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Decisione

11.2007.25

Stralcio di un appello divenuto senza oggetto

31 agosto 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il AO 1 e l'avv. AO 4 hanno instato il 30

luglio 2007 davanti a questa Camera perché sia revocato il decreto

presidenziale del 16 febbraio 2007 sull'effetto sospensivo all'appello e siano

liberate tutte le note promissiorie. Il presidente della Camera ha assegnato

all'attrice il 3 agosto 2007 un termine di dieci giorni per formulare eventuali

osservazioni e per esprimersi, nel caso in cui l'appello fosse divenuto senza

oggetto, sull'attribuzione della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili.

Sulla caducità dell'appello la AP 1 ha comunicato il 14

agosto 2007 di rimettersi al giudizio della Camera, chiedendo in ogni modo che

nell'indennità per ripetibili spettante al AO 1 e all'avv. AO 4 non si

considerino le spese per la traduzione delle osservazioni all'appello, a suo

parere superflue.

Considerandi

in diritto: 1. L'attrice non contesta il mancato versamento della cauzione processuale

di fr. 5 000 000.– che le incombeva di prestare dopo es­sersi vista respin­gere

su tal punto sia l'effetto sospensivo all'appello sia l'effetto sospensivo ai

due ricorsi presentati al Tribunale federale. L'omissione dell'obbligo

comportando lo stralcio dai ruoli della procedura cui la cauzione si riferisce

(art. 153 cpv. 3 CPC), non fa dubbio che in concreto l'appello dell'attrice è

divenuto senza oggetto, più non sussistendo il decreto cautelare impugnato.

Sapere se la cauzione si riferisse, oltre che al procedimento cautelare, anche

alla causa di merito è senza rilievo in questa sede.

2.

Il AO

1.

e l'avv. AO 4 instano perché sia revocato il decreto

presidenziale del 16 febbraio 2007 sull'effetto sospensivo all'appello e siano

liberate tutte le note promissiorie. Così argomentando, essi disconoscono però

che la caducità di un appello fa decadere automaticamente anche tutti i

provvedimenti interlocutori disposti dal presidente della Camera, siano essi

decreti o ordinanze. Al proposito la richiesta non merita perciò ulteriore

disamina.

3.

Quando un appello diventa senza oggetto la Camera, “udite le parti”, stralcia la causa dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC), limitandosi a

statuire sugli oneri processuali e le ripetibili. Applicabile per analogia è,

in simili circostanze, l'art. 72 della procedura civile federale, secondo cui

il tribunale, “sentite le parti”, sta­tui­sce sugli oneri processuali e le

ripetibili con motivazione sommaria e senza ulteriore dibattimento, “tenendo

conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la

lite” (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, n. 9 ad art. 151 CPC). Il principio vale, con ogni eviden­za, a

condizione che una parte non abbia reso essa medesima

la procedura senza oggetto con il suo proprio

comportamento. Anche in caso di stralcio del processo

continua a valere la regola, in effetti, per cui una parte può essere condannata

al pagamento delle spese e delle ripetibili da essa inutilmente cagionate (“in ogni caso”: art. 148 cpv. 3 CPC).

4.

Nella

fattispecie il presidente della Camera ha dato modo all'attrice di esprimersi

sulla questione degli oneri processuali e delle ripetibili, come detto, con

ordinanza del 3 agosto 2007. Ora, non è seriamente confutabile che la fine del

processo senza sentenza in appello si debba al comportamento processuale

dell'appellante medesima, la quale ha omesso di fornire la cauzione imposta dal

Pretore, facendo decadere il decreto cautelare impugnato. Certo, l'importo di

fr. 5 000 000.– era elevato e

l'obbligo gravoso, tuttavia l'eventualità di dover prestare cauzione e l'entità

della somma erano chiaramente prevedibili sin dal­l'inizio, né l'attrice assume

il contrario. Questa deve sopportare pertanto gli oneri e le ripetibili da essa

provocati in appello, fermo restando che solo il AO 1 e

l'avv. AO 4 hanno compiuto atti processuali e possono

legittimamente aspirare a un'indennità per le spese da loro sopportate, a esclusione

degli altri convenuti. Ciò posto, occorre definire l'ammontare degli oneri

processuali e delle ripetibili.

