11.2007.195
Contributo alimentare dopo il divorzio
28 marzo 2008Italiano23 min
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Numero d'incarto:
11.2007.195
Data decisione, Autorità:
28.03.2008, ICCA
Titolo:
Contributo alimentare dopo il divorzio
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
art. 125 cpv. 1 CC
art. 125 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2007.195
Lugano
28 marzo 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.182 (divorzio
su richiesta unilaterale, ora su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 27 settembre
2005 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AP 1, nata AP 1,
(patrocinata dall’avv., (
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 dicembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
6 dicembre 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto l'appello dell'11 gennaio 2008 presentato da AO 1 contro la
medesima sentenza;
3. Se
devono essere accolte le richieste di assistenza giudiziaria contestuali agli appelli;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (26 maggio 1951) e AP 1 (16 gennaio 1969), cittadina italiana,
entrambi divorziati, hanno contratto matrimonio a __________ il 26 marzo 2001. La
sposa era già madre di T__________, nato il 5 dicembre 1994 da precedenti
nozze. Dalla nuova unione è nata S__________, l'11 gennaio 2002. Con decisione
del 20 febbraio 2002 la Commissione tutoria regionale 14 ha istituito in favore
di AO 1 una curatela volontaria. Già magazziniere per la __________ di __________,
questi percepisce rendite d'invalidità e non svolge più alcuna attività lucrativa.
Dopo la separazione la moglie ha lavorato sporadicamente come cameriera per
alcuni esercizi pubblici del __________.
B. Nel
quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie
l'11 febbraio 2002, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha omologato il 26
marzo 2002 un accordo in cui i coniugi hanno concordato l'affidamento di S__________
alla madre (riservato il diritto di visita del padre), l'attribuzione dell'alloggio
coniugale alla moglie, il versamento di un contributo alimentare di
fr. 405.– mensili in favore di lei e uno di fr. 867.– mensili per la
figlia, importi corrispondenti alle rendite completive d'invalidità percepite da
AO 1 (inc. SP.2002.6). Dopo essersi riconciliati, i coniugi si sono nuovamente
separati nel marzo del 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale per trasferirsi in un altro appartamento a __________.
C. Il
27 settembre 2005 AO 1 ha introdotto una causa di divorzio unilaterale davanti
al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento della figlia alla madre
(riservato il suo diritto di visita), rifiutando qualsiasi contributo
alimentare, come pure ogni indennità a norma dell'art. 124 CC, e rivendicando
la consegna di taluni oggetti. Egli ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Nella sua risposta del 21 ottobre 2005 AP 1 ha aderito al
principio del divorzio e all'affidamento della figlia (riservato il diritto di
visita del padre), ha proposto
di porre a carico del marito tutti i debiti dell'unione
coniugale, ha postulato “un'indennità da determinarsi per libero passaggio” e
ha chiesto un contributo alimentare per sé di fr. 800.– mensili, oltre a
uno per la figlia di fr. 800.– mensili
fino al 12° anno di età, di fr. 1000.– mensili dal 13° al 14° anno di età, di
fr. 1200.– mensili dal 15° al 16° anno di età e di fr. 1400.– mensili in seguito. Quello stesso
giorno essa ha sollecitato a sua volta il conferimento dell'assistenza giudiziaria.
D. Il
Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo
parziale e all'udienza del 7 dicembre 2005 ha sentito i coniugi, i quali hanno
confermato la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle
conseguenze accessorie litigiose. Dopo il termine bimestrale di riflessione
essi hanno ribadito la loro posizione. All'udienza preliminare sui punti
contestati, del 28 aprile 2006, entrambi hanno notificato prove.
L'istruttoria è durata fino al 25 settembre 2007. Al dibattimento finale le
parti hanno rinunciato, limitandosi a presentare conclusioni scritte. Nel
proprio memoriale del 12 ottobre 2007 AP 1 ha riaffermato le sue domande, salvo
aumentare il contributo alimentare chiesto per la figlia a fr. 915.–
mensili fino al 6° compleanno, a fr. 1075.– dal 7° al 12° compleanno, a
fr. 1400.– dal 13°
compleanno alla maggiore età.
