appellante ha accumulato una solida esperienza

di impiegata.

Non

si disconosce che nel 2016 l'appellante avrà 53 anni. A quel momento tuttavia

non le si chiederà di entrare nel mondo del lavoro, ma solo di estendere la sua

attività lucrativa. E continuando a lavorare si può ragionevolmente presumere

che essa abbia la possibilità di ritrovare una piena occupazione, il mercato

del lavoro nel settore non potendo ritenersi precario. È possibile che

l'attuale datore di lavoro non la assumerà a tempo pieno, ma non si può dire – come l'appellante pretende – che le possibilità di reperire un'attività

al 100% siano praticamente nulle. Per di più, a breve termine l'interessata potrà

perfezionare la sua esperienza professionale, il tempo dedicato alle cure di J__________

riducendosi progressivamente. Anche dando prova di cautela non appare quindi

fuori luogo aspettarsi da lei un ragionevole sforzo perché porti il suo grado

di occupazione a tempo pieno, trovando lavoro in un comparto qualsiasi

dell'amministrazione privata. Problemi di salute che limitino la capacità

lucrativa dell'interessata, del resto, non constano. Su questo punto l'appello è

destinato perciò all'insuccesso.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

7.

AO 1 chiede di sopprimere il contributo alimentare per la moglie e di ridurre

quello per la figlia a fr. 827.50

mensili fino al 13° compleanno, a fr. 945.– mensili fino al 16° compleanno e a

fr. 1025.– mensili fino alla maggiore età. Fa valere che il suo stipendio ha

subìto una drastica diminuzione e che in seguito a problemi di salute (gli è

stata diagnosticata una sindrome di Bornout) egli è ormai inabile al lavoro

nella misura del 25%. Soggiunge che il suo stipendio ammonta a fr. 4962.95

mensili netti e che egli non percepisce altre prestazioni dal datore di lavoro,

il quale nel 2007 ha registrato un disavanzo di fr. 56 091.– non

elargirà più bonus fino a colmare la perdita. Egli soggiunge che il

suo fabbisogno minimo non è di soli fr. 6116.70 mensili, come ha accertato il

Pretore, bensì di fr. 8086.30 mensili. Quanto a AP 1, l'appellante sostiene che

essa ha incassato almeno fr. 525

000.

– con l'alienazione di immobili a __________ e ha

venduto un fondo nel Canton Lucerna sotto costo. Tale provento dovrebbe rendere

almeno fr. 3927.– mensili. A parere dell'appellante, quindi, la moglie è in

grado di far fronte da sé alle proprie necessità e con il suo margine

disponibile deve contribuire anch'essa al mantenimento della figlia, il che

giustifica la soppressione del contributo alimentare per lei e la riduzione di

quello per la figlia.

8.

Al

memoriale AO 1 acclude un certificato medico del dott. __________ di __________,

una modifica del contratto di lavoro con la __________ del 26 aprile 2007, una Erfolgsrechnung

del 31 dicembre 2007, copia di un ordine di pagamento permanente della __________

Bank di __________, due polizze dell'assicurazione malattia, copia di tre

ordini di pagamento permanenti della __________, copia di un bollettino di

versamento alla __________, fotocopia di un modulo allegato alla dichiarazione

fiscale e varia documentazione riguardante l'accensione di un credito con Banca

__________. Ora, fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili in appello giusta

l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC, purché siano addotti “al più tardi con la

presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423b

cpv. 2 CPC), ciò che è il caso in concreto. Circa la rilevanza di tali elementi

nuovi sul­l'esito del giudizio, si vedrà – dandosi il caso – in appresso.

