11.2007.25
Stralcio di un appello divenuto senza oggetto
31 agosto 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2007.25
Data decisione, Autorità:
31.08.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio di un appello divenuto senza oggetto
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.25
Lugano,
31 agosto
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.87
(rivendicazione di proprietà, in subordine scioglimento di comproprietà
mobiliare e azione di risarcimento danni) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con petizione del 31 agosto 2004 dalla
AP 1 ()
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 1,
(patrocinato
dall' PA 2 )
AO 2
AO 4 ,
e
AO 3
(rappresentata dalla , e patrocinata ora dall' PA
3, ),
giudicando
sul decreto cautelare del 31 gennaio 2007 con cui il
Pretore ha ordinato, su richiesta dell'attrice, il blocco di determinati titoli
in possesso dell'avv. AO 4, come pure, su richiesta del AO 1 e dell'avv. AO 4,
il deposito di una cauzione processuale da parte dell'attrice;
Ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 31 agosto 2004 la AP 1 ha rivendicato davanti
al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud dal AO 1, dall'avv.
dott. AO 2, dall'avv. AO 4 e dalla AO 3 la comproprietà per il
25.11% (e un valore di nominali US$ 270 000 000) di note promissorie (pagherò)
emesse dal __________ di __________, chiedendo in subordine lo
scioglimento della comproprietà con la suddivisione dei titoli e un
risarcimento dei danni. Contestualmente alla petizione l'attrice ha postulato
in via cautelare che i convenuti fossero tenuti a depositare in Pretura tutte
le note promissorie in loro possesso o, eventualmente, che il Pretore ordinasse
il blocco dei titoli e il divieto di disporne.
B. Statuendo
il 13 settembre 2004 senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto
la richiesta cautelare, nel senso che ha ordinato all'avv. AO 4 e al dott. AO 2
di non spossessarsi e di non disporre di note promissorie per un valore di
complessivi US$ 910 000 000. Il AO 1 e l'avvocato AO 4
hanno instato il 22 settembre 2004 per la revoca o almeno per la modifica del decreto
cautelare, chiedendo inoltre che l'attrice fosse tenuta a prestare una garanzia
di US$ 280 000 000 per gli eventuali danni dovuti al provvedimento e a depositare
una cauzione processuale imprecisata per il rimborso delle loro spese e delle
ripetibili. Al contraddittorio del 19 maggio 2005 l'attrice ha sollecitato
l'accoglimento integrale della sua richiesta cautelare, mentre il AO 1 e
l'avvocato AO 4 hanno proposto di respingere il provvedimento o, per lo meno,
di limitare la portata del blocco al controvalore di US$ 280 000 000.
C. Con
decreto cautelare del 31 gennaio 2007 il Pretore ha modificato il decreto emesso
senza contraddittorio il 13 settembre 2004, nel senso che ha ordinato all'avvocato
AO 4 di non spossessarsi e di non disporre di sette note promissorie per un
valore complessivo di nominali US$ 275 000 000 (dispositivi n. 1 e 1.1), obbligando
l'attrice a prestare entro 30 giorni una cauzione processuale di fr. 5 000 000.– (dispositivi
n. 2 e 2.1). Il Pretore non ha ravvisato invece alcun verosimile rischio di
pregiudizio, onde il rigetto della richiesta di garanzia a copertura del danno.
La tassa di giustizia di fr. 10
000.– e le spese sono state poste per metà a carico della
AP 1 e per l'altra metà a carico del AO 1 e dell'avvocato AO 4 in solido. La AP
1 è stata condannata a rifondere al AO 1 e all'avvocato AO 4 un'indennità di
fr. 12 000.–
per ripetibili ridotte.
D. Contro
il decreto predetto la AP 1 ha introdotto un appello dell'8 febbraio 2007 per
ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il giudizio del
Pretore fosse riformato nel senso di estendere il blocco delle note promissorie
al AO 1, al dott. AO 2 e a un nominato __________ di __________,
portando il controvalore del provvedimento cautelare anche nei confronti
dell'avvocato AO 4 fino al congelamento di titoli per nominali
US$ 1 110 175 000. Essa ha
chiesto altresì che la tassa di giustizia e le spese fossero poste a carico del
AO 1 e dell'avvocato AO 4 in solido, con obbligo per questi ultimi di
rifonderle fr. 40 000.– a titolo di ripetibili.
E. Con
decreto del 16 febbraio 2007 il presidente di questa Camera ha parzialmente
accolto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello, decidendo di
inibire l'esecuzione del decreto impugnato per quanto riguardava il blocco
delle note promissorie (dispositivi n. 1 e 1.1), ciò che restituiva validità al
provvedimento cautelare di più ampia portata emesso dal Pretore senza contraddittorio
il 13 settembre 2004. Egli ha respinto invece la richiesta di effetto
sospensivo per quel che era della cauzione processuale (dispositivi n. 2 e 2.1), l'attrice non pretendendo che l'obbligo di
pagamento le cagionasse un pregiudizio grave o difficilmente riparabile. Con
ordinanza di quello stesso 16 febbraio 2007 il presidente della Camera ha poi
assegnato all'appellante un termine di 30 giorni per
produrre una traduzione in spagnolo completa e fedele
dell'appello, munita del nome e del recapito del traduttore. L'attrice ha
adempiuto la richiesta l'8 marzo 2007.
F. Contro
il decreto presidenziale citato dianzi la AP 1 ha inoltrato il 22 marzo 2007 un
ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale, sollecitando la concessione dell'effetto sospensivo e
chiedendo che in riforma del decreto impugnato la domanda di effetto sospensivo
contenuta nel suo appello fosse interamente accolta. Statuendo sul postulato effetto sospensivo ai due ricorsi, con decreto dell'8
maggio 2007 il presidente della I Corte di diritto civile l'ha respinto.
Entrambi i ricorsi sono tuttora pendenti (4A_64/2007).
G. Nel
frattempo, il 30 aprile 2007, il AO 1 e l'avv. AO 4 hanno presentato a questa
Camera un memoriale di osservazioni in cui hanno proposto di respingere
l'appello. Invitati a trasmettere una traduzione in
spagnolo completa e fedele del memoriale, munita del nome e del recapito del
traduttore, essi hanno ottemperato il 1° giugno 2007, pur senza indicare il
nome né il recapito del traduttore.
H. Constatato
che la cauzione processuale non era stata versata, il AO
1 e l'avv. PA 2 si sono poi rivolti al Pretore perché stralciasse la causa dai
ruoli. Alla discussione del 6 luglio 2007 l'attrice ha chiesto di limitare lo
stralcio al procedimento cautelare, la cauzione processuale riferendosi solo a
quest'ultimo. La AO 3 ha condiviso tale punto di vista.
Preso atto che sulla caducità del decreto cautelare non sussistevano
contestazioni, il Pretore ha accertato a verbale che il provvedimento era da
ritenersi estinto. Sulla questione di sapere se la cauzione processuale si
riferisse anche alla causa di merito, rispettivamente se per la prestazione di
quest'ultima andasse fissato un nuovo termine, egli ha rinviato la decisione a
più tardi.
Fatti
I. Il AO 1 e l'avv. AO 4 hanno instato il 30
luglio 2007 davanti a questa Camera perché sia revocato il decreto
presidenziale del 16 febbraio 2007 sull'effetto sospensivo all'appello e siano
liberate tutte le note promissiorie. Il presidente della Camera ha assegnato
all'attrice il 3 agosto 2007 un termine di dieci giorni per formulare eventuali
osservazioni e per esprimersi, nel caso in cui l'appello fosse divenuto senza
oggetto, sull'attribuzione della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili.
Sulla caducità dell'appello la AP 1 ha comunicato il 14
agosto 2007 di rimettersi al giudizio della Camera, chiedendo in ogni modo che
nell'indennità per ripetibili spettante al AO 1 e all'avv. AO 4 non si
considerino le spese per la traduzione delle osservazioni all'appello, a suo
parere superflue.
Considerandi
in diritto: 1. L'attrice non contesta il mancato versamento della cauzione processuale
di fr. 5 000 000.– che le incombeva di prestare dopo essersi vista respingere
su tal punto sia l'effetto sospensivo all'appello sia l'effetto sospensivo ai
due ricorsi presentati al Tribunale federale. L'omissione dell'obbligo
comportando lo stralcio dai ruoli della procedura cui la cauzione si riferisce
(art. 153 cpv. 3 CPC), non fa dubbio che in concreto l'appello dell'attrice è
divenuto senza oggetto, più non sussistendo il decreto cautelare impugnato.
Sapere se la cauzione si riferisse, oltre che al procedimento cautelare, anche
alla causa di merito è senza rilievo in questa sede.
2.
Il AO
1.
e l'avv. AO 4 instano perché sia revocato il decreto
presidenziale del 16 febbraio 2007 sull'effetto sospensivo all'appello e siano
liberate tutte le note promissiorie. Così argomentando, essi disconoscono però
che la caducità di un appello fa decadere automaticamente anche tutti i
provvedimenti interlocutori disposti dal presidente della Camera, siano essi
decreti o ordinanze. Al proposito la richiesta non merita perciò ulteriore
disamina.
3.
