11.2007.24
Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per moglie e figli
2 dicembre 2008Italiano27 min
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Numero d'incarto:
11.2007.24
Data decisione, Autorità:
02.12.2008, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per moglie e figli
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 CC
Incarto n.
11.2007.24
Lugano
2 dicembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Ermotti e Pellegrini
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.366
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 21 dicembre 2005 da
AA 1,
(patrocinata
dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'
PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 13 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 febbraio
2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 15 marzo 2007 presentato da AA 1
contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1968) e AA 1 (1970) si sono sposati a __________ l'11
maggio 1996. Dal matrimonio sono na- ti A__________ (21 settembre 1996) e S__________
(17 novembre 2000). Il marito è titolare della ditta individuale __________ e
amministratore unico della __________, entrambe con sede a __________ e attive
nel campo dell'ortopedia. La moglie ha cessato ogni attività lucrativa e di
collaborazione con il lavoro del marito dopo la nascita del secondo figlio. I
coniugi vivono separati dal mese di agosto 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione
familiare di __________ (particella n. 1235 appartenente ai coniugi in ragione
di metà ciascuno).
B. Il
21 dicembre 2005 AA 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare
– l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli (riservato il
diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 10 923.60 mensili
per sé, uno di fr. 1300.– mensili per A__________ e uno di fr. 1340.– mensili
per S__________ (assegni familiari compresi) dal 1° gennaio 2006, il versamento
di un contributo di complessivi fr. 10 063.60 per il mese di dicembre 2005, e l'assunzione
da parte del marito dell'intero carico fiscale dei coniugi. Statuendo senza
contraddittorio il 28 dicembre successivo, il Pretore supplente ha autorizzato
Fatti
i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha
affidato A__________ e S__________ a lei medesima, ha regolato il diritto di
visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare
per moglie e figli di complessivi fr. 9000.– mensili.
C. All'udienza
del 30 marzo 2006, indetta per la discussione dell'istanza e dell'assetto
cautelare, AP 1 ha sostanzialmente proposto di respingere le richieste della moglie,
segnatamente quella sui contributi alimentari. Esperita l'istruttoria e sentiti
i figli, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale limitandosi a
introdurre conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 gennaio 2007 AA 1 ha confermato
le sue domande salvo aumentare a fr. 13 685.37 mensili il contributo alimentare
per sé, a fr. 1856.60 mensili quello per A__________ e a fr. 1513.97 mensili
quello per S__________, postulare la nomina di un curatore educativo per i
figli e la pronuncia della separazione dei beni dal 10 gennaio 2006. Nel
suo allegato dell'11 gennaio 2007 AP 1 ha offerto un contributo alimentare per
la moglie di fr. 3100.– mensili (ridotto a fr. 1500.– mensili dal 10° al 16° compleanno
di S__________, e soppresso in seguito) e uno di fr. 1245.– mensili per ogni figlio,
proponendo altresì la vendita dell'abitazione coniugale a terzi.
D. Statuendo
con sentenza del 6 febbraio 2007, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato i figli
a quest'ultima, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha istituito una
curatela educativa intesa ad assicurarne il corretto e regolare esercizio,
vigilando pure le relazioni personali tra padre e figli, ha obbligato AP 1 a versare
dal 1° gennaio 2006 un contributo alimentare, non indicizzato, di fr. 11 077.– mensili
per la moglie, di fr. 1870.– mensili per A__________ e di fr. 1640.–
mensili per S__________ (assegni familiari non compresi), pronunciando altresì la
separazione dei beni dal 10 gennaio 2006. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 600.–, sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per
il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte
fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 13 febbraio 2007
in cui chiede di ridurre il contributo alimentare per la moglie a
fr. 3600.– mensili, quello per A__________ a fr. 1491.– mensili fino
al 31 dicembre 2006 e a fr. 1501.– mensili dopo di allora, quello per S__________
a fr. 1200.– mensili fino al 30 novembre 2006, a fr. 1350.– per il
mese di dicembre 2006 e a fr. 1360.– mensili dopo di allora. Nelle sue
osservazioni del 15 marzo 2007 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello
adesivo insta perché il contributo alimentare per sé sia fissato in
fr. 13 677.50 mensili. Con osservazioni del 18 aprile 2007 AP 1
conclude per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della
quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432
consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni
(art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivi, sotto questo profilo, l'appello principale e
quello adesivo sono dunque ricevibili.
