Lexipedia

Decisione

11.2007.194

Contestazione di nomina di curatore educativo: appello tardivo

13 marzo 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 509.2007 (curatore

educativo: contestazione della nomina) della Divisione degli interni, Sezione degli

enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

Commissione

tutoria regionale 1,

riguardo alla

nomina di un curatore educativo in favore di

N__________ e

M__________ __________ (1997), figlie sue e di

PI

1,

(patrocinata

dall'avv. PA 1,),

nella persona

di

CO

2,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 4 dicembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 novembre 2007

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello:

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che dal matrimonio fra AP 1 (1943) e PI

1 (1975) sono nate, l'11 gennaio 1997, N__________ e M__________;

che

nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da PI 1,

il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha disposto il 26 febbraio 2007

la nomina di un curatore educativo alle figlie (art. 308 CC) “affinché possa

mediare tra le parti, collaborando con loro alla soluzione puntuale di tutti i

problemi di cura ed educazione che dovessero presentarsi”, con particolare

incarico di “vegliare a che ci sia il più ampio livello di informazione

reciproca tra i genitori, aiutandoli a risolvere le problematiche che si

presentassero e a decidere le loro divergenze”;

che in

esecuzione del decreto pretorile, il 20 settembre 2007 la Commissione tutoria

regionale 1 ha designato CO 3 in qualità di curatore;

che,

constatata un'erronea designazione della composizione della Commissione tutoria,

un esemplare rettificato della decisione è stato inviato alle parti il 25 settembre

2007;

che il 28

settembre 2007 AP 1 si è rivolto all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo

di indicargli le qualifiche e di fornirgli le “informazioni necessarie” sul

curatore, di poter avere due colloqui con il medesimo e di assegnargli, dopo di

allora, un termine di 30 giorni per esprimersi sulla nomina;

che, sentito

il 24 ottobre 2007 dalla Commissione tutoria regionale (cui lo scritto è stato trasmesso

per essere trattato come opposizione alla designazione del curatore), AP 1 ha

confermato la sua posizione;

che il 25

ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale non ha ravvisato motivi per

sostituire la persona del curatore e ha trasmesso lo scritto di AP 1

all'Autorità di vigilanza per decisione (art. 388 cpv.

3 in fine CC);

che l'Autorità

di vigilanza ha statuito il 14 novembre 2007, rigettando la contestazione e

confermando la nomina di CO 2;

che con

“ricorso e reclamo con domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio”

datato 4 dicembre 2007 AP 1 è insorto davanti a questa Camera per ottenere

l'annullamento della decisione presa dall'Autorità di vigilanza, come pure di

un decreto cautelare emesso il 4 ottobre 2006 dal Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Sud, e l'affidamento a sé medesimo delle figlie;

che,

su invito di questa Camera, il 20 dicembre 2007 l'Autorità di vigilanza sulle

tutele ha trasmesso l'incarto completo;

che il memoriale

non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che

l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio esperibile

contro le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza

sulle tutele (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC);

che l'appello

a questa Camera è esperibile nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele);

che il termine comincia a decorrere il giorno successivo a quello in

cui la decisione perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC) ed

è rispettato, quando la comunicazione della decisione sia avvenuta – come in

concreto – per posta, se la consegna dell'appello alla posta ha luogo prima

della scadenza (art. 131 cpv. 4 CPC);

che nella

fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza, del

14

novembre 2007, è stata spedita il giorno medesimo (distinta d'impostazione per

lettere raccomandate annessa al doc. 8)

ed è

stata ritirata dall'appellante giovedì 15 novembre 2007 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni

inerenti al recapito 98.00.650051.00333538);

che, di

conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 16

novembre 2007 ed è scaduto mercoledì 5 dicembre 2007;

che il

memoriale datato 4 dicembre 2007, ma consegnato alla posta solo il giovedì 6

dicembre 2007 (data del timbro postale figurante sulla busta dell'invio

raccomandato), risulta tardivo e come tale inammissibile;

che nel

suo scritto l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in

linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del

termine giusta l'art. 137 CPC;

che, si

volesse pure da ciò prescindere, l'appello non sarebbe stato destinato a miglior

sorte;

che questa

Camera ha già avuto modo di ricordare diffusamente – e di pubblicare – quali

criteri giustifichino la designazione di un curatore in luogo di un altro,

rispettivamente quali principi ostino all'assunzione di tale carica da parte di

una determinata persona (RDAT I-1999 pag. 224 consid. 7);

che, quand'anche

nella fattispecie il curatore non abbia potuto appianare “dopo una settimana”

una divergenza fra genitori circa la frequenza di un corso di judo da parte

delle figlie (appello, pag. 3 a metà), tale circostanza era lungi dal

dimostrare un'inadeguatezza o una negligenza grave di lui nel senso dell'art.

445 cpv. 1 CC (cfr. Häfeli in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 379);

che, sebbene CO 2 possa essere alla sua

prima esperienza quale curatore, non sia sposato e non abbia

figli, ciò è lungi dal comprometterne l'idoneità alla carica, tanto meno ove si

consideri la sua formazione di educatore e assistente sociale (doc. 4, pag. 2 a

metà);

che, per

il resto, eventuali ritardi della Commissione tutoria regio­nale nella nomina

del curatore (appello, pag. 4 in alto) non sono in alcun rapporto con l'adeguatezza

della scelta;

che l'asserita

“lentezza e leggerezza della Pretura di Mendrisio Sud” (appello, pag. 1 nel

mezzo) è totalmente estranea all'oggetto della decisione presa dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele;

che, infine,

le censure mosse dall'appellante all'istituzione della curatela educativa in

favore delle figlie, alla sua privazione dell'autorità parentale, alla

responsabilità solidale di un coniuge nei confronti di terzi per debiti

contratti dell'altro, al riparto del fabbisogno in denaro dei figli tra i

genitori in proporzione alla rispettiva disponibilità finanziaria (appello,

pag. 4 da metà a pag. 5) trascendono una volta di più l'oggetto della decisione

impugnata, vertente solo sulla persona del curatore;

che nelle

circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le circostanze del caso specifico inducono a

rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto

di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'appello non avendo formato

oggetto di intimazione;

che la

richiesta di assistenza giudiziaria si rivela priva d'oggetto, non

riscuotendosi oneri processuali in esito al presente giudizio, mentre

l'appellante, avendo proceduto in lite con atti propri, non ha sopportato spese

apprezzabili;

che,

comunque sia, a prescindere da un'eventuale indigenza neppure resa verosimile, all'appello

faceva difetto sin dall'inizio qualunque possibilità di successo (art. 14 cpv.

1 lett. a Lag);

che, per

quanto attiene infine ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerente alla

scelta – o alla contestazione

– di un tutore o di un curatore sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di

valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

5 LTF; Breitschmid in:

Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 11 ad art.

388–391; Güngerich in: Seiler/von

Werdt/Güngerich, Bundes­gesetz über das Bundesgericht, Kurzkommentar,

Berna 2007, n. 26 ad art. 72);

che l'impugnabilità

del pronunciato in materia di assistenza giudiziaria, decisione incidentale, segue

la via dell'azione principale;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

La richiesta

di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'oggetto.

4.

Intimazione

a:

–;

–;

–,.

Comunicazione:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele.

–.

terzi implicati

PI 1

patrocinata da: PA 1

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster