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Decisione

11.2007.195

Contributo alimentare dopo il divorzio

28 marzo 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

di AP 1

2. AP

1 dichiara di impugnare,

oltre al dispositivo n. 5 sul contributo alimentare, anche i dispositivi n. 3

(scioglimento del regime matrimoniale), n. 4 (riparto dell'avere di vecchiaia e

indennità sulla base dell'art. 124 CC) e n. 6 (oneri processuali). Al proposito

la dichiarazione di appello non è sorretta però da alcuna motivazione. L'appello disattende così i requisiti dell'art. 309 cpv.

2

lett. f CPC (combinato con il cpv. 5) e su tali

punti va dichiarato irricevibile. Quanto al dispositivo n. 2 (diritto di visita

e curatela educativa), l'appellante si limita dichiarare di non intravedere ragioni

per istituire una curatela, ma non contesta di avere impedito in passato

l'esercizio del diritto di visita (verbale del 25 settembre 2007, pag. 6), né

di avere chiesto che tale diritto avvenisse in presenza di terzi (risposta,

pag. 3). Insufficientemente motivato, anche al riguardo l'appello si rivela

quindi irricevibile.

3. Litigiosi rimangono, in appello, i contributi alimentari per moglie

e figlia. A tal fine il Pretore ha accertato le entrate del marito in

fr. 2893.65 mensili (recte: fr. 2793.65) a fronte di un fabbisogno

minimo di fr. 2717.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1100.–, locazione fr. 1022.–, copertura minima AVS

fr. 37.80, premio della cassa malati fr. 444.50, premio dell'assicurazione

economia domestica fr. 13.–, trattenuta dell'Ufficio esecuzioni e

fallimenti di __________ fr. 100.–). Quanto alla moglie, premesso che nel

2008 essa perderà il diritto alla rendita completiva AI, egli le ha imputato un

reddito di fr. 524.45 mensili per una capacità lavorativa del 20% e ne ha

stabilito il fabbisogno minimo in fr. 1860.75 mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 478.75 [già dedotta

le quota che rientra nel fabbisogno in denaro dei figli T__________ e S__________],

premio della cassa malati fr. 20.80, premio della cassa malati del figlio

T__________ fr. 38.10, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 13.10,

abbonamento “arcobaleno” due zone fr. 60.–). Il fabbisogno in

denaro della figlia S__________, infine, è stato fissato in fr. 1222.25

mensili e adeguato alle fasce d'età, come pure all'eventuale presenza di T__________

nell'economia domestica.

4. L'appellante contesta anzitutto il guadagno del

marito, asserendo che esso non ammonta a fr. 2893.– mensili, bensì

a fr. 4400.– mensili, come ha dichiarato il marito medesimo durante l'istruttoria.

In effetti è vero che durante il suo interrogatorio formale l'attore ha

dichiarato di percepire mensilmente una rendita AI di fr. 1400.– e una

rendita LPP di fr. 3000.– (verbale del 25 settembre 2007, risposta

n. 1). Tale affermazione è chiaramente smentita però dalle risultanze

processuali, da cui risulta che in realtà AO 1 riceve mensilmente una rendita

AI di fr. 1450.– (doc. 18, 5° foglio) e una rendita LPP di fr. 1343.65

(doc. 18, 7° foglio), per complessivi fr. 2793.65 mensili. Su questo punto l'interessata

tenta di prevalersi di un errore manifesto e l'appello denota tutta la sua

inconsistenza.

