11.2007.22
Curatela amministrativa a protezione di beni del figlio
23 febbraio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2007.22
Data decisione, Autorità:
23.02.2007, ICCA
Titolo:
Curatela amministrativa a protezione di beni del figlio
CURATELA VERSO IL FIGLIO
CURATORE PER AMMINISTRAZIONI PATRIMONIALI
art. 325 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2007.22
Lugano,
23 febbraio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 125.1995/R.107.2006 (protezione della
sostanza del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione
tutoria regionale 7,
riguardo alla designazione di un curatore
amministrativo nella persona di
__________ __________
in favore della figlia S (1991);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
26 gennaio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1968) e AP 1 (1972) si sono sposati il 12 marzo 1991.
Dal matrimonio è nata S__________, il 3 settembre successivo. Con decisione del
22 febbraio 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha privato i coniugi
della custodia parentale, disponendo il collocamento della figlia presso una
famiglia a __________, e il 26 giugno 1996 ha provvisto la bambina di un
curatore educativo (art. 308 cpv. 1 CC). Con decisione del 10 maggio 2002 la
Commissione tutoria regionale 7 ha poi confermato la privazione della custodia
parentale e l'affidamento di S__________ alla famiglia di __________ fino al 30
giugno 2004. Il 22 giugno 2004 la Commissione tutoria ha ribadito una volta
ancora la privazione della custodia parentale, ma ha collocato la ragazza in
internato nel foyer “__________” a __________, la famiglia affidataria essendosi trasferita nella
Svizzera tedesca.
B. Con
decisione del 28 novembre 2006 la Commissione tutoria regionale 7, accertato che
AP 1 percepisce, oltre a una mezza rendita di invalidità per sé, una rendita
completiva per la figlia di fr. 430.– mensili senza avere mai pagato la
retta del foyer, ha istituito in favore di S__________ una curatela
amministrativa fino alla maggiore età, incaricando il curatore educativo CO 2:
– di amministrare i beni e
Fatti
i redditi della curatelata,
– di presentare alla
Commissione tutoria regionale entro 30 giorni l'inventario dei beni della
curatelata,
– di presentare alla
Commissione tutoria regionale i rendiconti finanziari annuali e
– di chiedere se necessario
i consensi previsti dagli art. 421 e 422 CC.
C. Contro
la decisione predetta AP 1 è insorta all'Autorità di vigilanza sulle tutele,
chiedendo di annullare la curatela amministrativa in
favore della figlia. Nelle sue osservazioni dell'11 dicembre 2006 il curatore
educativo ha proposto di respingere il ricorso. Identica conclusione ha
formulato la Commissione tutoria regionale il 19 dicembre successivo. Sentita
dall'Autorità di vigilanza il 23 gennaio 2007, S__________ ha dichiarato di non
opporsi alla nomina di un curatore amministrativo. L'Autorità di vigilanza ha
statuito il 26 gennaio 2007, respingendo il ricorso. La tassa di giustizia e le
spese di fr. 100.– complessivi sono state poste a carico di AP 1. A un
eventuale appello è stato tolto effetto sospensivo.
D. Il 2
febbraio 2007 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza davanti
a questa Camera per ottenere che, restituito al suo appello effetto sospensivo,
il giudizio impugnato sia riformato nel senso di annullare la curatela
amministrativa in favore della figlia. L'appello non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese
quelle che disciplinano le misure a protezione della sostanza del figlio (art.
324.
segg. CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera
(art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a
CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo
l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 325 cpv. 3 CC “se v'è da
temere che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all'uso o
liberate non saranno impiegati conformemente alla destinazione, l'autorità tutoria
può (…) affidarne l'amministrazione a un curatore”. Tale misura “a
protezione della sostanza del figlio” si giustifica ove provvedimenti meno incisivi – come le istruzioni
ai genitori dell'art. 324 cpv. 2 CC o l'obbligo di consegnare rendiconti e rapporti
dell'art. 318 cpv. 3 CC – appaiano insufficienti (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 16 ad art. 325). Nulla osta, per converso, a che una misura come
quella in rassegna sia combinata con una misura a protezione del figlio in
senso stretto (art. 307 segg. CC). Ove risulti idoneo alla funzione, di
conseguenza, un curatore educativo (art. 308 CC) può essere designato anche in qualità di curatore
amministrativo (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 237 n. 28.26 in fine).