2.
I documenti trasmessi da AP 1 il 4 ottobre 2007 (“Analisi costi e
ricavi” della ditta individuale per il periodo gennaio – agosto 2007;
evoluzione dei conti bancari e del conto corrente postale per il medesimo
periodo) e il 10 aprile 2008 (dichiarazione d'imposta 2006), sono irricevibili.
Nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non sono ammissibili nuovi
argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD
I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato
(in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice
ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione
(nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si
ravvisano nella fattispecie, già per la circostanza che i nuovi documenti non
gioverebbero al contributo alimentare per i figli. La sentenza va emanata
pertanto sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal Pretore.
3.
Litigiosi rimangono, in appello, i contributi alimentari per la moglie
e i figli. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 27 044.– mensili
netti a fronte di un fabbisogno minimo stimato di fr. 9755.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione
e spese accessorie fr. 1700.–, premio cassa malati fr. 385.–, spese
automobile fr. 800.–, assicurazioni e spese varie fr. 500.–, onere
fiscale stimato fr. 4000.–, presumibile onere per la nascita del terzo figlio
fr. 1270.–). Per quel che è della moglie, senza reddito,
il Pretore ne ha stabilito
il fabbisogno minimo in fr. 8375.– mensili arrotondati
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
fr. 1250.–, onere di alloggio fr. 1159.– [già dedotta la quota
compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 479.40,
franchigia fr. 125.–, assicurazione mobilia e RC privata fr. 100.–, protezione
giuridica fr. 10.24, assicurazione sulla vita fr. 101.39, spese automobile
fr. 1174.69, oneri diversi fr. 306.98, ammortamento fr. 1250.–, imposte
stimate fr. 2416.66). Il fabbisogno in denaro di A__________, infine, è stato
stabilito in fr. 1870.– mensili arrotondati e quello di S__________ in fr. 1640.–
mensili arrotondati (oltre agli assegni familiari). Constatata un'eccedenza di fr. 5404.–
mensili, il Pretore ha obbligato il convenuto a stanziare, dal 1° gennaio 2006,
contributi alimentari non indicizzati di fr. 11 077.– mensili per la
moglie, fr. 1870.– mensili per A__________ e fr. 1640.– mensili per S__________,
assegni familiari non compresi.
I. Sull'appello
principale
4.
L'appellante contesta il metodo adottato dal Pretore per la definizione
dei contributi alimentari, facendo valere che in presenza di redditi elevati –
come in concreto – si impone una deroga al principio del calcolo delle
eccedenze. Sostiene che il tenore di vita della famiglia appare modesto,
essendole destinato un importo mensile non superiore a fr. 6000.–, mentre l'utile
aziendale – reinvestito – è servito in particolare per far crescere la ditta e
finanziare – unitamente ai suoi risparmi – l'abitazione coniugale. L'istante
oppone, da parte sua, che nulla di concreto traspare dagli atti circa un
impiego del reddito che non sia volto al mantenimento della famiglia, o che
attesti un basso tenore di vita.
a) Ove
sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno
dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce
i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1
CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione
dei contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune,
ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”.
Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da
questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i
fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD
I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii).
b) Il
metodo appena citato non deve condurre – evidentemente – a una ridistribuzione
del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso
non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i
coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma
ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio. Inoltre
il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – per principio –
dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune.
Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come
ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente
parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo
raggiunta o superata (si pensi all'acquisto di una casa). Comunque sia spetta
al coniuge che chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto
paritario dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili
estremi (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).
c) Ricordato
che un alto reddito non basta da sé solo per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza
(cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.138/ 2001 del 10 luglio 2001, consid.