5. L'appellante

contesta il reddito ipotetico computatole dal Pretore per un grado d'occupazione

del 20%, rilevando di essere sprovvista di formazione professionale e di

doversi occupare della figlia di 5 anni. Essa sostiene inoltre che la rendita

completiva AI non le sarà più versata dal 2008, sicché a quel momento essa non

avrà più entrata alcuna.

a) I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base

dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Pretore (sentenza impugnata,

consid. 4 e 5). Al riguardo basti rammentare che, dovendosi decidere se – e in

che misura – fissare un contributo di mantenimento a norma dell'art. 125 cpv. 1

e 2 CC, occorre distinguere secondo la durata del matrimonio. Nel caso di un'unione

breve (meno di 5 anni), come in concreto, fa stato per il coniuge richiedente

il tenore di vita avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher,

Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,

pag. 287 n. 05.120). Nella fattispecie tutto quanto la moglie può

pretendere è dunque di essere reintegrata nella situazione economica in cui si

troverebbe se non fosse stata sposata, senza dimenticare – d'altro lato – che la nascita di S__________ ne

limita ormai la potenzialità lucrativa.

b) Ciò

posto, occorre dipartirsi dal principio per cui al proprio fabbisogno minimo

l'interessata deve provvedere anzitutto da sé (DTF 129 III 8 consid. 3.1).

L'entità di un obbligo di mantenimento dipende invero dalle necessità del

coniuge richiedente, ma anche dal grado di autonomia che si può pretendere da

lui per sopperire al proprio “debito mantenimento”, in particolare dalla sua

capacità di intraprendere un'attività professionale o di riprendere un'attività

lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 13 ad art. 125 CC). E di regola il reddito di una parte è quello

effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, questa avrebbe la

ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico

(DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Ciò vale non solo per il

debitore di contributi alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III

65 consid. 4, 130 III 540 consid. 3). Un guadagno ipotetico non va però

determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato,

considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute,

oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con

rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di

penalità (DTF 128 III 6 prima frase).

c) Fra

i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa del

coniuge richiedente figurano la portata e la durata delle cure ancora dovute ai

figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). Ora, di norma un coniuge con figli può

essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato

avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a

tempo pieno può essergli

imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10

consid. 3c e 432 consid. 5a;

SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è

stato modificato dal nuovo

diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto

2001, consid. 4b pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 145; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii).

d) Nel

caso specifico la figlia S__________ è nata l'11 gennaio 2002, sicché alla

moglie non potrebbe essere imposta – di massima –

un'attività lucrativa, nemmeno a tempo parziale. Ciò presupporrebbe però, con

ogni evidenza, che essa si occupasse personalmente della figlia. In realtà

dagli atti si evince che poco prima della separazione di fatto (marzo del 2003)

essa ha iniziato un'attività lucrativa e anche in seguito ha svolto sporadiche

attività temporanee. Dall'estratto rilasciato della cassa pensione __________

risulta che essa ha lavorato per il ristorante “__________” di __________ dal 1° febbraio al 31 agosto 2003, per il “__________” di __________ dal 1°al 31

gennaio 2004 e per lo snack-bar “__________” di __________ dal 1° febbraio al 20 aprile 2005 (doc. 17; v. anche

risposta del 21 ottobre 2005, pag. 5 a metà). Perché di tale impegno, assunto

nella prospettiva di sovvenire da sé – per quanto possibile – al proprio mantenimento,

come impone l'art. 125 cpv. 1 CC, non si debba tenere conto l'appellante non

spiega. Né essa adduce motivi che l'abbiano indotta a cessare tale attività. In

circostanze simili il computo di un reddito ipotetico è senz'altro giustificato

(analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.170/2004 del 1° luglio 2004

consid. 1.2.3).

e) Quanto

al grado d'occupazione e all'ammontare del reddito stimato dal Pretore (fr.

524.45 mensili), corrispondenti alla media degli stipendi conseguita durante la

separazione, l'appellante non muove contestazioni. Del resto un guadagno del

genere appare alla sua portata, considerata l'età di lei, la formazione

professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del

lavoro (v. DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). L'appellante è nata nel 1969

e consta essere in buona salute. Ancorché non sia provvista di una formazione

professionale specifica, essa ha maturato una certa esperienza nel settore

della ristorazione, comparto nel quale il mercato del lavoro, pur soggetto a

flessioni stagionali, non può dirsi saturo. Tutt'al più l'interessata potrebbe

riscontrare qualche difficoltà dovuta a turni di lavoro in fasce orarie che non

si conciliano appieno con l'affidamento della figlia. È anche vero però che la

libera scelta dell'attività lucrativa trova i suoi limiti nell'esigenza di

sostenere debitamente la famiglia (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3). L'appellante

può quindi essere tenuta a lavorare anche in altri ambiti che non richiedono

una particolare formazione professionale, come ad esempio quello delle pulizie.