Nel suo allegato del 16 novembre 2007 AO 1 ha ribadito
le sue domande, postulando altresì l'istituzione di una curatela educativa in
favore della figlia e riconoscendo a quest'ultima, a titolo di contributo alimentare,
le rendite completive d'invalidità a lei destinate.
E. Statuendo
con sentenza del 6 dicembre 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
affidato S__________ alla madre, cui ha attribuito l'autorità parentale, ha fissato
il diritto di visita del padre nel mercoledì pomeriggio e in un altro giorno
settimanale (il sabato o la domenica) da esercitare d'intesa con la madre, ha
istituito in favore di S__________ una curatela educativa, ha respinto
qualsiasi pretesa in liquidazione del regime dei beni, ha posto a carico del
marito i debiti dell'unione coniugale, ha escluso ogni riparto degli averi di
previdenza, come pure il versamento di qualsiasi indennità a norma dell'art.
124 CC, e ha posto a carico di AO 1 i seguenti contributi alimentari indicizzati:
per la moglie:
fr. 69.75 mensili sino al 31
dicembre 2011,
fr. 49.35
mensili dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 se il figlio T__________ vivrà
ancora con la madre,
fr. 53.80
mensili dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 se il figlio T__________ non
vivrà più in comunione domestica,
fr. 43.65
mensili dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 se il figlio T__________ vivrà
ancora con la madre,
fr. 46.80
mensili dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 se il figlio T__________ non
vivrà più in economia domestica;
per la figlia:
fr. 106.60
mensili fino al 31 dicembre 2011,
fr. 127.–
mensili dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 se T__________ vivrà ancora in
comunione domestica,
fr. 122.55
mensili dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 se T__________ non vivrà più in
casa,
fr. 132.70
mensili dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 se T__________ vivrà ancora in
comunione domestica,
fr. 127.75
mensili dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 se T__________ non vivrà più in
comunione domestica,
fr. 214.15
mensili dal 1° gennaio 2016 sino al diciottesimo anno di età o alla fine di una
formazione, qualora essa dovesse prolungarsi oltre il diciottesimo anno di età,
ma entro il venticinquesimo, oppure
fr. 874.15
mensili dal 1° gennaio 2016 sino al diciottesimo anno di età o alla fine di una
formazione, qualora essa dovesse prolungarsi oltre il diciottesimo anno di età,
ma entro il venticinquesimo, in caso di rendita completa AVS.
Il Pretore ha stabilito inoltre che AP 1 avrebbe continuato a “ricevere le rendite già percepite negli
importi che verranno stabiliti dalle istituzioni preposte”. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Statuendo
il medesimo giorno sulle richieste di assistenza giudiziaria, il Pretore le ha
accolte entrambe.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 20 dicembre 2007
per ottenere che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di annullare
la regolamentazione del diritto di visita e l'istituzione della curatela
educativa, come pure di aumentare il contributo alimentare per sé a
fr. 800.– mensili e quello per la figlia a fr. 915.–, fr. 1075.–
e fr. 1400.– mensili secondo le fasce d'età. L'11 gennaio 2008 AO 1 ha impugnato a sua volta la sentenza del Pretore,
chiedendo la soppressione dei contributi alimentari in favore di moglie e
figlia, “per il mantenimento della quale la madre percepisce e continuerà a
percepire direttamente le rendite AI e LPP lei spettanti”. Entrambe le parti
postulano l'assistenza giudiziaria anche in seconda sede. Gli appelli non hanno
formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. La procedura di divorzio è quella ordinaria dell'art. 419 cpv. 3
CPC, sicché la sentenza del Pretore può essere appellata nel termine di venti
giorni (art. 423b cpv. 1 CPC). In concreto il giudizio impugnato è stato
intimato il 6 dicembre 2007 ed è pervenuto a AP 1 il 10 dicembre 2007 (data del
timbro postale apposto sul retro della busta d'intimazione). Introdotto il 21
dicembre 2007, l'appello di lei è dunque tempestivo. Quanto a AO 1, la sentenza
gli è pervenuta il 7 dicembre 2007 (foglio di distribuzione della Posta
Svizzera, informazioni inerenti al recapito __________, agli atti). Per lui il
termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'8 dicembre 2007 ed è
scaduto, tenendo conto delle ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC),
sabato 9 gennaio 2008, salvo protrarsi fino a lunedì 11 gennaio 2008 in ossequio all'art. 131 cpv. 3 CPC. Introdotto
l'ultimo giorno utile, anche l'appello dell'attore è, sotto questo profilo,
ricevibile.
Fatti
I. Sull'appello
di AP 1
2. AP
1 dichiara di impugnare,
oltre al dispositivo n. 5 sul contributo alimentare, anche i dispositivi n. 3
(scioglimento del regime matrimoniale), n. 4 (riparto dell'avere di vecchiaia e
indennità sulla base dell'art. 124 CC) e n. 6 (oneri processuali). Al proposito
la dichiarazione di appello non è sorretta però da alcuna motivazione. L'appello disattende così i requisiti dell'art. 309 cpv.
2
lett. f CPC (combinato con il cpv. 5) e su tali
punti va dichiarato irricevibile. Quanto al dispositivo n. 2 (diritto di visita
e curatela educativa), l'appellante si limita dichiarare di non intravedere ragioni
per istituire una curatela, ma non contesta di avere impedito in passato
l'esercizio del diritto di visita (verbale del 25 settembre 2007, pag. 6), né
di avere chiesto che tale diritto avvenisse in presenza di terzi (risposta,
pag. 3). Insufficientemente motivato, anche al riguardo l'appello si rivela
quindi irricevibile.
3. Litigiosi rimangono, in appello, i contributi alimentari per moglie
e figlia. A tal fine il Pretore ha accertato le entrate del marito in
fr. 2893.65 mensili (recte: fr. 2793.65) a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 2717.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, locazione fr. 1022.–, copertura minima AVS
fr. 37.80, premio della cassa malati fr. 444.50, premio dell'assicurazione
economia domestica fr. 13.–, trattenuta dell'Ufficio esecuzioni e
fallimenti di __________ fr. 100.–). Quanto alla moglie, premesso che nel
2008 essa perderà il diritto alla rendita completiva AI, egli le ha imputato un
reddito di fr. 524.45 mensili per una capacità lavorativa del 20% e ne ha
stabilito il fabbisogno minimo in fr. 1860.75 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 478.75 [già dedotta
le quota che rientra nel fabbisogno in denaro dei figli T__________ e S__________],
premio della cassa malati fr. 20.80, premio della cassa malati del figlio
T__________ fr. 38.10, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 13.10,
abbonamento “arcobaleno” due zone fr. 60.–). Il fabbisogno in
denaro della figlia S__________, infine, è stato fissato in fr. 1222.25
mensili e adeguato alle fasce d'età, come pure all'eventuale presenza di T__________
nell'economia domestica.
4. L'appellante contesta anzitutto il guadagno del
marito, asserendo che esso non ammonta a fr. 2893.– mensili, bensì
a fr. 4400.– mensili, come ha dichiarato il marito medesimo durante l'istruttoria.
In effetti è vero che durante il suo interrogatorio formale l'attore ha
dichiarato di percepire mensilmente una rendita AI di fr. 1400.– e una
rendita LPP di fr. 3000.– (verbale del 25 settembre 2007, risposta
n. 1). Tale affermazione è chiaramente smentita però dalle risultanze
processuali, da cui risulta che in realtà AO 1 riceve mensilmente una rendita
AI di fr. 1450.– (doc. 18, 5° foglio) e una rendita LPP di fr. 1343.65
(doc. 18, 7° foglio), per complessivi fr. 2793.65 mensili. Su questo punto l'interessata
tenta di prevalersi di un errore manifesto e l'appello denota tutta la sua
inconsistenza.