2bb in fine, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 333), in concreto, l'appellante
non ha reso verosimile l'ammontare dei redditi sottratti al mantenimento della
famiglia e destinati al risparmio. È possibile che tra il 1998 e il 2001 i
coniugi abbiano profuso notevoli capitali nell'acquisto (fr. 90 000.–) e nella costruzione (fr. 1 234 759.–:
doc. 11) dell'abitazione coniugale a __________. Tale operazione si è però
conclusa quando i coniugi vivevano ancora insieme. Dopo di allora, tuttavia,
non consta, né è reso verosimile, che le parti hanno continuato a risparmiare,
tanto più che per il fiduciario dell'appellante “grandi risparmi non ci sono
stati dal 2000 a oggi” (deposizione __________ del 17 maggio 2006, verbali pag.
9). È possibile che il marito destinasse alla condizione normale familiare fr.
4500.
– mensili e versasse alla moglie fr. 1500.– mensili (cfr. doc. 13), ma
egli non spiega, né rende verosimile, la destinazione delle altre entrate, gli
investimenti nell'abitazione coniugale essendo terminati nel 2001. Né sussidia
quanto indicato dal fiduciario dell'appellante, ovvero che “per garantire una
certa tranquillità all'azienda è opportuno creare un fondo mezzi liquidi pari
ad almeno 2 o 3 volte il fabbisogno mensile” (doc. 2), giacché a prescindere
dal fatto che l'intenzione riguarda semmai il futuro, nulla rende verosimile
che ciò sia stato eseguito. Di investimenti nell'azienda, infine, tutto si
ignora e non basta la sola allegazione dell'appellante per renderli verosimili.
Tutto considerato, non si giustifica quindi di scostarsi dalla metodica di
calcolo illustrata dianzi.
5.
Per quanto attiene
al proprio reddito, l'appellante afferma che esso non ammonta a fr. 27 044.–
mensili (come ha accertato il Pretore), ma solo a fr. 19 800.– mensili. Egli
assevera che, salvo nel 2003, negli ultimi anni l'utile aziendale ha subìto un
forte calo, sicché va tenuto in considerazione solo il risultato del 2004, pari
a fr. 237 708.– annui, anche perché quello del 2003, proprio perché eccezionale
non può entrare in linea di conto.
Come ricordato dal
Pretore, trattandosi di un lavoratore indipendente il reddito determinante è
quello medio calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre, in modo da
compensare le eventuali fluttuazioni. Solo in caso di durevole flessione delle
entrate si può tenere conto del risultato dell'ultimo anno (RtiD II-2004 pag.
617.
n. 38c, con rinvii). Nella fattispecie i dati forniti dal convenuto – e
ritenuti attendibili dalla controparte – indicano un reddito di fr. 342 034.–
per il 2002, di fr. 393 846.– per il 2003 e di fr. 237 708.– per il 2004
(doc. 2). Ora, pretendere che questi dati configurino una “durevole flessione
delle entrate” è perlomeno prematuro. Non si giustifica quindi di non considerare
il risultato dell'esercizio 2003 che, appunto, smentisce un asserito costante
calo delle entrate. Né – per avventura – è dato di sapere in cosa consista una
sua pretesa eccezionalità. In ogni modo, dandosi mutamenti
apprezzabili intervenuti dopo l'emanazione del giudizio impugnato, le misure a
protezione dell'unione coniugale possono sempre essere adattate dal primo
giudice alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Qualora l'ipotesi testé
prospettata di una riduzione costante degli introiti dovesse verificarsi, il
marito potrà chiedere dunque che i contributi alimentari siano adattati alla
nuova situazione.
6.
L'appellante
contesta il proprio fabbisogno minimo di fr. 9755.– mensili, sostenendo che in
realtà esso ammonta a fr. 12 835.– mensili. Egli assevera che per la nascita
del terzo figlio va considerato un onere di fr. 1350.– (e non di fr. 1270.–
come riconosciuto dal Pretore) e che il carico fiscale è in realtà di fr.
7000.
– (e non di fr. 4000.– come stabilito dal primo giudice).
a) In
merito al costo per il figlio nato fuori dal matrimonio, esso, invero, non
rientrerebbe nel fabbisogno coniugale ma andrebbe coperto con la quota di
eccedenza del genitore (Rep. 1999 pag. 152). Nondimeno, in concreto, la moglie
nulla eccepisce al riguardo, anzi lo riconosce (osservazioni pag. 6 in fondo).