E il guadagno di fr. 524.45 netti mensili corrisponde al reddito di un'attività

al 20% che essa potrebbe conseguire come donna di pulizie (salari minimi del

contratto normale di lavoro per il personale domestico in: FU 102/2006 pag.

8391; art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria

alberghiera e della ristorazione in: www.l-gav.ch). Ne discende che su questo

punto l'appello è destinato una volta ancora all'insuccesso.

6. L'appellante

espone un fabbisogno minimo di fr. 3406.70 mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con

spese accessorie fr. 1199.–, premio della cassa malati 397.60, premio della

cassa malati per i figli fr. 96.10, spese d'automobile fr. 200.–,

assicurazione dell'economia domestica fr. 20.–, imposte fr. 100.–).

Così facendo, essa ripropone le voci del fabbisogno minimo enunciate in prima

sede, ma non spiega – salvo

quanto si vedrà in appresso –

perché al riguardo l'opinione del Pretore sarebbe censurabile, onde l'irricevibilità

dell'appello per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato

con il cpv. 5). Quanto alle “spese auto”, essa sostiene che le è necessario un

veicolo privato “per accompagnare la figlia all'asilo e per i propri

spostamenti”. La giurisprudenza tuttavia riconosce spese d'automobile nel

fabbisogno minimo di un coniuge solo per scopi professionali o per esercitare il

diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145). Tenuto conto che l'interessata deve

lavorare al 20%, il Pretore ha nondimeno incluso nel fabbisogno minimo di lei

un'indennità di fr. 60.– mensili. In difetto di motivazioni specifiche che

giustifichino di scostarsi dalla giurisprudenza essa non può certo dolersene.

7. Per

l'appellante il fabbisogno minimo del marito (fr. 2717.30 mensili) “è accettato

come esposto, salvo gli importi relativi alla trattenuta UEF e

all'assicurazione domestica, se non sono considerati per parità di trattamento,

alla signora AP 1”. Sul premio dell'assicurazione contro la responsabilità

civile (fr. 13.– mensili) la critica è incomprensibile, giacché la

medesima spesa è stata inserita anche nel fabbisogno minimo dell'appellante.

Sulla trattenuta dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (fr. 100.–

mensili), invece, l'appellante ha ragione, poiché il mantenimento della

famiglia è prioritario rispetto al pagamento di debiti verso terzi (DTF 127 III

292 in alto). All'atto pratico in ogni modo nulla cambia, il Pretore avendo calcolato

per sbaglio il reddito del marito in fr. 2893.65 anziché in fr. 2793.65 mensili

(sopra, consid. 3). Anche togliendo fr. 100.– mensili dal fabbisogno minimo di

lui, quindi, il margine disponibile rimane di fr. 176.35 mensili.

8. Per

quel che riguarda infine il fabbisogno in denaro della figlia S__________, l'appellante

sostiene che esso ammonta a fr. 1260.– mensili, senza avvedersi che il Pretore

si è dipartito dal medesimo importo, salvo adattare il costo dell'alloggio e la

posta per cura e educazione. Perché il calcolo del primo giudice, conforme alla

prassi di questa Camera (RtiD I-2007 pag. 742 consid. 8a e b), non sarebbe

corretto l'appellante non spiega. Anche in proposito l'appello è votato perciò

al rigetto.

Considerandi

II. Sull'appello

di AO 1

9.

