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Decisione

11.2007.22

Curatela amministrativa a protezione di beni del figlio

23 febbraio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi della curatelata,

– di presentare alla

Commissione tutoria regionale entro 30 giorni l'inventario dei beni della

curatelata,

– di presentare alla

Commissione tutoria regionale i rendiconti finanziari annuali e

– di chiedere se necessario

i consensi previsti dagli art. 421 e 422 CC.

C. Contro

la decisione predetta AP 1 è insorta all'Autorità di vigilanza sulle tutele,

chiedendo di annullare la curatela amministrativa in

favore della figlia. Nelle sue osservazioni dell'11 dicembre 2006 il curatore

educativo ha proposto di respingere il ricorso. Identica conclusione ha

formulato la Commissione tutoria regionale il 19 dicembre successivo. Sentita

dall'Autorità di vigilanza il 23 gennaio 2007, S__________ ha dichiarato di non

opporsi alla nomina di un curatore amministrativo. L'Autorità di vigilanza ha

statuito il 26 gennaio 2007, respingendo il ricorso. La tassa di giustizia e le

spese di fr. 100.– complessivi sono state poste a carico di AP 1. A un

eventuale appello è stato tolto effetto sospensivo.

D. Il 2

febbraio 2007 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza davanti

a questa Camera per ottenere che, restituito al suo appello effetto sospensivo,

il giudizio impugnato sia riformato nel senso di annullare la curatela

amministrativa in favore della figlia. L'appello non ha formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese

quelle che disciplinano le misure a protezione della sostanza del figlio (art.

324.

segg. CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera

(art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria

degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a

CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo

l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 325 cpv. 3 CC “se v'è da

temere che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all'uso o

liberate non saranno impiegati conformemente alla destinazione, l'autorità tutoria

può (…) affidarne l'amministrazione a un curatore”. Tale misura “a

protezione della sostanza del figlio” si giustifica ove provvedimenti meno incisivi – come le istruzioni

ai genitori dell'art. 324 cpv. 2 CC o l'obbligo di consegnare rendiconti e rapporti

dell'art. 318 cpv. 3 CC – appaiano insufficienti (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 16 ad art. 325). Nulla osta, per converso, a che una misura come

quella in rassegna sia combinata con una misura a protezione del figlio in

senso stretto (art. 307 segg. CC). Ove risulti idoneo alla funzione, di

conseguenza, un curatore educativo (art. 308 CC) può essere designato anche in qualità di curatore

amministrativo (Hegnauer, Grundriss des Kindes­rechts, 5ª edizione, pag. 237 n. 28.26 in fine).

3.

Nella

fattispecie l'Autorità di vigilanza ha motivato l'istituzione della curatela

amministrativa con il fatto che i genitori di S__________ non hanno mai pagato

la retta del foyer in cui la figlia risiede dal giugno del 2004 e disattendono

con pervicacia i loro obblighi di mantenimento, tant'è che fino al luglio del

2006.

lo Stato del Cantone Ticino ha dovuto anticipare a terzi ben fr. 84 907.60 (decisione

impugnata, consid. 3 e 4). Ora, che __________ e AP 1 siano morosi

nell'adempimento dei loro obblighi alimentari verso la figlia non fa dubbio. La

nomina di un curatore amministrativo giusta l'art. 325 CC è tuttavia un provvedimento

a tutela degli averi del minorenne e non – come sembra credere l'Autorità di

vigilanza – una misura applicabile a genitori dimentichi dei loro doveri di

mantenimento né, tanto meno, una disposizione a tutela di creditori che rimangano

insoddisfatti. Del resto il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare al

Cantone Ticino, proprio su ricorso di __________ e AP 1, che solo il giudice

civile può condannare un genitore a versare somme di denaro per il sostentamento

dei figli (sentenza 5P.386/2000 del 27 novembre 2000, consid. 3). Qualora eroghi

anticipi a tal fine, l'ente pubblico è surrogato nei diritti del minorenne

(art. 289 cpv. 2 CC), ma per costringere i genitori al rimborso deve rivolgersi

anch'esso al giudice civile. Ciò esclude che l'autorità amministrativa possa

far capo a strumenti che tutelano gli averi del figlio – come la curatela

amministrativa – per agevolare fornitori di prestazioni in favore del minorenne,

consentendo loro di eludere la giurisdizione civile nel ricuperare il credito

presso i genitori. Su questo punto la decisione impugnata non può essere

condivisa e non resiste dunque alla critica.

4.

Il

secondo motivo addotto dall'Autorità di vigilanza a sostegno del provvedimento

litigioso si riconduce alla circostanza che la ricorrente incassa dal marzo del

2002.

una rendita completiva di invalidità per la figlia (fr. 430.– mensili,

diventati nel frattempo fr. 442.–: act. 14), senza riversarla a

quest'ultima. Inoltre __________ è stato condannato dal Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6, a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili

per S__________ nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, denaro che

però non viene destinato al mantenimento della figlia (decisione impugnata,

consid. 5 e 6). Quest'ultima argomentazione è una volta ancora inconsistente. Il

giudizio del Pretore cui allude l'Autorità di vigilanza è dell'11 dicembre 2006

e contro di esso __________ ha introdotto appello, che è stato dichiarato

irricevibile da questa Camera con sentenza del 15 gennaio 2007 (inc.

11.2006

). Finora il padre di S__________ non risulta quindi avere versato alcunché

e non si vede come l'Autorità di vigilanza possa affermare che il contributo

alimentare sia distratto dalla sua finalità. Nemmeno al proposito la decisione

impugnata può dunque sorreggere validamente la nomina di un curatore amministrativo.