Ora i figli che hanno un padre in comune vantano nei confronti del medesimo un identico
diritto alla copertura del fabbisogno in denaro (RtiD II-2005 pag. 701 consid,
11a). Per quel che riguarda il fabbisogno in denaro del nascituro, tutto si ignora
sulla situazione della madre né l'appellante adduce alcunché. Ora, le note raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag.
175, 1994 pag. 298 consid. 5) prevedono, nell'edizione 2007, un fabbisogno
medio in denaro di fr. 1975.– mensili per un figlio fino ai 6 anni. Da tale
importo va tolto nella fattispecie l'equivalente di fr. 705.– per cura e
educazione, che la madre può – presumibilmente – fornire in natura. Ne discende
un fabbisogno medio in denaro di fr. 1270.– mensili, che è – appunto –
quanto stabilito dal Pretore. D'altro canto l'appellante non spiega su quali
basi perviene a un importo di fr. 1350.– mensili, né perché mai l'importo
ammesso dal Pretore sia errato.
b) Quanto
all'onere fiscale, l'appellante si diparte dall'ipotesi in cui i contributi alimentari
vengano massicciamente ridotti, ciò che come si vedrà in appresso non è il
caso. Non vi sono quindi ragioni, né l'appellante adduce altri motivi, per scostarsi
dall'importo stabilito dal primo giudice.
7.
In
merito al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante assevera che lo stesso
va riconosciuto in fr. 3070.– mensili, così come indicato nelle conclusioni
scritte (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.
1250.
–, onere di alloggio fr. 1000.– [già dedotta la quota compresa nel
fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 480.–,
assicurazione economia domestica fr. 40.–, imposte fr. 300.–), eventualmente aumentato
a fr. 3600.– mensili qualora si derogasse dal riparto a metà dell'eccedenza, l'importo
supplementare di fr. 500.– mensili potrebbe essere utilizzato per il pagamento
di costi legali e spese diverse. Su tale eventualità non giova però
soffermarsi, applicabile in concreto essendo, come si è detto (consid. 4c), il
metodo della ripartizione dell'eccedenza. Le contestazioni sugli importi
riconosciuti dal Pretore vanno invece esaminate singolarmente.
a) In
merito all'onere di alloggio, il Pretore ha ripreso l'importo di fr. 2781.60
indicato dall'istante all'udienza del 30 marzo 2006 (interessi ipotecari fr.
2250.
–, nafta fr. 212.25, legna fr. 52.08, acqua potabile fr. 23.–,
spazzacamino fr. 15.– tassa uso fognatura fr. 67.85, tassa raccolta rifiuti fr.
14.
, assicurazioni immobile fr. 147.24). Questi dati sono stati estrapolati
dall'istante dalla documentazione prodotta dal marito (doc. 1 e 2). E quest'ultimo,
alla citata discussione, oltre a non contestarli, ha dichiarato che “dato che
la moglie abita presso la casa in comproprietà i relativi oneri (interessi
ipotecari, ammortamento, spese accessorie) devono essere computati nel suo fabbisogno
minimo” (memoria scritta annessa al verbale del 30 marzo 2006, pag. 2 a
metà). In simili circostanze, sostenere che “gli oneri locativi della moglie
appaiono sproporzionati se paragonati con quelli del marito” e che “la cifra di
fr. 2781.60 indicata dal Pretore è eccessiva e va ridimensionata a un
costo di fr. 1700.– mensili, cifra equa ed adeguata per una famiglia con due
figli, così come indicato per il marito” (appello, pag. 6 a metà), non è serio.
Per tacere poi del fatto che, in linea di principio, la conclusione della vita
in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni
economiche della famiglia, come in concreto, lo permettano – il tenore di vita
precedente. Su un punto l'importo riconosciuto dal Pretore va nondimeno
rettificato: la tassa per l'acqua potabile è infatti già compresa nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141; I CCA, sentenza inc. 11.2006.22 del
10.
marzo 2008, consid. 7c) e va quindi tolta dall'elenco allestito dall'istante.