9.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato il reddito del

marito in fr. 10 510.50 mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 6116.70 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1690.–, premio della cassa

malati fr. 230.50, leasing fr. 816.20, costi di trasferta fr. 690.–, spese per l'esercizio del diritto di visita fr. 1000.–, imposte

fr. 590.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito di fr. 3120.– mensili

senza appurare il fabbisogno minimo. Infine il fabbisogno in denaro di J__________ è

stato stimato in fr. 1655.– mensili fino al 30 giugno

2012, in fr. 1890.– mensili fino al 30 giugno 2016 e in fr. 2050.– mensili

fino alla maggiore età. Sulla base di tali risultanze il Pretore ha fissato così il contributo alimentare per la moglie in fr. 1880.– mensili fino al 30

giugno 2016 e quello per la figlia in fr. 1655.– mensili fino al 30 giugno 2012,

rispettivamente in fr. 1890.– e in fr. 2050.– mensili secondo le fasce d'età

della beneficiaria.

10.

L'appellante

contesta il proprio reddito accertato dal Pretore in fr. 10 510.50 mensili,

rilevando di essere inabile al lavoro al 25%, sicché il suo stipendio si è

ridotto ormai a fr. 4962.95 mensili netti, e di non percepire alcun bonus, il

datore di lavoro non avendo conseguito utili. In realtà gli atti non consentono

di riscontrare con sufficiente sicurezza un'inabilità definitiva. Dal

certificato medico del 4 febbraio 2008 prodotto in appello risulta che l'interessato

soffre di una sindrome da Bornout, che il dott. __________ ha prospettato

un'inabilità lavorativa provvisoria del 25% per un mese e che solo dopo un

trattamento psicologico il medico si sarebbe potuto esprimere in maniera

definitiva. L'accertamento di patologie che comportino un'inabilità lucrativa

permanente presuppone tuttavia, per principio, una valutazione specialistica (I

CCA, sentenza inc. 11.2005.128 del 22 febbraio 2008, consid. 4c), in difetto di

che non è seriamente possibile prevedere con sufficiente affidabilità

l'evolvere della situazione (Gloor/Spycher in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Fondate su eventi successivi alla sentenza di divorzio, le argomentazione

dell'interessato circa il suo stato di salute a medio-lungo termine richiedrebbero

un'istruttoria specifica intesa ad accertare gli elementi per formulare una

prognosi. Ciò non è compatibile con un'accettabile durata della causa, che

pende ormai dal marzo del 2005. Nulla impedisce all'interessato, evidentemente,

di avviare un'azione di modifica (art. 129 e 134 CC), nell'ambito della quale

si potranno compiere i relativi accertamenti specialistici. Quanto al fatto che

l'appellante non percepisca più alcun bonus, la questione cade nel vuoto, il

Pretore non avendo calcolato alcun bonus nel reddito dell'interessato.

11.

In

merito al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di portarlo da fr. 6116.70 a fr. 8086.– mensili. Le varie voci

di spesa vanno esaminate singolarmente.

a) Il

Pretore si è scostato dalla locazione effettiva di fr. 2230.– mensili (doc. E),

facendo carico all'attore di non avere chiarito perché, rispetto alle

decisioni a tutela dell'unione coniugale prese dai tribunali di San Gallo, si

giustificherebbe un aumento della pigione da fr. 1690.– a fr. 2230.– mensili. Nemmeno

in questa sede l'appellante spiega alcunché. Perché la motivazione del primo

giudice sarebbe erronea non è dato di sapere. Insufficientemente motivato, al

riguardo l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato

con il cpv. 5).

b)

Per quanto attiene al premio della cassa malati,

è possibile che dopo il cambiamento del posto di lavoro l'appellante non

benefici più dello sconto concesso alla __________ Bank, ancorché le modifiche

manoscritte delle polizze assicurative siano poco chiare. Resta il fatto che, seppure

si rivalutasse il premio in questione a complessivi fr. 358.90 mensili, la situazione

per l'appellante – come si vedrà – non muterebbe. Al proposito non giova dunque

attardarsi.

c)

Per quel che è delle spese mediche non coperte

dalla cassa malati, l'appellante produce in questa sede una fotocopia della sua

dichiarazione fiscale, dalla quale risulta che nel 2006 egli ha sborsato fr.

1588.

–. Che tale costo vada inserito per principio nel fabbisogno minimo

dell'interessato non fa dubbio (DTF 112 II 404 consid. 6). Esso però deve apparire ricorrente (JdT 2003 I 203 consid. 4.2). In concreto, per tacere del fatto che

non è dato di sapere se l'autorità fiscale di __________ abbia ammesso la deduzione

e che neppure con le conclusioni del 31 agosto 2007 l'interessato pretendeva di

assumere costi del genere per le sue precarie condizioni di salute, nulla

dimostra la necessità di seguire terapie costanti con spese eccedenti i costi

di partecipazione e di franchigia. Tanto meno ove si pensi che l'interessato nemmeno

ha presentato un estratto della propria assicurazione che permetta di verificare

l'esborso di fr. 466.50 mensili da lui preteso. Ciò posto, non possono

riconoscersi spese per questo titolo.

d)

L'appellante chiede di aumentare le sue spese di

trasferta da fr. 690.– a fr. 1550.– mensili. Il Pretore gli ha rimproverato di

non avere indicato perché davanti ai tribunali sangallesi egli, già domiciliato

a __________, avesse rivendicato spese di trasferta per soli fr. 690.– mensili.

In questa sede l'interessato si limita a ripetere di dover affrontare il tragitto da __________ a __________, ma non

spiega perché l'importo ammesso dal Pretore sarebbe insufficiente né accenna in

che modo la situazione sarebbe mutata al punto da imporre un aumento dei costi

di trasferta. Insufficientemente motivato, in proposito l'appello riesce una

volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il

cpv. 5).

e) AO

1.

espone nel suo fabbisogno minimo una rata di leasing pari a fr. 1300.90

mensili. Non si confronta tuttavia con l'argomentazione del Pretore, secondo

cui egli avrebbe dovuto spiegare come mai nella petizione avesse indicato una

spesa di fr. 816.20, mentre nelle conclusioni scritte la spesa era lievitata a

fr. 1300.90, non bastando a giustificare tale aumento la necessità di usare un'automobile

di categoria medio-superiore. Perché poi alla scadenza del contratto di leasing

egli abbia sostituito l'Audi “S3

quattro” (doc. H) con un'Audi “A3 B8” (doc. II) non si sa.

f)

Quanto alla rata di fr. 490.– mensili riferita

al rimborso di un credito acceso il 6 novembre 2007 presso la Banca __________ (fr.

20.

000.–),

nulla dimostra che esso sia stato contratto per far fronte al pagamento di contributi

alimentari in favore di moglie e figlia, come l'appellante sostiene. Per di più,

il sostentamento della famiglia è prioritario

rispetto al pagamento di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in alto).

g) In

definitiva il fabbisogno minimo di AO 1 va accertato in fr. 6245.10 mensili: minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1690.–, premio della

cassa malati fr. 358.90,

rata di leasing fr. 816.20, costi di trasferta fr. 690.–, spese per l'esercizio

del diritto di visita fr. 1000.–, imposte fr. 590.–.

12.

L'appellante

afferma che la moglie potrebbe ricavare dalla propria sostanza almeno fr.

3927.

– mensili. Rileva, in sintesi, che costei ha venduto due appartamenti e 14

posteggi a __________, ricavando fr. 525 000.–, come pure un immobile nel Canton Lucerna a un prezzo inferiore a quello che

avrebbe potuto pretendere. Ora, che la

convenuta abbia incassato quel denaro è possibile, non avendo essa dimostrato

che il provento sia stato intascato dall'ex marito __________

a estinzione dei diritti di abitazione iscritti sui due appartamenti. Il

problema è che una volta di più l'interessato

elude la motivazione del Pretore, secondo cui dalla documentazione fiscale non

risulta che AP 1 disponga di tale capitale e non si può dunque presumere un

reddito di quest'ultimo. Certo, dall'incarto fiscale richiamato si evince che

nell'agosto del 2005 è stata aperta nei confronti di lei una procedura per il

recupero d'imposta, non avendo essa dichiarato il capitale di fr. 100 000.– ricevuto

in seguito alla vendita di posteggi a __________. A parte il fatto però che non

si conosce l'esito della procedura, ciò non basta per desumere che essa abbia

sottaciuto al fisco anche il provento della vendita degli stabili, né risultano

altri indizi in tal senso.