5. L'appellante
contesta il reddito ipotetico computatole dal Pretore per un grado d'occupazione
del 20%, rilevando di essere sprovvista di formazione professionale e di
doversi occupare della figlia di 5 anni. Essa sostiene inoltre che la rendita
completiva AI non le sarà più versata dal 2008, sicché a quel momento essa non
avrà più entrata alcuna.
a) I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base
dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Pretore (sentenza impugnata,
consid. 4 e 5). Al riguardo basti rammentare che, dovendosi decidere se – e in
che misura – fissare un contributo di mantenimento a norma dell'art. 125 cpv. 1
e 2 CC, occorre distinguere secondo la durata del matrimonio. Nel caso di un'unione
breve (meno di 5 anni), come in concreto, fa stato per il coniuge richiedente
il tenore di vita avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,
pag. 287 n. 05.120). Nella fattispecie tutto quanto la moglie può
pretendere è dunque di essere reintegrata nella situazione economica in cui si
troverebbe se non fosse stata sposata, senza dimenticare – d'altro lato – che la nascita di S__________ ne
limita ormai la potenzialità lucrativa.
b) Ciò
posto, occorre dipartirsi dal principio per cui al proprio fabbisogno minimo
l'interessata deve provvedere anzitutto da sé (DTF 129 III 8 consid. 3.1).
L'entità di un obbligo di mantenimento dipende invero dalle necessità del
coniuge richiedente, ma anche dal grado di autonomia che si può pretendere da
lui per sopperire al proprio “debito mantenimento”, in particolare dalla sua
capacità di intraprendere un'attività professionale o di riprendere un'attività
lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 13 ad art. 125 CC). E di regola il reddito di una parte è quello
effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, questa avrebbe la
ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico
(DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Ciò vale non solo per il
debitore di contributi alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III
65 consid. 4, 130 III 540 consid. 3). Un guadagno ipotetico non va però
determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato,
considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute,
oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con
rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di
penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
c) Fra
i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa del
coniuge richiedente figurano la portata e la durata delle cure ancora dovute ai
figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). Ora, di norma un coniuge con figli può
essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato
avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a
tempo pieno può essergli
imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10
consid. 3c e 432 consid. 5a;
SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è
stato modificato dal nuovo
diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto
2001, consid. 4b pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 145; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii).
d) Nel
caso specifico la figlia S__________ è nata l'11 gennaio 2002, sicché alla
moglie non potrebbe essere imposta – di massima –
un'attività lucrativa, nemmeno a tempo parziale. Ciò presupporrebbe però, con
ogni evidenza, che essa si occupasse personalmente della figlia. In realtà
dagli atti si evince che poco prima della separazione di fatto (marzo del 2003)
essa ha iniziato un'attività lucrativa e anche in seguito ha svolto sporadiche
attività temporanee. Dall'estratto rilasciato della cassa pensione __________
risulta che essa ha lavorato per il ristorante “__________” di __________ dal 1° febbraio al 31 agosto 2003, per il “__________” di __________ dal 1°al 31
gennaio 2004 e per lo snack-bar “__________” di __________ dal 1° febbraio al 20 aprile 2005 (doc. 17; v. anche
risposta del 21 ottobre 2005, pag. 5 a metà). Perché di tale impegno, assunto
nella prospettiva di sovvenire da sé – per quanto possibile – al proprio mantenimento,
come impone l'art. 125 cpv. 1 CC, non si debba tenere conto l'appellante non
spiega. Né essa adduce motivi che l'abbiano indotta a cessare tale attività. In
circostanze simili il computo di un reddito ipotetico è senz'altro giustificato
(analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.170/2004 del 1° luglio 2004
consid. 1.2.3).
e) Quanto
al grado d'occupazione e all'ammontare del reddito stimato dal Pretore (fr.