Quando un appello diventa senza oggetto la Camera, “udite le parti”, stralcia la causa dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC), limitandosi a
statuire sugli oneri processuali e le ripetibili. Applicabile per analogia è,
in simili circostanze, l'art. 72 della procedura civile federale, secondo cui
il tribunale, “sentite le parti”, statuisce sugli oneri processuali e le
ripetibili con motivazione sommaria e senza ulteriore dibattimento, “tenendo
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la
lite” (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, n. 9 ad art. 151 CPC). Il principio vale, con ogni evidenza, a
condizione che una parte non abbia reso essa medesima
la procedura senza oggetto con il suo proprio
comportamento. Anche in caso di stralcio del processo
continua a valere la regola, in effetti, per cui una parte può essere condannata
al pagamento delle spese e delle ripetibili da essa inutilmente cagionate (“in ogni caso”: art. 148 cpv. 3 CPC).
4.
Nella
fattispecie il presidente della Camera ha dato modo all'attrice di esprimersi
sulla questione degli oneri processuali e delle ripetibili, come detto, con
ordinanza del 3 agosto 2007. Ora, non è seriamente confutabile che la fine del
processo senza sentenza in appello si debba al comportamento processuale
dell'appellante medesima, la quale ha omesso di fornire la cauzione imposta dal
Pretore, facendo decadere il decreto cautelare impugnato. Certo, l'importo di
fr. 5 000 000.– era elevato e
l'obbligo gravoso, tuttavia l'eventualità di dover prestare cauzione e l'entità
della somma erano chiaramente prevedibili sin dall'inizio, né l'attrice assume
il contrario. Questa deve sopportare pertanto gli oneri e le ripetibili da essa
provocati in appello, fermo restando che solo il AO 1 e
l'avv. AO 4 hanno compiuto atti processuali e possono
legittimamente aspirare a un'indennità per le spese da loro sopportate, a esclusione
degli altri convenuti. Ciò posto, occorre definire l'ammontare degli oneri
processuali e delle ripetibili.
5.
La
tassa di giustizia va commisurata al prescritto dell'art. 19 LTG (cui rinvia
l'art. 24 lett. b). Deve rientrare quindi tra un minimo di fr. 30.– e un
massimo di fr. 10 000.–,
“ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell'art. 17”. E l'art.
17.
cpv. 1 LTG prevede che per cause dal valore litigioso oltre i fr. 5 000 000.– la tassa di
giustizia varia da fr. 20 000.– fino all'1% del valore stesso. Considerato che nella fattispecie
il valore litigioso ammonta a US$ 270 000 000 (decreto impugnato, consid. 1), non sarebbe
sicuramente fuori luogo applicare, nella fattispecie, il massimo di fr. 10 000.–. Trattandosi
nondimeno di un procedimento cautelare (non di una causa di merito) e tenuto
conto che la procedura di appello termina senza sentenza (art. 21 LTG), la
cifra può essere equamente ridotta, ma non oltre certi limiti, il presidente della
Camera avendo pur sempre dovuto affrontare un esame preliminare del contenzioso
per statuire sulla richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
Tutto considerato, la tassa di giustizia può essere fissata di conseguenza in
fr. 2500.–.
6.
Quanto
alle spese, esse comprendono gli esborsi del tribunale per le traduzioni degli
atti giudiziari (art. 33 LTG). Il convenuto dott. AO 2 non essendo patrocinato da un legale con recapito in Svizzera e nemmeno avendo un indirizzo in Svizzera
ove possano eseguirsi le notificazioni, nei suoi
confronti è necessario procedere per commissione rogatoria internazionale in lingua spagnola (v. ‹www.rhf.admin.ch/hf/it/home/rhf/index/
laenderindex/venezuela.html›). La retribuzione
del traduttore è conforme, nel caso specifico, alle direttive emanate dal
Consiglio di Stato il 12 luglio 2005 (risoluzione n. 3569, punto 1).
7.
L'indennità
per ripetibili va commisurata, orientativamente, ai criteri stabiliti dalla tariffa
dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (art. 150 seconda frase CPC). In
qualsiasi pratica avente un valore litigioso determinato o determinabile questa
dispone che il patrocinatore ha il diritto di esporre un onorario secondo percentuali
predefinite del valore medesimo. In cause di valore litigioso superiore a fr.
1.