Quanto

all'immobile di __________, venduto dalla convenuta nel dicembre del 2000 per

fr. 200 000.–, il Pretore ha escluso che da tale operazione essa

abbia tratto profitto. È vero che la transazione sembra essere stata impugnata

davanti a un'autorità giudiziaria lucernese, ma nulla si deduce dagli atti al

proposito, né ciò è sufficiente per concludere che l'interessata avrebbe potuto

esigere un prezzo maggiore. Per di più, l'appellante non indica neppure per

ordine di grandezza quanto concretamente la convenuta avrebbe potuto ricavare. Anche

su questo punto l'appello adesivo manca perciò di consistenza.

13.

Riassumendo, con un reddito complessivo di fr. 2905.– mensili AP 1 non è in grado di far

fronte alle proprie necessità di fr. 5000.– mensili fino al giugno del 2016, sicché

le occorrono altri fr. 2095.– mensili. Con un reddito di fr. 10 510.– mensili e

un fabbisogno minimo di fr. 6245.10 mensili il marito ha, da parte sua, un

margine disponibile di fr. 3905.– mensili, sufficiente per coprire il

mantenimento della moglie e versare il contributo alimentare per la figlia. Ne

discende che l'appello principale dev'essere accolto entro tali limiti, mentre l'appello

adesivo deve essere respinto.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

14.

Gli oneri dell'appello principale seguono il vicendevole grado di soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene l'aumento dell'indennità fondata sull'art.

124.

CC (da fr. 55 988.90 a fr. 76 643.05),

ma non nella misura richiesta (fr. 153 493.15).

Essa vede aumentare inoltre da fr.

1880.

– a fr. 2095.– mensili il contributo alimentare per sé

fino al giugno del 2016. Anche a tale proposito,

nondimeno, il suo grado di vittoria è parziale, giacché essa chiedeva un

contributo di fr. 2790.– mensili vita natural durante.

Tutto ponderato, si giustifica dunque che essa sopporti equitativamente tre

quarti degli oneri relativi al suo appello, con obbligo di rifondere alla

controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Quanto all'appello adesivo,

gli oneri processuali e le ripetibili, commisurate alla stringatezza delle

osservazioni, seguono la soccombenza di AO 1 (art. 148 cpv. 1 CPC).

Sempre in

materia di spese e ripetibili l'appellante principale postula l'addebito degli

oneri di prima sede all'attore, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr.

15.

000.–

a titolo di ripetibili. Tale domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata

all'integrale accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto,

la richiesta si rivela senza oggetto. Per il resto, l'esito dell'attuale

giudizio non incide in maniera apprezzabile sulle spese (suddivise a metà) e le

ripetibili di prima sede (compensate), che possono rimanere invariate.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

15.

Relativamente ai mezzi d'impugnazione esperibili contro l'attuale

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una lite che

riguarda unicamente effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. E nella

fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF, ove

appena si capitalizzi il contributo alimentare (interamente litigioso) dovuto

alla moglie.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

4.

AO 1 è tenuto a versare a AP 1,

anticipatamente en­tro il 5° giorno di ogni mese, un contributo

alimentare di fr. 2095.– fino al 30

giugno 2016;

(La

clausola di adeguamento al rincaro rimane invariata).

6. AO

1 è tenuto a corrispondere a AP

1, un'adeguata indennità (art. 124 cpv. 1 CC) di fr. 76 643.05

ordinando alla Personalvorsorge­stiftung __________

__________ (__________), __________, di versare il citato importo sul conto di libero passaggio

intestato a AP 1 presso la Pensionskasse __________, __________.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2000.–

b) spese fr.

50.–

fr.

2050.–

da

anticipare dall'appellante principale, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultima

e per il resto a carico di AA 1, al quale l'appellante principale rifonderà fr.

2500.– per ripetibili ridotte.

III. L'appello

adesivo è respinto.

IV. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2000.–

b) spese fr.

50.–

fr.

2050.–

sono

posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.

1500.– per ripetibili.

V. Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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