524.45 mensili), corrispondenti alla media degli stipendi conseguita durante la
separazione, l'appellante non muove contestazioni. Del resto un guadagno del
genere appare alla sua portata, considerata l'età di lei, la formazione
professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del
lavoro (v. DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). L'appellante è nata nel 1969
e consta essere in buona salute. Ancorché non sia provvista di una formazione
professionale specifica, essa ha maturato una certa esperienza nel settore
della ristorazione, comparto nel quale il mercato del lavoro, pur soggetto a
flessioni stagionali, non può dirsi saturo. Tutt'al più l'interessata potrebbe
riscontrare qualche difficoltà dovuta a turni di lavoro in fasce orarie che non
si conciliano appieno con l'affidamento della figlia. È anche vero però che la
libera scelta dell'attività lucrativa trova i suoi limiti nell'esigenza di
sostenere debitamente la famiglia (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3). L'appellante
può quindi essere tenuta a lavorare anche in altri ambiti che non richiedono
una particolare formazione professionale, come ad esempio quello delle pulizie.
E il guadagno di fr. 524.45 netti mensili corrisponde al reddito di un'attività
al 20% che essa potrebbe conseguire come donna di pulizie (salari minimi del
contratto normale di lavoro per il personale domestico in: FU 102/2006 pag.
8391; art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria
alberghiera e della ristorazione in: www.l-gav.ch). Ne discende che su questo
punto l'appello è destinato una volta ancora all'insuccesso.
6. L'appellante
espone un fabbisogno minimo di fr. 3406.70 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con
spese accessorie fr. 1199.–, premio della cassa malati 397.60, premio della
cassa malati per i figli fr. 96.10, spese d'automobile fr. 200.–,
assicurazione dell'economia domestica fr. 20.–, imposte fr. 100.–).
Così facendo, essa ripropone le voci del fabbisogno minimo enunciate in prima
sede, ma non spiega – salvo
quanto si vedrà in appresso –
perché al riguardo l'opinione del Pretore sarebbe censurabile, onde l'irricevibilità
dell'appello per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato
con il cpv. 5). Quanto alle “spese auto”, essa sostiene che le è necessario un
veicolo privato “per accompagnare la figlia all'asilo e per i propri
spostamenti”. La giurisprudenza tuttavia riconosce spese d'automobile nel
fabbisogno minimo di un coniuge solo per scopi professionali o per esercitare il
diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145). Tenuto conto che l'interessata deve
lavorare al 20%, il Pretore ha nondimeno incluso nel fabbisogno minimo di lei
un'indennità di fr. 60.– mensili. In difetto di motivazioni specifiche che
giustifichino di scostarsi dalla giurisprudenza essa non può certo dolersene.
7. Per
l'appellante il fabbisogno minimo del marito (fr. 2717.30 mensili) “è accettato
come esposto, salvo gli importi relativi alla trattenuta UEF e
all'assicurazione domestica, se non sono considerati per parità di trattamento,
alla signora AP 1”. Sul premio dell'assicurazione contro la responsabilità
civile (fr. 13.– mensili) la critica è incomprensibile, giacché la
medesima spesa è stata inserita anche nel fabbisogno minimo dell'appellante.
Sulla trattenuta dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (fr. 100.–
mensili), invece, l'appellante ha ragione, poiché il mantenimento della
famiglia è prioritario rispetto al pagamento di debiti verso terzi (DTF 127 III
292 in alto). All'atto pratico in ogni modo nulla cambia, il Pretore avendo calcolato
per sbaglio il reddito del marito in fr. 2893.65 anziché in fr. 2793.65 mensili
(sopra, consid. 3). Anche togliendo fr. 100.– mensili dal fabbisogno minimo di
lui, quindi, il margine disponibile rimane di fr. 176.35 mensili.
8. Per
quel che riguarda infine il fabbisogno in denaro della figlia S__________, l'appellante
sostiene che esso ammonta a fr. 1260.– mensili, senza avvedersi che il Pretore
si è dipartito dal medesimo importo, salvo adattare il costo dell'alloggio e la
posta per cura e educazione. Perché il calcolo del primo giudice, conforme alla
prassi di questa Camera (RtiD I-2007 pag. 742 consid. 8a e b), non sarebbe
corretto l'appellante non spiega. Anche in proposito l'appello è votato perciò
al rigetto.
Considerandi
II. Sull'appello
di AO 1
9.