Ne segue che il costo dell'alloggio va stabilito in fr. 2758.60.
b) Il
premio delle assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità
civile o – in genere – a beneficio della famiglia) va inserito, di principio,
nel fabbisogno minimo del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II
395.
consid. 4c). In concreto però l'interessata non ha documentato il premio
mensile di fr. 100.– per l'assicurazione della mobilia domestica e la RC
privata, così che solo può esserle riconosciuto quanto ammesso dal marito (fr.
40.
–: appello, pag. 11). Per quel che riguarda il premio per un'assicurazione
sulla vita, in costanza di matrimonio tale premio va
inserito nel fabbisogno minimo del coniuge debitore (alla stessa stregua dei
premi assicurativi in genere), a condizione però che i mezzi economici a
disposizione della famiglia bastino per garantire il sostentamento (RDAT I-1999
pag. 206 consid. 2a), ciò che sarebbe il caso in concreto. Sennonché, ancora una volta, quanto preteso dall'istante (fr. 101.39) non trova
alcun riscontro agli atti. Né può giovare il riferimento a un medesimo importo
conteggiato per il marito che, oltretutto, alla voce “assicurazione vita” è di
fr. 122.32 (conclusioni istante, pag. 6). Nelle condizioni finanziarie della
famiglia può per contro essere riconosciuta l'assicurazione per la protezione
giuridica, ancorché facoltativa. In definitiva l'importo complessivo di fr. 211.63
ritenuto dal Pretore, va ridotto a fr. 50.25.
c) Per
quanto riguarda la franchigia della cassa malati della moglie (così come il
relativo premio), l'appellante dimentica che essa va considerata nel fabbisogno
minimo della diretta interessata (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13), di modo che
i fr. 125.– riconosciuti dal Pretore vanno confermati.
d) Per quel che attiene alle spese per l'automobile di complessivi fr.
1174.69
(imposta di circolazione fr. 52.92, assicurazione RC fr. 141.66, casco
totale fr. 166.66, leasing fr. 813.45), l'ap-pellante si duole che siano state
riconosciute nel fabbisogno minimo della moglie, la stessa non esercitando
alcuna attività lavorativa e non avendo reso verosimile la necessità di un uso
del veicolo per altri scopi. Se non che avendo i coniugi il diritto di conservare,
per quanto possibile, il tenore di vita raggiunto durante la vita in comune, la
decisione del Pretore resiste alla critica, ritenuto, per il resto, che l'importo
non è contestato nel suo ammontare.
e) Circa
l'ammortamento ipotecario va ricordato che esso non è un costo dell'alloggio,
come sembra credere l'appellante, bensì un ordinario rimborso di mutuo. Alla
stregua di ogni estinzione di debito, va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari
della famiglia siano sufficienti (DTF 127 III 292 in alto; da ultimo: I CCA,
sentenza 11.2007.4 del 5 agosto 2008, consid. 3a). In concreto le risorse economiche
della famiglia consentono senz'altro di far fronte a tale spesa, il cui ammontare
è stato indicato dallo stesso convenuto (doc. 2 e 9). Non vi è ragione dunque
perché questo onere rimanga escluso dal fabbisogno minimo della debitrice.
f) Per
quanto concerne il costo di fr. 26.98 per l'abbonamento “cablecom”, esso è già
compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141),
per cui non si giustifica di conteggiarlo un'altra volta. Quanto all'importo di
fr. 280.– esposto dall'istante per “mangime cani e veterinario”, una simile
voce non rientra nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi, né nel
fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep. 1994
pag. 297 consid. 5). L'appellante, tuttavia, non ha contestato tale spesa in
modo esplicito e motivato sicché tenendo conto della situazione economica della
famiglia, tale costo può essere ammesso. In definitiva dell'importo complessivo
di fr. 306.98 riconosciuto dal Pretore alla voce “oneri diversi”, solo vanno
confermati fr. 280.–.
g) Il
convenuto sostiene infine che le imposte ammesse per fr. 2416.66 debbano
essere ridimensionate “per il fatto che gli alimenti dovuti sono inferiori a
quelli previsti dal Pretore”, indicando quindi l'onere fiscale da riconoscere a
carico della moglie in fr. 300.–. Egli omette tuttavia qualsiasi indicazione sulle
modalità di calcolo e sulla definizione dell'imponibile, così che in proposito
l'appello, carente di motivazione, si rivela finanche irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. e combinato con il cpv. 5 CPC).
h) In
conclusione il fabbisogno minimo della moglie va stabilito in fr. 8175.– mensili
arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
fr. 1250.–, onere di alloggio fr. 1149.40 [già dedotta la quota di fr. 1609.20
compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati
fr. 479.40, franchigia fr. 125.–, assicurazione economia domestica fr.