3.
Nella
fattispecie l'Autorità di vigilanza ha motivato l'istituzione della curatela
amministrativa con il fatto che i genitori di S__________ non hanno mai pagato
la retta del foyer in cui la figlia risiede dal giugno del 2004 e disattendono
con pervicacia i loro obblighi di mantenimento, tant'è che fino al luglio del
2006.
lo Stato del Cantone Ticino ha dovuto anticipare a terzi ben fr. 84 907.60 (decisione
impugnata, consid. 3 e 4). Ora, che __________ e AP 1 siano morosi
nell'adempimento dei loro obblighi alimentari verso la figlia non fa dubbio. La
nomina di un curatore amministrativo giusta l'art. 325 CC è tuttavia un provvedimento
a tutela degli averi del minorenne e non – come sembra credere l'Autorità di
vigilanza – una misura applicabile a genitori dimentichi dei loro doveri di
mantenimento né, tanto meno, una disposizione a tutela di creditori che rimangano
insoddisfatti. Del resto il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare al
Cantone Ticino, proprio su ricorso di __________ e AP 1, che solo il giudice
civile può condannare un genitore a versare somme di denaro per il sostentamento
dei figli (sentenza 5P.386/2000 del 27 novembre 2000, consid. 3). Qualora eroghi
anticipi a tal fine, l'ente pubblico è surrogato nei diritti del minorenne
(art. 289 cpv. 2 CC), ma per costringere i genitori al rimborso deve rivolgersi
anch'esso al giudice civile. Ciò esclude che l'autorità amministrativa possa
far capo a strumenti che tutelano gli averi del figlio – come la curatela
amministrativa – per agevolare fornitori di prestazioni in favore del minorenne,
consentendo loro di eludere la giurisdizione civile nel ricuperare il credito
presso i genitori. Su questo punto la decisione impugnata non può essere
condivisa e non resiste dunque alla critica.
4.
Il
secondo motivo addotto dall'Autorità di vigilanza a sostegno del provvedimento
litigioso si riconduce alla circostanza che la ricorrente incassa dal marzo del
2002.
una rendita completiva di invalidità per la figlia (fr. 430.– mensili,
diventati nel frattempo fr. 442.–: act. 14), senza riversarla a
quest'ultima. Inoltre __________ è stato condannato dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili
per S__________ nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, denaro che
però non viene destinato al mantenimento della figlia (decisione impugnata,
consid. 5 e 6). Quest'ultima argomentazione è una volta ancora inconsistente. Il
giudizio del Pretore cui allude l'Autorità di vigilanza è dell'11 dicembre 2006
e contro di esso __________ ha introdotto appello, che è stato dichiarato
irricevibile da questa Camera con sentenza del 15 gennaio 2007 (inc.
11.2006
). Finora il padre di S__________ non risulta quindi avere versato alcunché
e non si vede come l'Autorità di vigilanza possa affermare che il contributo
alimentare sia distratto dalla sua finalità. Nemmeno al proposito la decisione
impugnata può dunque sorreggere validamente la nomina di un curatore amministrativo.
5.
Rimane
da esaminare la motivazione che l'Autorità di vigilanza àncora alla rendita
completiva di invalidità per la figlia, prestazione che l'appellante non nega
di riscuotere dal marzo del 2002. Ora, dagli atti risulta che con quel denaro
l'appellante finanzia effettivamente, per la figlia, il premio della cassa
malati, la carta prepagata del telefonino (fr. 30.– mensili), lo spillatico di
fr. 10.– settimanali, il costo del parrucchiere e quello dell'abbigliamento,
come pure le spese mediche non coperte dalla cassa malati (audizione di S__________
da parte dell'Autorità di vigilanza: verbale del 23 gennaio 2007, allegato
all'appello, ma inspiegabilmente non rubricato agli atti; memoriale, pag. 5 in
basso). Il fatto è che già a prima vista tali spese non risultano assorbire interamente
la rendita completiva, né gli atti accreditano un'ipotesi del genere, né l'appellante
prospetta una simile tesi. Dal marzo del 2002 a oggi, pertanto, la rimanenza
dovrebbe trovarsi depositata in favore della figlia. In realtà la stessa appellante
sottolinea che “la sostanza di
nostra figlia è zero franchi”
(memoriale, pag. 2 a metà). Ciò significa che con ogni verosimiglianza parte
della rendita completiva in favore della figlia viene usata anche per esigenze
dell'economia domestica. Se non che, tale destinazione è contraria alla legge,
l'art. 319 cpv. 1 CC consentendo ai genitori di devolvere ai bisogni
dell'economia domestica unicamente i redditi della sostanza del figlio,
e per di più solo in casi particolari. Ne segue che in concreto redditi della
figlia vengono consumati in modo parzialmente difforme dalla loro destinazione.