500 000.– l'aliquota è
compresa fra il 3 e il 6% (art. 9 cpv. 1 TOA). Nella fattispecie la causa non
sembra particolarmente complessa, ma neppure di assoluta semplicità, ove appena
si pensi che implica l'applicazione di leggi straniere. Pur con la debita
prudenza, un tasso del 4% appare dunque adeguato. Dandosi un valore litigioso
di US$ 270 000 000, per la conduzione dell'intera causa un avvocato potrebbe dunque
esporre, secondo tariffa, un onorario attorno ai fr. 13 000 000.–. V'è da domandarsi se un
risultato del genere sia sostenibile. Comunque sia, oggetto dell'appello era unicamente,
nel caso in esame, un procedimento cautelare. Dall'onorario che spetterebbe
all'avvocato per l'intera causa occorre dunque scorporare la retribuzione per
tale procedimento in primo grado, sulla base del quale va poi fissato
l'onorario per il patrocinio in appello (dal 20 al 70%: art. 17 cpv. 1 TOA).
a) Trattandosi
di calcolare l'onorario di un avvocato per il lavoro svolto in una causa che
non è stata condotta fino al termine (fosse solo, come nella fattispecie, perché
il processo è ancora in corso) l'art. 11 cpv. 2 TOA prescrive di applicare, oltre
ai parametri del compenso ad valorem, quelli del compenso ad horam.
Il Consiglio di moderazione ricorre in circostanze del genere alla combinazione
dei due parametri (valore e tempo) attraverso la formula
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15).
b) Nel
decreto impugnato il Pretore ha stimato che l'avvocato PA 2 ha profuso nel
procedimento cautelare di primo grado 80 ore di lavoro e le ha rimunerate fr.
500.
– l'una (consid. 5.2). Né l'attrice né l'avvocato in questione muovono la minima
critica alla valutazione del dispendio o del compenso orario, di modo che
l'onorario a tempo può ragionevolmente essere stabilito in fr. 40 000.–. In applicazione
della nota formula il compenso spettante al legale per il procedimento cautelare
di prima sede risulta così di circa fr. 80 000.–. Si tratta sicuramente
di una rimunerazione eccezionale, corrispondente a fr. 1000.– orari, ma che può
giustificarsi per
l'astronomica somma del valore in gioco, la quale implica fra
l'altro una pesante responsabilità dell'avvocato.
c) Quanto
al compenso del legale per il patrocinio in appello, esso va – come detto – dal
20.
al 70% del compenso per il patrocinio di primo grado (art. 17 cpv. 1 TOA).
Nel caso in
esame
non si poneva in appello alcun problema, nemmeno d'ordine giuridico, che non
fosse già stato affrontato davanti al Pretore, la causa risalendo per altro
all'agosto del 2004. Non v'è ragione dunque di far capo a un'aliquota diversa
da quella minima, che già garantisce un'adeguata retribuzione di fr. 16 000.–. Considerate
le spese e l'IVA (7.6%), l'indennità per ripetibili spettante all'avvocato AO 4
può dunque essere valutata in fr. 17 500.–. Non è di rilievo il fatto invece che il
legale rappresentasse, oltre a sé medesimo, il AO 1. L'art. 12 lett. b TOA, che
prevede maggiorazioni dal 10 al 20% dell'onorario nel caso in cui “la pratica coinvolge più parti”, giustifica la sua applicazione solo qualora il litisconsorzio
comporti difficoltà supplementari di cui non si sia già tenuto conto nel
calcolo della retribuzione ordinaria (cfr. Rep. 1977 pag. 149 in fondo; v.
anche Rep. 1983 pag. 1 in basso). L'ipotesi è manifestamente estranea alla
fattispecie.
d) Va
riconosciuta al AO 1 e all'avvocato AO 4, di contro, un'indennità per la traduzione
in spagnolo delle osservazioni all'appello. L'attrice reputa tale operazione
superflua, dimenticando in maniera flagrante ch'essa medesima ha dovuto tradurre
in spagnolo il proprio atto d'appello perché il dott. AO
2.
non è patrocinato da un
legale con recapito in Svizzera e nemmeno ha un indirizzo in Svizzera ove possano eseguirsi le notificazioni
(sopra, consid. b). Tenuto conto che il memoriale di osservazioni comprendeva
non meno di 12 pagine (l'appello era finanche di 17 pagine), la presumibile
spesa di traduzione giustifica di portare l'indennità per ripetibili a fr. 19 000.–. Si aggiunga
che, qualora l'avvocato AO 4 avesse prodotto una distinta del suo onorario e
delle spese, il giudizio di questa Camera sarebbe potuto essere più preciso.
Mancando qualsiasi dato, l'apprezzamento deve per forza di cose essere cauto
nei suoi confronti.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2500.—
b)
indennità al traduttore fr. 2170.15
c)
spese fr. 50.—
fr.
4720.15
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà al AO 1 e
all'avv. AO 4 un'indennità di complessivi fr. 19 000.– per ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– ;
–
;
– .
Comunicazione:
– Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud;
– Tribunale
federale, Losanna (4A_64/2007).
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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