40.
–, assicurazione per la protezione giuridica fr. 10.25, spese per l'automobile
fr. 1174.70, ammortamento fr. 1250.–, oneri diversi fr. 280.–, imposte stimate
fr. 2416.65).
8.
Per
quel che riguarda il contributo per i figli, l'appellante si duole
dell'applicazione della tabella 2007 delle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
allorquando l'obbligo contributivo decorra già dal 1° gennaio 2006. Inoltre il
fabbisogno in denaro del figlio S__________, che ha compiuto 6 anni il 16
novembre 2006, va stabilito in base alla prima fascia della citata tabella e
non alla fascia successiva come per la sorella. Infine, egli assevera che il costo
effettivo della quota di locazione deve essere commisurato all'importo riconosciuto
a AA 1 di fr. 1700.– mensili.
a) In
merito alla tabella applicabile, è vero che il Pretore imponendo al convenuto
un contributo alimentare dal 1° gennaio 2006 avrebbe dovuto applicare quella
del 2005 e indicizzare il contributo per il futuro. Sennonché, in presenza di
alti redditi le raccomandazioni medesime consentono di rivalutare verso l'alto
tutte le poste del fabbisogno indicato (pag. 12). In concreto, il Pretore ha
solo adeguato la quota dell'alloggio sicché la minima differenza tra gli
importi previsti per il 2006 e quelli del 2007 (fr. 25.– mensili) appare, a un
sommario esame e tenuto conto della situazione della famiglia, tutto sommato legittima.
b) Per
quel che concerne il cambiamento di fascia d'età del figlio S__________, è vero
che fino al 16 novembre 2006 il suo fabbisogno in denaro andava stabilito in
base alla prima fascia delle note raccomandazioni. In concreto, nondimeno, ciò
non giova all'appellante giacché l'importo previsto è finanche superiore a
quello della seconda fascia.
c) Quanto
alla quota di locazione da inserire nel fabbisogno in denaro, ove il costo effettivo dell'alloggio sia noto esso sostituisce il valore medio della
tabella e, dandosi due figli, va suddiviso in ragione di un terzo nel
fabbisogno in denaro del primo, un quarto in quello del secondo e il resto nel
fabbisogno minimo del coniuge affidatario (Amt für Jugend und
Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto).
E in concreto, come è detto, alla moglie è stato riconosciuto un costo di fr.
2758.
, che tiene conto del livello di vita avuto durante la comunione
domestica (sopra consid. 7a). Non vi sono quindi ragioni per scostarsi da tale
importo. La lieve riduzione della posta operata da questa Camera comporterebbe
una differenza di fr. 8.– per figlio, che a un sommario esame, può ancora
essere tollerata (sopra consid. a).
II. Sull'appello
adesivo
9.
L'istante
contesta il fabbisogno minimo del marito per quanto concerne l'onere di
locazione (fr. 1700.–) che a suo avviso – tenuto conto della convivenza con un'altra
donna e viste le pigioni usuali richieste nel __________ – dovrebbe essere di al
massimo fr. 1000.– mensili. Anche l'onere fiscale (fr. 4000.–) deve essere ridotto
a fr. 579.22, come già indicato nelle conclusioni, poiché con un imponibile di
fr. 26 742.35 ottenuto dopo le usuali deduzioni, l'aggravio ammonterebbe a circa
fr. 133.– mensili.
a) Dopo
la separazione di fatto ogni coniuge deve poter beneficiare, secondo giurisprudenza,
di condizioni abitative sostanzialmente paritarie. Questa Camera riconosce per
principio a ogni coniuge il costo dell'alloggio che egli dovrebbe ragionevolmente
sopportare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla
arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001,
consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con
riferimenti, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag.