L'appellante
sostiene di non dover versare alcun contributo alimentare con l'argomento che,
accertata l'esistenza di un'unione di breve durata, il Pretore avrebbe dovuto
fondarsi sul tenore di vita condotto dalle parti prima del matrimonio. E prima
di sposarsi – egli soggiunge – la moglie viveva di espedienti, in una
situazione economica disastrosa. Anzi, la Commissione tutoria regionale avrebbe
accertato che essa lo avrebbe sostanzialmente condotto alla rovina economica.
Per di più, secondo l'appellante, AP 1 gode di piena capacità lucrativa e può
dunque provvedere autonomamente a sé medesima.
a) Sui
criteri che presiedono alla fissazione di un contributo alimentare sulla scorta
dell'art. 125 CC già si è detto (consid. 5). Che prima del matrimonio
l'interessata non lavorasse e versasse in condizioni economiche precarie è
possibile. L'appellante dimentica però che nel frattempo è nata la figlia S__________
e che quindi la moglie non può più far capo pienamente, ora, alla sua capacità
di reddito per coprire il proprio “debito mantenimento” (sopra, consid. 5c). Correttamente, del resto, il Pretore ha progressivamente aumentato
la potenzialità lucrativa di lei, con il passare del tempo, all'età della
figlia, come prevede la giurisprudenza (sopra, consid. 5). Quanto al fatto poi
che dopo la separazione AP 1 abbia lavorato mediamente al 20% (e non oltre),
l'appellante nulla eccepisce. E con un guadagno di fr. 524.45 netti mensili essa
non è evidentemente in grado di sopperire da sé al proprio fabbisogno minimo di
fr. 1860.75 mensili.
b) Per il resto, nella misura in cui accusa la moglie di averlo finanziariamente
rovinato, l'appellante esterna uno sfogo fors'anche comprensibile, ma senza
rilievo giuridico. Un contributo alimentare può essere eccezionalmente negato o
ridotto, invero, solo ove appaia “manifestamente iniquo” (nell'accezione dell'art. 125 cpv. 3 CC). In concreto non risulta
che AP 1 abbia consapevolmente o – peggio – deliberatamente provocato il
dissesto economico dell'appellante. Consta soltanto che la Commissione tutoria
regionale ha istituito una curatela volontaria in favore di lui perché “dopo la
nascita della figlia S__________ le pretese della moglie sono tali da non
riuscire [sic] in alcun modo a far fronte a tutti gli impegni” (doc. E).
La circostanza che egli non fosse oggettivamente in grado di gestire le entrate
familiari ancora non significa, tuttavia, che con grave negligenza la moglie
abbia provocato la rovina finanziaria della famiglia. Anche su questo punto l'appello si rivela così privo di
consistenza.
10.
Afferma
l'appellante che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 2966.05 mensili,
poiché a torto il Pretore ha trascurato l'onere ipotecario di fr. 248.75
mensili per un mutuo acceso presso la __________ per il mantenimento della
famiglia. Ammesso e non concesso però che tale obbligo
raffiguri un debito coniugale, esistendo esso
fin dal 1997 (dichiarazione di __________ del 27 gennaio 1999 allegata alla
dichiarazione fiscale 1999/ 2000, richiamata), mentre il matrimonio è del 2001,
l'appellante evita di confrontarsi con l'argomentazione del Pretore, secondo
cui il passivo è “un debito verso terzi che va posposto al mantenimento della
famiglia”. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello riesce finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
11.
La
tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli
appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, i
memoriali non essendo stati intimati per osservazioni. Né possono trovare
accoglimento le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle parti. A
prescindere della possibile indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag), in effetti, sin
dall'inizio gli appelli apparivano senza possibilità di successo (art. 14 cpv.
1.
lett. a Lag), tant'è che non sono stati notificati. Delle verosimili
difficoltà finanziarie in cui i richiedenti versano si tiene conto, ad ogni
modo, rinunciando eccezionalmente al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2
CPC).
12.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in
materia civile, ove appena si consideri l'entità dei contributi litigiosi in
questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale appello.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1 è respinta.
4. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
5. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale appello.
6. La
richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 è respinta.
7. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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