6.
Da
una lettera del 23 gennaio 2007 che l'interessata unisce all'appello si desume
invero che, su richiesta del curatore educativo, l'Istituto delle assicurazioni
sociali ha deciso di versare d'ora in poi la rendita completiva d'invalidità per
la figlia non più a AP 1, bensì al curatore stesso (cifra 10006 delle direttive
sulle rendite, fondata sull'art. 20 LPGA, applicabile al caso in cui il destinatario
della rendita non provveda al mantenimento dei figli). In circostanze siffatte la
designazione di un curatore amministrativo potrebbe anche sembrare superflua,
non sussistendo più il rischio che la prestazione assicurativa sia distratta
dalla sua legittima finalità. L'impressione è tuttavia fallace, giacché un
curatore educativo non può gestire beni del figlio se non è nominato curatore
amministrativo giusta l'art. 325 CC (Hegnauer,
op. cit., pag. 237 n. 28.26 in fine). Il solo fatto che l'appellante non possa
più disporre della rendita ancora non basta, dunque, perché l'importo sia
devoluto allo scopo cui è destinato.
7.
Obietta
l'appellante che prima di adottare un provvedimento gravoso come quello di una
curatela amministrativa la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto far
capo a misure meno incisive. L'asserto, su cui l'Autorità di vigilanza ha
sorvolato, è pertinente dal profilo giuridico (sopra, consid. 2), ma infondato
nella fattispecie. Disposizioni più blande della curatela amministrativa sono –
come detto – le istruzioni che l'autorità tutoria impartisce ai genitori (art.
324.
cpv. 2 CC) o l'obbligo imposto ai genitori di consegnare rendiconti e
rapporti (art. 318 cpv. 3 CC). Nemmeno l'appellante si dichiara disposta
tuttavia ad accettare le indicazioni dell'autorità tutoria sul modo in cui
adoperare la rendita completiva per la figlia. Anzi, essa persiste nell'affermare
– in sintesi – che non pagherà né la retta del foyer né gli anticipi alimentari
stanziati dal Cantone finché non sarà stata condannata dal giudice civile
(memoriale, pag. 3 seg.). Quanto a eventuali rendiconti e rapporti, essi
presuppongono manifestamente che il genitore sia disposto almeno a seguire le direttive
dell'autorità tutoria circa l'impiego dei beni, disponibilità che come si è
appena visto fa palese difetto.
8.
L'appellante
paventa il rischio che con il denaro della rendita in favore della figlia il
curatore amministrativo paghi cifre troppo
elevate
(perché non fissate dal giudice civile), se non veri e propri indebiti. Il
timore non ha ragion d'essere per almeno due ragioni. Intanto perché –
contrariamente a quando crede l'interessata – i debiti per il mantenimento della
figlia non vanno pagati solo quando si è condannati dal giudice civile, ma già
quando scadono, salvo che il loro ammontare sia contestato (ciò che non risulta
nella fattispecie). Inoltre perché, dovesse sbagliare colposamente, il
curatore amministrativo risponderà del danno a norma degli art. 426 a 430 CC
combinati con gli art. 454 e 455 CC.
9.
Ne
segue che, seppure per giustificazioni sostanzialmente diverse da quelle
addotte dall'Autorità di vigilanza nella decisione impugnata, l'appello in
esame si rivela votato all'insuccesso. L'emanazione del presente giudizio
rende inoltre senza oggetto l'istanza volta alla restituzione dell'effetto
sospensivo all'appello. Quanto agli oneri del sindacato odierno, essi
seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma date le particolarità del
caso, le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui l'appellante versa
e la circostanza ch'essa sia sprovvista di un patrocinatore si giustifica –
eccezionalmente – di rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– Commissione tutoria regionale 7, ;
– .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta
giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per
i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100
cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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