5.

Rimane

da esaminare la motivazione che l'Autorità di vigilanza àncora alla rendita

completiva di invalidità per la figlia, prestazione che l'appellante non nega

di riscuotere dal marzo del 2002. Ora, dagli atti risulta che con quel denaro

l'appellante finanzia effettivamente, per la figlia, il premio della cassa

malati, la carta prepagata del telefonino (fr. 30.– mensili), lo spillatico di

fr. 10.– settimanali, il costo del parrucchiere e quello dell'abbigliamento,

come pure le spese mediche non coperte dalla cassa malati (audizione di S__________

da parte dell'Autorità di vigilanza: verbale del 23 gennaio 2007, allegato

all'appello, ma inspiegabilmente non rubricato agli atti; memoriale, pag. 5 in

basso). Il fatto è che già a prima vista tali spese non risultano assorbire interamente

la rendita completiva, né gli atti accreditano un'ipotesi del genere, né l'appellante

prospetta una simile tesi. Dal marzo del 2002 a oggi, pertanto, la rimanenza

dovrebbe trovarsi depositata in favore della figlia. In realtà la stessa appellante

sottolinea che “la sostanza di

nostra figlia è zero franchi”

(memoriale, pag. 2 a metà). Ciò significa che con ogni verosimiglianza parte

della rendita com­pletiva in favore della figlia viene usata anche per esigenze

dell'economia domestica. Se non che, tale destinazione è contraria alla legge,

l'art. 319 cpv. 1 CC consentendo ai genitori di devolvere ai bisogni

dell'economia domestica unicamente i redditi della sostanza del figlio,

e per di più solo in casi particolari. Ne segue che in concreto redditi della

figlia vengono consumati in modo parzialmente difforme dalla loro destinazione.

6.

Da

una lettera del 23 gennaio 2007 che l'interessata unisce all'appello si desume

invero che, su richiesta del curatore educativo, l'Istituto delle assicurazioni

sociali ha deciso di versare d'ora in poi la rendita completiva d'invalidità per

la figlia non più a AP 1, bensì al curatore stesso (cifra 10006 delle direttive

sulle rendite, fondata sull'art. 20 LPGA, applicabile al caso in cui il destinatario

della rendita non provveda al mantenimento dei figli). In circostanze siffatte la

designazione di un curatore amministrativo potrebbe anche sembrare superflua,

non sussistendo più il rischio che la prestazione assicurativa sia distratta

dalla sua legittima finalità. L'impressione è tuttavia fallace, giacché un

curatore educativo non può gestire beni del figlio se non è nominato curatore

amministrativo giusta l'art. 325 CC (Hegnauer,

op. cit., pag. 237 n. 28.26 in fine). Il solo fatto che l'appellante non possa

più disporre della rendita ancora non basta, dunque, perché l'importo sia

devoluto allo scopo cui è destinato.

7.

Obietta

l'appellante che prima di adottare un provvedimento gravoso come quello di una

curatela amministrativa la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto far

capo a misure meno incisive. L'asserto, su cui l'Autorità di vigilanza ha

sorvolato, è pertinente dal profilo giuridico (sopra, consid. 2), ma infondato

nella fattispecie. Disposizioni più blande della curatela amministrativa sono –

come detto – le istruzioni che l'autorità tutoria impartisce ai genitori (art.

324.

cpv. 2 CC) o l'obbligo imposto ai genitori di consegnare rendiconti e

rapporti (art. 318 cpv. 3 CC). Nemmeno l'appellante si dichiara disposta

tuttavia ad accettare le indicazio­ni dell'autorità tutoria sul modo in cui

adoperare la rendita completiva per la figlia. Anzi, essa persiste nell'affermare

– in sintesi – che non pagherà né la retta del foyer né gli anticipi alimentari

stanziati dal Cantone finché non sarà stata condannata dal giudice civile

(memoriale, pag. 3 seg.). Quanto a eventuali rendiconti e rapporti, essi

presuppongono manifestamente che il genitore sia disposto almeno a seguire le direttive

dell'autorità tutoria circa l'impiego dei beni, disponibilità che come si è

appena visto fa palese difetto.

8.

L'appellante

paventa il rischio che con il denaro della rendita in favore della figlia il

curatore amministrativo paghi cifre troppo

elevate

(perché non fissate dal giudice civile), se non veri e propri indebiti. Il

timore non ha ragion d'essere per almeno due ragioni. Intanto perché –

contrariamente a quando crede l'interessata – i debiti per il mantenimento della

figlia non vanno pagati solo quando si è condannati dal giudice civile, ma già

quando scadono, salvo che il loro ammontare sia contestato (ciò che non risulta

nella fattispecie). Inoltre perché, dovesse sbagliare colpo­samente, il

curatore amministrativo risponderà del danno a norma degli art. 426 a 430 CC

combinati con gli art. 454 e 455 CC.

9.

Ne

segue che, seppure per giustificazioni sostanzialmente diverse da quelle

addotte dall'Autorità di vigilanza nella decisione impugnata, l'appello in

esame si rivela votato all'insuccesso. L'ema­nazione del presente giudizio

rende inoltre senza oggetto l'istanza volta alla restituzione dell'effetto

sospensivo all'appello. Quanto agli oneri del sindacato odierno, essi

seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma date le particolarità del

caso, le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui l'appellante versa

e la circostanza ch'essa sia sprovvista di un patrocinatore si giustifica –

eccezionalmente – di rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– Commissione tutoria regionale 7, ;

– .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta

giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per

i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di

carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100

cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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