11.2007.194
Contestazione di nomina di curatore educativo: appello tardivo
13 marzo 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2007.194
Data decisione, Autorità:
13.03.2008, ICCA
Titolo:
Contestazione di nomina di curatore educativo: appello tardivo
NOMINA DEL TUTORE
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
TARDIVITÀ
art. 388 cpv. 2 CC
art. 388 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2007.194
Lugano
13 marzo 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 509.2007 (curatore
educativo: contestazione della nomina) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione
tutoria regionale 1,
riguardo alla
nomina di un curatore educativo in favore di
N__________ e
M__________ __________ (1997), figlie sue e di
PI
1,
(patrocinata
dall'avv. PA 1,),
nella persona
di
CO
2,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 dicembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 novembre 2007
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello:
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che dal matrimonio fra AP 1 (1943) e PI
1 (1975) sono nate, l'11 gennaio 1997, N__________ e M__________;
che
nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da PI 1,
il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha disposto il 26 febbraio 2007
la nomina di un curatore educativo alle figlie (art. 308 CC) “affinché possa
mediare tra le parti, collaborando con loro alla soluzione puntuale di tutti i
problemi di cura ed educazione che dovessero presentarsi”, con particolare
incarico di “vegliare a che ci sia il più ampio livello di informazione
reciproca tra i genitori, aiutandoli a risolvere le problematiche che si
presentassero e a decidere le loro divergenze”;
che in
esecuzione del decreto pretorile, il 20 settembre 2007 la Commissione tutoria
regionale 1 ha designato CO 3 in qualità di curatore;
che,
constatata un'erronea designazione della composizione della Commissione tutoria,
un esemplare rettificato della decisione è stato inviato alle parti il 25 settembre
2007;
che il 28
settembre 2007 AP 1 si è rivolto all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo
di indicargli le qualifiche e di fornirgli le “informazioni necessarie” sul
curatore, di poter avere due colloqui con il medesimo e di assegnargli, dopo di
allora, un termine di 30 giorni per esprimersi sulla nomina;
che, sentito
il 24 ottobre 2007 dalla Commissione tutoria regionale (cui lo scritto è stato trasmesso
per essere trattato come opposizione alla designazione del curatore), AP 1 ha
confermato la sua posizione;
che il 25
ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale non ha ravvisato motivi per
sostituire la persona del curatore e ha trasmesso lo scritto di AP 1
all'Autorità di vigilanza per decisione (art. 388 cpv.
3 in fine CC);
che l'Autorità
di vigilanza ha statuito il 14 novembre 2007, rigettando la contestazione e
confermando la nomina di CO 2;
che con
“ricorso e reclamo con domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio”
datato 4 dicembre 2007 AP 1 è insorto davanti a questa Camera per ottenere
l'annullamento della decisione presa dall'Autorità di vigilanza, come pure di
un decreto cautelare emesso il 4 ottobre 2006 dal Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud, e l'affidamento a sé medesimo delle figlie;
che,
su invito di questa Camera, il 20 dicembre 2007 l'Autorità di vigilanza sulle
tutele ha trasmesso l'incarto completo;
che il memoriale
non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio esperibile
contro le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza
sulle tutele (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC);
che l'appello
a questa Camera è esperibile nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele);
che il termine comincia a decorrere il giorno successivo a quello in
cui la decisione perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC) ed
è rispettato, quando la comunicazione della decisione sia avvenuta – come in
concreto – per posta, se la consegna dell'appello alla posta ha luogo prima
della scadenza (art. 131 cpv. 4 CPC);
che nella
fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza, del
14
novembre 2007, è stata spedita il giorno medesimo (distinta d'impostazione per
lettere raccomandate annessa al doc. 8)
ed è
stata ritirata dall'appellante giovedì 15 novembre 2007 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni
inerenti al recapito 98.00.650051.00333538);
che, di
conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 16
novembre 2007 ed è scaduto mercoledì 5 dicembre 2007;
che il
memoriale datato 4 dicembre 2007, ma consegnato alla posta solo il giovedì 6
dicembre 2007 (data del timbro postale figurante sulla busta dell'invio
raccomandato), risulta tardivo e come tale inammissibile;
che nel
suo scritto l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in
linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del
termine giusta l'art. 137 CPC;
che, si
volesse pure da ciò prescindere, l'appello non sarebbe stato destinato a miglior
sorte;
che questa
Camera ha già avuto modo di ricordare diffusamente – e di pubblicare – quali
criteri giustifichino la designazione di un curatore in luogo di un altro,
rispettivamente quali principi ostino all'assunzione di tale carica da parte di
una determinata persona (RDAT I-1999 pag. 224 consid. 7);
che, quand'anche
nella fattispecie il curatore non abbia potuto appianare “dopo una settimana”
una divergenza fra genitori circa la frequenza di un corso di judo da parte
delle figlie (appello, pag. 3 a metà), tale circostanza era lungi dal
dimostrare un'inadeguatezza o una negligenza grave di lui nel senso dell'art.
445 cpv. 1 CC (cfr. Häfeli in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 379);
che, sebbene CO 2 possa essere alla sua
prima esperienza quale curatore, non sia sposato e non abbia
figli, ciò è lungi dal comprometterne l'idoneità alla carica, tanto meno ove si
consideri la sua formazione di educatore e assistente sociale (doc. 4, pag. 2 a
metà);
che, per
il resto, eventuali ritardi della Commissione tutoria regionale nella nomina
del curatore (appello, pag. 4 in alto) non sono in alcun rapporto con l'adeguatezza
della scelta;
che l'asserita
“lentezza e leggerezza della Pretura di Mendrisio Sud” (appello, pag. 1 nel
mezzo) è totalmente estranea all'oggetto della decisione presa dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele;
che, infine,
le censure mosse dall'appellante all'istituzione della curatela educativa in
favore delle figlie, alla sua privazione dell'autorità parentale, alla
responsabilità solidale di un coniuge nei confronti di terzi per debiti
contratti dell'altro, al riparto del fabbisogno in denaro dei figli tra i
genitori in proporzione alla rispettiva disponibilità finanziaria (appello,
pag. 4 da metà a pag. 5) trascendono una volta di più l'oggetto della decisione
impugnata, vertente solo sulla persona del curatore;
che nelle
circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le circostanze del caso specifico inducono a
rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto
di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'appello non avendo formato
oggetto di intimazione;
che la
richiesta di assistenza giudiziaria si rivela priva d'oggetto, non
riscuotendosi oneri processuali in esito al presente giudizio, mentre
l'appellante, avendo proceduto in lite con atti propri, non ha sopportato spese
apprezzabili;
che,
comunque sia, a prescindere da un'eventuale indigenza neppure resa verosimile, all'appello
faceva difetto sin dall'inizio qualunque possibilità di successo (art. 14 cpv.
1 lett. a Lag);
che, per
quanto attiene infine ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerente alla
scelta – o alla contestazione
– di un tutore o di un curatore sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di
valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n.
5 LTF; Breitschmid in:
Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 11 ad art.
388–391; Güngerich in: Seiler/von
Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das Bundesgericht, Kurzkommentar,
Berna 2007, n. 26 ad art. 72);
che l'impugnabilità
del pronunciato in materia di assistenza giudiziaria, decisione incidentale, segue
la via dell'azione principale;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
La richiesta
di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'oggetto.
4.
Intimazione
a:
–;
–;
–,.
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele.
–.
terzi implicati
PI 1
patrocinata da: PA 1
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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