L'appellante

sostiene di non dover versare alcun contributo alimentare con l'argomento che,

accertata l'esistenza di un'unione di breve durata, il Pretore avrebbe dovuto

fondarsi sul tenore di vita condotto dalle parti prima del matrimonio. E prima

di sposarsi – egli soggiunge – la moglie viveva di espedienti, in una

situazione economica disastrosa. Anzi, la Commissione tutoria regionale avrebbe

accertato che essa lo avrebbe sostanzialmente condotto alla rovina economica.

Per di più, secondo l'appellante, AP 1 gode di piena capacità lucrativa e può

dunque provvedere autonomamente a sé medesima.

a) Sui

criteri che presiedono alla fissazione di un contributo alimentare sulla scorta

dell'art. 125 CC già si è detto (consid. 5). Che prima del matrimonio

l'interessata non lavorasse e versasse in condizioni economiche precarie è

possibile. L'appellante dimentica però che nel frattempo è nata la figlia S__________

e che quindi la moglie non può più far capo pienamente, ora, alla sua capacità

di reddito per coprire il proprio “debito mantenimento” (sopra, consid. 5c). Correttamente, del resto, il Pretore ha progressivamente aumentato

la potenzialità lucrativa di lei, con il passare del tempo, all'età della

figlia, come prevede la giurisprudenza (sopra, consid. 5). Quanto al fatto poi

che dopo la separazione AP 1 abbia lavorato mediamente al 20% (e non oltre),

l'appellante nulla eccepisce. E con un guadagno di fr. 524.45 netti mensili essa

non è evidentemente in grado di sopperire da sé al proprio fabbisogno minimo di

fr. 1860.75 mensili.

b) Per il resto, nella misura in cui accusa la moglie di averlo finanziariamente

rovinato, l'appellante esterna uno sfogo fors'anche comprensibile, ma senza

rilievo giuridico. Un contributo alimentare può essere eccezionalmente negato o

ridotto, invero, solo ove appaia “manifestamente iniquo” (nell'accezione dell'art. 125 cpv. 3 CC). In concreto non risulta

che AP 1 abbia consapevolmente o – peggio – deliberatamente provocato il

dissesto economico dell'appellante. Consta soltanto che la Commissione tutoria

regionale ha istituito una curatela volontaria in favore di lui perché “dopo la

nascita della figlia S__________ le pretese della moglie sono tali da non

riuscire [sic] in alcun modo a far fronte a tutti gli impegni” (doc. E).

La circostanza che egli non fosse oggettivamente in grado di gestire le entrate

familiari ancora non significa, tuttavia, che con grave negligenza la moglie

abbia provocato la rovina finanziaria della famiglia. Anche su questo punto l'appello si rivela così privo di

consistenza.

10.

Afferma

l'appellante che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 2966.05 mensili,

poiché a torto il Pretore ha trascurato l'onere ipotecario di fr. 248.75

mensili per un mutuo acceso presso la __________ per il mantenimento della

famiglia. Ammes­so e non concesso però che tale obbligo

raffiguri un debito coniu­gale, esistendo esso

fin dal 1997 (dichiarazione di __________ del 27 gennaio 1999 allegata alla

dichiarazione fiscale 1999/ 2000, richiamata), mentre il matrimonio è del 2001,

l'appellante evita di confrontarsi con l'argomentazione del Pretore, secondo

cui il passivo è “un debito verso terzi che va posposto al mantenimento della

famiglia”. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello riesce finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

11.

La

tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli

appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, i

memoriali non essendo stati intimati per osservazioni. Né possono trovare

accoglimento le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle parti. A

prescindere della possibile indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag), in effetti, sin

dall'inizio gli appelli apparivano senza possibilità di successo (art. 14 cpv.

1.

lett. a Lag), tant'è che non sono stati notificati. Delle verosimili

difficoltà finanziarie in cui i richiedenti versano si tiene conto, ad ogni

modo, rinunciando eccezionalmente al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2

CPC).

12.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in

materia civile, ove appena si consideri l'entità dei contributi litigiosi in

questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale appello.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1 è respinta.

4. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

5. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale appello.

6. La

richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 è respinta.

7. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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