5.

La

tassa di giustizia va commisurata al prescritto dell'art. 19 LTG (cui rinvia

l'art. 24 lett. b). Deve rientrare quindi tra un minimo di fr. 30.– e un

massimo di fr. 10 000.–,

“ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell'art. 17”. E l'art.

17.

cpv. 1 LTG prevede che per cause dal valore litigioso oltre i fr. 5 000 000.– la tassa di

giustizia varia da fr. 20 000.– fino all'1% del valore stesso. Considerato che nella fattispecie

il valore litigioso ammonta a US$ 270 000 000 (decreto impugnato, consid. 1), non sarebbe

sicuramente fuori luogo applicare, nella fattispecie, il mas­simo di fr. 10 000.–. Trattandosi

nondimeno di un procedimento cautelare (non di una causa di merito) e tenuto

conto che la procedura di appello termina senza sentenza (art. 21 LTG), la

cifra può essere equamente ridotta, ma non oltre certi limiti, il presidente della

Camera avendo pur sempre dovuto affrontare un esame preliminare del contenzioso

per statuire sulla richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

Tutto considerato, la tassa di giustizia può essere fissata di conseguenza in

fr. 2500.–.

6.

Quanto

alle spese, esse comprendono gli esborsi del tribunale per le traduzioni degli

atti giudiziari (art. 33 LTG). Il convenuto dott. AO 2 non essendo patrocinato da un legale con recapito in Svizzera e nemmeno avendo un indirizzo in Svizzera

ove pos­sano eseguirsi le notificazioni, nei suoi

confronti è necessario procedere per commissione rogatoria internazionale in lingua spagnola (v. ‹www.rhf.admin.ch/hf/it/home/rhf/index/

laenderindex/venezuela.html›). La retribuzione

del traduttore è conforme, nel caso specifico, alle direttive emanate dal

Consiglio di Stato il 12 luglio 2005 (risoluzione n. 3569, punto 1).

7.

L'indennità

per ripetibili va commisurata, orientativamente, ai criteri stabiliti dalla tariffa

dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (art. 150 seconda frase CPC). In

qualsiasi pratica avente un valore litigioso determinato o determinabile questa

dispone che il patrocinatore ha il diritto di esporre un onorario secondo percentuali

predefinite del valore medesimo. In cau­se di valore litigioso superiore a fr.

1.

500 000.– l'aliquota è

compresa fra il 3 e il 6% (art. 9 cpv. 1 TOA). Nella fattispecie la causa non

sembra particolarmente complessa, ma neppure di assoluta semplicità, ove appena

si pensi che implica l'applicazione di leggi straniere. Pur con la debita

prudenza, un tasso del 4% appare dunque adeguato. Dandosi un valore litigioso

di US$ 270 000 000, per la conduzione dell'intera causa un avvocato potrebbe dunque

esporre, secondo tariffa, un onorario attorno ai fr. 13 000 000.–. V'è da domandarsi se un

risultato del genere sia sostenibile. Comunque sia, oggetto dell'appello era unica­mente,

nel caso in esame, un procedimento cautelare. Dall'onorario che spetterebbe

all'avvocato per l'intera causa occorre dunque scorporare la retribuzione per

tale procedimento in primo grado, sulla base del quale va poi fissato

l'onorario per il patrocinio in appello (dal 20 al 70%: art. 17 cpv. 1 TOA).

a) Trattandosi

di calcolare l'onorario di un avvocato per il lavoro svolto in una causa che

non è stata condotta fino al termine (fosse solo, come nella fattispecie, perché

il processo è ancora in corso) l'art. 11 cpv. 2 TOA prescrive di applicare, oltre

ai parametri del compenso ad valorem, quelli del compenso ad horam.