667). Un'eventuale convivenza non deve, in altri termini, recare discapito a un
coniuge né profittare all'altro (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2007.4 del 5 agosto 2008, consid. 6b). Tenuto conto del
fatto che la parità logistica non va esaminata solo sotto il profilo pecuniario
ma anche quello qualitativo (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4), e che la moglie ha continuato
a vivere nell'abitazione di __________, il costo fr. 1700.– mensili può
sicuramente ritenersi adeguato. Né essa pretende che tale importo sia sproporzionato
se messo in relazione al tenore di vita avuto durante la vita in comune.
b) Quanto
all'onere fiscale, l'istante lo determina sulla base di un imponibile ottenuto
sostanzialmente – per vero – deducendo dal reddito del marito gli importi che
essa reputa siano dallo stesso dovuti a titolo di contributi alimentari per lei
medesima e per i due figli. Se non che, così facendo, introduce nel metodo di
calcolo proprio quei dati che sono contestati e che si tratta di definire.
Infatti per determinare l'onere fiscale occorre conoscere il contributo di
mantenimento dei coniugi, ciò che presuppone l'accertamento dei rispettivi
fabbisogni e dunque la presa in considerazione dell'onere per le imposte. D'altro
canto l'istante, fatta eccezione del premio della cassa malati, non indica
altre voci fra quelle usuali di deduzione d'imposta che possano consentire una
diversa stima del carico fiscale. In definitiva, l'appello adesivo si rivela
inconsistente.
10.
Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle
entrate e delle uscite familiari:
reddito del marito (consid. 5) fr.
27.
044.—
reddito della
moglie fr. –.—
fr.
27.
044.— mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 6) fr. 9 755.—
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7) fr. 8 175.—
fabbisogno
in denaro di A__________ (consid. 8) fr. 1 870.—
fabbisogno
in denaro di S__________ (consid. 8) fr. 1 640.—
fr.
21.
440.— mensili
eccedenza fr.
5.
604.— mensili
metà eccedenza fr.
2.
802.— mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr. 9755.– + fr. 2802.–
= fr. 12 557.— mensili,
deve
destinare ai figli A__________ e S__________:
fr. 1870.– + fr. 1640.–
= fr. 3 510.— mensili
e
deve versare alla moglie:
fr. 8175.– + fr. 2802.– = fr.
10.
977.— mensili
Ne discende che, in ultima analisi, l'appello principale deve essere
parzialmente accolto e l'appello adesivo respinto.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
11.
Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono
il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Per quel che è dell'appello
principale, il marito ottiene sì una riduzione del contributo per la moglie, ma
di soli fr. 100.– mensili, di modo che appare equo rinunciare alla riscossione
dell'esigua quota dei costi da porre a carico della moglie, cui andranno rifuse
adeguate ripetibili ridotte, e di ridurre lievemente la quota a carico del
marito. Quanto all'appello adesivo, l'istante esce sconfitta e deve quindi
sopportare la totalità dei costi, versando a sua volta al convenuto un'equa
indennità per ripetibili. Non è il caso invece di modificare il dispositivo
sugli oneri di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera
apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
IV. Sui
rimedi giuridici di diritto federale
12.
Circa i rimedi esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il
valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel
senso che il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è così riformato:
AP
1 è tenuto a versare a AA 1,
anticipatamente en-
tro
il 5 di ogni mese, dal 1° gennaio 2006 i seguenti contributi alimentari non
indicizzati:
fr. 10 977.– per la moglie stessa,
fr.
1 870.– per la figlia A__________ (non compreso l'assegno famigliare) e
fr.
1 640.– per il figlio S__________ (non compreso l'assegno famigliare)
Per il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
II. Gli
oneri dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico di AP 1, che rifonderà a AA 1 un'indennità di fr. 2300.–
per ripetibili ridotte.
III. L'appello
adesivo è respinto.
IV. Gli
oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 850.–
sono
posti a carico di AA 1, che rifonderà a AP 1 un'indennità di fr. 2500.–
per ripetibili.
V. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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