Il Consiglio di moderazione ricorre in circostanze del genere alla combinazione

dei due parametri (valore e tempo) attraverso la formula

O = 2 x Ov x Ot

Ov + Ot

dove

O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario

a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15).

b) Nel

decreto impugnato il Pretore ha stimato che l'avvocato PA 2 ha profuso nel

procedimento cautelare di primo grado 80 ore di lavoro e le ha rimunerate fr.

500.

– l'una (consid. 5.2). Né l'attrice né l'avvocato in questione muovono la minima

critica alla valutazione del dispendio o del compenso orario, di modo che

l'onorario a tempo può ragionevolmente essere stabilito in fr. 40 000.–. In applicazione

della nota formula il compenso spettante al legale per il procedimento cautelare

di prima sede risulta così di circa fr. 80 000.–. Si tratta sicuramente

di una rimunerazione eccezionale, corrispondente a fr. 1000.– orari, ma che può

giustificarsi per

l'astronomica somma del valore in gioco, la quale implica fra

l'altro una pesante responsabilità dell'avvocato.

c) Quanto

al compenso del legale per il patrocinio in appello, esso va – come detto – dal

20.

al 70% del compenso per il patrocinio di primo grado (art. 17 cpv. 1 TOA).

Nel caso in

esame

non si poneva in appello alcun problema, nemmeno d'ordine giuridico, che non

fosse già stato affrontato davanti al Pretore, la causa risalendo per altro

all'agosto del 2004. Non v'è ragione dunque di far capo a un'aliquota diversa

da quella minima, che già garantisce un'adeguata retribuzione di fr. 16 000.–. Considerate

le spese e l'IVA (7.6%), l'indennità per ripetibili spettante all'avvocato AO 4

può dunque essere valutata in fr. 17 500.–. Non è di rilievo il fatto invece che il

legale rappresentasse, oltre a sé medesimo, il AO 1. L'art. 12 lett. b TOA, che

prevede maggiorazioni dal 10 al 20% dell'onorario nel caso in cui “la pratica coinvolge più parti”, giustifica la sua applicazione solo qualora il litisconsor­zio

comporti difficoltà supplementari di cui non si sia già tenuto conto nel

calcolo della retribuzione ordinaria (cfr. Rep. 1977 pag. 149 in fondo; v.

anche Rep. 1983 pag. 1 in basso). L'ipotesi è manifestamente estranea alla

fattispecie.

d) Va

riconosciuta al AO 1 e all'avvocato AO 4, di contro, un'indennità per la traduzione

in spagnolo delle osservazioni all'appello. L'attrice reputa tale operazione

superflua, dimenticando in maniera flagrante ch'essa medesima ha dovuto tradurre

in spagnolo il proprio atto d'appello perché il dott. AO

2.

non è patrocinato da un

legale con recapito in Svizzera e nemmeno ha un indirizzo in Svizzera ove pos­sano eseguirsi le notificazioni

(sopra, consid. b). Tenuto conto che il memoriale di osservazioni comprendeva

non meno di 12 pagine (l'appello era finanche di 17 pagine), la presumibile

spesa di traduzione giustifica di portare l'indennità per ripetibili a fr. 19 000.–. Si aggiunga

che, qualora l'avvocato AO 4 avesse prodotto una distinta del suo onorario e

delle spese, il giudizio di questa Camera sarebbe potuto essere più preciso.

Mancando qualsiasi dato, l'apprezzamento deve per forza di cose essere cauto

nei suoi confronti.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'appello

è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2500.—

b)

indennità al traduttore fr. 2170.15

c)

spese fr. 50.—

fr.

4720.15

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà al AO 1 e

all'avv. AO 4 un'indennità di complessivi fr. 19 000.– per ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– ;

;

– .

Comunicazione:

– Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud;

– Tribunale

federale, Losanna (4A_64/2007).

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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